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ultima modifica: 30.1.2007
MASSIME
PROVVISORIE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI ANNO 2006
(ordinate in senso
decrescente)
200627619 In tema di IRPEG, il riconoscimento in
favore delle fondazioni bancarie dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto sui
dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dall'art. 10 bis della legge 29
dicembre 1962, n. 1745 (introdotto dall'art. 6 del decreto legge 21 febbraio
1967, n. 22, convertito in legge 21 aprile 1967, n. 209), è subordinato alla
prova, posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, dell'effettivo
perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e
ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle
imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla
provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non può
attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla legge 30
luglio 1990, n. 218 e dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, tenuto conto del
perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra
fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo,
indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche
per il tramite di società finanziarie), all'eventuale stipulazione di patti
parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti,
l'esercizio di un'influenza sulla gestione dell'impresa bancaria, nonché allo
svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro.
L'accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l'attività della
fondazione come esercizio d'impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla
giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l'art. 10 bis
cit., ponendosi l'agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva
che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la
concorrenza, viene configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il
mercato comune.
200627173 In tema di repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie, spetta al giudice tributario, anche in riferimento ad obbligazioni
tributarie sorte in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 472, la giurisdizione in ordine all'istanza di autorizzazione
all'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, proposta
dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto: si
tratta infatti di un istituto già previsto dall'abrogato art. 26 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, e non avente natura sanzionatoria, ma cautelare, in quanto
inteso a garantire l'adempimento dell'obbligazione derivante da omesso
pagamento dell'imposta o dall'irrogazione di una sanzione, onde, tenuto conto
anche della disposizione transitoria di cui all'art. 25, primo comma, del
d.lgs. n. 472 cit., rispetto ad esso non trova applicazione il principio di
irretroattività sancito dall'art. 3 del medesimo d.lgs., ma il principio
generale "tempus regit actum".
200627172i In tema di responsabilità disciplinare
dei magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato,
anche sotto il profilo della sua incidenza negativa sulla fiducia e considerazione
di cui il magistrato deve godere o sul prestigio dell'ordine giudiziario, ed al
fine dell'individuazione della sanzione da irrogare, rientra nell'ambito degli
apprezzamenti di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore
della Magistratura, e non può essere oggetto di riesame in sede di ricorso alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando sindacabili soltanto la
correttezza e la congruità della motivazione adottata.
200627172h In tema di responsabilità disciplinare
dei magistrati, le sanzioni disciplinari, sebbene applicate da un organo
titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministrative,
alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni
penali, e che restano quindi sottoposte, in via generale, al principio di
legalità ed irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta
alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in
mancanza di un'espressa previsione, non può trovare applicazione il principio
di retroattività della legge successiva più favorevole. Tale principio, in
particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della
responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in
virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art.
1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel
far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti
disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a
stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto
fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa
precedente, solo se più favorevole.
200627172g In tema di illecito disciplinare dei
magistrati, costituisce abuso del proprio ruolo la richiesta dell'intervento
delle forze dell'ordine al fine di dirimere un banale contrasto insorto tra lo
stesso magistrato ed il cancelliere relativamente all'interpretazione di una
circolare ministeriale, ove sia accompagnata dall'assunzione di un
atteggiamento minaccioso nei confronti del funzionario e dal reiterato richiamo
alla sede competente per i reati commessi a danno dei magistrati, nonché diretta
a soddisfare un interesse meramente personale e di modestissimo rilievo
economico: invero, pur spettando al magistrato, come a qualsiasi altro
cittadino, la legittimazione a sollecitare detto intervento, sia per far
constatare la ritenuta commissione di illeciti, sia per ricercare una bonaria
composizione sulla base dei poteri conciliativi previsti dall'art. 1, secondo
comma comma, del T.U.L.P.S., l'esercizio di tale facoltà può dar luogo a
responsabilità disciplinare qualora, per le modalità della sua formulazione,
comporti abuso delle funzioni e si riveli diretta, esplicitamente o implicitamente,
ad ottenere un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita e
alle funzioni esercitate.
200627172f In tema di procedimento disciplinare a
carico di magistrati, la natura giurisdizionale e non amministrativa della
Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua
composizione secondo criteri fissati direttamente dalla legge escludono la sussistenza
di ragioni di incompatibilità, e quindi di astensione, nell'ipotesi in cui
siano chiamati a farne parte componenti che abbiano già espresso il loro parere
sui medesimi fatti oggetto dell'incolpazione nell'esercizio dell'attività
amministrativa dell'organo di autogoverno. (In applicazione di tale principio,
la S.C. ha escluso il dovere dei componenti della Sezione disciplinare di
astenersi dalla decisione in un procedimento nel quale si contestava
all'incolpato di aver rivolto al capo dell'ufficio accuse rivelatesi assolutamente
infondate, nell'ambito di osservazioni ad una proposta di variazione tabellare
precedentemente esaminata dal "Plenum" del Consiglio Superiore).
200627172e In tema di procedimento disciplinare a
carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il
quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n.
109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova
applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum",
nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata
in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma
terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).
200627172d In tema di procedimento disciplinare a
carico di magistrati, la necessaria correlazione fra l'accusa contestata e la
sentenza, imposta dall'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, attraverso
il richiamo, pur con il limite della compatibilità, dell'art. 477 del
previgente cod. proc. pen., mira allo scopo di garantire il contraddittorio,
portando a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, e di
consentirgli così un'adeguata difesa: per fatto contestato deve pertanto intendersi,
in relazione alla predetta "ratio", non solo quello indicato
specificamente nel capo di incolpazione ma quanto risulta da tutto il complesso
degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato, e sui quali lo stesso è
stato messo in grado di difendersi. (Nella specie, essendo stato contestato
all'incolpato di aver richiesto l'intervento dei carabinieri a seguito di un
diverbio insorto con il cancelliere, nonché di aver presentato osservazioni ad
una proposta di modifica tabellare fondate su affermazioni rivelatesi
totalmente destituite di fondamento, la S.C. ha ritenuto che non comportasse
una violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza
l'avvenuta specificazione, da parte di quest'ultima, delle ragioni e dei
termini del predetto contrasto, né la stigmatizzazione dei toni e delle espressioni
usati nelle osservazioni presentate dall'incolpato, avendo quest'ultimo potuto
articolare compiutamente le proprie deduzioni difensive).
200627172c In tema di procedimento disciplinare a
carico di magistrati, l'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella
parte in cui prevede non già l'obbligo, ma la mera facoltà dell'incolpato di
farsi assistere da un difensore, in relazione alle speciali esigenze del procedimento
ed all'attitudine di chi è professionalmente investito della funzione
giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica
la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli, esclude l'applicabilità
dell'art. 304 dell'abrogato cod. proc. pen., nella parte in cui impone
all'inquirente di nominare un difensore di ufficio, ove l'imputato non
ottemperi all'invito a nominarne uno di propria fiducia.
200627172b In tema di procedimento disciplinare a
carico di magistrati, l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 individua
l'inizio del procedimento nella data della comunicazione del P.G. al Consiglio
Superiore della Magistratura, alla quale è collegato anche l'obbligo di dare comunicazione
all'incolpato, con l'indicazione del fatto addebitatogli, a pena di nullità
degli atti istruttori compiuti: pertanto, in relazione allo svolgimento delle
indagini preliminari, che si risolvono in un'attività amministrativa
finalizzata all'acquisizione di una più completa e precisa cognizione dei
fatti, unicamente in funzione delle valutazioni di competenza del P.G. circa
l'esercizio dell'azione disciplinare, non sussiste alcun obbligo di
comunicazione all'incolpato.
200627172 In tema di procedimento disciplinare a
carico di magistrati, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre
2006, n. 269, che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109,
nella parte in cui attribuiva alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione
la competenza in ordine all'impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, disponendo la
trasmissione alle Sezioni Unite Civili dei ricorsi proposti dinanzi alle
Sezioni Unite Penali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 cit.,
le sentenze pronunciate in data anteriore a quella in cui l'art. 24 ha
acquistato efficacia (19 giugno 2006), ma per le quali il termine
d'impugnazione sia scaduto in data successiva, restano soggette al regime previsto
dalla normativa in vigore alla data di emanazione della sentenza, senza che
assuma alcun rilievo la disciplina vigente alla data dell'impugnazione: la
fattispecie generatrice del potere d'impugnazione è infatti costituita dalla
sentenza, la cui forza giuridica è segnata dal momento in cui essa assume esistenza
giuridica, e resta definitivamente fissata in tale momento, con la conseguenza
che la facoltà d'impugnazione ed i modi ed i termini per esercitarla sono
insensibili a successivi interventi normativi, non potendo la nuova legge
processuale travolgere quegli effetti dell'atto processuale che si sono già prodotti
al momento della sua entrata in vigore, né regolare diversamente gli effetti
futuri dell'atto stesso.
200626948 In tema di imposta di registro, e con
riferimento alla fusione di società mediante incorporazione, la contestazione
da parte dell'Ufficio della possibilità d'invocare l'art. 4 della direttiva n.
69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (come modificata dalla direttiva
n. 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 e dalla direttiva n. 85/303/CEE
del Consiglio, del 10 giugno 1985), indipendentemente dalle ragioni poste a
base della relativa deduzione, vale ad introdurre, anche in sede di legittimità
(analogamente a quanto accade in presenza di una pronuncia di illegittimità
costituzionale o di "ius superveniens"), l'indagine in ordine alla
sussistenza del presupposto prescritto dalla predetta disposizione ai fini
dell'esenzione dall'imposta proporzionale, ovverosia alla sussistenza di un
effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata, ed implica quindi
l'esclusione del beneficio nell'ipotesi in cui l'incorporante detenga già
l'intero capitale dell'incorporata. Il potere-dovere del giudice di conformarsi
al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta infatti la
necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che,
precludendo in sede di legittimità l'esame di questioni non specificamente
dedotte dal ricorrente e l'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono
la piena applicazione delle norme comunitarie..
200625520c La parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti
alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli
sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi
dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi
venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31,
comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha
tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una
ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né
avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi
conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione
approvato con d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta
dall'art. 13 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico
sull'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la
norma in esame, e nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova
disciplina della materia, nonchè, da ultimo, nell'art. 283, comma primo,
lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che
legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli
utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e
di determinarne l'importo.
200625520b La questione di diritto concernente la
spettanza al Comune o alla Provincia del potere di imporre e pretendere dai
titolari degli impianti termici individuali il pagamento di una somma a titolo
di contributo per la costituzione di un fondo per il finanziamento dei
controlli previsti dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
può essere legittimamente dedotta con il ricorso per cassazione avverso la
sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità: essa coinvolge infatti
la violazione di principi costituzionali, in quanto la ripartizione delle
competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni costituisce attuazione dei
principi di cui agli artt. 117 e 97 Cost., relativi all'assetto della
Repubblica ed all'organizzazione della P.A., e non può quindi essere rimessa
alla valutazione equitativa di un giudice..
200625520a In tema di corrispettivo dovuto per la
fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di
interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice
amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della
tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento
dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria
di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed
obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario
verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti
dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice
ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso della somma
corrisposta ad un Comune quale contributo alla costituzione di un fondo per il
finanziamento dei controlli degli impianti termici previsti dall'art. 31 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul presupposto dell'asserita abrogazione di tale
disposizione ad opera dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 112, e quindi dell'inefficacia della delibera comunale che aveva
imposto il predetto onere, della quale l'attore aveva chiesto la
disapplicazione, in quanto adottata in carenza di potere).
200625506 In tema di ICI, a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b),
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini
dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato
sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita
nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di
strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione
urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale
dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del
mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius
aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una
diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione
del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del
tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli
anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi
dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile
impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile,
della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché
della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore
dello stesso in comune commercio.
200625505 In tema di imposta di registro, a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
che ha fornito l'interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità
di un'area, ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica
previsto dall'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit., dev'essere desunta
dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione
e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento
di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore
venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende
successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o
la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene
dev'essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che
costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L'impossibilità
di distinguere, ai fini dell'inibizione del potere di accertamento, tra zone
già urbanizzate e zone in cui l'edificabilità è condizionata all'adozione dei
piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di
tener conto, nella determinazione del valore venale dell'immobile, della
maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della
possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.
200623735 In tema di
costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia
elettrica, la domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. o dei suoi
concessionari, tesa ad ottenere - previo accertamento del pericolo per la
salute derivante dall'esposizione al campo elettromagnetico, data la breve
distanza tra la linea elettrica e l'abitazione dell'istante - un'inibitoria,
con la richiesta, in particolare, di emanazione da parte del giudice di un
ordine di interramento della linea elettrica a ridosso della abitazione del
privato, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la P.A. e
priva di qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di
affievolire o di pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale,
garantito come fondamentale dall'art. 32 della Costituzione, appartiene a
quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne
mettano in discussione l'integrità. Tale principio vale anche nel nuovo quadro
di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui all'art.
7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
200622910 Nelle prestazioni
di lavoro cui si riferiscono - prima dell'intervenuta abrogazione ad opera
dell'art. 85, comma primo, lett. c) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- >i primi tre commi dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione
nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego della manodopera
negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto fra committente
ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso
articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le
prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli
obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal
rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non
potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o
interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del
rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza
sociale degli interessi ad esso sottesi.
NOTA: con la pronuncia in questione le SS.UU. hanno risolto il contrasto
presente nella sezione lavoro tra l’indirizzo propugnate che in capo
all’interposto, ed in concorso con l’interponente, permanessero gli obblighi
derivanti dal rapporto lavorativo o correlati allo stesso (v., in proposito,
Cass. nn. 6649 del 2004, 6144 del 2004, 3096 del 2001 e 1355 del 1993) e quello
(riconducibile soprattutto a Cass. nn. 5901 del 1999 e 1733 del 2000) – a cui
hanno aderito le SS.UU. nella sentenza massimata – secondo il quale gli
obblighi relativi alla prestazioni rese dal lavoratore fanno carico unicamente
sul datore di lavoro utilizzante dette prestazioni, così come risultante
dall’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, così dovendosi
escludere una concorrente responsabilità dell’appaltatore (o interposto).
200622818 (c) In tema di
regolamento preventivo di giurisdizione, l'istanza di controparte che può
surrogare quella, non ammissibile, del ricorrente ai fini della pronuncia sulla
giurisdizione è soltanto quella formulata dal resistente in via principale ed
esclusiva; pertanto, non è riferibile un
atteggiamento processuale di tal fatta alla parte che, in via
principale, abbia eccepito l'inammissibilità del ricorso, richiedendo, ma
soltanto in via subordinata, la declaratoria di giurisdizione del giudice
italiano.
200622818 (b) Ai sensi
dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano
del diritto internazionale privato, la contestazione della giurisdizione del
giudice italiano resta preclusa ove non proposta dal convenuto con il suo primo
atto difensivo. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite
hanno ritenuto che nella specie la parte convenuta avesse implicitamente
accettato la giurisdizione del giudice nazionale, essendosi limitata a
formulare rilievi in ordine al profilo della legge applicabile dal giudice
adito secondo le norme del diritto internazionale privato).
200622818 (a) In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di
cassazione può prescindere dall'esame della sollevata eccezione di falsità
della firma di sottoscrizione del ricorso e della conseguente istanza di
sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale per falso,
nel frattempo instaurato, allorché il ricorso possa comunque già decidersi, nel
senso della sua inammissibilità, per altro motivo (nella specie, per il
profilo, ritenuto assorbente, della tardività della contestazione della giurisdizione
del giudice italiano, con esso formulata); diversamente, infatti, l'esame della
- pur pregiudiziale - eccezione di falsitàà non sarebbe rispondente ad esigenze
di economia processuale, in correlazione al precetto costituzionale della
ragionevole durata del processo.
200622663 (b) Nel giudizio
di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell'art. 67 della
legge 31 maggio 1995, n. 218, quando si renda necessario procedere ad
esecuzione forzata per la loro attuazione, sussiste la giurisdizione del
giudice italiano anche se all'attualità manchino in Italia beni da sottoporre
all'esecuzione, e la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale
giudizio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il
riconoscimento, la sussistenza dei soli requisiti per il riconoscimento
automatico di cui all'art. 64 della legge citata, rimanendo estranea a tale
giudizio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni altra
questione in merito alla titolarità dei beni che l'attore intenda sottoporre ad
esecuzione.
200622663 (a) Nei giudizi
di riconoscimento di sentenze straniere, a norma dell'art. 67 della legge 31
maggio 1995, n. 218, non sono ammissibili - data la natura speciale della
prevista competenza in unico grado della corte d'appello, che deroga alla
regola del doppio grado di giurisdizione, e attesi i limiti propri di tali
giudizi - domande cumulate di natura diversa da quella del mero accertamento
dei requisiti per il riconoscimento della sentenza.
200622661b Le controversie concernenti indennità,
canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni
amministrative, dall'art. 5, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un
contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di
intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la
controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul
rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri
discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di
accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'
"an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera
di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Conseguentemente,
qualora in tema di concessioni demaniali marittime - avuto riguardo al quadro
normativo di riferimento (nella specie correlabile all'art. 10, comma primo,
del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160 del 5 maggio 1989,
con l'emanazione del susseguente d.m. 19 luglio 1989) e al periodo considerato
- non sia ravvisabile per la determinazionne dei canoni concessori un potere
discrezionale affidato alla P.A. concedente, risultante dalla previsione di un
canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive
ed alle capacità reddittuali, oltre che alle effettive utilizzazioni
consentite, la relativa controversia riguardante la debenza o il "quantum”
del canone di concessione marittima
deve considerarsi attinente a diritti soggettivi di natura patrimoniale
e, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. NOTA: questione
di giurisdizione complessa (per riferimenti v., ad es., Cass. SS.UU. n. 1314 del
1993 e n. 7861 del 2001).
200622661a Conforme a Cass. SS.UU. sentenza n. 14846
del 2006.
200622659 In
tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario
conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio
alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un
contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di
quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato
a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione
(del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi
dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi
confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di
esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare
l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali
alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione
vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della
dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533 n. 5 cod. civ.,
nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera
di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del
socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui
interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che,
non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a
mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge
fallimentare, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti
vantati dalla società nei confronti del socio.
200622658 Nei
ricorsi proposti al Tribunale superiore delle acque pubbliche "ex"
art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in sede di cognizione diretta
avverso gli atti dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino che
abbiano deliberato misure di salvaguardia, sul presupposto degli adottati piani
di bacino, comportanti vincoli e divieti, imposti su aree di proprietà privata,
l'interesse processuale ad una decisione sul ricorso non viene meno per effetto
dell'approvazione del piano stesso, la quale conclude il procedimento e conferma
atti e vincoli impugnati. Solo quando, con l'approvazione, si siano modificati
i vincoli adottati con il piano presupposto e con le misure ad esso accessorie
di salvaguardia, viene meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia che
incida su atti i cui effetti possono in tal caso ritenersi cessati a seguito
della detta approvazione. Pertanto, qualora questa abbia riformato le misure di
salvaguardia in senso conforme alle istanze del ricorso stesso, si determina la
cessazione della materia del contendere; ma se l'approvazione non comporti il
venir meno degli effetti degli atti impugnati e da essa confermati, il ricorso
non può dichiararsi improcedibile.
200622521c A seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in
corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità
costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo
novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui
devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non
già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di
questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella
sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico),
delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può
essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a
conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto
la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta
domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì
un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del
"neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato
principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione,
hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in
relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da
privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la
loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a
confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali
di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla
condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto
si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del
comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non
aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno). NOTA: massima che
si conforma ai più recenti orientamenti in tema di riparto di giurisdizione tra
G.A. e .G.O. a seguito degli effetti della sentenza n. 204 del 2004 della Corte
Costituzionale (in senso conforme v., soprattutto, Cass. SS.UU. nn. 599 e 20117
del 2005).
200622521c A seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai
giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale
illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel
testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in
cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non
già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di
questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella
sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico),
delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può
essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a
conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto
la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta
domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì
un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del
"neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato
principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione,
hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in
relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da
privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la
loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a
confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali
di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla
condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto
si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del
comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non
aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno). NOTA: massima che
si conforma ai più recenti orientamenti in tema di riparto di giurisdizione tra
G.A. e .G.O. a seguito degli effetti della sentenza n. 204 del 2004 della Corte
Costituzionale (in senso conforme v., soprattutto, Cass. SS.UU. nn. 599 e 20117
del 2005).
200622521b Ogni volta che il
giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con
sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza
non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvilbile con istanza di regolamento
preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto reale
negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1,
cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte -
con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in
"ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una
delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.NOTA: in senso
conforme cfr. Cass. SS.UU. nn. 11102 del 2002 e 1621 del 2005.
200622521b Ogni volta che il
giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con
sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza
non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvilbile con istanza di
regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto
reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n.
1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema
Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per
cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla
circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in
giudicato.NOTA: in senso conforme cfr. Cass. SS.UU. nn. 11102 del 2002 e 1621
del 2005.
