massime2006                         - elenco disponibile, tramite Internet, all'indirizzo:    www.geocities.com/maxbonom

ultima modifica:      30.1.2007              

MASSIME  PROVVISORIE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI ANNO 2006

(ordinate in senso decrescente)

 

200627619 In tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (introdotto dall'art. 6 del decreto legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge 21 aprile 1967, n. 209), è subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, dell'effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non può attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, tenuto conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche per il tramite di società finanziarie), all'eventuale stipulazione di patti parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l'esercizio di un'influenza sulla gestione dell'impresa bancaria, nonché allo svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro. L'accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l'attività della fondazione come esercizio d'impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l'art. 10 bis cit., ponendosi l'agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune.

200627173 In tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, spetta al giudice tributario, anche in riferimento ad obbligazioni tributarie sorte in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la giurisdizione in ordine all'istanza di autorizzazione all'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, proposta dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto: si tratta infatti di un istituto già previsto dall'abrogato art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e non avente natura sanzionatoria, ma cautelare, in quanto inteso a garantire l'adempimento dell'obbligazione derivante da omesso pagamento dell'imposta o dall'irrogazione di una sanzione, onde, tenuto conto anche della disposizione transitoria di cui all'art. 25, primo comma, del d.lgs. n. 472 cit., rispetto ad esso non trova applicazione il principio di irretroattività sancito dall'art. 3 del medesimo d.lgs., ma il principio generale "tempus regit actum".

200627172i In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo della sua incidenza negativa sulla fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere o sul prestigio dell'ordine giudiziario, ed al fine dell'individuazione della sanzione da irrogare, rientra nell'ambito degli apprezzamenti di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, e non può essere oggetto di riesame in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando sindacabili soltanto la correttezza e la congruità della motivazione adottata.

200627172h In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le sanzioni disciplinari, sebbene applicate da un organo titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, e che restano quindi sottoposte, in via generale, al principio di legalità ed irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione, non può trovare applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole. Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.

200627172g In tema di illecito disciplinare dei magistrati, costituisce abuso del proprio ruolo la richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine al fine di dirimere un banale contrasto insorto tra lo stesso magistrato ed il cancelliere relativamente all'interpretazione di una circolare ministeriale, ove sia accompagnata dall'assunzione di un atteggiamento minaccioso nei confronti del funzionario e dal reiterato richiamo alla sede competente per i reati commessi a danno dei magistrati, nonché diretta a soddisfare un interesse meramente personale e di modestissimo rilievo economico: invero, pur spettando al magistrato, come a qualsiasi altro cittadino, la legittimazione a sollecitare detto intervento, sia per far constatare la ritenuta commissione di illeciti, sia per ricercare una bonaria composizione sulla base dei poteri conciliativi previsti dall'art. 1, secondo comma comma, del T.U.L.P.S., l'esercizio di tale facoltà può dar luogo a responsabilità disciplinare qualora, per le modalità della sua formulazione, comporti abuso delle funzioni e si riveli diretta, esplicitamente o implicitamente, ad ottenere un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate.

200627172f In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la natura giurisdizionale e non amministrativa della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua composizione secondo criteri fissati direttamente dalla legge escludono la sussistenza di ragioni di incompatibilità, e quindi di astensione, nell'ipotesi in cui siano chiamati a farne parte componenti che abbiano già espresso il loro parere sui medesimi fatti oggetto dell'incolpazione nell'esercizio dell'attività amministrativa dell'organo di autogoverno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il dovere dei componenti della Sezione disciplinare di astenersi dalla decisione in un procedimento nel quale si contestava all'incolpato di aver rivolto al capo dell'ufficio accuse rivelatesi assolutamente infondate, nell'ambito di osservazioni ad una proposta di variazione tabellare precedentemente esaminata dal "Plenum" del Consiglio Superiore).

200627172e In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).

200627172d In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessaria correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza, imposta dall'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, dell'art. 477 del previgente cod. proc. pen., mira allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, e di consentirgli così un'adeguata difesa: per fatto contestato deve pertanto intendersi, in relazione alla predetta "ratio", non solo quello indicato specificamente nel capo di incolpazione ma quanto risulta da tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato, e sui quali lo stesso è stato messo in grado di difendersi. (Nella specie, essendo stato contestato all'incolpato di aver richiesto l'intervento dei carabinieri a seguito di un diverbio insorto con il cancelliere, nonché di aver presentato osservazioni ad una proposta di modifica tabellare fondate su affermazioni rivelatesi totalmente destituite di fondamento, la S.C. ha ritenuto che non comportasse una violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza l'avvenuta specificazione, da parte di quest'ultima, delle ragioni e dei termini del predetto contrasto, né la stigmatizzazione dei toni e delle espressioni usati nelle osservazioni presentate dall'incolpato, avendo quest'ultimo potuto articolare compiutamente le proprie deduzioni difensive).

200627172c In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui prevede non già l'obbligo, ma la mera facoltà dell'incolpato di farsi assistere da un difensore, in relazione alle speciali esigenze del procedimento ed all'attitudine di chi è professionalmente investito della funzione giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli, esclude l'applicabilità dell'art. 304 dell'abrogato cod. proc. pen., nella parte in cui impone all'inquirente di nominare un difensore di ufficio, ove l'imputato non ottemperi all'invito a nominarne uno di propria fiducia.

200627172b In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 individua l'inizio del procedimento nella data della comunicazione del P.G. al Consiglio Superiore della Magistratura, alla quale è collegato anche l'obbligo di dare comunicazione all'incolpato, con l'indicazione del fatto addebitatogli, a pena di nullità degli atti istruttori compiuti: pertanto, in relazione allo svolgimento delle indagini preliminari, che si risolvono in un'attività amministrativa finalizzata all'acquisizione di una più completa e precisa cognizione dei fatti, unicamente in funzione delle valutazioni di competenza del P.G. circa l'esercizio dell'azione disciplinare, non sussiste alcun obbligo di comunicazione all'incolpato.

200627172 In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 2006, n. 269, che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui attribuiva alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione la competenza in ordine all'impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, disponendo la trasmissione alle Sezioni Unite Civili dei ricorsi proposti dinanzi alle Sezioni Unite Penali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 cit., le sentenze pronunciate in data anteriore a quella in cui l'art. 24 ha acquistato efficacia (19 giugno 2006), ma per le quali il termine d'impugnazione sia scaduto in data successiva, restano soggette al regime previsto dalla normativa in vigore alla data di emanazione della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la disciplina vigente alla data dell'impugnazione: la fattispecie generatrice del potere d'impugnazione è infatti costituita dalla sentenza, la cui forza giuridica è segnata dal momento in cui essa assume esistenza giuridica, e resta definitivamente fissata in tale momento, con la conseguenza che la facoltà d'impugnazione ed i modi ed i termini per esercitarla sono insensibili a successivi interventi normativi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto processuale che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso.

200626948 In tema di imposta di registro, e con riferimento alla fusione di società mediante incorporazione, la contestazione da parte dell'Ufficio della possibilità d'invocare l'art. 4 della direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (come modificata dalla direttiva n. 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 e dalla direttiva n. 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985), indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione, vale ad introdurre, anche in sede di legittimità (analogamente a quanto accade in presenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale o di "ius superveniens"), l'indagine in ordine alla sussistenza del presupposto prescritto dalla predetta disposizione ai fini dell'esenzione dall'imposta proporzionale, ovverosia alla sussistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata, ed implica quindi l'esclusione del beneficio nell'ipotesi in cui l'incorporante detenga già l'intero capitale dell'incorporata. Il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta infatti la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo in sede di legittimità l'esame di questioni non specificamente dedotte dal ricorrente e l'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie..

200625520c La parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonchè, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo.

200625520b La questione di diritto concernente la spettanza al Comune o alla Provincia del potere di imporre e pretendere dai titolari degli impianti termici individuali il pagamento di una somma a titolo di contributo per la costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli previsti dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 può essere legittimamente dedotta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità: essa coinvolge infatti la violazione di principi costituzionali, in quanto la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni costituisce attuazione dei principi di cui agli artt. 117 e 97 Cost., relativi all'assetto della Repubblica ed all'organizzazione della P.A., e non può quindi essere rimessa alla valutazione equitativa di un giudice..

200625520a In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso della somma corrisposta ad un Comune quale contributo alla costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli degli impianti termici previsti dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul presupposto dell'asserita abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e quindi dell'inefficacia della delibera comunale che aveva imposto il predetto onere, della quale l'attore aveva chiesto la disapplicazione, in quanto adottata in carenza di potere).

200625506 In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

200625505 In tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit., dev'essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev'essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L'impossibilità di distinguere, ai fini dell'inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l'edificabilità è condizionata all'adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell'immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.

200623735   In tema di costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica, la domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. o dei suoi concessionari, tesa ad ottenere - previo accertamento del pericolo per la salute derivante dall'esposizione al campo elettromagnetico, data la breve distanza tra la linea elettrica e l'abitazione dell'istante - un'inibitoria, con la richiesta, in particolare, di emanazione da parte del giudice di un ordine di interramento della linea elettrica a ridosso della abitazione del privato, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la P.A. e priva di qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di affievolire o di pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale, garantito come fondamentale dall'art. 32 della Costituzione, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità. Tale principio vale anche nel nuovo quadro di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

200622910    Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono - prima dell'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 85, comma primo, lett. c) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 -  >i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.   NOTA: con la pronuncia in questione le SS.UU. hanno risolto il contrasto presente nella sezione lavoro tra l’indirizzo propugnate che in capo all’interposto, ed in concorso con l’interponente, permanessero gli obblighi derivanti dal rapporto lavorativo o correlati allo stesso (v., in proposito, Cass. nn. 6649 del 2004, 6144 del 2004, 3096 del 2001 e 1355 del 1993) e quello (riconducibile soprattutto a Cass. nn. 5901 del 1999 e 1733 del 2000) – a cui hanno aderito le SS.UU. nella sentenza massimata – secondo il quale gli obblighi relativi alla prestazioni rese dal lavoratore fanno carico unicamente sul datore di lavoro utilizzante dette prestazioni, così come risultante dall’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, così dovendosi escludere una concorrente responsabilità dell’appaltatore (o interposto).

200622818 (c)        In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, l'istanza di controparte che può surrogare quella, non ammissibile, del ricorrente ai fini della pronuncia sulla giurisdizione è soltanto quella formulata dal resistente in via principale ed esclusiva; pertanto, non è riferibile un  atteggiamento processuale di tal fatta alla parte che, in via principale, abbia eccepito l'inammissibilità del ricorso, richiedendo, ma soltanto in via subordinata, la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano.

200622818 (b)       Ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la contestazione della giurisdizione del giudice italiano resta preclusa ove non proposta dal convenuto con il suo primo atto difensivo. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto che nella specie la parte convenuta avesse implicitamente accettato la giurisdizione del giudice nazionale, essendosi limitata a formulare rilievi in ordine al profilo della legge applicabile dal giudice adito secondo le norme del diritto internazionale privato).

200622818 (a)         In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di cassazione può prescindere dall'esame della sollevata eccezione di falsità della firma di sottoscrizione del ricorso e della conseguente istanza di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale per falso, nel frattempo instaurato, allorché il ricorso possa comunque già decidersi, nel senso della sua inammissibilità, per altro motivo (nella specie, per il profilo, ritenuto assorbente, della tardività della contestazione della giurisdizione del giudice italiano, con esso formulata); diversamente, infatti, l'esame della - pur pregiudiziale - eccezione di falsitàà non sarebbe rispondente ad esigenze di economia processuale, in correlazione al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo.

200622663 (b)       Nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, quando si renda necessario procedere ad esecuzione forzata per la loro attuazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche se all'attualità manchino in Italia beni da sottoporre all'esecuzione, e la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudizio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il riconoscimento, la sussistenza dei soli requisiti per il riconoscimento automatico di cui all'art. 64 della legge citata, rimanendo estranea a tale giudizio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni altra questione in merito alla titolarità dei beni che l'attore intenda sottoporre ad esecuzione.

200622663 (a)        Nei giudizi di riconoscimento di sentenze straniere, a norma dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, non sono ammissibili - data la natura speciale della prevista competenza in unico grado della corte d'appello, che deroga alla regola del doppio grado di giurisdizione, e attesi i limiti propri di tali giudizi - domande cumulate di natura diversa da quella del mero accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza.

200622661b    Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall'art. 5, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Conseguentemente, qualora in tema di concessioni demaniali marittime - avuto riguardo al quadro normativo di riferimento (nella specie correlabile all'art. 10, comma primo, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160 del 5 maggio 1989, con l'emanazione del susseguente d.m. 19 luglio 1989) e al periodo considerato - non sia ravvisabile per la determinazionne dei canoni concessori un potere discrezionale affidato alla P.A. concedente, risultante dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddittuali, oltre che alle effettive utilizzazioni consentite, la relativa controversia riguardante la debenza o il "quantum” del canone di concessione marittima  deve considerarsi attinente a diritti soggettivi di natura patrimoniale e, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. NOTA: questione di giurisdizione complessa (per riferimenti v., ad es., Cass. SS.UU. n. 1314 del 1993 e n. 7861 del 2001).

200622661a     Conforme a Cass. SS.UU. sentenza n. 14846 del 2006.

200622659 In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533 n. 5 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio.

200622658                             Nei ricorsi proposti al Tribunale superiore delle acque pubbliche "ex" art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in sede di cognizione diretta avverso gli atti dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino che abbiano deliberato misure di salvaguardia, sul presupposto degli adottati piani di bacino, comportanti vincoli e divieti, imposti su aree di proprietà privata, l'interesse processuale ad una decisione sul ricorso non viene meno per effetto dell'approvazione del piano stesso, la quale conclude il procedimento e conferma atti e vincoli impugnati. Solo quando, con l'approvazione, si siano modificati i vincoli adottati con il piano presupposto e con le misure ad esso accessorie di salvaguardia, viene meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia che incida su atti i cui effetti possono in tal caso ritenersi cessati a seguito della detta approvazione. Pertanto, qualora questa abbia riformato le misure di salvaguardia in senso conforme alle istanze del ricorso stesso, si determina la cessazione della materia del contendere; ma se l'approvazione non comporti il venir meno degli effetti degli atti impugnati e da essa confermati, il ricorso non può dichiararsi improcedibile.

200622521c    A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno). NOTA: massima che si conforma ai più recenti orientamenti in tema di riparto di giurisdizione tra G.A. e .G.O. a seguito degli effetti della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale (in senso conforme v., soprattutto, Cass. SS.UU. nn. 599 e 20117 del 2005).

200622521c    A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno). NOTA: massima che si conforma ai più recenti orientamenti in tema di riparto di giurisdizione tra G.A. e .G.O. a seguito degli effetti della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale (in senso conforme v., soprattutto, Cass. SS.UU. nn. 599 e 20117 del 2005).

200622521b     Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvilbile con istanza di regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.NOTA: in senso conforme cfr. Cass. SS.UU. nn. 11102 del 2002 e 1621 del 2005.

200622521b     Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvilbile con istanza di regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.NOTA: in senso conforme cfr. Cass. SS.UU. nn. 11102 del 2002 e 1621 del 2005.

200622521a     Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall'altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ. . (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, pur rilevando l'inammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione siccome formulato dopo che il tribunale ordinario aveva declinato con sentenza la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, che a sua volta, si era dichiarato difettante di giurisdizione, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la sua conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione in presenza dei suddetti presupposti). NOTA: sentenza che condensa tutti i principali risultati raggiunti dalle SS.UU. in tema di individuazione dei presupposti per la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione e per la sua convertibilità in denuncia di conflitto (reale negativo) di giurisdizione.

