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MASSIME PROVVISORIE
DELLE SEZIONI UNITE CIVILI
(ordinate
in senso decrescente)
200525031
La devoluzione alla giurisdizione tributaria delle questioni attinenti alla
debenza o meno della tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si estende anche alle controversie pendenti
alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, che siano state
erroneamente proposte dinanzi alle commissioni tributarie, carenti di
giurisdizione all'epoca della proposizione della domanda. Il principio della
"perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione,
rende infatti irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi
successivi alla proposizione della domanda, solo nel caso in cui il sopravvenuto
mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli
aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui
esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era
inizialmente privo.
200523018 - La decisione
resa dal giudice "ex" art. 426 cod. proc. civ., qualora contenga una pronuncia
circa la natura del rapporto dedotto in giudizio, decidendo parzialmente la
causa nel merito, preclude, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., il regolamento
preventivo di giurisdizione, a prescindere dalla forma del provvedimento
adottato, non potendosi ritenere decisione meramente interlocutoria avente
l'unico scopo di sottoporre la causa al rito del lavoro. (Nella specie la S.C. ha dichiarato
inammissibile il regolamento preventivo in presenza di una sentenza non
definitiva con cui il giudice del rito ordinario aveva rimesso in istruttoria la
causa per il mutamento del rito, ritenendo che la domanda di retribuzione per la
frequentazione di una scuola di specializzazione da parte di un medico fosse
riconducibile all'art. 409 cod. proc. civ., quale controversia avente ad oggetto
l'accertamento di un credito di lavoro subordinato.)
200522904 - La cognizione
delle controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per
gli oneri di urbanizzazione, che involgono anche quelle relative alla domanda di
ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri, appartengono alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (applicabile "ratione temporis" nella fattispecie
in cui trattavasi di una domanda proposta da un privato dinanzi al giudice
ordinario nel 1988).
200521593 - Con riferimento
al conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo
sanitario, ai sensi dell'art. 15 "ter", commi secondo e terzo, d.lgs. n. 502 del
1992, si deve escludere: la natura
concorsuale della procedura (agli effetti dell'art. 63, comma quarto, d.lgs. n.
165 del 2001), atteso che non è sufficiente che ad essa siano ammessi medici
dipendenti da enti diversi da quello che la indice e soggetti dipendenti da
strutture private, stante l'assenza di qualunque elemento idoneo a ricondurla ad
una procedura concorsuale ancorchè atipica, essendo demandato ad una commissione
il compito di predisporre un elenco, sulla base dei requisiti di idoneità e
senza attribuzione di punteggi e di graduatoria , da sottoporre al direttore
generale, che conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata
alla propria responsabilità manageriale, ed avendo la pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra
cui il direttore opera la scelta; il carattere autoritativo del conferimento
dell'incarico, stante la presenza di norme speciali (art. 3, comma primo
"bis" e "ter" del d.lgs. n. 502
cit.; art. 3, comma secondo, d.lgs. n. 517 del 1999) che disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali attraverso la
previsione di atti di diritto privato. Conseguentemente, la controversia relativa al conferimento
del suddetto incarico spetta alla giurisdizione dell'AGO.
200521592 – c) In caso di
giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della
pubblica amministrazione (nella specie, per l'annullamento di un regolamento
regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni
sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di
gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le
sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella
specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche
nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno
promosse).
200521592 – b) In materia di
lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato
dall'art. 63, comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta chiaramente che le
controversie concernenti (secondo il criterio del cosiddetto "petitum
sostanziale" in base al quale non è sufficiente la mera impugnazione dell'atto
amministrativo) gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma primo dello
stesso decreto, - quali atti presupposti, rispetto a quelli di organizzazione e
gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili
astrattamente situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti
pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione
del giudice amministrativo, restando irrilevante la loro incidenza riflessa
sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, ai fini
dell'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario, nonchè l'effettiva
sussistenza dell'interesse al ricorso, atteso che le questioni della
legittimazione e delle condizioni dell'azione sono estranee all'area dei limiti
esterni del potere giurisdizionale. (Sulla base del suddetto principio la S.C.
ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della
controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di organizzazioni
sindacali, di un regolamento della Regione Lazio, di attuazione della legge
regionale n. 25 del 1996, in materia di inquadramento del personale, che aveva
consentito il conferimento della qualifica dirigenziale a numerosi
dipendenti).
200521592 – a) La natura di
procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al
procedimento (principale) in seno al quale l'istanza è stata proposta, comporta
che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri
relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale,
mentre resta escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto a
quest'ultimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale.
Infatti, la statuizione sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ.,
identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun
pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente
all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il
quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del
contraddittorio.
200521470 -
L'improcedibilità del ricorso "ex" art. 41 cod. proc. civ. dovuta al mancato
rispetto del termine per il deposito previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. non
osta all'ammissibilità della richiesta di regolamento avanzata dalla controparte
con controricorso qualora questo, contenendo la richiesta di pronuncia delle
Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, si converta in un autonomo
ricorso per regolamento preventivo.
200521470 - In materia di
riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali
nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, la riserva alla
giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, quarto comma, del d.lgs. n.
165 del 2001, comprende non solo le procedure strumentali alla costituzione per
la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche quelle volte a permettere la
selezione del personale già assunto per una fascia o area superiore, come si
verifica nel caso di formazione di graduatoria per il passaggio di dipendenti pubblici (nella specie
insegnanti) dallo "status" non di ruolo a quello di ruolo.
200521291 – b) Qualora il
danno erariale sia stato cagionato da un provvedimento amministrativo (nella
specie da inquadramento di
dipendente pubblico in modo non conforme a legge) il giudice contabile conosce
dell'illegittimità dell'atto al fine della verifica in via principale ( e non
incidentale ai sensi dell'art. 5, legge n. 2248 del 1865, all. E) di uno degli
elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa -
restando irrilevante nel giudizio contabile l'eventuale ritenuta legittimità
dell'atto in sede di controllo o da parte del giudice amministrativo - con
conseguente esclusione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione
del giudice contabile rispetto alla giurisdizione
amministrativa
200521291 – a) Con
riferimento alla pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod.
proc. civ., qualora la Corte ritenga le censure manifestamente infondate, non
sussistono ragioni di incompatibilità per la trattazione della causa in camera
di consiglio anche se il P.M. abbia concluso per l'inammissibilità e non per la
manifesta infondatezza ai sensi del comma secondo del suddetto
articolo.
200521289 - Il rapporto di
lavoro alle dipendenze delle federazioni sportive, nel regime anteriore al
d.lgs. n. 242 del 1999, deve qualificarsi di pubblico impiego, anche se
originato da contratti di diritto privato, allorchè le mansioni non abbiano
carattere tecnico, ma amministrativo in senso lato, e siano svolte presso la
struttura centrale della federazione con inserimento nella relativa
organizzazione, atteso che la federazione ha la veste di datore di lavoro quale
organo del Comitato Olimpico Nazionale (Coni) nello svolgimento delle attività
di diritto pubblico (nelle quali rientra, come nella specie, la pubblicazione di
una rivista relativa alla disciplina agonistica di competenza), e non di
soggetto privato in relazione alle attività specifiche della federazione e
estranee alle funzioni pubbliche. Consegue che la controversia concernente
l'accertamento della natura subordinata del rapporto, quando attenga ad una fase
anteriore al 30 giugno 1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di
giurisdizione di cui al d.lgs. n. 80 del 1998 come limite temporale per la
devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al giudice
ordinario), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000,
indicata, dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso d.lgs. n. 80 del
1998 (oggi art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001), non quale limite
alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per
la proponibilità' della domanda giudiziale. (Nella specie, relativa a lavoro
giornalistico nella redazione di una rivista, la S.C., nel confermare la
sentenza di merito, ha dato rilievo all'accertata esclusione di
un'organizzazione dotata di autonomia contabile, finanziaria e gestionale per la
pubblicazione della rivista).
200521288
Il ricorso previsto dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il
provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico
d'ufficio può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio
nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica
procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di
proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario
oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della
liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui
valutazione è stata disposta la consulenza.
200521286 - Con riferimento
al rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie, dalla
circostanza che è regolato da un contratto di diritto privato con la Regione,
qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, discende che la domanda di
adeguamento del trattamento economico - identificata secondo il criterio del
"petitum" sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della
controversia - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie
la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO rispetto alla domanda di
direttori generali delle ASL tendente ad ottenere, quale obbligo discendente dal
contratto, l'armonizzazione del proprio trattamento economico con quello dei
dirigenti medici e amministrativi apicali per il periodo precedente al momento
in cui tale armonizzazione era stata effettuata (d.P.C.m. n. 319 del 2001) sulla
base della legge (art. 3, d. lgs. n. 229 del 1999).
200521284 - Con riferimento
alla controversia promossa, per pretese patrimoniali inerenti il rapporto di
lavoro, da un dipendente nei confronti di un centro di istruzione professionale
finanziato dalla Regione, qualora la Regione sia chiamata in giudizio dal
convenuto, al fine di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per
effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, deve essere
riconosciuta la giurisdizione del
giudice ordinario anche riguardo alla pretesa di garanzia, atteso che tale
convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai
finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi.
(Principio enunciato in fattispecie relativa a processo pendente alla data del
30 giugno 1998).
200520997 - CONFORME S.U.
a:200408431 572581
S
200520995 - L'attribuzione ad
una organizzazione internazionale non statale, nella convenzione ratificata,
della capacità di concludere accordi con governi statali comporta il
riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale, ma non è
sufficiente ad equipararla ad uno stato estero, tanto da assicurarle l'immunità
giurisdizionale alla stregua del principio "par in parem non habet
jurisdictionem" recepito dall'art. 10 Cost., essendo invece necessario che tale
immunità risulti, esplicitamente o implicitamente, dalle norme pattizie
internazionali relative all'organizzazione medesima, ovvero da norme della
legislazione nazionale. Con riferimento all'Istituto Universitario Europeo,
dalle disposizioni della convenzione (legge n. 920 del 1972 e legge n. n. 637
del 1994), dall'allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto
e dall'accordo di sede (d.P.R. n. 990 del 1976) risulta riconosciuta, oltre alla
soggettività internazionale, anche l'immunità dalla giurisdizione dello Stato
ospitante relativamente al rapporto di lavoro dei dipendenti (agenti, agenti
temporanei e agenti ausiliari), esclusi gli agenti locali, (nella specie
dipendente agente ausiliario che chiedeva, tra l'altro, l'accertamento
dell'illegittimità dell'appossizione del termine), senza che risulti sacrificato
il principio costituzionale della tutela giudiziaria (art. 24 Cost.) essendo
apprestati strumenti di adeguata tutela giurisdizionale e non meri rimedi
interni.
200520994
Mentre l'ordinanza con cui viene irrogata ad un'emittente televisiva la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa regionale (nella specie,
legge reg. della Toscana 6 aprile 2000, n. 54) per il superamento dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici fissati dal d.m. 10 settembre 1998, n.
381, è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, quella, eventualmente contestuale, con cui il
sindaco dispone l'immediata riduzione delle emissioni degl'impianti entro i
limiti normativi fissati, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo,
trattandosi di un provvedimento distinto ed autonomo, anche se consequenziale
all'accertamento della medesima situazione di fatto, e che costituisce esercizio
dei poteri autoritativi e discrezionali conferiti all'autorità comunale
dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 a tutela degl'interessi delle
collettività che vivono nell'ambito del territorio e della salute pubblica, fine
istituzionale, questo, di cui ogni ente territoriale è titolare, e che incide
sui diritti soggettivi dei singoli con effetti immediati, degradandoli ad
interessi legittimi.
200520476 - Atteso che - alla
luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 641 del 1987 e sent. n. 773
del 1988) - la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità
amministrativa è solo tendenzialmente generale, con la conseguenza che sono
possibili espresse deroghe legislative, con riferimento al risarcimento dei
danni, anche non patrimoniali, da reato, la giurisdizione è del giudice
ordinario ponendosi gli artt. 74 e ss. del cod. proc. pen. in rapporto di specie
a genere rispetto alla disciplina della responsabilità
amministrativa
200520475 - Con riferimento
al rapporto d'impiego dei dipendenti della Banca d'Italia - sottratto
espressamente dalla legge (art. 68, comma quarto, in riferimento all'art. 2,
comma quarto, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfusi rispettivamente negli
artt. 63, comma quarto e 3, comma primo, del d.lgs. n. 165 del 2001) alla
disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico -
nel caso di assunzione con effetti
giuridici decorrenti da data diversa dagli effetti economici, la domanda di
risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo (nella specie collegato ad
accertamenti medici relativi alla idoneità fisica) nella decorrenza degli
effetti economici, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo trattandosi di diritti patrimoniali connessi non occasionalmente
con il rapporto di impiego.
200520469 – d)
CONFORME S.U. a:200401414 569712
S
200520469 – c) Nel
procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, in sede di ricorso contro
le deliberazioni del Consiglio dell'ordine territoriale, gli artt. 60 e 61 del
r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati
a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di
discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale
termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella
seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della
seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.
200520469 – b) CONFORME A
CASSAZIONE ASN:200205024 RV:553585
S
200520469 – a) In caso di
giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della
pubblica amministrazione (nella specie, per l'annullamento di un regolamento
regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni
sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di
gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le
sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella
specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche
nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno
promosse).
200520343
Giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni
derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono
reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando
investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può
determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità
dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a
questione di giurisdizione. (Nella specie, il dipendente di un U.s.l. era stato
tratto a giudizio in sede penale per reati commessi nell’esercizio delle sue
funzioni ed aveva patteggiato la pena; in seguito era stato convenuto in
giudizio innanzi alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale,
mentre la U.s.l. lo aveva convenuto
in giudizio innanzi al giudice ordinario, per ottenere il risarcimento del danno
conseguente dal reato a lui ascritto; le S.U., enunciando il principio di cui in
massima, hanno dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto
nel giudizio innanzi al g.o., osservando che le domande proposte innanzi al
giudice contabile ed al giudice ordinario avevano peraltro contenuto diverso,
con conseguente inesistenza del rischio del ‘bis in
idem’).
200520340
Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei
componenti del consiglio di amministrazione di una Universita’ per il
risarcimento del danno a questa causato, attribuendo trattamenti di illegittimo
favore ad un dipendente, non influendo sulla giurisdizione del giudice contabile
la contemporanea pendenza innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, di una controversia promossa da detto dipendente, avente ad oggetto
il rapporto di impiego del medesimo.
200520340
Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte
in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione, ne' intervenire in sede di regolamento da altri proposto -tranne
che, benche’ non si sia costituito nel giudizio ‘a quo’, la lite gli sia stata
contestata- dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non
autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite
questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla
legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio "a quo", ovvero sulla
ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo
intervento.
200520339
In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la pretesa trovi la propria
origine in un rapporto tra il concessionario e il terzo, sempre che
l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato
e non possa ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e
il rapporto medesimo, essendo il primo un semplice presupposto del secondo
(Nella fattispecie, concernente un giudizio gia’ pendente alla data del 30
giugno 1998, in applicazione del succitato principio, le S.U. hanno dichiarato
la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversia, vertente tra
il concessionario ed il subconcessionario, attinente al rilascio, per scadenza
del rapporto, di un box e di posti auto ubicati all'interno di un aeroporto ed il
risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione, in quanto
l'Amministrazione pubblica non aveva specificamente autorizzato la
subconcessione a favore di un terzo determinato, prevedendo la concessione la
facolta’ del concessionario di subconcedere a terzi i servizi, previo nulla-osta
dell’Amministrazione).
