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ultima modifica:    1.10.2007              

MASSIME  PROVVISORIE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI ANNO 2007

(ordinate in senso decrescente)

 

200717954b   Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia con la quale la P.A., agendo in sede possessoria come consentitole dall'art. 823, comma secondo, cod. civ., abbia chiesto l'immediata reintegrazione nell'asserito possesso di una servitù di passaggio il cui esercizio le sia stato inibito da parte di un privato.NOTA: v., per tutte, Cass., sez. un., ord. n. 15290 del 2006.

200717954a   Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere. Deve, pertanto, escludersi che ricorra tale difetto nell'ipotesi - come nella specie -  >di esperimento di un'azione possessoria da parte di un Comune nei confronti di privati poiché l'ordinamento attribuisce alla P.A., in virtù dell'art. 823, comma secondo, cod. civ., la possibilità di ricorrere tanto all'autotutela amministrativa quanto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso e tale norma, ancorché dettata per i beni demaniali, costituisce, peraltro, espressione di un principio generale, valido per ogni situazione giuridica in cui siano esercitabili, da parte della P.A., rimedi giurisdizionali in alternativa agli strumenti di autotutela in sede amministrativa. NOTA: principio generale pacifico. Interessante l’applicazione alla specifica fattispecie.

200717952   Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.). NOTA: in senso difforme, da ultimo, Cass. n. 20867 del 2004; in senso conforme Cass. n. 5191 del 2002.

200717919   Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari (che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede di procedimento disciplinare attivando così il potere-dovere della Sezione disciplinare del C.S.M. di accertarne la veridicità probatoria) collegate alla complessiva situazione di lavoro del magistrato tenendo presente i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell'ufficio e le funzioni (ordinarie e, eventualmente, straordinarie) svolte dal magistrato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno cassato con rinvio la sentenza del giudice disciplinare con la quale era stata irrogata al magistrato incolpato la sanzione dell'ammonimento in relazione all'illecito disciplinare ricollegabile al ritardo reiterato nel deposito di 44 sentenze, tra penali e civili, di diversi altri provvedimenti giurisdizionali conseguenti all'esercizio di ulteriori funzioni e all'omesso deposito di alcune altre sentenze, trascurando di considerare e di accertare il carico di lavoro e le ulteriori plurime funzioni esercitate dal magistrato come ritualmente dedotte, così pervenendosi all'emanazione di una decisione con motivazione viziata, siccome inadeguata, essendosi risolta, in relazione alle giustificazioni prospettate dal ricorrente, unicamente nell'affermazione che "le ragioni addotte dall'incolpato non erano sufficienti a giustificare i ritardi nel deposito dei provvedimenti").   NOTA: principio da considerarsi sostanzialmente costante (v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 12875 del 2004).

200717916b   E' punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario e viola l'art. 18 del r.d. lgs. n. 511 del 1946 il comportamento del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per quantità dei casi ed entità ei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno respinto il ricorso del magistrato sanzionato con l'ammonimento per la violazione dei suoi doveri di diligenza ed operosità, con conseguente compromissione del suo prestigio e di quello dell'ordine giudiziario, consistita nell'aver ritardato il deposito delle motivazioni di 148 sentenze civili e di 119 ordinanze istruttorie riservate nel periodo di attività oggetto dell'ispezione ministeriale, rilevandosi, in particolare, ai fini della valutazione del superamento dell'individuata soglia di ragionevolezza e di giustificabilità, la gravità della violazione sia per il numero dei ritardi di deposito che dell'entità delle condotte addebitategli, evidenziandosi, soprattutto, come 14 sentenze erano risultate depositate tra i 700 e gli 800 giorni, 28 tra gli 800 e i 900, altre 28 tra i 900 e i 1000 giorni e 47 oltre i 1000 giorni, con 21 oltre i tre anni e 5 oltre i 4 anni).  NOTA: importante pronuncia che precisa i presupposti relativi alla configurabilità dell’illecito disciplinare riconducibile al tardivo deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

200717916a   conforme a Cass. SS.UU. n. 17 del 2007 (rv. 594876)

200717914   Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell'apposita Sezione del C.S.M. dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la Suprema Corte, ragion per cui, qualora il magistrato sanzionato notifichi il ricorso per cassazione in via esclusiva a soggetti privi di legittimazione (come nella specie, il C.S.M. e la sua Sezione disciplinare), la relativa notifica deve qualificarsi come inesistente, siccome effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ovvero con consegna dell'atto a persona ed in luogo assolutamente non riferibili ai destinatari passivamente legittimati) e, quindi, inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto notificatorio.  In tal caso, gli effetti conseguenti alla configuratasi inesistenza della notificazione non possono essere impediti invocando gli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., inerenti la rilevabilità e la sanatoria della nullità, poiché le circostanze ivi previste possono valere a sanare una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale, mentre non può porsi rimedio ad una situazione nella quale l'atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia affatto venuto in essere nel mondo giuridico. Pertanto, ricorrendo tale eventualità e non potendo disporsi nemmeno la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (presupponendo anche siffatta norma un'ipotesi di notificazione nulla), il predetto ricorso per cassazione avverso le sentenze disciplinari deve essere dichiarato inammissibile.  NOTA: nulla negli specifici termini.

200716873   Le sentenze della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, emesse nei procedimenti disciplinari promossi successivamente al 19 giugno (data di entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ai sensi del suo art. 32), sono impugnabili secondo la disciplina a regime introdotta dall'art. 24 del citato d. lgs. n. 109 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 269 del 2006, dall'incolpato, dal Ministero della Giustizia, nonché dal P.G. presso la Corte di cassazione, mediante ricorso per cassazione "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale" (come sancito dal primo comma) e, tuttavia, il ricorso deve essere deciso, entro sei mesi dalla data di proposizione, non più dalle Sezioni unite penali come stabilito dall'originario testo del secondo comma, bensì dalle Sezioni unite civili, di cui l'art. 1, comma, lett. o), della predetta legge n. 269 del 2006 ha ripristinato la competenza (con la successiva trasmissione ad esse dei ricorsi ancora pendenti dinanzi alle Sezioni unite penali, come successivamente disposto dall'art. 32 bis del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma terzo, lett. q), della menzionata legge n. 269 del 2006). In virtù di questo assetto normativo, dovendosi applicare per la fase introduttiva le norme processuali penali e per quella attinente al giudizio quelle processuali civili, non potendo trovare spazio queste ultime norme con riferimento alla disciplina della notificazione dell'impugnazione e all'instaurazione del contraddittorio (con particolare riguardo agli artt. 330 e 331 cod. proc. civ.), una volta che il processo è pervenuto alla fase del giudizio, essendo necessario garantire a tutte le parti legittimate il diritto di difesa, è indispensabile che quest'ultimo diritto venga assicurato mediante le apposite attività partecipative previste negli artt. 377, 378 e 379 del codice di rito civile, onde consentire la verifica della ritualità dell'avviso alle anzidette parti per prendere parte alla pubblica udienza e l'esercizio della facoltà di presentare eventualmente memorie preventive, ai fini della rituale celebrazione di detta udienza in funzione della conseguente decisione. (Nella specie, le Sezioni unite, sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando di dare avviso della nuova data della pubblica udienza al Ministro della Giustizia, che non era stato reso edotto della fissazione  dell'udienza ma aveva ricevuto solo la notificazione del ricorso, peraltro nella propria sede ministeriale, anziché nelle forme stabilite dagli artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933 e dell'art. 9 della legge n. 103 del 1979). NOTA: importante pronuncia che ridefinisce il complessivo assetto processuale del nuovo giudizio impugnatorio in materia disciplinare (sulla quale non esistono precedenti).

200716628   La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 32 bis del d. lgs. n. 109 del 2006 - introdotto dall'art. 1, comma terzo, lett. q), della legge n. 269 del 2006 - va letta in collegamento con quella di cui al primo comma, la quale stabilisce che le norme di cui al citato d. lgs. n. 109 del 2006 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (coincidente con il 19 giugno 2006), per cui ai procedimenti disciplinari iniziati prima di tale data deve essere applicata la normativa precedente e, in particolare, la disposizione dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. NOTA: principio da ritenersi ormai univoco: cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 1821 e 2685 del 2007.

200716627b   Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo anche stabilire se esso sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, le quali però devono essere adeguatamente dimostrate dall'incolpato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso del magistrato sanzionato con la censura, peraltro già incorso in due condanne disciplinari precedenti per analoghi addebiti, sul presupposto dell'adeguatezza e della logicità della sentenza impugnata, con la  quale la numerosità e la gravità degli episodi era stata congruamente valutata quale indice sintomatico di negligenza e disordine nell'espletamento delle funzioni giudiziarie di magistrato di sorveglianza e, come tale, causa di serio discredito all'amministrazione della giustizia nel suo insieme, oltre che di possibile condanna dello Stato italiano ad opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).  NOTA: in senso conforme sul principio generale v. Cass. SS.UU. n. 195 del 2001 e n.12875 del 2004.

200716627a    In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso per cassazione previsto avverso le sentenze della Sezione disciplinare del C.S.M., in relazione ai modi ed ai termini della sua proposizione, occorre aver riguardo alla disciplina legale vigente non già al tempo della formulata impugnazione, bensì nel momento in cui si è completato il procedimento di emissione della sentenza impugnata ed è, perciò, sorto e divenuto attuale il diritto della parte interessata ad impugnarla, non potendo la nuova legge processuale travolgere gli effetti dell'atto che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso. Pertanto, il ricorso proposto avverso una sentenza depositata successivamente al 19 giugno 2006 - data di entrata in vigore del nuovo d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, alla cui disciplina deve, perciò ritenersi sottoposto -  nei termini e nelle forme previsti dal codice di procedura penale (così come previsto dall'art. 24, comma primo, dello stesso d. lgs. n. 109 del 2006) deve essere considerato ammissibile, senza alcuna incidenza al riguardo della circostanza che lo stesso sia stato indirizzato (come nella specie), ancor prima delle modifiche intervenute con la legge n. 269 del 2006, alle Sezioni unite civili (alla cui competenza, peraltro, con la previsione di cui al terzo comma del nuovo art. 32 bis del d. lgs. n. 109 del 2006, come introdotto per effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q) della menzionata legge n. 269 del 2006, i ricorsi sono stati trasferiti, proprio al fine di superare le difficoltà e le incertezze determinate dalla mancanza di qualsiasi originaria normativa transitoria e dall'emanazione della più recente normativa in seguito ad un periodo di vigenza delle nuove disposizioni procedurali di cui al d. lgs. n. 109 del 2006).  NOTA: v., per l’individuazione essenziale del medesimo principio, Cass. SS.UU. n. 27172 del 2006 (rv. 593733).

