PROGRAMMA NAZIONALE DI NSAB DEI 25 PUNTI

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PRINCIPI ED ORDINAMENTO


I – CONCETTO


L’obiettivo ideale ed astratto del NSAB, Nationalsozialistische Arbeiter Bewegung - Movimento Nazionalsocialista dei Lavorattori è la costituzione dello Stato Nazionale.

Lo Stato Nazionale riunisce un Popolo sulla base del principio dell’autodeterminazione, conferendogli pari dignità e rispetto di fronte ad altri. Il Popolo dello Stato Nazionale è formato per la maggioranza da individui di una stessa etnia, caratterizzati da lingua, cultura, religione ed usanze comuni, occupanti un territorio da molte generazioni e soggetti ad una stessa potestà d’impero.

Lo Stato Nazionale attua una distinzione netta dei suoi principali istituti: la massa del Popolo, lo Stato, il Comandante.

II - COSTITUZIONE DELLO STATO NAZIONALE


La potestà d’impero dello Stato Nazionale inizia con la nomina del Capo Vicario dello Stato da parte del Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori e si perfeziona all’emanazione della Costituzione e alla nomina delle cariche definitive.

  1. Il Capo Vicario ha l’incarico di formare il Gabinetto Provvisorio, composto da pochi membri, che governeranno lo stretto tempo necessario alla promulgazione della carta costituzionale denominata Costituzione dello Stato Nazionale. Terminato tale periodo, i mandati del Capo Vicario e del Gabinetto Provvisorio non potranno per nessun motivo essere prorogati.

  2. La Costituzione dello Stato Nazionale rappresenta la massima legge dello Stato Nazionale, redatta in linea con i principi enunciati in questo Programma e dei suoi complementi (Statuti e Protocollo Addizionale), completandoli con migliore specifica. L’organo istituzionale che ha come primo compito quello di stabilire le regole che permettano l’insediamento delle principali cariche definitive, nonché di redigere la carta costituzionale, è l’Assemblea Costituente. Essa è formata per un terzo da membri nominati dal Capo Vicario, esperti di legge riconosciuti unanimemente meritevoli, per un terzo da membri eletti dal Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori, per un terzo da membri liberamente eletti dal Popolo, candidatisi singolarmente o riunitisi in associazioni.


III – POPOLAZIONE


La popolazione dello Stato Nazionale è composta da tre categorie di persone: gli Appartenenti e gli Aggregati al Popolo, gli Stranieri.

  1. Al momento della costituzione appartengono al Popolo tutti gli individui che erano già precedentemente titolari di tale diritto, irrinunciabile ed inalienabile, successivamente trasmesso ai loro figli naturali, secondo il principio dello Jus-Sanguinis. Sono altresì Appartenenti al Popolo le persone di sangue misto con particolari requisiti, che hanno vissuto per un determinato periodo nello Stato Nazionale. L’Appartenente al Popolo acquisisce lo status di Cittadino, unico titolo in grado di conferire la capacità di esercitare la completa funzione pubblica.

  2. Le persone che hanno alcuni legami particolari con i Cittadini vivono nello Stato Nazionale come Aggregati al Popolo.

  3. Le persone appartenenti ad altri popoli o apolidi sono straniere, e potranno vivere nello Stato Nazionale solo se sottoposti ad apposita legislazione.


IV - POTESTA’ D’IMPERO E ORDINAMENTO PRINCIPALE


Lo Stato Nazionale è una Repubblica: la più alta potestà d’impero la detiene la volontà popolare, che determina la nomina dei governanti e l’orientamento delle leggi. L’alto governo dello Stato Nazionale è esercitato dal Comandante della Nazione, quello intermedio dallo Stato Ordinario, il basso potere dai Rappresentanti Diretti del Popolo.

  1. Il Comandante della Nazione, massima carica dello Stato Nazionale incompatibile con le altre, è eletto direttamente dal Popolo con un plebiscito, a seguito di una candidatura proposta dal Consiglio Superiore dello Stato Nazionale, ratificata dal Parlamento, dal Cancelliere in carica, dal Consiglio Superiore e dal Dirigente Generale del Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori. La durata del mandato è di cinque anni, prorogabile ulteriormente a tempo indeterminato se l’esito del plebiscito ha raggiunto favorevolmente il settanta per cento dei voti validi. Il Comandante della Nazione inizia la propria azione nominando i membri del Gabinetto dell’Alto Governo, e degli apparati sottoposti alla sua diretta gestione che formeranno nel loro insieme l’istituzione denominata Comando dello Stato Nazionale. Il Comando dello Stato svolge superiori, particolari e straordinarie funzioni pubbliche, in primis quella di controllo delle opere intraprese dallo Stato Ordinario, anche indicendo azioni consultive di sondaggio e referendum popolari. Per fondati motivi il Comandante della Nazione, consultati i massimi organi collegiali esistenti, può revocare qualunque carica di sua nomina o indire nuove elezioni, ivi compreso il plebiscito della propria riconferma; può dirigere provvisoriamente lo Stato Ordinario.

  2. Lo Stato Ordinario è composto da due organi principali: il Parlamento ed il Governo Ordinario, che gestiscono la normale funzione pubblica, rispettivamente con compiti legislativi ed esecutivi. Il Parlamento, con membri direttamente eletti tra Cittadini candidatisi singolarmente o riunitisi in associazioni, ha un mandato a tempo improrogabile; la sua massima carica è il Presidente del Parlamento, assegnata all’eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni. I parlamentari non possono rinunciare al mandato e non si effettueranno sostituzioni. Il Governo Ordinario è nominato dal Comandante della Nazione ed è formato dal Consiglio dei Ministri, presieduto dal Cancelliere. Resterà in carica a tempo indeterminato su fiducia consultiva del Parlamento.

  3. La massa del Popolo, o semplicemente il Popolo, esercita il potere con le votazioni e con l’ausilio dei Rappresentanti Diretti, eletti a livello locale, i quali svolgono la loro funzione anche avvalendosi di consuetudini; collaborano con lo Stato Ordinario ma, con specifica nomina, assistono il Comando dello Stato.

  4. L’organo interdisciplinare dei tre istituti principali, non soggetto al controllo del Comandante, è il Consiglio Superiore dello Stato Nazionale, formato per un quarto di Rappresentanti Diretti del Popolo, un quarto di Parlamentari, un quarto di Magistrati dei tre istituti principali, un quarto degli eletti dal Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori (alla cessazione del Movimento gli eletti saranno sostituiti dagli Appartenenti con ruolo più alto ed, in caso di parità, i più anziani di servizio e d'età); la scelta dei membri è riservata a chi ha ottenuto più preferenze ed, in caso di parità, tra i più anziani di servizio e di età, ancorché non in carica. Tutti gli Ex-Comandanti non condannati, saranno inoltre membri permanenti. Il Consiglio Superiore dello Stato Nazionale svolge il ruolo di controllo sull’operato del Comandante, su quello dello Stato Ordinario a livello inquirente, di nomina del Capo Vicario e del candidato alla carica di Comandante.


V - TERRITORIO


Il Territorio dello Stato Nazionale deve poter garantire il sostentamento al Popolo nonché lo svolgimento di tutte le funzioni pubbliche o private. Esso è diviso in Territorio del Comando e Territorio dello Stato Ordinario, ubicati sia all’interno dei confini nazionali che in terra straniera o internazionale (colonie, basi, comunità, ambasciate, consolati, navi, aerei, satelliti, ecc.).

  1. Il Territorio dell’Amministrazione del Comando, in cui opereranno, salvo eccezioni, solo gli istituiti del Comando, è suddiviso in Corpo Centrale, Compartimenti Territoriali e Distretti Territoriali. Sono ubicate nel Territorio del Comando tutte le sedi del Comando, le sue dipendenze e filiali, le ambasciate all’estero, le caserme, gli edifici e le aree d'addestramento delle Forze Armate e delle Forze Ausiliarie, le sedi politiche del Movimento Nazionalsocialista, le fabbriche d'armamenti ed equipaggiamenti militari, i porti e gli aeroporti con esclusione di quelli turistici, le sedi ferroviarie escluse quelle turistiche a scartamento ridotto, le autostrade, le strade statali e tutti i raccordi di collegamento, i laghi, i fiumi ed i canali navigabili, le vette dei monti oltre una certa quota, tutto il sottosuolo dei luoghi indicati e il sottosuolo di tutto il territorio oltre una certa profondità, lo spazio interplanetario di assegnazione, le acque marittime territoriali sotto di una certa profondità (territorio misto in superficie); altri luoghi particolari saranno assegnati in accordo con l’amministrazione dello Stato Ordinario. Il Territorio del Comando è tutto di proprietà statale, ma saranno concessi particolari benefici d'utilizzo congiunto ai proprietari che avranno subito un esproprio.

