Università di Firenze
Maria Caterina Fiorenza

La disciplina giuridica della violenza al minore

Capitolo V
Il minore vittima del reato e il procedimento penale di tutela

Premessa

Per realizzare una compiuta tutela del minore vittima delle violenze e degli abusi non basta la previsione della responsabilità penale di colui che ha violato pesantemente i diritti del soggetto in formazione e l'irrogazione di una sanzione che interrompa l'iter criminoso e scoraggi nuove violazioni (609 bis, 609 ter nn.1 e 5, 609 quater, 609 quinquies;). È anche necessario che il processo penale non leda ulteriormente i diritti e le esigenze della persona offesa e che alla violenza subita con il fatto costituente reato non si aggiunga una nuova violenza nella fase processuale di accertamento delle responsabilità e di irrogazione della sanzione. La scienza giuridica e la criminologia forense, impegnate prevalentemente nell'analisi del fatto reato e nell'individuazione della personalità di colui che lo ha commesso, si sono scarsamente impegnate nell'analisi della vittima del reato, e dei suoi bisogni, dei problemi insorti proprio in conseguenza del fatto criminoso subito. Comunque, quando lo hanno fatto, hanno fortemente sofferto della rigida separazione tra cultura giuridica e le discipline psicologiche e sociali e della mancanza, in ordine a tali temi dell'approccio interdisciplinare. Non può meravigliare se in questo quadro la dolente figura del minore vittima sia stata per lungo tempo sostanzialmente ignorata e che siano mancate previsioni normative tendenti a tutelarlo adeguatamente nel corso del processo penale nei confronti del suo abusante.

Molti in sede teorica si sono interrogati sull'opportunità di attivare, in questi casi, la protezione giudiziaria attraverso il processo.

La legge n. 66 del 96 tiene conto di queste esigenze ed introduce, accanto alle disposizioni incriminatrici, anche una disciplina specifica sulle modalità dei processi per reati di violenza sessuale, particolarmente rigorose quando la parte offesa è un minorenne. Le nuove norme prevedono forme di tutela immediata (artt. 392 co. 1-bis, 398 co.3-bis, 473 co.3 bis c.p.p; 609 decies c.p. ecc.) dirette ad evitare o ad attenuare il rischio che l'esperienza del processo possa risolversi in un ulteriore pregiudizio per la parte offesa.

Naturalmente, come anche Forno evidenzia, si tratta di una questione non solo tecnico-giuridica ma di qualità della relazione che si instaura fra le parti del processo. La gestione e perfino la soluzione dei processi per reati di violenza sessuale cambia in modo straordinario a seconda delle variabili soggettive del giudice che li tratta.

1. Le disposizioni procedurali a tutela del minore

1.1. L'Assistenza del minore nel processo

"L'assistenza affettiva e psicologica deve essere assicurata in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede (art. 609-decies co.2) In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali" (art. 609-decies co.3).

Sulla base di tale previsione il minore ha diritto, anzitutto, ad essere assistito affettivamente e psicologicamente dai genitori. Tali soggetti, infatti, in virtù del rapporto familiare, sono normalmente i più vicini al giovane, e sono quindi in grado di fornire quell'assistenza affettiva e psicologica di cui necessita per affrontare il processo. Se la situazione familiare lo rende necessario, l'autorità giudiziaria può autorizzare a tale assistenza anche un soggetto diverso, indicato dal minorenne, e con il quale il giovane ha un rapporto affettivo e di fiducia.

L'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia o dei servizi istituiti dagli enti locali (1) è prevista per consentire l'ingresso nel processo per l'accertamento di determinati reati (2) di soggetti particolarmente qualificati e specializzati (3). Questi conoscendo le problematiche relative all'età evolutiva sono in grado di fornire, per ben comprendere e proteggere la personalità del minore, le necessarie informazioni sulla condizione e sui precedenti personali e familiare del medesimo, sotto il profilo fisico, psichico morale ed ambientale (4). L'esigenza di garantire un sostegno all'adolescente è stata già avvertita nel processo penale a carico di imputati minorenni.

Infatti, l'articolo 609-decies al comma terzo riproduce integralmente il contenuto di due disposti, cioè gli artt. 6 e 12 commi 1e 2 D.P.R. 448/88, relativi, rispettivamente, ai servizi minorili (5), nonché all'assistenza dell'imputato minorenne (6).

L'assistenza prestata dai soggetti richiamati dalla norma al secondo comma, nonché la possibilità per l'autorità giudiziaria di avvalersi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali, è garantita "in ogni stato e grado del procedimento". Quest'ultima espressione è estremamente significativa ed implicante, pertanto, il diritto del minore ad essere assistito nelle attività che lo coinvolgono sin dalla fase delle indagini preliminari.

La naturale condizione di inferiorità psicofisica del minore è particolarmente penalizzante in contesti conflittuali ove gli adulti controllano le regole del gioco. La tutela della condizione del minorenne nasce anche dalla necessità di evitare strumentalizzazioni dell'accusa di violenza sessuale da parte degli adulti, ovvero pressioni della persona interessata o dell'ambiente che costringano il minore a ritrattare le accuse.

In questo senso le nuove forme di tutela del minore, se realizzate con senso di responsabilità professionale da tutti i soggetti coinvolti, giudici, pubblici ministeri ed operatori dei servizi, costituiscono anche una garanzia per la serietà delle indagini che debbono essere svolte per verificare in sede penale la fondatezza delle accuse.

È stato rilevato che tale disposizione si riferisce solo all'ipotesi in cui la vittima sia un minore, e non anche alla possibilità che l'autore sia minorenne. Questa discriminazione appare ingiustificata anche in considerazione del fatto che la casistica evidenzia come gli autori di reati sessuali sovente presentino una struttura della personalità psicopatologica bisognosa di interventi di carattere terapeutico ed assistenziale. Tale interpretazione restrittiva non appare, poi, conforme ai principi del diritto minorile tendenti, soprattutto in ambito penale, al recupero sociale del minore ancorché soggetto attivo del reato (7).

1.2. La tutela della riservatezza

Con norma di chiusura del codice penale (art 734-bis) è stata configurata come contravvenzione (con correlativa sanzione da tre a sei mesi di arresto) l'ipotesi della divulgazione, non solo a mezzo della stampa ma anche attraverso gli altri mezzi di comunicazione di massa, delle generalità e dell'immagine della persona offesa dai reati in esame senza il suo consenso suo consenso.

La disposizione aggiunge un titolo II bis al libro III codice penale "delle contravvenzioni in particolare" che è denominato "delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza".

È stato osservato che tutelare la riservatezza con una disposizione contravvenzionale, è segno di poco rispetto dei principi costituzionali e soprattutto della persona offesa dimenticando i danni che possono derivare da una informazione selvaggia (8).

L'articolo 734 punisce "chi divulga le generalità o l'immagine della persona offesa". Una parte della dottrina (9) ha rilevato che questa previsione è troppo restrittiva in quanto il danno alla parte lesa può essere enorme anche nei casi in cui, ad es., sia reso noto il nome dello stretto congiunto che ne ha abusato, specie quando questi porta il suo stesso cognome ovvero quando il fatto si è verificato in un piccolo centro e siano fornite indicazioni topografiche o altri dati individualizzanti.

Un ulteriore problema prospettato è costituito dal fatto che possa essere fornito dalla parte lesa il consenso alla divulgazione, senza restrizioni d'età. Si pensi ad esempio al caso, non solo teorico, del genitore che nel protestare la propria innocenza ricorra al mezzo giornalistico. Sarebbe stato auspicabile che la fattispecie incriminatrice da un lato si estendesse alla divulgazione di ogni notizia idonea all'identificazione della parte lesa, dall'altro limitasse la scriminante del consenso della persona offesa.

Inoltre, sempre a tutela della riservatezza, l'articolo 15 della legge n.66 inserisce un comma 3 bis all'articolo 472 c.p.p. stabilendo che "il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne". Antecedentemente alla presente novella la riservatezza della persona offesa nel corso de processo trovava una tutela meno forte nel precetto dell'articolo 472, comma 2, (10) del c.p.p. che, nel combinato disposto con l'articolo 114, comma 2 (11), del c.p.p., affidava alla discrezionalità del giudice il potere di disporre che l'assunzione di singole prove e comunque dell'esame del minorenne avvenisse a porte chiuse, con la conseguenza del divieto di pubblicazione degli atti così assunti.

Una parte della dottrina (12) ritiene che il comma 3-bis dell'articolo 472 sia in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non estende anche all'imputato la facoltà di chiedere che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

In questi termini si pronuncia Musacchio "Se finalmente si ritiene che certi reati offendano la dignità delle persone, perché non si dovrebbe tutelare anche l'imputato, che si ricordi potrebbe essere innocente o meglio è tale fino a sentenza passata in giudicato? Perché salvaguardare solo la dignità di chi accusa e non anche di chi è accusato?".

1.3. L'incidente probatorio

In parallelo alla riscrittura delle fattispecie incriminatrici, la nuova legge interviene sulle forme di accertamento processuale dei reati sessuali, introducendo innanzitutto un nuovo caso di possibile ricorso all'assunzione anticipata della prova testimoniale nelle forme dell'incidente probatorio.

L'incidente probatorio consiste in una fase di natura processuale incidentalmente inserita nella fase investigativa ai fini dell'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento. La nascita dell'incidente probatorio trova la sua radice da un lato nella scomparsa del giudice istruttore, preposto alla formazione della prova, e dall'altro dalla probabilità che fonti di prova si disperdano prima di arrivare al dibattimento o che arrivino in modo inquinato (13).

Con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 392 del c.p.p., inserito dall'articolo 13, si prevede, per i soli procedimenti riguardanti i delitti in materia sessuale, che il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio alla "assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici".

La previsione introdotta si distingue dagli altri casi considerati dall'articolo 392 c.p.p., (pericolo che il teste sia esposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilità affinché non deponga o deponga il falso) ove l'assunzione di specifici mezzi di prova è incidentalmente anticipata in ragione della prognosi di perdita od inquinamento degli elementi probatori (co.1), ovvero dell'esigenza di salvaguardare la concentrazione del dibattimento (co.2).

La giustificazione della consentita anticipazione dell'esame del minore infrasedicenne risiede, invece, nella preoccupazione di tutelare il minore vittima o testimone di fatti di abuso sessuale, di modo che l'assunzione delle sue dichiarazioni nelle forme garantite possa favorirne "l'estromissione dal procedimento giudiziario e permettere l'avvio di un intervento psicoterapeutico volto a consentirgli di affrontare il processo psicologico di ricostruzione dei legami affettivi e di rielaborazione dell'esperienza vissuta" (14).

Se questa e la finalità che ha ispirato l'introduzione della norma in commento, secondo quanto peraltro espressamente indicato nei lavori preparatori (15), occorre riconoscere che essa corrisponde effettivamente alle necessità di protezione del minore sessualmente abusato. Si consideri che l'esperienza clinica condotta su bambini in età prescolare attesta che la disponibilità alla rivelazione dell'abuso subentra di frequente soltanto dopo una più o meno lunga fase di latenza o di vincolo al segreto (caratterizzata spesso da comunicazioni non verbali o manifestazioni espressive di un forte disagio psichico: rifiuto del cibo, enuresi, comportamenti erotizzati), e sia comunque destinata a venir meno allorché il minore maturi l'aspettativa di un superamento del trauma e ne rifiuti pertanto la rievocazione (16).

Ecco allora che la possibilità del ricorso ad uno strumento come l'incidente probatorio, processualmente efficace e particolarmente duttile poiché esperibile in ogni momento della fase investigativa e finanche in quella processuale, deve essere guardata come importante opportunità da collocare nei protocolli di intervento penale per l'accertamento di questi reati (17).

La scelta più delicata appare, quindi, quella relativa alla collocazione della audizione del minore, in modo che il procedimento giudiziario possa intersecare i processi psichici di rielaborazione dell'esperienza traumatica vissuta senza pregiudicarne gli esiti (18).

In questa prospettiva la considerazione degli accertamenti psicodiagnostici disposti dal pubblico ministero, o comunque dell'osservazione psicologica effettuata su richiesta del Tribunale per i minorenni, risulta di grande utilità per orientare la scelta suddetta in funzione del contemperamento delle esigenze e dei tempi del processo penale con l'effettiva tutela del minore (19).

Il discorso fin qui svolto fonda i propri assunti sul presupposto della immediata utilizzazione ai fini della decisione, e senza necessità di reiterazione nel dibattimento, dei risultati probatori incidentali acquisiti con l'audizione del minore.

Ma, proprio su questo punto la disposizione è stata oggetto di critiche immediate ed accese. Secondo una parte della dottrina, la nuova previsione non si potrebbe sottrarre alla'rinviabilità', pena deviare la ratio dell'incidente probatorio.

Non ci si è evidentemente resi conto che l'incidente probatorio non serve affatto a evitare la reiterazione della prova dibattimentale, ma solo a cautelarsi della evenienza che la prova non sia materialmente o funzionalmente ripetibile; ditalché, se tale evenienza non si verifichi, la prova deve essere reiterata in sede dibattimentale (sempreché, ovviamente, una parte ne chieda l'ammissione o il giudice la ritenga indispensabile in base all'articolo 507 del c.p.p.). Ciò, oltre che dal sistema (si vedano ad esempio gli articoli 190, 493 e 495 del c.p.p.), risulta inequivocabilmente dall'articolo 511, comma 2, del c.p.p., nonché, a contrario, dalla eccezione stabilita, in limitati casi espressamente indicati, dall'articolo 190-bis del c.p.p. e dalle sentenze 181, 198 del 1944 della Corte costituzionale" (20).
Al contrario, secondo una parte della dottrina (21), la tesi prospettata sembra muovere da letture non condivisibili dei dati normativi e giurisprudenziali richiamati, in quanto queste si riferiscono a situazioni che non possono essere assimilate a quelle in discussione. Infatti, la norma sulle letture consentite (art. 511 co. 2 c.p.p.) prevede soltanto che l'esame della persona che ha reso dichiarazioni, ove abbia luogo, preceda la lettura dei relativi verbali (in corrispondenza alla funzione di integrazione che tutte le letture hanno). Mentre l'articolo 190 bis c.p.p. disciplina il diritto alla prova nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, prevedendo una diversa regola di giudizio ("assoluta necessità" piuttosto che "manifesta superfluità" del nuovo esame) in relazione all'ammissione di prove dichiarative, qualora siano già state acquisite in via incidentale ovvero siano state formate in un altro procedimento. Infine, secondo questa dottrina, il richiamo alla giurisprudenza costituzionale non è relativo al caso in discussione. Le sentenze citate riguardano l'utilizzabilità delle prove formate in incidente probatorio nei confronti delle parti i cui difensori non abbiano partecipato alla loro assunzione, per le quali la rinnovazione della prova risponde alla stretta necessità di non incidere sul loro diritto alla prova.