200622521a     Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall'altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ. . (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, pur rilevando l'inammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione siccome formulato dopo che il tribunale ordinario aveva declinato con sentenza la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, che a sua volta, si era dichiarato difettante di giurisdizione, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la sua conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione in presenza dei suddetti presupposti). NOTA: sentenza che condensa tutti i principali risultati raggiunti dalle SS.UU. in tema di individuazione dei presupposti per la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione e per la sua convertibilità in denuncia di conflitto (reale negativo) di giurisdizione.

200622513 Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Regione Molise per effetto della distrazione dei finanziamenti erogati in favore di un'organizzazione regionale delle cooperative, ai sensi dell'art. 6 della legge reg. 13 febbraio 1995, n. 6: tali provvidenze, infatti, diversamente dagl'incentivi previsti dagli artt. 10 e 16 della medesima legge, che rappresentano aiuti o sostegni alle imprese cooperative ed ai loro consorzi operanti nel territorio regionale, sono finalizzate all'attuazione dei programmi di attività previsti dall'art. 5, cioè alla promozione dell'assistenza e dello sviluppo, che ai sensi dell'art. 8 rientrano tra i compiti della regione; l'affidamento di tale compito a dette organizzazioni determina pertanto, anche in ragione dei poteri di controllo, verifica e consuntivo riconosciuti alla Regione, l'instaurazione di un rapporto di servizio con quest'ultima, configurandosi tale rapporto ogni qualvolta un soggetto, altrimenti estraneo alla P.A., viene investito del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura (provvedimento, convenzione o contratto), né quella del soggetto (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) che la riceve.

200622260    La riassunzione del processo davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è soggetta al rispetto del termine annuale fissato nell'art. 392 cod. proc. civ., in virtù del generico rinvio operato, "per il ricorso alla Sezioni unite della Corte di cassazione", dall'art. 202, primo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad un intero settore (per come evincibile dalla dizione "...si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I...") del codice di procedura civile, rinvio da ritenersi, pertanto, di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice di rito dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice di rito vigente che regolano il ricorso per cassazione. NOTA: in senso propriamente conforme v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 4663 del 2006.

200622248 In tema di edilizia residenziale pubblica, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della realizzazione di un programma di edilizia pubblica agevolata nei confronti dei sottoscrittori di atti di prenotazione degli alloggi al fine di ottenere una sentenza di trasferimento della titolarità degli immobili, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ed il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali insorti tra le parti, trattandosi di pretese fondate sul rapporto negoziale intrattenuto da detto concessionario con i prenotatari degli alloggi, e non essendo configurabile alcun potere discrezionale della P.A. in ordine all'attuazione di tale rapporto. Spetta invece al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti per far accertare pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi dalla P.A. nella fase antecedente alla conclusione del contratto (nella specie, della convenzione intercorsa tra il concessionario ed il Comune, della delibera di approvazione del relativo schema, della successiva cessione di tale convenzione in favore di un terzo, della determinazione del prezzo degli alloggi e della previsione di accollo del mutuo stipulato con una banca), trattandosi di atti che si collocano nella fase dell'esercizio dei poteri discrezionali con cui la P.A. esplica i propri compiti nel settore dell'edilizia residenziale, mentre l'eventuale esistenza di un nesso logico tra le domande riconducibili alla giurisdizione ordinaria e quelle assegnate alla giurisdizione amministrativa può assumere rilievo esclusivamente come ragione di sospensione dell'uno o dell'altro giudizio, ove ad essa corrisponda un rapporto di pregiudizialità giuridica.

200622247                             L'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti "iure imperii" (a quegli atti, cioè, attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali), e non si estende, invece, agli atti "iure gestionis" o "iure privatorum", sempre che il riconoscimento anche di obbligazioni assunte a titolo privato dallo Stato straniero non richieda, comunque, apprezzamenti e indagini sull'esercizio dei suoi poteri pubblicistici. Ne deriva che non è configurabile l'immunità dalla giurisdizione dello Stato in controversia concernente la richiesta di condanna di un console onorario e del di lui Stato di appartenenza al rimborso delle spese di trasporto e di custodia quanto a dipinti e suppellettili facenti parte dell'arredo della sede consolare costituente anche casa coniugale per il console onorario e la di lui moglie, spese di trasporto e di custodia da quest'ultima sostenute in occasione del rilascio dell'abitazione in ragione dell'avviato giudizio di separazione personale, nella impossibilità di individuare l'effettivo proprietario di detti arredi cui restituirli, stante l'acquisto fatto dal console onorario a titolo personale, con affermata, da parte di quest'ultimo, simulata intestazione allo Stato di appartenenza, il quale, pur richiestone, nella persona dell'ambasciatore in Italia, non ne aveva confermato tale titolarità: detta controversia, infatti, attiene ad atti negoziali, che restano, comunque, di diritto privato, ove pur effettivamente compiuti dallo Stato estero tramite il suo organo consolare.

200622245b L'ordinanza ingiunzione emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorchè contenente una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ., e non preclude pertanto la proposizione del regolamento di giurisdizione.

200622245a Spetta alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto nei confronti di un vettore aereo per il pagamento dei diritti dovuti, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 324, per l'imbarco dei passeggeri internazionali, ed estesi al traffico aereo nazionale dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316 (c.d. "diritti pax"): il trasferimento della predetta gestione ad un privato, pur comportando la sostituzione di quest'ultimo alla P.A. nell'esercizio di attività inerenti ad un pubblico servizio, non fa infatti venir meno la natura tributaria dell'entrata in questione, la cui destinazione a far fronte ad una spesa pubblica non è esclusa né dall'attribuzione del potere di accertamento e di riscossione al concessionario, né dalla totale devoluzione del relativo gettito in suo favore, non essendo il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dal gestore incompatibile con la funzione di soddisfare interessi pubblici; il pagamento di tali diritti, originariamente spettanti all'Amministrazione concedente, non trova d'altronde fondamento in un rapporto di scambio, ma è dovuto soltanto in virtù del verificarsi dei presupposti di legge, non rappresentando essi il corrispettivo dei servizi aeroportuali di cui gli utenti beneficiano, ma una prestazione obbligatoria connessa a tali servizi da un rapporto di mera correlatività (idoneo peraltro ad escluderne la commisurazione alla sola capacità contributiva). Nessun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, assume poi l'eventuale insussistenza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 cit., la quale incide esclusivamente sulla proponibilità della domanda, ponendo dunque un problema di adeguatezza della tutela, in ragione dell'estraneità alla struttura del processo tributario delle azioni di mero accertamento.

200622220 In tema di contenzioso elettorale amministrativo, è devoluta alla giurisdizione amministrativa la domanda di annullamento delle operazioni elettorali relative all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, fondata sull'ammissione al voto di cittadini dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano presentato in ritardo l'istanza d'inclusione nelle liste elettorali aggiunte: tale controversia, infatti, non coinvolge il diritto di elettorato attivo, non mettendo in discussione il diritto al voto o la sussistenza dei relativi presupposti, ma si esaurisce nell'assunto dell'illegittimità dell'operato della Commissione circondariale, consistente nell'accoglimento di istanze di ammissione al voto tardivamente presentate, e resta dunque nell'ambito della denuncia d'irregolarità di un atto facente parte del complessivo procedimento elettorale.

200622219 Il candidato ad un pubblico concorso (nella specie, notarile) che, avendo superato la preselezione per l'ammissione alla prova d'esame, si sia presentato nel giorno fissato per il suo svolgimento, è titolare di un interesse legittimo a che la prova si tenga correttamente, senza differimenti o interruzioni che possano pregiudicarne la regolarità. Il potere discrezionale di cui gode la P.A., tanto nel bandire i pubblici concorsi quanto nel determinarne le modalità di svolgimento, non ne colloca infatti l'operato al di fuori di ogni possibile sindacato, ma è scrutinabile in termini di legittimità, ogni qualvolta siano state violate norme di legge o siano stati ecceduti i limiti di quel potere, con la conseguente lesione di un interesse individuale. È pertanto devoluta alla giurisdizione amministrativa la domanda di risarcimento dei danni subiti dal candidato a causa della decisione della commissione esaminatrice di non dar corso alla prova d'esame per motivi di ordine pubblico, asseritamente insussistenti, spettando al giudice amministrativo, indipendentemente dall'impugnazione del medesimo provvedimento, disporre le diverse forme di tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita compressione di un interesse legittimo.

200622218 Il divieto, posto dall'art. 26, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 a coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, risponde all'esigenza di frapporre un intervallo temporale tra l'attività di magistrato e quella avvocato, al fine di evitare anche il semplice sospetto di utilizzazione nella seconda di notizie e rapporti personali inerenti alla prima: esso, riferendosi alla professione di procuratore (ora di avvocato, a seguito della soppressione dell'albo dei procuratori da parte della legge 24 febbraio 1997, n. 27) intesa come complessiva attività giudiziale che presuppone l'iscrizione nell'albo, non consente di distinguere a seconda che il singolo atto sia o meno compiuto in base a mandato rappresentativo, né a seconda che si tratti di attività civile o penale, configurandosi entrambe come esercizio della professione forense. Il requisito dell'identità dell'ufficio sussiste poi, nei confronti del magistrato che abbia svolto funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura, anche in riferimento all'esercizio della professione forense nell'ambito di indagini affidate alla procura della Repubblica presso il tribunale alla quale siano state trasferite le relative funzioni, dal momento che la soppressione dell'ufficio del P.M. presso la pretura circondariale, disposta dall'art. 2 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ne ha comportato l'incorporazione in quello del P.M. presso il tribunale, con il trasferimento, unitamente alle funzioni, delle connesse situazioni d'incompatibilità. Né il divieto in questione contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto la facoltà di scegliere il difensore di fiducia, insita nel diritto di difesa, non può che essere esercitata nell'ambito dei soggetti che l'ordinamento, con criteri predeterminati e ragionevoli, considera abilitati al predetto incarico, proprio a tutela di quel diritto.

200622217                             In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il  permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che  il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo). (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).

200622216  (b)      In tema di immigrazione, la presenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; allorché, invece, la richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante  che nel ricorso rivolto al tribunale per i minorenni non fossero stati indicati i gravi motivi richiesti dalla legge, avendone quel giudice ritenuto certo l'avveramento sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, con la quale era stato accertato il grave pregiudizio che sarebbe derivato alla minore dalla perdita improvvisa della figura genitoriale).

200622216  (a)       In tema di immigrazione, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, "ex" art. 111 Cost., avverso il decreto, pronunciato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 739-742-bis cod. proc. civ., con il quale la corte d'appello decide in ordine alla domanda di autorizzazione ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio nazionale, proposta, in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione, dal cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenne, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sussistono infatti tanto il requisito della decisorietà, atteso che il provvedimento incide sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e, contemporaneamente, su quello del familiare a far ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta assistenza; quanto quello della definitività, giacché il decreto, anche di rigetto della domanda, è revocabile solo per fatti sopravvenuti, la richiesta di ingresso del familiare sfornito di permesso di soggiorno potendo essere riproposta solo con la prospettazione di una diversa necessità di assistenza del minore. (Principio espresso in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza).

200620889 In tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui la proposizione di un'azione di mero accertamento non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione, ma all'improponibilità della domanda, trova applicazione anche in riferimento alle controversie devolute "ratione temporis" alla giurisdizione ordinaria, in quanto concernenti tributi diversi da quelli attribuiti alla cognizione delle commissioni tributarie dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: detta giurisdizione, infatti, analogamente a quella tributaria, era prevista dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. in via esclusiva e "ratione materiae", cioè sulla base del tipo di tributo in contestazione, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria, sicchè non assume alcun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, l'estraneità dell'azione in esame al modulo del processo tributario, che dev'essere necessariamente introdotto mediante l'impugnazione di specifici atti. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una controversia promossa in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001, ed avente ad oggetto l'accertamento negativo della debenza della tassa portuale di imbarco e sbarco delle merci).

200620888 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del regio d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui non prevede, nel caso in cui si proceda disciplinarmente a carico di un magistrato per una pluralità di fatti, l'obbligo della sospensione del procedimento disciplinare per tutti gli addebiti contestati, in pendenza del procedimento penale avente ad oggetto fatti relativi soltanto ad alcuni dei capi d'incolpazione: la simultanea contestazione di diverse incolpazioni nell'ambito di un unico procedimento a carico della stessa persona rappresenta infatti una circostanza meramente accidentale, dovuta al fatto che dalla stessa indagine sono emersi più comportamenti di rilevanza disciplinare, che non fa perdere a ciascuno dei capi la propria autonomia, ove non sussistano ragioni di connessione oggettiva, con la conseguenza che la sentenza penale resa in relazione soltanto ad alcuni dei fatti contestati in sede disciplinare non può spiegare efficacia di giudicato in relazione ai capi che non costituiscono oggetto del procedimento penale. Pertanto, l'irrogazione delle sanzioni può ben avvenire separatamente, senza che si configuri un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al procedimento penale, in ragione dell'inapplicabilità in sede disciplinare dell'istituto della continuazione, né una violazione del diritto di difesa, la garanzia del quale non esige che le modalità e l'ampiezza della tutela giurisdizionale siano identiche in ogni procedimento.

200620887c In tema di compravendita internazionale di beni, ai fini dell'individuazione del giudice competente in ordine alla domanda di adempimento, l'art. 5 n. 1 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, conferisce rilievo, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, esclusivamente al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, per la cui determinazione occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione internazionale di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765, in virtù del quale, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione di fornitura di merci, e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore.

200620887b In tema di commercio internazionale, l'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, nella parte in cui prescrive, per la stipulazione della clausola di deroga alla giurisdizione, l'adozione di una forma ammessa da un uso conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto, in alternativa alla forma scritta o a quella ammessa dalle pratiche stabilite dalle parti, presuppone la prova, posta a carico della parte che invoca la proroga della giurisdizione, di un comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori del settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, senza che assumano alcun rilievo il grado di diffusione di tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi prescritti dai singoli ordinamenti nazionali.

200620887a Il requisito della forma scritta, prescritto dall'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, soltanto se quest'ultimo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché tale richiamo non debba essere conforme alla previsione dell'art. 1341 cod. civ.: tale requisito deve quindi considerarsi mancante nell'ipotesi in cui la clausola sia inserita in un modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente né che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e adesione al rapporto.

200620885 Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un Comune, in qualità di avente diritto all'attribuzione del gettito dell'INVIM, faccia valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il diritto ad essere risarcito di quanto dovrà restituire per effetto della sentenza con cui il giudice tributario abbia accolto la domanda di rimborso del contribuente, avanzata sul presupposto dell'asserito contrasto dell'imposta con la direttiva CEE del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, qualora il Comune faccia valere la negligente conduzione del giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, per non avere impugnato la medesima pronuncia, nonostante fosse intervenuta, anteriormente alla scadenza del relativo termine, la sentenza della Corte di Giustizia CEE 11 dicembre 1997, n. 42, favorevole alle ragioni dell'Amministrazione: oggetto della controversia, infatti, non è la legittimità della pretesa tributaria per INVIM, che rappresenta il mero antefatto sul quale ha già pronunciato in senso negativo il giudice tributario, ma la pretesa del Comune ad essere risarcito dallo Stato per l'addotta negligente conduzione del giudizio, a titolo di responsabilità da mandato o di responsabilità aquiliana, non potendosi d'altronde ipotizzare neppure un accertamento tributario in via incidentale, in quanto l'apprezzamento in ordine all'esito dell'eventuale ulteriore corso della controversia tributaria si configura esclusivamente come verifica dell'evitabilità dell'evento, rapportata all'inosservanza colposa di regole tecnico-giuridiche.

200620505 In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, costituisce violazione dei compiti - doveri del P.M., soprattutto in presenza di fatti definiti "gravissimi e raccapriccianti", la mancata iscrizione immediata nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona alla quale il reato è attribuibile: si tratta infatti di un adempimento che, pur presupponendo, per gli effetti che ne derivano, la completa identificazione della persona, ai fini della quale non è sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome, non ha carattere meramente formale, e non è quindi utilmente surrogabile dall'iscrizione nel registro relativo a "persone note da identificare" (cosiddetto modello 21). Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua, la valutazione dell'idoneità di tale violazione ad integrare un illecito disciplinare, non risultando credibili le giustificazioni addotte dal magistrato, e prospettandosi l'omissione o il ritardo dell'adempimento in questione come la conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza.