  2. Il Territorio dello Stato Ordinario, in cui vive tutta la popolazione, è costituito da tutto il rimanente territorio oltre che dai consolati e dalle sedi delle Comunità Nazionali all’Estero, ed è amministrato dallo Stato Ordinario e controllato (o gestito provvisoriamente per brevi ed eccezionali periodi) dal Comandante dello Stato Nazionale (i Rappresentanti Diretti del Popolo svolgeranno la funzione di supporto agli altri due istituti). La suddivisione amministrativa del Territorio dello Stato Ordinario deve ricalcare quella storico-geografica, di modo da considerare e rispettare le diverse affinità culturali. Le Comunità Nazionali all’Estero sono regolate da specifica legislazione.

VI – FUNZIONE PUBBLICA


Gli istituti principali dello Stato Nazionale gestiscono la funzione pubblica con un diverso livello di competenza: basso per il Popolo, medio per lo Stato Ordinario, alto per il Comandante; il Consiglio Superiore dello Stato Nazionale gestirà il livello speciale unico. I tre istituti attuano, nella gestione della funzione pubblica, il potere elettivo, legislativo, esecutivo e giudiziario. Il Consiglio Superiore opera solo un particolare potere giudiziario e, in situazione d'emergenza, un potere elettivo e legislativo (quest’ultimo solo consultivo e di collaborazione).

Amministrativamente la funzione pubblica si suddivide in Amministrazione del Comando e Militare, Protezione Civile, Amministrazione Ordinaria e Opera Sociale.

Tutti gli addetti alla funzione pubblica sono inquadrati in ruoli:

  1. Il ruolo normale inferiore è costituito da tutti gli Addetti (Militi), che svolgono un lavoro alle dipendenze statali, sia esso generico o concetto; vi si accede per specifico concorso ordinario o straordinario.

  2. Il ruolo normale intermedio è costituito dai Funzionari (Sottufficiali), che hanno capacità decisionale all’interno d'ordini o consegne; l’accesso è per promozione dal ruolo inferiore.

  3. Il ruolo normale superiore è costituito dai Dirigenti (Ufficiali), che hanno la massima capacità decisionale all’interno del loro ufficio; l’accesso è per promozione dal ruolo intermedio.

  4. Il ruolo speciale unico è rappresentato dalle Cariche Pubbliche, massimi rappresentanti o capi nei settori di competenza; vi si accede solo per elezione o per alta nomina.


I ruoli potranno essere ulteriormente suddivisi in categorie ma mai ampliati nel numero.



VII – POTERE ELETTIVO E DI NOMINA


Il potere elettivo è la capacità di scegliere e nominare le Cariche Pubbliche. Essa è ripartita nei tre istituti principali in diverse forme: votazioni popolari, quelle per le commissioni parlamentari, nomina delle cariche da parte del Comandante e del Cancelliere, nomina delle cariche del Consiglio Superiore.

  1. Il sistema elettivo a partecipazione popolare è impostato in votazioni per il Comando, quelle per lo Stato Ordinario, quelle per la nomina delle cariche popolari. Il corpo elettorale che formerà le votazioni del Comando è formato da tutti i Cittadini che hanno acquisito la capacità di intendere e di volere, quello per le votazioni dello Stato Ordinario dai Cittadini che hanno acquisito la capacità di agire, quello per le votazioni popolari è scelto con uno statuto locale, che potrà prevedere un’età compresa tra quella della capacità di intendere e di volere e quella di agire, ed estendere il potere elettivo non solo ai Cittadini, ma anche agli Aggregati al Popolo. Le votazioni per il Comando sono per la nomina plebiscitaria del Comandante e per la scelta e la nomina degli Alti Magistrati; quelle per lo Stato Ordinario per la scelta e la nomina dei Parlamentari e dei Magistrati, quelle popolari per la scelta e la nomina dei Rappresentanti Diretti del Popolo ed i Tribuni del Popolo.

  2. Nella gestione dello Stato Ordinario le votazioni saranno effettuate dai Parlamentari per la scelta e la nomina dei membri delle Commissioni Parlamentari, dal Cancelliere per la nomina delle cariche dirigenziali nell’Amministrazione dello Stato Ordinario.

  3. Il Comandante nomina, personalmente o attraverso suoi delegati, i Ministri dell’Alto Governo e gli altri dirigenti del Comando, il Cancelliere, i Ministri e i Sottosegretari del Governo Ordinario; può ripartire tutte le cariche della Magistratura.

  4. Il Consiglio Superiore sceglie e nomina il Capo Vicario, sceglie e nomina il candidato unico al plebiscito per il Comandante: tale nomina dovrà essere ratificata nelle sedi previste.


VIII – POTERE LEGISLATIVO


Il potere legislativo è la capacità di formare le leggi, di regolarle o di raccogliere le consuetudini. E’ attuato in diverse forme:

  1. Il Popolo partecipa direttamente alla formazione delle leggi con i Referendum, istituiti dal Comando o dal Governo Ordinario, che possono essere di tipo Consultivo, Convalidante, Abrogativo, rispettivamente quando il responso non è vincolante ma fornisce solo un parere all’organo preposto al cambiamento legislativo, quando convalida una disposizione legislativa esistente, che per qualche motivo è in scadenza o non può essere reiterata senza l’avallo popolare, e quando abroga una legge già in vigore; partecipa pure direttamente con l’uso delle Consuetudini, in modo particolare quelle locali.

  2. E’ un potere parzialmente diretto del Popolo, la partecipazione dei Rappresentanti Diretti ai Referendum Speciali, e alla promulgazione delle Leggi e dei Regolamenti Locali attraverso i Consigli, composti e regolamentati da statuti locali.

  3. Il potere legislativo ordinario, per le Leggi Nazionali valide su tutto il Territorio dello Stato Ordinario e per la popolazione civile, è esplicato dal Parlamento, che deve essere formato obbligatoriamente da una percentuale minima stabilita d'ogni sesso. Il Parlamento, per motivi d'urgenza attua, con la collaborazione del Governo Ordinario, anche i Provvedimenti Legislativi. Nel Parlamento esiste la Camera del Lavoro, formata dai Parlamentari eletti parallelamente dalle Corporazioni di Lavoro, candidati esclusivamente tra addetti in attività da un certo periodo nella categoria lavorativa. La Camera del Lavoro dà parere vincolante a tutte le leggi che gestiscono, anche direttamente l’opera lavorativa. Altre attività parlamentari sono le Commissioni di Controllo, la cui opera non è vincolante ma è di supporto a quella del Comandante.

  4. Il Comandante legifera per decreto. Egli emetterà dei Decreti Ordinari quando la materia trattata è di sua competenza specifica, Decreti Straordinari, quando i provvedimenti si riferiscono, per casi particolari, alla materia altrui. Tutti i Decreti Straordinari sono a breve termine, e se questo non è fissato essi esauriscono il loro effetto legislativo decorso un anno dalla loro entrata in vigore o, nel caso di grave crisi, alla fine di quest’ultima. La reiterazione di un Decreto Straordinario non è possibile senza un Referendum Convalidante.

  5. Le Sentenze dell’Alta Magistratura e della Magistratura Speciale hanno effetto di legge, quando regolano ciò che non è stabilito in nessuna disposizione legislativa o correggono palesi errori d'impostazione o illogicità delle norme. Le sentenze della Bassa e Media Magistratura hanno effetto di Consuetudine.


Le questioni legislative intraprese con l’estero debbono essere svolte sempre dalle stesse persone che hanno competenza nazionale, delegati particolari o nominati specificamente; nel caso di Parlamentari, andranno a ricoprire cariche all’estero i più votati a livello nazionale, nel rispetto delle percentuali assegnate all’associazione politica o alla lista.

IX – POTERE ESECUTIVO


Il potere esecutivo è la capacità di applicare e rendere operative le disposizioni legislative.