200622521a Il regolamento
preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito
abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad
altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la
proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile
quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in
denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed
i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta
ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo
procuratore e, dall'altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono
altrettante decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non
più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica
domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale
negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362, comma
secondo, n. 1, cod. proc. civ. . (Nella specie, le S.U., alla stregua
dell'enunciato principio, pur rilevando l'inammissibilità del proposto
regolamento preventivo di giurisdizione siccome formulato dopo che il tribunale
ordinario aveva declinato con sentenza la propria giurisdizione in favore del
giudice amministrativo, che a sua volta, si era dichiarato difettante di
giurisdizione, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la sua
conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione in presenza dei suddetti
presupposti). NOTA: sentenza che condensa tutti i principali risultati
raggiunti dalle SS.UU. in tema di individuazione dei presupposti per la
proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione e per la sua convertibilità
in denuncia di conflitto (reale negativo) di giurisdizione.
200622521a Il regolamento
preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito
abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra
questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la
proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile
quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in
denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed
i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta
ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo
procuratore e, dall'altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono
altrettante decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non
più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica
domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo,
denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362, comma secondo, n.
1, cod. proc. civ. . (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato
principio, pur rilevando l'inammissibilità del proposto regolamento preventivo
di giurisdizione siccome formulato dopo che il tribunale ordinario aveva
declinato con sentenza la propria giurisdizione in favore del giudice
amministrativo, che a sua volta, si era dichiarato difettante di giurisdizione,
ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la sua conversione in denuncia
di conflitto di giurisdizione in presenza dei suddetti presupposti). NOTA:
sentenza che condensa tutti i principali risultati raggiunti dalle SS.UU. in
tema di individuazione dei presupposti per la proponibilità del regolamento
preventivo di giurisdizione e per la sua convertibilità in denuncia di
conflitto (reale negativo) di giurisdizione.
200622513 Spetta
alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento
del danno patrimoniale subito dalla Regione Molise per effetto della
distrazione dei finanziamenti erogati in favore di un'organizzazione regionale
delle cooperative, ai sensi dell'art. 6 della legge reg. 13 febbraio 1995, n.
6: tali provvidenze, infatti, diversamente dagl'incentivi previsti dagli artt.
10 e 16 della medesima legge, che rappresentano aiuti o sostegni alle imprese
cooperative ed ai loro consorzi operanti nel territorio regionale, sono
finalizzate all'attuazione dei programmi di attività previsti dall'art. 5, cioè
alla promozione dell'assistenza e dello sviluppo, che ai sensi dell'art. 8
rientrano tra i compiti della regione; l'affidamento di tale compito a dette
organizzazioni determina pertanto, anche in ragione dei poteri di controllo,
verifica e consuntivo riconosciuti alla Regione, l'instaurazione di un rapporto
di servizio con quest'ultima, configurandosi tale rapporto ogni qualvolta un
soggetto, altrimenti estraneo alla P.A., viene investito del compito di porre
in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica
dell'atto di investitura (provvedimento, convenzione o contratto), né quella
del soggetto (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) che la riceve.
200622260 La riassunzione del
processo davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche a seguito di rinvio
dalla Corte di cassazione è soggetta al rispetto del termine annuale fissato
nell'art. 392 cod. proc. civ., in virtù del generico rinvio operato, "per
il ricorso alla Sezioni unite della Corte di cassazione", dall'art. 202,
primo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad un intero settore (per come
evincibile dalla dizione "...si osservano le norme del Capo V, Titolo V,
Libro I...") del codice di procedura civile, rinvio da ritenersi,
pertanto, di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente
riferito, a seguito dell'abrogazione del codice di rito dell'epoca, alle
corrispondenti norme del codice di rito vigente che regolano il ricorso per
cassazione. NOTA: in senso propriamente conforme v., da ultimo, Cass. SS.UU. n.
4663 del 2006.
200622248 In tema di edilizia residenziale pubblica, spetta al giudice
ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario
della realizzazione di un programma di edilizia pubblica agevolata nei
confronti dei sottoscrittori di atti di prenotazione degli alloggi al fine di
ottenere una sentenza di trasferimento della titolarità degli immobili, ai
sensi dell'art. 2932 cod. civ., ed il risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempimento degli obblighi contrattuali insorti tra le parti,
trattandosi di pretese fondate sul rapporto negoziale intrattenuto da detto
concessionario con i prenotatari degli alloggi, e non essendo configurabile
alcun potere discrezionale della P.A. in ordine all'attuazione di tale
rapporto. Spetta invece al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine
alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti per far accertare pretesi
vizi di legittimità dei provvedimenti emessi dalla P.A. nella fase antecedente
alla conclusione del contratto (nella specie, della convenzione intercorsa tra
il concessionario ed il Comune, della delibera di approvazione del relativo
schema, della successiva cessione di tale convenzione in favore di un terzo,
della determinazione del prezzo degli alloggi e della previsione di accollo del
mutuo stipulato con una banca), trattandosi di atti che si collocano nella fase
dell'esercizio dei poteri discrezionali con cui la P.A. esplica i propri
compiti nel settore dell'edilizia residenziale, mentre l'eventuale esistenza di
un nesso logico tra le domande riconducibili alla giurisdizione ordinaria e
quelle assegnate alla giurisdizione amministrativa può assumere rilievo
esclusivamente come ragione di sospensione dell'uno o dell'altro giudizio, ove
ad essa corrisponda un rapporto di pregiudizialità giuridica.
200622247 L'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti "iure imperii" (a quegli atti, cioè, attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali), e non si estende, invece, agli atti "iure gestionis" o "iure privatorum", sempre che il riconoscimento anche di obbligazioni assunte a titolo privato dallo Stato straniero non richieda, comunque, apprezzamenti e indagini sull'esercizio dei suoi poteri pubblicistici. Ne deriva che non è configurabile l'immunità dalla giurisdizione dello Stato in controversia concernente la richiesta di condanna di un console onorario e del di lui Stato di appartenenza al rimborso delle spese di trasporto e di custodia quanto a dipinti e suppellettili facenti parte dell'arredo della sede consolare costituente anche casa coniugale per il console onorario e la di lui moglie, spese di trasporto e di custodia da quest'ultima sostenute in occasione del rilascio dell'abitazione in ragione dell'avviato giudizio di separazione personale, nella impossibilità di individuare l'effettivo proprietario di detti arredi cui restituirli, stante l'acquisto fatto dal console onorario a titolo personale, con affermata, da parte di quest'ultimo, simulata intestazione allo Stato di appartenenza, il quale, pur richiestone, nella persona dell'ambasciatore in Italia, non ne aveva confermato tale titolarità: detta controversia, infatti, attiene ad atti negoziali, che restano, comunque, di diritto privato, ove pur effettivamente compiuti dallo Stato estero tramite il suo organo consolare.
200622245b L'ordinanza ingiunzione emessa dal
giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorchè
contenente una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come
decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze
revocabili di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ., e non preclude pertanto
la proposizione del regolamento di giurisdizione.
200622245a Spetta alle commissioni tributarie, ai
sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato
dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), la giurisdizione in ordine
alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto nei
confronti di un vettore aereo per il pagamento dei diritti dovuti, ai sensi
della legge 5 maggio 1976, n. 324, per l'imbarco dei passeggeri internazionali,
ed estesi al traffico aereo nazionale dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316 (c.d.
"diritti pax"): il trasferimento della predetta gestione ad un privato,
pur comportando la sostituzione di quest'ultimo alla P.A. nell'esercizio di
attività inerenti ad un pubblico servizio, non fa infatti venir meno la natura
tributaria dell'entrata in questione, la cui destinazione a far fronte ad una
spesa pubblica non è esclusa né dall'attribuzione del potere di accertamento e
di riscossione al concessionario, né dalla totale devoluzione del relativo
gettito in suo favore, non essendo il carattere imprenditoriale dell'attività
svolta dal gestore incompatibile con la funzione di soddisfare interessi
pubblici; il pagamento di tali diritti, originariamente spettanti
all'Amministrazione concedente, non trova d'altronde fondamento in un rapporto
di scambio, ma è dovuto soltanto in virtù del verificarsi dei presupposti di legge,
non rappresentando essi il corrispettivo dei servizi aeroportuali di cui gli
utenti beneficiano, ma una prestazione obbligatoria connessa a tali servizi da
un rapporto di mera correlatività (idoneo peraltro ad escluderne la
commisurazione alla sola capacità contributiva). Nessun rilievo, ai fini del
riparto di giurisdizione, assume poi l'eventuale insussistenza di un atto
impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 cit., la quale incide
esclusivamente sulla proponibilità della domanda, ponendo dunque un problema di
adeguatezza della tutela, in ragione dell'estraneità alla struttura del
processo tributario delle azioni di mero accertamento.
200622220 In
tema di contenzioso elettorale amministrativo, è devoluta alla giurisdizione
amministrativa la domanda di annullamento delle operazioni elettorali relative
all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, fondata sull'ammissione al
voto di cittadini dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano
presentato in ritardo l'istanza d'inclusione nelle liste elettorali aggiunte:
tale controversia, infatti, non coinvolge il diritto di elettorato attivo, non
mettendo in discussione il diritto al voto o la sussistenza dei relativi
presupposti, ma si esaurisce nell'assunto dell'illegittimità dell'operato della
Commissione circondariale, consistente nell'accoglimento di istanze di
ammissione al voto tardivamente presentate, e resta dunque nell'ambito della
denuncia d'irregolarità di un atto facente parte del complessivo procedimento
elettorale.
200622219 Il
candidato ad un pubblico concorso (nella specie, notarile) che, avendo superato
la preselezione per l'ammissione alla prova d'esame, si sia presentato nel
giorno fissato per il suo svolgimento, è titolare di un interesse legittimo a
che la prova si tenga correttamente, senza differimenti o interruzioni che
possano pregiudicarne la regolarità. Il potere discrezionale di cui gode la
P.A., tanto nel bandire i pubblici concorsi quanto nel determinarne le modalità
di svolgimento, non ne colloca infatti l'operato al di fuori di ogni possibile
sindacato, ma è scrutinabile in termini di legittimità, ogni qualvolta siano
state violate norme di legge o siano stati ecceduti i limiti di quel potere,
con la conseguente lesione di un interesse individuale. È pertanto devoluta
alla giurisdizione amministrativa la domanda di risarcimento dei danni subiti
dal candidato a causa della decisione della commissione esaminatrice di non dar
corso alla prova d'esame per motivi di ordine pubblico, asseritamente
insussistenti, spettando al giudice amministrativo, indipendentemente
dall'impugnazione del medesimo provvedimento, disporre le diverse forme di
tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita compressione di un
interesse legittimo.
200622218 Il divieto, posto dall'art. 26, terzo
comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 a coloro che siano stati magistrati
dell'ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla
stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre
anni le loro funzioni, se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione
delle stesse, risponde all'esigenza di frapporre un intervallo temporale tra
l'attività di magistrato e quella avvocato, al fine di evitare anche il
semplice sospetto di utilizzazione nella seconda di notizie e rapporti
personali inerenti alla prima: esso, riferendosi alla professione di
procuratore (ora di avvocato, a seguito della soppressione dell'albo dei
procuratori da parte della legge 24 febbraio 1997, n. 27) intesa come
complessiva attività giudiziale che presuppone l'iscrizione nell'albo, non
consente di distinguere a seconda che il singolo atto sia o meno compiuto in
base a mandato rappresentativo, né a seconda che si tratti di attività civile o
penale, configurandosi entrambe come esercizio della professione forense. Il
requisito dell'identità dell'ufficio sussiste poi, nei confronti del magistrato
che abbia svolto funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura,
anche in riferimento all'esercizio della professione forense nell'ambito di
indagini affidate alla procura della Repubblica presso il tribunale alla quale
siano state trasferite le relative funzioni, dal momento che la soppressione
dell'ufficio del P.M. presso la pretura circondariale, disposta dall'art. 2 del
d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ne ha comportato l'incorporazione in quello del
P.M. presso il tribunale, con il trasferimento, unitamente alle funzioni, delle
connesse situazioni d'incompatibilità. Né il divieto in questione contrasta con
l'art. 24 Cost., in quanto la facoltà di scegliere il difensore di fiducia,
insita nel diritto di difesa, non può che essere esercitata nell'ambito dei
soggetti che l'ordinamento, con criteri predeterminati e ragionevoli, considera
abilitati al predetto incarico, proprio a tutela di quel diritto.
200622217 In
tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è
provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario
dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare
l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne
impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza
di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca
od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne
abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del
provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla
legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o
annullato il permesso di soggiorno
ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al
giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un
antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per
un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice
amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non
giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario
con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di
pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello
civile; e, per l'altro verso, che il
giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di
espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal
questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di
rinnovo). (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).
200622216 (b) In tema di immigrazione, la presenza dei
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, ai sensi
dell'art. 31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere
puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell'ipotesi di
richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale
in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; allorché, invece, la
richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente
dovrebbe essere espulso, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati
i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento
improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed
eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile. (Enunciando il
principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante che nel ricorso rivolto al tribunale per i
minorenni non fossero stati indicati i gravi motivi richiesti dalla legge,
avendone quel giudice ritenuto certo l'avveramento sulla base delle conclusioni
della consulenza tecnica, con la quale era stato accertato il grave pregiudizio
che sarebbe derivato alla minore dalla perdita improvvisa della figura
genitoriale).
200622216 (a) In tema di immigrazione, è ammissibile il
ricorso straordinario per cassazione, "ex" art. 111 Cost., avverso il
decreto, pronunciato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 739-742-bis
cod. proc. civ., con il quale la corte d'appello decide in ordine alla domanda
di autorizzazione ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio
nazionale, proposta, in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione,
dal cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenne, ai
sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sussistono
infatti tanto il requisito della decisorietà, atteso che il provvedimento
incide sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso
delle condizioni richieste dalla legge e, contemporaneamente, su quello del
familiare a far ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta
assistenza; quanto quello della definitività, giacché il decreto, anche di
rigetto della domanda, è revocabile solo per fatti sopravvenuti, la richiesta
di ingresso del familiare sfornito di permesso di soggiorno potendo essere
riproposta solo con la prospettazione di una diversa necessità di assistenza
del minore. (Principio espresso in sede di composizione di contrasto di
giurisprudenza).
200620889 In
tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui la proposizione di
un'azione di mero accertamento non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di
giurisdizione, ma all'improponibilità della domanda, trova applicazione anche
in riferimento alle controversie devolute "ratione temporis" alla
giurisdizione ordinaria, in quanto concernenti tributi diversi da quelli
attribuiti alla cognizione delle commissioni tributarie dall'art. 2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, nel testo anteriore alle modifiche introdotte
dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: detta giurisdizione,
infatti, analogamente a quella tributaria, era prevista dall'art. 9, secondo
comma, cod. proc. civ. in via esclusiva e "ratione materiae", cioè
sulla base del tipo di tributo in contestazione, indipendentemente dal
contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione
finanziaria, sicchè non assume alcun rilievo, ai fini del riparto di
giurisdizione, l'estraneità dell'azione in esame al modulo del processo
tributario, che dev'essere necessariamente introdotto mediante l'impugnazione
di specifici atti. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una
controversia promossa in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata
legge n. 448 del 2001, ed avente ad oggetto l'accertamento negativo della
debenza della tassa portuale di imbarco e sbarco delle merci).
200620888 È
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
29 del regio d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui non prevede, nel
caso in cui si proceda disciplinarmente a carico di un magistrato per una
pluralità di fatti, l'obbligo della sospensione del procedimento disciplinare
per tutti gli addebiti contestati, in pendenza del procedimento penale avente
ad oggetto fatti relativi soltanto ad alcuni dei capi d'incolpazione: la
simultanea contestazione di diverse incolpazioni nell'ambito di un unico
procedimento a carico della stessa persona rappresenta infatti una circostanza
meramente accidentale, dovuta al fatto che dalla stessa indagine sono emersi
più comportamenti di rilevanza disciplinare, che non fa perdere a ciascuno dei
capi la propria autonomia, ove non sussistano ragioni di connessione oggettiva,
con la conseguenza che la sentenza penale resa in relazione soltanto ad alcuni
dei fatti contestati in sede disciplinare non può spiegare efficacia di
giudicato in relazione ai capi che non costituiscono oggetto del procedimento
penale. Pertanto, l'irrogazione delle sanzioni può ben avvenire separatamente,
senza che si configuri un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al
procedimento penale, in ragione dell'inapplicabilità in sede disciplinare
dell'istituto della continuazione, né una violazione del diritto di difesa, la
garanzia del quale non esige che le modalità e l'ampiezza della tutela
giurisdizionale siano identiche in ogni procedimento.
200620887c In
tema di compravendita internazionale di beni, ai fini dell'individuazione del
giudice competente in ordine alla domanda di adempimento, l'art. 5 n. 1 del
Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, conferisce
rilievo, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, esclusivamente al
luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, per la cui
determinazione occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione
internazionale di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci,
adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765,
in virtù del quale, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione di
fornitura di merci, e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i
beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore,
qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi
adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al
compratore.
200620887b In
tema di commercio internazionale, l'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del
Consiglio, del 22 dicembre 2001, nella parte in cui prescrive, per la
stipulazione della clausola di deroga alla giurisdizione, l'adozione di una
forma ammessa da un uso conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto,
in alternativa alla forma scritta o a quella ammessa dalle pratiche stabilite
dalle parti, presuppone la prova, posta a carico della parte che invoca la
proroga della giurisdizione, di un comportamento generalmente e regolarmente
osservato dagli operatori del settore in sede di stipulazione di contratti di
un determinato tipo, senza che assumano alcun rilievo il grado di diffusione di
tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il
collegamento con i requisiti eventualmente diversi prescritti dai singoli
ordinamenti nazionali.
200620887a Il
requisito della forma scritta, prescritto dall'art. 23 del Regolamento CEE n.
44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, per la clausola di proroga della
giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso
in cui la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto
predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale,
soltanto se quest'ultimo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un
richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché tale richiamo non debba
essere conforme alla previsione dell'art. 1341 cod. civ.: tale requisito deve
quindi considerarsi mancante nell'ipotesi in cui la clausola sia inserita in un
modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti, non essendo all'uopo
sufficiente né che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo
stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e adesione al
rapporto.
200620885 Spetta
al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un Comune,
in qualità di avente diritto all'attribuzione del gettito dell'INVIM, faccia
valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il diritto ad essere
risarcito di quanto dovrà restituire per effetto della sentenza con cui il
giudice tributario abbia accolto la domanda di rimborso del contribuente,
avanzata sul presupposto dell'asserito contrasto dell'imposta con la direttiva
CEE del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, qualora il Comune faccia
valere la negligente conduzione del giudizio da parte dell'Amministrazione
finanziaria, per non avere impugnato la medesima pronuncia, nonostante fosse
intervenuta, anteriormente alla scadenza del relativo termine, la sentenza
della Corte di Giustizia CEE 11 dicembre 1997, n. 42, favorevole alle ragioni
dell'Amministrazione: oggetto della controversia, infatti, non è la legittimità
della pretesa tributaria per INVIM, che rappresenta il mero antefatto sul quale
ha già pronunciato in senso negativo il giudice tributario, ma la pretesa del
Comune ad essere risarcito dallo Stato per l'addotta negligente conduzione del
giudizio, a titolo di responsabilità da mandato o di responsabilità aquiliana,
non potendosi d'altronde ipotizzare neppure un accertamento tributario in via
incidentale, in quanto l'apprezzamento in ordine all'esito dell'eventuale
ulteriore corso della controversia tributaria si configura esclusivamente come
verifica dell'evitabilità dell'evento, rapportata all'inosservanza colposa di
regole tecnico-giuridiche.
200620505 In tema di responsabilità disciplinare dei
magistrati, costituisce violazione dei compiti - doveri del P.M., soprattutto
in presenza di fatti definiti "gravissimi e raccapriccianti", la
mancata iscrizione immediata nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
del nome della persona alla quale il reato è attribuibile: si tratta infatti di
un adempimento che, pur presupponendo, per gli effetti che ne derivano, la
completa identificazione della persona, ai fini della quale non è sufficiente la
semplice indicazione del nome e del cognome, non ha carattere meramente
formale, e non è quindi utilmente surrogabile dall'iscrizione nel registro
relativo a "persone note da identificare" (cosiddetto modello 21).
Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità
ove sorretto da motivazione congrua, la valutazione dell'idoneità di tale
violazione ad integrare un illecito disciplinare, non risultando credibili le
giustificazioni addotte dal magistrato, e prospettandosi l'omissione o il
ritardo dell'adempimento in questione come la conseguenza di comportamenti
connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e
limitata diligenza.
200620504c Spetta al giudice ordinario la
giurisdizione in ordine alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di
nullità o l'annullamento del contratto di locazione stipulato da un Comune per
l'acquisizione di un'area da destinare allo svolgimento del mercato, a seguito
dell'annullamento della delibera di scelta dell'altro contraente, adottata
all'esito di una procedura ad evidenza pubblica: tale controversia, infatti,
esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
pubblici servizi, prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non avendo ad oggetto i
provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto di
locazione derivante dall'atto stipulato in condizione di parità con
quest'ultimo, del quale l'Amministrazione chiede di accertare l'invalidità o
l'inefficacia, al fine di impedirne l'esecuzione, onde le situazioni giuridiche
soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di
diritti soggettivi pieni.