200520337
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della giustizia da un
aiutante ufficiale giudiziario, allo scopo di ottenere il pagamento dei compensi
maturati per lo svolgimento della sua attivita', l'amministrazione convenuta non
puo' far valere, in via di compensazione, il credito per il mancato versamento
all'erario delle somme eccedenti l'importo che egli puo' trattenere, ai sensi
dell'art. 171del d.P.R. n. 1229 del 1959, in quanto l'accertamento di
quest'ultimo credito appartiene ad una giurisdizione diversa da quella
ordinaria.
200520128
- Il regolamento preventivo di giurisdiziione non è ammissibile in riferimento ai
procedimenti cautelari, poiché, non essendo consentito, neanche ex art. 111
Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi
procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia
sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di Cassazione. D'altra
parte, alla luce della nuova disciplina dei procedimenti cautelari introdotta
con la legge n. 353 del 1990, contro i provvedimenti di natura provvisoria e
strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della
misura cautelare, sia in caso di rigetto del ricorso (a seguito della
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies
cod. proc. civ. di cui a Corte Cost. n. 253 del 1994) è ammesso il reclamo a un
giudice processualmente sovraordinato, cioè un mezzo di impugnazione con cui la
parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione
di giurisdizione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un regolamento
preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento "ante
causam" diretto alla concessione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 cod.
proc. civ.).
200520126
- L'art. 45, comma
diciassettesimo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del
pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione
ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico costituito
dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della
pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta
controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è
prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento
all'epoca della sua emanazione, restando irrilevante l'eventuale collegamento
dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, atteso che il discrimine
temporale è dato dal provvedimento finale cui si addebita l'efficacia di
determinare la lesione. (Nella specie la S.C. - escluso che la questione
investisse la procedura concorsuale venendo in discussione atti successivi alla
formazione della graduatoria - ha riconosciuto la giurisdizione del giudice
ordinario dando rilievo alla data di emanazione di un atto di nomina di
vincitore di concorso con cui era stato revocato un atto precedente che
stabiliva una diversa decorrenza, ritenendo irrilevanti atti
anteriori).
200520123
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - con
cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000,
n. 205), nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti", anzichè "gli atti ed i
provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse
equiparati -, applicabile anche ai giudizi in corso, sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario quando il comportamento della pubblica amministrazione
risulta spogliato da ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi
reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere
autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta
dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio,
facendosi valere unicamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico,
"ex" art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei
terzi. (Nella specie la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice
ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da esercenti
di un'attività commerciale a causa dell'abnorme dilatazione dei tempi di
costruzione di un parcheggio pubblico nella zona in cui si svolgeva la suddetta
attività).
200520119
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di
un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946,
non può essere configurata per effetto della semplice violazione di una norma di
legge, richiedendosi, invece, che l'inosservanza della norma sia frutto di dolo
o colpa grave, e cioe’ tale da evidenziare un comportamento di scarsa
ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile
di incidere negativamente, in concreto, sulla credibilita’ del magistrato ovvero
sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nell'enunciare siffatto principio, le
S.U. hanno rigettato il ricorso proposto dal Ministro della giustizia avverso la
sentenza della Sez.disc. del C.s.m., che aveva dichiarato non farsi luogo a
dibattimento nei confronti di una magistrato che svolgeva funzioni di giudice
delegato, in riferimento alla appropriazione da parte di un curatore
fallimentare di somme di pertinenza di alcune procedure fallimentari mediante la
predisposizione di falsi mandati di pagamento ed il mancato versamento di somme
ricavate con la liquidazione dei beni, in quanto era stata esclusa l’esistenza
di rapporti non trasparenti tra il curatore e l’incolpato, era stato accertato
che a quest’ultimo non poteva farsi carico dell’organizzazione dei servizi della
cancelleria e dello svolgimento dei compiti da parte degli ausiliari, non
risultando neppure costituita una sezione fallimentare, mentre dalla stessa
relazione ispettiva emergeva l’esistenza di un carico di lavoro eccedente la
capacita’ operativa dell’ufficio, nonche’ lo svolgimento di plurime funzioni da
parte del magistrato, il quale aveva avuto una produttivita’ molto elevata ed
aveva anche segnalato al Presidente del Tribunale ed al Consiglio giudiziario la
allarmante carenza strutturale dell’ufficio).
200520119
In materia di procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinari,
l'art. 60 del d.P.R. n. 916 del 1958 va interpretato ritenendo che il Ministro
della giustizia è direttamente legittimato a proporre ricorso avanti le Sezioni
Unite della Corte di cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura, anche quando l'azione sia stata
esercitata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione e la Sezione disciplinare abbia accolto la richiesta, da questi
formulata, di dichiarare in camera di consiglio di “non farsi luogo a
dibattimento”, in quanto l’art. 59 di detto d.P.R., stabilendo la scissione tra
titolarita’ dell’azione disciplinare ed esercizio della medesima, persegue
l’esigenza di evitare che l’esercizio dell’azione sia attribuita ad un organo
amministrativo, che viene meno una volta che la Sezione disciplinare abbia
pronunciato sentenza, avverso la quale il Ministro della giustizia puo’
direttamente proporre ricorso, avvalendosi della rappresentanza e difesa ‘ex
lege’ dell'Avvocatura dello Stato.
200520116
In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del
2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto,
mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli
obblighi derivanti dal contratto; pertanto, la controversia avente ad oggetto la
risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A. per l'inadempimento da
parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, poiche' attiene alla fase della esecuzione
del contratto e la giurisdizione va, inoltre, determinata in ragione
dell'intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in
giudizio, che spetta al giudice ordinario accertare, verificando in via
incidentale la legittimita' dell'atto rescissorio e l'eventuale violazione da
parte della committente delle clausole contrattuali, nonchè il diritto
soggettivo dell'appaltatore a proseguire il rapporto e cio' anche nel caso in
cui l'atto rescissorio sia
rivestito della forma dell'atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha
natura provvedimentale e non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche
posizioni contrattuali (Fattispecie concernente un contratto di appalto del
servizio di vigilanza di aree comunali destinate a parcheggio
pubblico).
200520114
In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa
gli obblighi di assistenza a minori - anche alla luce di quanto affermato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, in
quanto attribuisce al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici
servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve
escludersi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Infatti, la domanda di rimborso proposta dal Comune che contesta la propria
competenza territoriale in relazione ad attività di assistenza a minori, oltre a
non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti
costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso Comune
adempiuto ad un'obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a
presupposti prefigurati dalla legge. Nella specie, la disciplina legislativa
(leggi della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 e 5 gennaio 2000, n. 1;
legge quadro statale 6 novembre 2000, n. 328) configura espressamente le
prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che si trovino
in stato di bisogno (artt. 10 e 62 della legge reg. n. 1 del 1986), senza che la
nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali.
Pertanto, la controversia sulla individuazione del soggetto obbligato alla
prestazione assistenziale (artt. 61 della legge Regione Lombardia n. 1 del 1986
e 4 della legge Regione Lombardia n. 1 del 2000) non può considerarsi relativa a
provvedimenti dell'amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice
ordinario.
200520113
In tema
di giurisdizione, la questione sull'esistenza della qualità di amministratore di
fatto di una società non attiene allo stato e capacità delle persone, non
riguardando la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino o nell'ambito
della comunità civile o familiare. Ne consegue che in tali casi non è
applicabile l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che sottrae alla
giurisdizione delle commissioni tributarie le questioni sullo stato e capacità
delle persone e spetta invece proprio al giudice tributario, sia pure
"incidenter tantum", risolvere il problema della responsabilità
dell'amministratore di fatto per le sanzioni irrogate nei confronti della
società e, quindi, dell'esistenza di tale qualità. Il potere delle commissioni
tributarie di decisione in via incidentale su qualunque questione attribuita
alla giurisdizione di altri giudici, salvo i casi espressamente previsti dalla
legge, deriva infatti dai principi regolatori del processo e deve, quindi,
ritenersi ammesso anche prima dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art.
12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non applicabile "ratione temporis" alla
controversia.
200520112
La
giurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla
loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei
tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta
dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle quali è
attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni
tributarie.
200520107 - In materia di
riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali
nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato l'area della giurisdizione
del giudice ordinario, in tema di selezioni preordinate al conferimento di
inquadramenti superiori ai lavoratori pubblici, è di carattere residuale,
essendo circoscritta agli inquadramenti che non comportano variazioni di area o
categoria, siccome concernenti semplici passaggi di livello nell'ambito della
medesima area funzionale. Anche la cognizione della domanda riguardante la
pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria di
precedente concorso interno, collocandosi, di norma, fuori dell'ambito della
procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del giudice
ordinario riconducendosi a controversia inerente al "diritto all'assunzione",
salva la verifica del fondamento di merito della domanda medesima, esulante dal
novero delle questioni di giurisdizione. Tuttavia, quando del suddetto diritto
viene dedotta l'esistenza necessariamente conseguenziale alla negazione degli
effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso interno,
l'interessato, in effetti, intende chiedere tutela nei confronti dell'esercizio
del potere amministrativo, con la conseguenza che a quest'ultimo corrisponde una
situazione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.P.R. n. 165 del
2001, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della
decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario - secondo la previsione
dello stesso art. 63, primo comma - siccome il potere di disapplicazione del
giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada su un diritto
soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione
"incidenter tantum". (Nel caso di specie, la S.C., enunciando i richiamati
principi, ha ritenuto che la
domanda del dipendente, inquadrato nella quarta qualifica funzionale, diretta -
sulla base del criterio del c.d. "petitum sostanziale" - all'accertamento del
suo diritto al conferimento della qualifica superiore di istruttore
amministrativo in virtù del c.d. "scorrimento" della graduatoria di precedente
concorso interno, si sostanziava nel riconoscimento della negazione degli
effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso interno (al quale,
peraltro, aveva pure partecipato, senza successo), così deducendo una posizione
di interesse legittimo, con conseguente affermazione della sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo sulla stessa).
200520106
Il problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro instaurati dai
Paesi, organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello Stato nel quale
essi si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri compiti, va risolto in
base alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con
la legge 30 novembre 1955, n. 1335, la quale distingue in due categorie il
personale civile impiegato presso una forza armata. In particolare, la prima,
prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è designata con il termine
"elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito di una forza di una parte
contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte contraente e non
sia né apolide, nè di uno Stato non partecipante al Trattato del Nord Atlantico,
né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, né sia in
esso abitualmente residente, sicché deve trattarsi di persone che, mentre non
hanno nessun legame con lo Stato ospitante, ne hanno invece di stabili con lo
Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella sua organizzazione, e che,
pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di regola, alla sua
giurisdizione; la seconda categoria, risultante dall'art. 9, paragrafo 4, della
citata Convenzione, è, invece, costituita da personale non al seguito di una
forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità locali di manodopera,
ossia da dipendenti che sono assoggettati al diritto privato locale e,
conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana. Ai
fini della individuazione dell'appartenenza o meno di un dipendente al
cosiddetto "elemento civile" impiegato dalla Forza armata in funzione della
valutazione sulla giurisdizione, la Convenzione di Londra deve essere
interpretata nel senso che la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione dello
Stato ospitante opera solo ove una
parte contraente abbia espresso oggettivamente (anche mediante comportamenti
concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro a "statuto locale"; in
caso diverso, è la stessa applicazione della Convenzione che resta esclusa,
cedendo all'operatività del principio generale dell'immunità garantita agli
Stati esteri per le pretese direttamente incidenti sul loro assetto
organizzativo (come è certamente per la domanda di annullamento di licenziamento
e di reintegrazione nel posto di lavoro). (Nel caso di specie, in cui trattavasi
di una impugnativa di licenziamento proposta da una dipendente del Governo
U.S.A. addetta allo "shop" presso una base militare ubicata sul territorio
italiano assunta nel 1981 quale cittadina americana con residenza dichiarata
negli U.S.A. e con lo "status" proprio del "civilian component", che aveva,
però, la sua residenza effettiva in Italia fin dalla nascita ed era in possesso
anche della cittadinanza italiana, alla quale non aveva inteso rinunciare,
malgrado espresso invito dell'autorità americana, la S.C. ha dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice italiano, statuendo che, ai fini propri
della giurisdizione, se non può accordarsi rilievo alle mere qualificazioni
formali - come l'assunzione di un cittadino italiano quale "elemento civile" -,
deve valere a tutti gli effetti la qualificazione giuridica conforme ai dati
disponibili al momento dell'assunzione, non valendo a modificarla la non
rispondenza alla realtà, ovvero l'erroneità del loro
apprezzamento).
200520106 - Il problema della giurisdizione sui rapporti
di lavoro instaurati dai Paesi, organismi militari e comandi supremi, con
cittadini dello Stato nel quale essi si trovino ad operare per lo svolgimento
dei propri compiti va risolto in base alla Convenzione di Londra del 19 giugno
1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, la quale
distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza
armata. In particolare, la prima, prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è
designata con il termine "elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito
di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una fora armata di tale
parte contraente e non sia né apolide, né di uno Stato non partecipante al
Trattato del Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la
forza è in servizio, né sia in esso abitualmente residente, sicché deve
trattarsi di persone che, mentre non hanno nessun legame con lo Stato ospitante,
ne hanno invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento
nella sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi
sostanziali e, di regola, alla sua giurisdizione; la seconda categoria,
risultante dall'art. 9 paragrafo 4, della citata Convenzione, è, invece,
costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a
soddisfare soltanto necessità locali di manodopera, ossia da dipendenti che sono
assoggettati al diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in
Italia, alla giurisdizione italiana. Ai fini della individuazione
dell'appartenenza o meno di un dipendente al cosiddetto "elemento civile"
impiegato dalla Forza armata in funzione della valutazione sulla giurisdizione,
occorre interpretare la Convenzione di Londra nel senso che opera la rinuncia
all'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante solo ove una parte
contraente abbia espresso oggettivamente (anche mediante comportamenti
concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro a "statuto locale"; in
caso diverso è la stessa applicazione della Convenzione che resta esclusa,
cedendo all'operatività del principio generale dell'immunità garantita agli
Stati esteri per le pretese direttamente incidenti sul loro assetto
organizzativo (come è certamente per la domanda di annullamento di licenziamento
e di reintegrazione nel posto di lavoro). (Nel caso di specie, in cui si
trattava di una impugnativa di licenziamento proposta da una dipendente del
Governo U.S.A. addetta allo "shop" presso una base militare ubicata sul
territorio italiano assunta nel 1981 quale cittadina americana con residenza
dichiarata negli U.S.A. e con lo "status" proprio del "civilian component", che
aveva, però, la sua residenza effettiva in Italia fin dalla nascita ed era in
possesso anche della cittadinanza italiana, alla quale non aveva inteso
rinunciare, malgrado espresso invito dell'autorità americana, la S.C. ha
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, statuendo che, ai
fini propri della giurisdizione, se non può accordarsi rilievo alle mere
qualificazioni formali (come l'assunzione di un cittadino italiano come
"elemento civile"), deve valere a tutti gli effetti la qualificazione giuridica
conforme ai dati disponibili al momento dell'assunzione, non valendo a
modificarla la non rispondenza alla realtà, ovvero l'erroneità del loro
apprezzamento).
200519518
In tema di elezioni degli organi direttivi dell'ordine dei medici, le
eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non
infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non
impediscano l'autenticità della scelta degli elettori, dovendo distinguersi la
nullità dalla mera irregolarità: occorre, perciò, per la dichiarazione di
nullità delle operazioni, o che vi sia un'espressa previsione di nullità nella
legge, ovvero che siano state vanificate specifiche garanzie di libertà degli
elettori e di veridicità dei risultati. Da tanto deriva che, con riguardo
all'attività di identificazione e controllo dell'identità del votante, dall'art.