Seppure il sistema processuale consente che la prova incidentale concretamente ripetibile possa essere rinnovata sulla base degli ordinari criteri di ammissione previsti dall'articolo 190 c.p.p., si reputa che la testimonianza del minore di anni 16 che sia parte offesa di reati sessuali non vada reiterata in dibattimento se assunta nell'incidente probatorio. Poiché, prima ancora che manifestamente superflua, ai sensi del richiamato articolo 190 c.p.p., la rinnovazione dovrebbe essere esclusa in ragione della sua stessa natura di prova ripetibile del quale viene consentita in via legale la formazione anticipata fuori dai casi di pericolo di dispersione. L'ipotesi inserita dall'articolo 13 si differenzia dagli altri casi in cui è possibile ricorrere all'incidente probatorio, risponde ad una logica diversa (che può dirsi contraria). Il fatto che la testimonianza del minore rimanga materialmente ripetibile pur dopo la sua assunzione incidentale è pertanto circostanza del tutto inidonea a fondare la pretesa della sua rinnovazione. Nel caso specifico la presunzione di indifferibilità non trova ragione nel rischio di dispersione di un mezzo di prova. Al contrario si giustifica con la esclusione della reiterazione in quanto si presenta inopportuna perché contraria alla realizzazione del principio dell'economia dei giudizi e dei correlati mezzi di prova (22).

Un'altra questione sollevata riguarda il fatto che la norma in discussione restringe l'ambito del ricorso all'incidente ai soli casi in cui si procede all'accertamento dei reati sessuali. Tale disposizione non considera che le esigenze di protezione della vittima ricorrono anche quando siamo davanti ad altre ipotesi criminose quali ad es. i gravi maltrattamenti intrafamiliari (per questi ultimi si può solo fare ricorso all'articolo 392 co. 1 lett. A e B c.p.p.).

Nel caso in cui si debba procedere nell'ambito dello stesso procedimento all'accertamento di fatti d'abuso e di maltrattamento fisico commessi in ambito intrafamiliare si pone il problema dell'utilizzabilità dei dati acquisiti nel corso dell'incidente per la decisione su reati diversi. Lo spirito che ha animato la disposizione è quello di evitare una reiterazione della testimonianza. Quindi si dovrebbe consentire l'utilizzabilità dei risultati raggiunti in incidente probatorio anche per i reati connessi (23).

Il secondo comma dell'articolo 13 prevede che la richiesta d'incidente probatorio debba essere seguita dal deposito degli atti d'indagine compiuti. La norma intende garantire il pieno contraddittorio nello svolgimento dell'assunzione anticipata del mezzo di prova, allineandosi con l'interpretazione giurisprudenziale che riconosce il diritto alle contestazioni anche in sede incidentale (24).

La diversità rispetto alle ordinarie ipotesi di incidente probatorio ha destato gravi preoccupazioni, in relazione alla possibilità di un uso strumentale della richiesta di incidente da parte della persona indagata per reati sessuali, finalizzata esclusivamente a conoscere anticipatamente gli atti del procedimento penale. La ratio di questa disposizione appare oscura ponendosi in contrasto con il principio generale per il quale gli atti d'indagine sono disvelati nel loro complesso alla chiusura della fase delle indagini preliminari.

1.4. L'audizione protetta

La legge n.66/96 con l'articolo 14 introduce modalità particolari di assunzione della prova incidentale che riguardi un minore degli anni 16 qualora si proceda per l'accertamento di un reato sessuale. Con l'inserimento del comma 5-bis all'art. 398 c.p.p., infatti, è previsto che il giudice, possa indicare particolari modalità con cui l'audizione deve avvenire "quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno". Il limite, grave, della norma è che essa fa esclusivo riferimento all'incidente probatorio come unica sede possibile, omettendo di prevedere che tali modalità possano essere adottate anche nel corso del dibattimento (25).

L'audizione del minore alla presenza dell'indagato o imputato, che avvenga in sede di incidente probatorio ovvero in sede dibattimentale, deve essere effettuata con tutte le cautele, sia in ordine alle modalità di conduzione che alla necessità di evitare al minore, specie se in tenera età, il contatto visivo con l'abusante o con altri soggetti percepiti come estranei e quindi in grado di esercitare un involontario effetto paralizzante e perturbante.

Bisogna, infatti, ricordare che con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale il problema dell'audizione del minore è diventato quanto mai significativo. Infatti, rispetto al sistema precedente, l'adozione del modello accusatorio prevede la formazione della prova nella fase dibattimentale cosicché le indagini precedentemente esperite nonché le testimonianze escusse dagli organi di o dal pubblico ministero, dovranno essere necessariamente riproposte nel corso del dibattimento. Questo sistema se da un lato consente, in linea generale, una duplice verifica delle dichiarazioni testimoniali, dall'altro, nei processi in cui vittima sia un minore, comporta che quest'ultimo venga sottoposto a due o più esperienze traumatiche. Il minore è chiamato ad esporre ed a rivivere per più volte la propria dolorosa esperienza, e ciò accade anche quando il bambino è già stato sottoposto ad un programma di recupero terapeutico i cui benefici effetti potrebbero rischiare di venire annullati nel momento in cui al dibattimento ed in presenza di più persone è costretto ad esporre nuovamente e con dovizia di particolari la propria esperienza.

Sebbene il nuovo codice preveda degli strumenti a tutela della serenità del minore, quali ad esempio la conduzione dell'esame testimoniale da parte del presidente con l'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile (art.498 comma IV c.p.p.) tuttavia, il minore deve rendere la testimonianza in sede dibattimentale.

Sull'onda di un processo di sensibilizzazione di tali tematiche si è osservato quanto accadeva nei Paesi di common law.

A partire dagli anni '80, erano stati condotti, sia negli U.S.A. che in Gran Bretagna, degli studi affidati ad apposite commissioni, volti a garantire il miglior trattamento possibile ai minori nel procedimento penale. Già dal 1983 (26), nelle corti penali americane, viene utilizzato il sistema cosiddetto del Closed circuit television, da lì rapidamente esteso in Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito dove in particolare vi sono attualmente 14 corti attrezzate appositamente per l'ascolto del minore. Nei singoli Paesi le modalità impiegate possono variare, ma ovunque, in linea di massima, si ritrova la medesima procedura: il bambino viene fatto accomodare in una stanza separata dall'aula, in compagnia di una persona fidata (un genitore, un magistrato scelto tra i componenti della Corte oppure lo psicologo che segue la terapia o, infine, un'assistente sociale). Nell'aula restano il giudice, la giuria, il pubblico ministero, l'avvocato della difesa e l'accusato. Le due stanze sono collegate da un sistema di telecamere e di monitors. Tale sistema può essere di due tipi a seconda che il minore possa vedere oppure no sul monitor le immagini di quanto avviene in aula (27).

Risulta, inoltre, che nei paesi di common law il metodo dell'audizione protetta è molto diffuso in quanto, non solo viene utilizzato anche nella fase istruttoria, ma anche ogniqualvolta il minore debba testimoniare indipendentemente dal fatto che sia vittima o meno di un reato o che allo stesso possa derivarne un turbamento psicofisico (28).

Sulla scorta di questi modelli stranieri, già prima della nuova legge, si è cercato di introdurre nel nostro sistema un istituto similare attraverso l'estensione di norme procedurali già esistenti.

Il Tribunale di Milano aveva ritenuto di poter accedere a questo sistema cosiddetto di "audizione protetta", attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 502 c.p.p che disciplina i casi in cui è possibile procedere all'esame dei testimoni, periti e consulenti nel luogo ove si trovano. Il legislatore ha, infatti, previsto l'ipotesi in cui il teste si trovi nell'impossibilità assoluta a comparire al dibattimento per legittimo impedimento.

L'applicazione estensiva della norma, consiste nel fatto che si è ritenuto di far rientrare nell'accezione di legittimo impedimento anche il nocumento che, in base alla testimonianza di un esperto, potrebbe derivare al minore all'esito di un'audizione resa secondo i criteri ordinari e ciò in virtù del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32cost.

In un caso specifico trattato dal Tribunale di Milano (29), il Collegio ha accolto l'istanza presentata dal difensore di parte civile volta ad ottenere l'audizione protetta nei confronti di una bambina di 4 anni, vittima di violenze sessuali, ritenendo sussistente il legittimo impedimento a comparire della minore, sulla base delle sole dichiarazioni della madre rese in sede di esame testimoniale, nonché del certificato della neuropsichiatra infantile ove veniva evidenziato il gravissimo trauma che la bambina avrebbe subito nel caso in cui avesse deposto nella sala d'udienza del Palazzo di Giustizia, al cospetto non solo di tutti i soggetti istituzionali ma, soprattutto, dell'imputato detenuto in gabbia. In questo caso, quindi, il tribunale si è espresso nonostante non vi fosse il conforto di una documentazione medica specifica (psichiatrica o psicologica) che attestasse le condizioni psicofisiche della minore. Il Collegio ha ritenuto che rientrasse tra i compiti del giudice selezionare la gravità del turbamento, soprattutto laddove la deposizione testimoniale comporti un turbamento psicologico per il teste a causa della rievocazione delle violenze subite e, a maggior ragione, di violenze che riguardano la sfera sessuale cioè un ambito estremamente privato e personale.

La bambina è stata fatta accomodare in una stanza munita di parete a specchio unidirezionale, assieme alla psicologa ed al membro di sesso femminile del collegio; al di là dello specchio si trovavano tutti gli altri soggetti legittimati, incluso l'imputato che ne aveva fatto richiesta, i quali potevano seguire, anche attraverso un impianto di videoregistrazione il corso dell'esame. La psicologa provvedeva, quindi a formulare le domande con linguaggio comprensibile ed adeguato all'età ed alle condizioni psicofisiche delle bambina, sulla base delle indicazioni in precedenza evidenziate dai giudici e dagli avvocati i quali, peraltro, attraverso un citofono interno, potevano richiedere direttamente alla psicologa di approfondire alcune circostanze.

Nel corso dell'audizione, la bambina ha dimostrato di essere a proprio agio nonostante fosse informata della presenza, oltre lo specchio, degli avvocati, dei giudici e, soprattutto, dell'imputato detenuto ed ha apprezzato, in particolare, la scelta del Magistrato donna in quanto, come riferito testualmente dalla bambina "si poteva parlare di certe cose solo tra femmine" (30). Particolarmente significativo è la differenza rispetto alla testimonianza di un'altra minore escussa, nel corso del medesimo procedimento, secondo i metodi tradizionali. Quest'ultima, nonostante rivestisse un ruolo marginale, sollecitata dal presidente affinché dicesse la verità, scoppiava a piangere impedendo la prosecuzione dell'esame.

Anche a Firenze si procede con l'audizione protetta quando il giudice dispone l'incidente probatorio. L'esigenza è stata avvertita solo di recente dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla violenza sessuale. Da allora le audizioni si tengono presso l'Istituto di terapia familiare (31) situato in via Masaccio che mette a disposizione una stanza attrezzata.

Il primo ottobre 1996, si è avuta la prima audizione, da allora sono ascoltati con il sistema protetto 23 bambini.

Quando il giudice per le indagini preliminari ritiene utile applicare l'art. 392 c.p.p. per interrogare il minore, contatta il centro per chiedere la disponibilità della stanza e nel giorno indicato nessun estraneo deve essere presente nell'istituto. La prassi seguita è la stessa vista in precedenza: nella stanza munita di parete a specchio unidirezionale siedono il minore (che viene informato preliminarmente dei motivi dell'interrogatorio), il giudice, l'esperto in psicologia e il cancelliere; il genitore è presente nell'eventualità che il minore ne faccia richiesta. Nell'altra stanza ci sono il pubblico ministero, l'avvocato, l'indagato, se si presenta, e il perito nominato dal giudice per la fonoregistrazione addetto alle apparecchiature per la videoregistrazione che a conclusione dell'incidente probatorio consegna la videocassetta al giudice.

Può essere interessante osservare da ultimo come questo nuovo sistema di audizione, benché recepito dagli ordinamenti di common law, presenti però, rispetto a questi, alcune differenze e difatti, in questi Paesi, tra la salvaguardia dei diritti della difesa e quella alla salute psicofisica del minore, viene privilegiato questo secondo aspetto. Lo stress per il minore viene ridotto al minimo, non viene reso edotto dalla presenza, al di là dello specchio, di tutti i soggetti legittimati ad assistere all'audizione. Nei casi in cui qualcuno di questi intenda porre nuove domande utilizzando l'interfono, al bambino verrà riferito che colui che ha chiamato era "un amico".

1.5. La registrazione delle audizioni del minore

Il citato art. 398 comma 5 bis c.p.p. prevede inoltre che l'audizione del minore in 'sede di incidente probatorio' debba essere documentata integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

La disposizione è insufficiente a far fronte alle esigenze specifiche che la testimonianza del minore impone, in quanto non prende in considerazione le audizioni che avvengono in sede diversa da quella dell'incidente probatorio. In particolare viene trascurata l'importanza assorbente che hanno le prime dichiarazioni rese dal minore nelle varie sedi giudiziarie.

Se è importante formare degli operatori che sappiano porre le domande in modo da rispettare sia le esigenze pedagogiche che quelle processuali (e questo riguarda in particolare sia l'ampio settore delle cosiddette domande suggestive che possono sporcare anche le deposizioni successive, sia gli interrogatori ripetuti sia hanno, in genere, l'unico effetto di dare al minore la sensazione di non essere creduto e lo possono quindi indurre a false ritrattazioni). Dal punto di vista probatorio è necessario che tutte le audizioni del minore, comprese dunque quelle fatte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e non solo quelle in sede dibattimentale o di incidente probatorio, vengano videoregistrate.

Bisogna tener presenti che ci sono aspetti che sfuggono completamente sia ad una verbalizzazione tradizionale sia ad una trascrizione fonica, quali l'espressione del volto, i rossori, i silenzi, l'abbassamento dello sguardo, il pianto, i tremiti e, per quanto riguarda i minori in età prescolare, i segni di nervosismo, i giochi, i disegni ed ogni aspetto della gestualità dei bambini. Da questo punto di vista la semplice registrazione fonografica consentita dall'articolo 398 comma 5 bis c.p.p. non consente di avere un quadro completo. La videoregistrazione dell'interrogatorio rappresenta l'unico modo che permette di controllare la correttezza dei metodi impiegati e di escludere, o accertare, che le domande non siano state poste in forma suggestiva. Attraverso la videoregistrazione è possibile controllare ogni parola, gesto, esitazione, movimento.

