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ultima modifica: 1.10.2007
MASSIME PROVVISORIE
DELLE SEZIONI UNITE CIVILI ANNO 2007
(ordinate in senso decrescente)
200717954b Appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia con la
quale la P.A., agendo in sede possessoria come consentitole dall'art. 823,
comma secondo, cod. civ., abbia chiesto l'immediata reintegrazione
nell'asserito possesso di una servitù di passaggio il cui esercizio le sia
stato inibito da parte di un privato.NOTA: v., per tutte, Cass., sez. un., ord.
n. 15290 del 2006.
200717954a Il difetto assoluto
di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di
diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che
non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere. Deve,
pertanto, escludersi che ricorra tale difetto nell'ipotesi - come nella specie
- >di esperimento di un'azione possessoria
da parte di un Comune nei confronti di privati poiché l'ordinamento attribuisce
alla P.A., in virtù dell'art. 823, comma secondo, cod. civ., la possibilità di
ricorrere tanto all'autotutela amministrativa quanto ai mezzi ordinari a difesa
della proprietà e del possesso e tale norma, ancorché dettata per i beni
demaniali, costituisce, peraltro, espressione di un principio generale, valido
per ogni situazione giuridica in cui siano esercitabili, da parte della P.A.,
rimedi giurisdizionali in alternativa agli strumenti di autotutela in sede
amministrativa. NOTA: principio generale pacifico. Interessante l’applicazione
alla specifica fattispecie.
200717952
Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario
acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento
contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime
di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso
dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del
relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il
contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e
deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione
di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in
seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con
riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la
nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella
quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al
primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.). NOTA: in
senso difforme, da ultimo, Cass. n. 20867 del 2004; in senso conforme Cass. n.
5191 del 2002.
200717919 Il ritardo nel
deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia
sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato
dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo
di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari
(che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede di procedimento
disciplinare attivando così il potere-dovere della Sezione disciplinare del
C.S.M. di accertarne la veridicità probatoria) collegate alla complessiva
situazione di lavoro del magistrato tenendo presente i profili qualitativi e
quantitativi nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione
dell'ufficio e le funzioni (ordinarie e, eventualmente, straordinarie) svolte
dal magistrato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno cassato con rinvio la
sentenza del giudice disciplinare con la quale era stata irrogata al magistrato
incolpato la sanzione dell'ammonimento in relazione all'illecito disciplinare
ricollegabile al ritardo reiterato nel deposito di 44 sentenze, tra penali e
civili, di diversi altri provvedimenti giurisdizionali conseguenti
all'esercizio di ulteriori funzioni e all'omesso deposito di alcune altre
sentenze, trascurando di considerare e di accertare il carico di lavoro e le
ulteriori plurime funzioni esercitate dal magistrato come ritualmente dedotte,
così pervenendosi all'emanazione di una decisione con motivazione viziata,
siccome inadeguata, essendosi risolta, in relazione alle giustificazioni
prospettate dal ricorrente, unicamente nell'affermazione che "le ragioni
addotte dall'incolpato non erano sufficienti a giustificare i ritardi nel
deposito dei provvedimenti").
NOTA: principio da considerarsi sostanzialmente costante (v., da ultimo,
Cass. SS.UU. n. 12875 del 2004).
200717916b E' punibile come
lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario e viola l'art. 18
del r.d. lgs. n. 511 del 1946 il comportamento del giudice che ritardi di
depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per
quantità dei casi ed entità ei tempi di deposito, è tale da violare la soglia
di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari
parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il
diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme
costituzionali e sovranazionali vigenti. (Nella specie, le Sezioni unite, alla
stregua del principio enunciato, hanno respinto il ricorso del magistrato
sanzionato con l'ammonimento per la violazione dei suoi doveri di diligenza ed
operosità, con conseguente compromissione del suo prestigio e di quello
dell'ordine giudiziario, consistita nell'aver ritardato il deposito delle
motivazioni di 148 sentenze civili e di 119 ordinanze istruttorie riservate nel
periodo di attività oggetto dell'ispezione ministeriale, rilevandosi, in
particolare, ai fini della valutazione del superamento dell'individuata soglia
di ragionevolezza e di giustificabilità, la gravità della violazione sia per il
numero dei ritardi di deposito che dell'entità delle condotte addebitategli,
evidenziandosi, soprattutto, come 14 sentenze erano risultate depositate tra i
700 e gli 800 giorni, 28 tra gli 800 e i 900, altre 28 tra i 900 e i 1000
giorni e 47 oltre i 1000 giorni, con 21 oltre i tre anni e 5 oltre i 4
anni). NOTA: importante pronuncia che
precisa i presupposti relativi alla configurabilità dell’illecito disciplinare
riconducibile al tardivo deposito dei provvedimenti giurisdizionali.
200717916a conforme a Cass.
SS.UU. n. 17 del 2007 (rv. 594876)
200717914 Le parti uniche e
necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari
dell'apposita Sezione del C.S.M. dinanzi alle Sezioni unite della Corte di
cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d. lgs. n.
109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la
Suprema Corte, ragion per cui, qualora il magistrato sanzionato notifichi il
ricorso per cassazione in via esclusiva a soggetti privi di legittimazione
(come nella specie, il C.S.M. e la sua Sezione disciplinare), la relativa
notifica deve qualificarsi come inesistente, siccome effettuata in modo
assolutamente non previsto dalla legge (ovvero con consegna dell'atto a persona
ed in luogo assolutamente non riferibili ai destinatari passivamente
legittimati) e, quindi, inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto
notificatorio. In tal caso, gli effetti
conseguenti alla configuratasi inesistenza della notificazione non possono
essere impediti invocando gli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., inerenti la
rilevabilità e la sanatoria della nullità, poiché le circostanze ivi previste
possono valere a sanare una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur
sempre esistente e realizzatasi come tale, mentre non può porsi rimedio ad una
situazione nella quale l'atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia
affatto venuto in essere nel mondo giuridico. Pertanto, ricorrendo tale
eventualità e non potendo disporsi nemmeno la rinnovazione della notificazione
ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (presupponendo anche siffatta norma
un'ipotesi di notificazione nulla), il predetto ricorso per cassazione avverso
le sentenze disciplinari deve essere dichiarato inammissibile. NOTA: nulla negli specifici termini.
200716873 Le sentenze della
sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, emesse nei procedimenti
disciplinari promossi successivamente al 19 giugno (data di entrata in vigore
del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ai sensi del suo art. 32), sono
impugnabili secondo la disciplina a regime introdotta dall'art. 24 del citato
d. lgs. n. 109 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma terzo, della legge
n. 269 del 2006, dall'incolpato, dal Ministero della Giustizia, nonché dal P.G.
presso la Corte di cassazione, mediante ricorso per cassazione "nei
termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale" (come
sancito dal primo comma) e, tuttavia, il ricorso deve essere deciso, entro sei
mesi dalla data di proposizione, non più dalle Sezioni unite penali come
stabilito dall'originario testo del secondo comma, bensì dalle Sezioni unite
civili, di cui l'art. 1, comma, lett. o), della predetta legge n. 269 del 2006
ha ripristinato la competenza (con la successiva trasmissione ad esse dei
ricorsi ancora pendenti dinanzi alle Sezioni unite penali, come successivamente
disposto dall'art. 32 bis del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, aggiunto
dall'art. 1, comma terzo, lett. q), della menzionata legge n. 269 del 2006). In
virtù di questo assetto normativo, dovendosi applicare per la fase introduttiva
le norme processuali penali e per quella attinente al giudizio quelle
processuali civili, non potendo trovare spazio queste ultime norme con
riferimento alla disciplina della notificazione dell'impugnazione e
all'instaurazione del contraddittorio (con particolare riguardo agli artt. 330
e 331 cod. proc. civ.), una volta che il processo è pervenuto alla fase del
giudizio, essendo necessario garantire a tutte le parti legittimate il diritto
di difesa, è indispensabile che quest'ultimo diritto venga assicurato mediante
le apposite attività partecipative previste negli artt. 377, 378 e 379 del
codice di rito civile, onde consentire la verifica della ritualità dell'avviso
alle anzidette parti per prendere parte alla pubblica udienza e l'esercizio
della facoltà di presentare eventualmente memorie preventive, ai fini della
rituale celebrazione di detta udienza in funzione della conseguente decisione.
(Nella specie, le Sezioni unite, sulla scorta del complessivo principio
enunciato, hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando di
dare avviso della nuova data della pubblica udienza al Ministro della
Giustizia, che non era stato reso edotto della fissazione dell'udienza ma aveva ricevuto solo la
notificazione del ricorso, peraltro nella propria sede ministeriale, anziché
nelle forme stabilite dagli artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933 e dell'art.
9 della legge n. 103 del 1979). NOTA: importante pronuncia che ridefinisce il
complessivo assetto processuale del nuovo giudizio impugnatorio in materia
disciplinare (sulla quale non esistono precedenti).
200716628 La disposizione di
cui al secondo comma dell'art. 32 bis del d. lgs. n. 109 del 2006 - introdotto
dall'art. 1, comma terzo, lett. q), della legge n. 269 del 2006 - va letta in
collegamento con quella di cui al primo comma, la quale stabilisce che le norme
di cui al citato d. lgs. n. 109 del 2006 si applicano ai procedimenti
disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore
(coincidente con il 19 giugno 2006), per cui ai procedimenti disciplinari
iniziati prima di tale data deve essere applicata la normativa precedente e, in
particolare, la disposizione dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
NOTA: principio da ritenersi ormai univoco: cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n.
1821 e 2685 del 2007.
200716627b Il ritardo nel
deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia
sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato,
occorrendo anche stabilire se esso sia sintomo di mancanza di operosità oppure
se trovi giustificazione in situazioni particolari, le quali però devono essere
adeguatamente dimostrate dall'incolpato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno
rigettato il ricorso del magistrato sanzionato con la censura, peraltro già
incorso in due condanne disciplinari precedenti per analoghi addebiti, sul
presupposto dell'adeguatezza e della logicità della sentenza impugnata, con la quale la numerosità e la gravità degli
episodi era stata congruamente valutata quale indice sintomatico di negligenza
e disordine nell'espletamento delle funzioni giudiziarie di magistrato di
sorveglianza e, come tale, causa di serio discredito all'amministrazione della
giustizia nel suo insieme, oltre che di possibile condanna dello Stato italiano
ad opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali). NOTA: in senso
conforme sul principio generale v. Cass. SS.UU. n. 195 del 2001 e n.12875 del
2004.
200716627a In tema di
procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al fine di vagliare
l'ammissibilità del ricorso per cassazione previsto avverso le sentenze della
Sezione disciplinare del C.S.M., in relazione ai modi ed ai termini della sua
proposizione, occorre aver riguardo alla disciplina legale vigente non già al
tempo della formulata impugnazione, bensì nel momento in cui si è completato il
procedimento di emissione della sentenza impugnata ed è, perciò, sorto e
divenuto attuale il diritto della parte interessata ad impugnarla, non potendo
la nuova legge processuale travolgere gli effetti dell'atto che si sono già
prodotti al momento della sua entrata in vigore né regolare diversamente gli
effetti futuri dell'atto stesso. Pertanto, il ricorso proposto avverso una
sentenza depositata successivamente al 19 giugno 2006 - data di entrata in
vigore del nuovo d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, alla cui disciplina deve,
perciò ritenersi sottoposto - nei
termini e nelle forme previsti dal codice di procedura penale (così come
previsto dall'art. 24, comma primo, dello stesso d. lgs. n. 109 del 2006) deve
essere considerato ammissibile, senza alcuna incidenza al riguardo della
circostanza che lo stesso sia stato indirizzato (come nella specie), ancor
prima delle modifiche intervenute con la legge n. 269 del 2006, alle Sezioni
unite civili (alla cui competenza, peraltro, con la previsione di cui al terzo
comma del nuovo art. 32 bis del d. lgs. n. 109 del 2006, come introdotto per
effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q) della menzionata legge n. 269 del
2006, i ricorsi sono stati trasferiti, proprio al fine di superare le
difficoltà e le incertezze determinate dalla mancanza di qualsiasi originaria
normativa transitoria e dall'emanazione della più recente normativa in seguito
ad un periodo di vigenza delle nuove disposizioni procedurali di cui al d. lgs.
n. 109 del 2006). NOTA: v., per
l’individuazione essenziale del medesimo principio, Cass. SS.UU. n. 27172 del
2006 (rv. 593733).
200716626d Ai fini della
sussistenza della responsabilità disciplinare a carico di magistrato che sia
riferibile ad addebiti riconducibili alla sua attività provvedimentale non si
valuta la correttezza in sé di un determinato provvedimento che sia stato
redatto dallo stesso incolpato, bensì la condotta del magistrato medesimo, cioè
il suo impegno intellettuale e morale congiuntamente alla sua dedizione alla
sua funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio.
L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e
delle interpretazioni adottate esclude, infatti, che la loro inesattezza
tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del
magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione
o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un
comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il
prestigio dell'ordine giudiziario. Per stabilire allora se ricorra o meno la
responsabilità disciplinare è necessario accertare se il provvedimento
costituisca un sintomo di negligenza o di inammissibile imperizia del giudice,
come tale suscettibile di quella negativa incidenza sull’indicato prestigio
dell'ordine giudiziario. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del
principio enunciato, hanno confermato l'impugnata sentenza disciplinare con la
quale, in relazione alla reiezione di un provvedimento di riapertura di un
fallimento, era stata ravvisata la responsabilità disciplinare del magistrato
fallimentare incolpato, che aveva contribuito in modo determinante alla
conseguente deliberazione collegiale, non già nel fatto che con detto
provvedimento si fosse potuto eventualmente violare l'art. 121 legge fall.,
bensì nell'inescusabile negligenza che in esso si era manifestata, perché
fondato su presupposti inesistenti, adottandosi in proposito una motivazione
solo apparente e basata su un macroscopico travisamento dei fatti). NOTA: interessante principio sul quale non si
ravvisano precedenti propriamente in termini.