200620504c Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento del contratto di locazione stipulato da un Comune per l'acquisizione di un'area da destinare allo svolgimento del mercato, a seguito dell'annullamento della delibera di scelta dell'altro contraente, adottata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica: tale controversia, infatti, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non avendo ad oggetto i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto di locazione derivante dall'atto stipulato in condizione di parità con quest'ultimo, del quale l'Amministrazione chiede di accertare l'invalidità o l'inefficacia, al fine di impedirne l'esecuzione, onde le situazioni giuridiche soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di diritti soggettivi pieni.

200620504b In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la mancata richiesta della trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., non determina l'improcedibilità del ricorso nell'ipotesi in cui, nonostante l'indisponibilità dell'anzidetto fascicolo, risultino certi i termini della controversia, sulla base degli atti di parte (nella specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ed il controricorso del resistente) e delle rispettive produzioni.

200620504a Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (nella specie, originati da un provedimento di rigetto di un'istanza proposta in via cautelare), la sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

200620322c   L'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, contiene disposizioni relative ai "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa", per come è desumibile dalla parte iniziale dello stesso articolo e confermato dalla rubrica del citato art. 4: esso, pertanto, non contiene norme sulla giurisdizione del giudice amministrativo (invero previste negli artt. 6 e 7 della menzionata legge n. 205 del 2000), ma disciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di disposizione incidente sul rito processuale (e non sulla giurisdizione), da essa non può derivare alcuna modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni.

200620322b   Per effetto della nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ. (conseguente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 2 della legge n. 353 del 1990) il momento determinativo della giurisdizione va fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda (come sancito dalla norma nella sua precedente versione), ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano, successivamente, rilevare i mutamenti tanto dello stato di fatto quanto delle norme (eventualmente) sopravvenute, dovendosi ritenere esteso anche allo "ius superveniens" il principio della "perpetuatio" della giurisdizione, in precedenza non applicabile ai mutamenti di diritto modificativi di essa, ovvero incidenti, in qualche misura, sui suoi criteri determinativi. Con tale previsione il legislatore ha inteso, in realtà, perseguire l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge applicabile al momento della proposizione della domanda giudiziale, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio. 

200620322a   La cognizione dell'impugnazione  - nella specie, da parte dell'E.N.P.A.F. (nella sua precedente veste di ente previdenziale pubblico titolare di patrimonio immobiliare)  - dei decreti ministeriali con i quali sono stati individuati gli immobili degli enti previdenziali da dismettere ai sensi dell'art. 7 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sulla scorta dell'attuazione della delega di cui all'art. 2 del d. lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché tali provvedimenti costituiscono espressione di un potere autoritativo a fronte del quale gli enti pubblici proprietari degli immobili sono titolari di interesse legittimo, ragion per cui le relative controversie non possono che essere attribuite alla giurisdizione del suddetto giudice, in relazione al disposto generale di cui all'art. 103, comma primo, Cost. .

200620319  Il vincolo di inedificabilità assoluta, imposto ad un fondo agricolo ricadente in un'area di pertinenza fluviale per effetto dell'approvazione di un piano di bacino, nell'ambito del quale l'immobile sia stato destinato alla realizzazione di un'opera pubblica (nella specie, "casse di esondazione"), non ha carattere espropriativo, non comportando la sottrazione del fondo alla sua destinazione, e costituendo un limite dovuto alla natura dei luoghi, simile a quelli che subiscono i siti che meritano tutela ambientale e/o paesaggistica, quale che sia l'autorità che li impone o la procedura attraverso la quale vengono sanciti. Salvo prova contraria, deve quindi ritenersi che il valore del fondo (soggetto a rischio idraulico per la sua vicinanza al corso d'acqua, e non perché lo abbia sancito l'autorità competente, la quale si limita a prendere atto della situazione di fatto, imponendo misure di sicurezza) non è condizionato in negativo dal provvedimento in questione, che invece, rendendo più sicuro il territorio, può addirittura incrementarne il valore, riducendo il rischio naturale con apposite prescrizioni ed interventi.

200620318    E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione del d.m. con cui il Ministro delle politiche agricole e forestali, in forza della delega contenuta nell'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, forma ed aggiorna l'elenco dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi, il cui fatturato alla vendita costituisce la base imponibile sulla quale dev'essere applicato il prelievo del 2% a titolo di contributo annuale per la sicurezza alimentare. Si tratta infatti di un atto amministrativo generale, posto a monte dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo, ed avente una funzione di integrazione del precetto legislativo, consentita dalla natura non assoluta della riserva di legge in materia tributaria. La controversia esula pertanto dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali l'art. 7 del medesimo d.lgs. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l'impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo, non già nei confronti dell'ente impositore, ma nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali, al quale, come soggetto estraneo al rapporto tributario, non è riconosciuta legittimazione processuale nel giudizio tributario.

200620316   In tema di composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, affinché sia rispettato il principio costituzionale di indipendenza del giudice speciale e garantita la regolare costituzione di tale organo giurisdizionale, è necessario - secondo un'interpretazione conforme a Costituzione - che, nell'ipotesi di sopravvenuta scadenza del mandato di uno dei componenti designati dalla Giunta regionale (prevista dall'art. 3, comma secondo, del d. lgs. n. 654 del 1948, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 204 del 1978), ai fini della legittima "prorogatio" delle sue funzioni, sia stato dato avvio, prima della suddetta scadenza, al procedimento di nomina del componente destinato a succedergli, condizione questa che deve ritenersi applicabile anche a seguito del regime normativo introdotto dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (contenente norme di attuazione dello Satuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), con il quale è stato previsto, per i giuristi ed esperti componenti del predetto Consiglio comunque scaduti alla data di entrata in vigore dello stesso d. lgs., la cessazione dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla medesima data, poiché, diversamente, ne risulterebbe reso legittimo l'esercizio della giurisdizione da parte di giudici mantenuti in passato in una situazione in cui la loro indipendenza non era stata assicurata.

200620315b     La cognizione della domanda, proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 e diretta all'ottenimento da parte di una società titolare di un'emittente radiofonica nei confronti di altra società dello stesso tipo dell'ordine di inibizione nella prosecuzione della condotta di disturbo alle comunicazioni e della condanna al correlato risarcimento del danno, spetta, in virtù dell'applicazione dei principi generali in tema di riparto della giurisdizione e della legislazione speciale sul servizio televisivo (in particolare, delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223 e succ. modif. ed integr.), alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, nella materia delle concessioni, la controversia tra privati esula dalla giurisdizione amministrativa, costituendone oggetto non i rispettivi provvedimenti concessori (solo da interpretare), ma il diritto del primo concessionario a non essere limitato nello spazio a lui accordato dalla P.A. da provvedimenti successivi, che, senza essere adottati in suo confronto e senza prevedere modifiche al provvedimento precedente, consentano ad un successivo concessionario un'attività interferente sulla prima concessione, precisandosi che, a tal riguardo, non esercitano alcuna incidenza le previsioni contenute negli artt. 1.11 e 1.26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

200620315a   Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito. Ne deriva che la sostituzione dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 compiuta dal legislatore con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 (in dipendenza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000) non ha comportato che alle norme nuovamente dettate sia stata attribuita un'efficacia retroattiva, con la conseguenza che esse sono entrate in vigore il 10 agosto 2000 e, in virtù del citato art. 5 del codice di rito, non possono valere a spostare la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo nelle cause già pendenti davanti al primo alla data di entrata in vigore della legge.

200620068  Spetta alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo: tale prestazione, infatti, originariamente configurata come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di entrata tributaria, non essendo commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuta sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva.

200620067  Esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici, ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla P.A. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tale situazione non è mutata per effetto della legge 23 dicembre 2001, n. 448, la quale ha devoluto al giudice tributario le controversie di natura tributaria precedentemente attribuite al giudice ordinario, ma non ha sottratto a quest'ultimo le controversie che non avessero la predetta natura, né per effetto della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la quale ha devoluto alle commissioni tributarie soltanto le controversie riguardanti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

200619677b CONFORME A CASSAZIONE ASN:200611089 RV:589422 S

200619677a CONFORME A CASSAZIONE ASN:200611089 RV:589421 S

200617461c   In relazione al bene-salute è individuabile un "nucleo essenziale", in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della pubblica amministrazione in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di queste ultime e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione - la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all'autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili - anche attraverso un'opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza, siccome non adeguatamente motivata - con riferimento alla domanda diretta alla declaratoria del diritto a parcheggiare lungo un determinato viale proposta da alcuni privati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire delle cure necessarie come emodializzati - in ordine alla configurabilità o meno, in relazione alla formulata istanza, di un concreto danno alla salute e alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la tutelabilità dell'avanzata richiesta).

200617461b   Le controversie relative alla previdenza ed assistenza sanitaria obbligatoria (nonché alle correlate prestazioni) implicanti la tutela del diritto alla salute sono devolute alla competenza del giudice del lavoro, in relazione al combinato disposto degli artt. 409, 442 e 444 cod. proc. civ. .

200617461a   La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata. L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia anche giudice del fatto) ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata "secundum eventum litis".

200617287 Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta da alcuni dei soci privati di una società mista costituita con la partecipazione di un Comune per ottenere la dichiarazione d'illegittimità dell'accordo intervenuto tra l'ente pubblico ed un altro socio privato, con cui quest'ultimo si sia accollato l'obbligo del primo di versare i tre decimi di un aumento di capitale da esso sottoscritto, nelle more dell'ottenimento da parte del Comune di un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta infatti di una normale controversia di tipo civile-societario, che non attiene all'esercizio di un pubblico potere, non essendo consentito all'Amministrazione comunale d'incidere unilateralmente sullo svolgimento dei rapporti sociali e sull'attività della società mediante i propri poteri autoritativi e discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario.

200616994b    A seguito dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210 - che ha trasformato l'azienda autonoma in ente Ferrovie dello Stato rendendo di natura privatistica il rapporto di lavoro dei dipendenti ferroviari - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie di lavoro instaurate dai predetti dipendenti nei confronti del subentrato ente e tale giurisdizione deve ritenersi, a maggior ragione, sussistente anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni, verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno dichiarato spettante al giudice ordinario la cognizione della controversia nascente da un rapporto di lavoro con l'Ente ferrovie ed avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla riammissione del dipendente ferroviario presso il menzionato ente di provenienza a seguito di annullamento dell'atto dispositivo della mobilità emesso in base al D.P.C.M. n. 325 del 1988, con conseguente riconoscimento della permanenza del rapporto con l'originario datore di lavoro).

200616994a   In materia di procedure di mobilità del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni attuate in base al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, l'accertamento dell'inefficacia della risoluzione del rapporto con l'originario datore di lavoro con il conseguente mancato perfezionamento della procedura di mobilità comporta la permanenza del rapporto con l'ente di provenienza. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che l'accoglimento della domanda, con la quale un dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, in seguito all'attuazione della procedura di mobilità presso l'Amministrazione finanziaria, aveva chiesto l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile dell'atto con il quale era stata disposta la mobilità , avrebbe comportato la permanenza del rapporto con l'originario datore di lavoro).

200616993    L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (c.d ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell'accordo, con la conseguenza che, ove non concluso dalle parti direttamente o mediante l'intervento di rispettivi procuratori speciali secondo le modalità indicate nell'art. 366, comma terzo, cod. proc. civ. (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il relativo ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, le S.U., investite con un ricorso implicante un motivo attinente alla giurisdizione, sono, per l'appunto, pervenute - difettando la conclusione di un valido accordo nei precisati termini - alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso una sentenza del tribunale che aveva deciso nel merito della ritenuta legittimità di un licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non già come giudice dell'impugnazione di lodo emesso da un Collegio di disciplina).

200616898 (d)       In una controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica, l'adozione nel giudizio di secondo grado, anziché del procedimento in udienza pubblica, di un procedimento in camera di consiglio in cui sia stata effettuata la discussione delle parti, sia stato pronunciato il dispositivo in udienza e sia stata emessa una decisione in forma di sentenza non può comportare la nullità della sentenza in assenza della deduzione dello specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito.

200616898 (c)        Qualora una Regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. e dell'art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è applicabile, nei confronti dell'amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2, numero 10), della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella quota maggioritaria mediante inserimento nel cosiddetto listino del Presidente (art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

200616898 (b)       La controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica di un amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

200616898 (a)        E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, sollevata sotto il profilo della violazione della delega legislativa in relazione al supposto mancato rispetto del termine di sei mesi per l'emanazione da parte del Governo del decreto delegato, previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Difatti, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 80 del 2005 ha previsto non solo un termine semestrale per l'adozione da parte del Governo del D.Lgs., ma anche l'eventualità di una proroga di centoventi giorni nel caso in cui il termine di sessanta giorni (dalla data di trasmissione dello schema di decreto al Parlamento) per la formulazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del suddetto termine semestrale o successivamente: e di tale proroga deve tenersi conto nella specie, atteso che il termine di sessanta giorni è venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine semestrale (15 novembre 2005), considerato che lo schema di D.Lgs. è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Senato il 5 settembre 2005  ed alla Camera il 12 settembre 2005.

200616896                             In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione. Inoltre, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso di opposizione all'ingiunzione di restituzione del contributo che la P.A. aveva basato su presunti inadempimenti del beneficiario riguardanti l'invio di documentazione e la realizzazione dell'opera finanziata, e quindi attinenti alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione).

200616895b   L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente recepito dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e dalle circostanze collocate alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, le controversie di lavoro dell'ufficiale giudiziario e degli altri dipendenti addetti agli U.N.E.P. - che si qualificano come impiegati civili dello Stato, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato - sono ora assoggettate alla generale disciplina regolante le controversie attinenti al lavoro pubblico per l'appunto privatizzato, con la conseguenza che le controversie aventi riferimento - in base al richiamato principio - ad un'epoca antecedente al 30 giugno 1998, individuata quale data discriminante dal citato art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998, sono ancora da ritenersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle riferibili ad epoca successiva sono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del richiamato criterio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva correttamente riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della controversia sulla determinazione del trattamento economico riconducibile alla ripartizione dell'indennità di trasferta tra gli addetti agli Uffici Unici risalente ad epoca anteriore al 30 giugno 1998). 

200616895a   Gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari addetti agli U.N.E.P. si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato poiché essi, quali "ausiliari dell'ordine giudiziario" (come definiti dall'art. 1 del d.P.R. n. 1229 del 1959, al fine di attestare il collegamento funzionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri), godono di uno stabile inserimento nell'amministrazione giudiziaria, idoneo ad escludere in radice qualsiasi accostamento della loro collocazione lavorativa a quella di privati cittadini esercenti pubbliche funzioni, e, del resto, la legge (art. 2 cit. d.P.R. n. 1229 del 1959) li equipara ai predetti impiegati statali agli effetti, tra l'altro, dei congedi e della impignorabilità ed insequestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni. Oltretutto, la riferita qualificazione è confortata dall'ulteriore circostanza che gli addetti agli U.N.E.P. sono assunti in servizio per pubblico concorso e nei loro riguardi sono state estese le qualifiche professionali, con i relativi profili, proprie del pubblico impiego, senza trascurare, in proposito, la rilevanza del loro assoggettamento al potere di sorveglianza del presidente della Corte di appello e del presidente del Tribunale, nonché al potere disciplinare del Ministro. Né, ai fini della possibile esclusione di tale inquadramento, ricoprono alcuna incidenza le caratteristiche relative alle peculiarità del loro trattamento retributivo e dell'assenza dell'obbligo del rispetto di un orario predeterminato, sia perché, in effetti, il complesso metodo retributivo può ritenersi assimilabile al trattamento stipendiale degli impiegati statali, sia perché la mancata preordinazione di un orario lavorativo non influisce sulla natura subordinata e pubblica del rapporto, che, nel settore specifico, deve caratterizzarsi per standard lavorativi che, seppure cadenzati entro gli orari indicati dalla normativa procesualistica per i singoli atti da compiere, non possono ugualmente - per la molteplicità e particolarità dei compiti affidati agli ufficiali giudiziari – essere assoggettati, in ragione di evidenti esigenze di efficienza del servizio, a fissi e generalizzati schemi temporali. 