Nello Stato Nazionale è svolto da tutti e tre gli istituti principali, ed è l’unica funzione che non è mai intrapresa dal Consiglio Superiore. Specificatamente:

  1. Il Popolo, con i suoi Rappresentanti Diretti, riuniti in Giunte secondo statuti propri dell’ente locale, amministra direttamente tutte le questioni di basso governo. La suddivisione territoriale degli enti locali è quella storico-geografica più confacente ai bisogni e alle attese della popolazione, variabile da Nazione a Nazione.

  2. Il Governo Ordinario, attraverso alcuni enti complessi di sua appartenenza o mista, amministra tutta la vita della popolazione civile, collaborando anche con gli enti locali per questioni specifiche. Gli enti di competenza del Governo Ordinario sono, in esclusiva la Protezione Civile, in collaborazione congiunta l’Amministrazione Ordinaria e l’Opera Sociale. All’estero gestisce i Consolati e le Comunità Nazionali all’Estero.

  1. Il Comando attraverso la propria Amministrazione del Comando si occupa delle alte competenze dello Stato e degli affari con gli Stati Esteri, ivi compresa la gestione delle Ambasciate.


X – POTERE GIUDIZIARIO


Il potere giudiziario, civile e penale, è espletato dalla Magistratura non istituita in un corpo omogeneo ma suddivisa in tre categorie di Cariche Pubbliche, una per ogni istituto principale, chiamate Magistrati Giudicanti o Giudici: ci saranno Bassi, Medi e Alti Magistrati, oltre agli Alti Magistrati con Incarichi Speciali. Lo Stato Nazionale adotta il principio che per giudicare e per prendere provvedimenti giudiziari, occorrerà preordinare la nomina del Giudice, in ogni caso possessore dei requisiti necessari, alla volontà popolare. Ogni Carica Giudiziaria per espletare la sua funzione deve avere il titolo accademico e di praticantato indicato, la promozione all’abilitazione, la nomina elettiva (locale e nazionale) a tempo determinato direttamente dal Popolo e, per gli alti incarichi l’anzianità di servizio o la capacità, la nomina; la Magistratura Speciale adotta invece un criterio diverso.

La suddivisione del potere giudiziario è la seguente:

  1. Bassa Giustizia: Tribuni del Popolo. I Bassi Magistrati sono eletti ed assegnati direttamente ed hanno giurisdizione e riconoscimento solo locale.

  2. Media Giustizia: Tribunali Ordinari e Corti d’Appello. I Medi Magistrati sono eletti ed assegnati direttamente ed hanno giurisdizione in tutto il Territorio dello Stato Ordinario, con suddivisione locale solo della gestione e riconoscimento del singolo caso a livello nazionale. La scelta del Giudice, di solito la più logica secondo un criterio stabilito da un apposito regolamento che comprenda anche l’ipotesi del sorteggio, spetta all’amministrazione della giustizia, e non può influire processualmente, salvo il caso d'inquinamento ambientale.

  3. Alta Giustizia: Corti di Giustizia del Comando (Comandante, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Corte dei Conti, Alto Tribunale Speciale, Tribunale dei Parlamentari e dei Ministri e dei Magistrati, Tribunali Militari, Tribunali della Pubblica Amministrazione). Gli Alti Magistrati sono eletti direttamente e assegnati all’incarico dal Comandante, che è il massimo Magistrato. Per candidarsi all’elezione d'Alto Magistrato occorre essere stato Basso o Medio Magistrato per un certo periodo, cattedratico di diritto o riconosciuto unanimemente massimo esperto di legge. Le Corti di Giustizia del Comando, presiedute dal Comandante o da un Giudice Delegato, hanno giurisdizione su tutto il Territorio dello Stato Nazionale, con funzioni prevalenti di controllo degli altri organi statali.

  4. Incarico Giudiziario Speciale: Consiglio Superiore dello Stato composto da Alti Magistrati con Incarichi Speciali. Presiede l’assemblea consigliare, senza diritto al voto diretto, il più anziano degli ex Comandanti o in mancanza il maggior titolato tra gli altri membri (nel caso, il seggio lasciato dal Presidente è occupato da un nuovo membro). La durata in carica di ciascun membro è di tre anni; al termine sarà sostituito singolarmente solo da chi ha titoli superiori, o sarà riconfermato d'anno in anno. In caso di motivata imputazione del Comandante (esclusivamente per il reato d'alto tradimento nei primi cinque anni di carica o di mozione di sfiducia nel periodo a tempo indeterminato) il Consiglio Superiore può agire solo indicendo il plebiscito di riconferma, lasciando il responso finale alla volontà popolare. Una volta l’anno si riunisce l’assemblea ordinaria e, al bisogno, quelle straordinarie. Presenziano le riunioni il Comandante, il Cancelliere, il Presidente del Parlamento. I verbali delle assemblee, nel testo integrale senza commento, sono pubblicati sulle maggiori testate giornalistiche in ultima pagina.

I processi penali e civili debbono avere già indicata la data di termine e d'emissione della sentenza alla loro istruzione, senza possibilità di proroga, se non per eccezionali motivi e sempre soggetta al controllo e al parere della Corte di Cassazione. Ogni giudizio, anche se non appellato, sarà avviato al controllo automatico della Cassazione che si esprimerà anche sul comportamento dei Giudici, dei Pubblici Ministeri e dei Difensori, avviandoli in caso di grave mancanza al Tribunale dei Magistrati e della Pubblica Amministrazione.

In mancanza di regolamentazione specifica, le sentenze di Bassa e Media Giustizia divengono consuetudine giudiziaria, senza che ciò comporti automaticamente la piena efficacia legislativa, mentre quelle d'Alta Giustizia e Giustizia Speciale valgono ad ogni effetto.

La mansione di difesa delle persone nelle sedi giudiziarie è svolta dalla Carica Pubblica con grado unico di Difensore, che è un avvocato, ma, ogni persona che dimostri di averne "di fatto" le capacità, potrà difendersi personalmente in ogni grado di giudizio e potrà altresì difendere i propri famigliari e i propri interessi in imprese ove ha partecipazioni di rilievo. La pubblica accusa invece è svolta dalla Carica Pubblica con grado unico di Pubblico Ministero: i Difensori e i Pubblici Ministeri sono nominati dalla Corte di Cassazione, i primi a tempo indeterminato tra avvocati vincitori di concorso, gli altri, con mandato a termine, e domanda nominativa effettuata da un esperto di legge o da avvocati; ambedue le Cariche sono vincolate da giuramento. Ogni avvocato per continuare a svolgere la mansione di Difensore deve adempiere, a turnazione o al bisogno, anche alla carica di Magistrato o di Pubblico Ministero.

I Magistrati, i Difensori ed i Pubblici Ministeri non debbono avere possibilità di carriera, poiché elevarsi non per merito delle proprie capacità, ma profittando del momento, delle disgrazie o dell’incapacità altrui, è eticamente contrario ai valori sociali del Movimento; l’aver ben adempiuto al proprio dovere è l’unica forma d'appagamento nello svolgimento di questa funzione pubblica. Il profitto dovrà essere ricercato nell’attività professionale collegata, svolta privatamente (consulenze, perizie, corsi d'insegnamento privato, ecc.). Lo Stato Nazionale assegna alle Cariche Pubbliche delle Amministrazioni Giudiziarie le infrastrutture necessarie a svolgere le proprie funzioni, nonché adeguati fondo-spese.

XI – AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NAZIONALE


L’amministrazione dello stato Nazionale è suddivisa in quattro Enti Complessi, i quali fanno capo alla Ragioneria dello Stato, fisicamente ubicata nell’Ente principale ma autonoma:

  1. L’Amministrazione del Comando e Militare gestisce la burocrazia degli Apparati del Comando, comprendenti anche la Polizia Istituzionale, le Forze Armate, l’Amministrazione dell’Alta Giustizia, ecc.. Tutti gli addetti appartenenti a questo comparto della Pubblica Amministrazione sono militari o militarizzati. La Ragioneria dello Stato e l’Istituto Centrale di Emissione sono amministrativamente dipendenti da quest'ente, ma sono gestiti autonomamente rispettivamente dal Ragioniere Generale e dal Governatore della Banca Centrale, e sottoposti al controllo diretto della Corte dei Conti, del Consiglio Superiore e del Comandante. L’Ente Complesso dipende direttamente dal Comandante.