200620504b In sede di regolamento preventivo di
giurisdizione, la mancata richiesta della trasmissione del fascicolo d'ufficio,
ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., non determina l'improcedibilità del
ricorso nell'ipotesi in cui, nonostante l'indisponibilità dell'anzidetto fascicolo,
risultino certi i termini della controversia, sulla base degli atti di parte
(nella specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ed il
controricorso del resistente) e delle rispettive produzioni.
200620504a Il regolamento preventivo di
giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore
nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui
limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (nella specie, originati
da un provedimento di rigetto di un'istanza proposta in via cautelare), la
sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della
questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via
definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di
merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio,
ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto
processo di durata ragionevole.
200620322c L'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, contiene
disposizioni relative ai "giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa", per come è desumibile dalla parte iniziale dello stesso
articolo e confermato dalla rubrica del citato art. 4: esso, pertanto, non
contiene norme sulla giurisdizione del giudice amministrativo (invero previste
negli artt. 6 e 7 della menzionata legge n. 205 del 2000), ma disciplina un
rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa,
con la conseguenza che, trattandosi di disposizione incidente sul rito
processuale (e non sulla giurisdizione), da essa non può derivare alcuna
modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni.
200620322b Per effetto della
nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ. (conseguente alla sua
sostituzione ad opera dell'art. 2 della legge n. 353 del 1990) il momento
determinativo della giurisdizione va fissato non soltanto con riguardo allo
stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda (come
sancito dalla norma nella sua precedente versione), ma anche con riferimento
alla legge vigente in quel momento, senza che possano, successivamente,
rilevare i mutamenti tanto dello stato di fatto quanto delle norme
(eventualmente) sopravvenute, dovendosi ritenere esteso anche allo "ius
superveniens" il principio della "perpetuatio" della
giurisdizione, in precedenza non applicabile ai mutamenti di diritto modificativi
di essa, ovvero incidenti, in qualche misura, sui suoi criteri determinativi.
Con tale previsione il legislatore ha inteso, in realtà, perseguire l'obiettivo
di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla
legge applicabile al momento della proposizione della domanda giudiziale,
sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere
sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale,
della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga
invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato
comunque già promosso il giudizio.
200620322a La cognizione dell'impugnazione - nella specie, da parte dell'E.N.P.A.F.
(nella sua precedente veste di ente previdenziale pubblico titolare di
patrimonio immobiliare) - dei decreti
ministeriali con i quali sono stati individuati gli immobili degli enti
previdenziali da dismettere ai sensi dell'art. 7 d.l. 28 marzo 1997, n. 79,
conv. nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sulla scorta dell'attuazione della
delega di cui all'art. 2 del d. lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, appartiene alla
giurisdizione del giudice amministrativo, poiché tali provvedimenti
costituiscono espressione di un potere autoritativo a fronte del quale gli enti
pubblici proprietari degli immobili sono titolari di interesse legittimo,
ragion per cui le relative controversie non possono che essere attribuite alla
giurisdizione del suddetto giudice, in relazione al disposto generale di cui
all'art. 103, comma primo, Cost. .
200620319 Il
vincolo di inedificabilità assoluta, imposto ad un fondo agricolo ricadente in
un'area di pertinenza fluviale per effetto dell'approvazione di un piano di
bacino, nell'ambito del quale l'immobile sia stato destinato alla realizzazione
di un'opera pubblica (nella specie, "casse di esondazione"), non ha
carattere espropriativo, non comportando la sottrazione del fondo alla sua
destinazione, e costituendo un limite dovuto alla natura dei luoghi, simile a
quelli che subiscono i siti che meritano tutela ambientale e/o paesaggistica,
quale che sia l'autorità che li impone o la procedura attraverso la quale
vengono sanciti. Salvo prova contraria, deve quindi ritenersi che il valore del
fondo (soggetto a rischio idraulico per la sua vicinanza al corso d'acqua, e
non perché lo abbia sancito l'autorità competente, la quale si limita a
prendere atto della situazione di fatto, imponendo misure di sicurezza) non è
condizionato in negativo dal provvedimento in questione, che invece, rendendo
più sicuro il territorio, può addirittura incrementarne il valore, riducendo il
rischio naturale con apposite prescrizioni ed interventi.
200620318
E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione
del d.m. con cui il Ministro delle politiche agricole e forestali, in forza
della delega contenuta nell'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, forma ed aggiorna l'elenco dei prodotti fitosanitari e dei
fertilizzanti di sintesi, il cui fatturato alla vendita costituisce la base
imponibile sulla quale dev'essere applicato il prelievo del 2% a titolo di
contributo annuale per la sicurezza alimentare. Si tratta infatti di un atto
amministrativo generale, posto a monte dell'accertamento e della determinazione
in concreto del tributo, ed avente una funzione di integrazione del precetto
legislativo, consentita dalla natura non assoluta della riserva di legge in
materia tributaria. La controversia esula pertanto dalla giurisdizione delle
commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli
atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non si
estende agli atti amministrativi generali, dei quali l'art. 7 del medesimo
d.lgs. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l'impugnabilità
degli stessi dinanzi al giudice amministrativo, non già nei confronti dell'ente
impositore, ma nei confronti del Ministero delle politiche agricole e
forestali, al quale, come soggetto estraneo al rapporto tributario, non è
riconosciuta legittimazione processuale nel giudizio tributario.
200620316 In tema di composizione del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, affinché sia rispettato il principio
costituzionale di indipendenza del giudice speciale e garantita la regolare
costituzione di tale organo giurisdizionale, è necessario - secondo
un'interpretazione conforme a Costituzione - che, nell'ipotesi di sopravvenuta
scadenza del mandato di uno dei componenti designati dalla Giunta regionale
(prevista dall'art. 3, comma secondo, del d. lgs. n. 654 del 1948, come
modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 204 del 1978), ai fini della legittima
"prorogatio" delle sue funzioni, sia stato dato avvio, prima della
suddetta scadenza, al procedimento di nomina del componente destinato a
succedergli, condizione questa che deve ritenersi applicabile anche a seguito
del regime normativo introdotto dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373
(contenente norme di attuazione dello Satuto speciale della Regione siciliana
concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di
Stato), con il quale è stato previsto, per i giuristi ed esperti componenti del
predetto Consiglio comunque scaduti alla data di entrata in vigore dello stesso
d. lgs., la cessazione dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il
decorso del sessantesimo giorno dalla medesima data, poiché, diversamente, ne
risulterebbe reso legittimo l'esercizio della giurisdizione da parte di giudici
mantenuti in passato in una situazione in cui la loro indipendenza non era
stata assicurata.
200620315b La cognizione
della domanda, proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 205
del 2000 e diretta all'ottenimento da parte di una società titolare di
un'emittente radiofonica nei confronti di altra società dello stesso tipo
dell'ordine di inibizione nella prosecuzione della condotta di disturbo alle
comunicazioni e della condanna al correlato risarcimento del danno, spetta, in
virtù dell'applicazione dei principi generali in tema di riparto della
giurisdizione e della legislazione speciale sul servizio televisivo (in
particolare, delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223 e succ.
modif. ed integr.), alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, nella
materia delle concessioni, la controversia tra privati esula dalla
giurisdizione amministrativa, costituendone oggetto non i rispettivi
provvedimenti concessori (solo da interpretare), ma il diritto del primo concessionario
a non essere limitato nello spazio a lui accordato dalla P.A. da provvedimenti
successivi, che, senza essere adottati in suo confronto e senza prevedere
modifiche al provvedimento precedente, consentano ad un successivo
concessionario un'attività interferente sulla prima concessione, precisandosi
che, a tal riguardo, non esercitano alcuna incidenza le previsioni contenute
negli artt. 1.11 e 1.26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa
all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
200620315a Il principio
sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si
determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente
al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere
in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di
sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito. Ne deriva che la
sostituzione dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 compiuta dal legislatore
con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 (in dipendenza degli effetti della
sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000) non ha comportato che alle
norme nuovamente dettate sia stata attribuita un'efficacia retroattiva, con la
conseguenza che esse sono entrate in vigore il 10 agosto 2000 e, in virtù del
citato art. 5 del codice di rito, non possono valere a spostare la
giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo nelle cause già
pendenti davanti al primo alla data di entrata in vigore della legge.
200620068
Spetta alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge
23 dicembre 2001, n. 448, la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso
una cartella esattoriale emessa per il pagamento del canone di abbonamento al
servizio radiotelevisivo: tale prestazione, infatti, originariamente
configurata come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato
allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella
legislazione, natura di entrata tributaria, non essendo commisurata alla
possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui
finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuta sul presupposto della
sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di
capacità contributiva.
200620067
Esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad
una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di
canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di
una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione
di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici, ed è quindi devoluta
alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica
dei poteri autoritativi spettanti alla P.A. sul rapporto concessorio, nel qual
caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tale situazione
non è mutata per effetto della legge 23 dicembre 2001, n. 448, la quale ha
devoluto al giudice tributario le controversie di natura tributaria
precedentemente attribuite al giudice ordinario, ma non ha sottratto a
quest'ultimo le controversie che non avessero la predetta natura, né per
effetto della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la quale ha devoluto alle
commissioni tributarie soltanto le controversie riguardanti il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446.
200619677b CONFORME A CASSAZIONE ASN:200611089
RV:589422 S
200619677a CONFORME A CASSAZIONE ASN:200611089
RV:589421 S
200617461c
In relazione al bene-salute è individuabile un "nucleo
essenziale", in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo
assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica
delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di
indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte
delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della pubblica
amministrazione in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette
condizioni. In assenza, però, di queste ultime e allorquando non vengano
denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini di aggravamenti o di non
adeguata guarigione - la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con
modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle
apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di
interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all'autorità
amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente
scegliendo tra le possibili opzioni praticabili - anche attraverso un'opportuna
integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private
convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena
efficienza del servizio sanitario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del
complessivo principio enunciato, hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza,
siccome non adeguatamente motivata - con riferimento alla domanda diretta alla
declaratoria del diritto a parcheggiare lungo un determinato viale proposta da
alcuni privati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire
delle cure necessarie come emodializzati - in ordine alla configurabilità o
meno, in relazione alla formulata istanza, di un concreto danno alla salute e
alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la tutelabilità
dell'avanzata richiesta).
200617461b Le controversie
relative alla previdenza ed assistenza sanitaria obbligatoria (nonché alle
correlate prestazioni) implicanti la tutela del diritto alla salute sono
devolute alla competenza del giudice del lavoro, in relazione al combinato
disposto degli artt. 409, 442 e 444 cod. proc. civ. .
200617461a La giurisdizione si determina sulla base
della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti,
bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato
non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al
giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi",
ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed
individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto
giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene
identificata. L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del
suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che
attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in
materia anche giudice del fatto) ma non comporta che la statuizione sulla
giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare,
che la decisione possa essere determinata "secundum eventum litis".
200617287 Spetta al giudice ordinario la
giurisdizione in ordine alla domanda proposta da alcuni dei soci privati di una
società mista costituita con la partecipazione di un Comune per ottenere la
dichiarazione d'illegittimità dell'accordo intervenuto tra l'ente pubblico ed
un altro socio privato, con cui quest'ultimo si sia accollato l'obbligo del
primo di versare i tre decimi di un aumento di capitale da esso sottoscritto,
nelle more dell'ottenimento da parte del Comune di un finanziamento della Cassa
Depositi e Prestiti. Si tratta infatti di una normale controversia di tipo
civile-societario, che non attiene all'esercizio di un pubblico potere, non
essendo consentito all'Amministrazione comunale d'incidere unilateralmente
sullo svolgimento dei rapporti sociali e sull'attività della società mediante i
propri poteri autoritativi e discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti
previsti dal diritto societario.
200616994b A seguito
dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210 - che ha trasformato
l'azienda autonoma in ente Ferrovie dello Stato rendendo di natura privatistica
il rapporto di lavoro dei dipendenti ferroviari - sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario le controversie di lavoro instaurate dai
predetti dipendenti nei confronti del subentrato ente e tale giurisdizione deve
ritenersi, a maggior ragione, sussistente anche dopo la trasformazione
dell'ente in società per azioni, verificatasi in virtù della delibera CIPE del
12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359. (Nella specie, le S.U., sulla
scorta dell'enunciato principio, hanno dichiarato spettante al giudice
ordinario la cognizione della controversia nascente da un rapporto di lavoro
con l'Ente ferrovie ed avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla
riammissione del dipendente ferroviario presso il menzionato ente di
provenienza a seguito di annullamento dell'atto dispositivo della mobilità
emesso in base al D.P.C.M. n. 325 del 1988, con conseguente riconoscimento
della permanenza del rapporto con l'originario datore di lavoro).
200616994a In materia di procedure di mobilità del
personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni attuate in base al
D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, l'accertamento dell'inefficacia della
risoluzione del rapporto con l'originario datore di lavoro con il conseguente
mancato perfezionamento della procedura di mobilità comporta la permanenza del
rapporto con l'ente di provenienza. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che
l'accoglimento della domanda, con la quale un dipendente dell'Ente Ferrovie
dello Stato, in seguito all'attuazione della procedura di mobilità presso
l'Amministrazione finanziaria, aveva chiesto l'annullamento per errore
essenziale e riconoscibile dell'atto con il quale era stata disposta la
mobilità , avrebbe comportato la permanenza del rapporto con l'originario
datore di lavoro).
200616993 L'accordo diretto all'immediata
impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (c.d ricorso
"per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale,
quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei
dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza
oggetto dell'accordo, con la conseguenza che, ove non concluso dalle parti
direttamente o mediante l'intervento di rispettivi procuratori speciali secondo
le modalità indicate nell'art. 366, comma terzo, cod. proc. civ. (non
risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura
"ad litem"), il relativo ricorso per cassazione deve essere
dichiarato inammissibile. (Nella specie, le S.U., investite con un ricorso
implicante un motivo attinente alla giurisdizione, sono, per l'appunto,
pervenute - difettando la conclusione di un valido accordo nei precisati
termini - alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso una
sentenza del tribunale che aveva deciso nel merito della ritenuta legittimità
di un licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non
già come giudice dell'impugnazione di lodo emesso da un Collegio di
disciplina).
200616898 (d) In una controversia concernente
l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica,
l'adozione nel giudizio di secondo grado, anziché del procedimento in udienza
pubblica, di un procedimento in camera di consiglio in cui sia stata effettuata
la discussione delle parti, sia stato pronunciato il dispositivo in udienza e
sia stata emessa una decisione in forma di sentenza non può comportare la
nullità della sentenza in assenza della deduzione dello specifico pregiudizio
al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito.
200616898 (c) Qualora una Regione non abbia ancora
provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere
regionale, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. e dell'art. 2 della legge
2 luglio 2004, n. 165, è applicabile, nei confronti dell'amministratore di una
società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere
regionale prevista dall'art. 2, numero 10), della legge 23 aprile 1981, n. 154,
la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella
quota maggioritaria mediante inserimento nel cosiddetto listino del Presidente
(art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43).
200616898 (b) La controversia concernente l'eleggibilità
a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica di un amministratore
di una società interamente partecipata dalla Regione è devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario.
200616898 (a) E' manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità del D.Lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato,
sollevata sotto il profilo della violazione della delega legislativa in
relazione al supposto mancato rispetto del termine di sei mesi per l'emanazione
da parte del Governo del decreto delegato, previsto dall'art. 1, secondo comma,
della legge 14 maggio 2005, n. 80. Difatti, l'art. 1, secondo comma, della
legge n. 80 del 2005 ha previsto non solo un termine semestrale per l'adozione
da parte del Governo del D.Lgs., ma anche l'eventualità di una proroga di
centoventi giorni nel caso in cui il termine di sessanta giorni (dalla data di
trasmissione dello schema di decreto al Parlamento) per la formulazione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del suddetto termine semestrale o
successivamente: e di tale proroga deve tenersi conto nella specie, atteso che
il termine di sessanta giorni è venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine semestrale (15 novembre 2005), considerato che lo
schema di D.Lgs. è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento al Senato il 5 settembre 2005
ed alla Camera il 12 settembre 2005.
200616896 In materia di contributi e sovvenzioni
pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo
o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è
demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei
presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge
attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa
valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione
all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente
l'"an", il "quid" ed il "quomodo"
dell'erogazione. Inoltre, la posizione del privato è di interesse legittimo,
come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase
procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del
beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato
in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il
pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi
al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del
rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il
concreto provvedimento di attribuzione. (Enunciando il principio di cui in
massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario in un caso di opposizione all'ingiunzione di restituzione del
contributo che la P.A. aveva basato su presunti inadempimenti del beneficiario
riguardanti l'invio di documentazione e la realizzazione dell'opera finanziata,
e quindi attinenti alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione).
200616895b L'art. 45, comma diciassettesimo, del d.
lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente recepito dall'art. 69, comma settimo,
del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le
controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale
tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico
costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e dalle circostanze collocate
alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia
insorta controversia. Pertanto, le controversie di lavoro dell'ufficiale
giudiziario e degli altri dipendenti addetti agli U.N.E.P. - che si qualificano
come impiegati civili dello Stato, il cui rapporto di lavoro è stato
privatizzato - sono ora assoggettate alla generale disciplina regolante le
controversie attinenti al lavoro pubblico per l'appunto privatizzato, con la conseguenza
che le controversie aventi riferimento - in base al richiamato principio - ad
un'epoca antecedente al 30 giugno 1998, individuata quale data discriminante
dal citato art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998, sono
ancora da ritenersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo,
mentre quelle riferibili ad epoca successiva sono attratte nella giurisdizione
del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del richiamato
criterio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva correttamente
riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in
ordine alla cognizione della controversia sulla determinazione del trattamento
economico riconducibile alla ripartizione dell'indennità di trasferta tra gli
addetti agli Uffici Unici risalente ad epoca anteriore al 30 giugno 1998).
200616895a Gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti
ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari addetti agli U.N.E.P. si
inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato poiché essi,
quali "ausiliari dell'ordine giudiziario" (come definiti dall'art. 1
del d.P.R. n. 1229 del 1959, al fine di attestare il collegamento funzionale
della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri), godono di uno stabile
inserimento nell'amministrazione giudiziaria, idoneo ad escludere in radice
qualsiasi accostamento della loro collocazione lavorativa a quella di privati
cittadini esercenti pubbliche funzioni, e, del resto, la legge (art. 2 cit.
d.P.R. n. 1229 del 1959) li equipara ai predetti impiegati statali agli
effetti, tra l'altro, dei congedi e della impignorabilità ed insequestrabilità
sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni. Oltretutto, la
riferita qualificazione è confortata dall'ulteriore circostanza che gli addetti
agli U.N.E.P. sono assunti in servizio per pubblico concorso e nei loro
riguardi sono state estese le qualifiche professionali, con i relativi profili,
proprie del pubblico impiego, senza trascurare, in proposito, la rilevanza del
loro assoggettamento al potere di sorveglianza del presidente della Corte di
appello e del presidente del Tribunale, nonché al potere disciplinare del
Ministro. Né, ai fini della possibile esclusione di tale inquadramento,
ricoprono alcuna incidenza le caratteristiche relative alle peculiarità del
loro trattamento retributivo e dell'assenza dell'obbligo del rispetto di un
orario predeterminato, sia perché, in effetti, il complesso metodo retributivo
può ritenersi assimilabile al trattamento stipendiale degli impiegati statali,
sia perché la mancata preordinazione di un orario lavorativo non influisce
sulla natura subordinata e pubblica del rapporto, che, nel settore specifico,
deve caratterizzarsi per standard lavorativi che, seppure cadenzati entro gli
orari indicati dalla normativa procesualistica per i singoli atti da compiere,
non possono ugualmente - per la molteplicità e particolarità dei compiti
affidati agli ufficiali giudiziari – essere assoggettati, in ragione di
evidenti esigenze di efficienza del servizio, a fissi e generalizzati schemi
temporali.
200616891 In tema di usi civici, devono
considerarsi definitive, e quindi suscettibili di reclamo alla corte d'appello,
ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le
decisioni che, ancorché non esauriscano l'intero giudizio, risolvano questioni
concernenti l'esistenza, la natura o l'estensione dei diritti di uso civico.
200616751 (a) La
Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea costituiscono soggetti giuridici
diversi, ancorché istituzionalmente e funzionalmente collegati, ciascuno dei
quali dotato di ben distinta personalità giuridica, sia sul piano del diritto
sostanziale che di quello processuale. Deve pertanto escludersi che la Banca
d'Italia costituisca un'articolazione locale della Banca Centrale Europea e che
alla prima siano stati conferiti poteri rappresentativi che la abilitino a
stare in giudizio nel territorio italiano in nome e per conto della seconda.
200616751 (b) E'
da escludere che la massa monetaria posta in circolazione nell'ambito dei Paesi
aderenti al sistema dell'euro (e quindi anche in Italia) appartenga alla
collettività dei cittadini di quei Paesi, e che, di conseguenza, ciascuno di
costoro possa rivendicare, "pro quota", il reddito derivante dalla
stampa e dalla circolazione di detta massa monetaria (cosiddetto reddito di
signoraggio), oggi invece percepito - per effetto di una scelta di politica
monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto
il nostro Paese è vincolato anche sul piano internazionale - dalla Banca
Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali.
