RUOLO SPECIALE: IL PUBBLICO MEDIATORE

 

La legge 3 febbraio 1989 n.39 che ha modificato la disciplina dell'attivitā di mediazione, nč le sue successive modifiche, nulla ha innovato in merito al ruolo dei Mediatori Pubblici che continua ad essere regolamentato dalla legge 21 marzo 1958 n.253 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 6 novembre 1960 n.1926 e soprattutto dalla legge 20 marzo 1913 n.272.

 

La legge 20 marzo 1913 n.272 sull'ordinamento delle Borse all'art.21 cosė dispone:

gli uffici pubblici per i quali si richieda una autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di Commercio.

La stessa legge, all'art.27 precisa che gli uffici pubblici, riservati dall'art.21 ai mediatori iscritti nel ruolo, sono, per i mediatori in merci:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice o da altre leggi.

In merito al punto b) nel vigente codice civile sono inscritti i seguenti articoli:

art.1515 - Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

art. 1516 - Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

art.1789 - Vendita delle cose depositate

 

RITORNA

Hosted by www.Geocities.ws

1