  2. Tutti gli Enti Pubblici adibiti a dare tempestivo intervento alla risoluzione dei problemi di pubblica sicurezza ed emergenza vengono inquadrati nella Protezione Civile; da essa dipendono il corpo unico di Polizia Ordinaria, suddivisa per incarichi in Pubblica Sicurezza, Giudiziaria, Finanziaria, Urbana, Stradale, Scientifica, ecc., i Vigili del Fuoco, il Pronto Soccorso, la Milizia della Protezione Civile, ecc.. L’Ente Complesso dipende dal Governo Ordinario, specificatamente dal Ministro dell’Interno, ed è civile, ma straordinariamente può essere militarizzato e passare sotto la direzione diretta del Comandante.

  3. La burocrazia dello Stato Ordinario, oltre che quella degli uffici dei Rappresentanti Diretti e del Popolo, è raggruppata nell’Ente Complesso dell’Amministrazione Ordinaria, da cui dipende tutta la gestione delle Entrate Tributarie, dei Monopoli dello Stato Ordinario (vendita tabacchi, gestione giochi a premio, ecc.), delle Attività Finanziarie (assicurative, bancarie, borsistiche, attività finanziarie assimilate, ecc.), della Gestione dei Ministeri, della Gestione Enti Locali, dell’Amministrazione della Bassa e Media Giustizia, ecc.. E’ un Ente civile dipendente dal Governo Ordinario, ma, nei comparti di competenza, amministrato congiuntamente con gli enti locali.

  4. Tutte le attività rivolte alla popolazione che non siano determinate dall’urgenza sono raggruppate nell’Opera Sociale dello Stato, che è anche un Ente assistenziale. Esso si occupa dell’Istruzione Scolastica, Sanità escluso Pronto Soccorso, Previdenza, Aiuti all’Estero, Assistenza, Genio Civile, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, ecc.. E’ un Ente civile sempre dipendente dal Governo Ordinario, ma, nei comparti di competenza, è amministrato con la collaborazione degli enti locali interessati, anche se questi sono dipendenti da altra amministrazione.


ETICA


XII – GARANZIE ETICHE


Il principio etico deve essere alla base di ogni azione dello Stato Nazionale, ancora prima della promulgazione e dell’applicazione delle singole norme, come legge naturale ed istintiva, cui nessuno può sottrarsi dal conoscere:

  1. L’onestà è la prima garanzia etica che deve regolare ogni rapporto politico, sociale o giuridico nello Stato Nazionale.

  2. La difesa dell’identità nazionale e della razza è un valore etico, che deve essere regolato solo con la promulgazione di norme che conferiscono dei vantaggi agli Appartenenti al Popolo, senza offesa o lesione per minoranze, altri Popoli ed etnie.

  3. Il rispetto di diritti e delle libertà fondamentali della persona fisica sono tra i principali valori etici, in modo particolare quelli che tutelano il pensiero politico e religioso, a condizione che non attentino alle istituzioni, alla società, allo spirito d'unità nazionale.

  4. L’opera dello Stato Nazionale, prima di essere intrapresa per concedere dei vantaggi, deve agire per eliminare i disagi, nel senso che deve anteporre ad ogni altra cosa il raggiungimento di indispensabili obiettivi sociali, estesi a tutti i Cittadini, quali la possibilità concreta per ogni persona di istruirsi, di svolgere un’attività lavorativa onesta, di crearsi una famiglia, di abitare in una casa di proprietà o in assegnazione perpetua, di avere indispensabili cure sanitarie, di ottenere una pensione di anzianità che garantisca tranquillità e decoro.

  5. Il rispetto e la giusta regolamentazione delle usanze e delle tradizioni delle comunità locali, in modo particolare il mantenimento delle lingue regionali, devono considerarsi un valore etico, di uno Stato che non vuole imporsi ad ogni costo in aspetti che non pregiudicano l’efficienza e i valori della Nazione: lo Stato incentiverà le tradizioni per farle divenire un sostegno.

  6. Il rispetto e la giusta regolamentazione della famiglia e della comunità famigliare allargata (clan), sono valori etici nello Stato Nazionale, in quanto si proteggono le unità sociali umane di base, non solo in astratto con la promulgazione di giuste norme, ma anche in concreto con il sostanziale conferimento di generalizzati benefici (proprietà famigliare, piccola azienda famigliare, tutela e impignorabilità delle cose famigliari, ecc.).

  7. Il rispetto dei valori della professione, dell’opera lavorativa e dell’impegno sociale, specie se volontario e non retribuito, intesa come contributo creativo fisico o intellettuale, deve essere riconosciuto come il naturale motore di tutte le altre attività. La tutela di questo valore non deve pertanto essere solo d'intenti, ma è regolata in modo da conferire giusta dignità al lavoratore, evitando troppi e non commisurati benefici per alcune categorie a danno di altre o della società in generale, non appesantendo la retribuzione d’oneri ingiusti e non motivati, tutelando il credito derivato dal lavoro. L’applicazione della tassazione sull’opera lavorativa è contraria al valore etico dello Stato Nazionale perché non scaturita da atto volontario, perché grava in misura maggiore su chi, lavorando, già ha contribuito al benessere sociale, perché disincentiva il lavoratore spesso avvantaggiando non sempre il bisognoso ma piuttosto chi, profittando della fatica altrui e di congiunture favorevoli, vive oziando, professando unicamente lo sfruttamento sociale.

  8. La conservazione ed il rispetto del patrimonio naturale, storico ed artistico della Nazione, nonché di tutto il mondo, è il valore etico che lo Stato Nazionale attua, poiché ciò porterà beneficio alle persone viventi e alle generazioni future.

  9. Il rispetto della parola data da persona onesta è considerato un valore nello Stato Nazionale. L’organo dello Stato che raccoglie ufficialmente il documento testimoniale da una persona di provata onestà non dovrà dubitarne, salvo l'illogicità o la contrarietà delle affermazioni sostenute. La persona onesta che, chiamata a testimoniare non dichiara la verità o che configura volutamente un'inesatta situazione, perde per sempre il diritto del rispetto della sua parola: è escluso da ciò l’imputato o il convenuto in un processo.

XIII – GARANZIA DEL DIRITTO


La garanzia del diritto è la condizione etico-legale che lo stato Nazionale offre ai propri cittadini per il rispetto delle regole che si è imposto. Il Comandante o in sua vece il Capo Vicario, l’Assemblea Costituente prima ed il Consiglio Superiore dello Stato poi, sono i massimi garanti di questa condizione, manifestata nel rispetto dei seguenti principi:

  1. La legge deve essere applicata in modo eguale per tutti, indipendentemente dall’appartenenza razziale, dalla condizione, dal pensiero ideologico e religioso. Al fine di mantenere una reale imparzialità dei Giudici, essi non potranno svolgere attività politica, se non manifestando singolarmente e per iscritto il loro pensiero; saranno esclusi da ogni funzione nelle votazioni dello Stato Ordinario.

  2. Una legge atta a far rispettare un principio, specie se trattasi di una norma costituzionale, non dovrà prevedere deroghe generiche che potrebbero produrre un effetto contrario al principio stesso. Le deroghe, per essere lecite, non debbono contrastare totalmente con il principio esposto, debbono essere previste solo per casi eccezionali, debbono essere chiaramente definite sulla norma stessa.

  3. La complessità delle norme e della burocrazia non dovranno portare all’ottenimento di un effetto finale che è lo stravolgimento del significato intimo delle stesse.

  4. La legge non deve avere effetto retroattivo. Sono possibili deroghe nel solo caso di certa continuità di norme già in vigore, comprese quelle consuetudinarie.

  5. Le attività dello Stato e collegate, anche se intraprese da terze persone, devono essere svolte in conseguenza all’applicazione della legge, e prevedere la possibilità d'impugnazione, di ricorso e di difesa in giudizio da ognuna delle parti in causa, anche per fatti riconvenzionali, proposti sia singolarmente sia collettivamente, con l’assistenza di un Difensore, che personalmente (per sé, per la propria famiglia, per il suo clan e per i relativi interessi, anche se in comunione con terzi).I termini di presentazione delle proprie istanze debbono essere esattamente stabiliti; la proroga si applica solo per fatti eccezionali.

  6. Ogni sanzione od onere che sia addebitata alle persone fisiche o giuridiche in conseguenza di una legge, si applica solo se è conseguenza d'atti volontari o scaturite da elemento psicologico di volontarietà, che non sia impedito da cause naturali o di forza maggiore; nello Stato Nazionale non deve esistere il concetto di “onere imposto”, con le uniche eccezioni del rispetto dei principi e dei valori naturali, corretti e costituzionali, del rispetto della legge penale, del contributo in natura dovuto per lo svolgimento della funzione pubblica, inteso come lavoro fisico o intellettuale, della difesa della Patria a sprezzo della vita.