200716626c Ai fini della
configurabilità dell'illecito disciplinare non è sufficiente il compimento, da
parte del magistrato, di atti scorretti o contrari alla legge, essendo altresì
necessario che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e
sulla considerazione di cui deve godere il magistrato, ovvero a compromettere
il prestigio dell'ordine giudiziario; in altri termini, la rilevanza
disciplinare dei comportamenti ascritti al magistrato incolpato risiede
essenzialmente nel discredito che quelle condotte, anche all'infuori di ogni
illecita preordinazione, sono idonee a gettare sull'esercizio dell'attività
giudiziaria e che il magistrato è comunque tenuto ad evitare. Il relativo
accertamento delle suddette condizioni compete alla Sezione disciplinare del
C.S.M. ed è incensurabile in sede di legittimità se la relativa decisione
risulti sorretta da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, le Sezioni
unite hanno rigettato il ricorso proposto dal magistrato fallimentare
sanzionato con l’ammonimento, rilevando la correttezza e l'adeguatezza della
motivazione della sentenza impugnata in relazione ai plurimi addebiti
disciplinari ascritti all'incolpato consistiti nell'indebita pressione esercitata
su un curatore con successiva proposta della sua revoca a fini ritorsivi,
nell'aver colpevolmente ignorato una serie di segnalazioni di altro curatore
relativi al compimento di atti, da parte di una cooperativa poi dichiarata
fallita, intesi a sottrarre, nell'imminenza del fallimento, il proprio
patrimonio alla soddisfazione dei creditori, e, infine, nell'aver contribuito,
con la sua condotta, all'emanazione di un provvedimento collegiale di rigetto
dell'istanza di riapertura del fallimento di una società sul presupposto,
dimostratosi falso, dell'inesistenza di attivo). NOTA: per meri riferimenti cfr. Cass. SS.UU. n. 20119 del 2005.
200716626b In tema di
procedimento disciplinare a carico di magistrati (nella specie ricadente sotto
il vigore della normativa antecedente alla nuova disciplina di cui al d. lgs.
n. 109 del 2006), è da considerarsi validamente formato e non affetto da
indeterminatezza - anche in virtù del rispetto del principio generale di
conservazione degli atti, quando siano idonei a produrre gli effetti tipici ad
essi ricollegabili - il capo di incolpazione che ponga riferimento alla
contestazione di uno o più comportamenti disciplinarmente rilevanti, ancorché
impropriamente formulati a mò di esempio, risultando tale modalità comunque idonea
a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del
diritto di difesa dello stesso incolpato, con riferimento agli addebiti
specificamente individuati, restando poi naturalmente affidato al giudice di
merito disciplinare stabilire se quei fatti, nella loro individuale e puntuale
materialità, siano o meno sufficienti ad integrare l'illecito disciplinare.
All'esito del compimento di questo accertamento e della valutazione dei singoli
episodi contestati il giudice disciplinare può, ovviamente, pervenire a
pronunciare condanna per una parte sola dei fatti imputati che siano rimasti
riscontrati, senza potersi ritenere che tale giudizio configuri un
inammissibile mutamento dell'incolpazione. NOTA: per riferimenti v. la recente
Cass. SS.UU. n. 1 del 2007.
200716626a Nel sistema
normativo antecedente alla nuova disciplina individuata dal d. lgs. 23 febbraio
2006, n. 109, l'azione disciplinare contro i magistrati era esercitata con la
richiesta del P.G. presso la Corte di cassazione al Consiglio Superiore della
Magistratura di istruzione formale ovvero con la comunicazione dello stesso
P.G. al C.S.M. che egli procedeva con istruzione sommaria, con la conseguenza
che la pregressa attività ispettiva ministeriale, di natura amministrativa e
non giurisdizionale, si poneva al di fuori del procedimento disciplinare vero e
proprio, alla quale non poteva considerarsi, del resto, unicamente preordinata.
(Nella specie, le Sezioni unite, rigettando il relativo motivo del magistrato
ricorrente, hanno ritenuto che con l'impugnata sentenza disciplinare fosse
stata correttamente qualificata la relazione dell'ispettore come una mera
notizia, sulla base della quale il P.G. aveva deciso di dar corso all'azione
disciplinare nelle forme dell'istruttoria sommaria, e ne aveva tratto la
conclusione che le eventuali violazioni di legge intervenute nel corso
dell'inchiesta ispettiva non avrebbero potuto riflettersi sulla validità del
decreto di citazione a giudizio e del conseguente processo disciplinare). NOTA: cfr., per idonei riferimenti, Cass.
SS.UU. n. 13602 del 2004.
200716625b In tema di
procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità
della violazione disciplinare commessa dall'incolpato - anche in ordine al
riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della
funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - unitamente alla
determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di
merito attribuiti alla Sezione disciplinare del C.S.M., il cui giudizio è
insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed
immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, relativa a fatti contestati
all'incolpato nella vigenza dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, le Sezioni
unite hanno rigettato il ricorso del magistrato colpito dalla sanzione
dell'ammonimento, rilevando l'adeguatezza e la logicità della motivazione
adottata dal giudice disciplinare nella sentenza impugnata, con la quale era
stata correttamente ravvisata una violazione dei doveri di correttezza ed
equilibrio a carico del ricorrente nei riferimenti polemici verso altri
magistrati dell'ufficio di appartenenza, inseriti in un provvedimento
giurisdizionale al di fuori di ogni esigenza funzionale della parte motiva
dello stesso, punita con la predetta sanzione minima in virtù del carattere non
propriamente offensivo delle espressioni adoperate e dei motivi di contrasto
interno sussistenti con altri colleghi).
NOTA: principio generale univoco: v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7102 de
l2007.
200716625a conforme a Cass.
SS.UU. n. 1821 del 2007 (rv. 593983).
200716623 La disposizione di
cui all'art. 15, commi secondo e settimo, del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
- modificato dall'art. 3, lett. g), punto 2), della legge 24 ottobre 2006, n.
269 - relativa alla nuova disciplina dei termini per l'esercizio dell'azione
disciplinare a carico dei magistrati si applica ai procedimenti disciplinari
promossi a decorrere dal 19 giugno 2006 (ovvero dalla data di entrata in vigore
dello stesso d. lgs. n. 109 del 2006, ai sensi dei relativi artt. 32 e 32 bis),
mentre per i procedimenti disciplinari promossi prima dell'indicata data si
applica l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato
dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.
NOTA: v., in senso sostanzialmente conforme, da ultimo Cass. SS.UU. n.
2685 de l2007.
200716620b Ai fini della
tempestività della promozione dell'azione disciplinare nei confronti di
magistrato sottoposto a procedimento penale trova applicazione l'art. 29 del
R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ai cui sensi l'esercizio di detta azione è
svincolato da termini perentori, restando legato solamente alle differenti
scansioni del procedimento penale e, quindi, alla pronuncia di condanna o di
proscioglimento nell'istruzione o nel giudizio. Nel caso in cui sia stato
emesso decreto di archiviazione in sede penale in relazione a reati attribuiti
al magistrato nei cui confronti non sia stata formulata una precisa
contestazione - non potendo ritenersi che il procedimento disciplinare sia
ricollegabile ad un procedimento penale - opera invece l'art. 59 del d.P.R. 16
settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio
1981, n. 1, secondo il quale l'azione disciplinare nei riguardi del magistrato
non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della
Giustizia o il P.G. presso la Corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto
che forma oggetto dell'addebito disciplinare.
NOTA: sostanzialmente in termini cfr. Cass. SS.UU. n. 10384 del 2003.
200716620a conforme a Cass.
SS.UU. n. 2685 del 2007.
200716618c A causa
dell'atipicità dell'illecito disciplinare del magistrato di cui all'art. 18 del
R.D. Lgs. n. 511 del 1946 il giudice competente alla sua cognizione è tenuto ad
un'attività ermeneutica consistente nello stabilire se la condotta oggetto
dell'incolpazione rientri o meno nel richiamato paradigma normativo, dovendo
valutare, in proposito, che non basta a concretare il suddetto illecito la circostanza
che il magistrato abbia compiuto atti scorretti o contrari alla legge,
risultando necessario che detti atti siano muniti dell’idoneità ad incidere
negativamente sulla fiducia di cui deve godere o a compromettere il prestigio
dell'ordine giudiziario. L'accertamento della materialità dei fatti contestati
e della loro idoneità alla configurazione del menzionato illecito compete alla
Sezione disciplinare del C.S.M. ed è incensurabile in sede di legittimità se
risulta sorretto da un'adeguata motivazione e privo di vizi logico-giuridici.
(Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato l'impugnata sentenza
disciplinare, ritenendola corretta e congruamente motivata, con la quale
l’apposita Sezione del C.S.M. aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento a carico
di un sostituto procuratore della Repubblica assegnato alla D.D.A. con
riferimento al predetto illecito, ritenendone la sua configurazione in
relazione alla condotta osservata dall'incolpato consistita nell'aver
rilasciato, nel corso di un procedimento dinanzi alla sezione del riesame, una
dichiarazione al difensore dell'imputato sottoposto a custodia cautelare dal
G.I.P. su richiesta della stessa
D.D.A., nella quale aveva attestato il buon livello di collaborazione del
detenuto, senza però informare della sua iniziativa i colleghi dell'ufficio, il
coordinatore della D.D.A. ed il Procuratore distrettuale). NOTA: v., in termini generali, tra i vari
precedenti, Cass. SS.UU. n. 23235 del 2005; n. 6214 del 2005 e n. 10313 del
2006.
200716618b In tema di procedimento
disciplinare a carico di magistrato, l'art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958
prevede due distinti termini, entrambi annuali, di cui uno per l'inizio
dell'azione disciplinare e l'altro per l'instaurazione del conseguente
procedimento. Il primo termine decorre da giorno in cui i titolari della
suddetta azione (P.G. presso la Corte di cassazione e Ministro della Giustizia)
hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare con
l'indicazione di tutti i suoi elementi costitutivi, diversamente
procrastinandosi tale decorrenza fino al momento in cui, mediante le opportune
indagini amministrative, detti elementi vengano acquisiti; il termine per
l'inizio del procedimento disciplinare decorre dalla data in cui è stata
esercitata l'azione disciplinare con la richiesta di istruzione formale rivolta
dal P.G. presso la Corte di cassazione al C.S.M. ovvero con la comunicazione di
procedere ad istruzione sommaria del predetto P.G. allo stesso Consiglio ed è
solo con l'inizio del procedimento che deve essere data comunicazione
all'incolpato al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, la cui
omissione comporta la nullità degli atti istruttori, da eccepire, peraltro,
secondo le modalità e nei termini previsti dal nono comma dello stesso art. 59,
conseguendone, in difetto, la sanatoria. (Nella specie, le Sezioni unite, alla
stregua di quanto enunciato, hanno respinto il motivo dedotto dal magistrato
ricorrente con il quale si invocava la nullità della sentenza disciplinare
impugnata sul presupposto erroneo che entro l'anno dalla notizia dell'illecito
disciplinare non gli era stata data comunicazione dell'addebito, nel mentre
tale obbligo, negli evidenziati termini, presupponeva che fosse già iniziato il
procedimento disciplinare al quale si riferiva, non correlandosi, invece,
all'esercizio dell'azione disciplinare che si perfeziona anteriormente nei modi
anzidetti). NOTA: per riferimenti cfr.
Cass. SS.UU. n. 14100 del 2006.
200716618a conforme a Cass.
SS.UU. n. 27172 del 2006 (rv 593733);
200716615b Il ricorso per cassazione proposto da un
magistrato avverso una decisione della Sezione disciplinare del C.S.M. sotto la
vigenza della disciplina anteriore al d. lgs. n. 109 del 2006 ed indirizzato
alle Sezioni unite penali anziché a quelle civili non è da qualificare come
improponibile in quanto sia i giudici penali che quelli civili appartengono
alla magistratura ordinaria ed esercitano la medesima "potestas
iudicandi"; ad esso, tuttavia, individuandosi appunto nelle Sezioni unite civili
il giudice competente a conoscere della relativa impugnazione, si applicano, in
virtù di un rinvio generalizzato, le norme che disciplinano il processo civile,
donde, oltre alla verifica della prospettazione di uno o più motivi
riconducibili all'art. 360 cod. proc. civ., alla S.C., in detta composizione, è
devoluto il controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla
legge per l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso secondo il codice di
rito civile, con la conseguenza che, se risulta proposto (come nella specie)
avverso un provvedimento pubblicato successivamente all'entrata in vigore del
d. lgs. n. 40 del 2006 (di riforma del processo civile di cassazione), esso
deve contenere i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc.
civ. , in mancanza dei quali quest'ultima stessa norma prevede la sanzione
dell'inammissibilità del ricorso medesimo (come verificatosi nell'ipotesi
esaminata nel caso concreto). NOTA: interessante pronuncia sul regime
processuale di impugnazione dei provvedimenti disciplinari del C.S.M.
anteriormente all’entrata in vigore della disciplina di cui al d. lgs. n. 109
del 2006.
200716615a conforme a Cass.
SS.UU. sent. n. 2685 del 2007.
200716412
(b) Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore
alla riforma introdotta dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di
pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la
pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di
decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più
ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in
cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito
spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata
notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della
sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa
dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a
seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al
contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa
notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa
pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la
legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non
già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione,
incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole
rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre
d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile
nella specie un litisconsorzio necessario.
