| REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE |
| DI PROTEZIONE CIVILE |
| TITOLO I |
| DISPOSIZIONI GENERALI |
| Art. 1 - Finalit� del Regolamento |
| Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l?organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l?integrit� della vita, i beni, gli insediamenti e l?ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamit� naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 8.6.1990, n. 142, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine leggi regionali n. 58/84 e n. 17/98. |
| Per il conseguimento delle finalit� del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attivit� e gli interventi dell?amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile. |
| Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell?ambito del territorio comunale, il Sindaco dovr� coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l?emergenza o per prevenire l?insorgenza di gravi danni all?incolumit� delle persone e dei beni pubblici e privati. |
| Art. 2 - Le attivit� e le funzioni di protezione civile. |
| Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attivit� di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell?emergenza. |
| In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attivit� e/o interventi di protezione civile: |
| a) la predisposizione e l?aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali; |
| b) l?elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici; |
| c) l?approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni; |
| d) l?acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza; |
| e) l?adozione di tutti i provvedimenti� amministrativi per l?approntamento delle risorse per far fronte all?emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; |
| f) l?utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti; |
| g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla� popolazione scolastica; |
| h) l?avvio di una efficace attivit� di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell?ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute; |
| i) l?attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attivit� di protezione civile. |
| Le suddette attivit� e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalit� stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile. |
| Art. 3- Modalit� di attuazione delle attivit� di protezione civile. |
| Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all?esecuzione delle attivit� di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da: |
| a) il comitato comunale di protezione civile; |
| b) l?ufficio comunale di protezione civile; |
| c) il gruppo comunale volontario di protezione civile; |
| Le attivit� sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione� fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267. |
| In particolare dette attivit� di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalit� di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altres� realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile. |
| In caso di utilizzo del� Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovr� chiedere l?autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti. |
| TITOLO II |
| IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |
| Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile. |
| E? istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue: |
| a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede; |
| b) dal Segretario comunale; |
| c) dal Dirigente o Responsabile dell?ufficio comunale di protezione civile; |
| d) dal Comandante o Responsabile della polizia municipale; |
| e) dal Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici; |
| f) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile. |
| Fanno parte inoltre al comitato comunale, ove esistano, il Comandante della stazione dei Carabinieri, il Comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Direttore sanitario di aziende ospedaliere con servizio 118 e il Delegato comunale della Croce Rossa Italiana o loro rappresentanti. |
| I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie. |
| Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sar� indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all?anno. |
| Il Sindaco pu�, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile. |
| Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale. |
| Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attivit� di protezione civile, nell?ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti: |
| a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento; |
| b) sovrintende all?acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio; |
| c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonch� al loro aggiornamento; |
| d) sovrintende alla gestione dell?ufficio di protezione civile ed alle attivit� di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile; |
| e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio; |
| f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell?obbligo; |
| g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile; |
| h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile. |
| TITOLO III |
| LE STRUTTURE OPERATIVE |
| Art. 6 - L?ufficio comunale di protezione civile. |
| E? istituito l?ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. |
| Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. |
| L?ufficio � dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l?emergenza o il rischio emergente. |
| Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovr� assicurare il funzionamento dell?ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l?espletamento della necessaria attivit� amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l?emergenza. Dovr� inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti. |
| Il Sindaco, quale autorit� comunale di protezione civile, sovrintende alle attivit� dell?ufficio e adotta al verificarsi dell?emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento. |
| Art. 7 - Compiti dell?ufficio comunale di protezione civile. |
| All?ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti: |
| 1) cura la predisposizione e l?aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile; |
