
Questa limitazione, comune anche al nostro paese, ha finito col condizionare ognuno dei tre campi di attività che interessano il fenomeno: la ricerca, la clinica e il diritto. Per quanto riguarda il settore della ricerca, va rilevato come l'esistenza della molteplicità dei criteri di definizione dell'abuso non abbia permesso l'esame comparativo tra le diverse indagini.
Tuttavia, è sul piano più strettamente operativo per la clinica e il diritto che si evidenzia la necessità di chiarire che cosa si intende per abuso sessuale. Dalla sua definizione dipendono decisioni importanti per il minore, come l'attivazione o meno di interventi diagnostici e clinici o l'apertura di un procedimento giudiziario nei confronti dell'aggressore. D'altra parte, nell'intervento a tutela del minore abusato sono coinvolte differenti figure professionali (magistrati, avvocati, medici, psicologi, operatori sociali, insegnanti ed operatori delle forze dell'ordine) e ognuna di ese, in base alla sua specifica formazione, è portatrice di una peculiare visione dell'abuso sessuale minorile. Spesso queste visioni possono essere assai discordanti e produrre fraintendimenti e divergenze sostanziali su aspetti di primaria importanza come la protezione dei minori o l'apertura di procedimenti penali a carico degli adulti. Sul terreno dell'intervento operativo, diviene quindi necessario prevedere l'impiego di una definizione che sia ampiamente condivisa dalle diverse figure professionali, che non si caratterizzi troppo per la sua generalità, ma che anzi sia capace di fornire informazioni dettagliate e comprensibili per i diversi contesti professionali di riferimento, riguardanti la natura, la frequenza e la gravità della violenza sessuale3.
Quindi la rilevazione e l'accertamento di un fatto di abuso sessuale è un'operazione estremamentecomplessa. Soprattutto perché, come abbiamo visto, sussiste tra gli interpreti molta incertezza su cosa debba intendersi per abuso sessuale. In realtà non è affatto semplice delimitare i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è in una materia fortemente condizionata da inclinazioni soggettive, dove la linea di demarcazione è molto sfumata.
La difficoltà di definire e classificare i comportamenti umani riguarda in modo particolare i comportamenti sessuali illeciti, cioè quelli integranti fattispecie di reato.
Come afferma Foucault4 "il processo culturale che portò alla differenziazione tra infrazioni alla legge ed infrazioni alla morale fu molto lungo e tormentato e in parte si può dire non ancora concluso".
Le definizioni normative di tali comportamenti devono rispondere, infatti, come ricorda Mantovani, a una duplice esigenza: da un lato quella di conciliare la libertà sessuale di un individuo con i diritti degli altri individui e con i valori ammessi dalla collettività; dall'altro quella di inserire i comportamenti in questione nell'uno o nell'altro titolo di legge, anche in rapporto alla predominanza delle istanze sessuali o di quelle violente nella realizzazione delle pulsioni sessuali del reo5.
È quindi di fondamentale importanza porsi la domanda su che cosa può essere correttamente definito come comportamento abusante nei confronti di un minore. Anche se istintivamente può sembrare che non vi debbano essere dubbi in proposito, non è certo un caso che, viceversa, gli esperti ancora dibattano sull'estensione di tale definizione, sia in merito agli atti commessi, che al tipo di relazione intercorrente6.
Da un punto di vista puramente psicologico si potrebbe affermare che qualsiasi attivazione di desiderio sessuale in un adulto nei confronti di un bambino rappresenta una patologia che può dar luogo ad un abuso. Tuttavia è pure evidente che quando tale desiderio non si concretizza in azioni o si manifesta in forme tali da non essere direttamente percepibile dalla vittima (pensiamo ad esempio ad atti di voyeurismo), non sembra appropriato parlare di abuso.
Secondo la definizione proposta al IV colloquio criminologico del Consiglio d'Europa, per abuso sessuale di un minore deve intendersi "ogni atto sessuale che provochi lesioni fisiche ed ogni atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero consenso". Questa definizione solleva lo spinoso problema dell'accertamento e della valutazione del grado di maturità e di capacità critica che sia tale da consentire al minore di esprimere realmente un libero consenso. Vi è l'esigenza di fissare un'età minima di sotto alla quale si può affermare in via assoluta l'incapacità da parte del soggetto di esercitare tale consenso7.