200716412
(a) In tema di condono fiscale, il giudizio relativo all'applicabilità della
sospensione dei termini d'impugnazione prevista dall'art. 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 ad una determinata controversia richiede una valutazione
"ex ante" in ordine all'ammissibilità della definizione agevolata, la
quale, non potendo sovrapporsi alla valutazione dell'Amministrazione
finanziaria, destinataria della domanda di condono, quando ne sia in corso
l'istruttoria o quando la domanda stessa sia stata respinta con provvedimento
impugnato dinanzi al giudice competente, si risolve necessariamente in un'indagine
su fatti astrattamente preclusivi della definibilità della lite, ferma restando
la valutazione, riservata al giudice competente, dell'ammissibilità in concreto
della definizione agevolata.
200714955 E’ da ascrivere alla giurisdizione del
giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta prima della riforma dei
criteri di riparto di cui al d.lgs. 80 del 1998, per l’occupazione
appropriativa di un fondo, che si assume perpetrata dall’amministrazione che
abbia eseguito un decreto di espropriazione non inviato all’organo di controllo
sugli atti degli enti locali, e per questo privo di efficacia, denunciandosi un
comportamento in carenza di potere, lesivo del diritto soggettivo.
200714954
b ESATT CONF. A CASS. SU 19.2.2007, n.
3724, rv. 594298
200714954
a La notificazione del ricorso per
cassazione avverso il solo dispositivo di una decisione del Consiglio di Stato,
che è inammissibile, non preclude la proposizione di ricorso di identico
contenuto avverso la sentenza nella sua integralità una volta che sia
depositata, essendo mancato, riguardo alla prima impugnazione, il presupposto
della conoscenza legale della sentenza, idoneo a far decorrere il termine
breve, sicché il secondo ricorso costituisce un’impugnazione diversa, soggetta
ai termini ordinari.
200714795 * CONFORME A CASSAZIONE ASN:198303013
RV:427929 S
200714712 La responsabilità
della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche
regole poste dall'art. 43 legge assegni (regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di
clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo,
ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono
dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura
contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo
preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di
tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far
sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in
conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva
che l'azione di risarcimento proposta
dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale,
stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione
di contrasto di giurisprudenza).
200714572b Il privato
destinatario di finanziamenti pubblici nel campo della formazione professionale
può essere titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente
qualificate, nei confronti della P.A. concedente. In particolare, nella fase
successiva all'emanazione del provvedimento di finanziamento, detto privato è
normalmente titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta
erogazione delle somme disposte con tale finanziamento, con conseguente
attribuzione della relativa giurisdizione al giudice ordinario per le
controversie relative al pagamento degli importi dovuti ovvero riconducibili ai
provvedimenti di decadenza o di risoluzione con i quali la P.A. abbia ritirato
la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del
beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a
fondamento del rapporto di finanziamento; tuttavia, allorquando nella stessa
fase la P.A. si determini nel senso di non erogare il finanziamento già
accordato provvedendo, in sede di autotutela, ad annullare il predetto
provvedimento per vizi di legittimità ovvero a revocarlo per contrasto
originario con l'interesse pubblico, il privato beneficiario non può vantare
che l'interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri, con
conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle
controversie introdotte dallo stesso beneficiario per il riconoscimento di
dette sovvenzioni pur in presenza dell'esercizio del menzionato potere di
autotutela della P.A. . Pertanto, alla stregua di tale principio, appartiene
alla giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda (proposta,
invece, nella specie dinanzi al giudice ordinario, legittimamente, perciò,
dichiaratosi difettante di giurisdizione) tesa all'ottenimento, da parte di
un'associazione privata, del pagamento dei contributi da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un programma di
formazione professionale avanzato, qualora, dopo la fase di concessione del
finanziamento e di stipula della convenzione-contratto tra le parti, il
dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento della formazione
professionale dei lavoratori, istituito presso il citato competente Ministero,
abbia disposto la sospensione dei finanziamenti stessi, così esercitando un
atto di autotutela nell'interesse pubblico della P.A. (la cui valutazione
ineriva, nel caso concreto, l'affidabilità del soggetto destinatario del
finanziamento per fatti penali, ancorché emersi successivamente all'adozione del provvedimento di
riconoscimento della pubblica sovvenzione).
NOTA: pronuncia importante che si conforme, peraltro, ai principi
generali dettati in materia di sovvenzioni pubbliche finalizzate alla
realizzazione dei citati progetti di formazione professionale.
200714572a Ai fini della
legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650
cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della
notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il
cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli,
nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto
decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale
prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità
di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere
che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del
destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività
dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla
irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla
stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza
anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere
l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. (Nella specie, le
Sezioni unite, correggendone la motivazione sulla scorta del riferimento
all'onere probatorio gravante sull'opposto, hanno confermato la sentenza
impugnata con la quale era stata ravvisata l'ammissibilità di un'opposizione
tardiva a decreto ingiuntivo irregolarmente notificato nei confronti di
un'amministrazione statale, in relazione all'art. 144 cod. proc. civ., presso
l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso quella distrettuale
legittimata quale destinataria dell'atto, in virtù dell'art. 11 del R.D. n.
1611 del 1933, senza che l'opposto, che aveva contestato l'irregolarità della
notificazione, fosse riuscito a provare che la stessa notificazione era stata
effettuata anteriormente in modo valido, in modo da rendere l'opposizione
formulata ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. inammissibile).NOTA: cfr., per
riferimenti, Cass. n. 11066 del 2003 e Cass. SS.UU. n. 9938 del 2005.
200714386 Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine
all'impugnazione del silenzio rifiuto serbato dal Comune sull'istanza di
rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente,
pur avendo dedotto l'illegittimità delle delibere comunali di fissazione delle
relative aliquote, non ne abbia chiesto l'annullamento, ma soltanto la
disapplicazione, ai fini dell'accertamento della debenza o meno dell'imposta ed
al limitato scopo di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate,
rispetto alla quale la verifica della legittimità delle predette delibere non
integra una questione di giurisdizione, ma al più di poteri del giudice adìto,
in ogni caso legittimato a darvi corso ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546.
200714297 Ai fini della
giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli
amministratori e dipendenti pubblici anche per il caso di danno cagionato ad
amministrazione od ente diverso da quello di appartenenza - la quale opera per
i soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, di detta legge,
modificato, con norma di carattere interpretativo e quindi retroattiva,
dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge
20 dicembre 1996, n. 639 -, per la nozione di "fatto commesso"
dall'agente occorre avere riguardo non alla sola condotta, intesa come azione
od omissione, ma anche all'evento lesivo. Pertanto, in caso di danno cagionato
ad amministrazione o ente diverso da quello di appartenenza, sebbene la
condotta antigiuridica (nella specie, di rilevanza penale) sia stata posta in
essere anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 20 del 1994,
la giurisdizione della Corte dei conti sussiste allorché il danno all'immagine
subito dall'ente pubblico, conseguenza del fatto lesivo ed oggetto
dell'obbligazione risarcitoria, si sia verificato successivamente a detta data,
per effetto del clamore dell'illecito presso l'opinione pubblica sulla base
delle notizie divulgate dai mezzi di comunicazione di massa; essendo peraltro
da escludere che, così interpretata, la norma dell'art. 1, quarto comma, della
legge n. 20 del 1994 ponga alcun problema di contrasto con l'art. 25 Cost.,
sotto il profilo del principio del giudice naturale precostituito per legge, e
con l'art. 3 della Costituzione, in relazione al principio di parità di
trattamento.
200714290b
In tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo,
tecnico ed ausiliario (A.T.A.), ai sensi degli artt. 551 e segg. del d. lgs. 16
aprile 1994, n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il carattere
generale della giurisdizione ordinaria in relazione ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma primo, d. lgs. n.
165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione
amministrativa (prevista dal comma quarto del citato art. 63) riveste una
portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia
(come dedotta nella specie) con la quale, sul presupposto dell'avvenuta
approvazione della graduatoria della procedura concorsuale, il partecipante
chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli
ai fini della formazione di detta graduatoria e, quindi, contesti la conformità
a legge di tali provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione,
facendo, invero, valere, con la suddetta domanda una pretesa all'assunzione
implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria comunque già
formata. NOTA: sul punto cfr., da
ultimo, Cass., SS.UU., ord. n. 1989 del 2004.
200714290a conforme a Cass.,
SS.UU., sentenza n. 22521 del 2006.
200714289 Appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla contestazione
del giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29 del
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, e concernente l'idoneità alle mansioni di
autista di un dipendente di azienda municipalizzata di trasporti, in quanto
funzionale all'accertamento del diritto soggettivo all'assegnazione ai compiti
propri della qualifica rivestita e comportante l'estraneità alla lite della
P.A. e di provvedimenti da questa emanati. NOTA: per riferimenti v., da ultimo,
Cass. SS.UU. n. 14852 del 2006.
200714288c Attesa l'ampia
portata della normativa (art. 63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001)
che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione
di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il
segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il
segretario e l'ente locale, e, quindi, anche per le controversie aventi ad
oggetto, come nella specie, l'anticipata collocazione del segretario in
posizione di disponibilità, ai sensi dell'art. 19, comma primo, del d.P.R. n.
465 del 1997, presso la suddetta Agenzia per la gestione dell'albo. NOTA: in
senso conforme cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 16876 del 2005.
200714288b Il potere di
rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra
impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale
indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la
risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione
di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta
sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di
giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si
possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione
impugnata. NOTA: v., sul punto, Cass. SS.UU. nn. 2303 del 1992 e 14275 del
2002.
200714288a Nelle controversie
assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini
fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ.
e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla
"udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella
originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata -
ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della
stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e
che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima. NOTA: per riferimenti v. Cass. n. 3126 del
2003.
200713979 Nella disciplina dei
buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei
titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in
volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in
riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite
dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando
la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni
postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un
numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali
l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse
da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della
sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di
questione di massima di particolare importanza).
200712348b La disposizione del
quarto comma dell'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce
alla giurisdizione del giudice amministrativo (come eccezione alla regola
generale di cui al primo comma) le controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al
reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di
individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da
una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità,
diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e denominata da una
discrezionalità (non solo tecnica ma anche) amministrativa nella valutazione
dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle
quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A.
è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne
consegue che la controversia (come quella instaurata nella specie) con la quale
si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai fini della
formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale -
valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario atteso che la relativa disciplina non
lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione
soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato
quale appartenente a categoria protetta. NOTA: in materia v., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 15342 del 2006 e ord. n. 11722 del 2005.
200712348a In tema di
risarcimento dei danni, l'accertamento
per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, comma secondo,
cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di
fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di
legittimità se assistita da congrua motivazione. (Nella specie, le Sezioni
unite, sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria in
relazione all'azione risarcitoria esperita da un soggetto invalido per il
mancato riconoscimento del titolo di riserva spettantegli in funzione della
formazione della graduatoria concorsuale, ha confermato l'impugnata sentenza
che aveva accertato, con motivazione logica ed adeguata, sulla base delle
risultanze istruttorie la colposa omissione di valutazione di tale condizione
in favore dell'originaria attrice con conseguente responsabilità
extracontrattuale del ricorrente Ministero, procedendo alla quantificazione dei
danni attraverso un corretto e congruo percorso argomentativo). NOTA: in senso conforme v. Cass. nn. 18352 e
20283 del 2004.
200711667 Rientra nella giurisdizione amministrativa
la controversia relativa alla domanda del privato rivolta ad ordinare
all'amministrazione l'acquisizione un immobile di sua proprietà ubicato nella
fascia di rispetto di un tratto di ferrovia in costruzione, quale circostanza
condizionante la prestazione dell'assenso all'attraversamento del proprio
territorio da parte del Comune in sede di conferenza di servizi, non essendo
ravvisabile alcuna ipotesi nella quale possa ravvisarsi un diritto soggettivo,
non essendo intervenuto, in particolare, alcun atto ablatorio per il quale
possa predicarsi la carenza di potere, e non potendosi neppure ravvisarsi gli
elementi dell'istituto dell'esproprio di frazioni residue non utilizzabili (che
comunque è legato ad apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione), né
dell'obbligo legale a contrarre, in assenza di precipua volontà dell'ente
pubblico di assoggettarsi alle regole di diritto comune, e neppure del
contratto a favore di terzo, vertendosi comunque nell'ambito di atti
inquadrabili nell'esercizio dell'attività pubblicistica, confluenti in una
conferenza di servizi, dalla quale, siccome preordinata a promuovere l'azione
integrata e coordinata di più amministrazioni per la realizzazione di un
programma comune, possono scaturire unicamente posizioni di interesse
legittimo, oltre al fatto che, trattandosi di modulo convenzionale
riconducibile all'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per esso si configura la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 11 da
tale norma richiamato.
200711560 Nei rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni soggetti a privatizzazione, le domande aventi ad
oggetto spettanze retributive relative a periodi del rapporto di lavoro
successivi al 30 giugno 1998, individuato quale discrimine temporale dall'art.
69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai fini del riparto di
giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, non possono
ritenersi questioni attinenti alla fase del rapporto anteriore a tale data,
avuto riguardo al momento di riferimento dello svolgimento dell'attività
lavorativa e, quindi, di verificazione delle circostanze poste a fondamento
della pretesa avanzata, con la conseguente devoluzione delle relative
controversie al giudice ordinario. Ad analoga conclusione - con attribuzione
della relativa cognizione alla giurisdizione ordinaria - deve pervenirsi, sulla
scorta dell'applicabilità del medesimo criterio, con riferimento alle domande
aventi ad oggetto pretese retributive dei dipendenti degli enti lirici (come
nella specie) trasformati in fondazioni di diritto privato per i periodi di
lavoro posteriori all'intervenuta trasformazione, ovvero successivi al 23
maggio 1998, in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 1 del d.l. 6
maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1994,
n. 432. NOTA: principio generale univoco; nuova la sua estensione, in via
analogica, agli ex dipendenti degli enti lirici successivamente trasformati in
fondazioni di diritto privato.