17 del d.P.R. 4 maggio 1950, n. 221 attribuita - senza espressa comminatoria di
nullità in caso di inosservanza - al presidente del seggio, non determina alcuna
nullità delle operazioni elettorali il fatto che quest'ultimo sia stato
coadiuvato da altri soggetti (nella specie, da personale amministrativo
dipendente del consiglio dell'ordine), operanti sotto la sua sorveglianza,
soprattutto nei casi di elevata partecipazione al voto degli aventi
diritto.
200519516
Il nuovo art. 117 della Costituzione prevede come materia di legislazione
concorrente quella relativa al governo del territorio; in quest'ambito, non è
precluso al legislatore regionale di procedere ad un riassetto delle funzioni
pubblicistiche o amministrative dei consorzi di bonifica, attribuendole ad altri
enti pubblici, in particolare territoriali, per cui è da escludere che sia
viziato da carenza di potere il provvedimento della Giunta regionale che, dando
esecuzione alla legge reg. (nella specie, alla legge della Regione Marche 25
maggio 1999, n. 13, e succ. modif.), ridefinisca in senso riduttivo gli ambiti
di competenza dei consorzi medesimi. (Enunciando il principio di cui in massima,
le S.U. hanno conseguentemente escluso che la situazione soggettiva dei consorzi
avesse consistenza di diritto soggettivo e fosse tutelabile dinanzi al giudice
ordinario).
200519347b
In tema di illecito disciplinare del magistrato per il ritardo nel
deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari, la laboriosità
del magistrato - desumibile dal carico di lavoro e dal contemporaneo svolgimento
di funzioni civili e penali - può assumere valore giustificativo, ma soltanto nei limiti della
ragionevolezza del ritardo. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U.
hanno confermato la sentenza del CSM, la quale, nell'affermare la responsabilità
dell'incolpato, aveva osservato come i frequenti ritardi nel deposito di
sentenze e di ordinanze - tantissimi oltre l'anno ed alcuni quasi biennali -
erano oltre ogni possibilità di giustificazione, soprattutto perché diffusi e
riguardanti questioni non particolarmente complesse).
200519347a
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ove il ricorso
avverso la sentenza disciplinare del CSM sia proposto dal magistrato al quale
sia stata irrogata la sanzione disciplinare, è irrilevante la questione di
legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
Cost., dell'art. 379 cod. proc. civ., là dove, in merito all'ordine di
intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione, prevede il
potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che
l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese. Difatti, nei casi in cui
il P.M. - pur essendo parte del processo di merito - non è ricorrente, il terzo
comma dell'art. 379 cod. proc. civ. non altera in alcun modo l'ordine naturale
secondo cui verrebbe data la parola a parti private, giacché alla parte che non
ha presentato il ricorso principale (persino ove abbia proposto ricorso
incidentale) viene data la parola dopo il ricorrente
principale.
200519324b
In tema di quote latte, l'art. 2 del
decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1998, n. 5), dopo avere accordato ai singoli produttori
lattieri la possibilità di proporre ricorso alla competente Regione o Provincia
autonoma per il riesame dei quantitativi individuali di riferimento loro
assegnati dall'AIMA, stabilisce, con il nono comma, che i costi degli
accertamenti, in caso di esito negativo della procedura di riesame, sono a
carico del produttore ricorrente, nella misura determinata da ciascuna Regione o
Provincia autonoma. L'espressione "costi degli accertamenti" - cui si riferisce
la predetta norma - riguarda non solo le spese di eventuali accertamenti
istruttori, ma anche il costo della procedura, come tale comprensivo delle spese
generali, tra le quali non possono non essere incluse anche quelle di
funzionamento delle apposite commissioni.
200519324a
La censura con cui si addebiti alla sentenza impugnata di non avere
disapplicato l'atto amministrativo posto a fondamento dell'ingiunzione ai sensi
del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non configura una questione di giurisdizione -
la cui soluzione, in sede di legittimità, debba essere rimessa alle Sezioni
Unite -, giacché le questioni inerenti alla disapplicazione dei provvedimenti
amministrativi attengono ai limiti interni della giurisdizione del giudice
ordinario, senza toccare quelli esterni che riguardano i rapporti tra detto
giudice e quelli che appartengono ad ordini giurisdizionali
diversi.
200519172
* CONFORME S.U. a: 200001139 541221 S
200518451b
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione non è consentito sindacare sul piano del merito le valutazioni del
giudice disciplinare, dovendo la Corte medesima limitarsi ad esprimere un
giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della
motivazione che sorregge la decisione finale. (Sulla base del principio di cui
in massima, le S.U. hanno confermato, in quanto immune dai predetti vizi, la
sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale aveva irrogato la sanzione
disciplinare dell'ammonimento ad un magistrato, presidente di sezione del
tribunale, il quale, tra l'altro, aveva fatto apparire come esercitati dal
collegio provvedimenti, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che
invece erano stati adottati dal medesimo individualmente).
200518451a
I rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare a carico di
magistrati sono regolati in via esclusiva dall'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio
1946, n. 511, secondo cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato
l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti
da sentenza passata in giudicato. Tale regola non contrasta con il disposto
dell'art. 653 cod. proc. pen., che disciplina l'efficacia nel giudizio
disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o
perché l'imputato non lo ha commesso, poiché il giudicato penale non preclude in
sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice
penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo
restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro
materialità, così come compiuto dal giudice penale, cosicché, se è inibito al
giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento
dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale
dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare
i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito
disciplinare.
200518128
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito
al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale
dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia
contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con
riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento
all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata
in parte eseguita, giacchè in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce
comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta
inadempiuta.
200518128 In
tema di clausola penale,il potere di
riduzione ad equita',
attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a
tutela dell'interesse
generale
dell'ordinamento,puo'
essere esercitato
d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei
limiti in cui essa appare meritevole di
tutela,e cio' sia con
riferimento alla penale
manifestamente
eccessiva,sia con
riferimento all'ipotesi in cui
la riduzione avvenga perche'
l'obbligazione principale e' stata in parte eseguita,giacche' in
quest'ultimo caso la
mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione
della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione,
si traduce comunque in una eccessivita' della penale se
rapportata alla sola parte
rimasta inadempiuta.
200518126b
Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione
si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al
momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi
mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della
"perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta
carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel
caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece,
l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della
proposizione della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche,
in cui, avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per la determinazione
dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la S.C. ha ritenuto
irrilevante la circostanza che il riconoscimento del diritto alla revisione
fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda, quando
ormai, ad avviso dell'amministrazione committente, si era radicata la
giurisdizione del giudice amministrativo).
200518126a
In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore
in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei
prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha
soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento
previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 1994, n. 109 - è
tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an" della
revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale
riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni
correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura e
consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario,
quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in
deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della
legge 22 febbraio 1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere di accordo incidente
su questo aspetto del rapporto - ovvero quando l'amministrazione abbia già
esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento
attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un
implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia
riguardi soltanto il "quantum" della stessa.
200518126
b) Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la
giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di
fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano
effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire,
il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel
caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito,
ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto
comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo
al momento della proposizione della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di
opere pubbliche, in cui, avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per la
determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la S.C. ha
ritenuto irrilevante la circostanza che il riconoscimento del diritto alla
revisione fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda,
quando ormai, ad avviso dell'amministrazione committente, si era radicata la
giurisdizione del giudice amministrativo).
200518126
a) In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva
dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla
revisione dei prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata
in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto 1992,
n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di
adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109 - è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando
attenga all'"an" della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere
discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di
valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura
e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario,
quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in
deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della
legge 22 febbraio 1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere di accordo incidente
su questo aspetto del rapporto - ovvero quando l'amministrazione abbia già
esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento
attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un
implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia
riguardi soltanto il "quantum" della stessa.
200518126 In
tema di appalto di
opere pubbliche, la posizione soggettiva
dell'appaltatore in ordine alla facolta' dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi - secondo la
disciplina vigente anteriormente
all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in
legge 8 agosto 1992, n. 359,
che ha soppresso tale
facolta', sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento
previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici
1994, n. 109 - e' tutelabile
dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an" della revisione, in
quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di
valutazioni correlate a
preminenti interessi
pubblicistici. Essa acquista natura e
consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario,
quando il diritto alla revisione derivi da apposita
clausola stipulata, in deroga
alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22
febbraio 1973, n. 37 - che
ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del
rapporto - ovvero quando
l'amministrazione
abbia gia' esercitato il
potere discrezionale
a lei spettante adottando un
provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un
comportamento tale da integrare un
implicito
riconoscimento del diritto
alla revisione, cosi' che la
controversia riguardi soltanto il
"quantum" della stessa.
200518126 Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui
la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo
stato di fatto esistente al
momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti,
essendo diretto a favorire, e
non ad impedire, il
verificarsi della
"perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di
giurisdizione del giudice
originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di
diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne
era privo al
momento della
proposizione della domanda.
(Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, in
cui, avendo l'appaltatore
adito il giudice ordinario per
la determinazione
dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la
S.C. ha ritenuto irrilevante la
circostanza che il
riconoscimento del diritto alla
revisione fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda, quando
ormai, ad avviso dell'amministrazione
committente, si era radicata la giurisdizione del
giudice amministrativo).
200518125c
CONFORME A CASSAZIONE ASN:200417881 RV:576701 S
200518125b
CONFORME S.U. a:200310163 564592
S
200518125a
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto
dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il
minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile
anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze
diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale
della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione
semplificatoria ed acceleratoria delle sanzioni processuali che conducono alla
risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità del ruolo
istituzionale della Corte di Cassazione, che, quale organo supremo di giustizia,
è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme intepretazione
della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo
nazionale.
200518122 Il personale amministrativo del "British
Council", assunto con "contratto locale", è soggetto alla legislazione italiana
e, in particolare, alla normativa sui licenziamenti; sussiste pertanto la
giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia promossa da una
dipendente (con mansioni di addetta di biblioteca) di tale ente che, dolendosi
dell'illegittimità del licenziamento intimatole, chieda la reintegrazione nel
posto di lavoro e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto
dei lavoratori, dovendo escludersi che la Convenzione del 28 novembre 1951 tra
l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord (ratificata con legge 25 febbraio
1953, n. 124) preveda per il "British Council" una immunità assoluta dalla
giurisdizione dello Stato italiano.
200516875
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali,
l'art. 3, comma ottavo, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 ,nella parte in cui
(primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della
classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di
ufficio o su richiesta dell'azienda
producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento o della richiesta dell'interessato , ha valenza generale, ed è
quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti
operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della
predetta legge - o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata,
formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data - indipendentemente
dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento
introdotti dai primi due commi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ovvero
di quelli applicabili secondo la normativa previgente, in base ad una lettura
sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il
trattamento di imprese di identica natura ed attività ma disomogenee nella
classificazione.
200516875 In materia di
classificazione dei datori di
lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della Legge 8 agosto
1995 n. 335 ,nella parte in cui (primo e secondo periodo)
stabilisce che i provvedimenti
di variazione della classificazione dei datori di lavoro a
fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio o su richiesta dell'azienda producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di
notifica del provvedimento o della richiesta
dell'interessato , ha valenza generale, ed e' quindi
applicabile ad ogni
ipotesi di rettifica di
precedenti
inquadramenti operata
dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della
predetta legge -
o anche prima, nel caso in cui la modifica, cosi' come attuata, formi oggetto di controversia
in corso a quella stessa data -
indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioe' dei nuovi criteri di
inquadramento
introdotti dai primi due commi dell'art. 49 della legge n.
88 del 1989, ovvero di
quelli applicabili
secondo la normativa
previgente, in base ad una lettura sistematica e
costituzionalmente
orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica
natura ed attivita' ma disomogenee nella classificazione.
200516874
In tema
di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore
sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi
dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, quando risulti che
attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità
giuridica e materiale del debitore, ma -senza utilizzare una provvista del
debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento- ha adempiuto
in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della
banca creditrice. Infatti, in questa ipotesi il pagamento è effettuato dal
garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia, autonoma, ancorche'
accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, per
evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento,
mentre la modalita' del pagamento non determina, di per se', l'acquisizione
della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente
-perche' essa e' soltanto contabile ed e'' priva di autonomia rispetto
all'estinzione del debito da parte del terzo-, non incide sulla provenienza
della somma dal terzo e sulla causa del pagamento (estinzione dell'obbligazione
fideiussoria, in difetto di una diversa imputazione) e percio' non viola la 'par
condicio creditorum'.
200516780 Alla posizione di
interesse legittimo in
cui si trovano sia il
datore di lavoro che i
lavoratori, riguardo all'emanazione di un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa
integrazione sia ordinaria che straordinaria, si sostituiscono posizioni di diritto
soggettivo tra imprenditore, o
lavoratori, da una parte, e INPS dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed
attinenti, in particolare, al
rimborso dell'integrazione retributiva anticipata o alla diretta corresponsione della medesima. Qualora la domanda
giudiziale relativa a
queste ultime pretese sia stata introdotta nella vigenza di
un provvedimento di concessione dell'integrazione (senza che la
relativa impugnazione, in sede contenziosa, ne abbia comportato la sospensione dell'efficacia), l'intervento di
un annullamento da parte del Comitato amministratore -
successivo alla proposizione
della stessa domanda giudiziale -
non incide sulla posizione di diritto soggettivo esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, ne' tantomeno sul regime processuale previsto dall'art. 5 cod. proc. civ.,
con la conseguente affermazione
sulla domanda medesima della
giurisdizione del giudice ordinario.
(Nella fattispecie, la
S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo ad una domanda relativa al
riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni proposta nei confronti dell'INPS da un lavoratore sulla scorta della delibera di concessione gia'
adottata dalla commissione provinciale
dell'ente previdenziale,
annullata solo successivamente nel
corso del giudizio di
primo grado, sul presupposto della configurazione come diritto soggettivo della posizione giuridica dedotta dal ricorrente al momento
dell'introduzione del giudizio, in costanza di efficacia del provvedimento
concessivo).
200516779
b) La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di
pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente
patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo
immediato e diretto in tale rapporto di lavoro, nel senso che questo,
considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione,
funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio. (Nella specie, la
S.C., sul presupposto che l'obbligazione nascente dagli artt. 15 della legge 8
agosto 1972, n. 457 e 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 in tema di effetti
derivanti dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di ammissione al
trattamento di integrazione salariale, ha natura essenzialmente retributiva,
strettamente collegata al rapporto di lavoro, ha dichiarato la giurisdizione del
giudice amministrativo in relazione alla domanda di operai forestali dipendenti
dalla Regione - e, perciò, considerata attinente ad un rapporto di impiego
pubblico - volta all'ottenimento di somme a titolo di integrazione salariale ex
art. 8 della citata legge n. 457 del 1972 per sospensione dei lavori dovuta ad
avverse condizioni meteorologiche).
200516779
a) A differenza delle sentenze delle sezioni unite della corte di
cassazione - alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore
della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia
esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari
di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola
giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso
sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale
siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici sono suscettibili di acquistare autorità
di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare,
conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale
siano state adottate, solo quando, in esse, la decisione - sia pure implicita -
sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di
merito.
200516779 A
differenza delle sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione -
alla quale, per la funzione istituzionale di organo
regolatore della giurisdizione, spetta il
potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) -
le sentenze dei giudici
ordinari di merito, come quelle
dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad
acquistare autorita' di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare,
percio', effetti al di fuori
del processo nel quale siano state rese, poiche' le
sentenze stesse dei detti giudici sono suscettibili di acquistare
autorita' di giudicato (esterno) anche in
tema di giurisdizione, e
di spiegare,
conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del
processo nel quale siano state adottate, solo quando, in esse, la
decisione - sia pure implicita -
sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di
merito.