200716626d   Ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare a carico di magistrato che sia riferibile ad addebiti riconducibili alla sua attività provvedimentale non si valuta la correttezza in sé di un determinato provvedimento che sia stato redatto dallo stesso incolpato, bensì la condotta del magistrato medesimo, cioè il suo impegno intellettuale e morale congiuntamente alla sua dedizione alla sua funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, infatti, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. Per stabilire allora se ricorra o meno la responsabilità disciplinare è necessario accertare se il provvedimento costituisca un sintomo di negligenza o di inammissibile imperizia del giudice, come tale suscettibile di quella negativa incidenza sull’indicato prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno confermato l'impugnata sentenza disciplinare con la quale, in relazione alla reiezione di un provvedimento di riapertura di un fallimento, era stata ravvisata la responsabilità disciplinare del magistrato fallimentare incolpato, che aveva contribuito in modo determinante alla conseguente deliberazione collegiale, non già nel fatto che con detto provvedimento si fosse potuto eventualmente violare l'art. 121 legge fall., bensì nell'inescusabile negligenza che in esso si era manifestata, perché fondato su presupposti inesistenti, adottandosi in proposito una motivazione solo apparente e basata su un macroscopico travisamento dei fatti).  NOTA: interessante principio sul quale non si ravvisano precedenti propriamente in termini.

200716626c   Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare non è sufficiente il compimento, da parte del magistrato, di atti scorretti o contrari alla legge, essendo altresì necessario che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui deve godere il magistrato, ovvero a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario; in altri termini, la rilevanza disciplinare dei comportamenti ascritti al magistrato incolpato risiede essenzialmente nel discredito che quelle condotte, anche all'infuori di ogni illecita preordinazione, sono idonee a gettare sull'esercizio dell'attività giudiziaria e che il magistrato è comunque tenuto ad evitare. Il relativo accertamento delle suddette condizioni compete alla Sezione disciplinare del C.S.M. ed è incensurabile in sede di legittimità se la relativa decisione risulti sorretta da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso proposto dal magistrato fallimentare sanzionato con l’ammonimento, rilevando la correttezza e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione ai plurimi addebiti disciplinari ascritti all'incolpato consistiti nell'indebita pressione esercitata su un curatore con successiva proposta della sua revoca a fini ritorsivi, nell'aver colpevolmente ignorato una serie di segnalazioni di altro curatore relativi al compimento di atti, da parte di una cooperativa poi dichiarata fallita, intesi a sottrarre, nell'imminenza del fallimento, il proprio patrimonio alla soddisfazione dei creditori, e, infine, nell'aver contribuito, con la sua condotta, all'emanazione di un provvedimento collegiale di rigetto dell'istanza di riapertura del fallimento di una società sul presupposto, dimostratosi falso, dell'inesistenza di attivo).  NOTA: per meri riferimenti cfr. Cass. SS.UU. n. 20119 del 2005.

200716626b   In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati (nella specie ricadente sotto il vigore della normativa antecedente alla nuova disciplina di cui al d. lgs. n. 109 del 2006), è da considerarsi validamente formato e non affetto da indeterminatezza - anche in virtù del rispetto del principio generale di conservazione degli atti, quando siano idonei a produrre gli effetti tipici ad essi ricollegabili - il capo di incolpazione che ponga riferimento alla contestazione di uno o più comportamenti disciplinarmente rilevanti, ancorché impropriamente formulati a mò di esempio, risultando tale modalità comunque idonea a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa dello stesso incolpato, con riferimento agli addebiti specificamente individuati, restando poi naturalmente affidato al giudice di merito disciplinare stabilire se quei fatti, nella loro individuale e puntuale materialità, siano o meno sufficienti ad integrare l'illecito disciplinare. All'esito del compimento di questo accertamento e della valutazione dei singoli episodi contestati il giudice disciplinare può, ovviamente, pervenire a pronunciare condanna per una parte sola dei fatti imputati che siano rimasti riscontrati, senza potersi ritenere che tale giudizio configuri un inammissibile mutamento dell'incolpazione. NOTA: per riferimenti v. la recente Cass. SS.UU. n. 1 del 2007.

200716626a   Nel sistema normativo antecedente alla nuova disciplina individuata dal d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, l'azione disciplinare contro i magistrati era esercitata con la richiesta del P.G. presso la Corte di cassazione al Consiglio Superiore della Magistratura di istruzione formale ovvero con la comunicazione dello stesso P.G. al C.S.M. che egli procedeva con istruzione sommaria, con la conseguenza che la pregressa attività ispettiva ministeriale, di natura amministrativa e non giurisdizionale, si poneva al di fuori del procedimento disciplinare vero e proprio, alla quale non poteva considerarsi, del resto, unicamente preordinata. (Nella specie, le Sezioni unite, rigettando il relativo motivo del magistrato ricorrente, hanno ritenuto che con l'impugnata sentenza disciplinare fosse stata correttamente qualificata la relazione dell'ispettore come una mera notizia, sulla base della quale il P.G. aveva deciso di dar corso all'azione disciplinare nelle forme dell'istruttoria sommaria, e ne aveva tratto la conclusione che le eventuali violazioni di legge intervenute nel corso dell'inchiesta ispettiva non avrebbero potuto riflettersi sulla validità del decreto di citazione a giudizio e del conseguente processo disciplinare).   NOTA: cfr., per idonei riferimenti, Cass. SS.UU. n. 13602 del 2004.

200716625b   In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della violazione disciplinare commessa dall'incolpato - anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - unitamente alla determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del C.S.M., il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, relativa a fatti contestati all'incolpato nella vigenza dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso del magistrato colpito dalla sanzione dell'ammonimento, rilevando l'adeguatezza e la logicità della motivazione adottata dal giudice disciplinare nella sentenza impugnata, con la quale era stata correttamente ravvisata una violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio a carico del ricorrente nei riferimenti polemici verso altri magistrati dell'ufficio di appartenenza, inseriti in un provvedimento giurisdizionale al di fuori di ogni esigenza funzionale della parte motiva dello stesso, punita con la predetta sanzione minima in virtù del carattere non propriamente offensivo delle espressioni adoperate e dei motivi di contrasto interno sussistenti con altri colleghi).   NOTA: principio generale univoco: v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7102 de l2007.

200716625a    conforme a Cass. SS.UU. n. 1821 del 2007 (rv. 593983).

200716623   La disposizione di cui all'art. 15, commi secondo e settimo, del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - modificato dall'art. 3, lett. g), punto 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 - relativa alla nuova disciplina dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati si applica ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dal 19 giugno 2006 (ovvero dalla data di entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 109 del 2006, ai sensi dei relativi artt. 32 e 32 bis), mentre per i procedimenti disciplinari promossi prima dell'indicata data si applica l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.  NOTA: v., in senso sostanzialmente conforme, da ultimo Cass. SS.UU. n. 2685 de l2007.

200716620b   Ai fini della tempestività della promozione dell'azione disciplinare nei confronti di magistrato sottoposto a procedimento penale trova applicazione l'art. 29 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ai cui sensi l'esercizio di detta azione è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alle differenti scansioni del procedimento penale e, quindi, alla pronuncia di condanna o di proscioglimento nell'istruzione o nel giudizio. Nel caso in cui sia stato emesso decreto di archiviazione in sede penale in relazione a reati attribuiti al magistrato nei cui confronti non sia stata formulata una precisa contestazione - non potendo ritenersi che il procedimento disciplinare sia ricollegabile ad un procedimento penale - opera invece l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, secondo il quale l'azione disciplinare nei riguardi del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della Giustizia o il P.G. presso la Corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare.  NOTA: sostanzialmente in termini cfr. Cass. SS.UU. n. 10384 del 2003.

200716620a    conforme a Cass. SS.UU. n. 2685 del 2007.

200716618c   A causa dell'atipicità dell'illecito disciplinare del magistrato di cui all'art. 18 del R.D. Lgs. n. 511 del 1946 il giudice competente alla sua cognizione è tenuto ad un'attività ermeneutica consistente nello stabilire se la condotta oggetto dell'incolpazione rientri o meno nel richiamato paradigma normativo, dovendo valutare, in proposito, che non basta a concretare il suddetto illecito la circostanza che il magistrato abbia compiuto atti scorretti o contrari alla legge, risultando necessario che detti atti siano muniti dell’idoneità ad incidere negativamente sulla fiducia di cui deve godere o a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. L'accertamento della materialità dei fatti contestati e della loro idoneità alla configurazione del menzionato illecito compete alla Sezione disciplinare del C.S.M. ed è incensurabile in sede di legittimità se risulta sorretto da un'adeguata motivazione e privo di vizi logico-giuridici. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato l'impugnata sentenza disciplinare, ritenendola corretta e congruamente motivata, con la quale l’apposita Sezione del C.S.M. aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento a carico di un sostituto procuratore della Repubblica assegnato alla D.D.A. con riferimento al predetto illecito, ritenendone la sua configurazione in relazione alla condotta osservata dall'incolpato consistita nell'aver rilasciato, nel corso di un procedimento dinanzi alla sezione del riesame, una dichiarazione al difensore dell'imputato sottoposto a custodia cautelare dal G.I.P.  su richiesta della stessa D.D.A., nella quale aveva attestato il buon livello di collaborazione del detenuto, senza però informare della sua iniziativa i colleghi dell'ufficio, il coordinatore della D.D.A. ed il Procuratore distrettuale). NOTA:  v., in termini generali, tra i vari precedenti, Cass. SS.UU. n. 23235 del 2005; n. 6214 del 2005 e n. 10313 del 2006.

200716618b   In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, l'art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 prevede due distinti termini, entrambi annuali, di cui uno per l'inizio dell'azione disciplinare e l'altro per l'instaurazione del conseguente procedimento. Il primo termine decorre da giorno in cui i titolari della suddetta azione (P.G. presso la Corte di cassazione e Ministro della Giustizia) hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare con l'indicazione di tutti i suoi elementi costitutivi, diversamente procrastinandosi tale decorrenza fino al momento in cui, mediante le opportune indagini amministrative, detti elementi vengano acquisiti; il termine per l'inizio del procedimento disciplinare decorre dalla data in cui è stata esercitata l'azione disciplinare con la richiesta di istruzione formale rivolta dal P.G. presso la Corte di cassazione al C.S.M. ovvero con la comunicazione di procedere ad istruzione sommaria del predetto P.G. allo stesso Consiglio ed è solo con l'inizio del procedimento che deve essere data comunicazione all'incolpato al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, la cui omissione comporta la nullità degli atti istruttori, da eccepire, peraltro, secondo le modalità e nei termini previsti dal nono comma dello stesso art. 59, conseguendone, in difetto, la sanatoria. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua di quanto enunciato, hanno respinto il motivo dedotto dal magistrato ricorrente con il quale si invocava la nullità della sentenza disciplinare impugnata sul presupposto erroneo che entro l'anno dalla notizia dell'illecito disciplinare non gli era stata data comunicazione dell'addebito, nel mentre tale obbligo, negli evidenziati termini, presupponeva che fosse già iniziato il procedimento disciplinare al quale si riferiva, non correlandosi, invece, all'esercizio dell'azione disciplinare che si perfeziona anteriormente nei modi anzidetti).  NOTA: per riferimenti cfr. Cass. SS.UU. n. 14100 del 2006.