Presso il tribunale di Milano è stata adottata altresì la prassi costante di videoregistrare in sede dibattimentale anche le deposizioni dei soggetti più rilevanti da un punto di vista probatorio. In particolare, le madri delle bambine che hanno denunciato abusi sessuali da parte dell'ex marito separato e che vengono regolarmente fatte oggetto, da parte dei difensori degli imputati, di domande finalizzate a dimostrare la calunniosa strumentalizzazione della denuncia allo scopo di ottenere benefici in sede civile, primo fra tutti l'assegnazione in via esclusiva della figlia.

1.6. Le misure cautelari

Nel corso del procedimento penale possono essere assunti vari provvedimenti a tutela dei minori. Il nuovo codice di procedura penale ha ampliato in misura notevole i poteri d'intervento del giudice penale attraverso l'introduzione di una serie di misure cautelari.

Secondo i principi generali vigenti in materia nessuno può essere sottoposto a tali misure se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.). Le misure sono disposte nei casi previsti dall'art. 274 c.p.p. e cioè quando ricorrano inderogabili esigenze attinenti alle indagini in situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e genuinità della prova (pensiamo al caso dell'abuso consumato all'interno della famiglia), oppure quando vi sia pericolo di fuga dell'indagato, o quando vi è il concreto pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie (nel caso di abusi vi sono altissime probabilità che ciò avvenga). Il criterio dell'adeguatezza deve ispirare il giudice nella scelta della misura cautelare da imporre. Dispone infatti l'articolo 275 comma 1 c.p.p. che il giudice deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna misura a soddisfare le esigenze evidenziate nel caso concreto. Il giudizio di idoneità va misurato sulla "natura" e sul "grado" delle esigenze cautelari specificamente ritenute meritevoli di protezione. Inoltre, ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che deve essere irrogata (32).

Accanto alle più tradizionali misure detentive (arresti domiciliari 284 c.p.p., custodia cautelare in carcere 285 c.p.p.) il legislatore ha introdotto alcuni istituti che fanno del giudice penale un vero e proprio "giudice minorile". Si fa riferimento al "divieto e obbligo di dimora" (art. 283 c.p.p.) e alla "sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori" (art. 288 c.p.p.).

Quando il reato in danno dei minori è stato commesso in famiglia (ad esempio dal genitore o dal convivente della madre), del tutto inopportuna appare la misura cautelare degli arresti domiciliari, dato che impone una convivenza tra vittima e abusante (comunque anche se la vittima è stata allontanata la pericolosità rimane nei confronti degli altri figli). Con la misura prevista dall'art. 283 c.p.p. il giudice penale può obbligare l'indagato a vivere lontano dalla famiglia, determinando una sorta di separazione coatta ed evitando così anche i rischi connessi all'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare.

L'altra disposizione presa in considerazione (articolo 288 c.p.p.) consiste in una misura interdittiva temporanea che sospende l'esercizio della potestà genitoriale da parte dell'autore del reato inibendo in tutto o in parte i poteri conseguenti alla potestà (33).

Accanto alle misure cautelari personali rivestono spesso importanza decisiva, ai fini della tutela del minore, le misure cautelari reali ed in particolare il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'imputato nonché dei suoi crediti, a tutela delle "obbligazioni civili derivanti dal reato" (art. 316 c.p.p) e cioè del risarcimento del danno.

1.7. La nomina del curatore e la partecipazione al giudizio di enti o associazioni che tutelano gli interessi lesi dal reato

Quando la persona offesa dal reato sia minore degli anni quattordici (ovvero inferma di mente) e non vi è chi ne abbia rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi è previsto dall'articolo 338 del c. p.p. la nomina di un curatore speciale, su richiesta del pubblico ministero ovvero degli "enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni". In tal modo lo stesso legislatore penale istituzionalizza la collaborazione e l'interazione fra operatori sociali e giudice penale, ogniqualvolta la tutela del minore si debba realizzare all'interno del processo.

La disposizione limita la possibilità di nomina del curatore ai casi di mancanza di legale rappresentante del minore o di conflitto di interesse di questi con il minore. È stato osservato che ogniqualvolta si verifichi un abuso in famiglia il genitore non abusante versa in situazione di conflitto di interesse anche nel caso che prenda le difese del minore e ciò per l'ovvia constatazione che l'abuso è sempre la conseguenza di una mancata precedente protezione e denota l'esistenza, all'interno della famiglia, di complesse relazioni interpersonali tanto da far parlare di "famiglia a transazione incestuosa" per definire le particolari dinamiche che caratterizzano tutti i soggetti coinvolti nella vicenda dell'abuso.

Nell'incesto padre-figlia ad esempio non è infrequente chela madre, dopo aver inizialmente preso le difese della vittima si penta, talora anche a seguito delle pressioni provenienti dal coniuge o convivente, e cerchi di indurre la vittima alla ritrattazione (34).

Per queste ragioni appare opportuna una modifica degli articoli 121 c.p.p, 77 c.p.p. al fine di rendere obbligatoria la presenza del curatore nel processo penale (35).

Di notevole interesse per una più adeguata azione di sostegno e di tutela del minore vittima del reato è il disposto dell'art. 91 del nuovo c.p.p. che riconosce agli enti e associazioni senza fini di lucro ai quali anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato la possibilità di esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

La norma consente così alle molte organizzazioni spontanee sorte a tutela di interessi collettivi di categorie particolarmente deboli sul piano individuale di sostenere anche in sede processuale le vittime di reati. Una simile previsione potrebbe essere particolarmente utile nel campo delle violenze ai minori, in cui vanno organizzandosi associazioni e Fondazioni che, senza finalità di lucro, perseguono un obiettivo di globale tutela della personalità minorile (36).

Le condizioni fissate dalle norme in questione per un simile intervento nel processo sono:

2. L'accertamento dell'abuso nel processo penale

L'estrema delicatezza e difficoltà del processo penale per fatti di abuso sessuale ha creato e forse continua a creare, nell'ambito degli operatori sociali, intesi nel senso più vasto del termine, una certa quale riluttanza ad adire l'autorità penale. La presentazione della denuncia è una decisione molto delicata spesso subordinata ad una serie di condizioni, prima fra tutte una sorta di delibazione preventiva della attendibilità del minore (giudizio che può essere fatto solo al termine delle indagini e che è di pertinenza esclusiva del magistrato penale) o, peggio ancora, una valutazione sulla esistenza di riscontri obiettivi o sulla dannosità del processo penale ovvero del consenso alla denuncia da parte del minore. Si vengono a creare, fra notitia criminis e denuncia una serie di filtri con l'unico risultato di ritardare l'inizio delle indagini (38).

Alla luce della disciplina processual-penalistica questo atteggiamento non è più giustificato. Con il nuovo codice, l'indagine può restare, per sei mesi, totalmente segreta e concludersi, senza alcun clamore, con un'archiviazione, all'insaputa dello stesso indagato.

L'unica soluzione che oltre ad essere imposta dalla normativa vigente, contempera le esigenze di tutela della parte lesa, da un lato, e di accertamento della verità, dall'altro, è quella di un indagine penale estremamente rigorosa e tempestiva condotta attraverso un'approfondita escussione della parte lesa e una ricerca di riscontri obiettivi, in ogni caso in cui ve ne sia la pur remota possibilità. P. Forno, infatti, evidenzia che:

Quando si interviene tempestivamente gli elementi vengono raccolti con scrupolo, e il cerchio si stringe intorno all'imputato, allora il processo penale al di là della punizione del colpevole ha degli strumenti di grande incisività sul piano dell'accertamento della verità. Dipende da come ci si comporta. Certo, se una ragazzina va da un giudice a denunciare un abuso subito in famiglia, e questo, invece di indagare chiama il papà e la mamma per chiedere loro se è vero quello che dice la figlia, ha già cominciato, lui per primo, ad inquinare le prove.
Muoversi in questo modo nei processi penali relativi a fatti di natura incestuosa è indispensabile perché caratteristica costante di questi reati è di presentare non indifferenti problemi di accertamento probatorio, dovuti sia alla mancanza di testimoni oculari diversi dalla parte lesa, sia alla riluttanza del clan familiare a svelare i propri segreti, specie quando ciò comporta non solo gravi conseguenze sanzionatorie per taluno dei suoi componenti, ma soprattutto il disonore di avere al proprio interno situazioni di tal genere.

2.1. Rilevazione/ rivelazione nella fase delle indagini

Una situazione di abuso può emergere in forma esplicita (rivelazione) quando il minore confida la propria situazione traumatica ad una particolare persona, oppure in forma implicita (rilevazione) attraverso indicatori comportamentali.

Più in particolare si possono avere due distinte situazioni che rappresentano ipotesi limite di una gamma di casi intermedi:

2.1.1. Casi a presentazione diretta

I casi a presentazione diretta solo in apparenza comportano un accertamento più semplice. Infatti, si pone qui in tutta la sua complessità il problema della credibilità del bambino che rivela l'abuso. Del resto, anche escludendo l'intenzione di mentire, quale può essere l'attendibilità dei racconti di bambini piccoli, forzatamente imprecisi, senza parametri chiari su ciò che è o non è semplice manifestazioni d'affetto? Se è vero che è tipico del bambino confondere i tempi degli avvenimenti e mescolare sensazioni soggettive a dati oggettivi, come è possibile per l'interlocutore farsi una chiara idea sui fatti? (39)

D'altra parte, questo fenomeno di apparente confusione si verifica anche in bambini più grandi o addirittura in adolescenti, soprattutto se gli episodi ricordati devono essere fatti risalire a un passato non troppo recente e/o riguardano comportamenti dai contorni sfumati, come gli atti di libidine. Accade spesso che mentre è vivida la memoria di determinati aspetti dell'accaduto, perché costituiscono per il minore il nucleo centrale per cui è stato possibile riconoscere come abuso sessuale ciò che la colpiva perché strano, abnorme, indebito, non è altrettanto facile ricostruire circostanze che allora sono state emotivamente marginali, ma che ora sono essenziali, specialmente per l'osservatore esterno, per definire con chiarezza i contorni degli avvenimenti. Va ricordato al riguardo che non sempre ciò che è rilevante e centrale per l'adulto lo è altrettanto per un bambino, e che ogni giudizio sulla credibilità di quest'ultimo deve tener conto di questa differenza di prospettiva (40).

È importante procedere ad approfondimenti graduali e successivi utilizzando, se necessario, bambole e disegni per facilitare la descrizione dei fatti. Inoltre, è fondamentale far comprendere al bambino che l'indagine non è dettata dall'incredulità ma dall'autentico desiderio di chiarire i fatti oggettivi soprattutto nel suo interesse. Procedendo in questo modo è più probabile che si arrivi ad una ricostruzione più completa degli avvenimenti.

Anzi, dopo che la minore ha potuto raccontare un episodio ed è stata aiutata a ricordarlo più nitidamente, non infrequentemente si innesca la rivelazione di altri episodi. Ciò non deve indurre sospetto, come se fosse una strategia attiva e voluta di calcare la mano anche a costo di gonfiare gli avvenimenti. Più probabilmente questi ulteriori ricordi riguardano fatti altrettanto reali, che solo a posteriori possono ritornare compiutamente alla coscienza ed essere riconosciuti dalla vittima come episodi di abuso sessuale. Ciò potrà avvenire proprio grazie sia all'esperienza affettiva di essere creduti e oggetto di attenzione, sia a quella cognitiva di aver potuto tradurre in parole ed inquadrare con certezza un'esperienza tanto carica di emotività conflittuale (41).

2.1.2. Casi a presentazione mascherata

I casi a presentazione mascherata sono molto più frequenti di quanto si pensi e pongono, per di più, una serie di interrogativi: quanto è lecito sospettare? Si possono, e in che termini, proporre accertamenti medici non richiesti, sapendo che una buona percentuale di essi si rivelerà inutile? Come si può condurre un colloquio di inchiesta con un bambino che sospettiamo vittima di incesto, senza rischiare di indurre inconsapevolmente le risposte che ci attendiamo (42)?

In questi casi acquista particolare rilievo la possibilità di valorizzare i dati che provengono da un'accurata valutazione sanitaria del soggetto che si presume abbia subito abuso sessuale (43). Premessa indispensabile è che gli operatori sanitari "sospettino", in altre parole mettano mentalmente in conto che una delle possibili conclusioni del percorso diagnostico in campo ginecologico e/o pediatrico può essere proprio la diagnosi di abuso sessuale. Solo a partire da questa preoccupazione si aprirà la possibilità di indagini appropriate, che sarà compito del ginecologo e/o del pediatra specificare successivamente.

2.2. La denuncia dell'abuso

L'acquisizione della notizia del reato, che apre la fase degli accertamenti che potranno portare se saranno riscontrati concreti elementi di prova al procedimento penale, può derivare o dalla ricezione, da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, della notizia da parte della vittima o di terzi ovvero da un'iniziativa diretta da parte di tali organi comunque venuti a conoscenza del fatto od operanti per l'individuazione di fatti costituenti reato. (44) Regola fondamentale ai fini di un'efficace indagine penale è la possibilità, per il pubblico ministero di ricevere la notizia criminis con tempestività e cioè nei limiti del possibile, prima che il potenziale indagato sia a conoscenza delle indagini in corso. Ciò significa che il pubblico ministero deve: Per consentire un pronto intervento nei casi delicati ed urgenti sarebbe opportuno creare nelle grandi Procure, una sorta di "turno esterno" fra pubblico ministero che si occupano della materia, eventualmente dotato di mezzi di pronta reperibilità, quale il telefono cellulare, al fine di far fronte alle segnalazioni da parte degli operatori del settore.

L'esperienza della Procura milanese insegna che è della massima importanza per tali operatori avere come referenti non un anonimo pubblico ministero ma una persona conosciuta con la quale già esista un rapporto di fiducia e di collaborazione (45).

2.2.1. Gli obblighi di denuncia da parte dei soggetti che rivestono funzioni o incarichi di natura pubblica

Scarsa consapevolezza e distacco emotivo dalle vittime si accompagnano quasi sempre ad un altro fattore che può paralizzare l'iniziativa a tutela del bambino o dell'adolescente abusato: la confusione e disinformazione sulla normativa di carattere e civile che si occupa delle violenze sessuali e, talora, l'opinione secondo cui il coinvolgimento della magistratura potrebbe addirittura aggravare le sofferenze nella vittima (mentre andrebbe privilegiato il sostegno sociale e terapeutico nei confronti della famiglia).