200711334 Riguardo al trasferimento in proprietà agli
assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare già assegnati in locazione
semplice, lo scambio di consensi che si verifica quando alla domanda di
riscatto dell'assegnatario di alloggio, inviata prima dell'entrata in vigore
della legge n. 513 del 1977, ed opportunamente confermata in ottemperanza al
disposto dell'art. 27 della stessa legge, sia seguita l'accettazione da parte
dell'istituto, con comunicazione del prezzo di cessione, esaurisce il
procedimento amministrativo, attribuendo all'assegnatario - ed agli eredi - il
diritto a pretendere la valutazione della domanda e di ottenere il risarcimento
del danno per la perdurante inerzia dell'amministrazione, ma non determina
l'acquisizione della proprietà dell'alloggio fino alla formale stipulazione del
contratto, e neppure integra, in quanto caratterizzato da connotazioni pubblicistiche,
un contratto preliminare di compravendita suscettibile di esecuzione in forma
specifica.
200710374f conforme a Cass. SS.UU. n. 16602 del 2005.
200710374e conforme a Cass. n. 1754 del 2007.
200710374d La possibilità di denunziare in cassazione
la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi del lavoro
pubblico, di cui all'art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2001, prevista in generale
dall'art. 63, quinto comma, dell'art. 63 dello stesso d. lgs., risulta statuita
espressamente dall'art. 64 del medesimo testo normativo per le controversie
(come nella specie) in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e
l'interpretazione dei contratti collettivi. A tal fine, pur potendo il giudice
di legittimità procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti
collettivi, dalla natura negoziale degli stessi deriva che tale interpretazione
deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod.
civ. e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in
generale (la cui asserita errata applicazione da parte del giudice del merito
pure era stata denunciata dall'Amministrazione ricorrente nella fattispecie).
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in proposito è, peraltro, necessario che
in esso siano motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in
concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia
da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in
quest'ultimo il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il
controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune
dell'atto di impugnazione con indagini integrative. NOTA: principio consolidato.
200710374c In tema di lavoro pubblico
contrattualizzato, l'art. 63, quarto comma, del d. lgs. n. 165 del 2001,
allorquando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pone riferimento non solo
alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del
rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a consentire
l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; pertanto,
alla stregua di questo presupposto, deve ritenersi che le procedure che
permettono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano un
vero e proprio concorso - tale essendo anche la prova che viene denominata
"selettiva" - qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati
sono chiamati a sostenere;
diversamente, la controversia (come nella specie) che attiene ad una
selezione-concorso che comporta il passaggio (a soli fini economici) da una
qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area resta devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario.
NOTA: orientamento ormai univoco.
200710374b conforme a Cass.,
SS.UU., sentenza n. 25277 del 2006.
200710374a La giurisdizione si
determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario
e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì
il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non
tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e
soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con
riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti
costituiscono manifestazione. NOTA: cfr., da ultimo, Cass. n. 14846 del 2006.
200710371b In tema di controversie di pubblico
impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa,
in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell'attuale
art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo quanto disposto dall'art. 69,
comma settimo, dello stesso d. lgs., n. 165 del 2001, sostitutivo del disposto
dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998) delle
questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va
effettuato con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di
instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito
dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della
pretesa avanzata. Pertanto, in materia di azioni riguardanti il riconoscimento
della fondatezza di pretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di
maturazione delle relative spettanze economiche (nella specie risalente al
1981, con conseguente affermazione dell’appartenenza della causa alla
giurisdizione amministrativa), atteso che il perfezionamento della fattispecie
attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua
esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale,
indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione datrice di
lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio. Alla persistenza della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come riconosciuta
ricorrente nella fattispecie), per il periodo antecedente al 30 giugno 1998,
non è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo
il 15 settembre 2000, poiché questa data deve considerarsi posta, anche nell'assetto
normativo risultante dal citato d. lgs. n. 165 del 2001, quale termine di
decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente
attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione. NOTA:
pronuncia complessiva conformatasi a tutti i principi ormai
consolidatisi in materia.
200710371a La regola dettata
dall'art. 16 lett. f) del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti
generali "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e transigere", non è applicabile alle Regioni, ma solo alle
Amministrazioni statali (in virtù dell'art. 8 del d. lgs. n. 80 del 1998) né,
con riferimento alla Regione Calabria, può scaturire tale estensione dalla
legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, che conferisce ai dirigenti la
rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere, ma non il
potere di promuovere e resistere alle liti. Conseguentemente, la suddetta
Regione, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell'art. 123 Cost., come
sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), è
legittimata a promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione
della Giunta regionale, come prescritto dall'art. 27, lett. f), dello Statuto
medesimo. (Nella specie, tuttavia, la S.C., rigettando il relativo motivo di
ricorso, ha rilevato la validità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
e dell'atto di appello sottoscritti dal presidente della Giunta regionale sulla
base di delibera del dirigente dell'avvocatura regionale che trovava il suo
fondamento in altra apposita delibera preventiva della stessa Giunta, alla
quale si sarebbe dovuto attribuire non già il valore di ratifica bensì quello
di legittimo atto di conferimento dei poteri al predetto dirigente, come tale
riconducibile al disposto del citato art. 27 lett. f) della legge n. 519 del
1971, dovendosi ricomprendere nella relativa formula, attributiva del potere
alla Giunta di deliberare in materia di liti attive e passive, anche la facoltà
della stessa Giunta di conferire ad altri il potere in tal senso). NOTA: sul
punto v., quali precedenti, Cass. n. 11071 del 2003 e 23321 del 2004.
200709321 Le domande di risarcimento del danno da
occupazione appropriativa, proposte nel lasso di tempo tra l’entrata in vigore
del d.lgs. n. 80 del 1998, e l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000,
inerendo a lesioni di diritti soggettivi, per le quali la Corte costituzionale,
con sentenza n. 281 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34 d.lgs.
n. 80 del 1998, nella parte in cui ha creato una nuova ipotesi di giurisdizione
esclusiva in materia urbanistica, rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario.
200708955 Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine
alle controversie riguardanti il pagamento del contributo previsto dall'art. 27
della legge 30 aprile 1999, n. 136 (abrogato dall'art. 48, comma primo, lettera
d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e sostituito dalla tariffa prevista
dall'art. 49, comma secondo, del medesimo decreto legislativo) da parte dei
privati che abbiano richiesto la valutazione di impatto ambientale (nella
specie, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un
impianto di generazione di energia elettrica): esse, infatti, oltre ad avere
per oggetto una prestazione che, in quanto imposta dallo Stato in stretta
correlazione con l'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano
specificamente l'obbligato nell'ambito di uno scambio di utilità non avente
carattere sinallagmatico, è qualificabile come tassa, non possono ritenersi
devolute alla giurisdizione amministrativa, non afferendo ad un rapporto di
concessione e non implicando un sindacato sulla legittimità di un provvedimento
amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti
interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di
discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i
presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto.
200708519 In tema di appalti pubblici, per effetto
dell'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha generalizzato
l'esclusione, già prevista dall'art. 33, comma terzo, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, della facoltà dell'Amministrazione committente di procedere alla
revisione dei prezzi, e dell'art. 26, comma terzo, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, che ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 1664, primo comma,
cod. civ., il divieto della revisione dei prezzi è divenuto un vero e proprio
principio regolatore degli appalti pubblici, con la conseguenza che non è più
configurabile, al riguardo, una posizione di interesse legittimo
dell'appaltatore, ma si pone soltanto un problema di validità delle clausole
contrattuali che, nel sopravvenuto regime, abbiano riconosciuto il diritto alla
revisione: spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla
domanda di riconoscimento della revisione dei prezzi proposta dall'appaltatore,
non implicando detto accertamento un sindacato in ordine all'esercizio di
poteri discrezionali dell'Amministrazione, e non essendo la controversia
riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista
dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto, indipendentemente dall'attinenza del
rapporto ad un pubblico servizio, non è configurabile un'ipotesi di
concessione..
200708386 b Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche
Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma
primo, del d. lgs. n. 20 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165
del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi
fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di
lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo
esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli
stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di
dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed
insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure
privatorum". (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, le
Sezioni unite hanno dichiarato - in
relazione ad un'azione risarcitoria di alcuni dipendenti dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per assunti danni
riconducibili a comportamenti lesivi incidenti sulla loro progressione in
carriera - la giurisdizione del giudice amministrativo anche in riferimento ad
un atto di detto Istituto successivo al 30 giugno 1998 comportante
l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di
organizzazione rientrante nella fattispecie del citato primo comma dell'art. 2
del d. lgs. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione del giudice
ordinario). NOTA: in senso conforme v. Cass. SS.UU. ord. n. 15904 del 2006.
200708386 a In tema di controversie di pubblico
impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi
dell'attuale art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto
disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d. lgs. n. 165 del 2001
(sostitutivo dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998),
per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno
1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie concernenti il periodo anteriore a tale data. Al riguardo, la
predetta norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma settimo, del citato d.
lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi nel senso che il riferito discrimine
temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa vada riferito non ad un
atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato
storico dell'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a
fondamento della pretesa avanzata. (Nella specie, le Sezioni unite hanno individuato
tale discrimine temporale ponendo riguardo, in relazione all'esperimento di
un'azione di risarcimento proposta da alcuni dipendenti dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per l'assunta
perdita di "chances" conseguente all'assunta omissione dell'adozione
di atti di progressione in carriera nei loro confronti, al momento
dell'asserita inadempienza del suddetto istituto inerente l'obbligo di
equiparare il personale dipendente, quanto all'inquadramento, al personale del
comparto sanità, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, risalendo siffatta condotta omissiva al 1994).
200708094 Spetta al giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo,
modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, risultante dalla
dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 204 del 2004), la giurisdizione esclusiva in
ordine alla domanda proposta da un Comune nei confronti del fallimento di una
società concessionaria del servizio di sciovia gestito su terreni appartenenti
al demanio comunale, per ottenere, previo accertamento della decadenza del
concessionario e/o dell'interruzione del servizio per effetto del fallimento,
la dichiarazione del proprio diritto di gestire la stazione scioviaria: la
controversia, infatti, avendo ad oggetto la concessione di un servizio pubblico
e non riguardando indennità, canoni ed altri corrispettivi, attiene ad una materia
in relazione alla quale l'ente locale agisce esercitando un potere
autoritativo, sul quale non può incidere il giudice ordinario, anche se
intervenga in veste di giudice del fallimento della società concessionaria,
senza che assuma alcun rilievo la formulazione di ulteriori domande,
riguardanti l'accertamento del diritto di proprietà sugli impianti e sulle
pertinenze, ovvero del diritto di ritenerli o acquisirli a seguito della
cessazione del rapporto, trattandosi di richieste che fanno da corollario alla
domanda principale, e devono pertanto ritenersi attratte dalla giurisdizione
amministrativa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 205 del 2000.
200708088 Posto che i rapporti
di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti
attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio
sanitario pubblico hanno natura privatistica, le norme e i principi di tutela
operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano
alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da
detti enti; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal
senso, non comporta, con l'adeguamento dell'ordinamento di tali rapporti di
lavoro di diritto privato a quello del personale delle unita sanitarie locali,
secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l'assoluta
parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle
successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia
sanitaria dai d. lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo
quadro normativo, pertanto, si deve escludere che gli enti ecclesiastici
esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano
inclusi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui al d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni,
che ai sensi dell'art. 1 di detto testo normativo comprendono le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Nella
specie, le Sezioni unite, alla stregua del complessivo principio enunciato,
hanno affermato, rigettando il ricorso proposto, la sussistenza della
giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di un medico
inerente l'impugnazione degli atti relativi alla procedura concorsuale per il
conferimento di un incarico di dirigente presso l'Ospedale Cristo Re di Roma,
appartenente alla categoria dei predetti enti ecclesiastici). NOTA: in senso
sostanzialmente conforme v. Cass. SS.UU. nn. 1385 del 1990 e 11446 del 1991.
200708087 b Le affermazioni
contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per
cassazione, relative al merito della domanda azionata, devono ritenersi -
qualora effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale -
estranee all'unica "ratio decidendi" della sentenza, e, perciò,
svolte "ad abundantiam", con argomentazioni meramente ipotetiche e
virtuali, che la parte soccombente non ha né l'onere né l'interesse ad
impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza che gli eventuali motivi
proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili. NOTA: principio
rilevante (in senso sostanzialmente conforme v. Cass. n. 9973 del 1998).
200708087 a Nella procedura
per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art.
48 della legge n. 833 del 1978 in relazione al d.P.R. n. 500 del 1996, degli
incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre
nella fase di individuazione delle zone carenti che l'Amministrazione intende
ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni
discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli
aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la P.A. deve procedere alle
convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della
graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale. Ne consegue che
ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal
medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base
della sua posizione nella graduatoria e, perciò, anche quella (come dedotta
nella fattispecie) relativa alla domanda proposta da un medico titolare di
convenzione con incarico di specialista ambulatoriale per un determinato numero
di ore per il riconoscimento del suo diritto, in base alla graduatoria
conseguente ad apposito bando pubblicato dall'azienda sanitaria, all'attribuzione
di un aggiuntivo incarico di medico specializzato ambulatoriale in altro
settore specialistico per un ulteriore numero di ore e al correlato
risarcimento del danno in virtù della sopravvenuta determinazione della stessa
azienda di non avvalersi della formata graduatoria e di conferire il suddetto
incarico a medici dipendenti in regime ospedaliero. NOTA: principio interessante (per precedenti v., ad es., Cass.
SS.UU. ord. n. 3231 del 2004).