200616891                             In tema di usi civici, devono considerarsi definitive, e quindi suscettibili di reclamo alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le decisioni che, ancorché non esauriscano l'intero giudizio, risolvano questioni concernenti l'esistenza, la natura o l'estensione dei diritti di uso civico.

200616751  (a)       La Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea costituiscono soggetti giuridici diversi, ancorché istituzionalmente e funzionalmente collegati, ciascuno dei quali dotato di ben distinta personalità giuridica, sia sul piano del diritto sostanziale che di quello processuale. Deve pertanto escludersi che la Banca d'Italia costituisca un'articolazione locale della Banca Centrale Europea e che alla prima siano stati conferiti poteri rappresentativi che la abilitino a stare in giudizio nel territorio italiano in nome e per conto della seconda.

200616751   (b)     E' da escludere che la massa monetaria posta in circolazione nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema dell'euro (e quindi anche in Italia) appartenga alla collettività dei cittadini di quei Paesi, e che, di conseguenza, ciascuno di costoro possa rivendicare, "pro quota", il reddito derivante dalla stampa e dalla circolazione di detta massa monetaria (cosiddetto reddito di signoraggio), oggi invece percepito - per effetto di una scelta di politica monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto il nostro Paese è vincolato anche sul piano internazionale - dalla Banca Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali. Discende da ciò che la pretesa del cittadino rivolta ad ottenere una quota proporzionale del signoraggio monetario esula dall'ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto. Né la giurisdizione in ordine a detta pretesa spetta al giudice di pace: essendo da escludere che l'attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo equità le controversie il cui valore non superi un certo importo gli consenta di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione.

200616749   Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, riguardante il conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, il requisito dei ventotto anni di contribuzione può essere conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo automatico dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione del lavoratori autonomi - che consentirà, poi, di ottenere la pensione di anzianità in quest'ultima gestione - sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, al fine di ottenere l'erogazione della pensione in questa stessa gestione, restando peraltro esclusa, quando non si faccia ricorso alla suddetta ricongiunzione, la possibilità di cumulare nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti.

200616469d     conforme a Cass. SS.UU. ord. n. 319 del 2005.

200616469c    Posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione. Detto potere incontra, tuttavia, il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.

200616469b     conforme a Cass. SS.UU. n. 22885 del 2004.

200616469a    Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo". Tale principio si applica anche in materia di decisioni rese in sede di giudizio di ottemperanza, poiché i soli motivi riguardanti la giurisdizione, per i quali gli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. consentono il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, pure con riferimento al richiamato giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno rigettato il motivo del ricorso con il quale si deduceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio di ottemperanza ovvero per l'adozione di una pronunzia di improcedibilità, siccome comunque attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa).

200616463                             In tema di procedimento disciplinare nei confronti del magistrato ricollegabile ad un procedimento penale, ogniqualvolta il decreto di archiviazione non consegua ad una specifica contestazione, il termine annuale di decadenza per il promovimento dell'azione disciplinare, di cui all'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1946, n. 511, decorre dal giorno in cui uno dei titolari dell'azione disciplinare abbia avuto notizia di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel dichiarare il non doversi procedere perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge, aveva rilevato che già la motivata richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e comunicata al Ministro della giustizia contenesse tutti gli elementi dell'illecito disciplinare poi contestato all'incolpato).

200616462   Le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia (e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cosiddetta "efficacia panprocessuale") negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto pretese identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato. In particolare, il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione) precedentemente formatosi, e rilevabile anche d'ufficio, spiega la sua efficacia nello stesso giudizio intentato davanti ad altro giudice, di ordine diverso, nel quale si sia venuto a configurare un giudicato interno affermativo della sua giurisdizione. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il giudicato esterno, formatosi nel giudizio amministrativo, sulla non debenza di un'indennità di accesso rivendicata da un consulente amministrativo nei confronti della Gestione liquidatoria di una U.S.L.  doveva considerarsi operante, con sua rilevabilità d'ufficio, nel giudizio successivamente proposto dinanzi al giudice ordinario ed avente ad oggetto la stessa pretesa, senza che potesse rilevarsi la configurabilità al riguardo di alcuna preclusione derivante dalla sopravvenuta formazione, nel secondo giudizio, di un giudicato interno con riguardo all'affermazione della sua giurisdizione da parte del giudice ordinario).

200615904   Ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dell'atto di determinazione del personale degli assistenti tecnici ed amministrativi dipendenti del Ministero dell'Istruzione, siccome espressione di un potere di organizzazione della pubblica amministrazione, configurandosi gli inconvenienti lamentati dai predetti dipendenti come effetti, per l'appunto, riflessi ed indiretti dell'atto medesimo, inidonei come tali a determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario).

200615900                             Con riguardo a pronuncia del giudice contabile, l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 51 cod. proc. civ., non integra mancanza di giurisdizione del collegio giudicante, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Pertanto, il ricorso per cassazione non è esperibile nei confronti di sentenza della Corte dei conti per denunciare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite.

200615899   Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda riguardante l'accertamento relativo all'intervenuta cessazione o meno di un contratto di locazione (con correlata richiesta di rilascio dell'immobile costituentene l'oggetto) stipulato "iure privatorum" tra una Pubblica Amministrazione (la Provincia, nella specie) ed un privato, siccome attinente alla prospettazione di mere posizioni di diritto soggettivo , con devoluzione allo stesso giudice ordinario, ove tempestivamente dedotta nel rispetto del contraddittorio, anche della cognizione, "incidenter tantum", di eventuali atti amministrativi illegittimi.

200615898                             La controversia promossa dal privato nei confronti di una ASL per ottenere il pagamento di una somma di danaro a titolo di canoni dovuti per la cessione in affitto di una struttura sanitaria, nella quale si discuta anche se il contratto di affitto si sia o meno perfezionato con l'approvazione del relativo schema da parte della Giunta regionale,  è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa creditoria formulata dall'attore non pone in discussione provvedimenti od atti equipollenti integranti esercizio di potere autoritativo della P.A., mentre richiede un'indagine meramente delibativa ed incidentale, con riguardo al quesito relativo all'operatività dell'allegato contratto di affitto, sugli atti occorrenti per il perfezionamento del vincolo negoziale con la P.A.

200615897                             La domanda dell'assistito dal Servizio sanitario nazionale di rimborso di spese effettuata presso una struttura privata, senza preventiva autorizzazione, per cure od interventi in tesi urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito da potere di supremazia, ed inoltre, quanto al requisito dell'urgenza, coinvolge meri apprezzamenti tecnici della P.A., non valutazioni discrezionali in senso stretto; ne consegue che la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

200615896 (b)       Il farmacista convenzionato con il servizio sanitario nazionale il quale chieda alla ASL il pagamento del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti dal predetto servizio, fa valere un credito inerente a detto servizio, direttamente fissato da previsioni normative e negoziali e sottratto all'incidenza di provvedimenti od atti integranti esercizio di potere autoritativo da parte della P.A.; la relativa controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e succ. modif.), e spetta, in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario.

200615896 (a)                       In un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso. Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in essa la giurisdizione medesima si ricolleghi alla soluzione delle indicate questioni comuni, non anche quando debba essere determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (art. 5 cod. proc. civ.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle domande stesse.

200615893 Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine ad una controversia vertente tra Comuni ed avente ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione di un atto (denominato "protocollo d'intesa") sottoscritto dai rispettivi sindaci per la disciplina del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti e la realizzazione di opere pubbliche per l'esercizio di tale attività: si tratta infatti di un accordo che, pur non rientrando tra quelli di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (stipulati tra Pubbliche Amministrazioni e privati al fine di determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti amministrativi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione degli stessi), è riconducibile all'art. 15 della medesima legge, che richiama il comma quinto dell'art. 18, in quanto non rappresenta una mera espressione di volontà politica, ma un modulo convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune.

200615665 In tema di acque pubbliche, al fine di stabilire se una domanda di concessione di derivazione di acqua debba o meno considerarsi nuova, e vada quindi istruita con la procedura prevista dall'art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non assume alcun rilievo l'eventuale sussistenza di derivazioni in atto già assentite in favore di un altro soggetto, dovendo valutarsi esclusivamente se colui che propone la domanda chieda di subentrare nella posizione del preesistente concessionario, ovvero di realizzare una propria derivazione di acqua sulla base di un nuovo progetto tecnico, che dev'essere allegato alla domanda, ed in ordine al quale si rende necessaria, in particolare, l'acquisizione del parere del Consiglio superiore di lavori pubblici. L'applicabilità di tale procedura non è infatti esclusa dal fatto che, in relazione alle medesime acque, già esista una concessione di derivazione a beneficio di un terzo, né dall'eventualità che la nuova derivazione debba tener conto in qualche misura dei diritti già spettanti ad un precedente concessionario, secondo le regole stabilite per la c.d. "sottensione" dagli artt. 45 e ss. del testo unico: tali circostanze, infatti, si riflettono sul contenuto finale del provvedimento che l'Amministrazione è chiamata ad adottare, potendo costituire motivo di rigetto della nuova domanda, e giustificando comunque una discussione, che deve formare anch'essa oggetto del prescritto parere, in ordine alla decadenza della precedente concessione, nonché alla compatibilità della nuova derivazione con altra utilizzazione già concessa, alla prevalente importanza della nuova concessione rispetto alla precedente, ed al modo di garantire o indennizzare i diritti del precedente concessionario.

200615661b   L'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa; pertanto, il Consorzio per la depurazione delle acque di scarico di Savona, costituito - ai sensi degli artt. 155-172 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 - per la costruzione degli acquedotti e la gestione dei servizi di fognatura nel territorio dei comuni consorziati, era da qualificarsi come un ente pubblico non economico, in quanto avente, prevalentemente, scopi e modalità operative che trascendevano l'attività meramente imprenditoriale ed operava avvalendosi di mezzi finanziari erogati soprattutto dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati, sicché i costi dell'attività erano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica. Diversamente, invece, l'Azienda speciale di servizi per il Consorzio di Savona, istituita successivamente, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del suddetto Consorzio, a far data dal 26 novembre 1996, per svolgere gli stessi servizi, è classificabile nel novero degli enti pubblici economici. Conseguentemente, le controversie concernenti i rapporti di lavoro del personale dipendente del predetto Consorzio, poi sostituito dall'omonima Azienda, sono da intendersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero a quella del giudice ordinario, a seconda che abbiano ad oggetto pretese concernenti il periodo anteriore oppure quello successivo alla riferita data del  26 novembre 1996, coincidente con quella di decorrenza dell’efficacia giuridica della menzionata trasformazione.

200615661a   conforme a SS.UU. n. 261 del 2003.

200615659                             La controversia avente ad oggetto l'accertamento in ordine alla esistenza o meno di un effettivo trasferimento in proprietà, da parte delle Regioni, di beni (centri trasfusionali), originariamente dell'AVIS (Associazione volontari italiani del sangue), alle unità sanitarie locali, ai policlinici universitari ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il trasferimento di detti beni è previsto direttamente dalla legge (art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107) e che i provvedimenti amministrativi della Regione per realizzare il trasferimento in questione e per regolare i rapporti attivi e passivi degli enti sono adottati in applicazione dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (espressamente richiamato dal citato art. 19 della legge n. 107 del 1990).

200615658                             La Corte dei conti è deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'agente contabile e l'Amministrazione nonché del risultato contabile finale di detti rapporti. Ne deriva che, cessato il rapporto concessorio, ogni controversia relativa al "saldo", attivo o passivo, della gestione dell'agente contabile va promossa innanzi all'autorità competente a giudicare della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei conti. (Principio espresso in fattispecie nella quale il Comune aveva chiesto all'agente contabile la consegna del residuo di fondo cassa e questi aveva richiesto in via riconvenzionale il compenso ulteriore per avere gestito i fondi erogati dallo Stato, in occasione del sisma del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981).

200615657                             In relazione all'impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile - in forza dell'art. 67 del medesimo R.D. - in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso medesimo.

200615628b   La cognizione della controversia instaurata da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la condanna dello stesso Stato estero al versamento dei contributi previdenziali omessi appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi all'organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo sull'esercizio dei suoi poteri sovrani.

200615628a   Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda implicante l'impugnazione del licenziamento proposta da una dipendente del Consolato della Repubblica della Tunisia in Italia con mansioni di segretaria locale e di dattilografa, sul presupposto che le prestazioni di detta dipendente non potevano considerarsi meramente materiali e strumentali, ma si inserivano, pur sempre, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio consolare, in quanto rispondenti ad una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza e da capacità professionali connaturali ad un rapporto fiduciario, risolvendosi in una necessaria attività di supporto e di collaborazione che era funzionale rispetto alla realizzazione delle finalità del menzionato ufficio).

200615626b   La cognizione della controversia instaurata da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la condanna dello stesso Stato estero al risarcimento del danno per inadempimento datoriale appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi all'organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo sull'esercizio dei suoi poteri sovrani.

200615626a    Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo all'impugnazione del licenziamento proposta da un lavoratore straniero alle dipendenze dell'Ambasciata del Kuwait in Italia addetto a mansioni di vigilanza e custodia, specificando che deve ritenersi inibito a detto giudice di poter sindacare le scelte operate da un'ambasciata di uno Stato straniero in ordine alle misure da adottare per garantire la sicurezza - anche al proprio interno - e, conseguentemente, di poter imporre, tramite l'ordine di reintegrazione, la propria valutazione).

200615620b   La cognizione della controversia instaurata da un dipendente italiano di un ufficio consolare di uno Stato straniero in Italia al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al versamento dei contributi previdenziali omessi ovvero al risarcimento dei danni subiti in dipendenza di tale omissione appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, siccome attinente ad aspetti solo patrimoniali del rapporto di lavoro e, in quanto tale, inidonea ad interferire nelle funzioni istituzionali dell'anzidetto ufficio, non inerendo, invero, all'esercizio del poteri sovrani dello Stato straniero.

200615620a   Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alla domanda volta - come nella specie - alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero, a nulla, peraltro, rilevando che, in corso di causa, il lavoratore licenziato opti, eventualmente, per il risarcimento del danno in sostituzione della reintegrazione originariamente richiesta, giacché tale domanda, pur "ridimensionata" a pretese a contenuto patrimoniale, richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale ostativa - per i motivi precedentemente specificati - all'esercizio della giurisdizione italiana.

200615619   Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998 ed ulteriormente modificato dall'art. 18 del d. lgs. n. 387 del 1998), ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 (poi recepito nel successivo art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001), pone il discrimine temporale tra  le due suddette giurisdizioni con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; pertanto, se la lesione del diritto è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, in accoglimento del proposto ricorso, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della domanda con la quale era stato richiesto il riconoscimento dell'equo indennizzo con riguardo ad una patologia che si assumeva dipendente da causa di servizio, sul presupposto che il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, con il quale il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie aveva negato tale rapporto di causalità, era intervenuto in data successiva al 30 giugno 1998, individuata quale discrimine temporale dal predetto art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998, in quel momento applicabile).    

200615614             La controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche, avvenuta - pur in mancanza di una espressa previsione di legge impositiva dell'obbligo (cfr. Corte cost., ordinanza n. 389 del 2004) - sulla base di provvedimenti dell'autorità scolastica conseguenti a scelte dell'Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del pubblico servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla P.A.-autorità.