A prescindere dall'utilità o meno della denuncia penale, la segnalazione del sospetto abuso da parte dell'insegnante, del personale sanitario in servizio nei presidi pubblici o degli operatori dei servizi locali rappresenta un atto obbligatorio che espone a precise responsabilità, anche penali, in caso di omissione.

In primo luogo vi è l'articolo 331 c.p.p. che stabilisce l'obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio per i reati procedibili d'ufficio. Le pene per chi omette la denuncia sono previste dagli artt. 361-362 c.p.

Ciò premesso va tenuto presente che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 15 febbraio 1996 n.66, sono procedibili d'ufficio i più significativi tra i reati sessuali posti in essere all'interno della famiglia (artt. 609 quater u.c., 609 septies comma 4 n.5; 609 bis, ter e 609 septies comma 4 n.1; 609 quinquies; artt. 609 quater co 1 n. 2 e 609 septies co 4 n. 2 c. p.; artt. 609 bis, ter e 609 septies com. 4 n. 3 c.p.; 609 octies c.p.).

Negli altri casi i reati sessuali sono procedibili a querela ossia su richiesta della persona danneggiata, querela che deve essere proposta entro sei mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 609 septies, comma 2 c.p.) e che una volta proposta è irrevocabile. Se si tratta di un minorenne che non ha compiuto almeno i quattordici anni deve provvedere chi esercita la potestà, ossia, di regola, uno dei genitori (art 120 c.p.). Se invece il minorenne ha più di quattordici anni, egli può presentare personalmente querela ovvero, nonostante ogni sua volontà contraria, può presentarla anche chi esercita su di lui la potestà.

I reati sessuali procedibili a querela se risultano connessi con altri reati procedibili d'ufficio (art. 609-septies co. 4 n. 4 c.p.), condizione che si verifica abbastanza spesso, potendo ricorrere minacce gravi (art. 612 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), lesioni personali (artt. 582, 583 c.p.), sequestro di persona (art 605 c.p.) si ritorna alla procedibilità d'ufficio e all'obbligo di denuncia. La presenza di queste circostanze può non essere facilmente identificabile al momento della denuncia. Quindi a tutela del minore sarebbe pertanto opportuno che i soggetti obbligati effettuassero sempre la denuncia, lasciando al magistrato la valutazione se nel caso esiste o non una condizione di procedibilità.

In ogni modo, l'obbligo per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sorge solo quando il reato è già delineato nelle sue linee essenziali e quando vi sono elementi fondati tali da indurre a ritenere che esso sussista.

Una disposizione molto importante è inoltre contenuta negli artt. 121 c.p. e 338 c.p. secondo i quali, in caso di conflitto di interessi con l'esercente la potestà, la querela può essere proposta da un curatore speciale, nominato dal giudice delle indagini preliminari su istanza del pubblico ministero o degli stessi servizi che hanno per scopo "la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni".

Infine, altro obbligo di segnalazione discende dall'art. 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che riguardano la segnalazione al tribunale per i minorenni dei casi di "abbandono di minori". Infatti, l'abbandono può essere anche di tipo morale; non sussiste, cioè, solo nel caso di pesanti trascuratezze materiali, ma anche in presenza di gravi abusi di tipo sessuale, che possono pregiudicare un equilibrato sviluppo psicoaffettivo del bambino.

2.2.2. Conflitto fra l'obbligo di referto e l'obbligo al segreto professionale

L'art. 622 c.p. punisce la rivelazione di segreto professionale:
Chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 60000 a 1000000. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Obbligato al segreto è chiunque sia venuto a conoscenza del reato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni: ciò significa che occorre un nesso di consequenzialità immediata tra l'informazione ricevuta e l'espletamento della funzione o del servizio; occorre che la notizia di reato sia stata appresa nello svolgimento del lavoro o della funzione.

Il problema si pone in particolare per gli esercenti una professione sanitaria, (fra i quali sono ricompresi psicologi e psicoterapeuti, anche quando operano come professionisti privati), che hanno obbligo di inviare un referto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 365 c.p. Il discorso riguardo gli esercenti una professione sanitaria è abbastanza controverso. Al medico la legge impone di inviare un referto all'autorità giudiziaria tutte le volte che abbia prestato la sua assistenza in casi che possono presupporre un delitto perseguibile d'ufficio, e solo quando il cliente sia vittima o parte lesa; non "quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale" come imputato. Allora interviene l'obbligo del segreto professionale e viene a cadere il reato di omissione di referto.

La controversia riguarda chi sia la persona assistita nel caso del minorenne abusato, che ad esempio venga accompagnato alla visita medica dal genitore abusante. Qualche autore (46) ha sostenuto che poiché nel caso del bambino, la richiesta di prestazione medica deriva dal genitore questi diventa anche titolare del diritto al segreto professionale. Da altri (47) è stato rilevato che assistito è il minore e che quindi il medico sia liberato dal vincolo del segreto professionale nei confronti del genitore. Tuttavia, è sostenibile anche che entrambi si affidano al medico per un consiglio e per una terapia. Comunque, tutte queste incertezze cadrebbero qualora la legge imponesse al medico di segnalare il caso anziché all'autorità giudiziaria a centri socio sanitari specializzati o a qualche settore appositamente strutturato dei servizi sociali territoriali (48).

2.3. L'opportunità della denuncia penale

Le ricerche pratiche hanno evidenziato che il processo penale quale sia il suo esito (condanna o assoluzione) si risolve in una sofferenza ulteriore per la vittima. In molti si interrogano sulla effettiva utilità di una denuncia penale. Quanti sostengono la validità di questo strumento sono convinti che chiunque rinunci a denunciare, magari adottando procedure più informali di approccio alla famiglia abusante, corre il rischio di entrare a far parte della "patologia del segreto".

Molti invece considerano la denuncia e il conseguente iter giudiziario, dannosi per la vittima la cui tutela prescinde dall'irrogazione della sanzione.

L'accusa di abuso sessuale su minori è destinata a sconvolgimenti irreversibili qualunque sia l'esito del processo che ne segue. Tale conseguenza è tanto meglio apprezzabile quando l'accusa è rivolta a componenti della famiglia del minore. Se l'accusa risulterà fondata, l'esperienza processuale e le conseguenze che ne discenderanno per l'imputato e per la composizione della famiglia, dalla quale l'imputato verrà allontanato e comunque isolato, dopo l'accertamento e la condanna, ragionevolmente turberanno l'equilibrio del minore non meno del fatto materiale.

Se il procedimento sulla base di un accusa fondata si concluderà con una assoluzione, il danno non sarà inferiore, ma anzi sarà aggravato perché il minore - consapevole dell'abuso subito - sarà conscio di non aver avuto tutela e timoroso di non riceverne in futuro di fronte alla eventuale ripetizione del fatto, cui si potrebbe trovare esposto. Il disfacimento della famiglia e le ripercussioni dell'evento processuale sulla compagine familiare e sugli effetti seguirà comunque.

Se il procedimento sarà stato promosso, conducendo ad una condanna, sulla scorta di false accuse, il danno sarà molteplice in quanto, pur volendo prescindere dalle conseguenze direttamente penalistiche, colpirà un congiunto innocente con accuse infamanti destinate a seguirne il nome per il resto dei suoi giorni.

Anche a prima vista è possibile apprezzare la eccezionale gravità delle conseguenze della attivazione dell'indagine penale, dello sviluppo del procedimento, della celebrazione del processo nei suoi vari gradi per reati della specie in discussione.

A differenza della maggior parte dei delitti, infatti, i reati concernenti l'abuso e la violenza sui minori, e in particolare l'abuso sessuale su congiunti o consanguinei, hanno per evento inevitabile l'incidenza sulla solidarietà familiare. E se è paradossalmente normale che ad un assassino o ad un rapinatore non vengano meno la fiducia e l'affetto dei familiari, le conseguenze dell'accusa di abusi, anche se viene provata l'innocenza, difficilmente risultano rimediabili (49).

In questo momento, non solo in Italia, ma all'interno del movimento internazionale di protezione del bambino, è acceso il dibattito sull'argomento: esistono almeno due precisi orientamenti che rispondono, naturalmente, a due diversi modi di pensare alla risoluzione dei casi di abuso, in particolare intrafamiliare.

In recenti contributi è stato affermato (50) che il processo penale non può essere una risposta univoca, né tantomeno la soluzione adeguata per affrontare i conflitti psichici dei protagonisti, (ai quali deve essere offerta la possibilità di un sostegno psicoterapeutico regolare e continuo). Peraltro la presenza di un'istanza esterna, con funzione di oggettivazione dell'accaduto, rappresentata dal giudice, e di conseguenza l'avvio di un percorso giudiziario rompono l'equilibrio patologico di una famiglia strutturata sul silenzio, districando l'invischiamento nel quale i membri della famiglia si dibattono, tutelando la vittima da ulteriori abusi e anche, se possibile, dando inizio ad un percorso di riabilitazione del reo (51). Ovviamente il processo penale deve essere condotto da personale competente e preparato e con le opportune cautele, mentre oggi in alcuni tribunali "sembra davvero esserci una cultura, relativamente all'incesto, insufficientemente protettiva verso la vittima e troppo lassista nei confronti del reo".

Su una posizione diversa è il Presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo (52), il quale guarda in modo decisamente sfavorevole all'intervento dell'autorità giudiziaria nei casi d'incesto o, almeno non lo considera di alcun aiuto per il bambino abusato. Il suo parere è che sia la sentenza di condanna dell'abusante, così come tutti gli altri effetti legati all'intervento formale dei codici e della giustizia, troppo spesso abbiano come unico effetto lo smembramento di un nucleo familiare, senza tener in nessun conto l'interesse del bambino. È evidente che il timore di Caffo è che né i tribunali, né i servizi sociosanitari, forniscano alla famiglia d'origine del bambino il sostegno necessario alla risoluzione dei propri problemi ed eventualmente alla sua ricomposizione. Per il Presidente di telefono azzurro "è necessario uscire dalla logica che impone agli operatori sociali l'obbligo della denuncia, come del resto accade in altri Paesi europei. Lì dove si ritiene che esistano ancora delle risorse sane in famiglia, si dovrebbe anteporre al controllo giudiziario una terapia di intervento psicologico e sociale sul nucleo in crisi".

Il ragionamento di Caffo prevede dunque che la denuncia all'autorità giudiziaria sia subordinata a una sorta di "patto terapeutico" da stringersi tra gli operatori dei servizi e la famiglia del minore abusato. Qualora quest'ultima accetti di sottoporsi a una terapia che evidentemente metta in discussione gli equilibri precedenti e le relazioni, spesso malate se non perverse, tra i suoi componenti, qualunque intervento penale verrebbe sospeso.

Quella della sospensione dell'azione penale per quei genitori ritenuti sinceramente pentiti o, comunque, recuperabili, è una proposta interessante, che già sul finire degli anni ottanta era stata fatta dal Consiglio Nazionale dei Minori (un organismo creato dalla presidenza del consiglio e poi morto nel succedersi delle legislature) e recepita dalla legge quadro sui minori presentata nel 1988. Una misura già sperimentata negli Stati Uniti e pensata nell'interesse della vittima, in funzione di un progetto terapeutico e di recupero.

Significativo è l'orientamento espresso da Alessandro Vassalli (53) che vuole coniugare la necessità di perseguire sempre un progetto terapeutico e di costruire il futuro della relazione genitori-figli (sulla base di una diagnosi della recuperabilità dei genitori), con quello che è un quadro normativo proprio del contesto in cui si opera, da utilizzarsi in modo funzionale anche da un punto di vista clinico.

In Italia, la mia posizione e quella dell'équipe del CBM è cambiata: nella prima parte della nostra storia eravamo orfani di una Magistratura ordinaria sulla quale contare, così dovevamo operare in un regime di illegalità, nel senso che, pur venendo a conoscenza di reati sessuali, non chiamavamo in causa l'autorità penale perché questa si muoveva in modo talmente irresponsabile e insensibile da diventare fortemente pericolosa per la salute mentale delle vittime. Quando l'autorità penale di Milano si è professionalizzata con la creazione del pool della Procura allora si è aperta la possibilità di operare in modo funzionale al contesto normativo.

3. Il pool di Milano

Oggi l'intervento su un caso di abuso chiama in causa i soggetti più diversi e per considerarsi riuscito dovrebbe funzionare come un meccanismo ad orologeria nel quale ogni più piccolo congegno procede in perfetta sintonia con tutti gli altri. Così, i servizi sociali dovrebbero essere in grado di decifrare i casi di abuso, mentre ancora oggi confondono spessissimo una famiglia incestuosa con una famiglia violenta o, più semplicemente, problematica. I Tribunali per i Minorenni, a loro volta, avrebbero la grande responsabilità di allontanare con tempestività il minore o i minori in pericolo; di ordinare ai servizi di fare un'indagine approfondita sulla famiglia e a esperti consulenti di verificare la denuncia o, in mancanza di accuse precise, il grado di malessere psichico del minore. Mentre si compie tutto questo lavoro di indagine conoscitiva, il caso così come prescritto dalla legge dovrebbe essere segnalato al Tribunale penale che ha il compito di avviare un'istruttoria. Una macchina complessa, dunque, che solo molto di rado, fatta eccezione per l'esperienza di Milano (54) e di poche altre, funziona in questo modo.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989) è stata avviata presso la Procura della Repubblica di Milano l'attività di un "POOL" che si occupa di soggetti deboli fra i quali spiccano i minori, vittime di abuso sia dentro che fuori la famiglia (55).

Il nuovo codice ha portato ad una revisione dei ruoli specialmente all'interno della magistratura inquirente con approfondimenti di tematiche relative alla metodologia di indagine. L'introduzione del codice ha coinciso con la nascita dei c.d. Pools che hanno rappresentato un importante passo in avanti nell'organizzazione del lavoro in quanto hanno consentito la specializzazione di gruppi di magistrati su singole problematiche. Per la prima volta, rompendo con la tradizione che voleva la specializzazione del pubblico ministero nelle classiche materie (terrorismo, reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione), si è arrivati alla specializzazione in una materia di estrema delicatezza che ha sempre creato enormi disagi ai magistrati chiamati ad occuparsene.