Discende da ciò che la pretesa del cittadino rivolta ad ottenere una quota
proporzionale del signoraggio monetario esula dall'ambito della giurisdizione,
sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice
non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni
sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica
monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad
organismi sovranazionali, funzioni in rapporto alle quali non è dato
configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si
manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto. Né la
giurisdizione in ordine a detta pretesa spetta al giudice di pace: essendo da
escludere che l'attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo
equità le controversie il cui valore non superi un certo importo gli consenta
di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione.
200616749 Ai fini della
concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma settimo, della legge 23
luglio 1991, n. 223, riguardante il conseguimento del diritto alla c.d.
mobilità lunga, il requisito dei ventotto anni di contribuzione può essere
conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di
contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e
lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo automatico dei contributi versati
nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella
gestione del lavoratori autonomi - che consentirà, poi, di ottenere la pensione
di anzianità in quest'ultima gestione - sia attraverso la ricongiunzione dei
diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, ai sensi
della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, al fine di ottenere l'erogazione della
pensione in questa stessa gestione, restando peraltro esclusa, quando non si
faccia ricorso alla suddetta ricongiunzione, la possibilità di cumulare
nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella
gestione dei lavoratori dipendenti.
200616469d conforme a Cass. SS.UU. ord. n. 319 del
2005.
200616469c Posto che l'oggetto del giudizio di
ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte
dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito
dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad
enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza
passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando
emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile
presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una
statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di
cognizione. Detto potere incontra, tuttavia, il limite esterno della
giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che,
quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia
necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione
obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al
riguardo.
200616469b conforme a Cass. SS.UU. n. 22885 del
2004.
200616469a Il sindacato della Corte di cassazione
sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto
ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero
all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione
giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli
errori "in iudicando" o "in procedendo". Tale principio si
applica anche in materia di decisioni rese in sede di giudizio di ottemperanza,
poiché i soli motivi riguardanti la giurisdizione, per i quali gli artt. 111
Cost. e 362 cod. proc. civ. consentono il ricorso per cassazione avverso le
decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, pure con riferimento al
richiamato giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni
giurisdizionali del giudice amministrativo. (Nella specie, sulla scorta
dell'enunciato principio, le S.U. hanno rigettato il motivo del ricorso con il
quale si deduceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione del
giudizio di ottemperanza ovvero per l'adozione di una pronunzia di
improcedibilità, siccome comunque attinenti ai limiti interni della
giurisdizione amministrativa).
200616463 In tema di
procedimento disciplinare nei confronti del magistrato ricollegabile ad un
procedimento penale, ogniqualvolta il decreto di archiviazione non consegua ad
una specifica contestazione, il termine annuale di decadenza per il
promovimento dell'azione disciplinare, di cui all'art. 59, sesto comma, del
d.P.R. 31 maggio 1946, n. 511, decorre dal giorno in cui uno dei titolari
dell'azione disciplinare abbia avuto notizia di tutti gli elementi costitutivi
dell'illecito. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite
hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel
dichiarare il non doversi procedere perché l'azione disciplinare non era stata
promossa nei termini di legge, aveva rilevato che già la motivata richiesta di
archiviazione formulata dal P.M. e comunicata al Ministro della giustizia
contenesse tutti gli elementi dell'illecito disciplinare poi contestato
all'incolpato).
200616462 Le sentenze dei giudici
ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in
giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia (e,
perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di
acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità
(cosiddetta "efficacia panprocessuale") negli altri giudizi tra le
stesse parti, che abbiano ad oggetto pretese identiche rispetto a quelle già
esaminate e "coperte" dal giudicato. In particolare, il giudicato
esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione)
precedentemente formatosi, e rilevabile anche d'ufficio, spiega la sua
efficacia nello stesso giudizio intentato davanti ad altro giudice, di ordine
diverso, nel quale si sia venuto a configurare un giudicato interno affermativo
della sua giurisdizione. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il giudicato
esterno, formatosi nel giudizio amministrativo, sulla non debenza di
un'indennità di accesso rivendicata da un consulente amministrativo nei
confronti della Gestione liquidatoria di una U.S.L. doveva considerarsi operante, con sua rilevabilità d'ufficio, nel
giudizio successivamente proposto dinanzi al giudice ordinario ed avente ad
oggetto la stessa pretesa, senza che potesse rilevarsi la configurabilità al
riguardo di alcuna preclusione derivante dalla sopravvenuta formazione, nel
secondo giudizio, di un giudicato interno con riguardo all'affermazione della
sua giurisdizione da parte del giudice ordinario).
200615904 Ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del
1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998, trasfuso
nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione
del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla
instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi
adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro
conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto
nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle
linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui
quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da
uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che
gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria
di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed
insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure
privatorum". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U.
hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine
all'impugnazione dell'atto di determinazione del personale degli assistenti
tecnici ed amministrativi dipendenti del Ministero dell'Istruzione, siccome
espressione di un potere di organizzazione della pubblica amministrazione,
configurandosi gli inconvenienti lamentati dai predetti dipendenti come
effetti, per l'appunto, riflessi ed indiretti dell'atto medesimo, inidonei come
tali a determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice
ordinario).
200615900 Con riguardo a pronuncia del giudice
contabile, l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un
magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 51 cod. proc. civ.,
non integra mancanza di giurisdizione del collegio giudicante, atteso che detta
carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo
giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali
dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono
l'identificazione con quello delineato dalla legge. Pertanto, il ricorso per
cassazione non è esperibile nei confronti di sentenza della Corte dei conti per
denunciare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi in
tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato
delle Sezioni Unite.
200615899 Posto che la giurisdizione del giudice
ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non
già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla
stregua del "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca
consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal
giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima
dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a
conoscere della domanda riguardante l'accertamento relativo all'intervenuta
cessazione o meno di un contratto di locazione (con correlata richiesta di
rilascio dell'immobile costituentene l'oggetto) stipulato "iure
privatorum" tra una Pubblica Amministrazione (la Provincia, nella specie)
ed un privato, siccome attinente alla prospettazione di mere posizioni di
diritto soggettivo , con devoluzione allo stesso giudice ordinario, ove
tempestivamente dedotta nel rispetto del contraddittorio, anche della
cognizione, "incidenter tantum", di eventuali atti amministrativi
illegittimi.
200615898 La controversia promossa dal privato nei
confronti di una ASL per ottenere il pagamento di una somma di danaro a titolo
di canoni dovuti per la cessione in affitto di una struttura sanitaria, nella
quale si discuta anche se il contratto di affitto si sia o meno perfezionato
con l'approvazione del relativo schema da parte della Giunta regionale, è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, atteso che la pretesa creditoria formulata dall'attore non pone in
discussione provvedimenti od atti equipollenti integranti esercizio di potere
autoritativo della P.A., mentre richiede un'indagine meramente delibativa ed
incidentale, con riguardo al quesito relativo all'operatività dell'allegato
contratto di affitto, sugli atti occorrenti per il perfezionamento del vincolo
negoziale con la P.A.
200615897 La domanda dell'assistito dal Servizio
sanitario nazionale di rimborso di spese effettuata presso una struttura
privata, senza preventiva autorizzazione, per cure od interventi in tesi
urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione
creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di
essere affievolito da potere di supremazia, ed inoltre, quanto al requisito
dell'urgenza, coinvolge meri apprezzamenti tecnici della P.A., non valutazioni
discrezionali in senso stretto; ne consegue che la relativa controversia spetta
alla giurisdizione del giudice ordinario.
200615896 (b) Il farmacista convenzionato con il
servizio sanitario nazionale il quale chieda alla ASL il pagamento del prezzo
dei medicinali forniti agli assistiti dal predetto servizio, fa valere un
credito inerente a detto servizio, direttamente fissato da previsioni normative
e negoziali e sottratto all'incidenza di provvedimenti od atti integranti
esercizio di potere autoritativo da parte della P.A.; la relativa controversia,
pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
contemplata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e succ. modif.), e
spetta, in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione,
alla cognizione del giudice ordinario.
200615896 (a) In un rapporto di durata,
caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari)
posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente
alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione
della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno,
nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso
credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e
l'efficacia del rapporto stesso. Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla
giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in essa la
giurisdizione medesima si ricolleghi alla soluzione delle indicate questioni
comuni, non anche quando debba essere determinata sulla mera base
dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della
causa (art. 5 cod. proc. civ.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce
in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della
loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del
tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle
domande stesse.
200615893 Spetta al giudice amministrativo la
giurisdizione in ordine ad una controversia vertente tra Comuni ed avente ad
oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione di un atto (denominato
"protocollo d'intesa") sottoscritto dai rispettivi sindaci per la
disciplina del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti e la realizzazione di opere
pubbliche per l'esercizio di tale attività: si tratta infatti di un accordo
che, pur non rientrando tra quelli di cui all'art. 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (stipulati tra Pubbliche Amministrazioni e privati al fine di
determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti amministrativi, ovvero,
nei casi previsti dalla legge, in sostituzione degli stessi), è riconducibile
all'art. 15 della medesima legge, che richiama il comma quinto dell'art. 18, in
quanto non rappresenta una mera espressione di volontà politica, ma un modulo
convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano
l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato
comune.
200615665 In tema di acque pubbliche, al fine di
stabilire se una domanda di concessione di derivazione di acqua debba o meno
considerarsi nuova, e vada quindi istruita con la procedura prevista dall'art.
7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non assume alcun rilievo l'eventuale
sussistenza di derivazioni in atto già assentite in favore di un altro
soggetto, dovendo valutarsi esclusivamente se colui che propone la domanda
chieda di subentrare nella posizione del preesistente concessionario, ovvero di
realizzare una propria derivazione di acqua sulla base di un nuovo progetto
tecnico, che dev'essere allegato alla domanda, ed in ordine al quale si rende
necessaria, in particolare, l'acquisizione del parere del Consiglio superiore
di lavori pubblici. L'applicabilità di tale procedura non è infatti esclusa dal
fatto che, in relazione alle medesime acque, già esista una concessione di
derivazione a beneficio di un terzo, né dall'eventualità che la nuova
derivazione debba tener conto in qualche misura dei diritti già spettanti ad un
precedente concessionario, secondo le regole stabilite per la c.d.
"sottensione" dagli artt. 45 e ss. del testo unico: tali circostanze,
infatti, si riflettono sul contenuto finale del provvedimento che
l'Amministrazione è chiamata ad adottare, potendo costituire motivo di rigetto
della nuova domanda, e giustificando comunque una discussione, che deve formare
anch'essa oggetto del prescritto parere, in ordine alla decadenza della
precedente concessione, nonché alla compatibilità della nuova derivazione con
altra utilizzazione già concessa, alla prevalente importanza della nuova
concessione rispetto alla precedente, ed al modo di garantire o indennizzare i
diritti del precedente concessionario.
200615661b L'indagine rivolta
a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo
presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con
riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto
dell'attività stessa; pertanto, il Consorzio per la depurazione delle acque di
scarico di Savona, costituito - ai sensi degli artt. 155-172 del R.D. 3 marzo
1934, n. 383 - per la costruzione degli acquedotti e la gestione dei servizi di
fognatura nel territorio dei comuni consorziati, era da qualificarsi come un
ente pubblico non economico, in quanto avente, prevalentemente, scopi e
modalità operative che trascendevano l'attività meramente imprenditoriale ed
operava avvalendosi di mezzi finanziari erogati soprattutto dallo Stato e dagli
enti pubblici consorziati, sicché i costi dell'attività erano prevalentemente
sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica.
Diversamente, invece, l'Azienda speciale di servizi per il Consorzio di Savona,
istituita successivamente, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142, in sostituzione del suddetto Consorzio, a far data dal 26 novembre 1996,
per svolgere gli stessi servizi, è classificabile nel novero degli enti
pubblici economici. Conseguentemente, le controversie concernenti i rapporti di
lavoro del personale dipendente del predetto Consorzio, poi sostituito
dall'omonima Azienda, sono da intendersi attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo, ovvero a quella del giudice ordinario, a seconda che
abbiano ad oggetto pretese concernenti il periodo anteriore oppure quello successivo
alla riferita data del 26 novembre
1996, coincidente con quella di decorrenza dell’efficacia giuridica della
menzionata trasformazione.
200615661a conforme a SS.UU. n. 261 del 2003.
200615659 La
controversia avente ad oggetto l'accertamento in ordine alla esistenza o meno
di un effettivo trasferimento in proprietà, da parte delle Regioni, di beni
(centri trasfusionali), originariamente dell'AVIS (Associazione volontari
italiani del sangue), alle unità sanitarie locali, ai policlinici universitari
ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il trasferimento di detti beni
è previsto direttamente dalla legge (art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107)
e che i provvedimenti amministrativi della Regione per realizzare il
trasferimento in questione e per regolare i rapporti attivi e passivi degli
enti sono adottati in applicazione dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 (espressamente richiamato dal citato art. 19 della legge n. 107 del
1990).
200615658 La Corte dei conti è deputata alla
verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'agente contabile e
l'Amministrazione nonché del risultato contabile finale di detti rapporti. Ne
deriva che, cessato il rapporto concessorio, ogni controversia relativa al
"saldo", attivo o passivo, della gestione dell'agente contabile va
promossa innanzi all'autorità competente a giudicare della responsabilità
contabile, cioè alla Corte dei conti. (Principio espresso in fattispecie nella
quale il Comune aveva chiesto all'agente contabile la consegna del residuo di
fondo cassa e questi aveva richiesto in via riconvenzionale il compenso
ulteriore per avere gestito i fondi erogati dallo Stato, in occasione del sisma
del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981).
200615657 In relazione all'impugnazione, dinanzi
alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio
nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art.
66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 per il deposito del ricorso presso la
cancelleria della Corte di cassazione (applicabile - in forza dell'art. 67 del
medesimo R.D. - in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito
dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per
cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina
l'improcedibilità del ricorso medesimo.
200615628b La cognizione della controversia instaurata
da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato
estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la
condanna dello stesso Stato estero al versamento dei contributi previdenziali
omessi appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in
presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi
all'organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo
sull'esercizio dei suoi poteri sovrani.
200615628a Con riguardo alle controversie inerenti al
rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di
consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione
del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia
a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio
consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano
per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di
impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri
organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla
domanda implicante l'impugnazione del licenziamento proposta da una dipendente
del Consolato della Repubblica della Tunisia in Italia con mansioni di
segretaria locale e di dattilografa, sul presupposto che le prestazioni di
detta dipendente non potevano considerarsi meramente materiali e strumentali,
ma si inserivano, pur sempre, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio
consolare, in quanto rispondenti ad una posizione caratterizzata da un obbligo
di riservatezza e da capacità professionali connaturali ad un rapporto
fiduciario, risolvendosi in una necessaria attività di supporto e di
collaborazione che era funzionale rispetto alla realizzazione delle finalità
del menzionato ufficio).
200615626b La cognizione della controversia instaurata
da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato
estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la
condanna dello stesso Stato estero al risarcimento del danno per inadempimento
datoriale appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in
presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi
all'organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo
sull'esercizio dei suoi poteri sovrani.
200615626a Con riguardo alle controversie inerenti al
rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di
consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione
del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia
a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio
consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano
per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di
impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri
organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo
all'impugnazione del licenziamento proposta da un lavoratore straniero alle
dipendenze dell'Ambasciata del Kuwait in Italia addetto a mansioni di vigilanza
e custodia, specificando che deve ritenersi inibito a detto giudice di poter
sindacare le scelte operate da un'ambasciata di uno Stato straniero in ordine
alle misure da adottare per garantire la sicurezza - anche al proprio interno -
e, conseguentemente, di poter imporre, tramite l'ordine di reintegrazione, la
propria valutazione).
200615620b La cognizione della
controversia instaurata da un dipendente italiano di un ufficio consolare di
uno Stato straniero in Italia al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo
al versamento dei contributi previdenziali omessi ovvero al risarcimento dei
danni subiti in dipendenza di tale omissione appartiene alla giurisdizione del
giudice italiano, siccome attinente ad aspetti solo patrimoniali del rapporto
di lavoro e, in quanto tale, inidonea ad interferire nelle funzioni
istituzionali dell'anzidetto ufficio, non inerendo, invero, all'esercizio del
poteri sovrani dello Stato straniero.
200615620a Con riguardo alle controversie inerenti al
rapporto di lavoro del personale italiano di consolati di Stati stranieri in
Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto
dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti
interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere
esclusa la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alla domanda
volta - come nella specie - alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito
di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i
poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero, a nulla, peraltro, rilevando
che, in corso di causa, il lavoratore licenziato opti, eventualmente, per il
risarcimento del danno in sostituzione della reintegrazione originariamente richiesta,
giacché tale domanda, pur "ridimensionata" a pretese a contenuto
patrimoniale, richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale
ostativa - per i motivi precedentemente specificati - all'esercizio della
giurisdizione italiana.
200615619 Nel nuovo sistema di riparto della
giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato
dall'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del
d. lgs. n. 80 del 1998 ed ulteriormente modificato dall'art. 18 del d. lgs. n.
387 del 1998), ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle
controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, comma
diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 (poi recepito nel successivo art.
69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001), pone il discrimine temporale
tra le due suddette giurisdizioni con
riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto
giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico
costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come
posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza
sia insorta controversia; pertanto, se la lesione del diritto è prodotta da un
atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua
emanazione. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, in
accoglimento del proposto ricorso, hanno dichiarato la sussistenza della
giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della domanda con
la quale era stato richiesto il riconoscimento dell'equo indennizzo con
riguardo ad una patologia che si assumeva dipendente da causa di servizio, sul
presupposto che il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo,
con il quale il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie aveva negato
tale rapporto di causalità, era intervenuto in data successiva al 30 giugno
1998, individuata quale discrimine temporale dal predetto art. 45, comma
diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998, in quel momento applicabile).
200615614 La
controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità
dell'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche, avvenuta - pur in
mancanza di una espressa previsione di legge impositiva dell'obbligo (cfr.
Corte cost., ordinanza n. 389 del 2004) - sulla base di provvedimenti
dell'autorità scolastica conseguenti a scelte dell'Amministrazione, contenute
in regolamenti e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione
del pubblico servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e
successive modificazioni, venendo in discussione provvedimenti dell'autorità
scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale
adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla
P.A.-autorità.
200615612 b - Il rapporto di lavoro tra la F.I.T. (Federazione italiana
tennis), quale federazione sportiva nazionale, ed un dipendente di ufficio
periferico con mansioni tecniche, anche prima della legge 23 marzo 1981, n. 91
(che, all'art. 14, prevede espressamente la natura privatistica dei rapporti
instaurati dalle federazioni con personale tecnico e sportivo), aveva natura
privata, posto che, anche anteriormente all'entrata in vigore di detta legge,
era da escludersi la possibilità che le federazioni potessero creare "ex
novo" rapporti di pubblico impiego; le relative controversie, pertanto,
sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Né in senso contrario
rileva la sopravvenuta legge 31 gennaio 1992, n. 138, atteso che con essa non è
stata prevista l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di
pubblico impiego (bensì solo l'inquadramento nei ruoli del C.O.N.I. del personale
assunto dalle federazioni sportive nazionali previo superamento di concorso per
titoli e prove attitudinali), così come risulta ininfluente che la domanda, con
la quale il dipendente tecnico della federazione abbia chiesto il
riconoscimento di spettanze di lavoro o la reintegrazione nel posto di lavoro a
seguito di licenziamento illegittimo, sia stata rivolta solidalmente sia contro
la federazione sportiva che contro il C.O.N.I. .
200615612 a - Il ricorso
incidentale per cassazione proposto dalla parte totalmente o parzialmente
vittoriosa nel merito, ancorché condizionato, deve essere esaminato in via
prioritaria dalle Sezioni unite qualora investa la questione della
giurisdizione che sia stata espressamente affermata nella sentenza impugnata,
poiché la contestazione del potere decisorio del giudice in quanto carente di
giurisdizione non può essere condizionata al risultato della controversia,
atteso che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio dello
stesso potere decisorio che viene contestato con il ricorso incidentale.
200615344 c - Per i ricorsi relativi al rapporto di impiego degli
impiegati dipendenti da pubbliche amministrazioni era prevista - anteriormente
all'entrata in vigore delle nuove regole di riparto della giurisdizione dettate
dall'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'attribuzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 29,
comma primo, n. 1, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'art. 7, comma
secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). In tale giurisdizione esclusiva
si ricomprendevano anche le controversie meramente patrimoniali, siccome
inerenti al rapporto di pubblico impiego e non rientranti nel novero delle
questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di
illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorreva, riservate alla
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 7, comma terzo, della
citata legge n. 1034 del 1971, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione
operata dall'art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta
successivamente modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
Tale previsione deve considerarsi costituzionalmente legittima, con la
derivante dichiarazione dell'infondatezza della questione incidentale di
legittimità costituzionale, per assunta violazione dell'art. 103 Cost.,della
suddetta disciplina precedentemente attributiva della giurisdizione esclusiva
al giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi e in materia non
particolare. Infatti, la conformità della richiamata normativa al suddetto
parametro costituzionale è confermata dai successivi sviluppi legislativi e, in
particolar modo, dal menzionato art. 63, comma quarto, del d. lgs. n. 165 del
2001, che, nel lasciare espressamente ferma la giurisdizione esclusiva
amministrativa sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro "non
privatizzato" (ovvero "a regime di diritto pubblico"), ha
specificato che vi sono comprese anche "quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi", così riconoscendo, da una parte, che non possono
configurarsi diritti consequenziali allorché il giudice amministrativo tutela
diritti soggettivi, e, dall'altra, che la giurisdizione sul rapporto comprende
tutte le controversie che al rapporto medesimo devono ritenersi inerenti.