200615612 b - Il rapporto di lavoro tra la F.I.T. (Federazione italiana tennis), quale federazione sportiva nazionale, ed un dipendente di ufficio periferico con mansioni tecniche, anche prima della legge 23 marzo 1981, n. 91 (che, all'art. 14, prevede espressamente la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle federazioni con personale tecnico e sportivo), aveva natura privata, posto che, anche anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, era da escludersi la possibilità che le federazioni potessero creare "ex novo" rapporti di pubblico impiego; le relative controversie, pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Né in senso contrario rileva la sopravvenuta legge 31 gennaio 1992, n. 138, atteso che con essa non è stata prevista l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego (bensì solo l'inquadramento nei ruoli del C.O.N.I. del personale assunto dalle federazioni sportive nazionali previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali), così come risulta ininfluente che la domanda, con la quale il dipendente tecnico della federazione abbia chiesto il riconoscimento di spettanze di lavoro o la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, sia stata rivolta solidalmente sia contro la federazione sportiva che contro il C.O.N.I. .

200615612 a - Il ricorso incidentale per cassazione proposto dalla parte totalmente o parzialmente vittoriosa nel merito, ancorché condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria dalle Sezioni unite qualora investa la questione della giurisdizione che sia stata espressamente affermata nella sentenza impugnata, poiché la contestazione del potere decisorio del giudice in quanto carente di giurisdizione non può essere condizionata al risultato della controversia, atteso che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio dello stesso potere decisorio che viene contestato con il ricorso incidentale.

200615344 c - Per i ricorsi relativi al rapporto di impiego degli impiegati dipendenti da pubbliche amministrazioni era prevista - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole di riparto della giurisdizione dettate dall'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 29, comma primo, n. 1, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'art. 7, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). In tale giurisdizione esclusiva si ricomprendevano anche le controversie meramente patrimoniali, siccome inerenti al rapporto di pubblico impiego e non rientranti nel novero delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorreva, riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 7, comma terzo, della citata legge n. 1034 del 1971, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta successivamente modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205). Tale previsione deve considerarsi costituzionalmente legittima, con la derivante dichiarazione dell'infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale, per assunta violazione dell'art. 103 Cost.,della suddetta disciplina precedentemente attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi e in materia non particolare. Infatti, la conformità della richiamata normativa al suddetto parametro costituzionale è confermata dai successivi sviluppi legislativi e, in particolar modo, dal menzionato art. 63, comma quarto, del d. lgs. n. 165 del 2001, che, nel lasciare espressamente ferma la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro "non privatizzato" (ovvero "a regime di diritto pubblico"), ha specificato che vi sono comprese anche "quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi", così riconoscendo, da una parte, che non possono configurarsi diritti consequenziali allorché il giudice amministrativo tutela diritti soggettivi, e, dall'altra, che la giurisdizione sul rapporto comprende tutte le controversie che al rapporto medesimo devono ritenersi inerenti. Inoltre, la regola sulla giurisdizione, così come dettata dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 1034 del 1971, vecchio testo (come innanzi richiamato), non è suscettibile di essere sospettata di illegittimità costituzionale sulla base della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, dalla quale, invero, non è possibile enucleare il principio generale della non conformità a Costituzione di tutte le previsioni legislative, le quali, nel devolvere alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie inerenti ad una "particolare materia", contrassegnata dal dominio pubblico e dalla titolarità di poteri amministrativi, e perciò dalla presenza sia di situazioni di interesse legittimo, sia di situazioni di diritto soggettivo, non riservano all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie (meramente) patrimoniali inerenti alla materia stessa. Tale principio è, oltretutto, ricavabile ulteriormente dalla successiva sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 191 del 2006, alla stregua della quale le controversie che investono le attività non autoritative dell'amministrazione sono legittimamente affidate alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo allorché siano comprese a pieno titolo nella materia particolare.   

200615344 b -  Conforme a Cass. SS. UU. N. 9154 del 2006.

200615344 a - La norma transitoria prevista dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta certamente una deroga al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., ma solo nel senso che non è sufficiente instaurare una controversia in sede di giurisdizione ordinaria dopo la data del 30 giugno 1998 per escludere la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di rapporto di lavoro pubblico, occorrendo anche che le questioni dedotte in giudizio siano attinenti al periodo di lavoro successivo alla predetta data. Per le controversie instaurate prima, in sede di giurisdizione amministrativa, opera integralmente il disposto del citato art. 5 cod. proc. civ., secondo il quale la giurisdizione è determinata con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che possano rilevare i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

200615342 d - Conforme a Cass. SS.UU. n. 12137 del 2004.

200615342 b - La controversia, avente origine nella domanda di un dipendente della P.A. tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale -  all'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede. Né, al riguardo, rileva che il rifiuto di stipulazione del contratto con il soggetto che assume essersi collocato in posizione utile nella graduatoria (non contestata) abbia assunto a presupposto un provvedimento amministrativo di determinazione del numero dei dirigenti da assumere. In proposito, invero, deve essere rilevato che esula dalle questioni di giurisdizione la verifica del fondamento di merito della pretesa in relazione al potere dell'amministrazione di stipulare il contratto, che comprende l'indagine sulla legittimità del provvedimento amministrativo (circa la dotazione organica da coprire) invocato dall'amministrazione a giustificazione del rifiuto di assunzione, stante l'esplicita previsione di legge - contenuta nello stesso primo comma dell'art. 63 del citato d. lgs. n. 165 del 2001 - secondo la quale la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro non soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all'assunzione, come nelle altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.

200615342 a - L'art. 16, lett. f), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U. hanno respinto l'eccezione pregiudiziale del controricorrente relativa alla dedotta inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Ministro e non dal dirigente del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi).

200615340 - L’art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cui corrispondeva, precedentemente, l’art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento dell'instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e, perciò, al momento della cessazione della permanenza. (Nella specie, in cui l'oggetto della controversia concerneva un’ipotesi di responsabilità contrattuale, per inadempimento dell'obbligo di assunzione, derivante dal provvedimento di avviamento al lavoro, le S.U., rilevando che il comportamento inadempiente non si era realizzato con il rifiuto dell'assunzione, ma si era protratto fino alla stipulazione del contratto di lavoro, intervenuta nel 2001, con la conseguente configurabilità di un illecito permanente, occorreva porre riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo di cessazione della permanenza, cosicché la questione controversia si sarebbe dovuta considerare attinente a periodo successivo al 30 giugno 1998, con la derivante devoluzione della sua cognizione alla giurisdizione del giudice ordinario, donde la cassazione con rinvio della sentenza impugnata con la quale era stata erroneamente dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo).

200615217 L'atto con cui il concessionario per la gestione di un aeroporto, previo assenso del Ministero dei Trasporti, affida ad un altro soggetto la gestione di un autoparcheggio custodito nell'area antistante lo scalo aeroportuale, riguardando l'utilizzazione di un bene del demanio aeronautico, che non può formare oggetto di rapporti di natura privatistica, ed avendo un contenuto riconducibile direttamente a facoltà e diritti attribuiti dal Ministero nell'ambito della concessione, è qualificabile come subconcessione, senza che assumano alcun rilievo la natura privatistica dei soggetti ed il regime privatistico dell'attività in questione, la quale, pur non comportando il trasferimento di poteri autoritativi, costituisce un pubblico servizio, in quanto assunta dalla P.A. e svolta dalla stessa o da un soggetto ad essa collegato in favore della generalità dei soggetti: le relative controversie sono pertanto devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo originario, non essendo nella specie applicabile nè l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 2000, nè l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, entrato in vigore successivamente alla proposizione della domanda, e non avente efficacia retroattiva). A detta regola fanno peraltro eccezione, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 citato, le controversie riguardanti l'adeguamento delle tariffe di parcheggio, le quali, avendo ad oggetto un corrispettivo e non implicando un sindacato in ordine all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell'Amministrazione, sono riservate alla giurisdizione ordinaria, anche nell'ipotesi in cui l'adeguamento sia sottoposto ad approvazione ministeriale: tale provvedimento, infatti, in quanto destinato a verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario sulla base di parametri di carattere economico-aziendale, non comporta alcuna ponderazione di interessi pubblici, e non costituisce quindi esercizio di discrezionalità amministrativa.

200615216 - 2006U00446 (sez) I contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione, previsti dalla legge della Regione Calabria 24 marzo 1982, n. 7 (Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali), come modificata dalla legge regionale 11 luglio 1983, n. 22, sono qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti all'Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest'ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione. Le controversie riguardanti la loro erogazione sono pertanto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, non investendo in alcun modo atti amministrativi diretti al reperimento delle risorse o all'adozione della spesa, o comunque aventi effetti costitutivi sul rapporto obbligatorio dedotto in giudizio: infatti, una volta che la Giunta regionale abbia individuato le imprese concessionarie aventi diritto al contributo, a titolo di acconto o definitivo, e abbia determinato la misura dei contributi spettanti, in sede  di concreta erogazione non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale del Presidente della Giunta Regionale, con la conseguenza che le relative controversie, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il riconoscimento degl'interessi per il ritardo nel pagamento, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

200615204 (b) L'impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell'art. 6, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, così come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., costituente l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione, dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione in tali ipotesi competa al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo. Quando accoglie l'impugnazione, il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

200615204  (a) E' ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione diretto ad individuare, a seguito della proposizione di analoghe impugnazioni dinanzi alla corte d'appello e al Consiglio di Stato, quale sia il giudice, ordinario o amministrativo, cui è devoluta la cognizione dell'impugnazione del lodo arbitrale (emesso, nella specie, in controversia concernente diritti soggettivi che sarebbe stata affidata, se non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

200614865 - Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nome iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrasi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, sul presupposto che né l'acquisizione del terreno al patrimonio comunale mediante contratto in regime privatistico, ancorché stipulato per evitare la procedura dell’espropriazione, né la previsione dello strumento urbanistico potevano ritenersi atti idonei a realizzare la concreta destinazione dell'area concessa in godimento a privato a verde pubblico o ad altro servizio pubblico in relazione alle esigenze delle zone ad essa limitrofe del territorio comunale, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione di accertamento di un contratto di locazione inerente un immobile di proprietà comunale e detenuto da privato, siccome riconducibile nell'ambito del patrimonio disponibile del Comune).    

200614864 - Il canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281) in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso  esclusivo o speciale di beni pubblici. Ne consegue che le controversie attinenti alla debenza del canone in questione esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie (come delineata dall'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dopo la sostituzione operata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) e rientrano nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a mente dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (poi sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

200614858 b - Nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui uno o più attori propongono domande contro diversi convenuti, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare solo le domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo.

200614858 a - L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora trasfuso nell'art. 69, comma settimo, del successivo d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, le S.U. hanno individuato tale discrimine temporale ponendo riguardo all'epoca di emanazione della delibera della Giunta Regionale risalente al 1984 con la quale era stato disposto l'inquadramento del lavoratore nei ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo criteri di cui il medesimo contestava la legittimità invocando l'applicazione della disciplina di cui al d.P.R. 8 maggio 1987, n. 287, con conseguente dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

200614854 (c) Il regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, introdotto sull'intero territorio nazionale con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emesso in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, ha reso impossibile, sin dal momento della sua entrata in vigore, l'emissione di nuove azioni al portatore, per ciò stesso escludendo ogni ulteriore vigenza alla legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, la quale, fino a quel momento, aveva consentito all'Amministrazione regionale di autorizzare l'emissione di titoli siffatti al fine di creare ed esercire nuovi impianti industriali nel territorio della Regione. Il sopravvenuto regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, tuttavia, non preclude all'Amministrazione regionale, la quale abbia ricevuto in epoca anteriore il deposito cauzionale di azioni al portatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti al privato in base alla predetta legge regionale, di procedere, in presenza delle previste condizioni (come la non realizzazione delle opere e degli impianti progettati nel previsto termine), all'incameramento della cauzione, e ciò stante l'irrilevanza del sopravvenuto obbligo di conversione di tali titoli rispetto alla loro funzione cauzionale, considerato che le azioni al portatore costituivano (almeno sino alla scadenza del termine per la loro utile conversione in titoli nominativi) beni atti alla circolazione, dotati di valore economico, e quindi idonei a svolgere l'indicata funzione.

200614854 (b) Una volta depositate, in favore dell’Amministrazione, azioni a titolo di cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal privato nei confronti della stessa P.A., in conformità a quanto contemplato dalla normativa regionale (nella specie, la legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, relativa alla facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde) che ad un simile onere condizionava l'autorizzazione (nel regime anteriore alla legge statale sulla obbligatorietà del regime di nominatività dei titoli azionari) ad emettere titoli al portatore, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sulla controversia concernente la legittimità dell'esercizio, da parte del Presidente della Giunta regionale, del diritto di incamerare la cauzione. Difatti, il diritto soggettivo del privato sulle azioni depositate in cauzione non è suscettibile di ridursi ad interesse legittimo in conseguenza del provvedimento con cui la P.A. ne abbia disposto l'incameramento, essendo questo un provvedimento non condizionato da valutazioni discrezionali, bensì adottato unicamente nell'ambito di poteri di verifica e di controllo dell'adempimento degli obblighi in relazione ai quali il privato aveva proceduto a detto deposito cauzionale.

200614854 (a) Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, e recuperato così il contatto tra la parte interessata ed il giudice, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, presuppone che quell'altro, precedente termine sia stato rispettato, ma ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".  Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.

200614853 - L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (a cui è subentrato l'art. 69, comma settimo, del successivo d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui alla base della richiesta giudiziaria vi sia un atto di gestione, provvedimentale o negoziale, non deve farsi riferimento al momento della determinazione volitiva o al momento in cui lo stesso venga esternalizzato nell'ambito dell' "iter" procedurale, ma al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne la definitività e l'operatività, oltre che la conoscibilità. (Nella specie, relativo al caso riguardante l'azione di annullamento del rapporto informativo relativo al servizio svolto nell'anno 1996 da un dipendente dell'Amministrazione finanziaria e il conseguente risarcimento dei danni, le S.U. hanno ravvisato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo, al fine del discrimine temporale, all'atto in cui, con la comunicazione all'interessato di tale rapporto si era conclusa - in data successiva al 30 giugno 1998 - la procedura prevista per la formulazione del giudizio complessivo relativo all'attività del dipendente stesso).

200614852 - Le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate, incluse quelle esercenti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica del rapporto stesso con tali aziende, che integrano strutture con connotati di impresa, autonome rispetto all'organizzazione pubblicistica del Comune. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario anche la cognizione della domanda con cui un soggetto faccia valere (come nella specie) il suo diritto all'assunzione alle dipendenze di un'azienda municipalizzata, in virtù proprio della natura privatistica dell'attività svolta, anche con riferimento all'espletamento delle procedure concorsuali.

200614849 - La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della formazione professionale dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loro inquadramento nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello stesso settore della formazione professionale, poiché essa non si prospetta suscettibile ad essere ricondotta nell'ambito di quelle relative ad atti organizzativi ( di cui all'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001 ed espressione di discrezionalità dell'ente, in relazione ai quali sarebbero perciò configurabili solo interessi legittimi), bensì, implicando la deduzione del riconoscimento di una modificazione dello "status" lavorativo quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente direttamente ed esclusivamente al rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione secondo la tipologia prevista dall'art. 1, comma secondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione è, per l'appunto, demandata (in difetto delle condizioni per l'operatività del regime transitorio enucleato nell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, permanendo la situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno1998) alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del medesimo d. lgs. n. 165 del 2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal quarto comma dello stesso articolo). 