Il dilemma è di difficile soluzione, in quanto esso implica la valutazione di interessi contrastanti. Se da un lato il carattere particolarmente vulnerabile ed instabile della personalità evolutiva del bambino richiede una speciale tutela, dall'altro non si possono ignorare la spiccata accelerazione nello sviluppo fisico e la precocità della pubertà osservate negli ultimi decenni in occidente, anche se sulla presenza di una egualmente anticipata maturazione psichica e sociale i pareri sono contrastanti. D'altra parte vi è chi ritiene che una tutela intransigente con limitazioni e controlli troppo rigidi, finirebbe per costituire di per se stessa un abuso di tipo istituzionale rispetto alla libertà sessuale degli adolescenti8.
Vari saggi accolgono come una delle più appropriate, forse per la sua ampiezza e genericità, la definizione avanzata da H. Kempe9. L'autore infatti afferma che si deve considerare abuso sessuale sui minori:
Il coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari.
Rientrano in questa definizione gli episodi di pedofilia, di stupro e d'incesto, più in generale di sfruttamento sessuale. Si tratta, ovviamente, di situazioni che possono dar luogo ad episodi molto diversi l'uno dall'altro, in presenza o meno di violenza fisica, ma accomunati dalla caratteristica di agire in modo molto forte sulla vita psicologica e sulle relazioni sociali dei minori, turbandone i processi di sviluppo della personalità e di maturazione della sessualità. Tale definizione evita la specificazione dei singoli atti effettuati, di cui conosciamo la tipica evoluzione nel tempo, permettendo di classificare (e considerare, almeno ai fini dell'intervento clinico e protettivo) come abuso anche le prime manifestazioni di interessamento e di seduzione rivolte dall'adulto al bambino. Essa ridimensiona anche l'importanza del concetto di violenza (utilizzato invece da altri autori come caratteristica essenziale al configurarsi di un'esperienza traumatica), ambiguo e in definitiva pericoloso da maneggiare quando debba essere applicato a situazioni in cui i legami affettivi di partenza siano tanto forti da imporre reazioni di adattamento capaci di diluire il significato intrusivo e predatorio che la stessa situazione assumerebbe se vissuta al di fuori di quella relazione. La definizione di Kempe include da ultimo il concetto, importante, di violazione dei tabù sociali, utile quando bisogna stabilire se le interazioni sessualizzate tra minorenni integrano un abuso. Ad esempio la differenza di età tra abusante e vittima, usato sia nel nostro che in altri paesi come criterio per discriminare la liceità delle condotte, può essere insufficiente e portare artificialmente ad escludere l'abuso in casi di incesto tra fratelli, quando viceversa sul piano clinico esistono tutti i presupposti per il configurarsi di una situazione altamente traumatica.10
Il concetto clinico di abuso sessuale elaborato dalla letteratura sociologica e psicologica risulta più estensivo della condotta che integra la fattispecie di reato sul piano giudiziario. Anche nella nuova Legge del febbraio 1996 (che sarà considerata nel prossimo capitolo) la definizione del reato comporta la costrizione a "compiere o subire atti sessuali" "con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità", anche se molti correttivi rendono presunta tale componente violenta in situazioni in cui essa non è esplicitamente esercitata (con riguardo all'età della vittima e al tipo d'autore). Tuttavia rimane escluso da tale definizione, ad esempio, il verificarsi di relazioni sessualizzate tra soggetti minorenni con differenza di età pari o inferiore a tre anni se tali soggetti hanno più di tredici anni, indipendentemente dalla relazione che li lega; non possono inoltre essere considerate reato - in quanto non comportano veri e propri "atti"- altre situazioni in cui il minore è esposto a un clima psicologico decisamente perverso e fuorviante per il corretto sviluppo di un'identità di genere e di una concezione socialmente adattata delle interazioni sessuali, o sia coinvolto come spettatore più o meno complice di parafilie in persone cui sia fortemente legato. Secondo molti autori tali situazioni non differiscono invece, almeno sul piano qualitativo, dalle esperienze codificate come violenza sessuale per quanto riguarda le conseguenze dannose che possono produrre11.
In particolare, nel presente lavoro, spesso si farà riferimento all'abuso intrafamiliare (o incesto) poiché, tra le diverse forme, è quello che crea maggiori difficoltà sia nel accertamento sia nel trattamento e per questo motivo sarà oggetto di una più approfondita analisi.