200708085 (b) In
tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la
circolazione dei veicoli, e con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa
assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il
risarcimento o l'indennizzo da corrispondere al danneggiato o all'assicurato
superino l'ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da
svalutazione monetaria o spese, incombe al commissario liquidatore dell'impresa
posta in liquidazione coatta, che assume la veste di litisconsorte necessario
nel giudizio promosso dal danneggiato o dall'assicurato nei confronti
dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, l'onere di dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si
possa eventualmente desumere che il superamento del massimale è dipeso da un
comportamento imputabile alla stessa impresa designata, e, se del caso,
impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto
conto. In mancanza, ed in ogni caso in cui la sentenza che chiude definitivamente
quel giudizio condanni l'impresa designata al pagamento in favore dell'attore
di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da
svalutazione o spese) senza farne esclusivamente carico a detta impresa,
l'accertamento della "mala gestio" che legittima il superamento del
massimale, rientrando nella "causa petendi" della domanda proposta
dall'attore, fa stato anche nei confronti del commissario liquidatore, con la
conseguenza che non può essere successivamente contestata l'ammissione al passivo
della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, richiesta dall'impresa
designata per l'intero importo pagato, in relazione al quale quest'ultima è
surrogata nei diritti del danneggiato o dell'assicurato.
200708085 (a) In
tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la
circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall'art. 29, secondo
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo
"lato sensu" successorio, riconducibile all'art. 1203, n. 5 cod.
civ., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della
medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato
o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti
vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in
liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento
abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del
danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la
propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine
breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti
risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in
cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con
sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui
all'art. 2953 cod. civ., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai
sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., e riprende a decorrere soltanto
per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando
definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore,
legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione
coatta.
200707880 Le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi secondo
e terzo, della legge 20 marzo 1970, n. 300, devono trovare applicazione
nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente – a prescindere dalla specifica
collocazione che lo stesso assume nell’impresa – sia se il datore di lavoro
addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato,
colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte
suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette
garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del
recesso, ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla
contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di
giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici,
logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali
effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire
dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in
altro modo giustificativi del recesso. NOTA: con questa sentenza le S.U.
dirimono il contrasto in ordine all’applicabilità o meno al dirigente delle
garanzie procedimentali di cui all’art. 7 S.d.l. e propendendo per la soluzione
favorevole ribaltano l’orientamento fissato con la pronuncia delle stesse S.U.
n. 6041 del 1995.
200707390 (c) In tema di contabilità pubblica,
qualora il giudizio di conto abbia ad oggetto la gestione o la custodia di
partecipazioni societarie in possesso dell'ente pubblico, il sindacato della
Corte dei conti non è limitato alla custodia ed alla gestione dei titoli
originari nella loro materialità, ma si estende alle variazioni del loro valore
ed agli utili e ai dividendi distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne
ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827; peraltro,
poiché il sistema distingue nettamente tra l'attività di amministrazione,
spettante agli organi titolari dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni,
e la gestione contabile, spettante a coloro che hanno il maneggio e la custodia
dei beni, l'esercizio di quest'ultima funzione non può dar luogo ad un
sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico, con la
conseguenza che in sede di giudizio di conto l'agente contabile non può essere
chiamato a rispondere di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del
titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione del
patto di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione), la cui valutazione è
demandata al giudizio di responsabilità.
200707390 (b) In tema di contabilità pubblica, la
mancata adozione di misure organizzative idonee ad assicurare un corretto
adempimento dell'obbligo della resa dei conti, pur ostacolando il puntuale
esercizio della giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti preposti
alla custodia ed alla gestione dei beni pubblici, può costituire fonte soltanto
di responsabilità amministrativa, ove ne siano derivati danni per l'Amministrazione,
ma non giustifica l'utilizzazione del giudizio di conto con finalità meramente
esplorativa, non potendo esso costituire una sorta di strumento istruttorio
diretto ad individuare i soggetti in questione. Sebbene, infatti, l'art. 44 del
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 estenda la responsabilità contabile ai c.d.
contabili di fatto, il sistema distingue nettamente l'attività di
amministrazione, spettante agli organi titolari del potere di spesa, o più in
generale dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni, e la gestione
contabile, che costituisce il momento finale o esecutivo della gestione
finanziaria, e spetta a coloro cui è affidato il maneggio dei beni: l'onere di
individuare tali soggetti incombe pertanto al P.G., il quale deve adempierlo su
base normativa, trattandosi di figure organiche tipiche, preposte all'esercizio
di una pubblica funzione, e non essendo configurabile un esercizio della
giurisdizione di conto nei confronti di qualsiasi amministratore o dipendente
dell'ente pubblico, soltanto a causa della difficoltà d'individuare l'agente
consegnatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato il
difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine al giudizio di conto
promosso nei confronti del Presidente della Regione Calabria relativamente alla
gestione delle partecipazioni societarie in possesso dell'ente, rilevando che
ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge reg. 26 agosto 1992, n. 15,
l'amministrazione di tali beni spetta all'assessore al bilancio, mentre la custodia
spetta al tesoriere della Regione).
200707390 (a) In tema di contabilità pubblica, la
regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da
parte della Corte dei conti, contenuta negli artt. 73 - 75 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli artt. 20 e ss. del
relativo regolamento (regio decreto 28 maggio 1924, n. 827), nonché nell'art.
44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti), trova fondamento in un'indefettibile funzione di garanzia della
regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario
l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti
patrimoniali e finanziarie. Essa, pertanto, non può subire limitazioni per
effetto dell'art. 1, comma primo, lettera a), del d.P.R. 4 settembre 2002, n.
254, che non menziona le partecipazioni societarie tra i beni mobili il cui
maneggio dà luogo all'obbligo di rendiconto, trattandosi di una norma a
carattere regolamentare che, in quanto priva di specifica delega legislativa,
non può operare una restrizione dell'area giurisdizionale assegnata in tale
materia alla Corte dei conti: tale giurisdizione, infatti, ha carattere
necessario ed indefettibile, trovando copertura nell'art. 103, secondo comma,
Cost., il quale, contiene una clausola generale non limitabile o comprimibile,
e quindi non necessitante (a differenza delle altre ipotesi di giurisdizione
affidate alla Corte dei Conti) dell'"interpositio legislatoris", che
legittima la disapplicazione della citata disposizione regolamentare, anche nei
giudizi a carattere non impugnatorio.
200707388 (b) In tema
di contenzioso tributario, e con riferimento all'impugnazione degli atti di rifiuto
dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione
finanziaria, il sindacato del giudice deve riguardare, ancor prima
dell'esistenza dell'obbligazione tributaria, il corretto esercizio del potere
discrezionale dell'Amministrazione, nei limiti e nei modi in cui esso è
suscettibile di controllo giurisdizionale, che non può mai comportare la
sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali, né
l'adozione dell'atto di autotutela da parte del giudice tributario, ma solo la
verifica della legittimità del rifiuto dell'autotutela, in relazione alle
ragioni di rilevante interesse generale che, ai sensi dell'art. 2-quater del
decreto-legge 20 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'art. 3 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37,
ne giustificano l'esercizio. Ove il rifiuto dell'annullamento d'ufficio
contenga una conferma della fondatezza della pretesa tributaria, e tale
fondatezza sia esclusa dal giudice, l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi
alla relativa pronuncia, potendo altrimenti esperirsi il rimedio del ricorso
per ottemperanza, il quale, peraltro, non attribuisce alle commissioni
tributarie una giurisdizione estesa al merito.
200707388 (a) In tema di contenzioso tributario,
l'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, configurando la
giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica
in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato, comporta
la devoluzione alle commissioni tributarie anche delle controversie relative
agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, non assumendo alcun rilievo
in proposito la natura discrezionale di tali provvedimenti, in quanto l'art.
103 Cost. non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del
giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi, e ferma
restando la necessità di una verifica da parte del giudice tributario in ordine
alla riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie indicate dall'art. 19
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale non attiene alla giurisdizione,
ma alla proponibilità della domanda.
200707256 La controversia risarcitoria per il danno
da occupazione appropriativa, che sia effetto e conseguenza di dichiarazione di
pubblica utilità, intervenuta nel 2002, rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo.
200707249 E' da ascrivere alla giurisdizione del
giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta prima della riforma dei
criteri di riparto di cui al d.lgs. 80 del 1998, per l'occupazione
appropriativa di un fondo, trattandosi di condotta materiale lesiva del diritto
di proprietà del titolare dell'area, situazione soggettiva affievolita con
l'autorizzazione all'occupazione, che recupera però la sua pienezza originaria
all'esito di questa.
200706074 (c) Il
contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici
individuali, previsto dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ha carattere "paratributario", costituendo un onere imposto agli
utenti di detti impianti in ragione del rischio ambientale che una cattiva
gestione degli stessi comporta, e dei conseguenti costi che ne possono derivare
per la collettività: esso, infatti, non è correlato (nell'ambito di un rapporto
di corrispettività) all'effettiva esecuzione delle verifiche da parte degli
incaricati dell'ente territoriale, né all'esecuzione di dette verifiche secondo
specifiche ed inderogabili modalità, in quanto la determinazione di tali
modalità è riservata all'autonomia ed alla discrezionalità tecnica dell'ente
locale, e gli oneri economici connessi alle relative operazioni non sono posti
a carico dei soli responsabili degli impianti effettivamente verificati, ma a
carico della generalità degli utenti, con la conseguenza che il potere
dell'ente territoriale d'imporre tale contributo sussiste indipendentemente dal
fatto che l'utente sia stato o meno fatto oggetto di effettiva e concreta
esecuzione del controllo.
200706074 (b) La sentenza pronunciata dal giudice di
pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., che
abbia negato il potere dell'Amministrazione Provinciale di imporre ai titolari
degli impianti termici individuali un contributo per l'esercizio dell'attività
di controllo di detti impianti, ad essa affidata, è impugnabile con il ricorso
per cassazione: essa, infatti, coinvolge la violazione di principi
costituzionali, ed in particolare dell'art. 9 Cost., in quanto il controllo
sugli impianti termici è funzionale alla tutela dell'ambiente, e la sua
correlazione con l'imposizione del contributo attiene ai principi informatori
della materia, nonché dell'art. 97 Cost., poiché l'imposizione di detto onere a
carico di tutti i titolari degli impianti è funzionale ad assicurare all'ente
locale le risorse necessarie per coprire i costi dei controlli, in ossequio al
principio di buon andamento della P.A.; il diritto dell'ente alla percezione
del contributo si configura d'altronde come indisponibile, con la conseguenza
che, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ., in tale materia non è ammissibile
una pronuncia secondo equità..
200706074 (a) In tema di corrispettivo dovuto per la
fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di
interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice
amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della
tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento
dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria
di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed
obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario
verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti
dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice
ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di accertamento negativo
proposta dal titolare di un impianto termico individuale per sentir dichiarare
non dovuto il contributo previsto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n.
10 per l'attività di controllo di detti impianti, affidata all'Amministrazione
Provinciale, sul presupposto della mancata esecuzione della verifica prevista
dalla legge, alla quale, secondo l'attore, sarebbe subordinato l'obbligo di
pagamento).
200704630 In tema di
disciplina della concorrenza e del mercato, soltanto quando l'applicazione
delle norme sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, sull'abuso
di posizione dominante o sulla concentrazione - di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - sia riservata, in via esclusiva, ad
Autorità diversa da quella garante della concorrenza e del mercato (come si
verifica, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge, in relazione
ai comportanti posti in essere da imprese operanti nei settori della
radiodiffusione e dell'editoria e da aziende ed istituti di credito), è
configurabile un'assoluta carenza di potere di quest'ultima Autorità nel
comminare sanzioni per abuso di posizione dominante, trovando altrimenti
applicazione il comma 7 dello stesso art. 20, per il quale, quando i
comportamenti richiamati sono tenuti da imprese operanti in settori sottoposti
alla vigilanza di più Autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti
di propria competenza: provvedimenti che, ove emessi da una piuttosto che da
un'altra Autorità, sono pertanto affetti soltanto da vizio di incompetenza
amministrativa, non già da quello di carenza assoluta di potere, non
configurabile in assenza di un divieto, espresso o tacito, di esercizio dei
poteri di queste nel settore specifico da parte dell'Autorità che ha competenze
generali nella materia. Ne consegue, per un verso, che, ove il provvedimento
sanzionatorio, in ordine a comportamenti violativi di regole della legge sulla
concorrenza tenuti da parte di un'impresa con posizione dominante nel settore
delle telecomunicazioni, sia stato
adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non è
predicabile né la nullità né l'inesistenza del provvedimento medesimo per
carenza assoluta di potere, essendo questo emesso da una delle Autorità
investite di competenza concorrente; e, per l'altro, che è inammissibile il
ricorso per cassazione il quale deduca come questione attinente alla
giurisdizione la denuncia di violazioni di legge contenute nella sentenza del
giudice amministrativo, per avere questa negato la pretesa nullità o
inesistenza del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e dichiarato la competenza amministrativa concorrente
di tale Autorità con quella dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
atteso che il denunciato errore ermeneutico si traduce in un "error in
iudicando", attinente all'esplicazione interna del potere giurisdizionale
attribuito dalla legge al giudice amministrativo, ed è perciò inidoneo ad
integrare una questione di giurisdizione.
200704110 Qualora nell'impiego
pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative
alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in
presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad
individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti
"riservati". (Nella specie, le Sezioni unite, dopo aver ritenuto
preclusa per formazione del giudicato interno la questione di giurisdizione
sollevata dall'Amministrazione scolastica ricorrente con la quale era stata
prospettata l'attribuzione della controversia alla giurisdizione
amministrativa, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale la Corte di
appello aveva riconosciuto il diritto di un professore riconosciuto invalido
all'80%, perché affetto da sclerosi multipla, ad ottenere l'iscrizione nella
graduatoria dei riservisti con la conseguente declaratoria del diritto
all'assunzione in ruolo con decorrenza dall'avvenuto riconoscimento della
suddetta invalidità e all'ottenimento del risarcimento dei danni per l'inerzia
manifestata dalla competente Amministrazione scolastica).