Questo ritardo, come spiega Forno, ha una ragione storica ben precisa:

I reati sessuali non hanno mai creato particolari problemi perché i processi inerenti non erano mai processi agli abusanti ma alle vittime; per fare il processo alla vittima qualsiasi magistrato è buono, non è necessaria una specializzazione, ci pensano gli imputati a farlo. Nei processi per stupro la vittima diventava la vera imputata, la sua vita privata passata al setaccio, per dimostrare secondo un cliché abbastanza consolidato che la donna ci stava. In caso di abuso di minore all'interno della famiglia, il processo alla vittima assumeva una forma riparatoria; se la vittima si è permessa di dire certe cose occorre giustamente fare il processo alla vittima che finisce per essere un processo di beatificazione dell'imputato.
Fino agli anni ottanta i pochi processi che venivano fatti con minori parti lese, ponevano al giudice penale il problema fondamentale della sua attendibilità, problema che veniva risolto, come accade tuttora in molte sedi giudiziarie, con una perizia affidata a uno psichiatra o psicologo; questa impostazione è giuridicamente scorretta ed estremamente penalizzante per il minore perché rappresenta una delega in bianco ad un soggetto diverso dal giudice, nel caso di specie ad un perito, per stabilire l'innocenza o la responsabilità dell'imputato. Anche se i quesiti che di solito vengono formulati sono in qualche modo generici, il quesito reale è: "dica il perito se l'imputato è colpevole o innocente" e ciò contrasta con il principio generale del diritto processuale che affida al solo giudice tale decisione.

Tale prassi danneggia soprattutto il minore che viene analizzato come se fosse un soggetto di cui sospettare. Nessuno si sognerebbe, di fronte ad una persona che va a denunciare una rapina, un sequestro di persona, un tentato omicidio, di analizzarne, con metodi da vivisezionatore, l'attendibilità.

Si tratta di un problema non solo giuridico ma prima di tutto culturale. Per molti anni c'è stata da parte dei giudici una certa riluttanza ad affrontare le problematiche minorili, riluttanza che, nel migliore dei casi, era dovuta al timore di danneggiare il minore mentre in altri casi era dovuta ad una radicata cultura maschilista che ha sempre considerato la vittima di reati sessuali (quasi sempre di sesso femminile) come soggetto non affidabile.

In molte sentenze del passato, e purtroppo in alcune recenti, si dice che un racconto reso da una vittima, anche se costante nel tempo, coerente, privo di contraddizioni, non è di per sé sufficiente per fondare una sentenza di condanna. Per contro in più recenti sentenze pronunciate dal tribunale di Milano fortemente innovative è stato affermato esattamente il contrario. Cioè che si è conclusa un'epoca di "pre-giudizi" intesi nel senso di "giudizi fatti prima" e che la responsabilità di verificare l'attendibilità del minore spetta al giudice penale.

L'idea di creare un pool che si occupa di minori abusati è partita da Forno. L'interesse è scaturito non da una propensione particolare per i reati sessuali, ma per le connotazioni vittimologiche di queste problematiche.

Io sono partito con un tipo di esperienza che mi ha posto in contatto con fenomeni delittuosi particolari; mi sono occupato di processi per circonvenzione di incapace, estorsione a base psichica di soggetti incapaci ecc., insomma non tanto in reati sessuali ma reati caratterizzati da una certa tipologia di vittima che si presentava con particolari connotazioni di fragilità, di soggezione nei confronti del suo aguzzino. Il passaggio dalle esperienze precedenti all'interesse attuale non ha che rappresentato l'apertura di un nuovo capitolo su una delle tante situazioni di assoggettamento. Quest'analisi ha dato luogo alla formazione di un pool denominato pool soggetti deboli con riferimento non tanto alla natura sessuale del reato ma il tipo di vittima.
L'esperienza milanese ha in effetti dimostrato che con un approccio specialistico si è passati da poche segnalazioni di abuso l'anno (dato in linea con la media nazionale) ad oltre un centinaio.

Il conseguimento di questi risultati è possibile perché i casi sono affidati ad un gruppo di magistrati. Questo accorgimento non risponde soltanto ad esigenze di praticità, ma soprattutto alla possibilità di creare degli interlocutori fissi e costanti nei confronti di una serie di operatori che in questa materia non sono solo gli operatori tradizionali della polizia giudiziaria, ma anche la vasta categoria degli operatori psico-sociosanitari che rappresentano indubbiamente un settore tipico della materia e la fonte principale di segnalazioni.

L'approccio è stato naturalmente graduale e ha incontrato, nella fase iniziale, una serie di resistenze molto forti da parte dei servizi sociali per il timore che questi avevano "di gettare in pasto" il minore all'autorità giudiziaria ordinaria. Oltre al lavoro di rassicurazione è stata necessaria un'impostazione dell'attività di indagine in modo tale da rispondere alle esigenze che provenivano dal mondo dei servizi sociali, cioè da coloro che avevano il contatto diretto con il minore.
È nata così, a poco a poco, la necessità di un'azione interdisciplinare che tenesse conto del fatto fondamentale che il processo penale, quando ha come parti lese dei minori e soprattutto quando si tratta di fatti avvenuti nell'ambito familiare, deve in qualche modo coesistere con altri tipi di procedure; prima fra tutte quella di natura civilistica presso il Tribunale per i Minorenni, completamente diversa dal processo penale, e che a sua volta recepisce vari interventi che provengono dagli operatori psico-sociosanitari.

In questa materia non esiste alcuna normativa che regoli i rapporti tra i vari soggetti processuali e metaprocessuali se non le norme generali delle singole procedure che consentono l'acquisizione degli atti di procedimenti diversi.

È stato perciò necessario, sottolinea Forno, creare, basandoci sull'esperienza nel trattare casi del genere, una sorta di gentleman agreement con i colleghi del Tribunale per i minorenni e con gli operatori sociali, per tentare di mantenere un livello di coerenza generale. Si evita così che servizi e istituzioni agiscano in modo eccessivamente scisso e sconnesso tra loro.

L'incoerenza degli interventi può invalidare tutto il lavoro, provocare la squalifica reciproca degli interventi, delineando uno scenario caratterizzato dall'insensatezza, dalla confusione e dalla paradossalità nel quale le vittime possono perdersi, rendendo sempre più difficoltosa e lontana la possibilità di riparare il trauma dell'abuso. Successivamente il sensibile aumento delle segnalazioni di fatti penalmente rilevanti ha reso necessaria la costituzione nel 1991, presso la Questura di Milano, di una sezione specializzata della polizia giudiziaria (attualmente facente parte della squadra mobile) in reati in danno di minori.

La polizia giudiziaria che svolge normalmente le indagini per fatti di violenza o abuso in danno di minori deve avere un alto grado di specializzazione (comprensiva di nozioni di psicologia, diritto minorile ecc.) e, quando possibile deve comprendere al suo interno persone di sesso femminile, le uniche in grado di affrontare, con la dovuta delicatezza, la audizione di minori in tenera età, specie se di sesso femminile. Sarebbe auspicabile che in ogni questura possa essere istituito per legge un analogo servizio.

A Milano è stato possibile arrivare a questa specializzazione per un incrociarsi di congiunture favorevoli. Ci sono figure professionali che da tempo operano nel campo dei reati in danno di minori e che si sono formati all'estero, ad esempio in materia ginecologica. Esistono i centri più avanzati nella terapia dell'abuso, conosciuti a livello internazionale. Inoltre i servizi sociali sono ben radicati sul territorio ed hanno creato una buona collaborazione con le istituzioni. "Il merito del pool è stato quello di aggregare intorno ad un ufficio, che ha a possibilità di operare concretamente, questi fattori." (56)

Alla domanda se la sensibilità e la specializzazione verso una materia porti ad allargare un fenomeno, in particolare, a vedere l'abuso anche dove non c'è Forno risponde:

È vero, più si lavora su una certa materia più aumenta il rischio di avere dei falsi positivi; nella nostra esperienza però sono molto più forti i pericoli di falsi negativi. Il pericolo non è proporzionale alla specializzazione, ma è inversamente proporzionale; maggiore è la specializzazione, maggiore sarà la capacità di analizzare determinati fatti correttamente. Quando si legge sui giornali "padre accusato di abuso scarcerato…." la notizia viene amplificata da una stampa che non perde occasione per dire che l'incesto non esiste. Se invece viene rilasciato un rapinatore, il fatto non ha nessun rilievo nella cronaca.
Di contrario avviso è Gulotta che, come abbiamo visto più in generale nel capitolo III, considera la specializzazione causa di errore nell'accertamento dell'abuso:
Gli specialisti possono sbagliare innanzitutto per deformazione professionale: quanto più si è specializzati su un determinato argomento, tanto più si tende a percepire gli eventi in modo diverso dai non specializzati; non sempre però tale diversa percezione è a favore della correttezza di analisi dell'evento stesso.
Questo fenomeno, indicato da Tversky e Kalineman (57) con il nome di "euristica della disponibilità", consiste nella tendenza della mente umana ad utilizzare le informazioni e le esperienze che più sono rimaste vive nella memoria. Tendiamo a valutare le probabilità di un evento giudicando la facilità con cui ce ne vengono in mente esempi concreti. In sostanza ciascuno di noi, in base alla propria cultura e condizione, percepisce ciò che è preparato a vedere. Questo significa che l'anticipazione di ciò che ci si aspetta di vedere influenza ciò che effettivamente si vede.

Per Gulotta la sensibilizzazione verso un fenomeno può diventare ipersensibilizzazione portando ad una preoccupante crescita di fraintendimenti ed errori. Rileva tra l'altro l'eccessiva crescita di processi per abuso a Milano, un terzo delle denunce di abuso è concentrata in questa zona, senza che si sia accertata una particolare presenza di pervertiti nell'area milanese. Evidenzia che la difficoltà della diagnosi di un abuso non è solo di ordine psicologico ma anche processual penalistico. I processi che sorgono dalle denunce all'autorità giudiziaria sono, nella loro quasi totalità, di carattere indiziario, poiché raramente si trovano delle prove dirette dell'abuso.

Forno rileva al contrario che l'aumento notevolissimo, nel distretto di Milano, di segnalazioni di casi di abuso in danno di minori è stato reso possibile da una "politica" di collaborazione triangolare fra servizi, giudice minorile e pubblico ministero ordinario, politica che tende a fare dello stesso pubblico ministero ordinario un giudice minorile in senso lato, intendendosi per tale qualunque organo giudiziario che persegue istituzionalmente finalità di tutela del minore. Tale ruolo gli deriva dai poteri di impulso e di rappresentanza nei casi disciplinati dagli artt.77 e 338 c.p.p. nonché dai poteri di iniziativa nella richiesta di misure cautelari, personali e patrimoniali, finalizzate alla tutela diretta o indiretta del minore parte lesa.

L'esperienza del pool ha segnato una chiara inversione di tendenza. La quasi totalità dei procedimenti per i quali non è stata richiesta si è conclusa con sentenze, spesso severe, di condanna confermate anche nei gradi successivi, il numero delle denunce ha avuto un aumento vertiginoso ed i casi di ritrattazione rappresentano un'infima minoranza. Il dato più confortante che, in qualche modo, li riassume tutti è che è in atto un profondo cambiamento nel costume di una società che è sempre meno disposta a tollerare e a colludere con la violenza e l'abuso consumati fra le mura domestiche e che tale cambiamento è facilmente percepibile negli orientamenti espressi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Milano.

4. Il Centro Bambino Maltrattato

I risultati conseguiti a Milano sono in parte dovuti anche al contributo di una struttura che da anni ha favorito il dibattito e l'approfondimento sui temi dell'abuso: il Centro per il bambino maltrattato.

Il CBM è una cooperativa di solidarietà sociale " senza fini di lucro " fondata a Milano nel 1984 che ha come scopo la prevenzione e la cura dell'abuso all'infanzia in famiglia.

Il centro è stato definito un laboratorio permanente di riflessione intorno ai nodi principali dell'intervento sulle situazioni di abuso, in particolare, intrafamiliare. Già nell'autunno del 1987, in un convegno dal titolo "L'intervento nei casi di incesto" realizzato con il settore dei servizi sociali del comune di Milano, il CBM tentava di porre le basi per avviare una prima riflessione comune, invitando a parteciparvi operatori sociosanitari, esponenti della Magistratura minorile e ordinaria, e criminologi. Da allora l'approfondimento del problema è proseguito nel corso del confronto operativo quotidiano con i colleghi dei servizi territoriali e con la magistratura, e nell'ambito di importanti occasioni anche internazionali.

Il lavoro del CBM si colloca, infatti, all'interno del movimento internazionale per la protezione dell'infanzia, che ha la sua più elevata espressione nella International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect e la sua pubblicazione ufficiale nella rivista Child Abuse and Neglect International Journal.

Nel centro opera una équipe con esperienza pluriennale nella presa in carico e nella cura, dei bambini vittime di violenze ed abusi e delle loro famiglie, composta da psicoterapeuti familiari, psicologi clinici, neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori.

Il centro svolge l'attività in stretto contatto con le istituzioni, i servizi territoriali e il tribunale nell'obiettivo di attuare strategie di intervento capaci di coniugare la tutela del bambino con il trattamento psicologico della famiglia, integrando le esigenze giuridiche con quelle socio-assistenziali, per superare la pericolosa alternativa tra la semplice criminalizzazione del genitore e l'indifferenza verso le vittime di abuso.

Al CBM sono impegnati una trentina di operatori e il principale sostenitore economico del centro è il comune di Milano che annualmente si convenziona con la cooperativa per una serie di servizi e prestazioni. I servizi offerti dal CBM sono, in sintesi, una comunità di pronto intervento per l'accoglimento di dieci bambini e bambine di un'età compresa tra zero e dodici anni, un servizio per la diagnosi e la cura delle famiglie inviate dal Tribunale per i minorenni, una linea telefonica, attiva ventiquattro ore su ventiquattro tutti i giorni dell'anno alla quale possono rivolgersi operatori e privati cittadini, un servizio di consulenza e di formazione per operatori e un centro di documentazione e ricerca.

4.1. Modalità operative

Tutti i casi seguiti dal Centro sono soggetti ai provvedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile, e gli stessi interventi di diagnosi e terapia della famiglia si svolgono nell'ambito delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria minorile. Per tutte le situazioni di maltrattamento e di grave trascuratezza, agli specialisti del centro viene chiesta una valutazione della recuperabilità della famiglia: quali risorse esistono nel nucleo coinvolto, perché le cose sono andate male, se possono cambiare. Ma nei casi di abuso sessuale, prima di una valutazione sulla recuperabilità della famiglia, viene svolta la validation, ovvero, come abbiamo visto prima, la convalida attraverso l'esame psicologico del bambino, delle sue caratteristiche individuali e delle relazioni che ha con le figure genitoriali, del sospetto di abuso sessuale.