Inoltre, la regola sulla giurisdizione, così come dettata dall'art. 7, comma
terzo, della legge n. 1034 del 1971, vecchio testo (come innanzi richiamato),
non è suscettibile di essere sospettata di illegittimità costituzionale sulla
base della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, dalla quale,
invero, non è possibile enucleare il principio generale della non conformità a
Costituzione di tutte le previsioni legislative, le quali, nel devolvere alla
giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie inerenti ad una
"particolare materia", contrassegnata dal dominio pubblico e dalla
titolarità di poteri amministrativi, e perciò dalla presenza sia di situazioni
di interesse legittimo, sia di situazioni di diritto soggettivo, non riservano
all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie (meramente) patrimoniali
inerenti alla materia stessa. Tale principio è, oltretutto, ricavabile
ulteriormente dalla successiva sentenza della stessa Corte Costituzionale n.
191 del 2006, alla stregua della quale le controversie che investono le
attività non autoritative dell'amministrazione sono legittimamente affidate
alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo allorché siano comprese a
pieno titolo nella materia particolare.
200615344 b - Conforme a Cass. SS. UU. N. 9154 del 2006.
200615344 a - La norma transitoria prevista dall'art. 69, comma
settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta certamente una deroga
al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., ma solo nel senso che non è
sufficiente instaurare una controversia in sede di giurisdizione ordinaria dopo
la data del 30 giugno 1998 per escludere la giurisdizione amministrativa
esclusiva in materia di rapporto di lavoro pubblico, occorrendo anche che le
questioni dedotte in giudizio siano attinenti al periodo di lavoro successivo
alla predetta data. Per le controversie instaurate prima, in sede di
giurisdizione amministrativa, opera integralmente il disposto del citato art. 5
cod. proc. civ., secondo il quale la giurisdizione è determinata con riguardo
alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della
proposizione della domanda, senza che possano rilevare i successivi mutamenti
della legge o dello stato medesimo.
200615342 d - Conforme a
Cass. SS.UU. n. 12137 del 2004.
200615342 b - La controversia, avente origine nella domanda di un
dipendente della P.A. tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura
pubblica concorsuale - all'accertamento
del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla
stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna
dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle
inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello
preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella
specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del d. lgs. 30 marzo
2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice
ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito
riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa
dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti
dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del
potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla
stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni
(art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della
buona fede. Né, al riguardo, rileva che il rifiuto di stipulazione del
contratto con il soggetto che assume essersi collocato in posizione utile nella
graduatoria (non contestata) abbia assunto a presupposto un provvedimento
amministrativo di determinazione del numero dei dirigenti da assumere. In
proposito, invero, deve essere rilevato che esula dalle questioni di
giurisdizione la verifica del fondamento di merito della pretesa in relazione
al potere dell'amministrazione di stipulare il contratto, che comprende l'indagine
sulla legittimità del provvedimento amministrativo (circa la dotazione organica
da coprire) invocato dall'amministrazione a giustificazione del rifiuto di
assunzione, stante l'esplicita previsione di legge - contenuta nello stesso
primo comma dell'art. 63 del citato d. lgs. n. 165 del 2001 - secondo la quale
la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro non
soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all'assunzione,
come nelle altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga
in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a
tutela del diritto azionato.
200615342 a - L'art. 16, lett. f), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture
sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,
comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di
competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica
certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente
l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli
poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è
chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del
Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono
dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è
comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, del r.d. 30
ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo
1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso
gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona
del Ministro competente. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio,
le S.U. hanno respinto l'eccezione pregiudiziale del controricorrente relativa
alla dedotta inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Ministro
e non dal dirigente del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi).
200615340 - L’art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165
(cui corrispondeva, precedentemente, l’art. 45, comma diciassettesimo, del d.
lgs. 31 marzo 1998, n. 80), nel trasferire al giudice ordinario le controversie
in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale -
individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione
ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto
giuridico o al momento dell'instaurazione della controversia, bensì al dato
storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti
a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del
lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi
riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia
origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve
avere riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e, perciò, al
momento della cessazione della permanenza. (Nella specie, in cui l'oggetto
della controversia concerneva un’ipotesi di responsabilità contrattuale, per
inadempimento dell'obbligo di assunzione, derivante dal provvedimento di
avviamento al lavoro, le S.U., rilevando che il comportamento inadempiente non
si era realizzato con il rifiuto dell'assunzione, ma si era protratto fino alla
stipulazione del contratto di lavoro, intervenuta nel 2001, con la conseguente
configurabilità di un illecito permanente, occorreva porre riferimento al
momento di realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo di
cessazione della permanenza, cosicché la questione controversia si sarebbe
dovuta considerare attinente a periodo successivo al 30 giugno 1998, con la
derivante devoluzione della sua cognizione alla giurisdizione del giudice
ordinario, donde la cassazione con rinvio della sentenza impugnata con la quale
era stata erroneamente dichiarata la sussistenza della giurisdizione del
giudice amministrativo).
200615217 L'atto con cui
il concessionario per la gestione di un aeroporto, previo assenso del Ministero
dei Trasporti, affida ad un altro soggetto la gestione di un autoparcheggio
custodito nell'area antistante lo scalo aeroportuale, riguardando
l'utilizzazione di un bene del demanio aeronautico, che non può formare oggetto
di rapporti di natura privatistica, ed avendo un contenuto riconducibile
direttamente a facoltà e diritti attribuiti dal Ministero nell'ambito della
concessione, è qualificabile come subconcessione, senza che assumano alcun
rilievo la natura privatistica dei soggetti ed il regime privatistico
dell'attività in questione, la quale, pur non comportando il trasferimento di
poteri autoritativi, costituisce un pubblico servizio, in quanto assunta dalla
P.A. e svolta dalla stessa o da un soggetto ad essa collegato in favore della
generalità dei soggetti: le relative controversie sono pertanto devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo originario, non essendo nella specie
applicabile nè l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292
del 2000, nè l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, entrato in vigore
successivamente alla proposizione della domanda, e non avente efficacia
retroattiva). A detta regola fanno peraltro eccezione, ai sensi del secondo
comma dell'art. 5 citato, le controversie riguardanti l'adeguamento delle
tariffe di parcheggio, le quali, avendo ad oggetto un corrispettivo e non
implicando un sindacato in ordine all'esercizio di poteri autoritativi e
discrezionali dell'Amministrazione, sono riservate alla giurisdizione
ordinaria, anche nell'ipotesi in cui l'adeguamento sia sottoposto ad
approvazione ministeriale: tale provvedimento, infatti, in quanto destinato a
verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario sulla base
di parametri di carattere economico-aziendale, non comporta alcuna ponderazione
di interessi pubblici, e non costituisce quindi esercizio di discrezionalità
amministrativa.
200615216 - 2006U00446
(sez) I contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in
concessione, previsti dalla legge della Regione Calabria 24 marzo 1982, n. 7
(Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e
private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali), come modificata
dalla legge regionale 11 luglio 1983, n. 22, sono qualificabili come
corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti all'Amministrazione nei
confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la
loro causa nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione concedente ed il
concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest'ultimo di particolari
costi sostenuti per la gestione. Le controversie riguardanti la loro erogazione
sono pertanto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di concessioni di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 204 del 2004, non investendo in alcun modo atti amministrativi
diretti al reperimento delle risorse o all'adozione della spesa, o comunque
aventi effetti costitutivi sul rapporto obbligatorio dedotto in giudizio:
infatti, una volta che la Giunta regionale abbia individuato le imprese
concessionarie aventi diritto al contributo, a titolo di acconto o definitivo,
e abbia determinato la misura dei contributi spettanti, in sede di concreta erogazione non residua alcuno
spazio per una valutazione discrezionale del Presidente della Giunta Regionale,
con la conseguenza che le relative controversie, ivi comprese quelle aventi ad
oggetto il riconoscimento degl'interessi per il ritardo nel pagamento, spettano
alla giurisdizione del giudice ordinario.
200615204 (b) L'impugnazione di
lodi arbitrali rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili
alla sfera dell'art. 6, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, così
come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi
alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai
sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., costituente l'unica disposizione diretta
alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione,
dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione in tali ipotesi competa al
Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la
pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione
del lodo arbitrale ad esso alternativo. Quando accoglie l'impugnazione, il
giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, ha
anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere
nel merito, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., a nulla
rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata
deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
200615204 (a) E' ammissibile il
regolamento preventivo di giurisdizione diretto ad individuare, a seguito della
proposizione di analoghe impugnazioni dinanzi alla corte d'appello e al
Consiglio di Stato, quale sia il giudice, ordinario o amministrativo, cui è
devoluta la cognizione dell'impugnazione del lodo arbitrale (emesso, nella
specie, in controversia concernente diritti soggettivi che sarebbe stata
affidata, se non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo).
200614865 - Affinché un bene non appartenente al demanio necessario
possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali
indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art.
826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed
oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale
pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà
dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e
dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui
non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la
destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse
pubblico. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del
bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in
favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione
amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio
disponibile, al di là del "nome iuris" che le parti contraenti
abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrasi nello schema
privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione
delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella
specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, sul presupposto che né
l'acquisizione del terreno al patrimonio comunale mediante contratto in regime
privatistico, ancorché stipulato per evitare la procedura dell’espropriazione,
né la previsione dello strumento urbanistico potevano ritenersi atti idonei a
realizzare la concreta destinazione dell'area concessa in godimento a privato a
verde pubblico o ad altro servizio pubblico in relazione alle esigenze delle
zone ad essa limitrofe del territorio comunale, hanno dichiarato la sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione di accertamento
di un contratto di locazione inerente un immobile di proprietà comunale e
detenuto da privato, siccome riconducibile nell'ambito del patrimonio
disponibile del Comune).
200614864 - Il canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche,
istituito dall'art. 63 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato concepito dal
legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo
strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, di cui al capo II del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed all'art. 5
della legge 16 maggio 1970, n. 281) in luogo del quale può essere applicato, e
risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso
esclusivo o speciale di beni pubblici. Ne consegue che le controversie
attinenti alla debenza del canone in questione esulano dalla giurisdizione
delle commissioni tributarie (come delineata dall'art. 2 del d. lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, pur dopo la sostituzione operata dall'art. 12 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448) e rientrano nell'ambito della competenza
giurisdizionale del giudice ordinario, a mente dell'art. 5 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dall'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(poi sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
200614858 b - Nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui uno o
più attori propongono domande contro diversi convenuti, la statuizione sulla
giurisdizione può riguardare solo le domande per le quali è stato chiesto il
regolamento preventivo.
200614858 a - L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo
1998, n. 80 (ora trasfuso nell'art. 69, comma settimo, del successivo d. lgs.
30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del
pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in
relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e
giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico costituito
dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della
pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta
controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è
prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento
all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, le S.U. hanno individuato tale
discrimine temporale ponendo riguardo all'epoca di emanazione della delibera
della Giunta Regionale risalente al 1984 con la quale era stato disposto
l'inquadramento del lavoratore nei ruoli regionali del Servizio Sanitario
Nazionale, secondo criteri di cui il medesimo contestava la legittimità
invocando l'applicazione della disciplina di cui al d.P.R. 8 maggio 1987, n.
287, con conseguente dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo).
200614854 (c) Il regime di
nominatività obbligatoria dei titoli azionari, introdotto sull'intero territorio
nazionale con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emesso in attuazione della
legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, ha reso impossibile, sin dal momento della
sua entrata in vigore, l'emissione di nuove azioni al portatore, per ciò stesso
escludendo ogni ulteriore vigenza alla legge della Regione Sardegna 12 aprile
1957, n. 10, la quale, fino a quel momento, aveva consentito
all'Amministrazione regionale di autorizzare l'emissione di titoli siffatti al
fine di creare ed esercire nuovi impianti industriali nel territorio della
Regione. Il sopravvenuto regime di nominatività obbligatoria dei titoli
azionari, tuttavia, non preclude all'Amministrazione regionale, la quale abbia
ricevuto in epoca anteriore il deposito cauzionale di azioni al portatore a
garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti al privato in base alla
predetta legge regionale, di procedere, in presenza delle previste condizioni
(come la non realizzazione delle opere e degli impianti progettati nel previsto
termine), all'incameramento della cauzione, e ciò stante l'irrilevanza del
sopravvenuto obbligo di conversione di tali titoli rispetto alla loro funzione
cauzionale, considerato che le azioni al portatore costituivano (almeno sino
alla scadenza del termine per la loro utile conversione in titoli nominativi)
beni atti alla circolazione, dotati di valore economico, e quindi idonei a
svolgere l'indicata funzione.
200614854 (b) Una volta depositate, in favore dell’Amministrazione,
azioni a titolo di cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti
dal privato nei confronti della stessa P.A., in conformità a quanto contemplato
dalla normativa regionale (nella specie, la legge della Regione Sardegna 12
aprile 1957, n. 10, relativa alla facoltà di emettere azioni al portatore per
le nuove industrie sarde) che ad un simile onere condizionava l'autorizzazione
(nel regime anteriore alla legge statale sulla obbligatorietà del regime di
nominatività dei titoli azionari) ad emettere titoli al portatore, spetta al
giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sulla
controversia concernente la legittimità dell'esercizio, da parte del Presidente
della Giunta regionale, del diritto di incamerare la cauzione. Difatti, il
diritto soggettivo del privato sulle azioni depositate in cauzione non è
suscettibile di ridursi ad interesse legittimo in conseguenza del provvedimento
con cui la P.A. ne abbia disposto l'incameramento, essendo questo un
provvedimento non condizionato da valutazioni discrezionali, bensì adottato unicamente
nell'ambito di poteri di verifica e di controllo dell'adempimento degli
obblighi in relazione ai quali il privato aveva proceduto a detto deposito
cauzionale.
200614854 (a) Verificatasi una
causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di
riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il
momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della
"vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto
dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella
cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale
adempimento, e recuperato così il contatto tra la parte interessata ed il
giudice, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva,
ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire
il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della
controparte, presuppone che quell'altro, precedente termine sia stato
rispettato, ma ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di
assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in
ius". Ne consegue che il vizio da
cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di
fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai
perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la
rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291
cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato
rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il
combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art.
307, terzo comma.
200614853 - L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo
1998, n. 80 (a cui è subentrato l'art. 69, comma settimo, del successivo d.
lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le
controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale
tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non
ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al
dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali
posti alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica
rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui alla base della
richiesta giudiziaria vi sia un atto di gestione, provvedimentale o negoziale,
non deve farsi riferimento al momento della determinazione volitiva o al
momento in cui lo stesso venga esternalizzato nell'ambito dell'
"iter" procedurale, ma al momento in cui il destinatario ne sia
venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne la definitività e
l'operatività, oltre che la conoscibilità. (Nella specie, relativo al caso riguardante
l'azione di annullamento del rapporto informativo relativo al servizio svolto
nell'anno 1996 da un dipendente dell'Amministrazione finanziaria e il
conseguente risarcimento dei danni, le S.U. hanno ravvisato la sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo, al fine del discrimine
temporale, all'atto in cui, con la comunicazione all'interessato di tale
rapporto si era conclusa - in data successiva al 30 giugno 1998 - la procedura
prevista per la formulazione del giudizio complessivo relativo all'attività del
dipendente stesso).
200614852 - Le controversie relative al rapporto di lavoro dei
dipendenti delle aziende municipalizzate, incluse quelle esercenti il servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spettano alla
giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura
privatistica del rapporto stesso con tali aziende, che integrano strutture con
connotati di impresa, autonome rispetto all'organizzazione pubblicistica del
Comune. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario anche la
cognizione della domanda con cui un soggetto faccia valere (come nella specie)
il suo diritto all'assunzione alle dipendenze di un'azienda municipalizzata, in
virtù proprio della natura privatistica dell'attività svolta, anche con
riferimento all'espletamento delle procedure concorsuali.
200614849 - La giurisdizione si determina sulla base della domanda e,
ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva
non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum"
sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della
concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in
funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della
posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con
riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono
manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della
formazione professionale dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loro inquadramento
nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello
stesso settore della formazione professionale, poiché essa non si prospetta
suscettibile ad essere ricondotta nell'ambito di quelle relative ad atti
organizzativi ( di cui all'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001 ed
espressione di discrezionalità dell'ente, in relazione ai quali sarebbero
perciò configurabili solo interessi legittimi), bensì, implicando la deduzione
del riconoscimento di una modificazione dello "status" lavorativo
quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente
direttamente ed esclusivamente al rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione secondo la tipologia prevista dall'art. 1, comma secondo, del
d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione è, per l'appunto, demandata
(in difetto delle condizioni per l'operatività del regime transitorio enucleato
nell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, permanendo la
situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno1998) alla
giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del
medesimo d. lgs. n. 165 del 2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal
quarto comma dello stesso articolo).
200614847 - In tema di riparto delle controversie fra giurisdizione
ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto
di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato
venga costituito un rapporto non occasionale di locazione di opere, con il
conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del
primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge, e
tale natura pubblicistica dell'impiego non è esclusa né dalla mancanza di un
atto formale di nomina, né dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un
termine (essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano
carattere continuativo, ancorché provvisorio), né, infine, dall'assoggettamento
del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di
diritto privato; tale principio subisce deroga nel caso di inserimento del
lavoratore in una struttura separata ed autonoma dell'ente gestita con criteri
imprenditoriali, consistenti nella tendenziale equiparazione dei costi ai
ricavi, ovvero, ancora, nel caso in cui sia la legge a qualificare privato il
rapporto di lavoro. (Nella specie, relativa al caso di una controversia avente
ad oggetto una vicenda che si collocava interamente prima del termine del 30
giugno 1998, previsto dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001,
le S.U., sul presupposto che nel testo stesso dell'art. 24 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, si prevedeva la facoltà per il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di nominare i direttori delle agenzie regionali per
l'impiego con assunzione mediante contratto di diritto privato a termine e
rinnovabile, donde la relativa qualificazione privatistica dell'inerente
rapporto, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione
della controversia intentata da un direttore dell'Agenzia Regionale per
l'Impiego della Basilicata nei confronti del Ministero del lavoro e delle
politiche economiche per il riconoscimento di alcune pretese economiche
derivanti dal pregresso rapporto di lavoro, così cassando con rinvio la
sentenza impugnata con la quale la Corte di appello aveva declinato la
giurisdizione del giudice ordinario).
200614846 b - In materia di rapporti di lavoro instaurati con pubbliche
amministrazioni, l'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
con il quale sono state trasferite al giudice ordinario le controversie in tema
di pubblico impiego privatizzato ed è stata dettata la relativa disciplina
transitoria, utilizzandosi a tal fine la locuzione generica e atecnica di
"questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30
giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega
rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla
giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte
dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia prodotto
l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento
degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione,
dovendo invece essere interpretata nel senso che deve aversi riguardo al dato
storico costituito dall'avversarsi dei fatti materiali e delle circostanze -
così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica
rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, le S.U., sulla scorta
dell'enunciato principio, rilevando il momento in cui era insorto il diritto al
compenso rivendicato dal pubblico dipendente - riconducibile a data anteriore
al 1° luglio 1998 - e non già quello del successivo atto dell'ente locale che
non aveva accolto la domanda del dipendente diretta ad ottenere tale compenso,
hanno ritenuto che non operasse ancora la devoluzione al giudice ordinario
delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, quale prevista
dal richiamato art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, onde
residuava, in via transitoria e ad esaurimento, la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo).
200614846 a - La giurisdizione del giudice ordinario o di quello
amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio
della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d.
"petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza
della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice
stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal
diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale
sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo,
siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della
domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del
"petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura
della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto
fatto valere in giudizio.
200614287 b - Con riferimento al criterio del "luogo in cui
l'evento dannoso è avvenuto" utilizzato dall'art. 5 n. 3 della Convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21
giugno 1971, n. 804), la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento
dei danni conseguenti ad una diffamazione a mezzo stampa appartiene, oltre che
al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al
giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione, ma non anche al giudice
del domicilio della persona offesa o del luogo ove questi sostenga di aver
subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia
distribuita in questo Stato; sicché, in caso di un articolo di stampa diffuso
in più Stati contraenti, il soggetto offeso può promuovere l'azione
risarcitoria contro l'editore sia dinanzi al giudice dello Stato del luogo di
stabilimento dell'editore della pubblicazione, competente a pronunciarsi sul
risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito nella loro integralità, sia
dinanzi al giudice di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia
stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della
reputazione, il quale è competente a conoscere dei soli danni cagionati nello
Stato del giudice adito.