L'incriminazione vera e propria dell'incesto risale alle origini del diritto romano che prevedeva la pena di morte per chi si macchiava di questo reato. Un reato nel quale, per altro, fino al XVI secolo, almeno nell'Europa cristiana, era piuttosto facile incappare dal momento che vigeva una complicata legislazione che vietava i matrimoni fino all'ottavo grado di parentela.
Le scienze umane hanno indagato sulle origini di un tabù così antico e condiviso dalle più diverse e distanti culture.
Tra le prime interpretazioni antropologiche del fenomeno incestuoso è interessante ricordare la teoria biologica e quella totemica.
La prima faceva derivare il divieto dell'incesto dal fatto che i rapporti sessuali tra consanguinei, per il prevalere dei caratteri recessivi, genererebbero figli affetti da rilevanti malformazioni fisiche. Tenendo conto che i casi di reale svantaggio genetico non sono osservabili su larga scala e sono dimostrabili soltanto tramite raffinate analisi di laboratorio, l'antropologa Francoise Héritier si chiede come avrebbero potuto dei gruppi di primitivi allarmarsi di fronte a pericoli tanto poco manifesti al punto di dare vita, tutti, allo stesso divieto al fine di difendere la comune sopravvivenza13.
Una seconda spiegazione si ricava invece dalla teoria totemica di Emile Durkheim14. Per questa teoria i membri appartenenti allo stesso clan totemico sostengono di avere in comune una sostanza identica materializzata nel sangue che ispirerebbe la medesima avversione del sangue mestruale, con il quale non si può avere nessun contatto: chi non rispetta il divieto sarà condannato all'impurità. Secondo un autorevole antropologo del nostro secolo il tabù dell'incesto sarebbe nato dalla prima regola di sopravvivenza che le comunità primitive avevano dovuto darsi: trovare all'esterno dei nemici o dei parenti. Come fare, allora, per evitare uno stato di continua belligeranza che alla lunga avrebbe distrutto ogni comunità? In che modo dimostrare agli uomini delle altre tribù rispetto ed amicizia? Fu allora che i nostri antenati decisero di scambiarsi le donne. Scrive Lévi-Strauss15:
La spiegazione ultima è probabilmente che l'umanità si rese conto molto presto che per potersi liberare da una selvaggia lotta per l'esistenza, doveva scegliere molto semplicemente tra 'lo sposarsi o l'essere uccisi fuori'. L'alternativa era fra famiglie biologiche viventi a contatto, e tendenti a rimanere unità chiuse, sopraffatte da timori, odi e ignoranze, e la sistematica instaurazione, attraverso la proibizione dell'incesto, di vincoli intermatrimoniali fra loro, riuscendo così a costruire, oltre agli artificiali legami di parentela, una vera società umana, nonostante l'influenza isolante della consanguineità, e persino in contrasto con essa.
Dunque, è con il divieto dell'incesto che l'ordine della cultura entra per la prima volta nella natura e, la società comincia ad essere regolata dai codici della vita sociale.
È evidente come la lettura antropologica del fenomeno incestuoso metta in rilievo le categorie primordiali dell'uguale e del diverso, del maschile del femminile. Il problema di ogni società è, in ultima analisi, quello di interdire l'eccesso di identico, e di evitare i cortocircuiti e le contaminazioni attraverso il contagio o la trasmissione incestuosa.
Le prime ricerche sull'origine della nevrosi isterica portarono S. Freud, tra il 1893 e il 1897, ad individuare un trauma realmente subito dalle sue pazienti, trauma inteso come una vera e propria seduzione sessuale ad opera del padre16. Successivamente Freud abbandona la teoria del trauma per essere sostituita da quella del complesso di Edipo: una svolta che lo porterà a distinguere la fantasia inconscia dal ricordo e alla fondamentale scoperta della sessualità infantile. Il "trauma" quindi non è più rappresentato da un atto seduttivo subito dalla paziente, da qualche cosa di temuto, bensì è lo stesso desiderio della paziente, un atto da lei stessa desiderato ma nella realtà non verificatosi17. Con Freud il desiderio incestuoso trova quindi la sua legittimazione all'interno del nucleo familiare, fondamentale modello di rapporti e di identità per i suoi membri18.