200614847 - In tema di riparto delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione di opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge, e tale natura pubblicistica dell'impiego non è esclusa né dalla mancanza di un atto formale di nomina, né dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine (essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio), né, infine, dall'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato; tale principio subisce deroga nel caso di inserimento del lavoratore in una struttura separata ed autonoma dell'ente gestita con criteri imprenditoriali, consistenti nella tendenziale equiparazione dei costi ai ricavi, ovvero, ancora, nel caso in cui sia la legge a qualificare privato il rapporto di lavoro. (Nella specie, relativa al caso di una controversia avente ad oggetto una vicenda che si collocava interamente prima del termine del 30 giugno 1998, previsto dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, le S.U., sul presupposto che nel testo stesso dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si prevedeva la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di nominare i direttori delle agenzie regionali per l'impiego con assunzione mediante contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, donde la relativa qualificazione privatistica dell'inerente rapporto, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del  giudice ordinario in ordine alla cognizione della controversia intentata da un direttore dell'Agenzia Regionale per l'Impiego della Basilicata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche economiche per il riconoscimento di alcune pretese economiche derivanti dal pregresso rapporto di lavoro, così cassando con rinvio la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario). 

200614846 b - In materia di rapporti di lavoro instaurati con pubbliche amministrazioni, l'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con il quale sono state trasferite al giudice ordinario le controversie in tema di pubblico impiego privatizzato ed è stata dettata la relativa disciplina transitoria, utilizzandosi a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia prodotto l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, dovendo invece essere interpretata nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avversarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, rilevando il momento in cui era insorto il diritto al compenso rivendicato dal pubblico dipendente - riconducibile a data anteriore al 1° luglio 1998 - e non già quello del successivo atto dell'ente locale che non aveva accolto la domanda del dipendente diretta ad ottenere tale compenso, hanno ritenuto che non operasse ancora la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, quale prevista dal richiamato art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, onde residuava, in via transitoria e ad esaurimento, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).  

200614846 a - La giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.

200614287 b - Con riferimento al criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" utilizzato dall'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione, ma non anche al giudice del domicilio della persona offesa o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Stato; sicché, in caso di un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, il soggetto offeso può promuovere l'azione risarcitoria contro l'editore sia dinanzi al giudice dello Stato del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione, competente a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito nella loro integralità, sia dinanzi al giudice di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della reputazione, il quale è competente a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. 

200614287 a - Qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una "causa petendi" comune alla domanda proposta nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l'instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la "vocatio in ius" dei diversi litisconsorti in "simultaneus processus", con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza di appello dichiarativa della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, con la quale, nell'affermare che nell'ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano era idoneo a realizzare la "potestas iudicandi" di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, era stato tenuto esattamente conto del fatto che i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa attraverso la diffusione di un articolo su un giornale tedesco, versandosi, perciò, nell'ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo).

200614110 Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonchè di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un "estratto conforme" rilasciato dalla cancelleria "per uso ufficio", nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio.

200614100 c   Conforme a Cass. n. 15672 del 2005.

200614100 b   In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la previsione, secondo la quale - ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 - l'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, comporta che il detto termine non può che decorrere dalla data in cui il titolare della stessa azione disciplinare ha avuto "notizia" di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e non da quella - evidentemente successiva - nella quale ha verificato la rispondenza al vero dei comportamenti ascritti al magistrato. Pertanto, qualora la denunzia di fatti disciplinarmente rilevanti sia circostanziata e specifica, è onere, per i titolari della medesima azione disciplinare, entro un anno dalla richiamata "notizia" non solo verificare la fondatezza delle contestazioni (promuovendo le indagini amministrative del caso), ma anche iniziare, esercitandola in concreto, l'azione disciplinare. (Nella specie, le Sezioni Unite, enunciando il riportato principio, hanno rigettato il ricorso del Ministro della giustizia e confermato l'impugnata sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti di tre magistrati, siccome non proposta nel termine di legge, considerandosi che quest'ultimo termine si sarebbe dovuto ritenere decorrente dall'avvenuta acquisizione degli esposti provenienti da fonte qualificata - ovvero da avvocati esercenti nel foro in cui prestavano servizio i magistrati incolpati - contenenti l'indicazione di dati dettagliati e specifici circa i presumibili illeciti ascrivibili ai medesimi magistrati e, perciò, sufficienti, anche se eventualmente previa ulteriore verifica sulla scorta degli esiti della indagine ispettiva, per formalizzare nel predetto termine l'esercizio dell'azione disciplinare). 

200614100 a   In sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso una sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, legittimi e necessari contraddittori sono, oltre al magistrato incolpato, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale presso la Suprema Corte, con la conseguente operatività, ai fini della disciplina del litisconsorzio nella detta fase di gravame, della norma di cui all'art. 331 cod. proc. civ. . In virtù di tale presupposto, quando il ricorso sia stato tempestivamente notificato ad istanza del Ministro della Giustizia, all'indicato Procuratore generale, l'eventuale tardiva notificazione del ricorso stesso al magistrato incolpato vale come integrazione del contraddittorio ai sensi della richiamata disposizione normativa.

200613918 - 2006U01775 (Sez) La domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato trasferimento di un immobile di proprietà pubblica, del quale l'attore sia risultato aggiudicatario in esito ad una procedura di asta pubblica, non attiene alla fase pubblicistica concernente la scelta del contraente attraverso la procedura di gara, ma a quella privatistica dell'esecuzione conseguente all'aggiudicazione del bene, ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell'aggiudicazione. Nessun rilievo assumono, in proposito, le eccezioni eventualmente sollevate dall'Amministrazione convenuta in ordine al mancato perfezionamento del contratto di compravendita o all'impossibilità del trasferimento dell'immobile, conseguente all'avvenuta alienazione dello stesso ad altro soggetto, resosi aggiudicatario in esito ad una precedente gara dalla quale l'attore era stato illegittimamente escluso, trattandosi di questioni che attengono alla fondatezza nel merito della pretesa azionata. Nè la giurisdizione ordinaria può essere esclusa ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 35, comma quarto, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in virtù della connessione tra la domanda di risarcimento dei danni e quella di annullamento della precedente aggiudicazione, essendo tale collegamento subordinato all'iniziativa del ricorrente, il quale resta libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni, passando attraverso il giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento dei danni, ovvero di riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, al quale compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo.

200613917   L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. . (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C., risolvendo - con il riportato principio - il contrasto insorto sui criteri di individuazione del mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace secondo l'originaria formulazione degli artt. 339 e 113 cod. proc. civ., antecedente alle modifiche introdotte per effetto del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,  ha dichiarato, dovendosi formulare l'appello, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in relazione ad una sentenza del giudice di pace con la quale, pronunciandosi sul rapporto riguardante il contratto di fornitura idrica per lo smaltimento delle acque reflue stipulato con l'ente comunale e, perciò, con riguardo ad un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., non si era espressamente pronunciato sul valore della causa e sulla natura del predetto contratto, ragion per cui il mezzo di impugnazione si sarebbe dovuto individuare sulla base del contenuto effettivo della domanda riferito al contratto dedotto in giudizio e non in relazione al criterio decisionale equitativo adottato in concreto).

200613916b Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.

200613916a Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

200613692                             La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143, primo comma, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che - pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque - siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza. Deve pertanto escludersi che rientri nella giurisdizione del TSAP l'impugnativa dell'ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato, adottata sull'asserita difformità dell'edificio rispetto a quanto previsto dalla relativa concessione edilizia, a nulla rilevando che i limiti di edificabilità indicati in concessione rispecchiassero anche l'esigenza di rispettare le dovute distanze dall'alveo di un torrente (onde la costruzione realizzata in difformità dalla concessione si poneva anche in contrasto con le disposizioni normative emanate a tutele delle acque), ciò attenendo ai presupposti del provvedimento, non alla ragione giuridica e di fatto a fondamento del medesimo. Ne consegue che la controversia originata dall'impugnativa del predetto provvedimento di demolizione - attenendo alla materia urbanistica ed edilizia, non a quella delle acque - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

200613691                             Spetta al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Né a diversa conclusione induce l'art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Tale disposizione, invero, ha esclusivamente riguardo a vertenze inerenti al settore tributario: onde la sua previsione va riferita unicamente a quelle controversie in tema di delimitazione, estensione e figura dei terreni che costituiscano il presupposto per l'assoggettamento a tributo dei terreni stessi o per la determinazione dell'entità dei tributi in relazione ad essi dovuti.

200613689   In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che l'azione di responsabilità può essere promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Quest'ultimo criterio di collegamento, rilevante ai fini della giurisdizione, ponendo riferimento al luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, implica che lo stesso, sia pure avvalendosi dell'opera di soggetti estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purché l'attività di tale agente faccia pur sempre capo a tale stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti. (Nella specie, relativa ad un'azione risarcitoria instaurata nei confronti della compagnia "Air New Zealand Limited" per il danno conseguente al ritardo in partenza di un volo da Napoli a Papeete i cui biglietti erano stati acquistati presso un'agenzia di viaggi di Salerno, la S.C. , esclusa pacificamente l'applicabilità dei criteri di collegamento costituiti dal domicilio del vettore - sito in Nuova Zelanda - e  dal luogo di destinazione - coincidente con la Polinesia -, ha ritenuto difettante, ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano, anche il residuo criterio riconducibile al luogo di fissazione di uno stabilimento da parte del vettore, sul presupposto che, nel caso specifico, sarebbe stato necessario che gli attori - essendo la relativa circostanza contestata - avessero provato che l'agenzia di viaggi, venditrice dei biglietti, aveva agito sulla base di un contratto stipulato con la rappresentanza italiana della suddetta compagnia aerea). 

200613688                             In tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, la controversia promossa dalla società cooperativa per il rilascio dell'immobile occupato da una persona, rispetto alla quale si assuma essere stato emesso, e divenuto definitivo, un provvedimento di esclusione della qualità di socio assegnatario dell'immobile medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia nella quale sono dedotte posizioni soggettive caratterizzate da rapporti paritari tra gli interessati. Rispetto a tale controversia, la questione se detto titolo sussista (per non essere stato ancora definitivamente concluso il procedimento all'esito del quale il familiare convivente con l'originario assegnatario potrebbe avere assunto o meno, a propria volta, la qualità di assegnatario) non investe il tema della giurisdizione, ma unicamente il merito.

200613687                             In tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento dei diritti inerenti alla qualità di socio, ivi compreso quello al godimento dell'alloggio, a nulla rilevando che sia già stato stipulato o meno il mutuo individuale.

200613659                             (c)  L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo (nella specie, esclusione dal corso di dottorato di ricerca ad opera del professore universitario), va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico (nel caso, Università) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione.

200613659                             (b) Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione. E siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento. Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.

200613659                             (a)           Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. Pertanto, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l'integrità personale); deve, ancora, essere convenuta davanti giudice ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (versandosi, in tal caso, nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie). In particolare, nel settore delle occupazioni illegittime,  sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacché la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto), e così pure i casi in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia. Dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria ne va chiesta al giudice amministrativo; alla giurisdizione di quest'ultimo sono riconducibili anche i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte (si tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo è bensì un comportamento, ma risolventesi nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo.

200613538                             Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore - in particolare, dall'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

200613538                             Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore - in particolare, dall'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

200613537                             (a) Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale.

200613537                            (b)  In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese (nella specie, accertamento del diritto ad una superiore qualifica e alle conseguenti differenze retributive) ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi. Tale regola del frazionamento della domanda trova temperamento in caso di illecito permanente: qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come "mobbing"), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998.

200613024   Poiché, ai sensi dell'accordo internazionale di Washington concluso il 31 ottobre 1950 (recepito nello Stato italiano con la legge 9 gennaio 1951, n. 11), i privilegi e l'immunità dalla giurisdizione italiana sono accordati ai soggetti del vertice dell'organizzazione della F.A.O. e ai funzionari di concetto appositamente individuati dello stesso Ente internazionale con riferimento all'ambito della loro attività connessa con i poteri di supremazia della medesima Organizzazione e con i relativi fini istituzionali, il godimento in regime di locazione in Italia di un immobile da parte di un funzionario della F.A.O., per abitarlo o per destinarlo ad altro suo uso diretto, integra un fatto che si colloca al di fuori della suddetta attività istituzionale e funzionale della F.A.O. stessa, sicché per le controversie (di pagamento per morosità, nella specie) insorgenti dal relativo contratto di diritto privato deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano.

200612546                             In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale m. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato da un congiunto dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

200612543   In virtù della complessiva disciplina emergente dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell'ambito della categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto "ius postulandi" non comporta anche il venir meno dello "status" stesso di praticante e dell'interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale "ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso (ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del citato r.d. n. 37 del 1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal suddetto registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di un praticante avvocato nei cui confronti era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall'elenco dei praticanti abilitati, nel mentre aveva conservato l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati esclusi dal patrocinio, con la conseguente legittimità dell'introduzione nei suoi riguardi del procedimento disciplinare - indipendentemente dalla eventuale rilevanza penale della inerente condotta anche come esercizio abusivo della professione - ai sensi dell'art. 57 del r.d. n. 37 del 1934 che, in modo inequivoco, prevede l'assoggettabilità a sanzione disciplinare dei praticanti che, tra l'altro, si rendano colpevoli di fatti contrari alla dignità ed al decoro della professione forense e che esercitino il patrocinio senza esservi ammessi).

200612215                             In tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione del godimento dell'immobile.

200612084 - RGN 5763 del 2004 (U.P. 4 maggio 2006, est. Morelli)            (a) In tema di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la comunicazione da parte del cancelliere del dispositivo della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dall'art. 202 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'Ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione. In mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni Unite è proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, trovando applicazione, anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

200612084   RGN 5763 del 2004 (U.P. 4 maggio 2006, est. Morelli)             (b) In tema di acque pubbliche, il potere dell'Autorità di bacino di prendere misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma sesto-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presuppone l'adozione di un piano di bacino in attesa di approvazione e, pertanto, quando tale piano non sia stato ancora adottato, esso difetta del tutto. La salvaguardia, difatti, riguarda le scelte effettuate con il piano di bacino, non le finalità a tutela delle quali il piano medesimo deve essere predisposto ed adottato, per cui essa trova i suoi limiti - genetici, funzionali e cronologici - nell'alveo progettuale cui deve raccordarsi. Diversamente, si attribuirebbe all'Autorità di bacino un'anomala funzione di supplenza, per ovviare all'inerzia degli organi competenti nel promuovere e concludere le fasi procedimentali della predisposizione e dell'adozione del piano, e si eluderebbero modalità indispensabili per la coordinata difesa di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati.

200611624 In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere - come precisato - all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela - NOTA: con questa sentenza le SS.UU. risolvono il contrasto che era insorto in seno alla II sezione sull’esercitabilità dell’azione di risoluzione in materia di contratto preliminare di vendita di cosa altrui, optando per la soluzione già abbracciata dall’orientamento maggioritario (cfr., in particolare, le sentenze nn. 13330 del 2000, 21179 del 2004 e 24782 del 2005 – in senso contrario si segnala soprattutto Cass. n. 8434 del 1995).

200611623             Gli atti amministrativi emanati dal Consiglio regionale sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, dovendo escludersi che il nuovo e più ampio ruolo riconosciuto alle Regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, comporti la sottrazione di essi al sindacato giurisdizionale, ossia alla garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione pubblica; mentre un difetto di giurisdizione del giudice, amministrativo ma anche ordinario, può configurarsi solo nei confronti di atti del Consiglio regionale che non rivestano carattere amministrativo, ma siano espressione diretta di autonomia politica. (Nella specie si trattava dell'impugnazione dinanzi al TAR dell'atto di nomina dei componenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; le Sezioni Unite, enunciando il principio di cui in massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo).

200611097.b   Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione di detto giudice di cui all'art. 34, terzo comma, lett. b), del d. lgs. n. 80 del 1998 sulle domande aventi ad oggetto "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione "di valore" essere ricompresa nella nozione di "atto ablativo". Tale interpretazione trova, del resto, conferma nel disposto dell'art. 39 del d. P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce alla cognizione della Corte di appello la controversia, introdotta con opposizione alla stima effettuata dall'autorità, sulla determinazione dell'indennità per reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo.

200611097.a   Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.