200614287 a - Qualora davanti al
giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune
titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di
queste ultime si fondi su una "causa petendi" comune alla domanda
proposta nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella
connessione per il titolo che, ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21
giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare
l'instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la "vocatio in
ius" dei diversi litisconsorti in "simultaneus processus", con
la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana. (Nella specie, la
S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso e
confermato l'impugnata sentenza di appello dichiarativa della sussistenza della
giurisdizione del giudice italiano, con la quale, nell'affermare che
nell'ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla
giurisdizione del giudice italiano era idoneo a realizzare la "potestas
iudicandi" di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri,
era stato tenuto esattamente conto del fatto che i convenuti erano stati citati
in giudizio per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto
genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione
compiuta con il mezzo della stampa attraverso la diffusione di un articolo su
un giornale tedesco, versandosi, perciò, nell'ipotesi tipica di connessione
propria per identità di titolo).
200614110 Ai fini del
rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista
dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., è necessario il deposito,
nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di
una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che
consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a
fondamento della decisione, nonchè di valutare la fondatezza o meno dei motivi
di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in
luogo della copia autentica della sentenza, un "estratto conforme"
rilasciato dalla cancelleria "per uso ufficio", nel quale compaia, oltre
all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo,
senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del
controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio.
200614100 c Conforme a Cass. n. 15672 del 2005.
200614100 b In tema di
procedimento disciplinare a carico di magistrato, la previsione, secondo la
quale - ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n.
916 - l'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in
cui il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito
disciplinare, comporta che il detto termine non può che decorrere dalla data in
cui il titolare della stessa azione disciplinare ha avuto "notizia"
di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e non da quella - evidentemente
successiva - nella quale ha verificato la rispondenza al vero dei comportamenti
ascritti al magistrato. Pertanto, qualora la denunzia di fatti disciplinarmente
rilevanti sia circostanziata e specifica, è onere, per i titolari della
medesima azione disciplinare, entro un anno dalla richiamata
"notizia" non solo verificare la fondatezza delle contestazioni
(promuovendo le indagini amministrative del caso), ma anche iniziare,
esercitandola in concreto, l'azione disciplinare. (Nella specie, le Sezioni
Unite, enunciando il riportato principio, hanno rigettato il ricorso del
Ministro della giustizia e confermato l'impugnata sentenza della sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, con la quale era stata
dichiarata l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti di tre
magistrati, siccome non proposta nel termine di legge, considerandosi che
quest'ultimo termine si sarebbe dovuto ritenere decorrente dall'avvenuta
acquisizione degli esposti provenienti da fonte qualificata - ovvero da
avvocati esercenti nel foro in cui prestavano servizio i magistrati incolpati -
contenenti l'indicazione di dati dettagliati e specifici circa i presumibili
illeciti ascrivibili ai medesimi magistrati e, perciò, sufficienti, anche se
eventualmente previa ulteriore verifica sulla scorta degli esiti della indagine
ispettiva, per formalizzare nel predetto termine l'esercizio dell'azione
disciplinare).
200614100 a In sede di ricorso
alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso una sentenza
della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura,
legittimi e necessari contraddittori sono, oltre al magistrato incolpato, il
Ministro della giustizia ed il Procuratore generale presso la Suprema Corte,
con la conseguente operatività, ai fini della disciplina del litisconsorzio
nella detta fase di gravame, della norma di cui all'art. 331 cod. proc. civ. .
In virtù di tale presupposto, quando il ricorso sia stato tempestivamente
notificato ad istanza del Ministro della Giustizia, all'indicato Procuratore
generale, l'eventuale tardiva notificazione del ricorso stesso al magistrato
incolpato vale come integrazione del contraddittorio ai sensi della richiamata
disposizione normativa.
200613918 - 2006U01775
(Sez) La domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato trasferimento
di un immobile di proprietà pubblica, del quale l'attore sia risultato
aggiudicatario in esito ad una procedura di asta pubblica, non attiene alla
fase pubblicistica concernente la scelta del contraente attraverso la procedura
di gara, ma a quella privatistica dell'esecuzione conseguente
all'aggiudicazione del bene, ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario, avendo ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti
al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell'aggiudicazione. Nessun
rilievo assumono, in proposito, le eccezioni eventualmente sollevate
dall'Amministrazione convenuta in ordine al mancato perfezionamento del
contratto di compravendita o all'impossibilità del trasferimento dell'immobile,
conseguente all'avvenuta alienazione dello stesso ad altro soggetto, resosi
aggiudicatario in esito ad una precedente gara dalla quale l'attore era stato
illegittimamente escluso, trattandosi di questioni che attengono alla
fondatezza nel merito della pretesa azionata. Nè la giurisdizione ordinaria può
essere esclusa ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come modificato dall'art. 35, comma quarto, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, in virtù della connessione tra la domanda di risarcimento dei danni e
quella di annullamento della precedente aggiudicazione, essendo tale
collegamento subordinato all'iniziativa del ricorrente, il quale resta libero
di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni, passando attraverso il
giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento dei danni, ovvero di
riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto
l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua
domanda al giudice ordinario, al quale compete in via generale la cognizione
sulle posizioni di diritto soggettivo.
200613917 L'individuazione del mezzo di impugnazione
esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della
domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc.
civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di
massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del
criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il
principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace
si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la
stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342
cod. civ. . (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C., risolvendo - con il
riportato principio - il contrasto insorto sui criteri di individuazione del
mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace secondo
l'originaria formulazione degli artt. 339 e 113 cod. proc. civ., antecedente
alle modifiche introdotte per effetto del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha dichiarato, dovendosi formulare
l'appello, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in relazione
ad una sentenza del giudice di pace con la quale, pronunciandosi sul rapporto
riguardante il contratto di fornitura idrica per lo smaltimento delle acque
reflue stipulato con l'ente comunale e, perciò, con riguardo ad un contratto
concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., non si era espressamente
pronunciato sul valore della causa e sulla natura del predetto contratto,
ragion per cui il mezzo di impugnazione si sarebbe dovuto individuare sulla
base del contenuto effettivo della domanda riferito al contratto dedotto in
giudizio e non in relazione al criterio decisionale equitativo adottato in
concreto).
200613916b Qualora due
giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico,
ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla
soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale
comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della
statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello
stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio
abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di
durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia
dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva
dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si
siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le
imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si
giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e
comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva,
le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della
fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad
esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica
disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In
riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del
giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio
tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel
merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e
quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione
finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto
per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione
unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel
rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale,
di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale
"norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione
finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti
impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.
200613916a Nel giudizio
di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del
giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti
comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il
giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel
fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti,
è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso
concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui
interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo
accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma,
mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al
principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse
pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente
nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la
stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione
dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i
quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire
rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie
difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ.,
il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti
nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva
formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la
sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice
ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una
circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e
sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti
l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente
al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del
termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla
notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della
relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito
dall'art. 378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie, dovendo essere
assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri
riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo
modificato dal d.lgs. 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno
termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.
200613692 La
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art.
143, primo comma, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha per
oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che - pur se promananti
da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque -
siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque
pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di
riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza. Deve pertanto
escludersi che rientri nella giurisdizione del TSAP l'impugnativa
dell'ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato, adottata sull'asserita
difformità dell'edificio rispetto a quanto previsto dalla relativa concessione
edilizia, a nulla rilevando che i limiti di edificabilità indicati in
concessione rispecchiassero anche l'esigenza di rispettare le dovute distanze
dall'alveo di un torrente (onde la costruzione realizzata in difformità dalla
concessione si poneva anche in contrasto con le disposizioni normative emanate
a tutele delle acque), ciò attenendo ai presupposti del provvedimento, non alla
ragione giuridica e di fatto a fondamento del medesimo. Ne consegue che la
controversia originata dall'impugnativa del predetto provvedimento di
demolizione - attenendo alla materia urbanistica ed edilizia, non a quella delle
acque - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
200613691 Spetta al giudice ordinario la
giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed
aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della
P.A., avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione
di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in
contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico.
Né a diversa conclusione induce l'art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, il quale, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti la delimitazione, la
figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo
tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Tale disposizione, invero, ha
esclusivamente riguardo a vertenze inerenti al settore tributario: onde la sua
previsione va riferita unicamente a quelle controversie in tema di
delimitazione, estensione e figura dei terreni che costituiscano il presupposto
per l'assoggettamento a tributo dei terreni stessi o per la determinazione
dell'entità dei tributi in relazione ad essi dovuti.
200613689 In materia di giurisdizione sulle
controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della
Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo
dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n.
1832), stabilisce che l'azione di responsabilità può essere promossa, a scelta
dell'attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al
tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale
della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o,
infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno
stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Quest'ultimo
criterio di collegamento, rilevante ai fini della giurisdizione, ponendo
riferimento al luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, implica che lo
stesso, sia pure avvalendosi dell'opera di soggetti estranei ad esso, quale può
essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purché
l'attività di tale agente faccia pur sempre capo a tale stabilimento e non ad
altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti. (Nella specie, relativa
ad un'azione risarcitoria instaurata nei confronti della compagnia "Air New
Zealand Limited" per il danno conseguente al ritardo in partenza di un
volo da Napoli a Papeete i cui biglietti erano stati acquistati presso
un'agenzia di viaggi di Salerno, la S.C. , esclusa pacificamente
l'applicabilità dei criteri di collegamento costituiti dal domicilio del
vettore - sito in Nuova Zelanda - e dal
luogo di destinazione - coincidente con la Polinesia -, ha ritenuto difettante,
ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano, anche il
residuo criterio riconducibile al luogo di fissazione di uno stabilimento da
parte del vettore, sul presupposto che, nel caso specifico, sarebbe stato
necessario che gli attori - essendo la relativa circostanza contestata -
avessero provato che l'agenzia di viaggi, venditrice dei biglietti, aveva agito
sulla base di un contratto stipulato con la rappresentanza italiana della
suddetta compagnia aerea).
200613688 In tema di cooperative edilizie, anche
fruenti di contributi pubblici, la controversia promossa dalla società
cooperativa per il rilascio dell'immobile occupato da una persona, rispetto
alla quale si assuma essere stato emesso, e divenuto definitivo, un
provvedimento di esclusione della qualità di socio assegnatario dell'immobile
medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di
controversia nella quale sono dedotte posizioni soggettive caratterizzate da
rapporti paritari tra gli interessati. Rispetto a tale controversia, la
questione se detto titolo sussista (per non essere stato ancora definitivamente
concluso il procedimento all'esito del quale il familiare convivente con
l'originario assegnatario potrebbe avere assunto o meno, a propria volta, la
qualità di assegnatario) non investe il tema della giurisdizione, ma unicamente
il merito.
200613687 In
tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, il riparto
di giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla
posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo
assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa
edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi
agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del
superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del
2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice
amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione
della materia. Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata
dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e,
corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da
quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario
assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della
regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi
vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili
alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in
discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.
Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella
controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del
provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la
contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto
soggettivo del ricorrente al mantenimento dei diritti inerenti alla qualità di
socio, ivi compreso quello al godimento dell'alloggio, a nulla rilevando che
sia già stato stipulato o meno il mutuo individuale.
200613659 (c) L'art. 103 Cost. non consente di ritenere
che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia
parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria
avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del
provvedimento illegittimo (nella specie, esclusione dal corso di dottorato di ricerca
ad opera del professore universitario), va proposta dinanzi al giudice
ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti
dell'ente pubblico (nel caso, Università) sotto il profilo della responsabilità
solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della
giurisdizione.
200613659 (b) Nel sistema normativo conseguente
alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far
valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la
giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di
principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela
di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma
specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di
separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione. E siccome deve
escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento
dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta
la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria
completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal
caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.
Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione, e la sua
decisione, a norma dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., si presta a
cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della
giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del
danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono
stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi
effetti.
200613659 (a) Nel
sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela
giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al
giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato
non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo
illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi
rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come
tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti
richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.
Pertanto, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario
in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla
lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l'integrità personale);
deve, ancora, essere convenuta davanti giudice ordinario, quante volte la
lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio
illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (versandosi, in
tal caso, nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie). In
particolare, nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria
le forme di occupazione "usurpativa" (giacché la trasformazione
irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione
di pubblica utilità manca affatto), e così pure i casi in cui il decreto di
espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione ad un bene, la cui
destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta
giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o per sopravvenuta
scadenza del suo termine di efficacia. Dove, per contro, la situazione
soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria ne va
chiesta al giudice amministrativo; alla giurisdizione di quest'ultimo sono
riconducibili anche i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva
dell'interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte (si
tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di
silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo è bensì un
comportamento, ma risolventesi nella violazione di una norma che regola il
procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una
situazione di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo.
200613538 Con
riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city
manager"), dalla disciplina di settore - in particolare, dall'art. 108 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si desume l'assenza di un
procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico,
di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri
amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è
devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia concernente
l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus",
disposta dal sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella
specie conferito ad un soggetto già in servizio quale segretario generale), e
la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di retribuzione o di
risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente
l'organizzazione dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro
ed assunto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
200613538 Con
riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city
manager"), dalla disciplina di settore - in particolare, dall'art. 108 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si desume l'assenza di un
procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico,
di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri
amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è
devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia concernente
l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus",
disposta dal sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella
specie conferito ad un soggetto già in servizio quale segretario generale), e
la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di retribuzione o di
risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente
l'organizzazione dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di
lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
200613537 (a) Nel giudizio di cassazione, la
procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi
dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83,
terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione
dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la
procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo
conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli
elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della
sentenza impugnata. Nè ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in
cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more
del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il
deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la
procura speciale.
200613537 (b) In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese (nella specie, accertamento del diritto ad una superiore qualifica e alle conseguenti differenze retributive) ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi. Tale regola del frazionamento della domanda trova temperamento in caso di illecito permanente: qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come "mobbing"), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998.
200613024 Poiché, ai sensi dell'accordo
internazionale di Washington concluso il 31 ottobre 1950 (recepito nello Stato
italiano con la legge 9 gennaio 1951, n. 11), i privilegi e l'immunità dalla
giurisdizione italiana sono accordati ai soggetti del vertice
dell'organizzazione della F.A.O. e ai funzionari di concetto appositamente
individuati dello stesso Ente internazionale con riferimento all'ambito della
loro attività connessa con i poteri di supremazia della medesima Organizzazione
e con i relativi fini istituzionali, il godimento in regime di locazione in
Italia di un immobile da parte di un funzionario della F.A.O., per abitarlo o
per destinarlo ad altro suo uso diretto, integra un fatto che si colloca al di
fuori della suddetta attività istituzionale e funzionale della F.A.O. stessa,
sicché per le controversie (di pagamento per morosità, nella specie) insorgenti
dal relativo contratto di diritto privato deve affermarsi la giurisdizione del
giudice italiano.
200612546 In materia di assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale m. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di
assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere
autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione.
Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato
da un congiunto dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella
conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione
dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
200612543 In virtù della complessiva disciplina
emergente dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal r.d. 22 gennaio 1934, n.
37, nell'ambito della categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la
distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per
un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto
"ius postulandi" non comporta anche il venir meno dello
"status" stesso di praticante e dell'interesse del soggetto a
continuare ad essere iscritto nel registro speciale "ai fini dello
svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso (ai sensi
dell'art. 14, quarto comma, del citato r.d. n. 37 del 1934), con la conseguenza
ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione
dal suddetto registro dei praticanti, il praticante continua ad essere
assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine. (Nella specie,
alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto
nell'interesse di un praticante avvocato nei cui confronti era stata irrogata
la sanzione disciplinare della censura per avere lo stesso prestato assistenza
giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla
professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione
dall'elenco dei praticanti abilitati, nel mentre aveva conservato l'iscrizione
nel registro dei praticanti avvocati esclusi dal patrocinio, con la conseguente
legittimità dell'introduzione nei suoi riguardi del procedimento disciplinare -
indipendentemente dalla eventuale rilevanza penale della inerente condotta
anche come esercizio abusivo della professione - ai sensi dell'art. 57 del r.d.
n. 37 del 1934 che, in modo inequivoco, prevede l'assoggettabilità a sanzione
disciplinare dei praticanti che, tra l'altro, si rendano colpevoli di fatti
contrari alla dignità ed al decoro della professione forense e che esercitino
il patrocinio senza esservi ammessi).
200612215 In tema di cooperative edilizie, anche
fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi
fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel
giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva
privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di
soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per
l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza
della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della
giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul
principio della ripartizione della materia. Di talché, distinta la fase
pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al
perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di
interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella
quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in
forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed
assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi
nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice
ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di
estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la
giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende
del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a
far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la
titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione del
godimento dell'immobile.
200612084 - RGN 5763 del 2004
(U.P. 4 maggio 2006, est. Morelli) (a)
In tema di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le
sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la comunicazione da
parte del cancelliere del dispositivo della sentenza non è idonea a far
decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dall'art. 202 del
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, decorrendo invece tale termine dalla
notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da
effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'Ufficio del
registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con
tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie
per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione. In
mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni Unite è proponibile nel
termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, trovando applicazione,
anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 cod.
proc. civ.
200612084 RGN 5763 del 2004 (U.P. 4 maggio 2006, est.
Morelli) (b) In tema di acque
pubbliche, il potere dell'Autorità di bacino di prendere misure di
salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma sesto-bis, della legge 18 maggio
1989, n. 183, presuppone l'adozione di un piano di bacino in attesa di
approvazione e, pertanto, quando tale piano non sia stato ancora adottato, esso
difetta del tutto. La salvaguardia, difatti, riguarda le scelte effettuate con
il piano di bacino, non le finalità a tutela delle quali il piano medesimo deve
essere predisposto ed adottato, per cui essa trova i suoi limiti - genetici,
funzionali e cronologici - nell'alveo progettuale cui deve raccordarsi.
Diversamente, si attribuirebbe all'Autorità di bacino un'anomala funzione di
supplenza, per ovviare all'inerzia degli organi competenti nel promuovere e
concludere le fasi procedimentali della predisposizione e dell'adozione del
piano, e si eluderebbero modalità indispensabili per la coordinata difesa di
tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati.
200611624 In tema di
contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non
gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la
propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente
dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale
ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto
od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del
termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente
venditore, fino a tale momento, può adempiere - come precisato -
all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola
egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela -
NOTA: con questa sentenza le SS.UU. risolvono il contrasto che era insorto in
seno alla II sezione sull’esercitabilità dell’azione di risoluzione in materia
di contratto preliminare di vendita di cosa altrui, optando per la soluzione
già abbracciata dall’orientamento maggioritario (cfr., in particolare, le
sentenze nn. 13330 del 2000, 21179 del 2004 e 24782 del 2005 – in senso
contrario si segnala soprattutto Cass. n. 8434 del 1995).
200611623 Gli atti amministrativi emanati dal Consiglio regionale
sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, dovendo escludersi che il
nuovo e più ampio ruolo riconosciuto alle Regioni dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione, comporti la sottrazione di essi al sindacato giurisdizionale,
ossia alla garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti
dell'amministrazione pubblica; mentre un difetto di giurisdizione del giudice,
amministrativo ma anche ordinario, può configurarsi solo nei confronti di atti
del Consiglio regionale che non rivestano carattere amministrativo, ma siano
espressione diretta di autonomia politica. (Nella specie si trattava
dell'impugnazione dinanzi al TAR dell'atto di nomina dei componenti
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; le Sezioni Unite,
enunciando il principio di cui in massima, hanno affermato la giurisdizione del
giudice amministrativo).
200611097.b Le controversie concernenti il
riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di
inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei
presupposti indicati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999, appartengono
alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che rientrano nell'ampia
previsione di salvezza della giurisdizione di detto giudice di cui all'art. 34,
terzo comma, lett. b), del d. lgs. n. 80 del 1998 sulle domande aventi ad
oggetto "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione
"di valore" essere ricompresa nella nozione di "atto
ablativo". Tale interpretazione trova, del resto, conferma nel disposto
dell'art. 39 del d. P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce alla cognizione della
Corte di appello la controversia, introdotta con opposizione alla stima
effettuata dall'autorità, sulla determinazione dell'indennità per reiterazione
del vincolo sostanzialmente espropriativo.
200611097.a
Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378
cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni
già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi
avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto
delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate
o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove
eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il
diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per
quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di
replica.
200611094
Poiché, a seguito dei principi fissati con la sentenza delle sezioni
unite n. 500 del 1999, la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 cod. civ.
dipendente da illegittimo esercizio della funzione pubblica è assicurata in relazione
all'ingiustizia del danno, contrassegnata dalla lesione di un interesse
giuridicamente rilevante, indipendentemente dall'atteggiarsi come diritto
soggettivo o interesse legittimo della posizione giuridica del privato la cui
lesione è fonte del danno, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla
domanda - esulante dall'ambito di applicabilità del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
- relativa al mancato riconoscimento dell''indennizzo per danni da guerra
secondo le previsioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, assumendo la
relativa pretesa risarcitoria del privato comunque la consistenza di diritto
soggettivo, costituendo, invece, questione di merito la configurabilità in
concreto della responsabilità della P.A., attenendo al riscontro della sussistenza
degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito civile.