200516779 La giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa
dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto in tale rapporto di
lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua
costituzione, nel suo svolgimento o
nella sua estinzione, funzioni da momento
genetico dei diritti azionati in giudizio. (Nella specie, la
S.C., sul presupposto che l'obbligazione nascente dagli artt. 15 della legge 8
agosto 1972, n. 457 e 7
della legge 20 maggio 1975, n. 164 in
tema di effetti derivanti dall'omessa o tardiva presentazione
della domanda di ammissione al
trattamento di integrazione salariale, ha natura essenzialmente retributiva, strettamente collegata al
rapporto di lavoro, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda
di operai forestali dipendenti
dalla Regione - e, percio', considerata attinente ad
un rapporto di impiego pubblico -
volta all'ottenimento di
somme a titolo di integrazione
salariale ex art. 8 della citata legge n. 457 del 1972 per sospensione dei lavori dovuta ad avverse condizioni
meteorologiche).
200516621
Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui
alla legge n. 482 del 1968, va escluso l'esercizio di poteri di discrezionalità
amministrativa, in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo
aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto
soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione
negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la
derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti
aspetti. (Sulla scorta di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alla domanda di
risarcimento danni proposta da un soggetto protetto per effetto di un
provvedimento di avviamento viziato, in relazione al suo diritto ad essere
avviato al lavoro, specificando che la pretesa risarcitoria era risultata
azionata in modo del tutto autonomo rispetto all'impugnazione del provvedimento
amministrativo, essendo stato prospettato il danno come dissociato dalla
possibilità di una tutela impugnatoria per la quale il privato non aveva alcun
interesse).
200516621 Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di
cui alla legge n. 482 del 1968, va escluso
l'esercizio di poteri di discrezionalita'
amministrativa, in relazione ad
un'attivita' di certazione
che coinvolge solo aspetti di discrezionalita'
tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto
soggettivo alle posizioni degli
interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi,
sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il
presupposto nei suddetti aspetti. (Sulla scorta di tale principio, la S.C. ha
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di
risarcimento danni proposta
da un soggetto protetto per effetto
di un provvedimento di avviamento viziato, in
relazione al suo diritto ad essere
avviato al lavoro, specificando che la pretesa risarcitoria era risultata azionata in
modo del tutto autonomo rispetto all'impugnazione del provvedimento amministrativo,
essendo stato prospettato il danno
come dissociato dalla possibilita' di una tutela impugnatoria per la
quale il privato non aveva alcun interesse).
200516616
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che si svolge
dinanzi al consiglio dell'ordine locale, e che diversamente da quello dinanzi al
Consiglio Nazionale Forense ha natura amministrativa e non giurisdizionale,
l'esercizio del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle
disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ed in particolare nell'art. 48, il
quale, prevedendo che la citazione dell'incolpato debba contenere l'avvertimento
che in caso di mancata comparizione si procederà in sua assenza, esclude, in
caso di mancata comparizione, l'obbligo di dare notizia all'incolpato o al suo
difensore del differimento, per qualsiasi ragione, dell'udienza. Tale
disciplina, che esclude l'applicabilità di quella del codice di procedura
penale, non lede il diritto di difesa dell'inquisito, il quale, essendo stato
notiziato del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, ha l'onere non
solo d'intervenire alla data fissata, ma anche di informarsi dei provvedimenti
adottati in quell'occasione.
200516616
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che si svolge dinanzi al
consiglio dell'ordine locale, e che diversamente da quello dinanzi al Consiglio
Nazionale Forense ha natura amministrativa e non giurisdizionale, l'esercizio
del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle disposizioni del r.d.
22 gennaio 1934, n. 37, ed in particolare nell'art. 48, il quale, prevedendo che
la citazione dell'incolpato debba contenere l'avvertimento che in caso di
mancata comparizione si procederà in sua assenza, esclude, in caso di mancata
comparizione, l'obbligo di dare notizia all'incolpato o al suo difensore del
differimento, per qualsiasi ragione, dell'udienza. Tale disciplina, che esclude
l'applicabilità di quella del codice di procedura penale, non lede il diritto di
difesa dell'inquisito, il quale, essendo stato notiziato del luogo, del giorno e
dell'ora della comparizione, ha l'onere non solo d'intervenire alla data
fissata, ma anche di informarsi dei provvedimenti adottati in
quell'occasione.
200516616 Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che
si svolge dinanzi al consiglio dell'ordine locale, e
che diversamente da
quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ha
natura amministrativa e non giurisdizionale, l'esercizio del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle
disposizioni del r.d. 22 gennaio
1934, n. 37, ed
in particolare nell'art. 48, il quale, prevedendo che la citazione dell'incolpato debba contenere l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si
procedera' in sua assenza, esclude, in caso di mancata
comparizione, l'obbligo di dare
notizia all'incolpato o al
suo difensore del differimento, per qualsiasi ragione, dell'udienza. Tale disciplina, che esclude l'applicabilita' di
quella del codice di procedura penale, non lede il diritto di
difesa dell'inquisito, il
quale, essendo stato notiziato del luogo, del
giorno e dell'ora della comparizione, ha l'onere non solo d'intervenire alla data fissata, ma
anche di informarsi dei provvedimenti adottati in quell'occasione.
200516615
Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli
civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del
provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo
decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella
veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione
dell'art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione,
rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla
regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione,
con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e
con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in
sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del
provvedimento.
200516615 Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, cosi' come in
quelli civili,
l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la
nullita' del provvedimento
adottato solo nell'ipotesi in
cui il componente dell'organo decidente abbia un
interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di
parte del procedimento, mentre in
ogni altra ipotesi la
violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di
ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza,
qualsiasi
incidenza
sulla regolare costituzione dell'organo decidente e
sulla validita' della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di
detta istanza nei termini e con le modalita' di legge preclude la possibilita' di far
valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullita' del
provvedimento.
200516605
La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per
prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale
abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di
convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario, se non coinvolge la validità o il contenuto della convenzione
ovvero la determinazione del prezzo della prestazione. Quando, però, la domanda
- attinente, nella specie, alla pretesa ddi rimborso nei confronti di un'A.S.L.
per il recupero delle spese sopportate da un'assistita in ordine al pagamento
degli onorari ad un professionista privato convenzionato per le prestazioni
specialistiche praticate su prescrizione del medico curante - coinvolge la
validità o anche il contenuto della convenzione presupposta, e in particolare la
configurabilità, nel suo ambito, di un tetto massimo di spesa, la cognizione
della relativa controversia rientra - ai sensi dell'art. 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 - nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ponendosi come pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulle altre
questioni dedotte in giudizio.Questo principio conserva validità anche nel
vigore della nuova disciplina della giurisdizione sulle controversie riguardanti
prestazioni di ogni genere, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
comprese quelle effettuate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
(disciplina contenuta nell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, nel testo
sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000), così come risultante a
seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dal momento che, anche nel
descritto contesto normativo, permane la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nel caso in cui la controversia involga, come nel caso di specie,
questioni concernenti la validità della convenzione tra la Regione e la
struttura privata o la determinazione del prezzo della
prestazione.
200516605 La
controversia
riguardante la domanda di
pagamento di crediti per prestazioni
sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale abbiano ceduto a
soggetto privato esercente attivita' sanitaria in
regime di convenzione con
l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se
non coinvolge la validita' o
il contenuto della convenzione ovvero la determinazione del prezzo della prestazione. Quando, pero', la domanda -
attinente, nella specie, alla pretesa di rimborso nei confronti di
un'A.S.L. per il
recupero delle spese sopportate da un'assistita in ordine al pagamento degli onorari ad
un professionista
privato
convenzionato
per le prestazioni specialistiche praticate su
prescrizione del medico curante - coinvolge la
validita' o anche il
contenuto della convenzione presupposta, e
in particolare la
configurabilita', nel suo ambito, di un tetto massimo di
spesa, la cognizione della relativa controversia rientra -
ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 -
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi come pregiudiziale rispetto
alla pronuncia sulle altre
questioni dedotte in giudizio. Questo principio conserva validita' anche nel vigore della nuova disciplina della giurisdizione sulle controversie riguardanti prestazioni di ogni genere, rese nell'espletamento di
pubblici servizi, ivi
comprese quelle
effettuate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (disciplina contenuta nell'art. 33
del d.lgs. n. 80 del 31
marzo 1998, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge
21 luglio 2000), cosi' come risultante a
seguito della declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dal momento che, anche
nel descritto contesto
normativo, permane la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nel caso in
cui la controversia involga,
come nel caso di specie, questioni afferenti la validita' della
convenzione tra la Regione e la
struttura privata o la determinazione del prezzo della prestazione.
200516603
b) In materia di rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, al fine
di determinare - con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art.
45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (successivamente, art. 69, comma 7, del
d.lgs. n. 165 del 2001) - la giurisdizione in relazione ad una controversia
avente ad oggetto un atto di gestione del rapporto compiuto dall'amministrazione
datrice di lavoro, deve aversi riguardo al momento in cui l'atto è stato posto
in essere, con la conseguenza che ove tale atto sia anteriore al 30 giugno 1998
deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie
la S.C., in una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento
di sospensione cautelare adottato in data anteriore al 30 giugno 1998 a carico
di un funzionario comunale in presenza di un procedimento penale, la cui
efficacia lesiva aveva inciso immediatamente e direttamente sul rapporto di
lavoro, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo).
200516603
a) Il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza
- e, perciò, non è suscettibile di passarre in cosa giudicata, né può essere di
ostacolo alla proposizione di ricorso per motivi di giurisdizione, anche in sede
di regolamento preventivo - e tale configurazione non assume neanche quando, ai
fini della pronuncia, abbia risolto implicitamente in senso affermativo o
negativo una questione attinente alla giurisdizione.
200516603
Il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza -
e, percio', non e'
suscettibile di passare in cosa giudicata, ne' puo' essere di ostacolo alla
proposizione di ricorso per motivi
di giurisdizione, anche in sede di regolamento preventivo - e
tale configurazione non assume neanche quando, ai fini della
pronuncia, abbia risolto implicitamente in
senso affermativo o negativo una questione attinente alla
giurisdizione.
200516603 In
materia di rapporti di
impiego pubblico contrattualizzato, al fine di
determinare - con riferimento alla disciplina
transitoria prevista dall'art. 45, comma 17, del d.
lgs. n. 80
del 1998 (successivamente,
art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001) -
la giurisdizione in relazione ad una controversia avente
ad oggetto un atto di
gestione del rapporto compiuto dall'amministrazione datrice di
lavoro, deve aversi riguardo al momento in cui l'atto e' stato posto in
essere, con la
conseguenza che ove tale atto sia anteriore al
30 giugno 1998 deve essere
affermata la giurisdizione del
giudice amministrativo.
(Nella fattispecie affrontata, la S.C., sul presupposto che la controversia in questione avesse ad
oggetto l'impugnativa di un provvedimento di sospensione
cautelare adottato in data anteriore al
30 giugno 1998 a carico di un funzionario comunale in presenza di un procedimento penale e
della considerazione
che la sua efficacia lesiva aveva inciso immediatamente e direttamente sul rapporto di lavoro,
sicche' era in tale momento -
e non gia' in quello finale
del procedimento - che doveva
ritenersi venutasi a configurare la "questione attinente al
periodo del rapporto di lavoro", ai
sensi dell'art. 45, comma 17, d. lgs.
n. 80 del 1998, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del
giudice amministrativo).
200516602
b) Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una
sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente
idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della
pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica
censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con
l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di
tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza,
"in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o
l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette
ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata
impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di
impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua
interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso
le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo
impugnato.
200516602
a) In
tema di concessione di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza
motrice, qualora la concreta possibilità di sfruttamento della risorsa idrica
sia venuta a mancare per cause naturali straordinarie, l'obbligazione di
pagamento del sovraccanone a carico del concessionario, pur non avendo natura
accessoria a quella relativa al canone di concessione demaniale e non essendo ad
essa collegata funzionalmente, atteso che le due obbligazioni sono autonome,
avendo diversità di fonte (che per la prima è la legge e non il rapporto
concessorio) e di soggetto beneficiario (che per la prima è il consorzio dei
comuni del B.I.M., estraneo al rapporto concessorio), resta sospesa, al pari di
quella di corresponsione del canone, per il tempo necessario al ripristino -
almeno parziale, nel qual caso trova applicazione la disciplina di cui alle
lettere b) e c) dell'art. 1, IX, della legge n. 959 del 1953 - della
utilizzabilità degli impianti, dovendosi tale conclusione desumere in via di
applicazione analogica dell'art. 48 del T.U. di cui al r.d. n. 1775 del 1933 e
del principio desumibile dall'art. 1, IX, lett. b) della legge n. 959 del 1953
(come interpretato dall'art. 4 della legge n. 925 del 1980), il quale,
stabilendo che il sovraccanone è dovuto dall'entrata in funzione degli impianti,
evidenzia che esso è collegato all'effettiva possibilità di utilizzazione degli
impianti (in applicazione di tale principio le SS.UU. hanno corretto la
motivazione della sentenza impugnata e rigettato il
ricorso).
200516602 Nel caso in
cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o
un capo di questa) che si
fondi su piu' ragioni, tutte autonomamente
idonee a sorreggerla, e' necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il
ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accolgimento di tutte le
censure, affinche' si
realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di
impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della
sentenza, "in toto" o
nel suo singolo capo, per tutte le
ragioni che
autonomamente l'una o
l'altro sorreggano. Ne
consegue che e' sufficiente che anche una sola delle dette ragioni
non abbia formato oggetto
di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche' il ricorso o il motivo di impugnazione
avverso il singolo capo di
essa, debba essere respinto nella sua interezza,
divenendo inammissibili, per difetto di
interesse, le censure avverso le
altre ragioni poste a
base della sentenza o del capo impugnato.
200516602 In tema di
concessioni di grande derivazione d'acqua per la produzione di
forza motrice, qualora la concreta possibilita' di
sfruttamento della risorsa idrica sia venuta a mancare per cause naturali straordinarie, l'obbligazione di
pagamento del sovraccanone a
carico del concessionario, pur non avendo natura accessoria a quella relativa al canone di concessione demaniale e non
essendo ad essa collegata funzionalmente, atteso che le due obbligazioni sono
autonome, avendo diversita' di
fonte (che per la prima e' la legge e non
il rapporto concessorio) e di soggetto beneficiario (che per per la prima e' il consorzio dei comuni del
B.I.M., estraneo al rapporto concessorio),
resta sospesa, al pari di quella di corresponsione del canone, per il tempo necessario al ripristino -
almeno parziale, nel qual caso trova applicazione la disciplina di cui
alle lettere b) e c) dell'art. 1,
IX, della l. n. 959 del 1953 - della utilizzabilita' degli impianti, dovendosi tale conclusione desumersi in
via di applicazione
analogica dell'art. 48 del
T.U. di cui al r.d. n. 1775 del
1933 e del principio
desumibile dall'art. 1, IX, lett. b) della l. n.
959 del 1953 (come interpretato dall'art. 4
della l. n. 925 del 1980), il
quale, stabilendo che il
sovraccanone e' dovuto
dall'entrata in funzione degli impianti, evidenzia che esso e' collegato all'effettiva possibilita' di
utilizzazione degli impianti (in
applicazione di tale principio le
SS.UU. hanno corretto la
motivazione della sentenza impugnata e rigettato il
ricorso).