XIV - GARANZIA D'EFFICIENZA


L’organizzazione dello Stato Nazionale deve dare garanzia d'efficienza, senza la quale ogni principio o norma resterà astratta ed improduttiva d'effetti e benefici concreti. L’efficienza si attua soprattutto:

  1. Promulgando regole chiare, semplici, dirette e con l’istituzione di sistemi ed apparati il più possibile standardizzati e con compiti esattamente delineati, agenti nella giusta economia, senza stravolgimento delle cose già funzionanti, e affidati alla gestione di persone e categorie competenti.

  2. Applicando rigorosamente la normativa evitando il più possibile le deroghe ed il ricorso a leggi aggiuntive.

  3. Raccogliendo le leggi, le regole e le consuetudini su pochi testi di facile consultazione, inviati gratuitamente a tutti.

  4. Incentivando le persone che dimostrino onestà, senso del dovere, iniziativa e spirito di sacrificio, predisposte a prosporre i propri vantaggi a quelli della collettività.


XV – PRINCIPALI DOVERI DELLO STATO NAZIONALE


I principali doveri dello Stato Nazionale sono:

  1. Dare sicurezza e presenza, materiale e psicologica, con l’utilizzo di tutti i mezzi civili e militari a disposizione. Nello Stato Nazionale vige il mantenimento dell’ordine.

  2. Tutelare la razza e difesa dell’identità nazionale, nel rispetto della forma etica sopra enunciata.

  1. Mettere i Cittadini in condizione reale di poter rispettare le leggi.

  2. Tutelare il lavoro considerandolo il naturale mezzo di sostentamento umano ed il motore di tutte le attività sociali. Non devono essere avviate attività statali che rendano più grave ed onerosa l'opera lavorativa libera della persona, neppure con giustificazioni di retorica o con artifizi di raggiro del presente principio, salvo che non si tratti di essenziali costi di previdenza, di sicurezza e di rispetto della condizione igienica dei lavoratori.

  3. Tutelare la famiglia e favorire il ritorno ed il riconoscimento del clan (comunità famigliare allargata), inteso come originaria attività sociale umana.

  4. Tutelare i diritti della persona, oltre a quelli civili anche quelli che conferiscono dignità sociale.

  5. Tutelare le persone indigenti e gli invalidi (più che con una gestione parassitaria che spesso diviene maggiormente umiliante per loro stessi), avviandoli a svolgere delle attività che li rendano socialmente utili, nei limiti delle loro possibilità.

  6. Tutelare gli stranieri residenti ed il loro lavoro (obbligatorio salvo non si tratti di turisti), ma, nel caso vi sia difficoltà d'approvvigionamento dei generi primari, essi dovranno emigrare e trasferirsi altrove.

XVI – PRINCIPALI DOVERI DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI RESIDENTI


I Cittadini e tutti i residenti nel Territorio dello Stato Nazionale, sono tenuti al rispetto delle leggi e a mantenere un comportamento dettato dall’etica di uno stato civile: è possibile compiere tutte le azioni che non siano vietate dalla legge, salvo che esse, pure in mancanza di specifica indicazione, attentino all’integrità della Nazione, violino un evidente principio naturale o siano causa di notevole disagio sociale.

I rapporti con lo Stato e tra privati debbono essere intrapresi con onestà, privilegiando, ove possibile, il ritorno del contratto effettuato sulla parola, affinché aumenti il generale senso di fiducia nel prossimo.

I Cittadini, e con regolamento a parte gli Aggregati e gli stranieri residenti, hanno il dovere di adempiere alla funzione pubblica con prestazione data direttamente in natura (opera lavorativa fisica o intellettuale), di partecipare alla difesa della Patria; gli Aggregati e gli stranieri sono tenuti anche al rispetto delle leggi a loro riservate. Gli stranieri non potranno avere pretese contrarie alle usanze del Popolo che li ospita.

Tutti i genitori sono tenuti a crescere i loro figli con la massima cura, trasmettendo alle generazioni future i valori dell’identità culturale e delle tradizioni. I minori sono obbligati a frequentare i corsi scolastici.


XVII – RAPPORTI SOCIALI


Il mantenimento di uno standard elevato di livello sociale è tra gli obiettivi principali dello Stato Nazionale. Esso si attua in via principale con la risoluzione delle questioni primarie atte a conferire intrinseca dignità all’individuo, al suo nucleo famigliare, alla sua proprietà:

  1. L’istruzione e la possibilità di accedere a qualunque titolo scolastico devono essere a disposizione di tutti con l’unica limitazione della capacità intellettuale individuale. La scuola dell’obbligo termina con la maggiore età: essa, al pari dei corsi universitari, è sempre statale o parificata, mentre la scuola privata è integrativa allo studio principale con corsi di specializzazione, anche presso le aziende. I professori della scuola statale svolgono la funzione pubblica al pari degli addetti degli altri enti. In tutti i casi, i diplomi e gli attestati, anche per i corsi di specializzazione in scuole private e per l’assegnazione delle categorie di lavoratori, debbono essere tutti emessi dallo Stato.

  2. Il lavoro dovrà essere così impostato: ognuno dovrà avere due occupazioni, una pubblica ed una privata. Pubblica quando si opera per un fine rivolto alla collettività e sempre alla prestazione di un servizio; privata quando si lavora per il proprio interesse che in ogni caso non può essere improntato al danneggiamento altrui.

  3. Avere un’abitazione di proprietà o in utilizzo perpetuo è un diritto d'ogni nucleo famigliare. Lo Stato Nazionale si adopererà attivamente sia con la promulgazione di leggi specifiche, che con il finanziamento pubblico a rendere reale questo diritto. La prima casa, classificata secondo un preciso criterio identico a tutti, diverrà obbligatoriamente il bene minimo, indispensabile ed inalienabile d'ogni famiglia, senza il quale essa non potrà costituirsi autonomamente.

  4. Il sistema sanitario si divide in due settori: l’attività di pronto soccorso, d'utilizzo gratuito, gestita dalla Protezione Civile, e l’attività d'assistenza sanitaria, in parte corrisposta ed in parte assolta dallo Stato, gestita dall’Opera Sociale. Il sistema d'assistenza non è solo improntato alle cure ai degenti, ma anche alla prevenzione con l’istruzione sanitaria obbligatoria nelle scuole, e le visite di controllo periodiche a tutta la popolazione. Le aziende dei prodotti farmaceutici debbono essere a partecipazione statale; non si può brevettare l’invenzione di un medicinale, specie se questo è un farmaco salvavita, ma l’inventore otterrà in ogni caso dei benefici commisurati.

  5. L’assistenza agli anziani, ai disabili e a tutti coloro che per qualunque motivo vivono in stato di bisogno, è un onere dello Stato, espletato attraverso l’ente dell’Opera Sociale, che coordina e promuove anche lo sviluppo di tutte le organizzazioni assistenziali, umanitarie e di volontariato gratuito. L’ente è il solo autorizzato a raccogliere somme o ricavi d'ogni genere con questo titolo o similare: è punito con la massima severità chiunque si attivi privatamente in questo senso, con il sequestro immediato d'ogni profitto, salvo la buona fede o il fatto incidentale giustificabile (in tal caso i ricavi dovranno pervenire allo Stato immediatamente dopo la raccolta, e potranno anche essere resi).

  6. Lo Stato riconosce una pensione sociale, calcolata sul valore minimo vitale mensile, ed orientativamente uguale per tutti, senza alcun versamento contributivo: la sola prestazione continuata nella funzione pubblica, dopo un certo periodo, farà maturare il diritto. Tutte le altre pensioni, integrative alla sociale, debbono essere calcolate sui versamenti effettuati realmente, tali da non causare atto speculativo o danno allo Stato o al contribuente.

  7. Le fondazioni e le cooperative a scopo sociale sono gestite in parziale autonomia, ma sono soggette a particolari controlli della loro opera, oltre che dall’Opera Sociale, anche dal settore giudiziario dell’Amministrazione Ordinaria. La sottrazione di fondi da questi enti, anche indirettamente o con artifizi, è un delitto equiparato alla truffa e danno allo Stato.