200611093
Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano, in base
alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge
n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo in cui
"l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere
eseguita" (art. 5, n. 1, convenzione citata) va riferito all'obbligazione
su cui si basa la pretesa fatta valere dall'attore ed il luogo di esecuzione
della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base
al diritto internazione privato del giudice adito, con la conseguenza che deve
essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad una
domanda proposta da una società preponente italiana che, imperniando l'azione
sull'accertamento dell'inadempimento - per assunta violazione del diritto di
esclusiva e per illecita concorrenza - dell'obbligazione dell'agente francese,
che aveva trovato esecuzione in Francia, chieda la dichiarazione della propria
insussistenza dell'obbligo a corrispondere all'agente stesso qualsiasi
indennità a titolo di indennità di fine rapporto e la condanna del medesimo al
risarcimento del danno, poiché, in tal caso, la "causa petendi" effettiva
della domanda - e rilevante sul piano della pregiudizialità logica dell'intera
azione - deve ritenersi rappresentata dall'asserita risoluzione del contratto
di agenzia per inadempimento, da parte dell'agente stesso, dell'obbligazione
negativa di non svolgere attività a favore di imprese concorrenti, assumendo,
pertanto, rilievo precipuo, in funzione della individuazione della
giurisdizione, il "luogo di esecuzione dell'obbligazione" principale
dell'agente, da svolgersi in Francia.
200611003 Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell'originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità. Inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell'atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l'improcedibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, la quale non è esclusa neppure dall'eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni.
200611001 Proposto ricorso rivolto ad
ottenere la separazione personale dal coniuge con addebito al medesimo, una
volta che il giudice - ritenuta superata, a seguito della intervenuta sentenza
del giudice straniero (nella specie tedesco), la fase della verifica della
litispendenza internazionale (in funzione dell'accertamento dell'obbligo,
imposto dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di
attenersi alla pronuncia del giudice straniero preventivamente adito,
dichiarando la propria incompetenza) - abbia affrontato e risolto la questione
di giurisdizione, ravvisando quella del giudice italiano per mancanza del
requisito della identità o connessione tra le due cause (e ciò per essere
quella proposta in Germania unicamente diretta alla tutela provvisoria dei
figli ed alla presa d'atto della separazione di fatto instaurata tra i
coniugi), avverso questa pronuncia è proponibile, non già il regolamento di
competenza, né il regolamento preventivo di giurisdizione, ma esclusivamente
l'impugnazione dinanzi al giudice processualmente sovraordinato, secondo
l'ordinario svolgimento del processo.
200610997 Il ricorso per cassazione rivolto a
denunciare, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ.,
un conflitto di giurisdizione richiede, a pena di improcedibilità, il deposito
della copia autentica di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il
conflitto (non del solo dispositivo), in quanto indispensabili a risolvere la
questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle
statuizioni in contrasto.
200610995 Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si
devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni
singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle
del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale
si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia
espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare
istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura
penale.
200610979 La materia dei pubblici servizi forma oggetto della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la P.A. agisca
esercitando il suo potere autoritativo, ma - attesa la facoltà ad essa
riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del
potere autoritativo - non anche quando le pretese creditorie del privato
ineriscano unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente
convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento, nella
controversia, di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del
giudice amministrativo. Ne consegue che deve riconoscersi la giurisdizione del
giudice ordinario allorché si controverta in ordine alla spettanza e alla
misura del compenso dovuto, in base alla concessione, al custode di veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo.
200610828.b
La controversia tra un privato ed il notaio rogante, avente ad oggetto
la contestazione della tariffa in concreto applicata per l'atto stipulato
nell'interesse del primo, appartiene, anche nel regime scaturito dalla
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma secondo,
lett. c) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80. come modificato dall'art. 7 della
legge n. 205 del 2000, intervenuta per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004, alla giurisdizione del giudice ordinario,
trattandosi di causa avente contenuto schiettamente patrimoniale, intercorrente
tra privati, tale dovendosi considerare il notaio quando applica la tariffa
nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale.
200610828.a
Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo
nell'art. 111 della Costituzione, il sindacato delle Sezioni unite della Corte
di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione
del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono
all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui
si riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in
procedendo", con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei
casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotto il difetto di
legittimazione ad agire.
200610701 Spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'esatta determinazione
dell'indennizzo dovuto al proprietario di un terreno coltivato danneggiato
dalla fauna selvatica, ai sensi della legge reg. dell'Umbria 13 agosto 1984, n.
39, trattandosi di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e da
liquidarsi secondo parametri prefissati: l'art. 4 della legge reg., infatti,
nell'indicare i criteri per la determinazione dell'importo dovuto, non
attribuisce alcun potere discrezionale alla P.A., la quale deve compiere
soltanto una stima di carattere tecnico, volta ad individuare il primo prezzo
del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati.
200610575
L'azione avente ad oggetto l'impugnativa del mancato rilascio in favore
del medico istante e la dichiarazione dell'ingiustizia della relativa condotta
omissiva da parte del competente Ordine provinciale dei medici chirurghi e
degli odontoiatri riguardanti il nulla-osta necessario per ottenere
l'autorizzazione del sindaco ad apporre una targa a scopo pubblicitario - per i
fini e nel rispetto delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e
2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (recante norme in materia di pubblicità
sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie),
come integrata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 - appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario, poiché il suddetto Ordine professionale
esercita in proposito una verifica limitata al riscontro di elementi obiettivi
e compie valutazioni di tipo meramente tecnico dalle quali esula qualsiasi
aspetto di discrezionalità, al quale possa correlarsi una posizione di
interesse legittimo del richiedente, dovendo, per converso, ritenersi
quest'ultimo, nel concorso dei requisiti posti dalla richiamata legge, titolare
di un diritto soggettivo al rilascio del predetto nulla-osta.
200610312.e
Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del
2001(reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21
giugno 1971, n. 804), che stabilisce il criterio di collegamento per
individuare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel
"luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", per tale
luogo deve intendersi sia il luogo in cui è stata compiuta l'azione che ha
provocato il danno, sia quello in cui il danno si è verificato, avendosi
comunque riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti,
onde, a tal fine, può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha
prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima
immediata. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno
dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione
alla domanda di risarcimento del danno da lesione alla reputazione che alcune
società italiane, attrici nel giudizio di merito, assumevano essere stata
prodotta con le lettere di diffida provenienti da due banche estere,
cessionarie dell'assunto credito nei loro confronti, sul presupposto che il
luogo in cui era avvenuto l'evento lesivo non poteva che coincidere con il
luogo in cui le lettere stesse erano pervenute a destinazione e, cioè, in
Italia).
200610312.d Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di
proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23
del regolamento CEE n. 44 del 2001 (già imposto dall'art. 17 della Convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 21 giugno
1971, n. 804), è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le
sentenze della Corte di Giustizia n. 24 del 14 dicembre 1976 e n. 221/84
dell'11 luglio 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta
clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione
tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il
rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola
risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza
che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà
contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Deve, pertanto, ritenersi
valida ed efficace tra le parti - e, perciò, applicabile alla controversia
attinente all'accertamento negativo di debiti nei riguardi di una società
estera - la clausola contenuta negli ordinativi di fornitura inviati, per un
apprezzabile intervallo temporale di alcuni anni (nella specie, tra il 1996 e
il 2001), da una società italiana ad una straniera e da quest'ultima accettati
e sottoscritti anche con mezzi telematici (nel caso in questione, via fax),
considerato che, a norma del punto 2 dell'art. 23 dell'anzidetto regolamento
comunitario, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi
elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva
di competenza. Inoltre, il patto di proroga di competenza giurisdizionale
esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che
sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto,
poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario,
che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo
alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa
rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla
proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche verso il terzo
cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo
dante causa.
200610312.c Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza
giurisdizionale in materia civile e commerciale), richiamato dall'art. 3, comma
secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, individuato per la materia
contrattuale, stabilisce che esso si identifica nel luogo di adempimento
dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o
deve essere eseguita, dovendosi intendere la relativa espressione nel senso di
individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde
l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento, onde
rientrano nella materia contrattuale sia l'azione di risoluzione del contratto
per inadempimento, sia l'azione di condanna all'adempimento, sia l'azione
diretta ad accertare l'inesistenza del diritto in altri termini vantato dalla
controparte fuori dal giudizio. (Nella specie, le S.U., in base al richiamato
principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice
italiano in relazione ad un'azione, intentata da una società italiana,
attinente all'inopponibilità nei suoi confronti della cessione di crediti
effettuata da una società fornitrice estera a due banche straniere per omessa
notificazione all'attrice del c.d. Master Agreement, tra le parti intervenuto,
sul presupposto che tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in
Italia).
200610312.b Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio
1995, n. 218, ai fini dell'individuazione del criterio di collegamento che
radica la competenza giurisdizionale è stato abbandonato il riferimento
generale al requisito della cittadinanza, così come al criterio della
reciprocità, attribuendosi rilievo, non solo al domicilio o alla residenza del
convenuto straniero (conformemente ai principi dettati dalla convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968), ma anche alla circostanza dell'esistenza di
un rappresentante in Italia di tale convenuto che sia autorizzato a stare in
giudizio ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ. . (Nella specie, sulla scorta
dell'enunciato principio, le S.U., in relazione ad una controversia instaurata
nei confronti di una banca con sede in Tokyo avente ad oggetto la declaratoria
dell'inefficacia e dell'inopponibilità nei confronti di una società italiana
dei contratti intercorsi all'estero tra una ditta straniera e la predetta banca
e la condanna di queste ultime al risarcimento del danno procurato dall'invio
di una richiesta di pagamento da parte dello stesso istituto di credito estero,
hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana sul presupposto
che la banca giapponese aveva una filiale in Italia con un rappresentante
legale munito di procura generale idonea a produrre gli effetti di cui all'art.
77 cod. proc. civ., senza che potesse incidere sull'affermazione dell'indicata
giurisdizione la diversa determinazione della competenza territoriale interna,
involgendo tale eventualità una questione non deducibile in sede di regolamento
preventivo di giurisdizione).
200610312.a
Per il disposto dell’art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la
procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se
rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la
quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto
pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale,
sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata,
quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, occorrendo, però, che il
diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in
maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano
nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata
autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è
stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del
sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell’enunciato principio,
hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della
procura, rilevando che quest’ultima era stata
validamente conferita con atto redatto in conformità alla “lex loci”,
nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti, nella forma e
nell’efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale,
essendo stato, in particolare, riscontrato, in funzione della verifica del
rispetto del precetto della “lex fori” italiana, che dall’autenticazione
notarile era chiaramente desumibile che la sottoscrizione dei mandanti era
stata apposta alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l’identità
dei sottoscrittori, anche se poi era risultato – ma irrilevantemente ai fini
della ritualità del rilascio della procura – che tale autenticazione non era
stata redatta nello stesso giorno in cui era avvenuta la sottoscrizione, bensì
successivamente).
200610311.b
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore
della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del
danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste
di litisconsorte necessario, poiché la
controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto
processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge
inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito
dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo,
con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una
decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto
riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve
escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n.
990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta
che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei
confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato
giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai
rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed
assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione
confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo
assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena
prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente
apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.
2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio
necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
200610311.a
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il
danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore,
evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23
della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i
limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei
confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande
medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando
presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria
dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che
l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni,
da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il
passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.
200609601b I consorzi di sviluppo
industriale sono enti pubblici economici, ai sensi dell'art. 36, comma quarto,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono inclusi dall'allegato I alla
direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 93/37 tra le categorie di organismi di diritto
pubblico ai quali si applica la disciplina comunitaria dettata per gli appalti
di un certo importo, che impone la procedura di aggiudicazione ad evidenza
pubblica. Gli appalti di loro competenza sono quindi assoggettati alla legge 1°
febbraio 1994, n. 109, che comporta l'applicazione delle procedure di scelta
del contraente e dei criteri di aggiudicazione previsti per le gare di pubblico
incanto (artt. 20 e 21). Tali enti, inoltre, esercitano poteri di
pianificazione urbanistica attuativa e di esecuzione d'infrastrutture
nell'ambito delle aree individuate del territorio regionale, sulla base di
convenzioni concluse con le stesse regioni, delle quali possono considerarsi
concessionari per i relativi servizi attinenti all'urbanistica, cui fa
riferimento l'allegato XVIA del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158. L'aggiudicazione
dei lavori da parte di tali consorzi, nella fase prodromica alla stipulazione
del contratto di appalto, è pertanto configurabile come provvedimento adottato
dal gestore di un pubblico servizio, in un un procedimento amministrativo
disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che, ai
sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, anche nel testo risultante
dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, le relative controversie sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai
diritti patrimoniali conseguenziali all'annullamento dell'atto amministrativo.
200609601a Nel caso in cui
un'impresa, esclusa da una gara d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici,
abbia, in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
80, impugnato la delibera di esclusione e quella di aggiudicazione dinanzi al
Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, lettera e), del
predetto d.lgs., la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di tale
disposizione, nonché quella successiva dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n.
205 (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 204 del
2004), pur avendo efficacia retroattiva, non comportano il venir meno della
giurisdizione del Giudice adito anche in ordine alla domanda di annullamento di
una nuova delibera di aggiudicazione (emessa a seguito della riapertura della
gara), avanzata dalla medesima ricorrente, successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 205 cit., mediante la proposizione di motivi aggiunti,
essendo tale impugnazione riconducibile all'art. 6 della stessa legge, che
devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie relative a procedure
di affidamento dei lavori, nonchè all'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge n. 205, che consente
d'impugnare mediante motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso e connessi all'oggetto dello stesso.
200609163 La domanda di
condanna della P.A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario
di colture danneggiate da animali selvatici la cui caccia sia preclusa spetta
alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma alcun rilievo la
procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla normativa
regionale (nella specie, la legge reg. dell'Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n.
8), in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere
pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema
"norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma -
fatto - effetto giuridico"; né la tutela della situazione giuridica del
danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari
dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non
previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del
debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante.
200609159 Spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario la domanda di condanna della P.A. al
risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato
da animali selvatici la cui caccia sia preclusa, a seguito della conclusione
del procedimento amministrativo previsto dalla normativa regionale (nella
specie, la legge reg. della Campania 10 aprile 1996, n. 8), che abbia accertato
l'avvenuta verificazione di un fatto suscettibile di riparazione: infatti, non
essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione
del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto
giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico";
né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata
dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo
siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono
in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale
irrilevante.
200608118 Con riferimento alle operazioni elettorali
riguardanti le elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, l'art. 87 del d. P.R. 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce che
la Camera pronuncia giudizio definitivo su tutti i reclami presentati
all'Ufficio Centrale elettorale durante la sua attività o posteriormente, con
la conseguenza che tale funzione investe anche le ricusazioni pronunciate ai
sensi dell'art. 22 dello stesso d.P.R., in tal modo rimanendo riservata alla
cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di
tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste. Pertanto,
pur rilevandosi la natura amministrativa degli atti degli Uffici elettorali
circoscrizionali e centrali, deve affermarsi il difetto assoluto di
giurisdizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo su tali
atti con riguardo al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, e tanto,
in particolare, anche in relazione a quelle attività che hanno preceduto la
convalida degli esiti delle elezioni, la cui attribuzione è rimessa a ciascuna
Camera con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle
liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida stessa
delle elezioni.
200607034 In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero,
qualora venga proposta da cittadino italiano una controversia nei confronti di
un soggetto appartenente ad uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968 (recepita in Italia con la legge n. 804 del 1971),
convenendosi contestualmente dinanzi al giudice italiano altri soggetti
italiani, quali assicuratori chiamati in giudizio, in via subordinata, a titolo
di garanzia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
italiano a conoscere di entrambe le domande tra loro connesse, poiché, ai sensi
dell'art. 6, n. 2), della suddetta Convenzione, la cognizione della domanda
accessoria di garanzia appartiene alla giurisdizione del giudice legittimato a
conoscere della causa principale, nella quale è attratta. (Nella specie, la
S.C., enunciando il richiamato principio, ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una causa promossa da una
società italiana nei confronti di una società francese avente ad oggetto
l'accertamento della prescrizione o della inesistenza di diritti risarcitori
della stessa, con la contestuale formulazione di una subordinata domanda di
garanzia nei riguardi di alcune imprese assicuratrici italiane, convenute nello
stesso giudizio senza, peraltro, che la società francese avesse proposto in
Italia alcuna domanda contro la società attrice).
200606582 In virtù della
circostanza che l'intero sistema previsto dalla legge n. 117 del 1988 mira a
disciplinare, ponendo limiti e condizioni a garanzia dell'indipendente e
imparziale esercizio delle funzioni giurisdizionali, la sola responsabilità civile
e considerando che l'esigenza di una disciplina speciale viene meno in presenza
di un fatto reato commesso nell'esercizio delle predette funzioni (per come
emergente anche dal richiamo, operato dall'art. 13 della stessa legge, alle
"norme ordinarie"), non sussiste alcuna ragione - in mancanza di una
diversa previsione - per escludere la responsabilità amministrativa dei
magistrati qualora sia configurabile una correlazione della stessa con la
commissione di fatti integranti reato, con la conseguenza che, sul relativo
giudizio, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti. (Nella specie, la S.C.
ha enunciato il riportato principio in ordine al regolamento preventivo di
giurisdizione – perciò dichiarato inammissibile - proposto da un magistrato
nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa intrapreso dal
competente Procuratore generale della Corte dei Conti nei suoi confronti per il
risarcimento di danni patrimoniali dallo stesso causati allo Stato a seguito
della consumazione di reati commessi nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali per i quali era intervenuta sentenza di condanna).
200606581 Giurisdizione civile per
risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile,
dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali,
anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza
che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di
proponibilità dell'azione di responsabilità; conseguentemente, non configurandosi
una questione di giurisdizione, è da dichiararsi inammissibile il regolamento
preventivo di giurisdizione formulato in pendenza del giudizio civile di
risarcimento nella supposizione della sussistenza della giurisdizione
contabile. (Nella specie, un Comune aveva instaurato una controversia per il
risarcimento dei danni nei confronti del direttore dell'U.T.C. e di due
assessori comunali nei cui confronti era intervenuta sentenza penale - di
condanna solo nei riguardi del primo e di estinzione del reato per gli altri -
all'esito di un giudizio penale per truffa aggravata ai danni della P.A., nel
quale si era costituito parte civile, e, nel corso del giudizio civile, uno dei
convenuti aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione contestando quella
del giudice ordinario in favore di quella contabile, ritenuto inammissibile
dalla S.C. con l'affermazione del principio enunciato, rilevandosi, peraltro,
che la giurisdizione in tal caso sarebbe comunque spettata al giudice
ordinario).
200604912
CONFORME S.U. a:200001139 541221 S
200604584 La
domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua,
contestando l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base
ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una
diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di
utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Sebbene,
infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 33, come sostituito dalla legge 21
luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l'espressa esclusione di tali controversie
dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la
Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito della predetta giurisdizione
esclusiva, ha statuito che questa postula l'inerenza della controversia ad una
situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto
rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Nè la
giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la
controversia investe l'atto amministrativo generale con il quale sono
determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che al riguardo viene
in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la
cui efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale
costituente l'oggetto del processo.
200603276 La
domanda di accertamento negativo dell'obbligo di partecipare al Consorzio per
il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e degli obblighi conseguenti
è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando
provvedimenti amministrativi in materia di pubblici servizi, e non essendo
quindi riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come
modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante
dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 204 del 2004. Sebbene, infatti, il Consorzio svolga un'attività
connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, sia per l'inserimento
del soggetto nell'organizzazione amministrativa, sia per l'esercizio di una
serie di funzioni d'innegabile valenza autoritativa, o comunque di natura non
meramente materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell'ambiente, l'obbligo
di aderirvi, imposto dall'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alle
imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di beni in
polietilene, deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo
completo i presupposti dell'appartenenza al Consorzio ed i relativi obblighi
(in particolare, quello di pagamento dei contributi), senza riservare
all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei
soggetti obbligati, sicchè la controversia non ha ad oggetto direttamente il
sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo.
200603275 La
domanda di accertamento negativo dell'obbligo di partecipare al Consorzio per
il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e degli obblighi conseguenti
è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando
provvedimenti amministrativi in materia di pubblici servizi, e non essendo
quindi riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come
modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante
dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 204 del 2004. Sebbene, infatti, il Consorzio svolga un'attività
connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, sia per l'inserimento
del soggetto nell'organizzazione amministrativa, sia per l'esercizio di una
serie di funzioni d'innegabile valenza autoritativa, o comunque di natura non
meramente materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell'ambiente, l'obbligo
di aderirvi, imposto dall'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alle
imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di beni in
polietilene, deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo
completo i presupposti dell'appartenenza al Consorzio ed i relativi obblighi
(in particolare, quello di pagamento dei contributi), senza riservare
all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei
soggetti obbligati, sicchè la controversia non ha ad oggetto direttamente il
sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo.
