DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 2003
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 2003, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE, ACQUARONE, ADDUCE, ANGIONI,
ANNUNZIATA, BANDOLI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOVA, BUFFO, BULGARELLI,
CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARRA, CENNAMO, CHIANALE, CHITI,
CIALENTE, COSSUTTA Maura, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FOLENA, FRANCI,
GAMBALE, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, KESSLER, LABATE, LETTIERI,
LODDO Santino Adamo, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI,
MANCINI, MANZINI, MARAN, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MEDURI, NESI, NIGRA,
PANATTONI, PASETTO, PENNACCHI, PEPE Luigi, PIGLIONICA, PINOTTI, PISCITELLO,
ROCCHI, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZZANTE, SASSO, SQUEGLIA, TIDEI, TRUPIA,
VIANELLO, VOLPINI, ZANELLA, ZANOTTI e ZUNINO (432); AZZOLINI, ROCCHI, ALFANO
Ciro, BONDI, CATANOSO, CESARO, CICALA, COLUCCI, COSSA, COSTA, DI TEODORO, FONTANA,
GIGLI, LISI, MANCUSO Filippo, MARTINI Francesca, NICOTRA, PAOLETTI TANGHERONI,
PARODI, PERROTTA, PITTELLI, RAVA, RICCIOTTI, RIVOLTA, ROSSO, SANDI, SANTORI,
SANZA, SAVO, SCHERINI, SCHMIDT, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, VERNETTI e ZACCHERA
(1222); ZANELLA, MILANESE, RIZZI, RUSSO SPENA, GALLI Daniele, ZACCHERA, NUVOLI,
COSTA, DI TEODORO, MAZZOCCHI, CRAXI, CARBONELLA, SANZA, LANDI DI CHIAVENNA,
RIZZO, LUSETTI, SAVO, LENNA, SINISCALCHI, LODDO Tonino, CALZOLAIO, DAMIANI,
SANDI, BOATO, LABATE, CHIAROMONTE, PASETTO, REDUZZI, ROTUNDO, ONNIS, COSSA,
SCIACCA, TRUPIA, CIRIELLI, CAMO, MARAN, MOSELLA, PISA, FRIGATO, DIANA, GRIGNAFFINI,
DAMERI, GRILLINI, PANATTONI, D'AGRÒ, AMICI, POTENZA, WIDMANN, LODDO Santino
Adamo, VERNETTI, NIGRA, CENTO, BULGARELLI, GIGLI, MINNITI, ALBERTINI, CIMA,
BURANI PROCACCINI, LUMIA, GRILLO, MARINI, OSTILLIO, VENDOLA, ANGIONI, VALPIANA,
TAORMINA, PISTONE, BENVENUTO, GIULIETTI, ZANOTTI, CENNAMO, LOIERO, ANGIONI,
BIONDI, BONITO, CARLUCCI, GAMBA, GROTTO, IANNUZZI e PATRIA (2467); ZANELLA,
CENTO, PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI, CIMA e LION (2610)
(V. Stampati Camera nn. 432, 1222, 2467 e 2610)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 2003
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Disposizioni a tutela degli animali
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"Titolo XII-Bis - DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI
Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI
Art. 623-ter. - (Uccisione di animali). Chiunque, per fini di crudeltà,
cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi
a diciotto mesi.
Art. 623-quater. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, senza necessità,
ovvero fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o
lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche
secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche
o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a un anno
o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con
mezzi particolarmente dolorosi.
Art. 623-quinquies. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli,
manifestazioni, giochi o feste che comportino sevizie per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000
euro a 15.000 euro.
Art. 623-sexies. - (Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini
o competizioni non autorizzate). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti
al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con
la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000
euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della
loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente
articolo.
La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al
primo comma partecipano o assistono persone armate o se i combattimenti o le
competizioni sono documentati con foto o filmati.
I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività
di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.
Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche
se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
Art. 623-septies. - (Divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce).
Chiunque importa, detiene o utilizza, ai fini del commercio, pelli o pellicce
di cani o gatti è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con
la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
Capo II - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 623-octies. - (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli
623-quater, 623-quinquies e 623-sexies, la pena è aumentata fino alla
metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica
dell'animale o la sua morte.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, la pena è
aumentata fino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine
di trarne profitto, per sè o per altri, o al fine di esercitare o di
consentire scommesse clandestine.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, la pena è
aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.
Art. 623-nonies. - (Pene accessorie). In caso di condanna per i delitti previsti
dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, è ordinata la confisca, di
cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati destinati
a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al
reato e siano da questa legittimamente detenuti.
In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quater, 623-quinquies
e 623-sexies è disposta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento
amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento,
la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre
mesi a tre anni e, in caso di recidiva ovvero qualora dalla commissione del
reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio
di tali attività".
2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:
"Sezione I-Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:
"Art. 727. - (Detenzione illecita e abbandono di animali). Chiunque detiene
uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000
euro.
In caso di recidiva la condanna importa l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio
di tale attività.
Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione
dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di un contravventore abituale
o professionale.
Art. 727-bis. - (Divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario).
Chiunque produce, importa, esporta, acquista o espone al pubblico videoproduzioni
o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a delitti
contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda
da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione,
da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività
commerciale o di servizio.
I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela
degli animali riconosciute, alle università degli studi e alle istituzioni
scientifiche".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 266
del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la lettera
f-bis) è aggiunta la seguente:
"f-ter) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-sexies, primo
comma, del codice penale".
Art. 3.
(Obblighi dei medici veterinari)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della
professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai
delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne all'autorità
giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500
euro.
2. In caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a
1.000 euro.
Art. 4.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro, sentiti le associazioni
e gli enti di cui all'articolo 6 e gli ordini provinciali dei medici veterinari,
lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado
di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni
in materia di etologia degli animali e rispetto dei medesimi.
Art. 5.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge,
con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre
disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi
alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55
e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate
delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonchè alle
guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 6.
(Affidamento degli animali sequestrati
o confiscati)
1. Gli animali per i quali si è proceduto al sequestro o è stata
ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 623-nonies del codice penale sono
affidati alle associazioni o agli enti eretti in enti morali che ne facciano
richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio
e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali sequestrati o confiscati
potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli
animali medesimi.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti
e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni
e gli enti di cui all'articolo 6 della presente legge perseguono finalità
di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e
sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6.
2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle
entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente
o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite
con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.