200611094   Poiché, a seguito dei principi fissati con la sentenza delle sezioni unite n. 500 del 1999, la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 cod. civ. dipendente da illegittimo esercizio della funzione pubblica è assicurata in relazione all'ingiustizia del danno, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante, indipendentemente dall'atteggiarsi come diritto soggettivo o interesse legittimo della posizione giuridica del privato la cui lesione è fonte del danno, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda - esulante dall'ambito di applicabilità del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - relativa al mancato riconoscimento dell''indennizzo per danni da guerra secondo le previsioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, assumendo la relativa pretesa risarcitoria del privato comunque la consistenza di diritto soggettivo, costituendo, invece, questione di merito la configurabilità in concreto della responsabilità della P.A., attenendo al riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito civile.

200611093   Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano, in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo in cui "l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita" (art. 5, n. 1, convenzione citata) va riferito all'obbligazione su cui si basa la pretesa fatta valere dall'attore ed il luogo di esecuzione della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazione privato del giudice adito, con la conseguenza che deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad una domanda proposta da una società preponente italiana che, imperniando l'azione sull'accertamento dell'inadempimento - per assunta violazione del diritto di esclusiva e per illecita concorrenza - dell'obbligazione dell'agente francese, che aveva trovato esecuzione in Francia, chieda la dichiarazione della propria insussistenza dell'obbligo a corrispondere all'agente stesso qualsiasi indennità a titolo di indennità di fine rapporto e la condanna del medesimo al risarcimento del danno, poiché, in tal caso, la "causa petendi" effettiva della domanda - e rilevante sul piano della pregiudizialità logica dell'intera azione - deve ritenersi rappresentata dall'asserita risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento, da parte dell'agente stesso, dell'obbligazione negativa di non svolgere attività a favore di imprese concorrenti, assumendo, pertanto, rilievo precipuo, in funzione della individuazione della giurisdizione, il "luogo di esecuzione dell'obbligazione" principale dell'agente, da svolgersi in Francia.

200611003   Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell'originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità. Inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell'atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l'improcedibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, la quale non è esclusa neppure dall'eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni.

200611001             Proposto ricorso rivolto ad ottenere la separazione personale dal coniuge con addebito al medesimo, una volta che il giudice - ritenuta superata, a seguito della intervenuta sentenza del giudice straniero (nella specie tedesco), la fase della verifica della litispendenza internazionale (in funzione dell'accertamento dell'obbligo, imposto dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di attenersi alla pronuncia del giudice straniero preventivamente adito, dichiarando la propria incompetenza) - abbia affrontato e risolto la questione di giurisdizione, ravvisando quella del giudice italiano per mancanza del requisito della identità o connessione tra le due cause (e ciò per essere quella proposta in Germania unicamente diretta alla tutela provvisoria dei figli ed alla presa d'atto della separazione di fatto instaurata tra i coniugi), avverso questa pronuncia è proponibile, non già il regolamento di competenza, né il regolamento preventivo di giurisdizione, ma esclusivamente l'impugnazione dinanzi al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo.

200610997             Il ricorso per cassazione rivolto a denunciare, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ., un conflitto di giurisdizione richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il conflitto (non del solo dispositivo), in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto.

200610995             Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

200610979             La materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ma - attesa la facoltà ad essa riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo - non anche quando le pretese creditorie del privato ineriscano unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento, nella controversia, di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue che deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario allorché si controverta in ordine alla spettanza e alla misura del compenso dovuto, in base alla concessione, al custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

200610828.b   La controversia tra un privato ed il notaio rogante, avente ad oggetto la contestazione della tariffa in concreto applicata per l'atto stipulato nell'interesse del primo, appartiene, anche nel regime scaturito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma secondo, lett. c) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80. come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di causa avente contenuto schiettamente patrimoniale, intercorrente tra privati, tale dovendosi considerare il notaio quando applica la tariffa nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale.

200610828.a   Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione, il sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo", con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotto il difetto di legittimazione ad agire.

200610701   Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'esatta determinazione dell'indennizzo dovuto al proprietario di un terreno coltivato danneggiato dalla fauna selvatica, ai sensi della legge reg. dell'Umbria 13 agosto 1984, n. 39, trattandosi di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e da liquidarsi secondo parametri prefissati: l'art. 4 della legge reg., infatti, nell'indicare i criteri per la determinazione dell'importo dovuto, non attribuisce alcun potere discrezionale alla P.A., la quale deve compiere soltanto una stima di carattere tecnico, volta ad individuare il primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati.

200610575   L'azione avente ad oggetto l'impugnativa del mancato rilascio in favore del medico istante e la dichiarazione dell'ingiustizia della relativa condotta omissiva da parte del competente Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri riguardanti il nulla-osta necessario per ottenere l'autorizzazione del sindaco ad apporre una targa a scopo pubblicitario - per i fini e nel rispetto delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), come integrata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il suddetto Ordine professionale esercita in proposito una verifica limitata al riscontro di elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico dalle quali esula qualsiasi aspetto di discrezionalità, al quale possa correlarsi una posizione di interesse legittimo del richiedente, dovendo, per converso, ritenersi quest'ultimo, nel concorso dei requisiti posti dalla richiamata legge, titolare di un diritto soggettivo al rilascio del predetto nulla-osta.

200610312.e   Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001(reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", per tale luogo deve intendersi sia il luogo in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, sia quello in cui il danno si è verificato, avendosi comunque riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, onde, a tal fine, può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesione alla reputazione che alcune società italiane, attrici nel giudizio di merito, assumevano essere stata prodotta con le lettere di diffida provenienti da due banche estere, cessionarie dell'assunto credito nei loro confronti, sul presupposto che il luogo in cui era avvenuto l'evento lesivo non poteva che coincidere con il luogo in cui le lettere stesse erano pervenute a destinazione e, cioè, in Italia).

200610312.d    Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 (già imposto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), è da ritenersi rispettato - sulla scorta  dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della Corte di Giustizia n. 24 del 14 dicembre 1976 e n. 221/84 dell'11 luglio 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace tra le parti - e, perciò, applicabile alla controversia attinente all'accertamento negativo di debiti nei riguardi di una società estera - la clausola contenuta negli ordinativi di fornitura inviati, per un apprezzabile intervallo temporale di alcuni anni (nella specie, tra il 1996 e il 2001), da una società italiana ad una straniera e da quest'ultima accettati e sottoscritti anche con mezzi telematici (nel caso in questione, via fax), considerato che, a norma del punto 2 dell'art. 23 dell'anzidetto regolamento comunitario, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. Inoltre, il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario, che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche verso il terzo cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo dante causa.

200610312.c    Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, individuato per la materia contrattuale, stabilisce che esso si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, dovendosi intendere la relativa espressione nel senso di individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento, onde rientrano nella materia contrattuale sia l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, sia l'azione di condanna all'adempimento, sia l'azione diretta ad accertare l'inesistenza del diritto in altri termini vantato dalla controparte fuori dal giudizio. (Nella specie, le S.U., in base al richiamato principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un'azione, intentata da una società italiana, attinente all'inopponibilità nei suoi confronti della cessione di crediti effettuata da una società fornitrice estera a due banche straniere per omessa notificazione all'attrice del c.d. Master Agreement, tra le parti intervenuto, sul presupposto che tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in Italia).

200610312.b    Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai fini dell'individuazione del criterio di collegamento che radica la competenza giurisdizionale è stato abbandonato il riferimento generale al requisito della cittadinanza, così come al criterio della reciprocità, attribuendosi rilievo, non solo al domicilio o alla residenza del convenuto straniero (conformemente ai principi dettati dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), ma anche alla circostanza dell'esistenza di un rappresentante in Italia di tale convenuto che sia autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ. . (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U., in relazione ad una controversia instaurata nei confronti di una banca con sede in Tokyo avente ad oggetto la declaratoria dell'inefficacia e dell'inopponibilità nei confronti di una società italiana dei contratti intercorsi all'estero tra una ditta straniera e la predetta banca e la condanna di queste ultime al risarcimento del danno procurato dall'invio di una richiesta di pagamento da parte dello stesso istituto di credito estero, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana sul presupposto che la banca giapponese aveva una filiale in Italia con un rappresentante legale munito di procura generale idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 77 cod. proc. civ., senza che potesse incidere sull'affermazione dell'indicata giurisdizione la diversa determinazione della competenza territoriale interna, involgendo tale eventualità una questione non deducibile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione).

200610312.a   Per il disposto dell’art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell’enunciato principio, hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, rilevando che quest’ultima era stata  validamente conferita con atto redatto in conformità alla “lex loci”, nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti, nella forma e nell’efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale, essendo stato, in particolare, riscontrato, in funzione della verifica del rispetto del precetto della “lex fori” italiana, che dall’autenticazione notarile era chiaramente desumibile che la sottoscrizione dei mandanti era stata apposta alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l’identità dei sottoscrittori, anche se poi era risultato – ma irrilevantemente ai fini della ritualità del rilascio della procura – che tale autenticazione non era stata redatta nello stesso giorno in cui era avvenuta la sottoscrizione, bensì successivamente).

200610311.b   Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di  litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo,  con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

200610311.a   In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.

200609601b I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici, ai sensi dell'art. 36, comma quarto, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono inclusi dall'allegato I alla direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 93/37 tra le categorie di organismi di diritto pubblico ai quali si applica la disciplina comunitaria dettata per gli appalti di un certo importo, che impone la procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica. Gli appalti di loro competenza sono quindi assoggettati alla legge 1° febbraio 1994, n. 109, che comporta l'applicazione delle procedure di scelta del contraente e dei criteri di aggiudicazione previsti per le gare di pubblico incanto (artt. 20 e 21). Tali enti, inoltre, esercitano poteri di pianificazione urbanistica attuativa e di esecuzione d'infrastrutture nell'ambito delle aree individuate del territorio regionale, sulla base di convenzioni concluse con le stesse regioni, delle quali possono considerarsi concessionari per i relativi servizi attinenti all'urbanistica, cui fa riferimento l'allegato XVIA del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158. L'aggiudicazione dei lavori da parte di tali consorzi, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto di appalto, è pertanto configurabile come provvedimento adottato dal gestore di un pubblico servizio, in un un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, anche nel testo risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali all'annullamento dell'atto amministrativo.

200609601a Nel caso in cui un'impresa, esclusa da una gara d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici, abbia, in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, impugnato la delibera di esclusione e quella di aggiudicazione dinanzi al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, lettera e), del predetto d.lgs., la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nonché quella successiva dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 204 del 2004), pur avendo efficacia retroattiva, non comportano il venir meno della giurisdizione del Giudice adito anche in ordine alla domanda di annullamento di una nuova delibera di aggiudicazione (emessa a seguito della riapertura della gara), avanzata dalla medesima ricorrente, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 cit., mediante la proposizione di motivi aggiunti, essendo tale impugnazione riconducibile all'art. 6 della stessa legge, che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori, nonchè all'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge n. 205, che consente d'impugnare mediante motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso e connessi all'oggetto dello stesso.

200609163 La domanda di condanna della P.A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici la cui caccia sia preclusa spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla normativa regionale (nella specie, la legge reg. dell'Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8), in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico"; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante.

200609159 Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di condanna della P.A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato da animali selvatici la cui caccia sia preclusa, a seguito della conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla normativa regionale (nella specie, la legge reg. della Campania 10 aprile 1996, n. 8), che abbia accertato l'avvenuta verificazione di un fatto suscettibile di riparazione: infatti, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico"; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante.

200608118   Con riferimento alle operazioni elettorali riguardanti le elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'art. 87 del d. P.R. 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce che la Camera pronuncia giudizio definitivo su tutti i reclami presentati all'Ufficio Centrale elettorale durante la sua attività o posteriormente, con la conseguenza che tale funzione investe anche le ricusazioni pronunciate ai sensi dell'art. 22 dello stesso d.P.R., in tal modo rimanendo riservata alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste. Pertanto, pur rilevandosi la natura amministrativa degli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali, deve affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo su tali atti con riguardo al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, e tanto, in particolare, anche in relazione a quelle attività che hanno preceduto la convalida degli esiti delle elezioni, la cui attribuzione è rimessa a ciascuna Camera con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida stessa delle elezioni.

200607034 In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, qualora venga proposta da cittadino italiano una controversia nei confronti di un soggetto appartenente ad uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (recepita in Italia con la legge n. 804 del 1971), convenendosi contestualmente dinanzi al giudice italiano altri soggetti italiani, quali assicuratori chiamati in giudizio, in via subordinata, a titolo di garanzia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere di entrambe le domande tra loro connesse, poiché, ai sensi dell'art. 6, n. 2), della suddetta Convenzione, la cognizione della domanda accessoria di garanzia appartiene alla giurisdizione del giudice legittimato a conoscere della causa principale, nella quale è attratta. (Nella specie, la S.C., enunciando il richiamato principio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una causa promossa da una società italiana nei confronti di una società francese avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione o della inesistenza di diritti risarcitori della stessa, con la contestuale formulazione di una subordinata domanda di garanzia nei riguardi di alcune imprese assicuratrici italiane, convenute nello stesso giudizio senza, peraltro, che la società francese avesse proposto in Italia alcuna domanda contro la società attrice).

200606582  In virtù della circostanza che l'intero sistema previsto dalla legge n. 117 del 1988 mira a disciplinare, ponendo limiti e condizioni a garanzia dell'indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giurisdizionali, la sola responsabilità civile e considerando che l'esigenza di una disciplina speciale viene meno in presenza di un fatto reato commesso nell'esercizio delle predette funzioni (per come emergente anche dal richiamo, operato dall'art. 13 della stessa legge, alle "norme ordinarie"), non sussiste alcuna ragione - in mancanza di una diversa previsione - per escludere la responsabilità amministrativa dei magistrati qualora sia configurabile una correlazione della stessa con la commissione di fatti integranti reato, con la conseguenza che, sul relativo giudizio, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio in ordine al regolamento preventivo di giurisdizione – perciò dichiarato inammissibile - proposto da un magistrato nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa intrapreso dal competente Procuratore generale della Corte dei Conti nei suoi confronti per il risarcimento di danni patrimoniali dallo stesso causati allo Stato a seguito della consumazione di reati commessi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali per i quali era intervenuta sentenza di condanna). 

200606581 Giurisdizione civile per risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità; conseguentemente, non configurandosi una questione di giurisdizione, è da dichiararsi inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione formulato in pendenza del giudizio civile di risarcimento nella supposizione della sussistenza della giurisdizione contabile. (Nella specie, un Comune aveva instaurato una controversia per il risarcimento dei danni nei confronti del direttore dell'U.T.C. e di due assessori comunali nei cui confronti era intervenuta sentenza penale - di condanna solo nei riguardi del primo e di estinzione del reato per gli altri - all'esito di un giudizio penale per truffa aggravata ai danni della P.A., nel quale si era costituito parte civile, e, nel corso del giudizio civile, uno dei convenuti aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione contestando quella del giudice ordinario in favore di quella contabile, ritenuto inammissibile dalla S.C. con l'affermazione del principio enunciato, rilevandosi, peraltro, che la giurisdizione in tal caso sarebbe comunque spettata al giudice ordinario).

200604912 CONFORME S.U. a:200001139 541221 S

200604584 La domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 33, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l'espressa esclusione di tali controversie dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha statuito che questa postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l'atto amministrativo generale con il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l'oggetto del processo.

200603276 La domanda di accertamento negativo dell'obbligo di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e degli obblighi conseguenti è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando provvedimenti amministrativi in materia di pubblici servizi, e non essendo quindi riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004. Sebbene, infatti, il Consorzio svolga un'attività connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, sia per l'inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa, sia per l'esercizio di una serie di funzioni d'innegabile valenza autoritativa, o comunque di natura non meramente materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell'ambiente, l'obbligo di aderirvi, imposto dall'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alle imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di beni in polietilene, deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza al Consorzio ed i relativi obblighi (in particolare, quello di pagamento dei contributi), senza riservare all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati, sicchè la controversia non ha ad oggetto direttamente il sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo.