200716618a     conforme a Cass. SS.UU. n. 27172 del 2006 (rv 593733);

200716615b   Il ricorso per cassazione proposto da un magistrato avverso una decisione della Sezione disciplinare del C.S.M. sotto la vigenza della disciplina anteriore al d. lgs. n. 109 del 2006 ed indirizzato alle Sezioni unite penali anziché a quelle civili non è da qualificare come improponibile in quanto sia i giudici penali che quelli civili appartengono alla magistratura ordinaria ed esercitano la medesima "potestas iudicandi"; ad esso, tuttavia, individuandosi appunto nelle Sezioni unite civili il giudice competente a conoscere della relativa impugnazione, si applicano, in virtù di un rinvio generalizzato, le norme che disciplinano il processo civile, donde, oltre alla verifica della prospettazione di uno o più motivi riconducibili all'art. 360 cod. proc. civ., alla S.C., in detta composizione, è devoluto il controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso secondo il codice di rito civile, con la conseguenza che, se risulta proposto (come nella specie) avverso un provvedimento pubblicato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 2006 (di riforma del processo civile di cassazione), esso deve contenere i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. , in mancanza dei quali quest'ultima stessa norma prevede la sanzione dell'inammissibilità del ricorso medesimo (come verificatosi nell'ipotesi esaminata nel caso concreto). NOTA: interessante pronuncia sul regime processuale di impugnazione dei provvedimenti disciplinari del C.S.M. anteriormente all’entrata in vigore della disciplina di cui al d. lgs. n. 109 del 2006.

200716615a    conforme a Cass. SS.UU. sent. n. 2685 del 2007.

200716412 (b) Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

200716412 (a) In tema di condono fiscale, il giudizio relativo all'applicabilità della sospensione dei termini d'impugnazione prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ad una determinata controversia richiede una valutazione "ex ante" in ordine all'ammissibilità della definizione agevolata, la quale, non potendo sovrapporsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria, destinataria della domanda di condono, quando ne sia in corso l'istruttoria o quando la domanda stessa sia stata respinta con provvedimento impugnato dinanzi al giudice competente, si risolve necessariamente in un'indagine su fatti astrattamente preclusivi della definibilità della lite, ferma restando la valutazione, riservata al giudice competente, dell'ammissibilità in concreto della definizione agevolata.

200714955   E’ da ascrivere alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta prima della riforma dei criteri di riparto di cui al d.lgs. 80 del 1998, per l’occupazione appropriativa di un fondo, che si assume perpetrata dall’amministrazione che abbia eseguito un decreto di espropriazione non inviato all’organo di controllo sugli atti degli enti locali, e per questo privo di efficacia, denunciandosi un comportamento in carenza di potere, lesivo del diritto soggettivo.

200714954 b   ESATT CONF. A CASS. SU 19.2.2007, n. 3724, rv. 594298

200714954 a   La notificazione del ricorso per cassazione avverso il solo dispositivo di una decisione del Consiglio di Stato, che è inammissibile, non preclude la proposizione di ricorso di identico contenuto avverso la sentenza nella sua integralità una volta che sia depositata, essendo mancato, riguardo alla prima impugnazione, il presupposto della conoscenza legale della sentenza, idoneo a far decorrere il termine breve, sicché il secondo ricorso costituisce un’impugnazione diversa, soggetta ai termini ordinari.

200714795   * CONFORME A CASSAZIONE ASN:198303013 RV:427929  S

200714712   La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento  proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).

200714572b    Il privato destinatario di finanziamenti pubblici nel campo della formazione professionale può essere titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti della P.A. concedente. In particolare, nella fase successiva all'emanazione del provvedimento di finanziamento, detto privato è normalmente titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte con tale finanziamento, con conseguente attribuzione della relativa giurisdizione al giudice ordinario per le controversie relative al pagamento degli importi dovuti ovvero riconducibili ai provvedimenti di decadenza o di risoluzione con i quali la P.A. abbia ritirato la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a fondamento del rapporto di finanziamento; tuttavia, allorquando nella stessa fase la P.A. si determini nel senso di non erogare il finanziamento già accordato provvedendo, in sede di autotutela, ad annullare il predetto provvedimento per vizi di legittimità ovvero a revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico, il privato beneficiario non può vantare che l'interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri, con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie introdotte dallo stesso beneficiario per il riconoscimento di dette sovvenzioni pur in presenza dell'esercizio del menzionato potere di autotutela della P.A. . Pertanto, alla stregua di tale principio, appartiene alla giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda (proposta, invece, nella specie dinanzi al giudice ordinario, legittimamente, perciò, dichiaratosi difettante di giurisdizione) tesa all'ottenimento, da parte di un'associazione privata, del pagamento dei contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un programma di formazione professionale avanzato, qualora, dopo la fase di concessione del finanziamento e di stipula della convenzione-contratto tra le parti, il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento della formazione professionale dei lavoratori, istituito presso il citato competente Ministero, abbia disposto la sospensione dei finanziamenti stessi, così esercitando un atto di autotutela nell'interesse pubblico della P.A. (la cui valutazione ineriva, nel caso concreto, l'affidabilità del soggetto destinatario del finanziamento per fatti penali, ancorché emersi successivamente  all'adozione del provvedimento di riconoscimento della pubblica sovvenzione).  NOTA: pronuncia importante che si conforme, peraltro, ai principi generali dettati in materia di sovvenzioni pubbliche finalizzate alla realizzazione dei citati progetti di formazione professionale.  

200714572a   Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. (Nella specie, le Sezioni unite, correggendone la motivazione sulla scorta del riferimento all'onere probatorio gravante sull'opposto, hanno confermato la sentenza impugnata con la quale era stata ravvisata l'ammissibilità di un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo irregolarmente notificato nei confronti di un'amministrazione statale, in relazione all'art. 144 cod. proc. civ., presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso quella distrettuale legittimata quale destinataria dell'atto, in virtù dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, senza che l'opposto, che aveva contestato l'irregolarità della notificazione, fosse riuscito a provare che la stessa notificazione era stata effettuata anteriormente in modo valido, in modo da rendere l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. inammissibile).NOTA: cfr., per riferimenti, Cass. n. 11066 del 2003 e Cass. SS.UU. n. 9938 del 2005.

200714386 Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine all'impugnazione del silenzio rifiuto serbato dal Comune sull'istanza di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente, pur avendo dedotto l'illegittimità delle delibere comunali di fissazione delle relative aliquote, non ne abbia chiesto l'annullamento, ma soltanto la disapplicazione, ai fini dell'accertamento della debenza o meno dell'imposta ed al limitato scopo di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate, rispetto alla quale la verifica della legittimità delle predette delibere non integra una questione di giurisdizione, ma al più di poteri del giudice adìto, in ogni caso legittimato a darvi corso ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

200714297   Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche per il caso di danno cagionato ad amministrazione od ente diverso da quello di appartenenza - la quale opera per i soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, di detta legge, modificato, con norma di carattere interpretativo e quindi retroattiva, dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 -, per la nozione di "fatto commesso" dall'agente occorre avere riguardo non alla sola condotta, intesa come azione od omissione, ma anche all'evento lesivo. Pertanto, in caso di danno cagionato ad amministrazione o ente diverso da quello di appartenenza, sebbene la condotta antigiuridica (nella specie, di rilevanza penale) sia stata posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 20 del 1994, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste allorché il danno all'immagine subito dall'ente pubblico, conseguenza del fatto lesivo ed oggetto dell'obbligazione risarcitoria, si sia verificato successivamente a detta data, per effetto del clamore dell'illecito presso l'opinione pubblica sulla base delle notizie divulgate dai mezzi di comunicazione di massa; essendo peraltro da escludere che, così interpretata, la norma dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 20 del 1994 ponga alcun problema di contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo del principio del giudice naturale precostituito per legge, e con l'art. 3 della Costituzione, in relazione al principio di parità di trattamento.

200714290b   In tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), ai sensi degli artt. 551 e segg. del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione ordinaria in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma primo, d. lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione amministrativa (prevista dal comma quarto del citato art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia (come dedotta nella specie) con la quale, sul presupposto dell'avvenuta approvazione della graduatoria della procedura concorsuale, il partecipante chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della formazione di detta graduatoria e, quindi, contesti la conformità a legge di tali provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione, facendo, invero, valere, con la suddetta domanda una pretesa all'assunzione implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria comunque già formata.  NOTA: sul punto cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., ord. n. 1989 del 2004.

200714290a  conforme a Cass., SS.UU., sentenza n. 22521 del 2006.

200714289   Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla contestazione del giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, e concernente l'idoneità alle mansioni di autista di un dipendente di azienda municipalizzata di trasporti, in quanto funzionale all'accertamento del diritto soggettivo all'assegnazione ai compiti propri della qualifica rivestita e comportante l'estraneità alla lite della P.A. e di provvedimenti da questa emanati. NOTA: per riferimenti v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 14852 del 2006.

200714288c   Attesa l'ampia portata della normativa (art. 63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001) che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale, e, quindi, anche per le controversie aventi ad oggetto, come nella specie, l'anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità, ai sensi dell'art. 19, comma primo, del d.P.R. n. 465 del 1997, presso la suddetta Agenzia per la gestione dell'albo. NOTA: in senso conforme cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 16876 del 2005.

200714288b   Il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata. NOTA: v., sul punto, Cass. SS.UU. nn. 2303 del 1992 e 14275 del 2002.

200714288a   Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima.   NOTA: per riferimenti v. Cass. n. 3126 del 2003.

200713979   Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza).

200712348b   La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo (come eccezione alla regola generale di cui al primo comma) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e denominata da una discrezionalità (non solo tecnica ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia (come quella instaurata nella specie) con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta. NOTA: in materia v., da ultimo, Cass., SS.UU.,  sent. n. 15342 del 2006 e ord. n. 11722 del 2005.

200712348a    In tema di risarcimento  dei danni, l'accertamento per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione. (Nella specie, le Sezioni unite, sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione all'azione risarcitoria esperita da un soggetto invalido per il mancato riconoscimento del titolo di riserva spettantegli in funzione della formazione della graduatoria concorsuale, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva accertato, con motivazione logica ed adeguata, sulla base delle risultanze istruttorie la colposa omissione di valutazione di tale condizione in favore dell'originaria attrice con conseguente responsabilità extracontrattuale del ricorrente Ministero, procedendo alla quantificazione dei danni attraverso un corretto e congruo percorso argomentativo). NOTA: in senso conforme v. Cass. nn. 18352 e 20283 del 2004.