  8. Lo Stato assiste le attività che elevano il livello fisico ed intellettuale della popolazione, dando uno spazio all’interno della scuola pubblica, particolarmente quelle associazioni che diffondono ogni aspetto della cultura generale, in primis quella nazionale, (lettere, storia, scienze, musica, pittura, scultura, ecc.), quelle che svolgono attività sportive meno seguite ma parimenti importanti per un sano sviluppo fisico della gioventù (atletica, nuoto, sport minori, ecc.), nonché quelle amatoriali che intraprendono attività tecnico-sportive (volo, nautica, sport motoristici, alpinismo ed esplorazione, ecc.).

  9. Nello Stato Nazionale esiste libertà di religione purché il culto non offenda i valori nazionali o diffonda, anche indirettamente, insegnamenti che vadano contro l’interesse pubblico. Ogni culto non potrà essere impostato a scopo di lucro, neppure remoto, e i sacerdoti e gli affiliati non potranno percepire utili, rendite, stipendi, offerte di danaro, anche se volontarie, e nessun tipo di vantaggi diretti o indiretti (esclusi i fondi destinati all’acquisizione di beni durevoli per pratiche celebrative ed attività collaterali), pena lo scioglimento della confessione. E' considerata pratica religiosa ogni attività che tende a diffondere teoremi non confortati da ipotesi logiche o da verità scientificamente provate.


XVIII – RAPPORTI CIVILI


Lo Stato Nazionale che, per sua etica si considera uno Stato di diritto, adotta il seguente criterio nella gestione dei principali rapporti civili, non altrimenti indicato:

  1. Il massimo rapporto civile si attua con le votazioni che sono così regolate: divisione del corpo elettorale per votazioni del Comando, per quelle dello Stato Ordinario, per quelle dei Rappresentanti Diretti, con tre criteri differenti d'età e di diritto. Nel corpo elettorale del Comando e dello Stato Ordinario i candidati sono a livello nazionale senza collegi.

  2. Lo Stato deve promulgare le leggi nel rispetto del diritto naturale, del codice etico e delle norme costituzionali, applicandole con rigore solo dopo la loro pubblicazione sul Codice Civile e Penale, inviato ogni determinato periodo a tutti i Cittadini. Le norme non ancora indicate sui Codici, ad esclusione dei Decreti del Comando, sono considerate imperfette, con sanzione volontaria e non coercitiva.

  3. Gli Organi del Popolo e lo Stato Ordinario si comportano nei rapporti civili come qualunque altra persona giuridica; il Comando ha una sua regolamentazione specifica inderogabile che dovrà essere stabilita dalle norme costituzionali o speciali.

  4. La restrizione della libertà personale deve essere consentita solo nel caso di violazione della legge penale o dei regolamenti disciplinari. Essa si attuerà, in luoghi e strutture differenti, con l’arresto nel caso sia eseguito senza un giudizio ma in flagranza, con forti sospetti, nel caso di fuga, pericolo o reiterazione. L’arresto deve durare il tempo stretto del giudizio, non oltre 120 giorni, e l’arrestato, se ciò è possibile, potrà svolgere in parte la sua attività, mantenendo, salvo specifico impedimento, anche i contatti con il mondo esterno. La detenzione (normale, dura, confinata o permanente), si applica alle persone condannate in giudizio, mentre l’internamento è riservato a tutte i condannati a reati non gravi ma socialmente fastidiosi, con procedimento massimo di mesi sei la prima volta e dodici la seconda ed ultima (per condanne superiori si applica la detenzione). La detenzione prevede obbligatoriamente il lavoro coatto, salvo non si tratti del confino perpetuo, mentre l’internamento è soggetto al massimo regime disciplinare. In tutti i casi, l’arrestato, il detenuto e l’internato hanno diritto ad una cella singola provvista dei servizi igienici, della possibilità di cucinarsi i cibi, d'istruirsi e di svolgere, struttura permettendo, un'attività artistica o sportiva. Chiunque perseveri nell’attività criminale deve essere sottoposto alla pena massima, poiché egli è causa di notevole disagio sociale; la misura della pena massima di un sistema giudiziario può variare nel luogo, nel tempo e nelle circostanze, comunque definite con esattezza.

  5. La proprietà privata è inviolabile, come tale è il domicilio; l’esproprio è consentito solo a particolari condizioni. Quello per motivi di pubblica utilità deve essere giustamente motivato e non vi debbono essere alternative; l'espropriato riceverà un rimborso onesto o un parificato vantaggio. L’esproprio per ordine giudiziale deve rispettare determinate regole, in particolare se trattasi d'alcuni beni: la prima casa e le attrezzature della piccola azienda famigliare non sono soggette a vendita giudiziale, ma il debitore è sottoposto al controllo del Tribuno del Popolo, che è anche Giudice per l’Esecuzione, fintanto che non avrà saldato il debito; la procedura d’esecuzione dovrà necessariamente passare per l’asta degli affitti, e solo in mancanza di ricavato si procederà alla vendita forzata; il fallimento di un’impresa dovrà essere pronunciato dal Tribunale Ordinario, dopo il parere del Tribuno del Popolo, e non dovrà causare danno all’attività o la perdita di posti di lavoro, ma solo il passaggio totale o parziale della proprietà, realizzato nel più breve tempo possibile sotto il controllo giudiziario.

  6. Non esiste differenza di trattamento legata al sesso in nessuno dei rapporti civili dello Stato Nazionale, e non deve esistere neppure in quelli tra privati, salvo che non si tratti di questioni legate alla diversa biologia. La differente proporzione tra uomini e donne in un determinato comparto statale, dovrà essere giustificata solo dalle caratteristiche fisiche richieste, ed attuata in ogni caso senza pregiudizio. Lo Stato si adopererà per bilanciare nel complesso queste divergenze al fine di offrire una reale parità.


XIX - RAPPORTI ECONOMICI


I principali aspetti dei rapporti economici sono i seguenti:

  1. Il lavoro privato deve permettere il conseguimento degli utili necessari al proprio sostentamento, a quello dei propri famigliari e a condurre una vita di normale decoro. L’attività lavorativa deve poter permettere l’arricchimento personale, ma quello dei singoli, o d'alcune categorie, non deve gravare sul resto della collettività o essere causa d'eccessivo sbilanciamento sociale; in nessun modo lo Stato dovrà essere condizionato dall’azione speculativa, specie se subdola e manovrata da potenze straniere, intrapresa da potentati economici privati e da gruppi monopolistici. Chiunque si attuerà in questo senso sarà severamente punito, prevedendo tra le sanzioni anche la sospensione o la confisca della licenza di conduzione aziendale, nonché l’impossibilità di gestire altre imprese private in futuro. Nello Stato Nazionale è fatto divieto intraprendere un’attività privata che non sia derivata dall’opera lavorativa creativa, neppure occasionalmente, salvo che non si tratti di gestori operanti per conto dello Stato. Percepire utili derivati da interessi è vietato; quelli derivanti da morosità (in misura minima) devono essere autorizzati di volta in volta dal Giudice del Lavoro.

  2. L’impresa deve essere sempre una persona giuridica, anche se la piccola impresa famigliare è identificata con una persona fisica. L’impresa, il professionista o il lavoratore autonomo che, delegato dagli enti pubblici a svolgere un importante compito nell’ambito della sua attività, mancherà dolosamente in quel senso, saranno protestati e perderanno temporaneamente o definitivamente tale capacità.

  3. Per condurre un’impresa occorre una licenza ed una patente, che servono rispettivamente per il tipo d'attività e per conferire capacità di gestione di un certo numero d'addetti; la patente speciale serve per condurre un gruppo d'imprese. Le licenze e le patenti sono conferite ai diversi livelli d'operatività a persone che, oltre ad avere i titoli necessari, abbiano conseguito i corsi previsti. L’impresa famigliare è aperta a chiunque possiede la capacità di agire con licenza concessa dalle autorità locali.