200603275 La domanda di accertamento negativo dell'obbligo di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e degli obblighi conseguenti è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando provvedimenti amministrativi in materia di pubblici servizi, e non essendo quindi riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004. Sebbene, infatti, il Consorzio svolga un'attività connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, sia per l'inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa, sia per l'esercizio di una serie di funzioni d'innegabile valenza autoritativa, o comunque di natura non meramente materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell'ambiente, l'obbligo di aderirvi, imposto dall'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alle imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di beni in polietilene, deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza al Consorzio ed i relativi obblighi (in particolare, quello di pagamento dei contributi), senza riservare all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati, sicchè la controversia non ha ad oggetto direttamente il sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo.

200603274 A seguito della trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tariffa, disposta dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo dovuto per il predetto servizio in base alla tariffa esulano sia dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, essendo venuta meno la natura tributaria della prestazione, sia dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, e sono quindi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si ricollega all'espletamento di un pubblico servizio, non afferisce ad un rapporto di concessione né implica un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente preregolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto.

200603118 In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato costituisce una mera facoltà per l'Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura, con l'ulteriore conseguenza che deve ritenersi abrogato l'art. 21, comma primo, della legge 15 maggio 1999, n. 133, che imponeva in ogni caso la notifica delle sentenze delle commissioni tributarie regionali presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. comporta invece che, in caso di mancata estromissione dell'Amministrazione finanziaria originariamente costituita, si forma un litisconsorzio processuale tra la stessa e l'Agenzia, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. - legge 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente infine di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

200603117 In tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell'Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'errata identificazione dell'organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, era stata proposta opposizione ad una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e fondata su un verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale: benchè la domanda fosse stata proposta nei confronti del prefetto, anziché del Ministro dell'Interno, in qualità di organo di vertice dell'Amministrazione dalla quale dipendeva l'organo verbalizzante, la S.C. ne ha escluso l'inammissibilità, prendendo atto che l'Amministrazione non aveva proposto alcuna censura al riguardo).

200603116 In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura. L'assunzione in via esclusiva da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 agli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spetta all'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell'appello da parte della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione di quest'ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. - legge 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

200602888   In applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa emessa dall'amministrazione finanziaria per violazione dell'art. 3, comma terzo, del d.l. n. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge n. 23 aprile 2002, n. 73, relativa all'omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie. Infatti, pur non potendosi riconoscere a quest'ultima disposizione natura propriamente tributaria, deve ritenersi che la relativa sanzione amministrativa si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, con la conseguenza che in ordine alla stessa sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, dal momento che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del suddetto d.l. n. 12 del 2002 (convertito nella legge n. 73 del 2002), competente ad irrogare la sanzione è l'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, viene in rilievo la specifica previsione di competenza del giudice tributario per "le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari", come risultante dal novellato art. 2 del citato d. lgs. n. 546 del 1992, il quale - oltre ad identificare, in via principale, l'oggetto della giurisdizione tributaria nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni - prevede che tale giurisdizione sussiste, in via residuale, anche con riferimento all'organo (Agenzia delle entrate) che applica una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinenti a tributi (come nella specie), per quanto evidenziato dall'impiego del termine "comunque".

200602883   In tema di lavoro pubblico c.d. "privatizzato", la norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" - precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Ne consegue che, in una controversia relativa a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di ente pubblico non economico (nella specie, intentata nei confronti del Comune di Afragola, previo accertamento della natura subordinata delle prestazioni lavorative rese per l'ente stesso con inizio da settembre 1995 ed ancora in atto successivamente al 30 giugno 1998, in esecuzione di rapporto instaurato ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1990, per la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili), rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di altri crediti, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (che rivestono natura di atti ricognitivi e di adempimento). Pertanto, nel caso (come quello di specie) in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due distinti periodi. 

200602879 E' inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto in relazione a due procedimenti diversi (nella specie, uno pendente dinanzi al giudice amministrativo, l'altro dinanzi al giudice ordinario), non potendo ammettersi che un'iniziativa della parte spieghi rilievo in diverse sedi processuali, soprattutto nell'ipotesi in cui non possa aver luogo la trattazione congiunta dei distinti procedimenti, pendenti dinanzi a giudici appartenenti a diverse giurisdizioni.

200602638                             Quando l'amministrazione conclude il contratto con un contraente scelto con il metodo della trattativa privata, questo risultato sacrifica l'interesse che alla conclusione del contratto avrebbe potuto avere un'altra parte: di tal che, se la determinazione di concludere il contratto con un contraente scelto dall'amministrazione mediante trattativa privata è contraria a norma che avrebbe imposto il ricorso ad un procedimento concorsuale, si è in presenza di un provvedimento illegittimo, e la controversia originata dalla impugnativa di esso spetta al giudice amministrativo, se chi la deduce versa in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento.

200602637              (b)  In relazione alla disciplina in materia di appalti pubblici di servizi dettata dalla direttiva 92/50/CEE del 10 giugno 1992 (come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo) e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della medesima direttiva, la Fondazione Accademia di Santa Cecilia costituisce organismo di diritto pubblico, essendo istituita per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, giacché persegue, senza scopo di lucro, l'educazione musicale della collettività e la formazione professionale dei quadri artistici (né essendo detta configurazione contrastata dalla circostanza che alla Fondazione sia consentito lo svolgimento di attività commerciali accessorie conformemente ai suoi scopi istituzionali, e che l'ente sia tenuto ad operare secondo criteri di efficienza e di imprenditorialità); e rispondendo per altro verso a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, lettera b), della citata direttiva (oltre alla personalità giuridica, essendovi nella specie il requisito della dominanza pubblica), non rilevando che a tale Fondazione non si applichi - per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 - la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici. Pertanto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del giudice ordinario, la cognizione della controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio (tale essendo quello avente ad oggetto il servizio di biglietteria e il servizio di distribuzione pubblicitaria inerenti alle manifestazioni promosse dall'Accademia, non rilevando in senso contrario il "nomen iuris" di contratto di sponsorizzazione adottato dagli stipulanti) da parte della predetta Fondazione, in relazione alla qualità di organismo di diritto pubblico e, quindi, di amministrazione aggiudicatrice della medesima, tenuta, perciò, nell'affidamento dell'appalto, all'osservanza della disciplina di derivazione comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica.

200602637              (a)  Ai sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.

200602635             La legge della Regione Lombardia 16 giugno 2003, n. 7 detta una nuova disciplina dei consorzi di bonifica, con abrogazione della precedente dettata dalla legge reg. 24 novembre 1984, n. 59, stabilendo, in particolare, con riferimento ai consorzi non disciolti in applicazione della citata legge reg. n. 59 del 1984 (prevedente la soppressione "ex lege" dei consorzi irrigui di carattere privato), che l'istituzione, per ciascun comprensorio, del consorzio di bonifica ente pubblico non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di  irrigazione ed i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno del comprensorio. Tale "ius superveniens" - in quanto esclude l'effetto di affievolimento "ex lege" del diritto soggettivo perfetto dei consorzi irrigui privati - per un verso conferma la giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito nelle controversie aventi ad oggetto il diritto soggettivo di tali enti privati ad esistere, diritto minacciato, appunto, da atti della Regione Lombardia adottati in attuazione della, ora abrogata, legge regionale; per altro verso, rende manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione alla precedente legge regionale, avente ad oggetto il dubbio se l'adozione di una disciplina regionale prevedente la soppressione generalizzata per legge dei consorzi sia compatibile, in particolare, con la riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai sensi del nuovo art. 117 Cost.

200602630                             In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, solo la scadenza del termine finale per il compimento dei lavori ha carattere perentorio, dovendo a tutti gli altri termini attribuirsi, invece, efficacia ordinatoria. Una tale interpretazione risulta avallata dall'art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166, il quale - nel prevedere che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dalle varie disposizioni di legge succedutesi in materia, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti - riferisce l'effetto di proroga anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l'emissione del decreto di esproprio.

200602517                             Nella controversia promossa dinanzi al giudice ordinario per il riconoscimento della natura privata di un ente (nella specie, della congregazione di San Francesco d'Assisi, detta dei "Vanchetoni"), l'adito giudice ordinario ha il potere di verificare direttamente, sia pure "incidenter tantum", la legittimità delle ordinanze sindacali con cui sia stato disposto il commissariamento del suddetto ente e proposta la sua estinzione; onde non sussistono i presupposti della sospensione necessaria, "ex" art. 295 cod. proc. civ., del giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario in attesa della definizione di quello promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento delle predette ordinanze sindacali.

200602448                             Ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la mancata proposizione, da parte del convenuto, della eccezione di carenza di giurisdizione nella fase del procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, "ex" art. 700 cod. proc. civ.) non comporta accettazione della giurisdizione del giudice italiano quanto al diverso ed autonomo giudizio di merito che segua quello cautelare, e non preclude, pertanto, al medesimo convenuto di eccepire, in esso, nel primo atto difensivo, il difetto di giurisdizione del giudice adito.

200602198 CONFORME S.U. a:200600760 000000 S

200602054 Le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, trasferito all'INPDAP ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 479 del 1994, appartengono, in virtù dell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001 (in cui è stato riprodotto il previgente art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998), alla giurisdizione del giudice ordinario se hanno ad oggetto il diritto a compensi (nella specie per indennità di fine rapporto e per lavoro straordinario) maturati successivamente al 30 giugno 1998, ovvero il calcolo dell'indennità di anzianità maturata in data successiva a quest'ultima data, non essendo applicabile l'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il quale, assegnando le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione sui diritti soggettivi e non è applicabile ad enti diversi da questi ultimi. Le controversie aventi ad oggetto il pagamento di spettanze economiche maturate dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1998 appartengono, invece, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto le inerenti domande riguardano rapporti che rientrano nello schema del pubblico impiego, con l'inquadramento nell'organizzazione istituzionale dell'ente.

200602044 Qualora siano state stipulate convenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 giugno 1986, n. 304, con i medici civili, generici o specialisti (ove le esigenze della sanità non potevano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali, come era accaduto nella specie con l'incarico conferito ad uno psichiatra, quale medico specialista, presso un Ospedale militare, per carenza di ufficiali medici), il prolungamento, rispetto alla prevista sua durata massima di tre mesi, di un incarico provvisorio attribuito a norma dell'art. 11, commi ottavo e nono, dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con d.P.R. n. 316 del 1990 (in attesa della copertura del posto con incarico a tempo indeterminato, con le procedure previste dall'art. 9 e dall'art. 11 dello stesso d.P.R.) non determina la trasformazione del rapporto del medico convenzionato da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato, né si configura un diritto alla continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo dopo il recesso dell'amministrazione, in attuazione del dettato dell'art. 9, n. 7, del suddetto d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316.

200602041 La tabella C allegata al d.P.R. n. 468 del 1988 (integrata dalla tabella E, che l'ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondente alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell'applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione.

200601373                             Salva restando l'attribuzione al giudice ordinario della cognizione incidentale sull'atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico, resta esclusa dalla giurisdizione del giudizio ordinario l'azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo. Qualora, invece, non venga in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa - come avviene nei casi in cui l'atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando, in tal caso, la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, la quale resta subordinata all'iniziativa del ricorrente, essendo questi libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni, ovvero di riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo. (Fattispecie in tema di azione risarcitoria contro la P.A. proposta in via autonoma dopo l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, della delibera di approvazione del progetto esecutivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, del decreto di occupazione temporanea ed urgente e del decreto di espropriazione).

200601066 (b) - Anche ai tribunali regionali delle acque pubbliche appartiene la competenza a disporre un accertamento tecnico preventivo nei giudizi agli stessi devoluti, con la conseguenza che l'accertamento tecnico preventivo disposto davanti ad altro giudice è affetto da nullità; nondimeno, gli elementi emersi dal procedimento di istruzione preventiva disposto dal giudice in sede ordinaria, pur non potendo formare oggetto di formale acquisizione nelle controversie sottratte alla cognizione del giudice in sede ordinaria e riservate alla competenza dei tribunali delle acque, possono, per converso, essere legittimamente allegati dalla parte interessata e valutati dal giudice specializzato come fatto storico, alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in essi rappresentata, specie se ad essa abbia poi fatto riferimento il consulente tecnico nominato dallo stesso tribunale delle acque.

200601066 (a) - Ai sensi dell'art. 140, lettera e), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio.

200601064 - Spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, conoscere della controversia promossa da un produttore del formaggio "Grana Padano" per chiedere la declaratoria di nullità, in quanto emesse (secondo la prospettazione attorea) in carenza di potere, delle determinazioni assunte dal Consorzio per la tutela del formaggio "Grana Padano", attraverso l'adozione di apposite linee guida, ritenute restrittive della propria libertà di concorrenza, e la condanna del medesimo Consorzio al risarcimento del danno derivante da tale illegittimo comportamento, atteso che l'art. 33, secondo comma, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 riserva la cognizione di tali domande alla giurisdizione del giudice ordinario.

200600760 In tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia tributaria, la Convenzione tra Italia e Germania sull'assistenza giudiziaria in materia tributaria, approvata con r.d.l. 9 settembre 1938, n. 1676, - dettando un criterio successivamente recepito dall'art. 6 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva comunitaria 2001/44/CE, relativa tra l'altro al recupero di crediti connessi ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise - riserva alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in Germania, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all'eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, l'autorità tedesca si avvalga della facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell'imposta, l'autorità italiana deve procedere in conformità alla legge italiana, e quindi mediante la notificazione della cartella esattoriale, la cui impugnazione, trattandosi di un atto emesso da un'autorità italiana e regolato dalla legge italiana, deve aver luogo dinanzi al giudice italiano; poiché in tal caso, pur essendo sorta all'estero, l'obbligazione è riconosciuta e recepita dalla nostra legge come obbligo tributario, e come tale è gestita dall'autorità italiana, la relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, soltanto ove abbia ad oggetto gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento, restando altrimenti attribuita alla giurisdizione tributaria.

200600759b In tema di liquidazione delle spese di giustizia, gli artt. 168 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 identificano chiaramente il magistrato che provvede alla liquidazione dell'indennità di custodia con quello titolare del procedimento in cui quelle spese sono state affrontate, stabilendo la stessa corrispondenza in riferimento all'ufficio competente a decidere sulle relative opposizioni, che hanno natura di vere e proprie impugnazioni incidentali. Qualora, pertanto, l'opposizione abbia ad oggetto un'indennità di custodia liquidata in sede penale, il procedimento è devoluto alla cognizione di un magistrato addetto al settore penale, con la conseguenza che, nonostante il rinvio operato dall'art. 170 al procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato , l'obbligo di astensione del magistrato non è regolato dall'art. 51 cod. proc. civ., ma dall'art. 36, lettera h), cod. proc. pen.

200600759a E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui prevede che nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati il P.G. presso la Corte di Cassazione svolge contemporaneamente le funzioni di promotore dell'azione disciplinare e di contraddittore del ricorrente: tale disposizione, infatti, nel porre una scissione tra la titolarità dell'azione disciplinare, appartenente al Ministro della Giustizia, e l'esercizio della stessa, che spetta al P.G., soddisfa l'esigenza di evitare che l'esercizio di detta azione sia attribuito ad un organo amministrativo; con l'emanazione della sentenza disciplinare, tuttavia, tale esigenza viene meno, con la conseguenza che nel giudizio di cassazione il P.G. non assume la posizione di contraddittore dell'incolpato, ma attua la sua qualità di soggetto imparziale nel processo.

200600477             Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l'udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.

200600141 (b) - In tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non  rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa.

200600141 (a) - Posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisce giusta causa (ai sensi dell'art. 2119, secondo comma ,cod. civ.) e neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1