200711667   Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa alla domanda del privato rivolta ad ordinare all'amministrazione l'acquisizione un immobile di sua proprietà ubicato nella fascia di rispetto di un tratto di ferrovia in costruzione, quale circostanza condizionante la prestazione dell'assenso all'attraversamento del proprio territorio da parte del Comune in sede di conferenza di servizi, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi nella quale possa ravvisarsi un diritto soggettivo, non essendo intervenuto, in particolare, alcun atto ablatorio per il quale possa predicarsi la carenza di potere, e non potendosi neppure ravvisarsi gli elementi dell'istituto dell'esproprio di frazioni residue non utilizzabili (che comunque è legato ad apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione), né dell'obbligo legale a contrarre, in assenza di precipua volontà dell'ente pubblico di assoggettarsi alle regole di diritto comune, e neppure del contratto a favore di terzo, vertendosi comunque nell'ambito di atti inquadrabili nell'esercizio dell'attività pubblicistica, confluenti in una conferenza di servizi, dalla quale, siccome preordinata a promuovere l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni per la realizzazione di un programma comune, possono scaturire unicamente posizioni di interesse legittimo, oltre al fatto che, trattandosi di modulo convenzionale riconducibile all'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per esso si configura la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 11 da tale norma richiamato.

200711560   Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni soggetti a privatizzazione, le domande aventi ad oggetto spettanze retributive relative a periodi del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 1998, individuato quale discrimine temporale dall'art. 69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, non possono ritenersi questioni attinenti alla fase del rapporto anteriore a tale data, avuto riguardo al momento di riferimento dello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, di verificazione delle circostanze poste a fondamento della pretesa avanzata, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Ad analoga conclusione - con attribuzione della relativa cognizione alla giurisdizione ordinaria - deve pervenirsi, sulla scorta dell'applicabilità del medesimo criterio, con riferimento alle domande aventi ad oggetto pretese retributive dei dipendenti degli enti lirici (come nella specie) trasformati in fondazioni di diritto privato per i periodi di lavoro posteriori all'intervenuta trasformazione, ovvero successivi al 23 maggio 1998, in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1994, n. 432. NOTA: principio generale univoco; nuova la sua estensione, in via analogica, agli ex dipendenti degli enti lirici successivamente trasformati in fondazioni di diritto privato.

200711334   Riguardo al trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare già assegnati in locazione semplice, lo scambio di consensi che si verifica quando alla domanda di riscatto dell'assegnatario di alloggio, inviata prima dell'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, ed opportunamente confermata in ottemperanza al disposto dell'art. 27 della stessa legge, sia seguita l'accettazione da parte dell'istituto, con comunicazione del prezzo di cessione, esaurisce il procedimento amministrativo, attribuendo all'assegnatario - ed agli eredi - il diritto a pretendere la valutazione della domanda e di ottenere il risarcimento del danno per la perdurante inerzia dell'amministrazione, ma non determina l'acquisizione della proprietà dell'alloggio fino alla formale stipulazione del contratto, e neppure integra, in quanto caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, un contratto preliminare di compravendita suscettibile di esecuzione in forma specifica.

200710374f   conforme a Cass. SS.UU. n. 16602 del 2005.

200710374e    conforme a Cass. n. 1754 del 2007.

200710374d   La possibilità di denunziare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi del lavoro pubblico, di cui all'art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2001, prevista in generale dall'art. 63, quinto comma, dell'art. 63 dello stesso d. lgs., risulta statuita espressamente dall'art. 64 del medesimo testo normativo per le controversie (come nella specie) in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi. A tal fine, pur potendo il giudice di legittimità procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti collettivi, dalla natura negoziale degli stessi deriva che tale interpretazione deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale (la cui asserita errata applicazione da parte del giudice del merito pure era stata denunciata dall'Amministrazione ricorrente nella fattispecie). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in proposito è, peraltro, necessario che in esso siano motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative.   NOTA: principio consolidato.

200710374c   In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, quarto comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, allorquando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pone riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a consentire l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; pertanto, alla stregua di questo presupposto, deve ritenersi che le procedure che permettono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso - tale essendo anche la prova che viene denominata "selettiva" - qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere;  diversamente, la controversia (come nella specie) che attiene ad una selezione-concorso che comporta il passaggio (a soli fini economici) da una qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.  NOTA: orientamento ormai univoco.

200710374b conforme a Cass., SS.UU., sentenza n. 25277 del 2006.

200710374a  La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. NOTA: cfr., da ultimo, Cass. n. 14846 del 2006.

200710371b   In tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell'attuale art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d. lgs., n. 165 del 2001, sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998) delle questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Pertanto, in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza di pretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle relative spettanze economiche (nella specie risalente al 1981, con conseguente affermazione dell’appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa), atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio. Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come riconosciuta ricorrente nella fattispecie), per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, non è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, poiché questa data deve considerarsi posta, anche nell'assetto normativo risultante dal citato d. lgs. n. 165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.  NOTA:  pronuncia complessiva conformatasi a tutti i principi ormai consolidatisi in materia.

200710371a  La regola dettata dall'art. 16 lett. f) del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti generali "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere", non è applicabile alle Regioni, ma solo alle Amministrazioni statali (in virtù dell'art. 8 del d. lgs. n. 80 del 1998) né, con riferimento alla Regione Calabria, può scaturire tale estensione dalla legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, che conferisce ai dirigenti la rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere, ma non il potere di promuovere e resistere alle liti. Conseguentemente, la suddetta Regione, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell'art. 123 Cost., come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), è legittimata a promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall'art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo. (Nella specie, tuttavia, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso, ha rilevato la validità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dell'atto di appello sottoscritti dal presidente della Giunta regionale sulla base di delibera del dirigente dell'avvocatura regionale che trovava il suo fondamento in altra apposita delibera preventiva della stessa Giunta, alla quale si sarebbe dovuto attribuire non già il valore di ratifica bensì quello di legittimo atto di conferimento dei poteri al predetto dirigente, come tale riconducibile al disposto del citato art. 27 lett. f) della legge n. 519 del 1971, dovendosi ricomprendere nella relativa formula, attributiva del potere alla Giunta di deliberare in materia di liti attive e passive, anche la facoltà della stessa Giunta di conferire ad altri il potere in tal senso). NOTA: sul punto v., quali precedenti, Cass. n. 11071 del 2003 e 23321 del 2004.

200709321   Le domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, proposte nel lasso di tempo tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, e l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, inerendo a lesioni di diritti soggettivi, per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 281 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui ha creato una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

200708955 Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti il pagamento del contributo previsto dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (abrogato dall'art. 48, comma primo, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e sostituito dalla tariffa prevista dall'art. 49, comma secondo, del medesimo decreto legislativo) da parte dei privati che abbiano richiesto la valutazione di impatto ambientale (nella specie, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica): esse, infatti, oltre ad avere per oggetto una prestazione che, in quanto imposta dallo Stato in stretta correlazione con l'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato nell'ambito di uno scambio di utilità non avente carattere sinallagmatico, è qualificabile come tassa, non possono ritenersi devolute alla giurisdizione amministrativa, non afferendo ad un rapporto di concessione e non implicando un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto.

200708519 In tema di appalti pubblici, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha generalizzato l'esclusione, già prevista dall'art. 33, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, della facoltà dell'Amministrazione committente di procedere alla revisione dei prezzi, e dell'art. 26, comma terzo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 1664, primo comma, cod. civ., il divieto della revisione dei prezzi è divenuto un vero e proprio principio regolatore degli appalti pubblici, con la conseguenza che non è più configurabile, al riguardo, una posizione di interesse legittimo dell'appaltatore, ma si pone soltanto un problema di validità delle clausole contrattuali che, nel sopravvenuto regime, abbiano riconosciuto il diritto alla revisione: spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di riconoscimento della revisione dei prezzi proposta dall'appaltatore, non implicando detto accertamento un sindacato in ordine all'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione, e non essendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto, indipendentemente dall'attinenza del rapporto ad un pubblico servizio, non è configurabile un'ipotesi di concessione..

200708386 b Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 20 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, le Sezioni unite hanno dichiarato  - in relazione ad un'azione risarcitoria di alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per assunti danni riconducibili a comportamenti lesivi incidenti sulla loro progressione in carriera - la giurisdizione del giudice amministrativo anche in riferimento ad un atto di detto Istituto successivo al 30 giugno 1998 comportante l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di organizzazione rientrante nella fattispecie del citato primo comma dell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione del giudice ordinario). NOTA: in senso conforme v. Cass. SS.UU. ord. n. 15904 del 2006. 

200708386 a   In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d. lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivo dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti il periodo anteriore a tale data. Al riguardo, la predetta norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma settimo, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi nel senso che il riferito discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa vada riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico dell'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. (Nella specie, le Sezioni unite hanno individuato tale discrimine temporale ponendo riguardo, in relazione all'esperimento di un'azione di risarcimento proposta da alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per l'assunta perdita di "chances" conseguente all'assunta omissione dell'adozione di atti di progressione in carriera nei loro confronti, al momento dell'asserita inadempienza del suddetto istituto inerente l'obbligo di equiparare il personale dipendente, quanto all'inquadramento, al personale del comparto sanità, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risalendo siffatta condotta omissiva al 1994).  

200708094 Spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo, modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004), la giurisdizione esclusiva in ordine alla domanda proposta da un Comune nei confronti del fallimento di una società concessionaria del servizio di sciovia gestito su terreni appartenenti al demanio comunale, per ottenere, previo accertamento della decadenza del concessionario e/o dell'interruzione del servizio per effetto del fallimento, la dichiarazione del proprio diritto di gestire la stazione scioviaria: la controversia, infatti, avendo ad oggetto la concessione di un servizio pubblico e non riguardando indennità, canoni ed altri corrispettivi, attiene ad una materia in relazione alla quale l'ente locale agisce esercitando un potere autoritativo, sul quale non può incidere il giudice ordinario, anche se intervenga in veste di giudice del fallimento della società concessionaria, senza che assuma alcun rilievo la formulazione di ulteriori domande, riguardanti l'accertamento del diritto di proprietà sugli impianti e sulle pertinenze, ovvero del diritto di ritenerli o acquisirli a seguito della cessazione del rapporto, trattandosi di richieste che fanno da corollario alla domanda principale, e devono pertanto ritenersi attratte dalla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 205 del 2000.

200708088   Posto che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno natura privatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta, con l'adeguamento dell'ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unita sanitarie locali, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l'assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai d. lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludere che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 di detto testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del complessivo principio enunciato, hanno affermato, rigettando il ricorso proposto, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di un medico inerente l'impugnazione degli atti relativi alla procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di dirigente presso l'Ospedale Cristo Re di Roma, appartenente alla categoria dei predetti enti ecclesiastici). NOTA: in senso sostanzialmente conforme v. Cass. SS.UU. nn. 1385 del 1990 e 11446 del 1991.

200708087 b   Le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, relative al merito della domanda azionata, devono ritenersi - qualora effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale - estranee all'unica "ratio decidendi" della sentenza, e, perciò, svolte "ad abundantiam", con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha né l'onere né l'interesse ad impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili. NOTA: principio rilevante (in senso sostanzialmente conforme v. Cass. n. 9973 del 1998).