  4. Lo Stato Nazionale tutela l’utilizzatore di beni e servizi, obbligando la parte più forte a classificare il tipo di contratto, la sua destinazione, i parametri ed i criteri di applicazione degli stessi: il contratto è definito, a seconda la forma, in standard o speciale, a seconda di chi è rivolto in vitale, necessario, di lusso (persona fisica), in prioritario, secondario, superfluo (persona giuridica); quelli vitali e prioritari debbono sottostare alle regole imposte dallo Stato, estese anche ad alcuni necessari o secondari. I contratti standardizzati, in particolare quelli di generi di grosso consumo, debbono essere completi d'alcuni parametri, in aggiunta a tutte le notizie, specie in materia d'igiene, che sono obbligati a fornire. Innanzitutto i prezzi offerti debbono essere rapportati al minimo vitale mensile, valore espresso in denaro quantificante il fabbisogno indispensabile all’individuo nel periodo di un mese dell’anno in corso; debbono indicare lo stato di fatto della merce (es. nuova, seminuova, usata); la qualità (es. sufficiente, discreta, buona, ottima, lodevole); il rapporto di costo/consumo, che tiene in considerazione i consumi energetici, la manutenzione, i ricambi, l’invecchiamento, la minusvalenza, ecc. (es. economica, regolare, dispendiosa). Tutto ciò per limitare e meglio individuare le truffe a danno d'ignari ed inesperti. La costruzione e l’omologazione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature annesse al loro impiego nel Territorio dello Stato Nazionale, ivi comprese le vie di comunicazione, deve essere concepita in modo da evitare un possibile disastro ambientale, nonché da garantire intrinseca sicurezza e reale possibilità di salvataggio ai viaggiatori ed a terzi che, senza alcuna propria responsabilità, siano coinvolti in sinistri.

  5. Lo Stato Nazionale attua tutte le procedure necessarie per tutelare il credito derivato dall’opera lavorativa, prevedendo tra le altre cose il pagamento alla persona lavoratrice, fisica o giuridica, con titoli di credito con termini imposti, salvo contratto speciale, ratificato dal Giudice del Lavoro. Chiunque si renderà insolvente fraudolentemente con una persona lavoratrice, specie se in modo reiterato, è immediatamente perseguito penalmente dalla legge, con procedimento per direttissima.


XX – RAPPORTI CON L’ESTERO


Lo stato Nazionale intraprende normali rapporti con l’estero ad esclusione di quelle Nazioni e Popoli che non ne riconoscono l’istituzione o che minacciano l’espandersi del suo ideale politico:

  1. Lo Stato Nazionale aderisce alle convenzioni internazionali che regolano il diritto naturale e positivo a salvaguardia dell’uomo libero, della condizione di parità femminile, dell’infanzia, dei civili e militari in tempo di guerra.

  2. L’attività internazionale dello Stato Nazionale è protesa a raggiungere gli obiettivi di una lingua, un codice penale, un sistema delle misure ed una moneta d'uso mondiale.

  3. La politica dello Stato Nazionale deve favorire le alleanze con le Nazioni in sintonia, tali da far avere, oltre che immediati vantaggi economici, anche quelli di rafforzamento ideologico internazionale. Le alleanze politico-militari conferiranno ulteriore mezzo di difesa, ma quelle che prevedano l’intervento automatico a fianco dell’alleato saranno considerate nulle, anche se già in precedenza sottoscritte o ratificate, poiché la Nazione non entrerà in un conflitto se non per propria ed autonoma volontà.


ASPETTI GENERALI


XXI – UTILIZZO DELLE RISORSE


Le risorse naturali, culturali, artistiche, di produzione e di servizi sono considerate patrimonio dello Stato: il loro sfruttamento, anche se privato o di società straniere, in esclusiva o a partecipazione, non deve portare al deperimento e deve essere specificatamente autorizzato, oltre ad essere sottoposto ad un continuativo onere statale. In generale, salvo l’autorizzazione non lo consenta, il privato può rivendere a terzi la concessione o la licenza come bene immateriale, previo “nulla osta” dell’ente emittente. S'indicano alcuni aspetti:

  1. Le licenze agricole debbono essere impostate in modo da garantire il completo fabbisogno alimentare interno.

  2. Le concessioni e le licenze d'ogni genere, comprese quelle agricole industriali e commerciali, in esclusiva o totale o parziale, e tutte l'attività diretta non derivante dall’opera creativa, con esclusione delle attività consentite ai lavoratori autonomi e a quelle della piccola impresa famigliare sono sottoposte ad uno specifico onere statale.

  3. Lo Stato gestisce in proprio, con regime di monopolio dell'Amministrazione Ordinaria, le concessioni del gioco, delle attività finanziarie di credito, assicurative e d'esattoria, delle poste, delle concessioni telefoniche e via etere, della distribuzione dei tabacchi, dei farmaci e dei carburanti, della gestione dei marchi e dei brevetti, ecc.; con l’Amministrazione del Comando la distribuzione degli armamenti ed equipaggiamenti militari, le concessioni per il transito sulle vie di comunicazione, per lo sfruttamento delle risorse estrattive oltre una certa profondità, delle concessioni della caccia e della pesca, sia sportiva sia industriale, sia dell’allevamento di specie selvatiche, ecc..

  4. Gli animali selvatici appartengono allo Stato, e sono gestiti dall’Amministrazione del Comando, mentre le piante appartengono al proprietario dell’immobile salvo non siano ubicate in un parco naturale (nel Territorio del Comando sono tutte di proprietà statale).

  5. Le opere d’arte inserite nel patrimonio dello Stato dovranno essere tutte esattamente catalogate: esse perdono la capacità di trasferimento e di cessione (ai vecchi proprietari saranno lasciate inizialmente in comodato per un lungo periodo, con la facoltà di rivendere non la proprietà, ma la licenza).

  6. Le armi sono di proprietà dello Stato sia per tutte quelle da fuoco, sia quelle da taglio e da getto oltre un certo tipo e misura: l’utilizzo privato è consentito solo con contratto d'affitto non trasferibile rilasciato a persona fisica idonea.


XXII - ATTIVITA’ LAVORATIVE PRIVATE


Le attività lavorative private sono assistite e protette dalle leggi, emanate dal Parlamento, ratificate dalla Camera del Lavoro, interna allo stesso. Esse sono tutelate a livello locale dai Giudici del Lavoro (vertenze e recupero dei crediti insoluti derivanti dall’attività lavorativa), ed assistite dai sindacati, dagli ordini, dalle corporazioni di lavoro. Si dividono in lavoratori e imprese:

  1. Lavoratori autonomi e dipendenti, il cui lavoro è regolato dallo statuto dei lavoratori e dal contratto nazionale di categoria.

  2. Concessionari d'attività di monopolio statale; non possono avere che una sola agenzia territoriale intestata personalmente.

  3. Professionisti che operano con attività di funzione pubblica e privata. Il professionista è abilitato a svolgere una parte del suo lavoro come funzionario pubblico, ai vari ruoli e livelli stabiliti; in parallelo ma non nello stesso contesto, svolge anche un’attività privata inerente alla sua professione (per esempio: gli avvocati possono svolgere la funzione pubblica di Magistrati, di Difensori e di Pubblici Ministeri e quella privata di consulenti, arbitri, o periti legali di parte; i medici sono funzionari pubblici quando curano un malato in grave stato di salute e professionisti privati quando svolgono terapie non indispensabili; i notai sono funzionari pubblici nella successione, costituzione di imprese, trapassi, ecc., ma non nelle consulenze di compravendita privata; i commercialisti ed i ragionieri sono pubblici ufficiali nella registrazione civilistica delle scritture contabili, ma non nelle consulenze aziendali; gli ingegneri, gli architetti, ed i geometri sono pubblici ufficiali negli atti del catasto ma non nei progetti). Il criterio di calcolo dei tempi da assegnare all’incarico pubblico è stabilito da uno specifico regolamento, proposto dai vari ordini professionali, che deve essere autorizzato da apposita legislazione.

  4. La piccola impresa famigliare può essere aperta da tutti senza particolari requisiti. Essa è composta dai membri di una famiglia, dai parenti e da qualche addetto esterno, e svolge attività che permettono la sussistenza e non alti guadagni; ha uno statuto speciale ed è rigidamente regolata, ma non è soggetta al fallimento; è intestata al capo famiglia.

  5. L’impresa ordinaria anonima è formata da uno o più soggetti titolari di quote. L’impresa diviene una persona giuridica autonoma ed il suo fallimento non intacca le proprietà dei titolari, salvo che non si riscontrino mancanze dolose nella gestione.

  6. L’impresa per azioni si forma quando i partecipanti all’attività si dividono in proprietari di quote ed azionisti; le azioni non si possono rivendere senza che sia decorso almeno un anno dall’acquisto, salvo il riscontro d'irregolarità, da verificarsi comunque in sede giudiziaria.

  7. Le imprese speciali, tra cui le cooperative e quelle a partecipazione pubblica, sono con regolamentazione particolare, garantite dall’Amministrazione dello Stato, il cui commissariamento per attività illegali dolose produce sempre la condanna penale dei suoi amministratori per truffa e danno allo Stato; ne consegue la proporzionale azione di sequestro delle loro attività e beni personali.