La segnalazione altre volte perviene attraverso la hot-line; in questo caso si inizia a costruire una cornice giudiziaria adatta al caso. In primo luogo viene coinvolto il TM che deve sorvegliare attentamente la famiglia in questione e avviare un'indagine conoscitiva. Poi se la validation conferma che c'è stata violenza sul minore dal CBM parte sempre la denuncia alla magistratura ordinaria. "Facciamo questa scelta perché crediamo sia doverosa per legge, ma anche perché siamo convinti che un corretto intervento giudiziario possa rappresentare per il minore un'esperienza strutturante, che gli permette finalmente di distinguere, in quella terribile confusione che un abuso comporta, i torti e le ragioni, di chi siano le colpe e le responsabilità".

Strutture specializzate nel trattamento dell'abuso come il C.B.M. esistono in poche città italiane.

Sarebbe auspicabile una loro maggiore diffusione; è illusorio pensare che il trattamento di un minore che ha subito abusi possa essere affidato a persone prive di una rigorosa formazione, talora con forti pregiudizi risalenti all'ancestrale rimozione collettiva del tabù dell'incesto. Inoltre, sono indispensabili strutture in grado di far fronte alle numerose esigenze che i casi richiedono (terapie individuali, terapie familiari, collegamento con i servizi territoriali, con il tribunale per i minorenni, con la procura della repubblica ordinaria, gestione di hot lines, gestione di istituti di accoglienza dei minori allontanati dalla famiglia, partecipazione a processi penali e civili, attività di ricerca ecc.). L'esperienza finora maturata insegna che i servizi territoriali ordinari (servizi sociali comunali, unità sociosanitarie locali, ecc.) molto raramente sono in grado, da soli, di far fronte ai casi più difficili, con il connesso rischio di errori di valutazione ed errori terapeutici che hanno riflessi incalcolabili anche sulle dinamiche processuali (58).

5. L'ufficio minori

La necessità della specializzazione e della professionalizzazione dei magistrati che, come abbiamo visto ha portato in alcune città alla nascita dei pools, si è avvertita anche nella Polizia.

Il recente incremento statistico delle fenomenologie criminose inerenti ai minori, sia come autori sia come soggetti passivi di reati, ha reso necessaria una risposta selettiva ed esauriente nell'azione di Polizia: da questa esigenza è nato il "Progetto Arcobaleno" che, destinato all'intero territorio nazionale, mira a risolvere il problema anche sotto il profilo generale della sicurezza pubblica (59).

Nel maggio 1996 su direttiva del Capo della Polizia vengono istituiti gli Uffici minori presso ogni Questura, individuando quindi a livello provinciale, un polo permanente di riferimento per una coordinata mobilitazione di tutte le risorse di carattere informativo ed operativo.

Gli interventi di pertinenza di queste strutture, logisticamente predisposte ad accogliere i minori vittime di violenza e che operano, con personale e tecniche specifiche, nell'ambito delle Divisioni Anticrimine, hanno consentito di rimodulare e potenziare l'azione posta in essere dalle Questure, sia sul piano della prevenzione e soccorso pubblico che nell'attività repressiva di contrasto.

La specializzazione degli operatori è stata considerata come uno dei punti più qualificanti del progetto, vista la delicatezza dei compiti loro attribuiti; la preparazione è stata curata da cultori della materia noti per l'impegno nel settore.

In sintesi, gli Uffici minori hanno rappresentato un perfezionamento degli interventi che già precedentemente attuavano tutte le questure d'Italia e per una parte delle loro competenze, richiamano quanto disposto dalla legge 20-2 1958 n 75, meglio conosciuta come legge Merlin, che all'articolo 12 sanciva la costituzione di un Corpo Speciale di Polizia Femminile con funzioni riservate ai servizi di buon costume, di prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione e di trattazione delle problematiche minorili in genere.

Queste nuove strutture sono pure incaricate di raccordarsi con tutti gli altri Enti del settore minorile, pubblici e privati, che operano nella medesima area territoriale, realizzando quella necessaria sinergia al fine di una più rispondente azione complessiva di tutela.

Attualmente, in molte sedi, tra le quali Firenze, risultano particolarmente attivi i rapporti di collaborazione con le Prefetture, gli Enti Locali e i Servizi socio assistenziali, i Tribunali dei Minori, i Centri per la giustizia minorile nonché gli Ordini professionali degli psicologi. Questa pluralità di contatti nasce dalla improcrastinabile necessità di agevolare e migliorare la circolarità delle informazioni così da rendere completa e possibile l'azione di ciascuno.

I compiti fondamentali previsti dalle direttive ministeriali per questi uffici si riferiscono a tre tipi di funzioni: la funzione di "pronto soccorso" per i minori e le famiglie in difficoltà; il coordinamento in ogni Questura di tutti gli Enti ed Istituzioni operanti nel settore ed, infine, il monitoraggio provinciale dei fenomeni oggetto di intervento (60). Quando si parla di "minori in difficoltà" si intendono sia quelli che si rendono protagonisti di reati, sia quelli che ne sono vittime.

Per quanto concerne gli abusi sessuali, il relativo monitoraggio tiene conto dei delitti di violenza carnale e atti di libidine fino all'entrata in vigore della legge n.66 e successivamente, in seguito all'unificazione delle fattispecie di reato, alla nuova previsione di "atto sessuale". All'interno di questa categoria il coinvolgimento dei minori quali soggetti passivi viene attualmente rilevato secondo i dati ISTAT, relativamente alla classe di età fino agli anni 14. Pertanto le statistiche non offrono un quadro completo del fenomeno.

I riscontri operativi delle Forze dell'ordine in materia di prevenzione e repressione del fenomeno consentono di sostenere che gli abusi sessuali a danno di minori vengono frequentemente consumati nell'ambito familiare, spesso caratterizzato da un modesto tenore di vita, laddove il genitore è quasi sempre responsabile di ripetuti abusi commessi nei confronti della prole di minore età, specie di sesso femminile, all'insaputa dello stesso genitore che poi risulta essere, in molti casi, l'autore della denuncia. Numerosi sono altresì gli episodi che vengono commessi da parte di persone alle quali il minore è affidato per ragioni di cura e di custodia o da quelle cui è legato da rapporti di parentela, di abituale frequentazione o di semplice conoscenza. Molto limitati risultano, invece i casi in cui il colpevole è persona totalmente estranea all'ambiente in cui il bambino vive.

5.1. L'ufficio minori di Firenze

L'Ufficio minori di Firenze, come ci riferisce la sua responsabile dottoressa Primiceri, ha funzionato come lente di ingrandimento di una realtà per molti versi insospettabile. In un anno di attività, sono stati trattati 15 casi di abusi sessuali su bambine e 12 su bambini, di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Dal punto di vista investigativo, la necessità di un approccio interdisciplinare al problema della verbalizzazione dei bambini ha trovato soluzione nella stretta collaborazione tra l'operatore di polizia e la figura professionale dello psicologo, nominato quale Consulente tecnico dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 359 c.p.p. o ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 348c.p.p.

In genere, sottolinea la dott. Primiceri, l'abuso sessuale si accompagna ad altre forme di maltrattamenti, e, prima di tutto, alla trascuratezza affettiva e materiale: va estrapolato, quindi, da quell'insieme di sentimenti di angoscia, sofferenza, rabbia, colpa, confusione e impotenza con i quali viene percepito dal bambino, anche allo scopo di valutarne l'attendibilità.

Nella prima fase è importante procedere con un contatto non intrusivo, punitivo, giudicante, "poliziesco", consapevoli, quando i bambini sono troppo piccoli, che non si può verbalizzare a tutti i costi: è necessario mettersi in ascolto, senza colpevolizzazioni o intimidazioni, a volte per intere giornate, scegliendo, a seconda dell'età, i luoghi più idonei, quali l'abitazione del bambino, l'asilo o la scuola, con l'aiuto degli insegnanti nel caso di abusi dei genitori, la comunità di accoglienza, la ludoteca o lo studio dello psicologo, condividendo i momenti di gioco per i più piccoli o di colloquio, anche con i familiari al fine di ricostruirne le dinamiche interpersonali. Nel corso degli incontri programmati insieme vengono gradualmente superati tutti quei meccanismi di negazione che inevitabilmente scattano quando occorre comunicare contenuti così conflittuali e ambivalenti, per natura difficilmente confessabili.

L'iter da noi seguito ha lo scopo di far emergere il fatto realmente avvenuto e non ciò che può essere prodotto dalla fantasia del bambino, o minacciato dal soggetto abusante o suggerito dal genitore per strumentalizzare la vicenda in vista di una separazione dall'altro coniuge e non va confuso con l'intervento di tipo psicoterapeutico sul bambino e sull'intero nucleo familiare, per il quale viene richiesta la collaborazione dei servizi sociali e sanitari territorialmente competenti.
Questo lavoro di "equipe" si è rivelato particolarmente utile anche nelle indagini relative a bambini vittime della c.d. "sindrome di adattamento all'abuso" (61) a quei bambini cioè che partecipano in maniera consenziente alle pratiche sessuali, abituati ad esse come stile di vita, e scambiano l'abuso per affetto, essendo fondamentalmente deprivati nei loro bisogni emozionali. Questi bambini, soprattutto i più piccoli, hanno atteggiamenti sessualizzati anche nei confronti degli operatori.

6. Il processo per abuso: l'esperienza del tribunale di Milano

Quale strada sia giusto imboccare per giungere alla risoluzione dei casi di abuso sessuale, in particolare intrafamiliare, è un interrogativo che come abbiamo sopra osservato non ha un'unica risposta. A Milano, una delle poche città italiane dove per il momento si stanno tentando esperienze di professionalizzazione e coordinamento delle varie istituzioni interessate, si è intrapreso un percorso che mira a conciliare l'intervento terapeutico con la normativa legale attualmente vigente in Italia.

6.1. Lo svolgimento delle indagini

Piero Forno rileva che, in base all'esperienza maturata nel trattare i casi di abuso, i massimi risultati si ottengono con un metodo che, pur con tutte le varianti imposte dalla specificità del caso singolo, segue il seguente schema generale:
  1. una volta pervenuta la denuncia si acquisiscono tutte le informazioni di rito sul conto della persona indagata ovvero si provvede ad identificarla. Particolare attenzione viene naturalmente posta rispetto a precedenti segnalazioni e denunce che riguardino reati contro la libertà sessuale ovvero contro la famiglia. In tal genere di indagine preventiva assumono valore prezioso tutte le informazioni provenienti dai servizi sociali in casi di nuclei familiari multiproblematici che sono stati seguiti da anni, pur con ottica diversa. Stessa considerazione vale per i soggetti che hanno alle spalle una storia psichiatrica di ricoveri, tentati suicidi, cure psicofarmacologiche etc.
  2. nell'organizzare le indagini e la successione degli atti da effettuare è bene ricordare che nella stragrande maggioranza dei casi i membri della famiglia che non hanno avuto parte attiva nella denuncia non collaborano alla ricerca della verità; l'esperienza dimostra che non appena essi sanno della denuncia si attivano a manipolare le prove tentando di indurre il denunciante alla ritrattazione.
  3. L'audizione del minore va organizzata tenendo conto del concreto pericolo che la famiglia, e quindi l'indagato, possa venirne a conoscenza. Ad evitare che ciò possa avvenire addirittura prima dell'audizione, il sistema più efficace è quello di sentire il minore a scuola previ contatti con il preside dell'istituto.
  4. Prima che l'indagato possa venire a conoscenza della denuncia, si procede all'acquisizione di tutte le prove particolarmente deperibili; particolare importanza riveste al riguardo la perquisizione domiciliare che richiede, come già detto, la capacità di saper cercare ciò che può essere rilevante ai fini delle indagini e che riguarda materiale di pertinenza sia dell'indagato che della vittima. Fra quest'ultimo eccezionale importanza rivestono i diari, più o meno segreti, delle ragazze vittime di abuso. Tali diari, scritti "in epoca non sospetta " spesso contengono impressionanti ricostruzioni di vita familiare e talora riportano fatti ed emozioni direttamente correlati ai fatti di abuso e alle loro conseguenze. Sempre in tema di perquisizione domiciliare è importante disporre che la polizia giudiziaria sia attrezzata per l'effettuazione, all'occorrenza, di rilievi fotografici dei luoghi: tal genere di accertamento si presenta di particolare importanza in tutti i casi in cui il disagio-socio-ambientale sta alla base dei fatti di abuso.
  5. oltre all'audizione del minore riveste importanza centrale quella delle persone, parenti o conoscenti, che possono essere venuti a conoscenza di alcuni fatti, anche se non hanno assistito direttamente a fatti di abuso.
  6. Quanto più ampia è stata l'audizione della parte lesa tanto più laboriosa dovrà essere la ricerca di riscontri obiettivi attraverso meticolose indagini condotte dalla polizia giudiziaria. Pur nella enorme varietà di situazioni concrete si possono delineare alcuni riscontri ricorrenti:
Diversa sembra essere la situazione a Firenze. Un giudice (62) rileva che spesso risulta del tutto inadeguato il tipo di indagini effettuate anche per la mancanza in molte città, tra le quali appunto Firenze, di un gruppo specializzato di pubblici ministeri in grado di evitare che a fronte del diniego di consapevolezza dell'imputato vi sia solo la parola del minore.
In proposito posso rilevare che almeno per quanto da me visto come giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, ancora poco praticate sono le intercettazioni telefoniche al fine di conoscere quanto avviene all'interno della famiglia nel momento in cui il segreto viene svelato, al fine di impedire che vi possano essere pressioni dirette o indirette sulla vittima per indurla a una ritrattazione, non essendo sempre possibile, o di per sé sufficiente, l'allontanamento del minore dalla famiglia. Anche le perquisizioni nei confronti dell'indagato sono una prassi poco diffusa, pur essendo utilissime per conoscere più da vicino la su a personalità (si pensi al caso di ritrovamento di materiale pornografico magari su minori, ma anche appunti, lettere ecc.), oppure l'acquisizione di documentazione proveniente dalla vittima quali temi, disegni e soprattutto diari, utili sia perché contenenti manifestazioni valutabili quali indicatori di abuso, sia perché a volte direttamente ed esplicitamente preziosi per la ricostruzione dei fatti.