200708087 a   Nella procedura per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 in relazione al d.P.R. n. 500 del 1996, degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'Amministrazione intende ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la P.A. deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale. Ne consegue che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria e, perciò, anche quella (come dedotta nella fattispecie) relativa alla domanda proposta da un medico titolare di convenzione con incarico di specialista ambulatoriale per un determinato numero di ore per il riconoscimento del suo diritto, in base alla graduatoria conseguente ad apposito bando pubblicato dall'azienda sanitaria, all'attribuzione di un aggiuntivo incarico di medico specializzato ambulatoriale in altro settore specialistico per un ulteriore numero di ore e al correlato risarcimento del danno in virtù della sopravvenuta determinazione della stessa azienda di non avvalersi della formata graduatoria e di conferire il suddetto incarico a medici dipendenti in regime ospedaliero.   NOTA: principio interessante (per precedenti v., ad es., Cass. SS.UU.  ord. n. 3231 del 2004).

200708085 (b) In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l'indennizzo da corrispondere al danneggiato o all'assicurato superino l'ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese, incombe al commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione coatta, che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato o dall'assicurato nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si possa eventualmente desumere che il superamento del massimale è dipeso da un comportamento imputabile alla stessa impresa designata, e, se del caso, impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto conto. In mancanza, ed in ogni caso in cui la sentenza che chiude definitivamente quel giudizio condanni l'impresa designata al pagamento in favore dell'attore di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da svalutazione o spese) senza farne esclusivamente carico a detta impresa, l'accertamento della "mala gestio" che legittima il superamento del massimale, rientrando nella "causa petendi" della domanda proposta dall'attore, fa stato anche nei confronti del commissario liquidatore, con la conseguenza che non può essere successivamente contestata l'ammissione al passivo della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, richiesta dall'impresa designata per l'intero importo pagato, in relazione al quale quest'ultima è surrogata nei diritti del danneggiato o dell'assicurato.

200708085 (a) In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall'art. 29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo "lato sensu" successorio, riconducibile all'art. 1203, n. 5 cod. civ., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.

200707880 Le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge 20 marzo 1970, n. 300, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente – a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell’impresa – sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso. NOTA: con questa sentenza le S.U. dirimono il contrasto in ordine all’applicabilità o meno al dirigente delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 S.d.l. e propendendo per la soluzione favorevole ribaltano l’orientamento fissato con la pronuncia delle stesse S.U. n. 6041 del 1995.

200707390 (c) In tema di contabilità pubblica, qualora il giudizio di conto abbia ad oggetto la gestione o la custodia di partecipazioni societarie in possesso dell'ente pubblico, il sindacato della Corte dei conti non è limitato alla custodia ed alla gestione dei titoli originari nella loro materialità, ma si estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai dividendi distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827; peraltro, poiché il sistema distingue nettamente tra l'attività di amministrazione, spettante agli organi titolari dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni, e la gestione contabile, spettante a coloro che hanno il maneggio e la custodia dei beni, l'esercizio di quest'ultima funzione non può dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico, con la conseguenza che in sede di giudizio di conto l'agente contabile non può essere chiamato a rispondere di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione), la cui valutazione è demandata al giudizio di responsabilità.

200707390 (b) In tema di contabilità pubblica, la mancata adozione di misure organizzative idonee ad assicurare un corretto adempimento dell'obbligo della resa dei conti, pur ostacolando il puntuale esercizio della giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti preposti alla custodia ed alla gestione dei beni pubblici, può costituire fonte soltanto di responsabilità amministrativa, ove ne siano derivati danni per l'Amministrazione, ma non giustifica l'utilizzazione del giudizio di conto con finalità meramente esplorativa, non potendo esso costituire una sorta di strumento istruttorio diretto ad individuare i soggetti in questione. Sebbene, infatti, l'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 estenda la responsabilità contabile ai c.d. contabili di fatto, il sistema distingue nettamente l'attività di amministrazione, spettante agli organi titolari del potere di spesa, o più in generale dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni, e la gestione contabile, che costituisce il momento finale o esecutivo della gestione finanziaria, e spetta a coloro cui è affidato il maneggio dei beni: l'onere di individuare tali soggetti incombe pertanto al P.G., il quale deve adempierlo su base normativa, trattandosi di figure organiche tipiche, preposte all'esercizio di una pubblica funzione, e non essendo configurabile un esercizio della giurisdizione di conto nei confronti di qualsiasi amministratore o dipendente dell'ente pubblico, soltanto a causa della difficoltà d'individuare l'agente consegnatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine al giudizio di conto promosso nei confronti del Presidente della Regione Calabria relativamente alla gestione delle partecipazioni societarie in possesso dell'ente, rilevando che ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge reg. 26 agosto 1992, n. 15, l'amministrazione di tali beni spetta all'assessore al bilancio, mentre la custodia spetta al tesoriere della Regione).

200707390 (a) In tema di contabilità pubblica, la regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta negli artt. 73 - 75 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli artt. 20 e ss. del relativo regolamento (regio decreto 28 maggio 1924, n. 827), nonché nell'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), trova fondamento in un'indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie. Essa, pertanto, non può subire limitazioni per effetto dell'art. 1, comma primo, lettera a), del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, che non menziona le partecipazioni societarie tra i beni mobili il cui maneggio dà luogo all'obbligo di rendiconto, trattandosi di una norma a carattere regolamentare che, in quanto priva di specifica delega legislativa, non può operare una restrizione dell'area giurisdizionale assegnata in tale materia alla Corte dei conti: tale giurisdizione, infatti, ha carattere necessario ed indefettibile, trovando copertura nell'art. 103, secondo comma, Cost., il quale, contiene una clausola generale non limitabile o comprimibile, e quindi non necessitante (a differenza delle altre ipotesi di giurisdizione affidate alla Corte dei Conti) dell'"interpositio legislatoris", che legittima la disapplicazione della citata disposizione regolamentare, anche nei giudizi a carattere non impugnatorio.

200707388 (b) In tema di contenzioso tributario, e con riferimento all'impugnazione degli atti di rifiuto dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, il sindacato del giudice deve riguardare, ancor prima dell'esistenza dell'obbligazione tributaria, il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, nei limiti e nei modi in cui esso è suscettibile di controllo giurisdizionale, che non può mai comportare la sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali, né l'adozione dell'atto di autotutela da parte del giudice tributario, ma solo la verifica della legittimità del rifiuto dell'autotutela, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che, ai sensi dell'art. 2-quater del decreto-legge 20 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'art. 3 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, ne giustificano l'esercizio. Ove il rifiuto dell'annullamento d'ufficio contenga una conferma della fondatezza della pretesa tributaria, e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi alla relativa pronuncia, potendo altrimenti esperirsi il rimedio del ricorso per ottemperanza, il quale, peraltro, non attribuisce alle commissioni tributarie una giurisdizione estesa al merito.

200707388 (a) In tema di contenzioso tributario, l'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, configurando la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato, comporta la devoluzione alle commissioni tributarie anche delle controversie relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, non assumendo alcun rilievo in proposito la natura discrezionale di tali provvedimenti, in quanto l'art. 103 Cost. non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi, e ferma restando la necessità di una verifica da parte del giudice tributario in ordine alla riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie indicate dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda.

200707256   La controversia risarcitoria per il danno da occupazione appropriativa, che sia effetto e conseguenza di dichiarazione di pubblica utilità, intervenuta nel 2002, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

200707249   E' da ascrivere alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta prima della riforma dei criteri di riparto di cui al d.lgs. 80 del 1998, per l'occupazione appropriativa di un fondo, trattandosi di condotta materiale lesiva del diritto di proprietà del titolare dell'area, situazione soggettiva affievolita con l'autorizzazione all'occupazione, che recupera però la sua pienezza originaria all'esito di questa.

200706074 (c) Il contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici individuali, previsto dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha carattere "paratributario", costituendo un onere imposto agli utenti di detti impianti in ragione del rischio ambientale che una cattiva gestione degli stessi comporta, e dei conseguenti costi che ne possono derivare per la collettività: esso, infatti, non è correlato (nell'ambito di un rapporto di corrispettività) all'effettiva esecuzione delle verifiche da parte degli incaricati dell'ente territoriale, né all'esecuzione di dette verifiche secondo specifiche ed inderogabili modalità, in quanto la determinazione di tali modalità è riservata all'autonomia ed alla discrezionalità tecnica dell'ente locale, e gli oneri economici connessi alle relative operazioni non sono posti a carico dei soli responsabili degli impianti effettivamente verificati, ma a carico della generalità degli utenti, con la conseguenza che il potere dell'ente territoriale d'imporre tale contributo sussiste indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato o meno fatto oggetto di effettiva e concreta esecuzione del controllo.

200706074 (b) La sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., che abbia negato il potere dell'Amministrazione Provinciale di imporre ai titolari degli impianti termici individuali un contributo per l'esercizio dell'attività di controllo di detti impianti, ad essa affidata, è impugnabile con il ricorso per cassazione: essa, infatti, coinvolge la violazione di principi costituzionali, ed in particolare dell'art. 9 Cost., in quanto il controllo sugli impianti termici è funzionale alla tutela dell'ambiente, e la sua correlazione con l'imposizione del contributo attiene ai principi informatori della materia, nonché dell'art. 97 Cost., poiché l'imposizione di detto onere a carico di tutti i titolari degli impianti è funzionale ad assicurare all'ente locale le risorse necessarie per coprire i costi dei controlli, in ossequio al principio di buon andamento della P.A.; il diritto dell'ente alla percezione del contributo si configura d'altronde come indisponibile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ., in tale materia non è ammissibile una pronuncia secondo equità..

200706074 (a) In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di accertamento negativo proposta dal titolare di un impianto termico individuale per sentir dichiarare non dovuto il contributo previsto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 per l'attività di controllo di detti impianti, affidata all'Amministrazione Provinciale, sul presupposto della mancata esecuzione della verifica prevista dalla legge, alla quale, secondo l'attore, sarebbe subordinato l'obbligo di pagamento).

200704630   In tema di disciplina della concorrenza e del mercato, soltanto quando l'applicazione delle norme sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, sull'abuso di posizione dominante o sulla concentrazione - di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - sia riservata, in via esclusiva, ad Autorità diversa da quella garante della concorrenza e del mercato (come si verifica, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge, in relazione ai comportanti posti in essere da imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria e da aziende ed istituti di credito), è configurabile un'assoluta carenza di potere di quest'ultima Autorità nel comminare sanzioni per abuso di posizione dominante, trovando altrimenti applicazione il comma 7 dello stesso art. 20, per il quale, quando i comportamenti richiamati sono tenuti da imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più Autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza: provvedimenti che, ove emessi da una piuttosto che da un'altra Autorità, sono pertanto affetti soltanto da vizio di incompetenza amministrativa, non già da quello di carenza assoluta di potere, non configurabile in assenza di un divieto, espresso o tacito, di esercizio dei poteri di queste nel settore specifico da parte dell'Autorità che ha competenze generali nella materia. Ne consegue, per un verso, che, ove il provvedimento sanzionatorio, in ordine a comportamenti violativi di regole della legge sulla concorrenza tenuti da parte di un'impresa con posizione dominante nel settore delle telecomunicazioni,  sia stato adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non è predicabile né la nullità né l'inesistenza del provvedimento medesimo per carenza assoluta di potere, essendo questo emesso da una delle Autorità investite di competenza concorrente; e, per l'altro, che è inammissibile il ricorso per cassazione il quale deduca come questione attinente alla giurisdizione la denuncia di violazioni di legge contenute nella sentenza del giudice amministrativo, per avere questa negato la pretesa nullità o inesistenza del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dichiarato la competenza amministrativa concorrente di tale Autorità con quella dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atteso che il denunciato errore ermeneutico si traduce in un "error in iudicando", attinente all'esplicazione interna del potere giurisdizionale attribuito dalla legge al giudice amministrativo, ed è perciò inidoneo ad integrare una questione di giurisdizione.