| 2) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile; |
| 3) cura la raccolta e l?aggiornamento dei dati concernenti: |
| le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d?emergenza; |
| gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l?installazione di attendamenti e strutture accessorie; |
| le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l?indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono; |
| le ditte esercenti attivit� di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione; |
| 4) cura la gestione della sala operativa, nonch� della banca dei dati concernenti la protezione civile; |
| 5) cura le procedure amministrative per l?acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali; |
| 6) cura le procedure amministrative per l?organizzazione e lo svolgimento delle attivit� di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ci� preposti; |
| 7) cura le attivit� di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonch� la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione. |
| Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92. |
| I compiti di gestione e la responsabilit� del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento. |
| Art. 8 ? Centro Operativo Comunale di protezione civile. |
| Alle dipendenze dell?ufficio comunale di protezione civile � costituito il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare: |
| � l?acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamit� o catastrofi; |
| � il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l?afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l?adozione degli interventi di emergenza. |
| Detto centro dovr� essere dotato dei mezzi e� materiali ritenuti necessari per garantire l?operativit� dello stesso, quali ad esempio: |
| � dal piano comunale di protezione civile, nonch� dai piani provinciali e regionali di emergenza; |
| � di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale; |
| � di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant?altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile; |
| � di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione; |
| � di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilit�. |
| TITOLO IV |
| CENSIMENTO DELLE RISORSE |
| Art. 9 - Censimento delle risorse. |
| Il piano comunale di protezione civile � il documento di pianificazione delle attivit� di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali. |
| Detto documento deve contenere l?individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente. |
| Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali: |
| a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo); |
| b) indicazione dei dati riguardanti il territorio; |
| c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento; |
| d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalit� prevalenti; |
| e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni; |
| f) individuazione delle modalit� di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza). |
| Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell?ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di pi� comuni contermini, anche nell?ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso. |
| Il censimento dovr� comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l?emergenza. |
| Il comitato comunale di protezione civile avr� cura di prendere cognizione dell?inventario dei beni e di proporre l?acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un?adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio. |
| Art. 10 - Inventario e custodia dei beni. |
| L?ufficio comunale di protezione civile avr� cura di effettuare l?inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile. |
| Detto ufficio avr� cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza. |
| Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovr� essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d?uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non pi� utile per l?impiego, si dovr� procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall?inventario. |
| Il Responsabile dell?ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna. |
| TITOLO V |
| INTERVENTI DI EMERGENZA |
| Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza. |
| Al verificarsi dell?emergenza nell?ambito del territorio comunale dovuta all?insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumit� delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale. |
| Qualora la calamit� naturale o l?evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l?intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza. |
| Art. 12 - Fase di allertamento. |
| Il Sindaco, quale autorit� locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l?emergenza e ad azionare il sistema d?allarme mediante: |
| a) l?urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile; |
| b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile; |
| c) la tempestiva attivazione dell?ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale; |
| d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza; |
| e) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto; |
| f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale); |
| g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l?approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino; |
| h) l?immediato allertamento della popolazione interessata all?evento calamitoso e l?adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza. |
| Art. 13 - Unit� comunali di emergenza. |
| Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unit� comunali di emergenza: |
| 1) per l?emergenza sanitaria e l?assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all?approvvigionamento idrico e alimentare; |
| 2) per l?emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumit� delle persone e prevenire o limitare l?insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati; |
| 3) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l?esodo della popolazione verso localit� ritenute pi� sicure. |
| Dette unit� comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unit� assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonch� ad allestire le strutture di accoglienza. |