200515916 La controversia avente ad oggetto la
domanda di risarcimento del danno proposta da risparmiatori nei confronti della
CONSOB per violazione degli obblighi di vigilanza sul mercato mobiliare è
devoluta al giudice ordinario, non rientrando tra le controversie in materia di
pubblici servizi attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo
introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - quale risultante a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - in quanto
detta giurisdizione esclusiva presuppone che la pubblica amministrazione agisca
esercitando il suo potere autoritativo, ovvero avvalendosi della facoltà,
riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del
predetto potere. A differenza, infatti, di quanto avviene rispetto ai "soggetti
abilitati" - nei cui confronti l'Autorità di vigilanza esercita una serie di
"poteri" diretti ad assicurare che i loro comportamenti siano "trasparenti e
corretti" e la loro gestione sia "sana e prudente" (artt. 5 e 91 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58), onde le posizioni di tali soggetti nei confronti
dell'Autorità si configurano, in linea di massima, come interessi legittimi - la
CONSOB non esercita alcun "potere" sui risparmiatori, trattandosi dei soggetti
che essa è tenuta a tutelare, con la conseguenza che la posizione di questi
ultimi nei confronti dell'Autorità di vigilanza assume la consistenza del
diritto soggettivo: diritto che - proprio perché non collegato ad alcuna
relazione di potere con la pubblica amministrazione - deve essere tutelato, in
caso di violazione, innanzi al giudice ordinario, e ciò tanto più quando (come
nel caso di specie) l'azione proposta trovi il suo fondamento in un preteso
"comportamento" illecito della pubblica amministrazione e sia diretta a
conseguire il risarcimento dei danni subiti. (Fattispecie relativa ad azione
risarcitoria proposta dal curatore del fallimento di un agente di cambio e da un
creditore ammesso al passivo fallimentare).
200515916 Il principio sancito dall'art. 5 cod.
proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo
alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della domanda", trova la sua ragion d'essere in ragioni di economia processuale
e può ricevere, quindi, applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della
giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di
fatto o di diritto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al
giudice che ne era inizialmente privo. Ne consegue che, nel caso di controversia
instaurata davanti al giudice amministrativo - sul presupposto che essa
rientrasse nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi,
prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - prima della
dichiarazione di incostituzionalità di tale norma per eccesso di delega con
sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, e prima, quindi,
dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il cui art. 7 ha
nuovamente previsto l'anzidetta giurisdizione esclusiva, ma con formula
parzialmente differenziata - si rende necessario accertare se la controversia
stessa rientri fra quelle devolute al giudice amministrativo dalla nuova norma,
dovendo, in caso affermativo, essere riconosciuta la giurisdizione del giudice
innanzi al quale il giudizio era stato instaurato, a nulla rilevando che la
relativa data di inizio sia anteriore all'entrata in vigore della norma
stessa.
200515783
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo
(nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore
costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi
nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione
(ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190
cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal
procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc.
civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i
soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc.
civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di
impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai
fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena
parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e
quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né
notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30
aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria
dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui
confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo
testo dell'art. 164 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge 26 novembre
1990, n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia "ex
nunc", della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità
riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. - il dovere di indirizzare
l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta
subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di
normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo
tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del
diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un'esigenza di tutela della parte incolpevole
non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della
maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento
imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo
lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente
riscontrabile nel "quando". (Nel caso di specie, relativo a giudizio introdotto
anteriormente al 30 aprile 1995, la S.C. ha cassato quindi senza rinvio la
sentenza impugnata, ritenendo, alla luce degli enunciati principi, che il
processo non potesse essere proseguito nei confronti di una delle parti -
divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, senza che tale
evento fosse stato dichiarato o notificato dal procuratore costituito - essendo
stato l'atto di appello notificato ai suoi genitori, nella qualità di esercenti
la potestà, in data nella quale era ormai cessata la loro rappresentanza
legale).
200515783 Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del
processo (nella specie, il
raggiungimento della
maggiore eta' da parte di minore costituitosi in
giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si
verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima
della scadenza dei termini per il
deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie
di replica, ai
sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod.
proc. civ.), e
tale evento non venga dichiarato ne' notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma
dell'art. 300 cod. proc. civ., il
giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente
legittimati: e cio' alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la
volonta' del legislatore di
adeguare il processo di
impugnazione alle variazioni
intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a
tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la
sentenza e quello intervenuto durante la fase
attiva del giudizio e non
dichiarato ne' notificato.
Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - rispetto ai
quali non opera la
possibilita' di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui consente la
rinnovazione, con efficacia "ex nunc", della citazione (e dell'impugnazione) in
relazione alle nullita' riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163
cod. proc. civ. -
il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente
legittimato resta subordinato alla conoscenza o
alla conoscibilita' dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che
propone l'impugnazione, essendo
tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso,
rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore eta' nel corso del processo, che non costituisce un
evento imprevedibile, ma, al contrario, un
accadimento inevitabile
nell'"an" - essendo lo stato di
incapacita' per minore eta' "naturaliter" temporaneo -
ed agevolmente
riscontrabile nel "quando". (Nel caso di
specie, relativo a giudizio introdotto anteriormente al 30 aprile
1995, la S.C. ha cassato quindi senza rinvio la
sentenza impugnata,
ritenendo, alla luce degli enunciati principi, che il
processo non potesse essere proseguito nei confronti di
una delle parti - divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, senza
che tale evento fosse stato dichiarato o
notificato dal procuratore costituito
- essendo stato l'atto di
appello notificato ai suoi genitori, nella qualita' di
esercenti la potesta', in
data nella quale era ormai cessata la loro rappresentanza legale).
200515781 Le
disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e
prescrizione dell'azione di
garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed
in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto
l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o
della direzione dei lavori, ovvero l'uno e
l'altro compito, dovendosi escludere che il
criterio risolutivo ai fini dell'applicabilita' delle predette disposizioni alle prestazioni in
questione possa essere
costituito dalla distinzione
- priva di incidenza sul regime di responsabilita' del professionista -
fra le cosiddette obbligazioni di
mezzi e le cosiddette
obbligazioni di risultato: e cio'
tenuto conto anche della frequente commistione,
rispetto alle prestazioni
professionali in questione, delle diverse obbligazioni
in capo al
medesimo o a
distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a
fronte della quale una diversita' di disciplina normativa
risulterebbe ingiustificata.
200515781 Affinche' possa utilmente dedursi in sede di legittimita' un vizio
di omessa pronuncia, e'
necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o
un'eccezione autonomamente
apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il
principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresi', dell'atto difensivo o
del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al
giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita' e la
tempestivita', e, in secondo
luogo, la decisivita'. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
inammissibile il motivo di ricorso, attinente alla
mancata condanna in via solidale di
due parti soccombenti, rilevando come non solo non fosse stato formalmente dedotto con esso il vizio di omessa pronuncia -
essendosi censurato soltanto
il vizio di motivazione - ma
neppure si fosse fatto alcun riferimento all'avvenuta riformulazione della
relativa questione in appello).
200515661 Poiche' nel nostro ordinamento le eccezioni in senso
stretto, cioe' quelle rilevabili
soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le
quali la legge espressamente riservi il potere di
rilevazione alla parte o
in quelle in
cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo
azionabile in giudizio da parte del
titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificatriva, impeditiva od
estintiva di un rapporto giuridico
suppone il tramite di una manifestazione di volonta' della parte (da sola o realizzabile attraverso un
accertamento giudiziale),
l'eccezione di interruzione
della prescrizione integra un'eccezione
in senso lato e non in senso
stretto e, pertanto, puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di
elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresi', che la rilevabilita' ad
istanza di parte possa giustificarsi in
ragione della (normale)
rilevabilita' soltanto ad istanza
di parte dell'eccezione di
prescrizione, giacche' non ha fondamento di
diritto positivo assimilare
al regime di rilevazione di
una eccezione in
senso stretto quello di una
controeccezione, qual e' l'interruzione della prescrizione.
200515661 La richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da
un istituto di patronato per
conto dell'assicurato interrompe
la prescrizione anche in
difetto di delega, stante il potere
di rappresentanza attribuito a detti istituti dall'art. 1 del
d.lgs.C.P.S. n. 804 del 1947.
200515660 La
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 80, come modificato
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n.
205 - nel testo risultante a seguito della
sentenza della Corte costituzionale
n. 204 del 2004 - ha, come
presupposto oggettivo, il nesso tra
atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad
esse equiparati, ed
uso del territorio (stante la valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'espressione "materia urbanistica", in
quanto abbracciante la
totalita' degli aspetti di tale
uso); e, come presupposto
soggettivo - desumibile dallo stesso art.
34, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost. - che
la controversia
venga
instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o
dei predetti soggetti. Rientra, pertanto, nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia
avente ad oggetto la
domanda proposta da
alcuni proprietari di immobili
nei confronti della societa'
alla quale era stata affidata -
in relazione all'art. 2, lettera h), della legge 17
maggio 1985, n. 210, come
modificato dall'art. 1 del d.l. 24 gennaio 1991, n. 25, convertito in
legge 25 marzo 1991, n. 98 (che consentiva all'allora ente Ferrovie dello Stato di partecipare a societa' o enti aventi
per fini la
progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il
sistema ad alta velocita') - la
concessione per la
progettazione esecutiva e la costruzione di una linea ferroviaria ad
alta velocita', al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione dell'opera, e
conseguenziale all'asserita illegittimita' del relativo progetto. Ricorrono, infatti, nella specie, sia il presupposto oggettivo di
detta giurisdizione, dato che la progettazione e la realizzazione
della tratta ferroviaria in
questione - manifestamente incidenti sul territorio -
risultavano inseriti in
un complesso procedimento amministrativo, nell'ambito del quale si
era utilizzato anche l'istituto della conferenza di
servizi previsto dall'art. 7 della legge 15
dicembre 1990, n.
385; sia il presupposto soggettivo,
dovendosi riconoscere alla societa' convenuta in giudizio - alla luce dell'evoluzione della nozione di
pubblica amministrazione
correlata ai mutamenti del quadro normativo - almeno la veste di
soggetto
equiparato alle amministrazioni pubbliche, in
quanto strumento cui si
e' fatto ricorso per la realizzazione di fini pubblici (nella specie, il trasporto ferroviario, qualificato
come servizio pubblico essenziale
dall'art. 1, comma secondo, lettera b), della legge 12
giugno 1990, n.
146) e con mezzi finanziari riferibili, direttamente o indirettamente, alla pubblica amministrazione in senso
proprio.
200515660 Devono ritenersi sottoposte alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo,
prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dalla legge 21 luglio
2000, n. 205, in relazione alle
controversie in materia
urbanistica ed edilizia instaurate nei confronti delle pubbliche amministrazioni o
dei soggetti ad esse equiparati,
anche le parti private, allorche', per la reciproca dipendenza e la conseguente inscindibilita' delle rispettive posizioni, venga a realizzarsi un'ipotesi di
litisconsorzio processuale.
Se, infatti, questo
comporta, nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria ed
al pari del litisconsorzio di natura
sostanziale, che la decisione debba
essere necessariamente unitaria, le
norme costituzionali sul giusto processo e sulla ragionevole durata di
esso (art. 111 Cost.) e sul diritto di difesa (art. 24
Cost.) - che vanno coordinate con l'art. 103 dello stesso testo
costituzionale - escludono una interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n.
80 del 1998 tale da imporre o consentire di
scindere il processo in tronconi affidati a
giurisdizioni diverse, con il pericolo, altresi', di decisioni difformi, ed
orientano, al
contrario, per la
conferma, anche in
tal caso, del giudizio unitario. (Nella specie, alcuni proprietari di
immobili avevano convenuto
davanti al giudice ordinario, al
fine di ottenere il
risarcimento del danno causato dalla realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocita' e conseguente all'asserita illegittimita' del relativo progetto, oltre alla societa' affidataria della concessione per la progettazione esecutiva e la
costruzione della tratta, anche un consorzio di imprese, il quale
aveva ottenuto la
chiamata in giudizio di
altra societa', cui era stata
affidata la realizzazione dell'opera, la quale aveva a sua volta chiamato in giudizio due societa' assicuratrici. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto -
stanti le domande di
garanzia "a catena" proposte
da convenuti e chiamati - che la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia proposta nei confronti della societa' concessionaria, qualificabile come soggetto equiparato alle pubbliche amministrazioni, si estendesse anche agli altri soggetti,
ancorche' privi di tale qualifica).
200515660 Ai
sensi dell'art. 35, comma primo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000,
n. 205 - il quale stabilisce che, nelle materie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto -
e dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 7 della citata
legge n. 205 del 2000 - in
forza del quale il tribunale amministrativo
regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di
tutte le questioni
relative all'eventuale risarcimento del danno - quest'ultimo puo' essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito della domanda di
annullamento dell'atto
amministrativo,
quale
effetto
ulteriore della riscontrata illegittimita' di
esso, ma anche - purche' ricorra la giurisdizione esclusiva o
generale di legittimita' -
nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela
risarcitoria. Da un lato, infatti,
il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, di
cui all'art. 25, primo
comma, Cost., non consente che la
scelta del giudice resti rimessa alla parte;
dall'altro - posto che in tema di
riparto di giurisdizione il legislatore della riforma ha inteso perseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione, concentrando presso lo
stesso giudice tutte le controversie scaturenti da
un medesimo fatto - deve escludersi che il precedente e macchinoso sistema della duplice tutela giurisdizionale (dinanzi al giudice amministrativo e poi davanti
al giudice ordinario) possa essere
fatto rivivere quando l'interessato, anziche' invocare la
pienezza della tutela riconosciutagli dalla legge (annullamento e
risarcimento), preferisca
chiedere soltanto quest'ultimo.
(Sulla base dell'enunciato principio, la
S.C. ha ritenuto quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, a norma degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, la
controversia avente ad
oggetto la domanda proposta da alcuni proprietari di
immobili ai fini del
risarcimento del danno subito
a seguito della realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocita', negando rilievo alla circostanza che i ricorrenti
non avessero chiesto anche l'annullamento dei provvedimenti amministrativi in
base ai quali l'opera era stata progettata ed
eseguita).
200514986
L'assetto normativo derivante dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, che ha
modificato radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati, con la
soppressione dei manicomi, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha
introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso
trattamento riservato ai soggetti affetti da altre patologie, comporta
l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, che devolveva
al Consiglio di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui
fossero interessati lo Stato, più province o comuni o istituzioni di pubblica
beneficenza obbligati al mantenimento degli alienati appartenenti a province
diverse, e dell'art. 29, n. 5, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che prevedeva
in tale materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la
conseguenza che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7
della legge 21 luglio 2000, n. 205, che attribuiva al giudice amministrativo le
controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la
giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il
servizio di degenza reso in favore di un privato, proposta da una casa di cura
privata nei confronti di una unità sanitaria locale, che non implichi
l'interpretazione di una convenzione o di un atto o un provvedimento
amministrativo.
200514986
L'assetto normativo derivante dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, che ha
modificato radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati, con la
soppressione dei manicomi, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha
introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso
trattamento riservato alle altre patologie, comporta l'inapplicabilità dell'art.
7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, che devolveva al Consiglio di Stato le
controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati lo
Stato, più province o comuni o istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al
mantenimento degli alienati appartenenti a province diverse, e dell'art. 29 n. 5
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che prevedeva in tale materia la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che, a seguito della
dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n.
205, che attribuiva al giudice amministrativo le controversie riguardanti le
attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del
Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla
domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore
di un privato, proposta da una casa di cura privata nei confronti di una unità
sanitaria locale, che non implichi l'interpretazione di una convenzione o di un
atto o un provvedimento amministrativo.
200514986 L'assetto normativo derivante dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, che ha
modificato radicalmente il
sistema di custodia e cura degli alienati,
con la soppressione dei manicomi, e
dalla legge 23 dicembre 1978, n.
833, che ha
introdotto il Servizio
Sanitario Nazionale, attribuendo
agli alienati lo stesso trattamento riservato alle altre patologie, comporta l'inapplicabilita'
dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, che devolveva al Consiglio
di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui
fossero interessati lo Stato, piu' province o
comuni o istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al
mantenimento degli alienati appartenenti a
province diverse, e
dell'art. 29 n. 5 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che prevedeva in tale
materia la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, con la
conseguenza che, a seguito della dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 33
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, cosi' come modificato dall'art. 7
della legge 21 luglio 2000, n. 205, che attribuiva
al giudice amministrativo le
controversie riguardanti le attivita' e le prestazioni di
ogni genere, anche di
natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario
la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del
corrispettivo per il servizio di
degenza reso in favore di un privato, proposta da una casa di
cura privata nei confronti di una unita' sanitaria locale, che non implichi l'interpretazione di una
convenzione o di un atto o un provvedimento
amministrativo.