L'interdizione dell'incesto viene così a costituire il nucleo attorno al quale si articola il complesso edipico e, successivamente, la sua risoluzione. Se la prima scelta oggettuale del bambino è certamente una scelta incestuosa poiché è indirizzata verso un oggetto proibito (padre, madre), in seguito questo desiderio, lecito e necessario per lo sviluppo della personalità del bambino stesso, dovrà trasformarsi: un padre ed una figlia non possono essere amanti, l'oggetto d'amore della bambina dovrà necessariamente essere un oggetto "Altro", ricercato all'esterno della famiglia stessa.
Con il saggio del 1932, Confusione delle lingue tra adulti e bambini, lo psicoanalista Sandor Ferenczi mette in evidenza come l'atto sessuale con cui bambino e genitore si parlano non ha per entrambi lo stesso valore. L'aberrazione dell'incesto sta in questo fraintendimento tra il mondo infantile (linguaggio della tenerezza) e la sessualità adulta (linguaggio della passione); tra la richiesta seduttiva del bambino e la risposta del genitore attraverso l'espressione di una sessualità reale, sconosciuta in quanto tale al bambino. Con l'incesto, l'adulto tramuta il sogno infantile di sedurre il genitore in un incubo nel quale il bambino è davvero riuscito a sedurre chi invece doveva rimanere impassibile. Il bambino, infatti, può solo fantasticare comportamenti sessuali o incestuosi, mentre sono gli adulti che devono comprendere la differenza fra i fantasmi infantili e la loro realizzazione, decifrando il significato di quei fantasmi e assumendosi la responsabilità di non consentire il passaggio all'atto.
Gli abusi sessuali nell'ambito della famiglia possono essere ulteriormente distinti in
Tra i fattori che concorrono a determinarlo è opportuno ricordare:
La complicità attiva della madre può variare da incoraggiamenti ambigui sino al vero e proprio aiuto fisico prestato al coniuge che usa violenza alla figlia. Nella madre, in questo caso, al distacco emotivo si accompagnano disturbi più gravi della personalità e talora tratti psicotici. La donna, fortemente dipendente nei confronti del marito, teme di venir esautorata nel proprio ruolo dalla figlia che sta crescendo, e prova nei confronti di questa ultima un risentimento sempre più forte, sino a desiderare di vederla punita ed umiliata.
Gioca un ruolo fondamentale anche l'elemento culturale legato ad una concezione arcaica, esasperatamente patriarcale del ruolo del capofamiglia, che grande importanza assumeva nel passato ma ancora oggi ha la sua rilevanza negli strati sociali di basso livello culturale o presso comunità arretrate. In questi casi il padre considera l'incesto come un legittimo esercizio del suo potere assoluto, perciò egli ben può abusare della o delle figlie - che costituiscono una sua "proprietà "- per soddisfare esigenze sessuali e/o affettive o semplicemente a scopo punitivo. Come osserva Isabella Merzagora22, "l'incesto è probabilmente una delle conseguenze di una sottocultura che confonde la forza con la violenza, la virilità con l'ipersessualità, l'autorevolezza con l'autoritarismo (....) Il problema non è sessuale ma di violenza esercitata dal padre padrone su moglie e figlie e trasmessa - come valore culturale da imitare - ai figli".
Le interpretazioni più recenti tendono, infatti, a vedere nell'incesto paterno un tentativo di riaffermare la propria supremazia nell'ambito familiare, una violenta rivendicazione di potere, più che una espressione di problematiche sessuali.
Tra gli autori vi è una larga concordanza nel ritenere che l'incesto provochi conseguenze negative e che queste siano spesso gravi soprattutto sul piano psicologico. Oltre alle reazioni immediate l'abuso determina nei minori effetti a lungo termine, tanto che questo tipo di violenza è stato definito "una bomba ad orologeria psicologica".23
Occorre inoltre ricordare che alle conseguenze della violenza sessuale di per se stessa si aggiungono, quando il fatto viene scoperto, gli ulteriori effetti derivanti dall'aggravarsi della disgregazione familiare, dal discredito sociale, dall'intervento istituzionale sul minore. Anche a distanza di anni le vittime presentano stati ansiosi, depressione, insicurezza, talvolta aumento dell'aggressività, difficoltà scolastiche e, nei rapporti interpersonali, complessi di colpa e problemi sessuali. In certi casi l'esperienza incestuosa può determinare nelle vittime dopo un certo periodo, l'insorgere d'anoressia.