200704110   Qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati". (Nella specie, le Sezioni unite, dopo aver ritenuto preclusa per formazione del giudicato interno la questione di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione scolastica ricorrente con la quale era stata prospettata l'attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale la Corte di appello aveva riconosciuto il diritto di un professore riconosciuto invalido all'80%, perché affetto da sclerosi multipla, ad ottenere l'iscrizione nella graduatoria dei riservisti con la conseguente declaratoria del diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza dall'avvenuto riconoscimento della suddetta invalidità e all'ottenimento del risarcimento dei danni per l'inerzia manifestata dalla competente Amministrazione scolastica).

200704109 b SECONDA MASSIMA :  Sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c. - previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi dell'art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata - sia  nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la “translatio iudicii”, così consentendosi al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare - così come è iniziato - davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. Il principio della "translatio iudicii" è estensibile anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito senza che si configuri una violazione dei parametri normativi generali previsti negli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'attuale impeditiva disciplina processuale, dal momento che, in virtù di una idonea interpretazione adeguatrice del sistema processuale, ancorché la pronuncia del giudice di merito - sia esso ordinario che amministrativo, tributario o contabile - che dichiari il suo difetto di giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non imponga, al giudice del quale è stata affermata la giurisdizione, di conformarvisi, onde il giudice "ad quem", innanzi al quale la causa fosse riassunta, potrebbe a sua volta dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, occorre considerare che, in tal caso, alle parti è dato, per la soluzione del conflitto negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., sicché il previsto meccanismo correttivo della denunciata situazione di stallo, nel rispetto del principio che ogni giudice è giudice della propria giurisdizione, consente, nella soluzione del conflitto, di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la "translatio iudicii".   NOTA: Con la sentenza n. 4109 del 2007, assolutamente innovativa, le Sezioni unite, ribaltando un contrario indirizzo giurisprudenziale a cui aderiva anche la prevalente dottrina, hanno affermato che, nel nostro sistema giuridico, anche alla luce dei principi generali del giusto processo e dell’economia processuale, sussistono le condizioni per poter ritenere l’applicabilità del principio della “translatio iudicii” (ordinariamente attuato in tema di incompetenza nell’ambito della giurisdizione ordinaria) dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, anche in caso di pronuncia sulla giurisdizione.  

200704109 a PRIMA MASSIMA:  Qualora il tribunale amministrativo regionale abbia espressamente e positivamente statuito sulla propria giurisdizione, provvedendo poi sul ricorso, la mancata riproposizione, in sede di appello davanti al Consiglio di Stato, della relativa questione determina la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione. L'inosservanza di tale preclusione da parte del Consiglio di Stato, che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo pur in assenza di impugnazione sulla statuizione del T.A.R. affermativa della giurisdizione, comporta che, vertendosi in tema di violazione attinente ai limiti esterni della "potestas decidendi" rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e ritenuto che sulla giurisdizione del giudice amministrativo sussiste il giudicato interno, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame al Consiglio di Stato, rilevandosi, anche in tal caso, l'applicabilità del principio della "translatio iudicii" che, ancorché espressamente previsto dalla disciplina in tema di competenza nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non si prospetta incompatibile, non emergendo peraltro un divieto esplicito in proposito, con riguardo ai rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali, valorizzandosi anche i principi generali del giusto processo e di economia processuale, senza trascurare che, qualora non si adottasse in tale ipotesi la pronuncia di rinvio davanti al giudice munito di giurisdizione, si verificherebbe l'inaccettabile conseguenza di un processo che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza che lo stesso possa decidere sull'esistenza o meno della pretesa azionata.

200703848 In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell' "an", del "quid" e del "quomodo" dell'erogazione. Ne consegue che la cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da invalido quasi totale ai fini della concessione del servizio taxi previsto per persone fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di trasporto, in relazione al disposto dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartiene alla giurisdizione amministrativa poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un mero interesse legittimo, dal momento che, per quanto evincibile dalla richiamata disposizione normativa, la rivendicata provvidenza viene erogata sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della Pubblica Amministrazione. NOTA: per meri riferimenti v., da ultimo, Cass. SS.UU. n.16896 del 2006.

200703841 (e)        In applicazione analogica dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., la corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice italiano quando questo sia destinato a non più proseguire a causa del rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a questi limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio.

200703841 (d)       Nella controversia promossa contro un convenuto non residente in Italia con una domanda principale e con un'altra domanda proposta in via subordinata al mancato accoglimento della prima, ove sussista, in relazione alla domanda principale, una valida proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice di altro Stato membro ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, sussiste il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano anche in relazione alla domanda subordinata. (Nella specie la domanda principale riguardava l'accertamento della nullità o dell'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati, laddove la domanda subordinata concerneva la richiesta di risarcimento del danno per scorretta esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria conferito alla stessa società in ordine ai medesimi contratti di investimento).

200703841 (c)        L'art. 23 del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 - applicabile, in virtù dell'art. 4, primo comma, anche se il convenuto non sia domiciliato nell'ambito dell'Unione europea - espressamente definisce la competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro come esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite - in una controversia intesa a fare accertare la nullità o l'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati - ha interpretato l'art. 13 dell'accordo quadro denominato "ISDA Master Agreement", conforme ad un modulo standard elaborato  dall'"International Swaps and Derivatives Association", nel senso che esso esclude ogni possibilità di più fori dotati contemporaneamente di giurisdizione, se collocati in altri Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ed oggi vincolati dal regolamento CE n. 44/2001, quando ricorra la competenza giurisdizionale delle Corti inglesi per essere applicabile il diritto di quel Paese).

200703841 (b)       In tema di diritto internazionale privato, l'eventuale presenza, in una determinata fattispecie, di norme di applicazione necessaria  (nell'accezione datane dall'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218) - ossia di norme della "lex fori" operanti come limite all'applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto - non incide sul diverso problema dell'individuazione dei criteri dai quali dipende la competenza giurisdizionale, giacché la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile, non potendosi del resto presumere che la futura pronuncia del giudice straniero si porrà in concreto  contrasto con la norma italiana di ordine pubblico, tanto più quando la proroga della giurisdizione è destinata ad operare in favore del giudice di altro Paese collocato in un'area di diritto armonizzato quale è quella comunitaria.

200703841 (a)         La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione può essere postulata solo nel caso in cui la denunciata mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro eventuali vertenze. Non è pertanto sufficiente a determinare la nullità di detta clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda un'attività interpretativa ad opera del lettore e che al riguardo si sia profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa attività ermeneutica (dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma non certo porre la clausola nel nulla); né rileva la circostanza che la stessa associazione internazionale, cui si deve la formulazione dell'accordo quadro (nella specie denominato "ISDA Master Agreement"), abbia avvertito in epoca successiva il bisogno di modificare il tenore della clausola per renderne più chiaro il significato. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite, nell'escludere la denunciata nullità, hanno altresì rilevato come nessun dubbio sulla interpretazione della clausola di proroga della giurisdizione abbia manifestato in altra occasione l'autorità giudiziaria britannica, ed hanno richiamato, al riguardo, la decisione assunta in altra causa il 23 gennaio 1996 dalla "Queen's Bench Division - Commercial Court").

200703725  La concentrazione della tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione davanti al giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità, riguarda le domande proposte anche successivamente all'annullamento dell'atto amministrativo, purché dopo le modifiche apportate dall’art. 7 l. 21.7.2000 n. 205, all’art. 35, comma 4, d.lgs. 31.2.1998 n. 80, giacché per quelle proposte in precedenza, l’originaria formulazione della norma si limitava a configurare una giurisdizione piena per le controversie relative a materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, e fra queste non può dirsi compresa la controversia in materia di occupazione usurpativa.

200703724b   Va ascritta al giudice amministrativo la giurisdizione nelle controversie avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove vi sia stato l’annullamento di atti amministrativi, perché, pur essendo venuto meno, con essi, il fondamento all’esercizio del potere, ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all’annullamento, pur se la vicenda giurisdizionale amministrativa si sia già conclusa, subentrando in tal caso esigenze di razionalità e coerenza nell’ordinamento (nella fattispecie trattasi di azione risarcitoria del danno per un’occupazione posta in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice amministrativo).

200703724a    Nel caso di regolamento di competenza, che sia stato assegnato alle Sezioni unite, per essere stata prospettata una questione di giurisdizione, la relativa decisione va pronunciata in camera di consiglio, atteso che anche l'esame di tale questione resta assoggettato al rito camerale che è proprio del giudizio in cui essa è sorta, fermo restando che il provvedimento conclusivo assume la forma di sentenza, atteso che l’art. 279 c.p.c., nel disciplinare la forma dei provvedimenti, indica chiaramente che la decisione di questioni pregiudiziali, di giurisdizione e di competenza (se risolutiva) definisce il processo.

200703723b   La fattispecie, qualificabile come “occupazione usurpativa”, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell’amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica, da aree legittimamente occupate: essa costituisce un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all’esercizio di poteri amministrativi, onde l’azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione  del giudice ordinario.

200703723a    La questione di giurisdizione, per sua natura, trascende l'interesse particolare dei contendenti, anche nell’ipotesi in cui la questione sia sottoposta alle Sezioni unite mediante ricorso per conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, onde i poteri cognitivi della Cassazione, nell'esame di essa, debbono estendersi agli accertamenti di fatto, come desumibili dagli atti del giudizio.