200514793
I crediti a titolo di aiuti di adattamento in favore dei bieticoltori e
dell'industria di trasformazione delle barbabietole non nascono direttamente né
da un atto normativo - posto che l'art. 46 del regolamento CE n. 1785/81 del
Consiglio del 30 giugno 1981 facultizza l'Italia ad accordare detti aiuti entro
determinati importi massimi (a decorrere dalla campagna di commercializzazione
1981/1982 e fino a quella 1985/1986), mentre l'art. 3 del decreto-legge 20
novembre 1981, n. 694 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1982, n. 19) si limita ad autorizzare la Cassa Conguaglio Zucchero alla
corresponsione degli aiuti medesimi, stanziando le risorse finanziarie ed
affidando al CIP (poi CIPE) il compito di stabilire le regole generali al
riguardo - né dal provvedimento con cui il CIP (poi CIPE) provvede (senza
compiere scelte inerenti alla ripartizione delle somme disponibili) a fissare
criteri, limiti e modalità di erogazione degli aiuti medesimi, ma sorgono solo
dopo che sulla richiesta dell'interessato, con l'allegazione dei dati
occorrenti, si sia avuto il riscontro favorevole della Cassa Conguaglio
Zucchero; e ciò tenuto conto che, per regola generale, la costituzione di un
rapporto obbligatorio, per atto normativo, amministrativo o negoziale, si
verifica quando siano individuati od individuabili il soggetto attivo ed il
soggetto passivo, la natura e l'entità della prestazione.
200514792 La notificazione presso il
procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la
consegna di copia dell'atto al collega di studio, considerato che l'art. 139,
secondo comma, cod. proc. civ., nell'includere, fra i possibili consegnatari,
l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di
rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario
dell'atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza
del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di
dipendenza o subordinazione.
200514698 In
tema di retribuzione del lavoratore subordinato nel pubblico impiego e
con riferimento alla base di calcolo della tredicesima
mensilita', va esclusa la spettanza della indennita' di amministrazione, sia perche' dall'art. 7 del D.Lgs. Capo
provvisorio dello
Stato 25 ottobre 1946, n.
263 - secondo cui "detta gratificazione, commisurata al
trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o
retribuzione e indennita'
di
carovita, escluse le
quote complementari, va corrisposta per intero al personale di servizio ..."
- non si evince alcun
principio di onnicomprensivita' della retribuzione; sia perche' le
disposizioni dei CCNL 1998/2001, 2002/2003 e quello integrativo stipulato il 16 febbraio 1999 (art. 25)
escludono che la tredicesima
si debba commisurare alla "retribuzione individuale mensile" e che sia quindi comprensiva - oltre che
della retribuzione base - anche di tutti gli assegni a carattere
fisso e continuativo; sia
infine perche', secondo l'art. 33, terzo comma, del CCNL 1998/2001, come modificato dall'art. 17, undicesimo comma del contratto integrativo, la
indennita' di amministrazione viene corrisposta per dodici mensilita', ha
carattere di generalita' e natura fissa e
ricorrente.
200514696b
La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile
della "potestas iudicandi" in materia di opposizione avverso il provvedimento di
liquidazione delle spese in favore del custode, adottato ai sensi dell'art. 170
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non attiene ad un problema di riparto di
giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art.
374, primo comma, cod. proc. civ., non essendo configurabile una questione di
giurisdizione rispetto a decisioni rimesse a collegi e sezioni civili ovvero
penali di un medesimo tribunale.
200514696a
Avverso il provvedimento del giudice che abbia deciso sull'opposizione proposta
dal custode contro il decreto di liquidazione delle spese emesso dal magistrato
che procede al giudizio nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro,
deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111,
settimo comma Cost., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 170, secondo
comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al procedimento speciale previsto per
la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un'ordinanza
dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente
in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti.
200514696
b) La
questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della
"potestas iudicandi" in materia di opposizione avverso il provvedimento di
liquidazione delle spese in favore del custode, adottato ai sensi dell'art. 170
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non attiene ad un problema di riparto di
giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art.
374, primo comma, cod. proc. civ., non essendo configurabile una questione di
giurisdizione rispetto a decisioni rimesse a collegi e sezioni civili ovvero
penali di un medesimo tribunale.
200514696
a) Avverso il provvedimento del
giudice che abbia deciso sull'opposizione proposta dal custode contro il decreto
di liquidazione delle spese emesso dal magistrato che procede al giudizio
nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro, deve ritenersi ammissibile
il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma Cost., in virtù
del richiamo contenuto nell'art. 170, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato,
il quale si conclude con un'ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente
carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sulle situazioni
giuridiche delle parti.
200514695
La cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si
realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in
giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in
proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni
difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la
risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione,
ma in via prioritaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la
giurisdizione del giudice italiano, rilevando che il convenuto straniero, nel
costituirsi in giudizio, aveva svolto difese di merito, contestando la
proponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria che
prevedeva il ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito
il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di un patto di deroga
in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con
l'istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola nuovamente soltanto
con la memoria depositata ai sensi dell'art. 375 cod. proc.
civ.).
200514695 La
cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si realizza, ai
sensi dell'art. 18 della
Convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968 in
tema di competenza giurisdizionale ed
esecuzione delle decisioni in
materia civile e
commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in
giudizio, non contesti la
giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in
proposito, contestazioni
meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda
l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla
questione della giurisdizione, ma
in via prioritaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la
giurisdizione del giudice
italiano, rilevando che il convenuto
straniero, nel costituirsi in
giudizio, aveva svolto difese di
merito, contestando la proponibilita' della domanda per
effetto di una clausola compromissoria che prevedeva il
ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice italiano, in
virtu' di un patto di deroga
in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con l'istanza di regolamento di
giurisdizione, e sollevandola
nuovamente soltanto con la
memoria depositata ai sensi dell'art. 375 cod. proc.
civ.).
200514693
* CONFORME S.U. a:200301086 559947 S
200514693
* CONFORME A CASSAZIONE ASN:200311188 RV:565186 S
200514693 Non costituisce pronuncia sulla
giurisdizione l'ordinanza con cui il giudice di
pace, riservatosi sulle richieste contrapposte delle parti di
declinatoria della giurisdizione sulla controversia e di
decisione nel merito su di essa,
abbia invitato le parti a precisare le
conclusioni ritenendo la propria giurisdizione e competenza,
in quanto, trovando anche nel procedimento avanti al giudice di pace
applicazione l'art. 187, terzo
comma, cod. proc. civ.(secondo cui il giudice che intenda pronunciare sulla giurisdizione o
sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni
anche di merito), alla
dichiarazione della sussistenza della giurisdizione in essa contenuta non puo' essere attribuita alcuna efficacia preclusiva, avendo il
provvedimento natura meramente ordinatoria e restando quindi la
questione di giurisdizione
da decidersi con la sentenza
da emettersi a
conclusione del giudizio (principio affermato dalle SS.UU. in
sede di esame di un ricorso contro la
sentenza definitiva, per disattendere l'eccezione di
giudicato interno sulla
giurisdizione formulata dal resistente nel presupposto che l'ordinanza costituisse una pronuncia sulla giurisdizione non
impugnata ne' fatta oggetto di riserva di impugnazione).
200514546
Il giudicato sulla giurisdizione puo' formarsi, oltre che a seguito della
statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di
regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi
attinente alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla
giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica
impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di
merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione
del giudice adito; pertanto, qualora sia stato emesso decreto ingiuntivo non
opposto, deve ritenersi formato il giudicato quanto al rapporto creditorio,
poiche' in tal caso il decreto reca l'affermazione, almeno implicita, della
giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto, con conseguente
inammissibilita' del motivo di ricorso diretto a denunciare il difetto di
giurisdizione di detto giudice.
200514545 Nel giudizio di
impugnazione per nullita' del lodo, in cui si contesti l'affermazione degli arbitri di non poter pronunziare sui
diritti soggettivi in
discussione per la
loro devoluzione alla
giurisdizione
esclusiva
del giudice amministrativo, la sopravvenienza dell'art. 6,
comma 2, della legge n. 205 del 2000 - per il quale "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di
diritto" - determina la compromettibilita'
della lite (pur non sussistente in base alla legge del tempo della stipulazione del compromesso o
clausola compromissoria)
per il mero fatto della sua inerenza soltanto a diritti soggettivi (ancorche' sussista detta giurisdizione esclusiva) e
comporta l'accoglimento dell'impugnazione medesima, investendo, altresi', la
corte d'appello della decisione di merito sulla domanda, se ricorrano le condizioni
all'uopo fissate dall'art. 830, secondo comma, cod. proc.
civ.
200514542
La controversia, proposta dopo l'1 luglio 1998, ma prima del 10 agosto 2000, avente ad oggetto il
pagamento delle somme dovute a titolo di mancato adeguamento delle tariffe in
materia di compensi per le prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione
stipulata tra un'azienda (unità) sanitaria locale ed una societa' di capitali,
ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 1978, appartiene alla giurisdizione
del giudice ordinario, poichè l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel
riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative a rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici,
ad eccezione di quelle aventi ad oggetto indennita', canoni ed altri
corrispettivi, ha fatto salva la giurisdizione del giudice ordinario per quelle
concernenti la determinazione di canoni che non implicano l'esercizio di un
potere discrezionale da parte della P.A., come accade nel caso di controversia
concernente il mancato aggiornamento delle tariffe sulla base del tasso di
inflazione programmato, che riguarda la quantificazione del corrispettivo in una
misura da accertare senza margini di discrezionalità, sulla base di criteri
prefissati. In relazione a dette controversie non trova infatti applicazione ne'
la disciplina sulla giurisdizione dettata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del
1998, dichiarata illegittima, "in parte qua", dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 292 del 2000, ne' la disciplina, sostitutiva di quella
dichiara illegittima, e priva di efficacia retroattiva, di cui all'art. 7 legge
n. 205 del 2000, perché - entrata in vigore solo a partire dal 10 agosto 2000 -
vi osta il principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod.
proc. civ.
200514336 Il
motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione ad
agire (nella specie, a
proporre opposizione a decreto ingiuntivo) deve essere esaminato dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione con
priorita' rispetto a quello attinente alla giurisdizione e,
in caso di riconoscimento del difetto di
legittimazione, resta
assorbito il motivo attinente alla giurisdizione.
200514336 E'
inammissibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale
di azienda sanitaria locale quale
commissario della gestione liquidatoria della preesistente unita' sanitaria locale, atteso che la legittimazione
all'opposizione spetta al soggetto destinatario
dell'ingiunzione, e le
gestioni liquidatorie (gia' gestioni stralcio) delle unita' sanitarie locali sono - in quanto usufruiscono della
soggettivita' dell'ente
soppresso - soggetti giuridici diversi dalla regione
(la S.C. ha affermato tale principio con riferimento ad
USL della Regione
Campania, affermando che la
disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL stabilita da
detta Regione, con l'art. 1
della legge regionale 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all'art. 6, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e all'art. 2, comma 14, della legge 23
dicembre 1995, n. 549).
200514335
Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il nuovo regime
dell'accreditamento, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e succ. modif., ha
bensì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la
natura del rapporto esistente tra la struttura privata ed ente pubblico preposto
all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria (con la
particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto
che nel nuovo sistema si è im presenza di concessioni "ex lege" di attività di
servizio pubblico, di tal che la disciplina di queste convenzioni è dettata in
via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o
regionali), mantenendosi inoltre fermo sia il potere di programmazione delle
Regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse
sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni sanitarie di
carattere privato. Ne consegue che la controversia riguardante il diniego della
domanda di struttura sanitaria privata di operare in regime di accreditamento
provvisorio con il Servizio sanitario nazionale è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del primo comma dell'art. 5 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034. (Principio espresso in relazione a controversia
promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000).
200514330
b
La domanda concernente la pretesa di un soggetto, risultato idoneo ad un
concorso, di essere assunto dall'Ente delle ferrovie dello Stato dopo la
rinuncia dei vincitori che lo precedevano in graduatoria, spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell'art. 2, della legge n. 2248
del 1865, All. E), trattandosi di ente pubblico economico e di diritto
soggettivo perfetto sorto con l'accettazione del bando di concorso seguita dal
verificarsi della condizione sospensiva della vincita da parte dell'accettante,
mentre il provvedimento del blocco delle assunzioni del direttore generale e'
conosciuto dallo stesso giudice in via incidentale.
200514330
a
S.U. n. 14330/05 sez. 4854/05 Le decisioni sulla giurisdizione
(o sulla competenza) sono definitive solo se negative, ossia ostative alla
prosecuzione del processo; conseguentemente la sentenza con la quale, ai sensi
dell'art. 50 cod. proc. civ., sia affermata la giurisdizione e siano date
disposizioni per la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice
competente, rientra tra le sentenze non definitive di cui all'art. 279, n. 1 e 4
del codice di rito ed è assoggetabile alla riserva facoltativa di cui al
successivo art. 340, riserva (poi sciolta con l'appello avverso la sentenza
definitiva) che, non richiedendo particolari forme, puo' rinvenirsi nell'eccezione proposta nell'atto di
costituzione in sede di riassunzione. (In applicazione di tale principio la
Corte Cass. ha ritenuto non formata la regiudicata sulla giurisdizione).
200514258
S.U. n. 14258/05
sez 5054/05
L'art. 45,
comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del
pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione
ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento
d'instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito
dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della
pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta
controversia. Pertanto, nel caso in cui alla base della richiesta giudiziaria vi
sia un atto di gestione, provvedimentale o negoziale, non deve farsi riferimento
al momento della determinazione volitiva o al momento in cui lo stesso venga
esternalizzato nell'ambito dell'"iter" procedurale, ma al momento in cui il
destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalita' idonee ad attestarne la
definitivita' e l'operativita', oltre che la conoscibilita'. (Nella specie,
relativa alla distribuzione di un fondo incentivante previsto dalla
contrattazione collettiva, la Corte Cass. ha ritenuto la giurisdizione del
giudice ordinario dando rilievo, ai fine del discrimine temporale, all'atto con
cui si era provveduto all'erogazione delle somme relative al suddetto fondo
all'esito di una procedura in cui, in epoca anteriore al 30 giugno 1998, erano
intervenuti altri atti preparatori di cui il ricorrente era venuto a conoscenza
in quanto rappresentante sindacale).
200514208
–Massima 2 [non si trasmette la 1, in quanto è massimata-conforme] In sede di
regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in pendenza del giudizio
d'opposizione avverso decreto ingiuntivo, deve escludersi la possibilita' di
dedurre l'irritualita' della instaurazione di detto giudizio e l'esecutività del
decreto opposto, trattandosi di questioni estranee alla giurisdizione e
riservate al giudice cui spetta di conoscere del fondamento della
domanda.
200514208
– Massima 3 Nella controversia relativa ad un contratto avente ad oggetto la
distribuzione in Italia di cose mobili stipulato tra una societa' italiana
(distributrice) ed una societa' straniera (nella specie, olandese), va affermata
la giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 5 n. 1 del Regolamento
CE n. 44 del 2001, che consente di citare il convenuto straniero davanti al
giudice italiano, qualora la societa' straniera si sia obbligata a consegnare i
prodotti in Italia, non rilevando in contrario l'eventuale pattuizione della
clausola CIF, che comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del
costo del trasporto e degli oneri connessi ma non implica di per se' lo
spostamento convenzionale del luogo di consegna, se questo sia stato
espressamente indicato come ubicato in Italia.