Le conseguenze psicologiche possono variare secondo il modo con cui è stato attuato l'incesto. Ad esempio, se la vittima ha subito un vero e proprio stupro da parte di un genitore violento, le conseguenze saranno simili a quelle derivate da una violenza carnale normale, aggravate però dal fortissimo trauma psicologico dovuto alla trasformazione negativa della figura genitoriale, che passa d'improvviso da un ruolo protettivo a quello di aggressore.
La situazione si presenta diversamente se il genitore ha agito senza violenza apparente, assumendo un atteggiamento seduttivo, sfruttando l'ingenuità del figlio o della figlia e attuando ricatti affettivi. In questo caso la partecipazione all'incesto potrà portare la vittima (specialmente dopo la fine della relazione e con il sopraggiungere della piena consapevolezza dell'accaduto) a sviluppare un profondo senso di colpa e di disprezzo verso se stesso, unitamente ad istanze autopunitive e a repulsione verso il sesso opposto. Ne possono derivare comportamenti antisociali, tentativi di suicidio, abuso di alcool e di droghe; secondo diversi autori, le donne vittime d'incesto paterno, a causa delle dinamiche masochistiche che sviluppano, possono facilmente darsi alla prostituzione.
È importante rilevare che la crescita del senso di colpa nella vittima d'incesto è stimolata in modo decisivo dal comportamento della famiglia, e della società in genere, che attua un vero e proprio processo di "colpevolizzazione" nei suoi confronti. Specialmente le figlie subiscono queste conseguenze, poiché l'opinione comune tende ad attribuire loro un ruolo "attivo" nella dinamica dell'incesto, ossia di provocazione verso il padre. Non è da escludere che in alcuni casi le bambine abbiano mostrato atteggiamenti seduttivi nei confronti dell'adulto, o che siano state effettivamente ambivalenti nei comportamenti.
Quello che la psicoanalisi ha chiamato il complesso d'Edipo è
ormai riconosciuto come una tappa obbligata e indispensabile del processo
di formazione dell'identità infantile: desiderare il proprio padre
o la propria madre, dunque, non è solo lecito ma inevitabile. A
proposito due psichiatri consulenti presso la Corte d'Appello francese
scrivono; "il bambino ha diritto all'infanzia dei suoi desideri, ha anche
diritto di cercare di sedurre. L'adulto deve mantenere il suo ruolo, deve
lasciare al bambino il tempo della tentazione innocente". Non sono mancati
autori, soprattutto in passato che hanno spesso parlato di un "comportamento
seduttivo" della figlia. Guglielmo Gulotta nel suo trattato di criminologia24
cita una serie di studi e ricerche degli anni dai trenta ai sessanta sulle
vittime minorenni di aggressioni sessuali commesse da adulti. In questi
studi la vittima poteva essere considerata tale solo se era una vittima
"non partecipante", vittima cioè di violenze compiute improvvisamente,
da persone sconosciute, senza che vi fossero stati in precedenza tentativi
di seduzione che rendessero in qualche modo prevedibile la violenza sessuale.
Nei casi di "vittima partecipante" invece il bambino, che conosceva l'aggressore,
avrebbe consciamente o inconsciamente voluto il trauma sessuale, provocando
l'adulto o assumendo un comportamento compiacente, oppure accettando in
cambio dell'atto sessuale regali o denaro. Si sosteneva poi che l'opinione
generale secondo la quale il bambino è una vittima sessuale e involontaria
non è sempre vera; in qualche caso, infatti è il bambino
l'aggressore", oppure si affermava che il bambino su cui si è perpetrata
una violenza sessuale può essere "vittima" solo in senso legale,
ma non in senso psicologico, perché, in base a quest'ultima ottica,
il bambino può essere l'istigatore o un partecipante volontario.
Oggi sono rimasti in pochi a sostenere l'esistenza di questa "perversione"
infantile, infatti, l'orientamento scientifico più recente tende
ad essere piuttosto severo verso quest'impostazione, definita "cinica"
ed accusata di facilitare una seconda vittimizzazione del minore. Sarebbero
in realtà gli adulti ad equivocare, interpretando come avances
sessuali gli atteggiamenti di ricerca e di sollecitazione affettuosa da
parte dei bambini. La tesi prevalente è, che "la partecipazione
del minore non può in ogni modo incidere sulla responsabilità
dell'adulto"25.