200703718   La controversia di lavoro (nella specie trattavasi di impugnativa di licenziamento) introdotta da un dipendente nei confronti dell'Ente internazionale per le risorse fitogenetiche (I.P.G.R.I.) relativamente a questioni antecedenti all'adesione di detto organismo internazionale all'O.I.L., avvenuta a decorrere dal gennaio 2001, ricadente sotto la disciplina contenuta nella legge n. 67 del 1994 (concernente la ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'I.P.G.R.I.), in cui era stata prevista l'immunità giurisdizionale del suddetto Istituto internazionale, è da ritenersi, in virtù di un’interpretazione adeguatrice che salvaguardi la garanzia del diritto alla tutela giudiziaria sancito dall'art. 24 Cost., attribuita alla giurisdizione del giudice italiano, poiché la mancata attuazione dell'art. XVII dell'accordo ratificato con la predetta legge n. 67 del 1994, prevedente l'obbligo di individuare procedure idonee per la soluzione delle controversie tra lo stesso Istituto e il suo personale (che, se soddisfatto, avrebbe precluso, nel periodo precedente all’adesione all’O.I.L., il ricorso a qualsiasi forma di tutela giurisdizionale di situazioni soggettive dei dipendenti dell'Istituto medesimo), ha comportato l'inoperatività della previsione della suddetta immunità giurisdizionale.  NOTA: nulla sulla specifica problematica affrontata (per meri riferimenti v. Cass. sez. un. n. 1237 del 2004).

200703717  c TERZA MASSIMA:Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alla cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, su quelle concernenti i concorsi misti, nonché sulle controversie relative a soli interni che comportino passaggio da un'area ad altra, risultando invece residuale la giurisdizione del giudice ordinario per essere limitata alle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che implichino passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area. Pertanto, posto che il riferimento alle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma quarto, del d. lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi esteso anche alle prove selettive idonee a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia (come dedotta nella specie) diretta al riconoscimento del diritto al passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore in funzione dell'attribuzione conseguente del diritto all'inserimento in una fascia superiore corrispondente ad una diversa e più elevata area anche ai fini dell'erogazione del nuovo e migliore trattamento economico correlato.  NOTA: giurisprudenza ormai consolidata, dopo le prime incertezze relative alla iniziale applicazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001.

200703717  b SECONDA MASSIMA: conforme a Cass. SS.UU. n. 17461 del 2006.

200703717  a PRIMA MASSIMA:La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni - ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado - , ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. NOTA: v., negli stessi termini, già Cass. SS.UU. n. 9197 del 1990.

200703370 b SECONDA MASSIMA:Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnativa dell'atto di revoca disposto dal Direttore generale di Azienda Ospedaliera nei confronti di un professore universitario rivestente l'incarico dirigenziale di struttura pubblica sanitaria complessa per assunto inadempimento di quest'ultimo, con la conseguente risoluzione del contratto, poiché, in tal caso, la qualifica di professore universitario, pur quando abbia costituito il presupposto per il conferimento di detto incarico, non è di per sé sola sufficiente ad attribuire la cognizione della suddetta domanda alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'attività di responsabile della richiamata struttura sanitaria è diversa sia dall'attività di insegnamento che da quella pratica di assistenza ospedaliera, con la conseguente applicabilità dell'art. 63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001, alla stregua del quale sono per l'appunto devolute al giudice ordinario le controversie concernenti gli incarichi dirigenziali.

200703370 a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass. sez. un. ord. n. 2053 del 2006.

200703367   Spettano alla giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa esperiti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici (anche economici) per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, poiché, nell'attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una P.A. e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno. NOTA: in senso conforme v., da ultimo, Cass. SS.UU. sent. n. 14101 del 2006.

200703200   Ai sensi dell'art. 4, comma primo, del d.l. n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, è stata prevista, con decorrenza dal primo gennaio 1994, la facoltà per le Università di provvedere all'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, con la conseguente attribuzione della giurisdizione per le controversie attinenti a tali contratti conclusi successivamente a detta data al giudice ordinario, mentre, con riferimento alla disciplina antecedente riguardante il suddetto personale, restano devolute alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti i contratti stipulati tra le parti anteriormente alla individuata data, poiché, in assenza di una disposizione di legge derogativa, la natura pubblica del datore di lavoro determinava automaticamente il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua della riportata ricostruzione, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni relative ai contratti a termine stipulati tra l'Università per gli stranieri di Perugia e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 e la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti i contratti conclusi successivamente a tale data).  NOTA: v., per la disciplina anteriore alla riforma del 1995, Cass. SS.UU. n. 5199 del 1984.

200703196  Conforme  a Cass., SS.UU., ord. n.10704 del 2006.

200703195 b SECONDA MASSIMA:  La domanda proposta da ex dipendenti pubblici (nella specie del Ministero della Pubblica Istruzione) nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. diretta all'accertamento e alla dichiarazione del loro diritto al beneficio pensionistico di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, in conseguenza dell'avvenuta prestazione del servizio in ambiente esposto all'amianto, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, poiché inerisce una controversia sulla misura della pensione dal momento che involge la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di detta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto e all'ambito del giudizio stesso, la decisione del giudice contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi al trattamento economico in relazione ai quali l'esame di tale giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione. NOTA: per riferimenti v. Cass. SS.UU. nn. 13058 del 1997 e 14171 del 2004.

200703195 a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass. SS.UU. n. 17461 del 2006.

200703188 b SECONDA MASSIMA:Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" – relativi all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P. A.  e all'attinenza degli atti all'organizzazione, in quanto ciò che rileva, in punto giurisdizione, è il solo dato dell'inerenza della controversia al rapporto di lavoro. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua dell'enunciato principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda degli originari ricorrenti con la quale era stata chiesta la dichiarazione in sede giudiziale del loro diritto all'assunzione al lavoro a tempo indeterminato presso il ricorrente Consorzio di bonifica per essere stati validamente collocati nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale della Sicilia n. 33 del 1999, così facendo valere non un'impugnativa della graduatoria bensì contestando il criterio seguito dall'ente nell'utilizzo della stessa per non aver disposto l'assunzione degli stessi originari ricorrenti malgrado la loro posizione utile a tal fine dopo l'avvenuta collocazione in quiescenza di altri dipendenti).    NOTA: cfr., in proposito, soprattutto Cass., sez. un., n. 6348 del 2003.

200703188 a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass., SS.UU., n. 17461 del 2006.

200703185   CONF A 2694/07

200703046b Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità: esse, infatti, a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, la quale non si risolve nella mera constatazione di un evento già verificatosi, ma implica lo svolgimento di un'attività valutativa sul contenuto della norma dichiarata incostituzionale e sulla sua pertinenza al caso di specie. Tale efficacia retroattiva, che si arresta esclusivamente di fronte al giudicato o al decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti, non contrasta con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, in quanto l'opportunità di evitare lo spreco di attività conseguente alla rinnovazione del processo non può prevalere sull'esigenza di evitare, a tutela del diritto di difesa del convenuto, l'esercizio di un potere giurisdizionale che, in relazione ad una determinata controversia, sia stato ritenuto contrario alla Costituzione. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento all'applicabilità, ai fini del riparto di giurisdizione in una controversia relativa al pagamento di prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale).

200703046a La domanda proposta, in data successiva all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, da un laboratorio di analisi cliniche nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni di radiologia erogate in regime di accreditamento, introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l'accertamento non già dell'esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile come concessione di pubblico servizio, ma soltanto dell'effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi: essa, pertanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

200703043   L'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

200703042   Per le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, introdotte nel lasso temporale tra il 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 80 del 1998) ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della l. 205 del 2000), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 d.lgs. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 l. 205 del 2000, un eccesso di delega, dichiara l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva restando allora da attribuire la giurisdizione secondo il fondamentale criterio basato sulle situazioni giuridiche soggettive, siccome l'occupazione in assenza di titolo è lesiva di diritti soggettivi.

200703041b   Il motivo di censura in ordine alla determinazione dell'indennità di esproprio effettuata dal giudice di merito, nonostante che per l'intervenuta scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità sia venuto meno il decreto di esproprio, deve soddisfare al requisito di autosufficienza, e tenendo conto che non è consentito al giudice di legittimità un autonomo accertamento delle circostanze di fatto, deve indicare, valendo il principio generale per cui, vertendosi in tema di realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, la dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dei piani di zona, ha la durata di diciotto anni (il termine originario di dieci anni di cui all'art. 9 l. 18.4.1962 n. 167 è stato aumentato a quindici anni dall'art. 1 d.l. 2.5.1974 n. 115, conv. in l. 27.6.1974 n. 274, e un'ulteriore proroga di tre anni è stata assicurata dall'art. 51 l. 5.8.1978 n. 457), quale sia la decorrenza del termine, e se il procedimento abbia previsto un eventuale diverso sviluppo rispetto al cursus ordinario della procedura.

200703041a    L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria, sicché ove l'intervento del giudice (per di più, della Corte d'appello, competente per materia) sia palesemente invocato per l'accertamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione per pubblica utilità di un bene, attesa l'inadeguatezza della stima compiuta in via amministrativa, si configura la giurisdizione del giudice ordinario - confermata, nel contesto delle modifiche ai criteri di riparto delle giurisdizioni, dall'art. 34, comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 -, non rilevando che strumentalmente a tale tutela sia richiesta la dichiarazione di inesistenza o improduttività degli effetti della determinazione amministrativa, con annullamento o revoca degli atti che l'hanno espressa, dato che il predetto giudice è chiamato a liquidare autonomamente l'indennità medesima, una volta che, per effetto dell'opposizione alla stima, viene meno la determinazione amministrativa, non essendone richiesta la rimozione.

200703040b   Nella domanda azionata con ricorso per ingiunzione, avente ad oggetto l'importo di un preteso accordo di liquidazione del conguaglio del prezzo di cessione volontaria a suo tempo stipulata nell'ambito di una procedura espropriativa, ben può ravvisarsi, in seguito alle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, una pretesa lato sensu mirata a conseguire il ristoro per la perdita della proprietà, dunque anche il conguaglio, da determinare secondo le norme in materia di determinazione dell'indennità, ma non anche il risarcimento del danno per la perdita della proprietà data l'ontologica diversità tra le due domande, poiché la causa petendi è rappresentata, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio (o del trasferimento volontario del bene), mentre l’elemento costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito dell'Amministrazione.

200703040a   Con riguardo alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'adempimento di un accordo asseritamente intervenuto con l'amministrazione sull'ammontare del conguaglio del prezzo di cessione volontaria, a suo tempo stipulata nell'ambito di una procedura espropriativa, di tale questione, tenendo conto della comparsa di costituzione dell'opposto che ha precisato la domanda facendo valere una pretesa lato sensu diretta al conseguimento di un ristoro per la perdita della proprietà, va affermata la natura indennitaria, per la quale l'art. 34, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 80 del 1998, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, pur se l'ammontare del ristoro espropriativo sia stato asseritamente oggetto di accordo.

200702775 In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall'utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice).

200702694 Sussiste la giurisdizione amministrativa nell'ipotesi in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e poi successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si è in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti e la lesione del diritto soggettivo di proprietà è rapportabile ad un comportamento materiale dell'amministrazione, tuttavia riconducibile all'avvenuta adozione ed esecuzione della dichiarazione di p.u. e divenuto tale in seguito al provvedimento che l'ha caducata, e spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo, e tra queste rientra anche quella risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, che per il disposto dell'art. 35 d.lgs. 80/1998 non può più essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione, a nulla rilevando la scelta di un momento successivo per proporre la domanda di risarcimento del danno, in quanto gli art. 34 e 35 d.lgs. 80/1998 non richiedono una situazione di contestualità fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale per la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.

