La legge 3 febbraio 1989 n.39 che ha
modificato la disciplina dell'attivitā di mediazione, nč le sue successive
modifiche, nulla ha innovato in merito al ruolo dei Mediatori Pubblici che
continua ad essere regolamentato dalla legge 21 marzo 1958 n.253 e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con DPR 6 novembre 1960 n.1926 e
soprattutto dalla legge 20 marzo 1913 n.272.
La legge 20 marzo 1913 n.272
sull'ordinamento delle Borse all'art.21 cosė dispone:
gli uffici pubblici per i quali si
richieda una autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in
un ruolo formato e conservato dalla Camera di Commercio.
La stessa legge, all'art.27 precisa
che gli uffici pubblici, riservati dall'art.21 ai mediatori iscritti nel ruolo,
sono, per i mediatori in merci:
a) la vendita all'incanto delle
merci e delle derrate;
b) ogni altro incarico commesso ai
mediatori dal Codice o da altre leggi.
In merito al punto b) nel vigente
codice civile sono inscritti i seguenti articoli:
art.1515 - Esecuzione coattiva per
inadempimento del compratore
art. 1516 - Esecuzione coattiva per
inadempimento del venditore
art.1789 - Vendita delle cose
depositate
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