200514205
– Massima 4 La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle
spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione
previsto avverso le sentenze di questo giudice sia nel caso in cui la parte
soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il
capo concernente le spese processuali -proponibile in quanto, benche' l'art. 42
cod. proc. civ. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di
competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di
questo mezzo-, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione
lamenti l'erroneita' di detta statuizione. Peraltro, qualora la parte
soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento
(necessario) di competenza -che, nel caso di suo accoglimento, implica la
caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di
specifiche censure in ordine a detta statuizione- se la parte vittoriosa su tale
questione intenda censurare il capo concernente le spese, poiche' nel
procedimento del regolamento di competenza non e' consentito il ricorso
incidentale, cio' deve fare proponendo un'impugnazione distinta, nei modi
ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino
alla pronunzia della Corte di cassazione sul regolamento di
competenza.
200514205
– Massima 3 Il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha
pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la
devoluzione alla Corte di Cassazione anche della decisione sul capo concernente
le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle
spese, ne' potendo cio' fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei
modi ordinari -ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente
il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa
sulla questione di competenza a censurare tale statuizione- in quanto siffatto
regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le
norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica
disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese processuali non
costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di
incompetenza, sicche' la rimessione alla Cassazione della questione di
competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via consequenziale,
anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere
caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia
accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi
incompetente, la Corte di
Cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimita', ai sensi
dell'art. 91, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., mentre sulle spese
relative alla fase svoltasi innanzi
al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest'ultimo,
all'esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e
nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di
incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai
sensi dell'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., restano a carico delle parti
che le hanno anticipate.
200514205
– Massima 2 In tema di riparto della competenza tra autorità giudiziaria in sede
ordinaria e tribunali regionali delle acque pubbliche, in virtu' dell'art. 140
lett. c), del R.D. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce a questi ultimi le
controversie concernenti qualunque diritto relativo alle derivazioni ed
utilizzazioni di acqua pubblica, sussiste la competenza del giudice
specializzato a conoscere della controversia instaurata da un Comune nei
confronti di una societa' concessionaria di grandi derivazioni per produzione di
energia elettrica, allo scopo di ottenere il ripristino della fornitura gratuita
di energia elettrica -competenza che si estende a tutte le domande accessorie
proposte con l'atto introduttivo del giudizio (art. 31 cod. proc. civ.)- in
forza di una convenzione che richiama l'obbligo della convenuta di provvedere,
ex art. 53 R.D. n. 1775 del 1933, a detta fornitura in favore dei Comuni
rivieraschi, dato che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, cod. proc. civ.,
concernente la competenza per valore, ma espressione di un principio generale,
valevole anche per quella per
materia, la competenza va determinata avendo riguardo al tipo di rapporto
posto dall'attore a base della domanda, attenendo quindi al merito della
causa l'interpretazione della
convenzione, al fine di stabilire se la promessa di assicurare la fornitura
gratuita di energia elettrica sia stata determinata da uno spirito di
liberalita'.
200514205
– Massima 1 In tema di impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte
d'appello, stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice,
ovvero sia deferibile agli arbitri, costituisce una questione di merito, non di
competenza, in quanto riguarda la validita' o l'interpretazione del compromesso
o della clausola compromissoria; pertanto, la sentenza della Corte d'appello che
dichiara la nullita' del lodo a cagione della nullita' della clausola
compromissoria avente ad oggetto una controversia appartenente alla competenza
del Tribunale regionale delle acque pubbliche, costituisce una pronunzia di
merito, non gia' una sentenza sulla competenza, alla quale non e' applicabile
l'art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo configurabile
l'estinzione del giudizio conseguente dalla sua mancata riassunzione, il lodo
arbitrale resta definitivamente travolto dal passaggio in giudicato della
sentenza che lo ha dichiarato nullo.
200514198
S.U. n. 14198/05
sez1526/05 Stante la parziale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art.
7 della legge n. 205 del 2000, pronunciata da Corte. cost. n. 204 del 2005,
(rilevante nella specie per la naturale retroattivita' delle sentenze di
accoglimento della Corte costituzionale), per effetto della quale le controversie relative a concessioni
di pubblici servizi (come l'esercizio del servizio sanitario nazionale da parte
di soggetti privati) sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva,
escluse le indennita', canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di
riparto della giurisdizione gia' presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del
1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33, la controversia
tra una struttura di cura privata ed un'azienda sanitaria locale concernente il
pagamento di prestazioni sanitarie
erogate in regime di convenzione,
poiche' non attiene alla validita' o alla determinazione del contenuto
della convenzione intercorsa tra il soggetto privato e l'A.S.L., ma solo al
corrispettivo preteso dal privato concessionario, rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario.
200514196b
Potendo il soggetto straniero, anche persona giuridica, assumere la
qualità di socio illimitatamente responsabile di una società italiana, esso
soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il
fallimento in via di estensione della società italiana, dichiarato dal
competente tribunale fallimentare italiano. Sotto tale profilo, la giurisdizione
italiana è una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art. 147 della
legge fallimentare, restando perciò inapplicabile - ove il socio straniero sia
una persona giuridica - la normativa di conflitto dettata, per le società e gli
altri enti, dall'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma
del sistema italiano di diritto internazionale privato, alla stregua del quale è
disciplinata dalla legge regolatrice dell'ente, tra l'altro, la responsabilità
per le obbligazioni dell'ente stesso.
200514196a
Nel procedimento di estensione del fallimento al socio illimitatamente
responsabile, ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, è ammissibile
l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il procedimento
medesimo comporta l'esercizio di potestà giurisdizionale e l'esperibilità del
regolamento non trova ostacolo nella precedente dichiarazione di fallimento,
alla quale il detto socio è rimasto estraneo.
200513831
Ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle
autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alla modifica
apportata con l'art. 6, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad
un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica,
è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di
spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio
finanziario, della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione
determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione
d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando
l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in
ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento.
200513714
Quando all'occupazione legittima segua l'esecuzione dell'opera pubblica,
consistente nella posa in opera di tubazioni interrate nell'area occupata, senza
alcun tempestivo decreto di espropriazione e senza la costituzione di una
servitù di acquedotto nelle forme di legge, si verifica un illecito permanente,
rappresentato dalla compressione delle facoltà di godimento del proprietario a
causa della presenza delle tubazioni interrate nel proprio fondo. Verificatasi
una tale situazione, spettano al titolare del fondo l'indennità per
l'occupazione legittima, il risarcimento del danno per il mancato godimento
dell'area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione
legittima, dei lavori di posa in opera della tubazioni, nonché il risarcimento
del pregiudizio derivante dalle diminuite utilità ricavabili dal fondo, dopo il
suo abbandono al termine dei lavori, per la presenza di tubazioni interrate. In
particolare - dovendosi distinguere il pregiudizio derivante dal mancato
godimento dell'area interessata dai lavori da quello derivante dalla diminuzione
di valore del fondo asservito, restituito nella piena disponibilità del
proprietario al termine dei lavori - deve escludersi che il protrarsi nel tempo
dell'arbitraria presenza di tubazioni interrate, oltre a produrre l'indebita
compressione delle facoltà di godimento del proprietario del fondo asservito in
via di mero fatto, si risolva anche in una occupazione permanente, e ciò non
essendo ravvisabile una occupazione illegittima del fondo nella mera presenza di
tubazioni interrate. (Sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno cassato
con rinvio la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche la quale,
al risarcimento del danno consistente nell'indebita compressione delle facoltà
di godimento del proprietario del fondo asservito in via di mero fatto, aveva
aggiunto - con un'errata duplicazione dei titoli risarcitori - il risarcimento
per l'occupazione illegittima consistente nella mera presenza delle tubazioni
interrate).
200513712
La controversia con la quale l'attore, assumendo di essere assegnatario
di un lotto di terreno in qualità di socio di una cooperativa alla quale il
Comune mediante convenzione abbia ceduto in proprietà le aree comprendenti tale
lotto facente parte del piano per gli insediamenti produttivi (PIP), chieda nei
confronti dell'amministrazione comunale l'accertamento del proprio diritto di
proprietà sul bene, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei
danni, contestando il provvedimento dell'amministrazione che, in base a detta
convenzione, abbia dichiarato la decadenza del diritto di proprietà e della
concessione edilizia (nella specie: per inosservanza del termine finale di
ultimazione della costruzione), appartiene alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, giacché tale controversia riguarda una questione
strettamente correlata a provvedimenti amministrativi (cessione di beni
pubblici, convenzione tra Comune e concessionario o acquirente, concessione
edilizia), che rientrano appunto in tale giurisdizione.
200513707
L'atto soprassessorio con il quale la P.A. rinvia ad un accadimento
futuro ed incerto nell'"an" e nel "quando" il soddisfacimento dell'interesse
pretensivo fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a
provvedere, come tale determinante un arresto a tempo indeterminato del
procedimento attivato dal privato, lesivo della posizione giuridica del
richiedente. Ne consegue che, ancorché non definitivo, tale atto - paralizzando
la situazione giuridica del soggetto destinatario dello stesso, rendendola di
fatto inutilizzabile per un periodo di tempo non definito - deve essere
considerato immediatamente impugnabile, onde consentire il controllo di
legittimità da parte del giudice competente.
200513548
Benché, in generale, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo
discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una
prestazione del Servizio sanitario nazionale sia le proprie disponibilità
finanziarie, sì che il titolare risulta titolare di un mero interesse legittimo,
tuttavia la discrezionalità della P.A. viene meno quando il richiedente deduca
una situazione di urgenza, superabile soltanto con cure tempestive e non
ottenibili dal servizio pubblico, trattandosi in tal caso del fondamentale
diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., rispetto al quale la P.A. è
priva del potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale. Ne
consegue che deve essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, ai sensi
degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la pretesa del
privato diretta ad ottenere dall'Amministrazione sanitaria il rimborso di quanto
speso per la cura della propria malattia tumorale (nella specie, adenocarcinoma
con metastasi) secondo il "protocollo Di Bella". Né siffatta controversia può
ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, giacché -
dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato
in parte illegittima detta norma - sono rimaste devolute al giudice
amministrativo in sede esclusiva solamente le controversie relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed
altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal
gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico
servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del
gestore.
200513547
Ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da una casa di cura
accreditata nei confronti dell'Amministrazione sanitaria concedente diretta al
conseguimento dell'integrale compenso per prestazioni ospedaliere rese agli
utenti del Servizio sanitario nazionale. (Principio espresso in relazione a
controversia promossa dopo il 30 giugno 1998 ma anteriormente al 10 agosto 2000;
le S.U. hanno escluso l'applicabilità tanto del testo originario dell'art. 33
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in
parte qua", dalla sentenza n. 292 del 2000; quanto del testo del citato art. 33
novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo entrato in
vigore il 10 agosto 2000 senza forza retroattiva).
200513459 In tema di edilizia
residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione
fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta distinta la prima fase, di
natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al
perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di
interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica,
nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo,
in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed
assegnatario -, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi
nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice
ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di
estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale
apprezzamento della P.A., e quindi non solo quelle di opposizione al decreto di
decadenza per mancata occupazione dell'alloggio, secondo la specifica previsione
di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ma anche tutte quelle
dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca
una posizione di diritto soggettivo relativa a detto rapporto. Spetta pertanto
alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia,
attinente esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per
effetto del provvedimento di assegnazione, con la quale si contesti la decadenza
dall'assegnazione in conseguenza ad asserita cessione a terzi dell'alloggio, non
autorizzata dalla P.A.(Principio di diritto affermato in relazione a
controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998, e quindi prima dei nuovi
criteri di riparto di giurisdizione introdotti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
80).
200513446
Le controversie in materia di
impiego alle dipendenze dell'Autorità garante delle comunicazioni sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Difatti l'art. 1,
ventiseiesimo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo
espressamente che i ricorsi avverso i provvedimenti di detta Autorità rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone come norma
speciale, oltre che derogatoria rispetto alla più generale opzione legislativa -
sottesa alla riforma del pubblico impiego - a favore della giurisdizione
ordinaria; e l'estensione di una tale giurisdizione esclusiva anche alle
controversie in materia di impiego alle dipendenze di detta Autorità è
connaturale alla "ratio" posta alla base delle deroghe espresse dall'art. 3 del
D.Lgs. 31 luglio 2001, n. 165, giustificate dalla accentuata autonomia -
rispetto al potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la
loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul
momento conformativo del rapporto di lavoro del
personale.
200512868c
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in
giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale
non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della
proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo
statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato
con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della
giunta, ovvero di richiedere una
preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare
l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della
controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata,
l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere
considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della
legittimazione processuale dell'organo titolare della
rappresentanza.
200512868b
La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di
rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della
forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del
giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio "iura novit
curia", discendente dall'art. 113 cod. proc. civ. - a disporne l'acquisizione,
anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur
prescindendo dalle prospettazioni delle parti.
200512868a
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo
statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo
statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare -
può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti,
nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere
gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura
burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica
previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non
sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di
rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già
indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine
all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia
i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire
l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le
ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio
senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le
magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel
giudizio di cassazione.
200512792
Ove - pendente tra le stesse parti,
dinanzi ad un giudice straniero,
una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo
ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi al
giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio
1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- il giudizio dinanzi al giudice stranierro si sia nel frattempo concluso con
sentenza passata in giudicato, la valutazione dell'efficacia di tale sentenza si
pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla giurisdizione del giudice
italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione siano investite in
sede di regolamento preventivo di giurisdizione, gli effetti di detta sentenza
potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in parte) dell'ulteriore corso del
giudizio e, in quanto tali, ostativi alla pronuncia di statuizioni sulla
giurisdizione. Peraltro, allorché la ricorrenza dei requisiti stabiliti
dall'art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è subordinato il
riconoscimento "automatico" dell'efficacia delle sentenze straniere, non sia
pacifica tra le parti, essa non può essere accertata dalle Sezioni Unite (tale
indagine involgendo l'esame di questioni diverse da quelle specificamente
contemplate dall'art. 41 cod. proc. civ. e richiedendo il ricorso a mezzi
istruttori incompatibili con la struttura e le caratteristiche del giudizio di
cassazione, di cui le parti possono invece avvalersi con pienezza di poteri
nelle fasi di merito), con conseguente inammissibilità del ricorso per
regolamento preventivo.
200512727
Il contributo in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità,
di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367
(convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31), costituisce un diritto
soggettivo dell'interessato, giacché la misura della sua erogazione è
predeterminata per legge, essendo escluso, al riguardo, ogni potere
discrezionale in capo alla P.A.. Da tanto consegue che la domanda proposta dal
titolare di un tale diritto per la condanna della Regione (nella specie, della
Regione Puglia) al pagamento della somma pari al contributo indicato appartiene
alla giurisdizione del giudice ordonario.
200512257
L'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. trova applicazione anche al
ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque
pubbliche (TSAP), tenuto conto che l'art. 202, primo comma, del testo unico
sulle acque pubbliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, rinvia, per
la proposizione di tale ricorso, alle norme del codice di procedura civile. Ne
consegue che il termine annuale previsto dalla citata disposizione del codice di
rito decorre dalla pubblicazione della sentenza del TSAP, indipendentemente
dalla notificazione, onde è inidonea a segnare un diverso "dies a quo" la
successiva notifica della sentenza
che sia avvenuta a cura del cancelliere del Tribunale superiore a norma
dell'art. 183 del testo unico n. 1775 del 1933.
200512195
Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo
1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con
la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un
professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è
valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la
previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per
farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della
delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera
professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a
costituire titolo per il compenso.