200702692 (b)       E' applicabile la legge italiana con riferimento all'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento, dichiarato in Italia, nei confronti di un soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario (nella specie, la Repubblica di San Marino), giacché il rapporto inscindibile di questo tipo di azione, quantunque disciplinata anche da norme di diritto sostanziale, con la procedura fallimentare - rapporto che si manifesta sia nella genesi stessa di tale azione, sia nella funzione che essa è chiamata ad assolvere - comporta che la legge da cui è retta quella procedura debba essere la stessa da applicare all'azione che da essa promana ("lex fori concursus"), altrimenti rischiandosi di determinare disparità di trattamento tra creditori diversi e, pertanto, di compromettere una delle finalità salienti del procedimento esecutivo concorsuale.

200702692 (a)        Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore di un fallimento aperto in Italia nei confronti di una banca straniera (nella specie, avente sede nella Repubblica di San Marino) in relazione alla avvenuta costituzione di garanzia in favore di quest'ultima, sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, secondo comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio, e con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento.

200702688 In materia urbanistica ed edilizia, la giurisdizione (residuale) del giudice ordinario è invocabile solo quando i comportamenti materiali dell'amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di dichiarazione di p.u. - fattispecie rientranti nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate "usurpative" - in particolare ove il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia radicalmente nullo, per non contenere l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dall'art.13 della legge 2359 del 1865, e rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.), di limitare il potere discrezionale della P.A., al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonché all'ulteriore finalità di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa.

200702687 In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero "invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.

200702686 In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata. La giurisdizione del giudice ordinario, peraltro, non attrae la domanda proposta dal soggetto passivo mediante la chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la stessa introduce una controversia relativa al rapporto d'imposta, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall'utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice).

200702685 (c)        In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non può essere rivolto ad un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della Sezione stessa, dovendo le Sezioni Unite della Corte di cassazione limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione che sorregge la decisione impugnata. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare, di irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento ad un magistrato che, assieme al coniuge e al fratello, aveva costituito una società in accomandita semplice, rivestendo in essa la posizione di socio accomandante, la quale aveva proceduto all'acquisito di beni immobili partecipando ad aste giudiziarie bandite presso il tribunale nel quale detto magistrato svolgeva le funzioni di pubblico ministero).

200702685 (b)       Agli illeciti disciplinari dei magistrati non si applica il principio di retroattività della  "lex mitior", di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. Né tale principio può ritenersi codificato dall'art. 32-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. q, della legge 24 ottobre 2006, n. 269), giacché tale disposizione transitoria, nel prevedere (al primo comma) l'applicabilità della nuova normativa solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ha (al secondo comma) il significato di rendere applicabile - ma limitatamente ai procedimenti disciplinari promossi successivamente, ed aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore - la normativa precedente, contenuta negli artt. da 17 a 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, solo se più favorevole. Ne deriva che i procedimenti disciplinari promossi in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 restano sottratti alla disciplina di cui al citato art. 32-bis.

200702685 (a)        Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessaria correlazione tra accusa contestata e affermazione di colpevolezza, imposta dall'art. 34 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, all'art. 477 del previgente cod. proc. pen., è rivolta allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza dell'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e di consentirgli così un'adeguata difesa; pertanto, in relazione a tale "ratio", per fatto contestato va inteso non solo quello indicato specificamente nel capo d'incolpazione, ma anche il complesso degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli è stato posto nelle condizioni di difendersi.

200701821c TERZA MASSIMA: conforme a Cass. SS.UU. n. 20133 del 2004.

200701821b SECONDA MASSIMA: Nei comportamenti riconducibili all'illecito disciplinare previsto dall'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 (successivamente abrogato per effetto del d. lgs. n. 109 del 2006) rientravano tutti quei comportamenti che implicavano una immeritevolezza della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato alla quale conseguiva una compromissione del prestigio e della credibilità del singolo appartenente all'Ordine giudiziario nonché dello stesso intero Ordine, che si concretizzavano con il venir meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, oltre che degli analoghi precetti dettati in materia dal Codice etico della magistratura, approvato dal C.D.C. dell'A.N.M. in data 7 maggio 1994. Pertanto, in relazione a tali parametri, si prospetta legittima l'irrogazione della sanzione disciplinare, da parte della competente sezione del Consiglio Superiore della magistratura (con decisione che sia stata adeguatamente motivata e priva di vizi logici, come ritenuto nella specie), nei confronti di un magistrato dell'ufficio del P.M. che, dopo aver concluso un accordo transattivo con un istituto di credito in conseguenza di un'azione civile dallo stesso magistrato promossa per il risarcimento dei danni riconducibili all'illecita divulgazione di notizie relative alla sua posizione economica in corso presso la banca, abbia omesso, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 cod. proc. pen. implicante la formalizzazione della dichiarazione astensione al Capo dell'Ufficio, di rendere nota a quest'ultimo l'esistenza del suddetto rapporto di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a giustificare per l'appunto la sua astensione - in concreto invece non esercitata - dalla trattazione di una serie di indagini penali a carico di soggetti rappresentanti la banca con la quale era intercorsa la pregressa relazione giuridica privata.   NOTA: pronuncia relativa ad una fattispecie specifica rilevante, nel pregresso sistema disciplinare, ai sensi dell’art. 18 r.d. lgs. n. 511 del 1946.

200701821a PRIMA MASSIMA:In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la disciplina transitoria della nuova normativa degli illeciti disciplinari contenuta nel d. lgs. n. 109 del 32 febbraio 2006 (efficace dal 19 giugno 2006) dettata dall'art. 32 bis dello stesso d. lgs. come introdotto per effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q) della successiva legge n. 269 del 2006, impone una lettura coordinata del secondo comma dello stesso art. 32 bis con il primo, il quale stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore", così circoscrivendo l'ambito di operatività della regolamentazione transitoria, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare, da cui deriva la conseguenza in virtù della quale soltanto se detto procedimento è stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, l'applicabilità delle disposizioni del r.d. lgs. n. 511 del 1946 è subordinata alla condizione dell'essere "più favorevoli" all'incolpato. Il secondo comma del citato art. 32 bis apporta, infatti, una deroga alla regola generale prevista dal primo, sicché la sua sfera di applicabilità non può essere più ampia e non include, quindi, le ipotesi in cui (come nella specie in cui il magistrato era stato sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione di cui all'art. 18 del r.d. lgs. n. 511 del 1946 per fatti antecedenti dalla data di efficacia del d. lgs. n. 109 del 2006) non solo la commissione del fatto, ma anche l'inizio dell'azione disciplinare, risalgono ad epoca anteriore al 19 giugno 2006, coincidente - come detto - con la data nella quale le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 109 del 2006, a norma del suo art. 32, sono divenute "efficaci". Tale opzione ermeneutica trova conferma anche nel rilievo che il richiamato secondo comma del menzionato art. 32 bis, prevedendo l'applicabilità, ove più favorevoli, anche di disposizioni relative al procedimento, non può che riferirsi ad atti ed attività procedimentali ancora da compiere.  NOTA: principio importante con riferimento alla disciplina transitoria in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 109 del 2006. Non risultano ancora precedenti massimati, ma lo stesso principio risulta rinvenibile nelle sentenze delle SS.UU. n. 27172 del 2006 (già segnalata in servizio novità) e n. 17 del 2007.

200701820f  SESTA MASSIMA:In caso di avvenuta produzione di scrittura privata in giudizio nei confronti di parte rimasta contumace, l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma (con riferimento sia all'ipotesi in cui il documento sia stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto successivamente, senza che - in conformità del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. civ., alla stregua della sua lettura derivante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 1989 - dell'avvenuta produzione risulti notificato il relativo verbale al contumace) comporta che il documento, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ., resta a buon diritto acquisito al processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno respinto il motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale era stato prospettato che, una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione sul valore di ricognizione di debito della missiva prodotta anteriormente in giudizio, poiché il documento stesso era stato acquisito in difetto di contraddittorio per la nullità della notificazione dell'atto di citazione originario).  NOTA: per riferimenti cfr. Cass. n. 13384 del 2005.

200701820e  QUINTA MASSIMA: L'interpretazione degli atti unilaterali - ai quali si applica, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., la disciplina dettata in tema di contratti - consiste nell'accertamento dell'intento proprio del soggetto che ha posto in essere l'atto unilaterale e si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati.NOTA: giurisprudenza pacifica come in tema di contratti.

200701820d  QUARTA MASSIMA:Nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa al primo giudice, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta nullità, ma, dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività dalla stessa impedite, deve decidere nel merito, considerate la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e l'eccezionalità del potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di prima istanza, potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 del codice di rito.NOTA: cfr. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 18571 del 2004.

200701820c TERZA MASSIMA:La disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come l'accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione). NOTA: importante pronuncia che ha il punto sulla complessiva disciplina giuridica dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. . In proposito, tra i precedenti più recenti, cfr. Cass. sez. III, n. 13252 del 2006.

200701820b  SECONDA MASSIMA:In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero identificantesi con un cittadino austriaco, dal contesto generale delle disposizioni contenute nell'art. 4 della Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria in data 30 giugno 1975 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 342 del 1977), aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 4 del 1957), si evince che la traduzione dell'atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica modalità della sola sua notificazione diretta a realizzarne l'effettiva conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con l'effetto che il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga (come nella specie) la costituzione in giudizio dello stesso convenuto.  NOTA: nulla negli specifici termini riguardanti la Convenzione conclusa con lo Stato austriaco.

200701820a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass. sez. un. n. 17461 del 2006.

200701614b In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.

200701614a CONFORME S.U. a:200311526 565424 O

200701613 In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.

200701611b In tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'acquisto da parte del Comune dell'area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del condominio l'obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell'obbligazione, costituito dall'occupazione del suolo pubblico.

200701611a In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.

200701064 In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'accertamento parziale previsto dall'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ancorchè definitivo, non impedisce la presentazione di una dichiarazione integrativa che investa il periodo d'imposta nella sua totalità, atteso il carattere limitato del suo contenuto, la tassatività delle forme di istruttoria che lo legittimano e l'efficacia non preclusiva di ulteriori accertamenti; la particolare attendibilità dei dati che giustificano tale forma di accertamento, condizionando le modalità di realizzazione del condono, esclude tuttavia l'ammissibilità della definizione automatica prevista dall'art. 34, comma primo, della legge n. 413 cit., riferibile soltanto ai periodi d'imposta per i quali sia intervenuto un accertamento ordinario non definitivo, così come del "condono tombale" previsto dall'art. 38, inapplicabile per i periodi d'imposta che abbiano costituito oggetto di accertamento, imponendo pertanto al contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa semplice prevista dall'art. 36, che consente di ottenere l'estinzione del giudizio mediante il versamento dell'intera imposta accertata.

200700875 CONFORME S.U. a:200602053 587285 O

 

 

 

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