200704109 b SECONDA MASSIMA :
Sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360, comma primo, n. 1),
c.p.c. - previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi
dell'art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per
contestare innanzi alle Sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha
emesso la sentenza impugnata - sia nel
caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudice
ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario,
deve poter operare la “translatio iudicii”, così consentendosi al processo,
iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione
indicata, di poter continuare - così come è iniziato - davanti al giudice
effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di
merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando
in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente
rilevante. Il principio della "translatio iudicii" è estensibile
anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di
merito senza che si configuri una violazione dei parametri normativi generali
previsti negli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'attuale impeditiva
disciplina processuale, dal momento che, in virtù di una idonea interpretazione
adeguatrice del sistema processuale, ancorché la pronuncia del giudice di
merito - sia esso ordinario che amministrativo, tributario o contabile - che
dichiari il suo difetto di giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni
unite della Corte di cassazione, non imponga, al giudice del quale è stata
affermata la giurisdizione, di conformarvisi, onde il giudice "ad
quem", innanzi al quale la causa fosse riassunta, potrebbe a sua volta
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, occorre considerare che, in tal
caso, alle parti è dato, per la soluzione del conflitto negativo di
giurisdizione, il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362,
comma secondo, cod. proc. civ., sicché il previsto meccanismo correttivo della
denunciata situazione di stallo, nel rispetto del principio che ogni giudice è
giudice della propria giurisdizione, consente, nella soluzione del conflitto,
di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti
vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione,
innanzi al quale è resa praticabile la "translatio iudicii". NOTA: Con la sentenza n. 4109 del 2007,
assolutamente innovativa, le Sezioni unite, ribaltando un contrario indirizzo
giurisprudenziale a cui aderiva anche la prevalente dottrina, hanno affermato
che, nel nostro sistema giuridico, anche alla luce dei principi generali del
giusto processo e dell’economia processuale, sussistono le condizioni per poter
ritenere l’applicabilità del principio della “translatio iudicii”
(ordinariamente attuato in tema di incompetenza nell’ambito della giurisdizione
ordinaria) dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, anche in
caso di pronuncia sulla giurisdizione.
200704109 a PRIMA MASSIMA:
Qualora il tribunale amministrativo regionale abbia espressamente e
positivamente statuito sulla propria giurisdizione, provvedendo poi sul
ricorso, la mancata riproposizione, in sede di appello davanti al Consiglio di
Stato, della relativa questione determina la formazione del giudicato interno
sulla giurisdizione. L'inosservanza di tale preclusione da parte del Consiglio
di Stato, che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
pur in assenza di impugnazione sulla statuizione del T.A.R. affermativa della
giurisdizione, comporta che, vertendosi in tema di violazione attinente ai
limiti esterni della "potestas decidendi" rilevabile d'ufficio anche
in sede di legittimità e ritenuto che sulla giurisdizione del giudice
amministrativo sussiste il giudicato interno, l'impugnata sentenza deve essere
cassata con rinvio per nuovo esame al Consiglio di Stato, rilevandosi, anche in
tal caso, l'applicabilità del principio della "translatio iudicii"
che, ancorché espressamente previsto dalla disciplina in tema di competenza
nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non si prospetta incompatibile, non
emergendo peraltro un divieto esplicito in proposito, con riguardo ai rapporti
tra giudice ordinario e giudici speciali, valorizzandosi anche i principi
generali del giusto processo e di economia processuale, senza trascurare che,
qualora non si adottasse in tale ipotesi la pronuncia di rinvio davanti al
giudice munito di giurisdizione, si verificherebbe l'inaccettabile conseguenza
di un processo che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la
giurisdizione del giudice adito senza che lo stesso possa decidere
sull'esistenza o meno della pretesa azionata.
200703848 In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto
di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere
attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è
riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il
controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente
indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla
P.A. il potere di riconoscere l'ausilio assistenziale, previa valutazione
comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse
pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell' "an",
del "quid" e del "quomodo" dell'erogazione. Ne consegue che
la cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da invalido quasi
totale ai fini della concessione del servizio taxi previsto per persone
fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di
trasporto, in relazione al disposto dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, appartiene alla giurisdizione amministrativa poiché il portatore di
handicap è titolare in proposito di un mero interesse legittimo, dal momento
che, per quanto evincibile dalla richiamata disposizione normativa, la
rivendicata provvidenza viene erogata sulla base di una compatibilità con le
risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della
Pubblica Amministrazione. NOTA: per meri riferimenti v., da ultimo, Cass.
SS.UU. n.16896 del 2006.
200703841 (e) In applicazione analogica dell'art. 385,
secondo comma, cod. proc. civ., la corte di cassazione, adita con regolamento
preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito
pendente dinanzi al giudice italiano quando questo sia destinato a non più
proseguire a causa del rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice,
essendo a questi limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista
dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio.
200703841 (d) Nella controversia promossa contro un
convenuto non residente in Italia con una domanda principale e con un'altra
domanda proposta in via subordinata al mancato accoglimento della prima, ove
sussista, in relazione alla domanda principale, una valida proroga della
competenza giurisdizionale in favore del giudice di altro Stato membro ai sensi
dell'art. 23 del regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, sussiste il difetto di
competenza giurisdizionale del giudice italiano anche in relazione alla domanda
subordinata. (Nella specie la domanda principale riguardava l'accertamento
della nullità o dell'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto
operazioni su strumenti finanziari derivati, laddove la domanda subordinata
concerneva la richiesta di risarcimento del danno per scorretta esecuzione
dell'incarico di consulenza finanziaria conferito alla stessa società in ordine
ai medesimi contratti di investimento).
200703841 (c) L'art. 23 del regolamento CE n. 44/2001
del 22 dicembre 2000 - applicabile, in virtù dell'art. 4, primo comma, anche se
il convenuto non sia domiciliato nell'ambito dell'Unione europea -
espressamente definisce la competenza giurisdizionale convenzionalmente
attribuita al giudice di uno Stato membro come esclusiva, salvo diverso accordo
tra le parti. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite - in
una controversia intesa a fare accertare la nullità o l'inefficacia di alcuni
contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati - ha
interpretato l'art. 13 dell'accordo quadro denominato "ISDA Master
Agreement", conforme ad un modulo standard elaborato dall'"International Swaps and
Derivatives Association", nel senso che esso esclude ogni possibilità di
più fori dotati contemporaneamente di giurisdizione, se collocati in altri
Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ed oggi
vincolati dal regolamento CE n. 44/2001, quando ricorra la competenza giurisdizionale
delle Corti inglesi per essere applicabile il diritto di quel Paese).
200703841 (b) In tema di diritto internazionale
privato, l'eventuale presenza, in una determinata fattispecie, di norme di
applicazione necessaria (nell'accezione
datane dall'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218) - ossia di norme della
"lex fori" operanti come limite all'applicazione del diritto
straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto - non incide sul
diverso problema dell'individuazione dei criteri dai quali dipende la
competenza giurisdizionale, giacché la determinazione della giurisdizione
precede sul piano logico quella della legge applicabile, non potendosi del
resto presumere che la futura pronuncia del giudice straniero si porrà in
concreto contrasto con la norma
italiana di ordine pubblico, tanto più quando la proroga della giurisdizione è
destinata ad operare in favore del giudice di altro Paese collocato in un'area
di diritto armonizzato quale è quella comunitaria.
200703841
(a) La nullità di una clausola contrattuale di proroga della
giurisdizione può essere postulata solo nel caso in cui la denunciata mancanza
di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura
individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione
delle loro eventuali vertenze. Non è pertanto sufficiente a determinare la
nullità di detta clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda
un'attività interpretativa ad opera del lettore e che al riguardo si sia
profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa attività ermeneutica
(dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia
l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma
non certo porre la clausola nel nulla); né rileva la circostanza che la stessa
associazione internazionale, cui si deve la formulazione dell'accordo quadro
(nella specie denominato "ISDA Master Agreement"), abbia avvertito in
epoca successiva il bisogno di modificare il tenore della clausola per renderne
più chiaro il significato. (Enunciando il principio di cui in massima, le
Sezioni Unite, nell'escludere la denunciata nullità, hanno altresì rilevato
come nessun dubbio sulla interpretazione della clausola di proroga della
giurisdizione abbia manifestato in altra occasione l'autorità giudiziaria
britannica, ed hanno richiamato, al riguardo, la decisione assunta in altra
causa il 23 gennaio 1996 dalla "Queen's Bench Division - Commercial
Court").
200703725 La concentrazione della tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione davanti al giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità, riguarda le domande proposte anche successivamente all'annullamento dell'atto amministrativo, purché dopo le modifiche apportate dall’art. 7 l. 21.7.2000 n. 205, all’art. 35, comma 4, d.lgs. 31.2.1998 n. 80, giacché per quelle proposte in precedenza, l’originaria formulazione della norma si limitava a configurare una giurisdizione piena per le controversie relative a materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, e fra queste non può dirsi compresa la controversia in materia di occupazione usurpativa.
200703724b Va ascritta al giudice
amministrativo la giurisdizione nelle controversie avente ad oggetto il
risarcimento del danno, ove vi sia stato l’annullamento di atti amministrativi,
perché, pur essendo venuto meno, con essi, il fondamento all’esercizio del
potere, ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di
ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione, davanti a un
unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all’annullamento, pur
se la vicenda giurisdizionale amministrativa si sia già conclusa, subentrando
in tal caso esigenze di razionalità e coerenza nell’ordinamento (nella
fattispecie trattasi di azione risarcitoria del danno per un’occupazione posta
in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata
dal giudice amministrativo).
200703724a Nel caso di regolamento di
competenza, che sia stato assegnato alle Sezioni unite, per essere stata
prospettata una questione di giurisdizione, la relativa decisione va
pronunciata in camera di consiglio, atteso che anche l'esame di tale questione
resta assoggettato al rito camerale che è proprio del giudizio in cui essa è
sorta, fermo restando che il provvedimento conclusivo assume la forma di
sentenza, atteso che l’art. 279 c.p.c., nel disciplinare la forma dei provvedimenti, indica
chiaramente che la decisione di questioni pregiudiziali, di giurisdizione e di
competenza (se risolutiva) definisce il processo.
200703723b La fattispecie,
qualificabile come “occupazione usurpativa”, ovvero come manipolazione del
fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è
costituita da un comportamento di fatto dell’amministrazione, in assenza di
dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i terreni nei
quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell’esecuzione dell’opera
pubblica, da aree legittimamente occupate: essa costituisce un illecito
permanente in alcun modo ricollegabile all’esercizio di poteri amministrativi,
onde l’azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario.
200703723a La questione di
giurisdizione, per sua natura, trascende l'interesse particolare dei
contendenti, anche
nell’ipotesi in cui la questione sia sottoposta alle Sezioni unite mediante
ricorso per conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice
amministrativo, onde i poteri cognitivi della Cassazione, nell'esame di essa,
debbono estendersi agli accertamenti
di fatto, come desumibili
dagli atti del giudizio.
200703718 La controversia di
lavoro (nella specie trattavasi di impugnativa di licenziamento) introdotta da
un dipendente nei confronti dell'Ente internazionale per le risorse
fitogenetiche (I.P.G.R.I.) relativamente a questioni antecedenti all'adesione
di detto organismo internazionale all'O.I.L., avvenuta a decorrere dal gennaio
2001, ricadente sotto la disciplina contenuta nella legge n. 67 del 1994
(concernente la ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e
l'I.P.G.R.I.), in cui era stata prevista l'immunità giurisdizionale del
suddetto Istituto internazionale, è da ritenersi, in virtù di un’interpretazione
adeguatrice che salvaguardi la garanzia del diritto alla tutela giudiziaria
sancito dall'art. 24 Cost., attribuita alla giurisdizione del giudice italiano,
poiché la mancata attuazione dell'art. XVII dell'accordo ratificato con la
predetta legge n. 67 del 1994, prevedente l'obbligo di individuare procedure
idonee per la soluzione delle controversie tra lo stesso Istituto e il suo
personale (che, se soddisfatto, avrebbe precluso, nel periodo precedente
all’adesione all’O.I.L., il ricorso a qualsiasi forma di tutela giurisdizionale
di situazioni soggettive dei dipendenti dell'Istituto medesimo), ha comportato
l'inoperatività della previsione della suddetta immunità giurisdizionale. NOTA: nulla sulla specifica problematica
affrontata (per meri riferimenti v. Cass. sez. un. n. 1237 del 2004).
200703717 c TERZA MASSIMA:Nel
nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alla cause relative alle
procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice
amministrativo sulle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, su
quelle concernenti i concorsi misti, nonché sulle controversie relative a soli
interni che comportino passaggio da un'area ad altra, risultando invece
residuale la giurisdizione del giudice ordinario per essere limitata alle
controversie attinenti a concorsi per soli interni, che implichino passaggio da
una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area. Pertanto, posto che
il riferimento alle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma quarto, del
d. lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi esteso anche alle prove selettive
idonee a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area
superiore, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia (come dedotta nella specie) diretta al
riconoscimento del diritto al passaggio da una qualifica funzionale inferiore a
quella superiore in funzione dell'attribuzione conseguente del diritto
all'inserimento in una fascia superiore corrispondente ad una diversa e più
elevata area anche ai fini dell'erogazione del nuovo e migliore trattamento
economico correlato. NOTA:
giurisprudenza ormai consolidata, dopo le prime incertezze relative alla
iniziale applicazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001.
200703717 b SECONDA MASSIMA:
conforme a Cass. SS.UU. n. 17461 del 2006.