6.1.1. L'indagine ginecologica

Quando si rendono necessari accertamenti sanitari per un bambino che si ritiene abbia subito abuso sessuale, l'operatore sanitario più frequentemente consultato in Italia è il ginecologo, sia in ambito ospedaliero sia nei servizi territoriali (63).

Questi professionisti, in particolare, dovrebbero quindi avere la preparazione sufficiente per affrontare con competenza e precisione simili casi. A proposito, bisogna evidenziare che in Italia nessuna preparazione specifica viene data ai medici durante gli studi, né agli specialisti in ginecologia o pediatria; per non parlare poi dell'assoluta carenza di preparazione psicologica ad affrontare casi tanto delicati. È significativo il fatto che il capitolo sulla violenza sessuale, d'obbligo in tutti i testi anglosassoni e francesi, nei testi di ostetricia e ginecologia italiani sia omesso.

La visita ginecologica richiede una preparazione non inferiore a quella necessaria per l'audizione del minore: ad evitare traumi aggiuntivi sembra opportuno che essa venga effettuata da persona di sesso femminile, dotata di particolare pazienza e delicatezza, capace anche di cogliere le reazioni della minore nel corso della visita; è stato infatti notato che specialmente le bambine prepuberi che hanno subito abuso sono molto reattive in quanto la visita fa emergere i vissuti traumatici (64).

Di regola è il pubblico ministero che nella fase delle indagini richiede l'accertamento ginecologico nella forma della consulenza tecnica i cui risultati saranno comunicati al Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti opportuni. Nel caso è inutile che la stessa venga disposta dal giudice minorile.

6.2. Milano "isola felice"!

"Il processo è stato molto importante per la mia ripresa psico-fisica e mentale. È stato ciò che mi ha dato la forza di reagire a tutto e a tutti, mi ha dato la voglia di vivere finalmente una vita vera e libera da angosce, paure e fatti da nascondere" (è la dichiarazione di un adolescente di Milano vittima di abuso, che ha avuto dal processo "un'occasione di vita") (65).

Ma davvero a Milano le cose vanno così bene?

L'avvocato Laura de Rui riferisce la sua esperienza pluriennale nell'area milanese mettendo in luce gli ostacoli e i problemi incontrati nella difesa di minori abusati. Il suo intervento denuncia la mancanza di preparazione e sensibilità dei giudici del Tribunale penale.

Nonostante i risultati raggiunti a Milano siano all'avanguardia rispetto ad altre realtà per la presenza di un Pool che funziona molto bene: i magistrati sono preparati e sensibili e di fronte ad una denuncia di abuso si attivano immediatamente. Questo è un dato importante perché la situazione è diversa nel resto d'Italia; se una donna maltrattata fa una denuncia, spesse volte non si procede con la dovuta celerità e al processo si arriva due o tre anni dopo. A Milano riusciamo ad arrivarci anche sei mesi dopo, non è tanto ma è già qualcosa. Le indagini vengono condotte in modo davvero efficace ma ci fermiamo qui. Manca per contro un'analoga specializzazione e preparazione nel tribunale. I risultati ottenuti nella fase investigativa spesso non hanno un seguito.
Nel momento in cui i bambini entrano nelle aule giudiziarie, sottolinea l'avvocato De Rui, perdono lo status di persone. La prima cosa che accade loro è che non vengono creduti nonostante secondo la Costituzione e la giurisprudenza abbiano gli stessi diritti degli adulti. Nella generalità dei casi l'atteggiamento nei confronti dei bambini è di estrema diffidenza. Gli avvocati difensori del presunto abusante fanno leva sulla così diffusa diffidenza nei confronti dei minori con lo scopo di distruggere sistematicamente dalle prime dichiarazioni fino al dibattimento la vittima, la famiglia della stessa, i testimoni. Il processo penale, dalla fase dibattimentale in poi, risulta per colpa di chi lo gestisce incompatibile con l'interesse e il benessere del bambino. Soprattutto i tempi non hanno nulla a che vedere con le esigenze della vittima che va difesa dalle lungaggini processuali.
Da poco ho concluso un processo d'abuso ad una bambina di cinque anni dopo tre anni e trenta udienze. Che cosa ha fatto questa bambina in tre anni? Anche se il padre verrà condannato come potrà servirgli tre anni dopo? Il processo penale fatto bene potrebbe servire a molto, ma per colpa di chi lo gestisce non serve assolutamente a niente, non aiuta di certo a superare il trauma.
Ritorna il problema dei ritardi della giustizia penale in Italia la cui drammaticità è ancora maggiore quando coinvolti sono i minori. In particolare per loro sarebbe opportuno stabilire una corsia preferenziale: in questi casi il tempo gioca un ruolo fondamentale, andare in giudizio anche dopo un anno può essere dannoso. La vittima può essere allontanata dalla famiglia ed in attesa del processo collocata in istituto o addirittura può essere stato disposto l'affidamento preadottivo presso una nuova famiglia. Che si fa in questo caso? Si prende una bambina che sta faticosamente trovando un equilibrio e le si chiede di andare a testimoniare in aula, di ricordare di rivivere quei momenti terribili?

7. L'alternativa al dibattimento

7.1. Il giudizio abbreviato e il patteggiamento

Numerosi sono gli accorgimenti attuati, sia dalla nuova legge sulla violenza sessuale, attraverso l'istituto dell'incidente probatorio, sia dal c.p.p. stesso, con la previsione di alcuni riti alternativi al dibattimento cui si può far ricorso anche per lo specifico problema dell'abuso; ci si riferisce ai procedimenti speciali e in particolare al giudizio abbreviato ed all'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). In entrambi i casi, in luogo del dibattimento è consentito l'utilizzo degli atti dell'indagine preliminare; la scelta del rito, peraltro è subordinata a un atteggiamento particolarmente mite dell'imputato, atteggiamento che di fatto viene a coincidere con una sostanziale ammissione delle proprie responsabilità. Il patteggiamento riguarda solo occasionalmente i reati di abuso sessuale sui minori, dal momento che può essere applicato solo quando la pena prevista non supera i due anni di reclusione; l'abbreviato invece, può essere richiesto comunque dall'imputato. In realtà non ha nessun interesse a sceglierlo, tranne che non si sia dichiarato reo confesso: questo tipo di rito presenta, infatti, per l'imputato il vantaggio di garantirgli lo sconto di un terzo della pena, ma anche lo svantaggio di basare il giudizio conclusivo esclusivamente sul fascicolo processuale del pubblico ministero. Naturalmente, l'imputato può sempre chiedere di venir giudicato da un rito abbreviato, nonostante non abbia confessato nessuno dei reati per i quali è accusato, ma in questo caso sia il pubblico ministero che i giudici del tribunale possono rifiutarglielo.

La Procura di Milano è invece orientata a concedere il rito abbreviato solo quando l'imputato di abusi sessuali ha deciso di confessare. Al riguardo, secondo l'opinione più accreditata in campo psicologico, non è possibile alcun tentativo di recupero dei rapporti interpersonali fra i membri della famiglia se non interviene, da parte del soggetto abusante e da parte di quelli che non hanno saputo o voluto tutelare il minore, una seria assunzione di responsabilità (66). In questa ottica la confessione dell'imputato ha un valore ed un significato che vanno ben al di là dell'ambito penale e che giocano un ruolo determinante nel recupero, oltre che della vittima, anche dell'autore dell'abuso, e merita quindi il massimo riconoscimento in sede sanzionatoria. Il vantaggio del rito abbreviato è quello di evitare al minore un'ulteriore sofferenza afferma l'avvocato Laura de Rui, "le interminabili udienze del dibattimento nelle quali ho visto bambini interrogati per cinque, anche otto ore di fila, la vista del proprio familiare in gabbia, le crisi isteriche della madre, le minacce degli altri parenti".

Di contrario avviso è l'avvocato e deputato Tina Lagostena Bassi (67) che ritiene il patteggiamento umiliante per la vittima. Infatti, in sede di redazione della legge molti si sono battuti per l'innalzamento delle pene proprio per evitare di poter ricorrere al suddetto istituto. Inoltre, continua ancora l'onorevole che non bisogna dimenticare che condanne emesse con il patteggiamento, dal momento che non fanno stato in sede civile e non comportano la perdita della potestà parentale, mettono in serio pericolo le vittime.

Il problema è tutt'altro che infondato: può, infatti, accadere che un uomo accusato di abusi sessuali affronti contemporaneamente, un procedimento penale per il reato commesso e un procedimento civile come la separazione o il divorzio dalla propria moglie. Se patteggia la sua pena con la condizionale, e non è intervenuto precedentemente il Tribunale per i minorenni a sospendere la patria potestà, il giudice civile potrebbe tranquillamente accordargli il permesso di visita ai figli, senza nessuna eccezione per quello abusato. Forno ritiene necessario per evitare "la istituzionalizzazione di una doppia verità" consentire in deroga al disposto dell'art 445 comma 1 c.p.p., l'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento nelle altre sedi processuali, pur nell'autonomia di giudizio di ciascuna autorità.

7.2. Ampliamento del patteggiamento associato all'affidamento in prova al servizio sociale

Facendo leva sul principio costituzionale della rieducazione del reo sono in molti, tra cui Forno, a prospettare trattamenti sanzionatori che tengano conto di esigenze terapeutiche.

Nel momento in cui l'imputato ha assunto le proprie responsabilità, confessando, sia in un certo senso premiato consentendogli di accedere ad un programma terapeutico. Muovendosi In questa ottica già il nostro ordinamento prevede la possibilità di ricorrere all'istituto dell'affidamento in prova ai sensi dell'art, 47 dell'ordinamento penitenziario nonché a quello del patteggiamento, con sospensione condizionale della pena subordinata ai sensi dell'art. 165 c.p., "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna" con conseguente imposizione al condannato di obblighi di vario genere. In particolare applicando l'articolo 47 o.p. è possibile per l'imputato che sia stato condannato ad un pena non superiore a tre anni, scontarla affidato ai servizi sociali, piuttosto che in regime carcerario. In questo caso lo strumento di controllo è affidato al giudice di sorveglianza il quale decide una serie di obblighi e divieti che tutelino la vittima ma facilitino al contempo il riavvicinamento del reo al suo nucleo familiare.

Una delle condizioni da porre all'abusante perché goda di questa misura alternativa può anche essere quella di sottoporsi ad una terapia familiare. Le esperienze condotte nei paesi anglosassoni che sono stati primi ad affrontare le problematiche, anche processuali dell'abuso sui minori inducono a riflettere sulla possibilità di introdurre anche nel nostro paese istituti che consentano di sostituire, almeno in parte, una pretesa terapeutica a quella strettamente punitiva. In tale direzione si era già mosso il disegno di legge governativo n. 834 del 4 febbraio 1988 (68) (norme sulla tutela penale della personalità del minore) che prevedeva, per i reati contro la personalità del minore (nuova categoria introdotta da detto disegno di legge) all'articolo 12 la "sospensione del processo penale contro il genitore" prevedendo quanto segue:

Il giudice può disporre la sospensione del processo tenuto conto dell'interesse del minore e della possibilità di ristabilire il rapporto fra genitore e figlio.
In tal caso sottopone l'imputato ad un periodo di prova, non superiore a due anni, durante il quale i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con quelli degli enti locali ed eventualmente con l'autorità di pubblica sicurezza, verificano che lo stesso si sia ravveduto ed abbia ristabilito positivi rapporti con il figlio. Qualora la prova abbia dato esito positivo il giudice dichiara l'estinzione del reato.
In caso contrario, anche prima del compimento del periodo di prova, il giudice dispone la prosecuzione del processo a carico dell'imputato.
La norma ometteva di affrontare una delle esigenze fondamentali della parte lesa che è quella di essere creduta ed affidava alla discrezionalità del giudice penale il compito di verificare il ravvedimento del genitore e l'instaurazione, da parte di questi, di rapporti positivi con il figlio, dando peraltro per scontato, in assenza di qualunque vaglio processuale, che l'imputato fosse colpevole.

7.3. Trattamento psicogiuridico in casi di abuso intrafamiliare: una proposta legislativa

Sulla scia di coloro che prospettano un aiuto terapeutico nei confronti dell'abusante, evitando la proposizione della denuncia, si muove Gulotta, contrastando la prassi seguita a Milano.

I magistrati del Pool di Milano, che si avvalgono della stretta collaborazione dei servizi territoriali e dei centri che si occupano di maltrattamenti infantili (in particolare del C.B.M.) per acquisire in modo tempestivo notizie su un probabile abuso a danno di minori, ritengono, come si è più volte evidenziato, la denuncia penale il primo passo sia per la tutela della vittima ma anche dell'indagato.

Al contrario, Gulotta critica in modo forte questo modo di procedere e propone per i casi di abuso intrafamiliare che venga promulgata una norma che consenta agli operatori dei servizi (che hanno accolto la notizia di reato) di presentare un programma di lavoro terapeutico con il gruppo familiare senza l'intervento del pubblico ministero. Il Tribunale per i Minorenni vaglierà se il programma è adeguato e alla fine di esso se ha ottenuto dei risultati. In caso affermativo il caso sarà archiviato altrimenti inizierà il procedimento penale. In esso non potranno utilizzarsi atti, documenti e testimonianze relative alla fase terapeutica. Nel caso in cui il conflitto tra i genitori sia particolarmente marcato il programma consisterà in un'attività di mediazione che tenderà a confrontare i diversi punti di vista e a dirimere il conflitto. Si tratta di una sorta di "messa alla prova" già presente nei processi penali ai minori. I vantaggi di questa metodologia deriverebbero da fatto che "anziché mettere in prigione il padre prima e condannarlo poi a oltre dieci anni, la famiglia tutta riceverebbe un aiuto".

Quello che Gulotta vuole evitare e l'avvio del procedimento penale fondato esclusivamente sulle accuse raccolte dagli operatori dei servizi che, come la legge vuole, "senza vagliarne la plausibilità e verosimiglianza" (69), informano prontamente il pubblico ministero, il quale procede con le indagini e nella maggioranza dei casi richiede ed ottiene l'arresto dell'indagato.

Non tutti però sono convinti che sia possibile recuperare i legami familiari quando il reato è stato accertato o comunque l'abusante ha ammesso la sua responsabilità.

Note al capitolo 5

(1) Questi in particolare hanno maggiori possibilità di dare un contributo nuovo al processo. Si tratta infatti di servizi che
già svolgono delicate funzioni sul territorio, e che spesso sono i primi a registrare i disagi o sintomi rivelatori di abusi o altri
maltrattamenti commessi nei confronti dei minori

(2) Si fa riferimento ai reati di cui agli artt.609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata),
609-quinquies (corruzione di minorenni) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo),609-quater.