Il fallimento delle imprese deve essere attuato in modo da conferire il massimo del recupero nel minor tempo possibile, privilegiando la formazione di un’altra impresa con i capitali residui della precedente, in cui i creditori divengano titolari in proporzione al loro credito insinuato. Il regolamento e le quotazioni d'ogni cessione e liquidazione di spesa avvenuta con procedimento giudiziario (sia fallimentare che altro), dovranno essere catalogati con assoluta precisione in apposito manuale unico, ratificato dal Parlamento, dalla Corte dei Conti e posti in visione al Comandante. Lo Stato punirà severamente chiunque si renderà responsabile di fatti speculativi, anche indiretti o con artifizi, commessi in relazione alle suddette cessioni.

XXIII – ORGANI D'INFORMAZIONE


L’informazione deve essere posta a difesa della Nazione, e non contrastarne capziosamente gli interessi adducendo al presupposto della divulgazione della verità. Gli organi d'informazione, in qualunque modo siano diffusi, dovranno seguire determinate regole:

  1. Ogni redattore e collaboratore principale dovranno essere Cittadini dello Stato Nazionale, anche se la testata giornalistica è straniera.

  2. Ogni organo d'informazione straniero dovrà possedere esplicita autorizzazione per essere diffuso nello Stato Nazionale.

  3. Gli organi d'informazione nazionali non potranno avere partecipazione straniera.

  4. L’editore non deve interferire con la redazione dell’organo d’informazione, il cui direttore sarà assegnato per sorteggio, tra quelli indicati dall’ordine dei giornalisti. Questa regola non vale per l’organo d'informazione di un'associazione politica, ma l’appartenenza deve essere indicata in testata.


L’Ente Statale d'informazione radiofonica e televisiva deve svolgere la funzione di supervisore di tutte le emittenti nazionali e locali, e collaborerà con loro nella diffusione dei notiziari e dei programmi di pubblica utilità, oltre ad avere propri canali riservati ai vari organi dello stato. La redazione dei notiziari o di qualunque programma d'informazione è di proprietà statale ed i giornalisti sono funzionari pubblici, anche se, per motivi d'audizione, questi sono inseriti nel palinsesto privato; l’editore ed il proprietario della rete non potranno interferire sulla diffusione delle notizie. L’ente televisivo e l'ente radiofonico statale sono gli unici autorizzati a percepire entrate direttamente dagli utenti, ed i suoi addetti, svolgenti la funzione pubblica, non potranno avere differente trattamento dai parificati degli altri enti pubblici.

L’informazione pubblicitaria deve essere impostata in modo da configurare la massima chiarezza con l’indicazione delle principali caratteristiche del prodotto (aspetto fisico, grado qualitativo, durata, prezzo totale, ecc.), evitando i paragoni con altre marche e conclusioni che non sono assolutamente provate scientificamente.

XXIV – DIFESA DELLA PATRIA


La difesa della Patria è un sacro dovere cui nessuno può sottrarsi, sia partecipando attivamente in armi, sia svolgendo attività di supporto a quella militare. E’ considerato atto di difesa l’attacco preventivo contro chiunque mina anche con l’intento l’integrità territoriale o reca offesa in ogni modo alle istituzioni dello Stato Nazionale. Le Forze Armate sono suddivise per compiti:

  1. La Guardia Nazionale, o Forza di Difesa, è la principale difesa territoriale composta soprattutto da militari di leva e riservisti, non opera mai fuori dal territorio dello Stato Nazionale se non per inderogabili motivazioni.

  2. La Forza d'Attacco, formata da militari di professione e specialisti, è prontamente impiegata ovunque, anche in missioni estere. Da questa Forza Armata si attingono unità destinate alle formazioni d'alleanza o internazionali in cui partecipa lo Stato Nazionale.

  3. La Forza Ausiliaria, formata da volontari di fede politica, interviene con funzione di complemento.

  4. La Forza di Riserva è composta da un’aggregazione d'unità tra le quali, la Legione Richiamati, la Legione Aggregati, la Legione Straniera, con diverse e indipendenti condizioni d'impiego.

  5. Gli enti civili, in primis la Protezione Civile, saranno militarizzati quando la loro opera si protrae nel periodo bellico o in ogni modo in supporto continuo alle Forze Armate.

  6. La Polizia Militare è la divisione della Polizia Istituzionale che ha la funzione di controllo in tutte le Forze Armate e nelle forze militarizzate.


Ogni Forza Armata, in relazione alle esigenze, agisce in terra, nell’aria e nel mare; la Forza d'Attacco è composta anche dalla divisione aerospaziale. Lo Stato Maggiore Militare detiene il comando congiunto di tutte le Forze Armate: è sottoposto agli ordini diretti del Comandante.

E’ considerata attività di difesa quella in cui lo Stato Nazionale pianifica, con leggi e disposizioni, anche in tempo di pace, la protezione del territorio e della popolazione, indicando la giusta ubicazione e le norme di protezione di tutte le infrastrutture pubbliche o private giudicate possibili obiettivi militari. Essa si pone a salvaguardia della popolazione ed esercita un’attività di controllo continua, affinché le abitazioni e gli stabilimenti siano dotati di un rifugio per ogni famiglia, che possa pure usufruire d'adeguati mezzi di sostentamento d'emergenza (istruzione, equipaggiamento di emergenza, pozzo, forno, energia autonoma, orto, recinto per animali domestici, ecc.). Lo Stato Nazionale punisce con la massima severità i fatti speculativi commessi nella gestione dell’attività di difesa, arrecanti danno o inefficienza o che procurano ingiusti profitti.


ASPETTI POLITICI

XXV - ASSOCIAZIONI POLITICHE


Lo Stato Nazionale permette il pluralismo politico, ma l’azione ideologica dei movimenti di pensiero e dei partiti non deve essere disgregatrice; a tale scopo si opererà politicamente in due livelli separati. Le normali associazioni politiche svolgeranno la loro azione nell’ambito dello Stato Ordinario, mentre una sola forza politica, che ha funzione di mantenere vivo e costante lo spirito nazionalista e socialista della Nazione, sarà inserita tra gli organi del Comando, come consulente politico del Comandante, come forza politica super-partes, mediatrice ed aggregante degli altri soggetti politici, e come forza popolare ausiliaria. Questo compito è delegato al Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori, per il merito d'aver concepito l’idea di questa Nazione e di lavorare esclusivamente per la sua realizzazione.

I Militanti del Movimento, ancorché sospesi, dovranno rispettare lo spirito, i principi e le regole del Programma e dello Statuto interno, al fine di conferire massima dignità alla loro lotta ideologica, d'ottenere il rispetto dai loro avversari, di elevarsi ad uno status di superiorità etica, mondo da interessi personali e venali, voluto da comune speranza, tributato solo da sentimento di fede, onore e lealtà.


NOTE CONCLUSIVE E FINALI

DEI PROGRAMMI NAZIONALE EDINTERNAZIONALE


E’ considerato Protocollo Addizionale, complementare ed integrante, di tutto ciò che è riportato nel Programma Nazionale dei 25 Punti e nel Programma Internazionale Provvisorio dei 3 Punti, tutto ciò che è riportato nello Statuto del Movimento Nazionale, nello Statuto della Confederazione Internazionale, le norme contenute negli Atti Costitutivi, oltre che il testo e gli allegati del Libro Unico del Comitato Costituente; i principi, le regole e gli obiettivi contenuti nel Protocollo Addizionale saranno validi purché, incidentalmente, non siano contrastanti con i punti dei Programmi.

Il Movimento e la Confederazione Internazionale concedono a tutti gli autori ed editori la possibilità di poter pubblicare gratuitamente e senza pretesa alcuna esclusivamente il Programma Nazionale dei 25 Punti ed Internazionale Provvisorio dei 3 Punti, purché lo si riporti nel testo integrale e senza commenti aggiuntivi tali da fornire una falsa configurazione degli ideali e dei presupposti in esso contenuti (previa autorizzazione, potranno essere apportate correzioni solo di errori materiali, obbligatoriamente riportando nelle note della medesima pubblicazione ogni variazione eseguita).



NSAB-MLNS Uff. Politico, Elettorale e di Tesseramento ( solo posta ordinaria ) Post Box. 29027 Podenzano. http://www.geocities.com/nsab_mlns Deposito: S.I.A.E. - OLAF – Roma

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