200703717 a PRIMA MASSIMA:La
parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda
la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una
diversa soluzione delle questioni da lei proposte nel precedente grado di
giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale
ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni - ivi compresa quella
nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente
esaminata e respinta dal giudice del precedente grado - , ai sensi dell'art.
346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un
comportamento omissivo. NOTA: v., negli stessi termini, già Cass. SS.UU. n.
9197 del 1990.
200703370 b SECONDA MASSIMA:Appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario la controversia relativa all'impugnativa dell'atto di revoca disposto
dal Direttore generale di Azienda Ospedaliera nei confronti di un professore
universitario rivestente l'incarico dirigenziale di struttura pubblica
sanitaria complessa per assunto inadempimento di quest'ultimo, con la
conseguente risoluzione del contratto, poiché, in tal caso, la qualifica di
professore universitario, pur quando abbia costituito il presupposto per il
conferimento di detto incarico, non è di per sé sola sufficiente ad attribuire
la cognizione della suddetta domanda alla giurisdizione del giudice
amministrativo, atteso che l'attività di responsabile della richiamata
struttura sanitaria è diversa sia dall'attività di insegnamento che da quella
pratica di assistenza ospedaliera, con la conseguente applicabilità dell'art.
63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001, alla stregua del quale sono per
l'appunto devolute al giudice ordinario le controversie concernenti gli
incarichi dirigenziali.
200703370 a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass. sez. un. ord. n. 2053 del
2006.
200703367 Spettano alla
giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa
esperiti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici (anche
economici) per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo
comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, poiché, nell'attuale assetto
normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è
rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una P.A. e non più
dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la
condotta produttiva del danno. NOTA: in senso conforme v., da ultimo, Cass.
SS.UU. sent. n. 14101 del 2006.
200703200 Ai sensi dell'art.
4, comma primo, del d.l. n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge 21
giugno 1995, n. 236, è stata prevista, con decorrenza dal primo gennaio 1994,
la facoltà per le Università di provvedere all'assunzione di collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre mediante la stipula di contratti di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze
temporanee, a tempo determinato, con la conseguente attribuzione della
giurisdizione per le controversie attinenti a tali contratti conclusi
successivamente a detta data al giudice ordinario, mentre, con riferimento alla
disciplina antecedente riguardante il suddetto personale, restano devolute alla
giurisdizione amministrativa le questioni concernenti i contratti stipulati tra
le parti anteriormente alla individuata data, poiché, in assenza di una
disposizione di legge derogativa, la natura pubblica del datore di lavoro
determinava automaticamente il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro.
(Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua della riportata ricostruzione,
hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni
relative ai contratti a termine stipulati tra l'Università per gli stranieri di
Perugia e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana stipulati
anteriormente al 1° gennaio 1994 e la giurisdizione del giudice ordinario per
quelle riguardanti i contratti conclusi successivamente a tale data). NOTA: v., per la disciplina anteriore alla
riforma del 1995, Cass. SS.UU. n. 5199 del 1984.
200703196 Conforme a Cass., SS.UU., ord. n.10704 del 2006.
200703195 b SECONDA MASSIMA: La
domanda proposta da ex dipendenti pubblici (nella specie del Ministero della
Pubblica Istruzione) nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. diretta all'accertamento e
alla dichiarazione del loro diritto al beneficio pensionistico di cui all'art.
13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, in conseguenza dell'avvenuta
prestazione del servizio in ambiente esposto all'amianto, è devoluta alla
giurisdizione della Corte dei Conti, poiché inerisce una controversia sulla
misura della pensione dal momento che involge la determinazione della base di
computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della
quantificazione di detta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento
all'oggetto e all'ambito del giudizio stesso, la decisione del giudice
contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti
determinativi al trattamento economico in relazione ai quali l'esame di tale
giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della
rivalutazione della pensione. NOTA: per riferimenti v. Cass. SS.UU. nn. 13058
del 1997 e 14171 del 2004.
200703195 a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass. SS.UU. n. 17461 del 2006.
200703188 b SECONDA MASSIMA:Sulla scorta dei principi generali - in
correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" – relativi
all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico
impiego privatizzato, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione
del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998,
emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi
che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del
2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti
dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla
discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P. A. e all'attinenza degli atti
all'organizzazione, in quanto ciò che rileva, in punto giurisdizione, è il solo
dato dell'inerenza della controversia al rapporto di lavoro. (Nella specie, le
Sezioni unite, alla stregua dell'enunciato principio, hanno affermato la
sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda
degli originari ricorrenti con la quale era stata chiesta la dichiarazione in
sede giudiziale del loro diritto all'assunzione al lavoro a tempo indeterminato
presso il ricorrente Consorzio di bonifica per essere stati validamente
collocati nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 12 della legge
regionale della Sicilia n. 33 del 1999, così facendo valere non un'impugnativa
della graduatoria bensì contestando il criterio seguito dall'ente nell'utilizzo
della stessa per non aver disposto l'assunzione degli stessi originari
ricorrenti malgrado la loro posizione utile a tal fine dopo l'avvenuta
collocazione in quiescenza di altri dipendenti). NOTA: cfr., in proposito, soprattutto Cass., sez. un., n. 6348
del 2003.
200703188 a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass., SS.UU., n. 17461 del 2006.
200703185 CONF A 2694/07
200703046b Il principio
sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge
intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della
giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento
della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all'effetto
abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche
all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità:
esse, infatti, a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953,
n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata
illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, la quale non si
risolve nella mera constatazione di un evento già verificatosi, ma implica lo
svolgimento di un'attività valutativa sul contenuto della norma dichiarata
incostituzionale e sulla sua pertinenza al caso di specie. Tale efficacia
retroattiva, che si arresta esclusivamente di fronte al giudicato o al decorso
dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati
diritti, non contrasta con il principio costituzionale di ragionevole durata
del processo, in quanto l'opportunità di evitare lo spreco di attività
conseguente alla rinnovazione del processo non può prevalere sull'esigenza di
evitare, a tutela del diritto di difesa del convenuto, l'esercizio di un potere
giurisdizionale che, in relazione ad una determinata controversia, sia stato
ritenuto contrario alla Costituzione. (Principio enunciato dalla S.C. in
riferimento all'applicabilità, ai fini del riparto di giurisdizione in una
controversia relativa al pagamento di prestazioni sanitarie erogate da una
struttura privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale, dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art.
7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004, con cui ne è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale).
200703046a La domanda proposta, in data successiva
all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, da un laboratorio di
analisi cliniche nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento
di prestazioni di radiologia erogate in regime di accreditamento, introduce una
controversia che, in quanto avente ad oggetto l'accertamento non già
dell'esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile
come concessione di pubblico servizio, ma soltanto dell'effettiva debenza dei
compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della P.A.
sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa
gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi: essa,
pertanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004,
con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art.
33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205), esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di pubblici servizi, ed è devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario.
200703043 L'azione
risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione
usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza
di dichiarazione di pubblica utilità, sia che ne venga invocata la tutela
restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del
possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale,
si opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario.
200703042 Per le cause aventi
ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, introdotte nel
lasso temporale tra il 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 80
del 1998) ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della l. 205 del
2000), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario per effetto della
sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art.
34 d.lgs. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 l. 205 del
2000, un eccesso di delega, dichiara l'incostituzionalità delle nuove ipotesi
di giurisdizione esclusiva restando allora da attribuire la giurisdizione
secondo il fondamentale criterio basato sulle situazioni giuridiche soggettive,
siccome l'occupazione in assenza di titolo è lesiva di diritti soggettivi.
200703041b Il motivo di
censura in ordine alla determinazione dell'indennità di esproprio effettuata
dal giudice di merito, nonostante che per l'intervenuta scadenza dei termini
della dichiarazione di pubblica utilità sia venuto meno il decreto di
esproprio, deve soddisfare al requisito di autosufficienza, e tenendo conto che
non è consentito al giudice di legittimità un autonomo accertamento delle
circostanze di fatto, deve indicare, valendo il principio generale per cui,
vertendosi in tema di realizzazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica, la dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dei
piani di zona, ha la durata di diciotto anni (il termine originario di dieci
anni di cui all'art. 9 l. 18.4.1962 n. 167 è stato aumentato a quindici anni
dall'art. 1 d.l. 2.5.1974 n. 115, conv. in l. 27.6.1974 n. 274, e un'ulteriore
proroga di tre anni è stata assicurata dall'art. 51 l. 5.8.1978 n. 457), quale
sia la decorrenza del termine, e se il procedimento abbia previsto un eventuale
diverso sviluppo rispetto al cursus ordinario della procedura.
200703041a L'interpretazione
della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni
letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla
situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante
con il ricorso all'autorità giudiziaria, sicché ove l'intervento del giudice
(per di più, della Corte d'appello, competente per materia) sia palesemente
invocato per l'accertamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione per
pubblica utilità di un bene, attesa l'inadeguatezza della stima compiuta in via
amministrativa, si configura la giurisdizione del giudice ordinario -
confermata, nel contesto delle modifiche ai criteri di riparto delle
giurisdizioni, dall'art. 34, comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 80 del 1998, come
modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 -, non rilevando che
strumentalmente a tale tutela sia richiesta la dichiarazione di inesistenza o
improduttività degli effetti della determinazione amministrativa, con
annullamento o revoca degli atti che l'hanno espressa, dato che il predetto
giudice è chiamato a liquidare autonomamente l'indennità medesima, una volta
che, per effetto dell'opposizione alla stima, viene meno la determinazione
amministrativa, non essendone richiesta la rimozione.
200703040b Nella domanda
azionata con ricorso per ingiunzione, avente ad oggetto l'importo di un preteso
accordo di liquidazione del conguaglio del prezzo di cessione volontaria a suo
tempo stipulata nell'ambito di una procedura espropriativa, ben può ravvisarsi,
in seguito alle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione nel
giudizio di opposizione, una pretesa lato sensu mirata a conseguire il ristoro
per la perdita della proprietà, dunque anche il conguaglio, da determinare
secondo le norme in materia di determinazione dell'indennità, ma non anche il
risarcimento del danno per la perdita della proprietà data l'ontologica
diversità tra le due domande, poiché la causa petendi è rappresentata, quanto
alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio (o del
trasferimento volontario del bene), mentre l’elemento costitutivo della seconda
è rappresentato da un comportamento illecito dell'Amministrazione.
200703040a Con riguardo alla
causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'adempimento di
un accordo asseritamente intervenuto con l'amministrazione sull'ammontare del
conguaglio del prezzo di cessione volontaria, a suo tempo stipulata nell'ambito
di una procedura espropriativa, di tale questione, tenendo conto della comparsa
di costituzione dell'opposto che ha precisato la domanda facendo valere una
pretesa lato sensu diretta al conseguimento di un ristoro per la perdita della
proprietà, va affermata la natura indennitaria, per la quale l'art. 34, comma
3, lett. b) del d.lgs. n. 80 del 1998, ha confermato la giurisdizione del
giudice ordinario, pur se l'ammontare del ristoro espropriativo sia stato
asseritamente oggetto di accordo.
200702775 In tema di IVA, spetta al giudice
ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore
finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia
effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la
restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto
dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista
dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente
colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la
controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra
contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica
tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine
all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata. (In applicazione di
tale criterio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso
la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso
della maggiore IVA pagata dall'utente di una fornitura di gas nei confronti
della società erogatrice).
200702694 Sussiste la giurisdizione amministrativa nell'ipotesi in cui
la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e poi successivamente annullata in
sede amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si è in presenza
di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso
si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato
retroattivamente di esplicare i suoi effetti e la lesione del diritto
soggettivo di proprietà è rapportabile ad un comportamento materiale
dell'amministrazione, tuttavia riconducibile all'avvenuta adozione ed
esecuzione della dichiarazione di p.u. e divenuto tale in seguito al
provvedimento che l'ha caducata, e spetta al giudice amministrativo disporre le
diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive
sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo, e tra queste
rientra anche quella risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, che
per il disposto dell'art. 35 d.lgs. 80/1998 non può più essere oggetto di
separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione, a nulla rilevando
la scelta di un momento successivo per proporre la domanda di risarcimento del
danno, in quanto gli art. 34 e 35 d.lgs. 80/1998 non richiedono una situazione
di contestualità fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di
ordine patrimoniale per la devoluzione della controversia alla giurisdizione
amministrativa.
200702692 (b) E' applicabile la legge italiana con
riferimento all'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento,
dichiarato in Italia, nei confronti di un soggetto residente (o avente sede) in
un paese extracomunitario (nella specie, la Repubblica di San Marino), giacché
il rapporto inscindibile di questo tipo di azione, quantunque disciplinata
anche da norme di diritto sostanziale, con la procedura fallimentare - rapporto
che si manifesta sia nella genesi stessa di tale azione, sia nella funzione che
essa è chiamata ad assolvere - comporta che la legge da cui è retta quella
procedura debba essere la stessa da applicare all'azione che da essa promana
("lex fori concursus"), altrimenti rischiandosi di determinare
disparità di trattamento tra creditori diversi e, pertanto, di compromettere
una delle finalità salienti del procedimento esecutivo concorsuale.
200702692 (a) Con riferimento ad un'azione revocatoria
fallimentare, promossa dal curatore di un fallimento aperto in Italia nei
confronti di una banca straniera (nella specie, avente sede nella Repubblica di
San Marino) in relazione alla avvenuta costituzione di garanzia in favore di
quest'ultima, sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma
dell'art. 3, secondo comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218,
nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di
Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n.
804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare,
la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di
collegamento stabiliti per la competenza per territorio, e con specifico
riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al
luogo di apertura del fallimento.