(3) Ai servizi dell'amministrazione della giustizia la legge n.66 assegna questa nuova competenza. La direttrice dei servizi
dell'amministrazione di Firenze afferma che fino ad adesso non si sono mai occupati di minori vittime non avendo mai
ricevuto, dall'entrata in vigore della legge, nessuna segnalazione. A riguardo segnala che da Firenze è partito un quesito
all'Ufficio centrale di Roma con cui si chiede una preliminare opportuna formazione sulla complessa materia prima di
procedere ad un qualsiasi intervento. Bisogna, infatti, ricordare che mentre i servizi dell'ente locale svolgono simili funzioni
dal 1977 quando con il D.P.R. n. 616 venivano attribuiti ai comuni nuove responsabilità in materia di servizi sociali tra i
quali anche quelli dell'area minorile. I servizi dell'amministrazione si sono sempre occupati dell'area penale mai civile.

(4) Si tratta, evidentemente, di informazioni utilizzabili al solo fine di realizzare la tutela endoprocessuale che la norma
vuole garantita. Non quindi di un accertamento sulla personalità ex art. 9 D.P.R. 448/88 e neppure di una testimonianza
sulla personalità del minorenne offeso, la quale eventualmente è consentita nei limiti di cui all'art. 194 comma 2 cpp.

(5) Art. 6 D.P.R. 448/ 88."In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali".

(6) Art. 12 D.P.R. 448/88. "L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado
del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità
giudiziaria che procede. In ogni caso è assicurata l'assistenza dei servizi indicati dall'art.6.."

(7) I. Tricomi, Nuove ipotesi di reato e aggravanti specifiche per tutelare i minori dagli abusi sessuali, Guida al diritto,
marzo, 1996, pp. 25-29.

(8) S. Beltrani, Commento alla legge n. 66 del 1996, Simone, Napoli, 1996.

(9) I. Tricomi, op. cit.

(10) "Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono
causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto
dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede d'ufficio".

(11) "È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le
indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".

(12) V. Musacchio, La nuova legge sulla violenza sessuale, Rivista penale n. 3, 1997, pp. 262-267.

(13) D. Siracusano, Diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, 1994.

(14) M. Boselli, Un nuovo caso di incidente probatorio", in Quaderno della critica penale, n. 3, 1997.

(15) Cfr. Camera dei deputati, Commissione II seduta pomeridiana del 20.6. 1995, intervento del relatore A. Mussolini.

(16) T. Furniss. L'abuso sessuale intrafamiliare: valutazioni e conseguenze, in E. Caffo (a cura di), Il rischio familiare e la
tutela del bambino, Guerini e Associati, Milano, 1988.

(17) Il giudice G. Casciano auspica una maggiore duttilità dell'incidente probatorio prospettando la possibilità di farvi
ricorso sempre e soprattutto di lasciarlo nella disponibilità del pubblico ministero senza che sia necessaria la richiesta al
giudice.

(18) Circa il possibile effetto terapeutico dell'intervento psicodiagnostico disposto nell'ambito del procedimento giudiziario
per accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale, cfr. M. Malacrea, L'abuso sessuale sui minori, Unicopli,
Milano, 1994 pp. 89-92.

(19) In diversi casi è parsa utile l'effettuazione in incidente probatorio di una perizia psicodiagnostica (art. 392 co.2 c.p.p.)
sul minore di cui si doveva assumere la testimonianza, in modo che la sua audizione processuale potesse da un lato essere
preceduta dall'instaurazione di una relazione interattiva con il perito (che nell'esame testimoniale avrebbe svolto il compito
di ausiliario del giudice: art. 498 co. 4 c.p.p.), e consentisse d'altro canto allo stesso perito di continuare i colloqui clinici
con il minore pur dopo l'audizione processuale, al fine di effettuare un approfondito esame di personalità e quindi
rispondere al quesito circa la compatibilità con l'ipotesi di abuso sessuale.

(20) G. Conti, Esteso l'istituto dell'incidente probatorio a chi a meno di sedici anni, Guida al diritto n. 9, 1996 pp.
19-20.

(21) M. Boselli, Un nuovo caso di incidente probatorio, Quaderni della Critica penale. 1996.

(22) M. Boselli, op., cit.

(23) R.E. Kostoris, "Incidente probatorio senza "indagato" e limiti all'utilizzabilità della prova nell'ambito dello stesso o di
altro procedimento", Riv. It. Dir. Proc. Pen.,

p. 904 ss., 1995.

(24) Corte Cost., 11. 2 1991 n. 74, Foro it. 1991, I,c. 1009; Cass. 7.10.1991, Arch. N. proc. Pen. 1992, p. 235.

(25) La limitazione della previsione al procedimento incidentale non vale comunque ad escludere la possibilità di svolgere
l'esame dibattimentale di un minore in forma protetta, come del resto già avveniva prima della nuova legge a mezzo del
richiamo agli artt. 502 e 498 co. 4 c.p.p.

(26) G. Daves e E. Noon "An Evaluation of live link for child Witness" in Home Office, London, 1991.

(27) C. Colesanti, L. Lunardi, Il maltrattamento del minore, Giuffrè, Milano, 1995, p.86.

(28) "La documentazione nel processo penale e la videoregistrazione: esperienze e ricerche" in Documenti giustizia, N.
6, 1992.

(29) Il Tribunale civile e penale di Milano, sezione IV penale, per la prima volta dall'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, ha disposto con ordinanza che la deposizione testimoniale di un minore parte lesa del delitto di cui
articolo 519 c.p. avvenisse in forma protetta presso un luogo appositamente attrezzato, il Centro Trattamento
Adolescenza.

(30) Alcuni psicologi che hanno partecipato alle audizioni protette dei minori la ritengono addirittura uno strumento
terapeutico: bambini che fino a poco tempo prima sono stati costretti a vivere un abuso nel silenzio e nella menzogna,
fanno l'esperienza di raccontare la loro verità sentendosi tutelati di fronte a adulti che credono alle loro parole e che li
ascoltano con rispetto.

(31) L'Istituto di Terapia familiare è stato fondato il 4 dicembre 1981 da Cristina Dobtomolski e Rodolfo de Bernart.

(32) D.Siracusano op. cit.

(33) A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 1996. Afferma che il giudice penale in sede di analisi
del fatto criminoso e senza alcuna seria valutazione dei problemi del minore non sia in grado di stabilire se una simile
sanzione interdittiva sia o meno funzionale alla tutela del minore.

Provvedimenti in merito alla potestà possono essere assunti molto più approfonditamente dal giudice minorile per cui
l'attribuzione di un simile potere al giudice penale non aumenta le garanzie per il minore vittima, ma solo dà luogo ad
eventuali provvedimenti contrastanti o a provvedimenti inutilmente sanzionatori

(34) F. Gruyer, La violence impensable, Alcan, Paris, 1995.

(35) A.C.Moro, op.cit.

(36) A.C. Moro, La tutela del minore, in il Bambino incompiuto, 2/95, pp. 27-37.

(37) D. Siracusano, op.cit.

(38) La maggior parte degli interventi di P.Forno in questo capitolo sono tratti da un colloquio del 4/12/97.

(39) J. Goodwin, Abuso sessuale sui minori: le vittime dell'incesto e le loro famiglie. Centro scientifico Torinese,
Torino,1982.

(40) T. Fundudis, Children's memory and assessment of possible child sex abuse. Journal of Child Psycology and
Psychiatry and Allied Disciplines, 30,1989.

(41) M. Malacrea, Dalla rilevazione all'accertamento, in Segreti di Famiglia, cit. pp. 93-100.

(42) S. Richardson, H. Bacon, Protection through therapy: myth or reality. Comunicazione alla seconda conferenza
europea sull'abuso ai minori, 24-28 aprile 1989, Bruxelles.

(43) J. Goodwin, op.cit.

(44) Per i reati in cui le vittime sono minori sarebbe assai opportuno che si costituisse un nucleo di polizia specializzata in
grado di effettuare indagini approfondite al fine di identificare situazioni in cui più facile è lo sfruttamento del soggetto in
formazione. Poiché è assai difficile che in questi casi vi sia una denuncia diretta, perché spesso all'abuso del minore è
direttamente interessato il suo nucleo familiare e perché spesso anche l'ambiente di vita è connivente, o comunque
insensibile, quindi, solo una vigilanza continua sul territorio da parte di organi di polizia particolarmente attenti a questi
aspetti della tutela della personalità del minore potrà far emergere il fenomeno. Un esperimento in tal senso è stato posto
in essere a Milano con la costituzione, nei primi anni novanta, presso la questura di una sezione specializzata in reati in
danno di minori che fa parte della squadra mobile.

(45) P. Forno, La tutela penale del minore, in corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine "Giovanni Falcone", vol.
III, Quaderni del CSM, 1994, p. 223 ss.

(46) M. Canale, Il maltrattamento del bambino, in Fed. Med. 1985, 39, p. 101.

(47) L. Nanetti, Violenza sui minori e referto, in Giust. Pen., 1989, 1, p. 34.

(48) G. Battistacci, Le istituzioni e la comunità di fronte all'abuso del minore, Fondazione "E. Zancan", Padova,
1983, p.72.

(49) D.Carponi Schittar, Le radici mostruose dell'evento e l'approccio semplificatore del diritto. Atti del Convegno
di Noto sull'abuso ai minori, 1996.

(50) L. Bal Filoramo, M. Anfossi, La relazione incestuosa, Borla, Milano, 1996,

pp. 19-24.

(51) Cfr, T. Furniss, in L'abuso sessuale intrafamiliare: valutazioni e conseguenze, AA.VV., Il rischio familiare e la
tutela del bambino, Guerini e Associati, Milano, 1988, a proposito scrive: "Un abuso sessuale prolungato presenta per
l'autore una forte tentazione a continuare nel suo atteggiamento. In pratica, ciò significa che è impossibile trovarsi
nell'alternativa di adottare o un intervento terapeutico o un intervento legale. Significa che ambedue le azioni, quella legale
e quella terapeutica, devono procedere di pari passo (…). Inoltre, la frequente mancanza di prove fisiche inequivocabili
dell'abuso rende molte volte impossibile un serio esame della situazione, se non è sostenuto da un appoggio legale".

(52) E. Caffo (a cura di), Il rischio familiare e la tutela del bambino, Guerini e associati, Milano, 1988.

(53) È uno degli psicologi del CBM di Milano e Presidente del Coordinamento italiano dei centri che si occupano di abusi
su minori.

(54) Sull'esempio di Milano un Pool analogo è stato creato a Roma, a Torino e di recente a Napoli.

(55) La materia dei maltrattamenti in famiglia è trattata da analogo Pool operante nella Procura presso la Pretura
circondariale.

(56) Questa integrazione a Firenze stenta a realizzarsi. Infatti, anziché collaborare le attività del tribunale e dei servizi si
svolgono separatamente. La causa di questa mancata integrazione e collaborazione è da riferirsi al fatto che il dibattito
sull'abuso è ancora agli inizi e soprattutto non riesce a coinvolgere il Tribunale penale e i servizi del territorio, che
continuano a muoversi in modo separato

(57) A. Tversky e D. Kalineman, "Judgement under uncertainty: heuristics and biases", in Science, n.185, 1974, pp.
1124-1131.

(58) M. Malacrea, la presa in carico coatta nel maltrattamento dei bambini in famiglia: il contesto di sostegno. Terapia
Familiare, n.5.

(59) I dati su questo progetto che vengono qui presentati sono tratti da un colloquio e dall'intervento della dottoressa
Primiceri, responsabile dell'Ufficio minori di Firenze, nel Convegno "Il sesso il Diavolo", Firenze 30 ottobre/2 novembre.

(60) Circolare Ministero dell'interno n. 123/ A1/ 130/ 3 / 54 dell'8 Maggio 1996.

(61) Summit descrive la sindrome di adattamento del bambino come la frequenza con cui i bambini partecipino in modo
consenziente alle pratiche sessuali incestuose, non solo per il fatto che si adattano passivamente, perché hanno paura e
sono soggiogati dall'autorità dell'adulto, ma perché colludono con l'adulto in quanto sono essi stessi perversi e confusi.
R.C. Summit in, The child sexual abuse accomodation syndrome, Child Abuse and Neglect, 1987, 7, 177-193.

(62) Eva Celotti. Giudice della Corte d'Appello di Firenze. Atti dei corsi 1993-97 tenuti dall'Associazione Artemisia.

(63) È noto che la maggior parte degli abusi sessuali su minori è a danno di bambine, che possono quindi trovare in
ambito ginecologico le competenze necessarie ad un corretto accertamento sanitario. Più disperse risultano le competenze
per le vittime di sesso maschile, sicuramente esistenti, anche se numericamente molto inferiori a quelle di sesso femminile

(64) Tale opinione è sostenuta da R.S. Kempe e C.H. Kempe, op. cit.

(65) Dalla parte della vittima: il processo di Carla. Documenti in Minori e Giustizia, n 3, 1996.

(66) A. Vassalli, "Intervento nei casi di incesto: percorso ottimale e nodi problematici", in M. Malacrea, A. Vassalli., (a
cura di) Segreti di famiglia, Cortina, 1990.

(67) Da un intervista rilasciata all'Espresso e pubblicata sul n. 16, aprile 1966

(68) Il disegno non è giunto all'esame della Commissione del Senato. Di recente le forze politiche hanno presentato alla
Camera due proposte di legge (la n.671 del 10 maggio 1996 e la numero 1432 del 6 giugno 1996) dall'identico contenuto
e titolo del disegno n. 834 del 1988: "Norme per la tutela dei minori". In esse viene riproposto il testo del citato d.d.l. n.
834 del 1988, ampliato con una serie di integrazioni, sino a comprendere ben 140 articoli. Sotto l'aspetto specifico della
protezione rispetto alle varie forme di abuso questi ultimi progetti tendono a sviluppare interventi sia sul piano sostanziale
che processuale. Viene così prefigurata oltre a quanto già previsto nella legge del 15 febbraio 1996 n.66, un'ulteriore
fattispecie per la tutela sessuale del minore (Camera, art.73 p.d.l. n. 1432 del 1996 Atti lesivi del minore nella sfera
sessuale.

(69) Su questo punto la direttrice dei servizi della giustizia di Firenze, Dott. Arena, in un colloquio, afferma in modo deciso
che il compito di un operatore sociale non è quello di raccogliere le prove ma di segnalare "sempre" quando ritiene che ci
sia un minore che ha bisogno di aiuto.
 

Hosted by www.Geocities.ws

1