200603274 A
seguito della trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani in tariffa, disposta dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le
controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo dovuto per il
predetto servizio in base alla tariffa esulano sia dalla giurisdizione delle
commissioni tributarie, essendo venuta meno la natura tributaria della
prestazione, sia dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
materia di pubblici servizi, prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio n. 205, nel
testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, e sono quindi devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario. La controversia, infatti, pur avendo ad
oggetto una prestazione che si ricollega all'espletamento di un pubblico
servizio, non afferisce ad un rapporto di concessione né implica un sindacato
sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di
pagamento sorge da presupposti interamente preregolati dalla legge, senza che
siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta
individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum"
del corrispettivo dovuto.
200603118 In
tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle
Entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una
successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici
strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della
quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad
processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data
spetti esclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il
riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità
dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei
poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento
all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula
dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello
Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di
diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, il patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato costituisce una mera facoltà per l'Agenzia, la quale, in assenza di
una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai
singoli procedimenti, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale
conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura,
con l'ulteriore conseguenza che deve ritenersi abrogato l'art. 21, comma primo,
della legge 15 maggio 1999, n. 133, che imponeva in ogni caso la notifica delle
sentenze delle commissioni tributarie regionali presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato. Nei procedimenti introdotti anteriormente al 1°
gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio
dell'Avvocatura, l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. comporta invece
che, in caso di mancata estromissione dell'Amministrazione finanziaria
originariamente costituita, si forma un litisconsorzio processuale tra la
stessa e l'Agenzia, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio
ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Per i giudizi di cassazione, nei quali
la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze,
ai sensi dell'art. 11 del r.d. - legge 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova
realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare
in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed
alternativa rispetto al direttore, consente infine di ritenere che la notifica
della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per
l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate,
alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici
periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di
effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le
ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo
tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha
emesso l'atto o il provvedimento impugnato.
200603117 In
tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui
la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico
dell'Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 11 del r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611, l'errata identificazione dell'organo legittimato a
resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto
processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art.
4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei
confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in
giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o
ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.
(Nella specie, era stata proposta opposizione ad una cartella esattoriale
emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del
codice della strada, e fondata su un verbale di accertamento redatto dalla
polizia stradale: benchè la domanda fosse stata proposta nei confronti del
prefetto, anziché del Ministro dell'Interno, in qualità di organo di vertice
dell'Amministrazione dalla quale dipendeva l'organo verbalizzante, la S.C. ne
ha escluso l'inammissibilità, prendendo atto che l'Amministrazione non aveva
proposto alcuna censura al riguardo).
200603116 In
tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle
Entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una
successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti
giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto
della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e
"ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla
predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione
costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra
la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e
l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui
trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n.
300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo
dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto
di diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di
una specifica disposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento ai singoli
procedimenti, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di
convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura. L'assunzione in
via esclusiva da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi
di merito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 agli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate, comporta inoltre
che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali
l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spetta all'Agenzia
l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione
del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la
proposizione dell'appello da parte della sola Agenzia, senza esplicita menzione
dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione
di quest'ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era
riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11
del r.d. - legge 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale,
caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici
periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al
direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di
merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella
del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede
centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso
orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela
giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità,
sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la
qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento
impugnato.
200602888 In applicazione del nuovo testo dell'art. 2
del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione
tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per
il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi
e ogni altro accessorio - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni
tributarie la controversia relativa all'opposizione avverso l'ordinanza
irrogativa di sanzione amministrativa emessa dall'amministrazione finanziaria
per violazione dell'art. 3, comma terzo, del d.l. n. 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito nella legge n. 23 aprile 2002, n. 73, relativa all'omessa registrazione
di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie. Infatti, pur non
potendosi riconoscere a quest'ultima disposizione natura propriamente
tributaria, deve ritenersi che la relativa sanzione amministrativa si aggiunge
al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473
del 18 dicembre 1997, con la conseguenza che in ordine alla stessa sussiste la
giurisdizione delle commissioni tributarie, dal momento che, ai sensi dell'art.
3, comma quarto, del suddetto d.l. n. 12 del 2002 (convertito nella legge n. 73
del 2002), competente ad irrogare la sanzione è l'Agenzia delle entrate.
Conseguentemente, viene in rilievo la specifica previsione di competenza del
giudice tributario per "le sanzioni amministrative, comunque irrogate da
uffici finanziari", come risultante dal novellato art. 2 del citato d.
lgs. n. 546 del 1992, il quale - oltre ad identificare, in via principale,
l'oggetto della giurisdizione tributaria nei tributi di ogni genere e nelle
correlative sanzioni - prevede che tale giurisdizione sussiste, in via
residuale, anche con riferimento all'organo (Agenzia delle entrate) che applica
una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di
norme di svariato contenuto, non necessariamente attinenti a tributi (come
nella specie), per quanto evidenziato dall'impiego del termine
"comunque".
200602883 In tema di lavoro
pubblico c.d. "privatizzato", la norma transitoria contenuta
nell'art. 69, settimo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui
"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle
questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998",
mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di
lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000" - precisa il discrimine temporale tra
giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto
giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato
storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste
alla base della pretesa avanzata. Ne consegue che, in una controversia relativa
a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di ente pubblico non
economico (nella specie, intentata nei confronti del Comune di Afragola, previo
accertamento della natura subordinata delle prestazioni lavorative rese per
l'ente stesso con inizio da settembre 1995 ed ancora in atto successivamente al
30 giugno 1998, in esecuzione di rapporto instaurato ai sensi dell'art. 14 d.l.
n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1990, per la realizzazione di progetti
di lavori socialmente utili), rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente
il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di
altri crediti, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto,
ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che
il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche
sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla
tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte
dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto
obbligatorio (che rivestono natura di atti ricognitivi e di adempimento).
Pertanto, nel caso (come quello di specie) in cui il lavoratore-attore, sul
presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese
ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la
competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice
amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due
distinti periodi.
200602879 E'
inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico
atto in relazione a due procedimenti diversi (nella specie, uno pendente
dinanzi al giudice amministrativo, l'altro dinanzi al giudice ordinario), non
potendo ammettersi che un'iniziativa della parte spieghi rilievo in diverse
sedi processuali, soprattutto nell'ipotesi in cui non possa aver luogo la
trattazione congiunta dei distinti procedimenti, pendenti dinanzi a giudici
appartenenti a diverse giurisdizioni.
200602638 Quando l'amministrazione conclude il
contratto con un contraente scelto con il metodo della trattativa privata,
questo risultato sacrifica l'interesse che alla conclusione del contratto
avrebbe potuto avere un'altra parte: di tal che, se la determinazione di
concludere il contratto con un contraente scelto dall'amministrazione mediante
trattativa privata è contraria a norma che avrebbe imposto il ricorso ad un
procedimento concorsuale, si è in presenza di un provvedimento illegittimo, e
la controversia originata dalla impugnativa di esso spetta al giudice
amministrativo, se chi la deduce versa in una posizione differenziata rispetto
agli altri soggetti dell'ordinamento.
200602637 (b) In relazione alla disciplina in materia di
appalti pubblici di servizi dettata dalla direttiva 92/50/CEE del 10 giugno
1992 (come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo) e dal
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della medesima direttiva, la
Fondazione Accademia di Santa Cecilia costituisce organismo di diritto
pubblico, essendo istituita per soddisfare specifiche finalità di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale, giacché persegue,
senza scopo di lucro, l'educazione musicale della collettività e la formazione
professionale dei quadri artistici (né essendo detta configurazione contrastata
dalla circostanza che alla Fondazione sia consentito lo svolgimento di attività
commerciali accessorie conformemente ai suoi scopi istituzionali, e che l'ente
sia tenuto ad operare secondo criteri di efficienza e di imprenditorialità); e
rispondendo per altro verso a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1,
lettera b), della citata direttiva (oltre alla personalità giuridica, essendovi
nella specie il requisito della dominanza pubblica), non rilevando che a tale
Fondazione non si applichi - per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 29 giugno
1996, n. 367 - la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici.
Pertanto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella
del giudice ordinario, la cognizione della controversia relativa
all'aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio (tale essendo quello
avente ad oggetto il servizio di biglietteria e il servizio di distribuzione
pubblicitaria inerenti alle manifestazioni promosse dall'Accademia, non
rilevando in senso contrario il "nomen iuris" di contratto di
sponsorizzazione adottato dagli stipulanti) da parte della predetta Fondazione,
in relazione alla qualità di organismo di diritto pubblico e, quindi, di
amministrazione aggiudicatrice della medesima, tenuta, perciò, nell'affidamento
dell'appalto, all'osservanza della disciplina di derivazione comunitaria in
materia di procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica.
200602637 (a) Ai sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ.,
conseguente alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione,
l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto
nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante
l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi
in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto
giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto
organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione
determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.
200602635 La legge della Regione Lombardia 16 giugno 2003, n. 7
detta una nuova disciplina dei consorzi di bonifica, con abrogazione della
precedente dettata dalla legge reg. 24 novembre 1984, n. 59, stabilendo, in
particolare, con riferimento ai consorzi non disciolti in applicazione della
citata legge reg. n. 59 del 1984 (prevedente la soppressione "ex
lege" dei consorzi irrigui di carattere privato), che l'istituzione, per
ciascun comprensorio, del consorzio di bonifica ente pubblico non priva di
autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione ed i consorzi di miglioramento fondiario operanti
all'interno del comprensorio. Tale "ius superveniens" - in quanto
esclude l'effetto di affievolimento "ex lege" del diritto soggettivo
perfetto dei consorzi irrigui privati - per un verso conferma la giurisdizione
del giudice ordinario originariamente adito nelle controversie aventi ad
oggetto il diritto soggettivo di tali enti privati ad esistere, diritto
minacciato, appunto, da atti della Regione Lombardia adottati in attuazione
della, ora abrogata, legge regionale; per altro verso, rende manifestamente
inammissibile per sopravvenuta irrilevanza la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in relazione alla precedente legge regionale, avente
ad oggetto il dubbio se l'adozione di una disciplina regionale prevedente la
soppressione generalizzata per legge dei consorzi sia compatibile, in
particolare, con la riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia
"ordinamento civile", ai sensi del nuovo art. 117 Cost.
200602630 In tema di espropriazione per pubblica
utilità, ai fini di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, solo la scadenza del termine finale per il compimento dei lavori ha
carattere perentorio, dovendo a tutti gli altri termini attribuirsi, invece,
efficacia ordinatoria. Una tale interpretazione risulta avallata dall'art. 4
della legge 1 agosto 2002, n. 166, il quale - nel prevedere che le proroghe dei
termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dalle varie
disposizioni di legge succedutesi in materia, coordinate tra loro nelle
scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti
espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono
efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti
- riferisce l'effetto di proroga anche ai connessi procedimenti espropriativi,
compreso il termine per l'emissione del decreto di esproprio.
200602517 Nella controversia
promossa dinanzi al giudice ordinario per il riconoscimento della natura
privata di un ente (nella specie, della congregazione di San Francesco
d'Assisi, detta dei "Vanchetoni"), l'adito giudice ordinario ha il
potere di verificare direttamente, sia pure "incidenter tantum", la
legittimità delle ordinanze sindacali con cui sia stato disposto il
commissariamento del suddetto ente e proposta la sua estinzione; onde non
sussistono i presupposti della sospensione necessaria, "ex" art. 295
cod. proc. civ., del giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario in attesa
della definizione di quello promosso dinanzi al giudice amministrativo per
l'annullamento delle predette ordinanze sindacali.
200602448 Ai sensi dell'art. 4
della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto
internazionale privato, la mancata proposizione, da parte del convenuto, della
eccezione di carenza di giurisdizione nella fase del procedimento cautelare
"ante causam" (nella specie, "ex" art. 700 cod. proc. civ.)
non comporta accettazione della giurisdizione del giudice italiano quanto al
diverso ed autonomo giudizio di merito che segua quello cautelare, e non
preclude, pertanto, al medesimo convenuto di eccepire, in esso, nel primo atto
difensivo, il difetto di giurisdizione del giudice adito.
200602198
CONFORME S.U. a:200600760 000000 S
200602054 Le controversie
concernenti il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa
direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro,
trasferito all'INPDAP ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 479 del 1994,
appartengono, in virtù dell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001
(in cui è stato riprodotto il previgente art. 45, comma diciassettesimo, del d.
lgs. n. 80 del 1998), alla giurisdizione del giudice ordinario se hanno ad
oggetto il diritto a compensi (nella specie per indennità di fine rapporto e
per lavoro straordinario) maturati successivamente al 30 giugno 1998, ovvero il
calcolo dell'indennità di anzianità maturata in data successiva a quest'ultima
data, non essendo applicabile l'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il
quale, assegnando le controversie in materia di indennità di buonuscita e di
indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello
Stato e delle aziende autonome alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, introduce un'eccezione al principio generale della
giurisdizione sui diritti soggettivi e non è applicabile ad enti diversi da
questi ultimi. Le controversie aventi ad oggetto il pagamento di spettanze
economiche maturate dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1998 appartengono, invece,
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto le inerenti
domande riguardano rapporti che rientrano nello schema del pubblico impiego,
con l'inquadramento nell'organizzazione istituzionale dell'ente.
200602044 Qualora siano state
stipulate convenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21
giugno 1986, n. 304, con i medici civili, generici o specialisti (ove le
esigenze della sanità non potevano essere soddisfatte con il personale medico
militare o con quello delle unità sanitarie locali, come era accaduto nella
specie con l'incarico conferito ad uno psichiatra, quale medico specialista,
presso un Ospedale militare, per carenza di ufficiali medici), il
prolungamento, rispetto alla prevista sua durata massima di tre mesi, di un
incarico provvisorio attribuito a norma dell'art. 11, commi ottavo e nono,
dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali del
Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con d.P.R. n. 316 del 1990 (in
attesa della copertura del posto con incarico a tempo indeterminato, con le
procedure previste dall'art. 9 e dall'art. 11 dello stesso d.P.R.) non
determina la trasformazione del rapporto del medico convenzionato da rapporto a
termine a rapporto a tempo indeterminato, né si configura un diritto alla
continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo dopo il recesso dell'amministrazione,
in attuazione del dettato dell'art. 9, n. 7, del suddetto d.P.R. 28 settembre
1990, n. 316.
200602041 La tabella C allegata al d.P.R. n. 468 del 1988 (integrata
dalla tabella E, che l'ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402,
convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario
aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti
corrispondente alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso.
Conseguentemente, nell'applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma undicesimo,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione media settimanale per
gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e
non a quello dell'anno di percezione della retribuzione.
200601373 Salva restando l'attribuzione al giudice
ordinario della cognizione incidentale sull'atto amministrativo e del potere di
disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non
già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma
solo come mero antecedente sicché la questione venga a prospettarsi come
pregiudiziale in senso tecnico, resta esclusa dalla giurisdizione del giudizio
ordinario l'azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un
atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione,
essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul
provvedimento amministrativo. Qualora, invece, non venga in contestazione il
legittimo esercizio dell'attività amministrativa - come avviene nei casi in cui
l'atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione
nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito
di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia
esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso
assegnato dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione
generale del giudice ordinario, non operando, in tal caso, la connessione
legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, la quale resta subordinata
all'iniziativa del ricorrente, essendo questi libero di esercitare in un unico
contesto entrambe le azioni, ovvero di riservarsi l'esercizio separato
dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del
provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui
compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo.
(Fattispecie in tema di azione risarcitoria contro la P.A. proposta in via
autonoma dopo l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, della
delibera di approvazione del progetto esecutivo con contestuale dichiarazione
di pubblica utilità, del decreto di occupazione temporanea ed urgente e del
decreto di espropriazione).
200601066 (b) - Anche ai tribunali
regionali delle acque pubbliche appartiene la competenza a disporre un
accertamento tecnico preventivo nei giudizi agli stessi devoluti, con la
conseguenza che l'accertamento tecnico preventivo disposto davanti ad altro
giudice è affetto da nullità; nondimeno, gli elementi emersi dal procedimento
di istruzione preventiva disposto dal giudice in sede ordinaria, pur non
potendo formare oggetto di formale acquisizione nelle controversie sottratte
alla cognizione del giudice in sede ordinaria e riservate alla competenza dei
tribunali delle acque, possono, per converso, essere legittimamente allegati
dalla parte interessata e valutati dal giudice specializzato come fatto
storico, alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in
essi rappresentata, specie se ad essa abbia poi fatto riferimento il consulente
tecnico nominato dallo stesso tribunale delle acque.
200601066 (a) - Ai sensi dell'art.
140, lettera e), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della
competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque
pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni
derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso
di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in
relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla
manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere
riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi
per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente
alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del
giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o
omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione
e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla
tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
Pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in
efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione
di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela
degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la
domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e
attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla
cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per
territorio.
200601064 - Spetta
al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, conoscere della
controversia promossa da un produttore del formaggio "Grana Padano"
per chiedere la declaratoria di nullità, in quanto emesse (secondo la
prospettazione attorea) in carenza di potere, delle determinazioni assunte dal
Consorzio per la tutela del formaggio "Grana Padano", attraverso
l'adozione di apposite linee guida, ritenute restrittive della propria libertà
di concorrenza, e la condanna del medesimo Consorzio al risarcimento del danno
derivante da tale illegittimo comportamento, atteso che l'art. 33, secondo
comma, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 riserva la cognizione di tali
domande alla giurisdizione del giudice ordinario.
200600760
In tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia
tributaria, la Convenzione tra Italia e Germania sull'assistenza giudiziaria in
materia tributaria, approvata con r.d.l. 9 settembre 1938, n. 1676, - dettando
un criterio successivamente recepito dall'art. 6 del d.lgs. 9 aprile 2003, n.
69, di attuazione della direttiva comunitaria 2001/44/CE, relativa tra l'altro
al recupero di crediti connessi ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise -
riserva alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza dei
crediti per imposte dovute in Germania, e quindi anche quello di pronunciarsi
in ordine all'eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, ai
sensi dell'art. 10 della Convenzione, l'autorità tedesca si avvalga della
facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell'imposta,
l'autorità italiana deve procedere in conformità alla legge italiana, e quindi
mediante la notificazione della cartella esattoriale, la cui impugnazione,
trattandosi di un atto emesso da un'autorità italiana e regolato dalla legge
italiana, deve aver luogo dinanzi al giudice italiano; poiché in tal caso, pur
essendo sorta all'estero, l'obbligazione è riconosciuta e recepita dalla nostra
legge come obbligo tributario, e come tale è gestita dall'autorità italiana, la
relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 2 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, soltanto ove abbia ad oggetto gli atti dell'esecuzione
forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento, restando
altrimenti attribuita alla giurisdizione tributaria.
200600759b In tema di liquidazione delle
spese di giustizia, gli artt. 168 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
identificano chiaramente il magistrato che provvede alla liquidazione
dell'indennità di custodia con quello titolare del procedimento in cui quelle
spese sono state affrontate, stabilendo la stessa corrispondenza in riferimento
all'ufficio competente a decidere sulle relative opposizioni, che hanno natura
di vere e proprie impugnazioni incidentali. Qualora, pertanto, l'opposizione
abbia ad oggetto un'indennità di custodia liquidata in sede penale, il
procedimento è devoluto alla cognizione di un magistrato addetto al settore
penale, con la conseguenza che, nonostante il rinvio operato dall'art. 170 al
procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la
liquidazione degli onorari di avvocato , l'obbligo di astensione del magistrato
non è regolato dall'art. 51 cod. proc. civ., ma dall'art. 36, lettera h), cod.
proc. pen.
200600759a E'
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui prevede che nel
giudizio disciplinare a carico dei magistrati il P.G. presso la Corte di
Cassazione svolge contemporaneamente le funzioni di promotore dell'azione
disciplinare e di contraddittore del ricorrente: tale disposizione, infatti,
nel porre una scissione tra la titolarità dell'azione disciplinare,
appartenente al Ministro della Giustizia, e l'esercizio della stessa, che
spetta al P.G., soddisfa l'esigenza di evitare che l'esercizio di detta azione
sia attribuito ad un organo amministrativo; con l'emanazione della sentenza
disciplinare, tuttavia, tale esigenza viene meno, con la conseguenza che nel
giudizio di cassazione il P.G. non assume la posizione di contraddittore
dell'incolpato, ma attua la sua qualità di soggetto imparziale nel processo.
200600477 Nel giudizio di cassazione, la
morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima
dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso
di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione
alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un
nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del
diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità
deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da
quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo,
considerato che l'udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e
secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello
svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una
volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di
un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti
prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.
200600141
(b) - In tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di
applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia
accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore
a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione
del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro
subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni
dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del
1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti
impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò,
essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere
probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui
all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal
contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del
lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di
ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro
persegue, inoltre, la finalità di non
rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il
quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della
"disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori
occupati nell'impresa.
200600141 (a) - Posto che il
provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non
costituisce giusta causa (ai sensi dell'art. 2119, secondo comma ,cod. civ.) e
neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro,
nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa,
il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del
lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di
denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del
licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono
improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della
procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una
condanna pecuniaria.