200702688 In materia urbanistica ed edilizia, la giurisdizione
(residuale) del giudice ordinario è invocabile solo quando i comportamenti
materiali dell'amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo
privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano
prodotti in carenza di dichiarazione di p.u. - fattispecie rientranti nella
categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate
"usurpative" - in particolare ove il provvedimento contenente la
dichiarazione di p.u. sia radicalmente nullo, per non contenere l'indicazione
dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera,
richiesta dall'art.13 della legge 2359 del 1865, e rispondente alla necessità
di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.), di limitare il potere
discrezionale della P.A., al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili
in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonché all'ulteriore finalità di
tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo
valutato congruo per l'interesse generale per evidenti ragioni di serietà
dell'azione amministrativa.
200702687 In tema di imposte sui redditi, qualora il
contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non
trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di
decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non
occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto
l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal
contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La
relativa azione è pertanto sottoposta all'ordinario termine di prescrizione
decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per
il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione
delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, né il
limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma
58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti
ad imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un
limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene
un mero "invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di
applicazione diretta da parte del giudice.
200702686 In tema di IVA, spetta al giudice
ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore
finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia
effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la
restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto
dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista
dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente
colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la
controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra
contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura
privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento
incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura
contestata. La giurisdizione del giudice ordinario, peraltro, non attrae la
domanda proposta dal soggetto passivo mediante la chiamata in causa
dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la stessa introduce una
controversia relativa al rapporto d'imposta, devoluta in via esclusiva alla
giurisdizione del giudice tributario. (In applicazione di tale criterio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la giurisdizione del
giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA
pagata dall'utente di una fornitura di gas nei confronti della società
erogatrice).
200702685 (c) In tema di procedimento disciplinare a
carico di magistrati, il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura non può essere rivolto ad un riesame
dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte
della Sezione stessa, dovendo le Sezioni Unite della Corte di cassazione
limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità
della motivazione che sorregge la decisione impugnata. (Enunciando il principio
di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione
disciplinare, di irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento ad un
magistrato che, assieme al coniuge e al fratello, aveva costituito una società
in accomandita semplice, rivestendo in essa la posizione di socio accomandante,
la quale aveva proceduto all'acquisito di beni immobili partecipando ad aste
giudiziarie bandite presso il tribunale nel quale detto magistrato svolgeva le
funzioni di pubblico ministero).
200702685 (b) Agli illeciti disciplinari dei magistrati
non si applica il principio di retroattività della "lex mitior", di cui all'art. 2, secondo e terzo comma,
cod. pen. Né tale principio può ritenersi codificato dall'art. 32-bis del
d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. q, della
legge 24 ottobre 2006, n. 269), giacché tale disposizione transitoria, nel
prevedere (al primo comma) l'applicabilità della nuova normativa solo ai
procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ha
(al secondo comma) il significato di rendere applicabile - ma limitatamente ai
procedimenti disciplinari promossi successivamente, ed aventi ad oggetto fatti
commessi in epoca anteriore - la normativa precedente, contenuta negli artt. da
17 a 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, solo se più
favorevole. Ne deriva che i procedimenti disciplinari promossi in epoca
precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 restano sottratti
alla disciplina di cui al citato art. 32-bis.
200702685 (a) Nel procedimento disciplinare a carico di
magistrati, la necessaria correlazione tra accusa contestata e affermazione di
colpevolezza, imposta dall'art. 34 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511 attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità,
all'art. 477 del previgente cod. proc. pen., è rivolta allo scopo di garantire
il contraddittorio, portando a conoscenza dell'incolpato i fatti che gli
vengono addebitati e di consentirgli così un'adeguata difesa; pertanto, in
relazione a tale "ratio", per fatto contestato va inteso non solo
quello indicato specificamente nel capo d'incolpazione, ma anche il complesso
degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli
è stato posto nelle condizioni di difendersi.
200701821c TERZA MASSIMA:
conforme a Cass. SS.UU. n. 20133 del 2004.
200701821b SECONDA MASSIMA:
Nei comportamenti riconducibili all'illecito disciplinare previsto dall'art. 18
del r.d.lgs. n. 511 del 1946 (successivamente abrogato per effetto del d. lgs.
n. 109 del 2006) rientravano tutti quei comportamenti che implicavano una
immeritevolezza della fiducia e della considerazione di cui deve godere un
magistrato alla quale conseguiva una compromissione del prestigio e della
credibilità del singolo appartenente all'Ordine giudiziario nonché dello stesso
intero Ordine, che si concretizzavano con il venir meno, nell'esercizio delle
proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, oltre che degli
analoghi precetti dettati in materia dal Codice etico della magistratura,
approvato dal C.D.C. dell'A.N.M. in data 7 maggio 1994. Pertanto, in relazione
a tali parametri, si prospetta legittima l'irrogazione della sanzione
disciplinare, da parte della competente sezione del Consiglio Superiore della
magistratura (con decisione che sia stata adeguatamente motivata e priva di vizi
logici, come ritenuto nella specie), nei confronti di un magistrato
dell'ufficio del P.M. che, dopo aver concluso un accordo transattivo con un
istituto di credito in conseguenza di un'azione civile dallo stesso magistrato
promossa per il risarcimento dei danni riconducibili all'illecita divulgazione
di notizie relative alla sua posizione economica in corso presso la banca,
abbia omesso, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 cod. proc.
pen. implicante la formalizzazione della dichiarazione astensione al Capo
dell'Ufficio, di rendere nota a quest'ultimo l'esistenza del suddetto rapporto
di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a
giustificare per l'appunto la sua astensione - in concreto invece non
esercitata - dalla trattazione di una serie di indagini penali a carico di
soggetti rappresentanti la banca con la quale era intercorsa la pregressa
relazione giuridica privata. NOTA:
pronuncia relativa ad una fattispecie specifica rilevante, nel pregresso
sistema disciplinare, ai sensi dell’art. 18 r.d. lgs. n. 511 del 1946.
200701821a PRIMA MASSIMA:In
tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la disciplina
transitoria della nuova normativa degli illeciti disciplinari contenuta nel d.
lgs. n. 109 del 32 febbraio 2006 (efficace dal 19 giugno 2006) dettata
dall'art. 32 bis dello stesso d. lgs. come introdotto per effetto dell'art. 1,
comma terzo, lett. q) della successiva legge n. 269 del 2006, impone una
lettura coordinata del secondo comma dello stesso art. 32 bis con il primo, il
quale stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di
entrata in vigore", così circoscrivendo l'ambito di operatività della regolamentazione
transitoria, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del
procedimento disciplinare, da cui deriva la conseguenza in virtù della quale
soltanto se detto procedimento è stato promosso dopo l'entrata in vigore della
nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, l'applicabilità delle
disposizioni del r.d. lgs. n. 511 del 1946 è subordinata alla condizione
dell'essere "più favorevoli" all'incolpato. Il secondo comma del
citato art. 32 bis apporta, infatti, una deroga alla regola generale prevista
dal primo, sicché la sua sfera di applicabilità non può essere più ampia e non
include, quindi, le ipotesi in cui (come nella specie in cui il magistrato era
stato sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione di cui all'art.
18 del r.d. lgs. n. 511 del 1946 per fatti antecedenti dalla data di efficacia
del d. lgs. n. 109 del 2006) non solo la commissione del fatto, ma anche
l'inizio dell'azione disciplinare, risalgono ad epoca anteriore al 19 giugno
2006, coincidente - come detto - con la data nella quale le disposizioni
contenute nel d. lgs. n. 109 del 2006, a norma del suo art. 32, sono divenute
"efficaci". Tale opzione ermeneutica trova conferma anche nel rilievo
che il richiamato secondo comma del menzionato art. 32 bis, prevedendo
l'applicabilità, ove più favorevoli, anche di disposizioni relative al
procedimento, non può che riferirsi ad atti ed attività procedimentali ancora
da compiere. NOTA: principio importante
con riferimento alla disciplina transitoria in tema di procedimento
disciplinare a carico di magistrati, dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n.
109 del 2006. Non risultano ancora precedenti massimati, ma lo stesso principio
risulta rinvenibile nelle sentenze delle SS.UU. n. 27172 del 2006 (già
segnalata in servizio novità) e n. 17 del 2007.
200701820f SESTA MASSIMA:In caso di avvenuta produzione
di scrittura privata in giudizio nei confronti di parte rimasta contumace,
l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della
scrittura privata a sua firma (con riferimento sia all'ipotesi in cui il
documento sia stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di
citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto
successivamente, senza che - in conformità del disposto di cui all'art. 292
cod. proc. civ., alla stregua della sua lettura derivante per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 1989 - dell'avvenuta produzione
risulti notificato il relativo verbale al contumace) comporta che il documento,
ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ., resta a buon diritto acquisito al
processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua
produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso
disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del
documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto. (Nella specie,
sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno respinto il
motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale era stato prospettato che,
una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua
costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto basare la sua
decisione sul valore di ricognizione di debito della missiva prodotta anteriormente
in giudizio, poiché il documento stesso era stato acquisito in difetto di
contraddittorio per la nullità della notificazione dell'atto di citazione
originario). NOTA: per riferimenti cfr.
Cass. n. 13384 del 2005.
200701820e QUINTA MASSIMA: L'interpretazione degli atti
unilaterali - ai quali si applica, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., la
disciplina dettata in tema di contratti - consiste nell'accertamento
dell'intento proprio del soggetto che ha posto in essere l'atto unilaterale e
si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui
valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della
motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, per cui non può trovare
ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà
negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella
prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già
esaminati.NOTA: giurisprudenza pacifica come in tema di contratti.
200701820d QUARTA MASSIMA:Nel caso in cui sia fatta
valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di
citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa
al primo giudice, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta
nullità, ma, dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed
aver consentito le attività dalla stessa impedite, deve decidere nel merito,
considerate la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio
grado di giurisdizione e l'eccezionalità del potere del giudice di appello di
rimettere la causa al giudice di prima istanza, potere che, concretandosi in
una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in
motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti
dagli artt. 353 e 354 del codice di rito.NOTA: cfr. in senso conforme, da
ultimo, Cass. n. 18571 del 2004.
200701820c TERZA MASSIMA:La
disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento
all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non
contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal
giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività
con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo
piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna
provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva,
dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita.
Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle
ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ.,
e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con
l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza,
poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel
giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in
giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza
medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come l'accettazione
del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella
specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo
proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della
notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca,
invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia
e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di
essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art.
186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la
revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del
contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di
citazione). NOTA: importante pronuncia che ha il punto sulla complessiva
disciplina giuridica dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. . In proposito, tra
i precedenti più recenti, cfr. Cass. sez. III, n. 13252 del 2006.
200701820b SECONDA MASSIMA:In tema di notificazione di
atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero identificantesi con un
cittadino austriaco, dal contesto generale delle disposizioni contenute
nell'art. 4 della Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica d'Austria in data 30 giugno 1975 (resa esecutiva in
Italia con la legge n. 342 del 1977), aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del
1° marzo 1954 (ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 4 del 1957), si
evince che la traduzione dell'atto nella lingua del cittadino destinatario non
ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica
modalità della sola sua notificazione diretta a realizzarne l'effettiva
conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed
il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la
notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata
nulla, ma non inesistente, con l'effetto che il giudice, ai sensi dell'art. 291
cod. proc. civ., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga
(come nella specie) la costituzione in giudizio dello stesso convenuto. NOTA: nulla negli specifici termini
riguardanti la Convenzione conclusa con lo Stato austriaco.
200701820a PRIMA MASSIMA:
conforme a Cass. sez. un. n. 17461 del 2006.
200701614b In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha
modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro
modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448),
attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie
relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha
perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione
tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una
concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici)
e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita
dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la
giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite
a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore
all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi
in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il
quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del
giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di
giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.
200701614a CONFORME S.U. a:200311526 565424 O
200701613 In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha
modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro
modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448),
attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie
relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha
perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione
tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una
concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici)
e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita
dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la
giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite
a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore
all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi
in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il
quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del
giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di
giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.
200701611b In tema di
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'acquisto da
parte del Comune dell'area circostante il perimetro di un fabbricato, nella
quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini,
finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce
nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del condominio
l'obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per
la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle
intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di
escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate
le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del
condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che
viene a mancare nella specie il presupposto dell'obbligazione, costituito
dall'occupazione del suolo pubblico.
200701611a In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha
modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro
modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448),
attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie
relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha
perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione
tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una
concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici)
e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita
dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la
giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite
a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore
all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi
in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il
quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del
giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di
giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.
200701064 In tema di condono fiscale, e con
riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'accertamento parziale previsto
dall'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ancorchè definitivo, non
impedisce la presentazione di una dichiarazione integrativa che investa il
periodo d'imposta nella sua totalità, atteso il carattere limitato del suo contenuto,
la tassatività delle forme di istruttoria che lo legittimano e l'efficacia non
preclusiva di ulteriori accertamenti; la particolare attendibilità dei dati che
giustificano tale forma di accertamento, condizionando le modalità di
realizzazione del condono, esclude tuttavia l'ammissibilità della definizione
automatica prevista dall'art. 34, comma primo, della legge n. 413 cit.,
riferibile soltanto ai periodi d'imposta per i quali sia intervenuto un
accertamento ordinario non definitivo, così come del "condono
tombale" previsto dall'art. 38, inapplicabile per i periodi d'imposta che
abbiano costituito oggetto di accertamento, imponendo pertanto al contribuente
di avvalersi della dichiarazione integrativa semplice prevista dall'art. 36,
che consente di ottenere l'estinzione del giudizio mediante il versamento
dell'intera imposta accertata.
200700875 CONFORME S.U. a:200602053 587285 O