| Le unit� di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonch� a fornire l?assistenza alle popolazioni colpite da calamit� o catastrofi. |
| Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonch� da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all?unit� in cui verranno inseriti. |
| TITOLO VI |
| IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE |
| Art. 14 - Finalit� del servizio comunale volontario di protezione civile. |
| E? costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari,� allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell?ambito del servizio di protezione civile in attivit� di previsione, prevenzione, nonch� di� soccorso e di ripristino da calamit� o catastrofi. |
| Il gruppo comunale volontario svolge la propria attivit� secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e� dalla normativa vigente in materia. |
| Art. 15 - Requisiti di ammissione al gruppo. |
| L?ammissione al gruppo � subordinata alla presentazione di apposita domanda e all?accettazione della stessa� da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici. |
| L?ammissione al gruppo� dovr� essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti: |
| � avere conseguito la maggiore et�; |
| � di essere idoneo all?attivit� ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio; |
| � essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali� che siano pregiudizievoli per il servizio; |
| � svolgere attivit� non contrastanti con le finalit� previste nel presente regolamento; |
| � essere disponibili a partecipare alle attivit� di addestramento organizzate dal gruppo, nonch� alle attivit� ordinarie e straordinarie di protezione civile; |
| Art. 16 - Membri effettivi e aggregati. |
| I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all?atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalit� ed attitudine all?attivit� di protezione civile. |
| Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attivit� di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore. |
| Il Comune individua le forme pi� opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l?adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile. |
| I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalit�, l?appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. |
| Tale tesserino di riconoscimento dovr� essere posto sulla divisa di servizio durante le attivit� o manifestazioni addestrative di protezione civile. |
| TITOLO VII |
| ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE |
| Art. 17 - Organi del gruppo. |
| Il gruppo comunale volontario � costituito dai seguenti organi: |
| � il Coordinatore |
| � il Comitato direttivo |
| � l?Assemblea del gruppo |
| a) Il Coordinatore: |
| E? eletto dall?Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo e nominato con decreto del Sindaco. |
| Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario scelto tra i componenti dell?Assemblea. Quest?ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonch� al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio |
| Il Coordinatore dura in carica tre anni e pu� essere riconfermato dall?Assemblea dei Volontari. |
| Dirige e coordina l?attivit� del gruppo e d� puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E? responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo. |
| Cura inoltre l?attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile. |
| Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attivit� di protezione civile da effettuarsi l?anno successivo. Provvede altres�, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull?attivit� svolta dal gruppo l?anno precedente. |
| b) Il Comitato direttivo: |
| E? costituito dal Coordinatore del gruppo e da quattro� membri eletti dalla Assemblea dei volontari. |
| Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attivit� di protezione civile. |
| Collabora inoltre con l?Ufficio comunale di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco. |
| Propone al Comitato comunale di protezione civile l?elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l?addestramento e l?equipaggiamento dei volontari. |
| Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. |
| Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all?anno. |
| c) L?Assemblea del gruppo: |
| E? costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile. |
| All?Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 16. |
| Essa si riunisce almeno una volta l?anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l?Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza. |
| L?assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attivit� del gruppo. |
| Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e� collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attivit� programmate. |
| L?Assemblea � presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l?assemblea sar� presieduta dal volontario presente pi� anziano di et�. |
| TITOLO VIII |
| ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI |
| Art. 18 - Esercitazioni addestrative. |
| I volontari sono addestrati attraverso varie attivit� di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali,� regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile. |
| Sar� cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell?ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l?utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso. |
| Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunaliprovinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonch� alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile. |
| Art. 19 - Equipaggiamento dei volontari. |
| Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l?uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attivit� del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate . |
| I volontari sono tenuti a portare l?uniforme con dignit� e decoro e ne sono responsabili in solido. |
| Il volontario che cessa la sua attivit�, qualunque sia la causa, � tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l?equipaggiamento ricevuti in consegna. |
| Il Segretario del gruppo avr� cura di tenere aggiornato l?inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalit� stabilite da apposito regolamento o disciplinare d?uso. |
| Art. 20 - Materiali e mezzi in dotazione. |
| I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di propriet� del Comune, con vincolo di destinazione d?uso al servizio comunale di protezione civile. |
| L?impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovr� essere disciplinato con specifico disciplinare d?uso anche al fine delle responsabilit� civili. |
| La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potr� essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3. |
| TITOLO IX |
| DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA? D?IMPIEGO |
| Art. 21 - Doveri dei volontari. |
| I volontari partecipano alle attivit� indicate nel precedente art. 14 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo. |
| Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attivit� contrastante con la finalit� del servizio, n� possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera. |
| Nell?espletamento della propria attivit� di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealt�. |
| Art. 22 - Diritti dei volontari. |
| Al gruppo comunale volontario � riconosciuto il diritto di chiedere l?iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 613/94 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralit�, capacit� operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari. |
| Il Gruppo comunale volontario pu� inoltre chiedere l?iscrizione all?Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile. |
| I volontari effettivi possono altres� chiedere l?iscrizione nei ruoli della Prefettura di Padova, secondo le modalit� dalla stessa previste.. |
| I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attivit� di addestramento che vengono organizzate dall?Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealt�, avendo cura di mantenere in buono stato l?uniforme assegnata loro in dotazione. |
| Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilit� civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza,� soccorso e per ogni altra attivit� ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere � a carico del Comune. |
| Ai volontari impegnati in attivit� di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d?impiego i seguenti benefici: |
| a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; |
| b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; |
| c) copertura assicurativa; |
| d) rimborso delle spese sostenute. |
| Al volontario � riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo. |
| Art. 23 - Sanzioni disciplinari. |
| Il mancato rispetto del presente regolamento pu� comportare la sospensione� temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potr� disporre, previo parere del coordinatore, l?applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso � garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni. |
| Il volontario ha l?obbligo di provvedere alla restituzione dell?intero equipaggiamento fornito dall?Amministrazione comunale entro� 10 giorni dal provvedimento di espulsione. |
| Art. 24 - Modalit� di impiego dei volontari. |
| Le modalit� di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovr� prevedere il piano operativo d?impiego del Gruppo. |
| Il gruppo dovr� inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo. |
| Art. 25 - Interventi in ambito extra-comunale. |
| Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale,provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione. |
| TITOLO X |
| DISPOSIZIONI FINALI |
| Art. 26 - Pubblicit� del Regolamento. |
| Il presente regolamento sar� tenuto a disposizione del pubblico presso l?Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale di cui al precendente art. 8. |
| Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonch� ai nuovi volontari all?atto dell?iscrizione al gruppo. |
| Copia del regolamento � inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune. |
| Art. 27 - Entrata in vigore ed abrogazioni. |
| Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonch� alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile. |
| Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all?Albo pretorio. |
| Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali. |
| INDICE GENERALE |
| ART. |
| DESCRIZIONE |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
| �1 |
| Finalit� del regolamento |
| �2 |
| Le attivit� e le funzioni di protezione civile |
| �3 |
| Modalit� di attuazione delle attivit� di protezione civile |
| TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |
| �4 |
| Costituzione del comitato comunale di protezione civile |
| �5 |
| Attribuzione del comitato comunale |
| TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE |
| �6 |
| L?ufficio comunale di protezione civile |
| �7 |
| Compiti dell?ufficio comunale di protezione civile |
| �8 |
| Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. |
| TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE |
| �9 |
| Censimento delle risorse |
| 10 |
| Inventario e custodia dei beni |
| TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA |
| 11 |
| Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza |
| 12 |
| Fase di allertamento |
| 13 |
| Unit� comunali di emergenza |
| TITOLO VI - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE |
| 14 |
| Finalit� del servizio comunale volontario di protezione civile |
| 15 |
| Requisiti di ammissione al gruppo |
| 16 |
| Membri effettivi e aggregati |
| TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE |
| 17 |
| Organi del gruppo |
| TITOLO VIII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI |
| 18 |
| Esercitazioni addestrative |
| 19 |
| Equipaggiamento dei volontari |
| 20 |
| Materiali e mezzi in dotazione |
| TITOLO IX - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA? D?IMPIEGO |
| 21 |
| Doveri dei volontari |
| 22 |
| Diritti dei volontari |
| 23 |
| Sanzioni disciplinari |
| 24 |
| Modalit� di impiego dei volontari |
| 25 |
| Interventi in ambito extra-comunale |
| TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI |
| 26 |
| Pubblicit� del Regolamento |
| 27 |
| Entrata in vigore ed abrogazioni |