200512176
Appartiene alla giurisdizione
delle commissioni tributarie, alle
quali, nel vigore dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sono assegnati i giudizi "concernenti la consistenza, il classamento delle
singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale", la
controversia in grado di appello nella quale l'amministrazione finanziaria,
insorgendo avverso l'annullamento della rendita catastale attribuita ad un
immobile, deduca che il classamento determinato dall'ufficio finanziario "è
consono alla normativa vigente", evidenziando come le commissioni tributarie
hanno giurisdizione su "specifici atti impositivi del fisco", laddove, secondo
quanto si lamenta in sede di legittimità, nella specie non si era in presenza di
uno specifico atto suscettibile di impugnazione. Il giudice del merito, adito
con una siffatta domanda, ha infatti l'obbligo di accertare quali atti in
concreto siano stati posti in essere, per verificare se essi siano impugnabili
alla stregua degli artt. 16 e 1, terzo comma, del detto decreto, atteso che, se
le controversie concernenti gli atti amministrativi generali appartengono alla
giurisdizione del giudice amministrativo, nondimeno gli atti specifici adottati
dall'UTE appartengono, nei limiti dell'impugnabilità consentita dalle norme in
vigore al tempo, alla giurisdizione del giudice tributario, che ha anche il
potere di disapplicare gli atti generali utilizzati negli atti specifici,
allorché ne riscontri l'illegittimità (nel caso di specie, la S.C. ha affermato
il principio che precede dopo aver accolto il motivo del ricorso che censurava
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dichiarata dal giudice
di secondo grado; ed in proposito ha precisato che, in base all'art. 22 del
d.P.R. n. 636 del 1972 - recante una disciplina più snella e meno complessa di
quella successivamente dettata sul punto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, perché concepita per un processo che non imponeva la difesa
tecnica per nessun tipo di controversia - era sufficiente che l'impugnazione
contenesse "i motivi", e non "i motivi specifici").
200511701
Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di
valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione
secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma
dell'art. 36 cod. proc. civ., la quale, pur rientrando nella competenza del
giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce
di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la
conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso
per cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando che sulla domanda
riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente
processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione.
200511348
Alla stregua degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190
(Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca
educativa, a norma dell'art. 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), il
conferimento dell'incarico di direttore da parte del Consiglio di
amministrazione degli Istituti regionali di ricerca educativa è caratterizzato
da aspetti fiduciari ed è attuato a seguito di selezione in relazione alla quale
- stante l'assenza di qualsiasi previsionne normativa in ordine sia ad una
valutazione comparativa fra gli aspiranti sia alla formulazione di una
graduatoria dei medesimi - non è configurabile una procedura concorsuale nel
senso di cui all'art. 63, quarto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice
ordinario.
200511334
In ragione della consistenza di diritto soggettivo della posizione
coinvolta, spetta al giudice ordinario conoscere della controversia avente ad
oggetto la legittimità o meno del diniego, da parte della Regione, del diritto
dell'assistito al rimborso delle spese sostenute, senza previa autorizzazione
amministrativa, per un intervento
chirurgico effettuato all'estero ed avente carattere d'urgenza in ragione della
infermità riscontrata: in siffatta evenienza, infatti, viene in considerazione
una posizione soggettiva dell'assistito avente natura di diritto soggettivo
perfetto, difettando un potere della P.A., espressione di discrezionalità
amministrativa, il cui esercizio sia suscettibile di determinare
l'affievolimento della posizione facente capo all'assicurato medesimo,
sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della
prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità
tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di supremazia della P.A., è
sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più
di un diritto primario e fondamentale come quello alla salute. Resta escluso che
la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e
succ. modif., dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 204 del 2004.
200511333
In ragione della consistenza di diritto soggettivo della posizione
coinvolta, spetta al giudice ordinario conoscere della controversia avente ad
oggetto la legittimità o meno del diniego, da parte della Regione, del diritto
dell'assistito di poter usufruire delle prestazioni sanitarie all'estero in
regime di assistenza diretta, ove si disconosca, in materia, alla P.A. un
potere, espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia
suscettibile di determinare l'affievolimento della posizione facente capo
all'assistito medesimo, e si attribuisca allo stessa, invece, soltanto una
discrezionalità tecnica di accertamento delle condizioni oggettive richieste
dalla legge per il riconoscimento del diritto alla assistenza all'estero;
dovendo escludersi che la predetta controversia rientri nell'ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., dichiarato parzialmente illegittimo
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004. (Nella specie, la
domanda dell'interessato si basava, oltre che sull'art. 32 Cost., sull'art. 29
della legge della Regione Sardegna 23 luglio 1991, n. 26, prevedente la
"continuità terapeutica" per le prestazioni richiedenti trattamenti sanitari
ripetuti già autorizzati ai sensi della legge reg. 22 gennaio 1986, n.
14).
200511328
La proposizione dell'istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad
un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al
quale l'istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di
quest'ultimo - nella specie, a seguito della dichiarata estinzione - travolge
necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il
suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di
interesse.
200511225
Mentre hanno natura innegabilmente privatistica gli atti di emissione e
di collocamento sul mercato internazionale dei titoli obbligazionari (denomati
"global bonds") della Repubblica Argentina, non analoga natura paritetica hanno
i successivi provvedimenti di moratoria, adottati dal Governo di quello Stato,
giacché tali provvedimenti - incidenti sul momento funzionale del rapporto
obbligatorio tra le parti, con un effetto non limitato ai soli interessi, ma
esteso alla sorte capitale - sono espressione della potestà sovrana dello Stato,
e ciò sia per la loro natura di leggi di bilancio, sia, soprattutto, per le
finalità, eminentemente pubblicistiche, perseguite, di governo della finanza
pubblica in funzione della tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica
in un contesto storico di grave emergenza nazionale dello Stato emittente. Ne
deriva - in applicazione del principio per cui l'immunità dello Stato estero
ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale rivolte nei suoi
confronti, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed
indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato medesimo - che il
giudice italiano difetta di giurisdizione a conoscere della controversia
promossa dal cittadino italiano, acquirente dei predetti titoli obbligazionari
argentini, per la condanna della Repubblica Argentina alla restituzione
anticipata, in applicazione del principio della decadenza del beneficio del
termine, del valore nominale delle obbligazioni da esso
detenute.
200510973
Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità
amministrativa per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo
comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori
e dipendenti di enti pubblici economici (tra i quali vanno ricompresi i consorzi
di sviluppo industriale, ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317), essendo irrilevante il quadro di riferimento - pubblico o privato - nel
quale si colloca la condotta produttiva del danno
erariale.
200510961
Al commissario "ad acta" di nomina amministrativa - inviato dall'organo
di vigilanza o di controllo presso le amministrazioni, i cui competenti organi
ordinari omettano o ritardino il compimento di atti obbligatori - deve
riconoscersi la qualifica di funzionario onorario (sempre che non risulti
oggettivamente ipotizzabile, in considerazione delle modalità di affidamento
dell'incarico o di svolgimento dell'attività, un rapporto di pubblico impiego o
di collaborazione professionale), e tale qualifica deve essere riconosciuta
anche al collaboratore chiamato a cooperare nell'assolvimento di un "munus
publicum" con il commissario "ad acta", non potendosi tra l'altro dubitare -
stante l'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione (art. 97
Cost.) - della legittimità della nomina di uno o più esperti che, per la loro
specifica competenza, siano capaci di fornire il loro contributo nello
svolgimento di compiti sostitutori di particolare complessità. Ne consegue che
la domanda di detto funzionario onorario rivolta a contestare la congruità del
compenso riconosciutogli dall'amministrazione, introduce una controversia che,
investendo una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione
di legittimità del giudice amministrativo.
200510959
Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati
ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale, sicché una violazione
delle norme relative alla ripartizione degli affari civili e penali non pone un
problema di difetto di giurisdizione. (Nella specie il ricorrente si doleva che
la ricusazione di un giudice penale con funzioni di giudice per le indagini
preliminari fosse stata decisa da una sezione civile della corte d'appello,
anziché da una sezione penale dello stesso organo; enunciando il principio di
cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del motivo
di ricorso con il quale si lamentava il difetto di
giurisdizione).
200510703b
I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari
per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e
di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con
la conseguenza che la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo
gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in
applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo
modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso
la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di
ogni genere e specie.
200510703a
Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia
disposta - ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ. - la sospensione del processo
pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo
grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza
condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di
cassazione.
200510606
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n.
1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la
procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è
situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le
società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a
prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria; peraltro, non
contenendo detto regolamento la definizione di centro degli interessi
principali, è compito del giudice nazionale da un lato stabilire quale sia in
concreto, alla stregua del proprio ordinamento, la sede effettiva della società,
e se il centro dei suoi interessi coincida realmente con la sede statutaria;
dall'altro determinare, secondo la legge del luogo di costituzione della società
(ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218), gli effetti del
trasferimento all'estero della sede statutaria. In questo contesto, ove al
trasferimento all'estero (nella specie, in Gran Bretagna) della sede legale di
una società non abbiano fatto seguito né l'effettivo esercizio di attività
imprenditoriale (pur nei limiti di un'impresa in liquidazione) nella nuova sede,
né il trasferimento, presso di essa, del centro dell'attività direttiva,
amministrativa ed organizzativa della società, deve ritenersi che la presunzione
in ordine alla coincidenza della sede effettiva con la sede legale debba
continuare ad operare con riferimento alla sede anteriore; pertanto, sussiste la
giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento di società che in
Italia abbia avuto, prima del detto (meramente formale) trasferimento, la sede
legale.
200510605
In base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale (v. sentenza n.
2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di
giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito
del pubblico impiego privatizzato, vi è residuale giurisdizione del giudice
ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che
comportino il passaggio (nella specie, a soli fini economici) da una qualifica
ad un'altra, ma nell'ambito della stessa area (o
categoria).
200510604
In
materia di procedimento disciplinare dei magistrati, vige, come naturale corollario del principio del contraddittorio e
della garanzia del diritto
di difesa, il divieto di
emettere decisioni a
sorpresa, sicche' non e' consentito porre a base della decisione con cui si
dichiari la responsabilita' disciplinare del
magistrato un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da
quella contestata nell'atto
introduttivo del giudizio, contenente la definizione della fattispecie di
illecito, formulato in via generale dall'art.18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n.
511 non già per ipotesi tipizzate, ma mediante una clausola generale, né è
consentito adottare soluzioni giuridiche, senza che, in relazione a detta
diversa ipotesi o a detta soluzione, vi
sia stata, per l'incolpato, la possibilita' di svolgere alcuna
attivita' difensiva.
200510603
In materia di agevolazioni concesse per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44), la
revoca dei benefici, prevista per il venir meno dei requisiti soggettivi ed
oggettivi in base ai quali le agevolazioni erano state concesse (art. 1, tredicesimo comma, del citato
decreto-legge), rientra nella sfera dei poteri autoritativi di controllo
riservati alla P.A., di fronte ai quali la posizione del privato assume la
consistenza dell'interesse legittimo. Ne consegue che la relativa controversia è
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
200510437
In tema di quote latte, l'esame di ogni questione relativa all'eventuale
esistenza delle condizioni - previste dall'art. 10 del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119),
nel testo risultante a seguito delle innovazioni apportate dall'art. 2 del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77) - per la declaratoria officiosa di estinzione dei giudizi
pendenti in materia di diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui
suoi derivati, dovuti da aziende produttrici di latte per consegne eccedenti le
quote loro assegnate, implicando accertamenti di fatto circa l'esistenza
dell'istanza di rateizzazione delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento
ed il positivo esito della relativa procedura, necessariamente comporta
l'esercizio di poteri di governo del processo, presupponenti, a loro volta, la
sussistenza della giurisdizione del giudice adito; ne deriva che la carenza di
questa assume pregiudiziale rilevanza, essendo incompatibile con la pronuncia di
provvedimenti che, sebbene di contenuto meramente formale, determinano,
comunque, l'esito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle parti, le quali
non possono essere sottratte al loro giudice naturale.
200509941
In tema di amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione,
né l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 nel suo testo originario né le
modifiche ad esso apportate dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20
annoverano tra i presupposti che determinano lo scioglimento degli organi
amministrativi e sindacali ordinari dell'impresa la gravità della situazione
patrimoniale, ossia le gravi perdite di patrimonio: detti presupposti devono
infatti rinvenirsi, per espressa previsione legislativa, nelle gravi
irregolarità nell'amministrazione, nelle gravi violazioni delle norme legali,
regolamentari o statutarie, oppure nella grave e persistente inosservanza delle
disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, laddove la
situazione patrimoniale dell'impresa rappresenta soltanto un elemento da
valutare nell'ambito dell'istruttoria che precede la decisione di
commissariamento, concorrendo a delineare il quadro complessivo della situazione
societaria ed offrendo, pertanto, un parametro per apprezzare i diversi profili
della situazione di irregolarità gestionale. Da tanto consegue che, non
costituendo la grave situazione patrimoniale dell'impresa presupposto
indefettibile del commissariamento, il provvedimento di scioglimento degli
organi sociali di un'impresa di assicurazione, quandanche adottato dagli organi
competenti (Ministero dell'industria, ora Ministero delle attività produttive)
senza la preventiva valutazione di detta situazione patrimoniale dell'impresa,
deve ritenersi assunto dalla P.A. nella pienezza dei poteri e nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza amministrativa cui essa è preposta, sicché, in tale
evenienza, non essendo ravvisabile carenza di potere in capo
all'Amministrazione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo
conoscere della controversia relativa alla legittimità della misura
sanzionatoria del commissariamento emessa dal Ministro.
200509940b
In relazione alla disciplina dei lavori pubblici, ai fini della
configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, l'art. 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 pone, con riferimento al requisito della dominanza
pubblica, due ipotesi alternative, richiedendo che gli enti pubblici ivi
indicati (Stato, Regioni, enti locali, altri enti pubblici o altri organismi di
diritto pubblico) abbiano il controllo della gestione dell'organismo, ovvero che
i detti enti pubblici designino in misura non inferiore alla metà i componenti
degli organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'organismo
medesimo. In particolare, allorché l'organismo di diritto pubblico abbia la
veste di società per azioni, la nozione di controllo deve essere ricavata
dall'art. 2359 cod. civ.
200509940a
In relazione alla disciplina dei lavori pubblici, gli interporti -
costituendo nel loro insieme una delle infrastrutture fondamentali per il
sistema nazionale dei trasporti - soddisfano bisogni di interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale; ne consegue che gli enti chiamati a
gestire questo servizio pubblico, ricorrendo gli altri requisiti previsti
dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (possesso della personalità
giuridica e dominanza pubblica, riscontrabile in relazione alla presenza di
diversi indici), rientrano tra gli organismi di diritto pubblico di cui alla
citata disposizione legislativa. (Principio espresso con riferimento
all'Interporto Padova SpA).
200509938 La
determinazione
dell'area di applicabilita' del rimedio di cui all'art. 644 cod. proc. civ. e di quello dell'art.
650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima
norma, la' dove prevede che l'ingiunto e' legittimato a fare
opposizione al decreto ingiuntivo
anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioe' a
proporre l'opposizione tardiva, "se prova di
non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione", comprende nell'ipotesi della irregolarita' della
notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi,
anche la sua nullita', da qualsiasi
causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullita' della notificazione del decreto ingiuntivo e' applicabile, sempre
che ricorrano le altre condizioni previste dall'art.
650 cod. proc. civ., il rimedio di
cui a tale norma, restando invece applicabile quello di
cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. Inoltre, sempre in ragione della
ricomprensione dell'ipotesi della
nullita' della notificazione nella nozione
di irregolarita' di
cui all'art. 650, deve escludersi che nel caso di nullita' della notificazione sia esperibile l'opposizione di
cui all'art. 645 cod. proc. civ., con decorrenza
del relativo termine dalla effettiva conoscenza del decreto (principi affermati dalle SS.UU. in
relazione ad un
caso di notificazione a P.A.
non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).
200509938 In
tema di presupposti di
ammissibilita' dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo la
conoscenza "non tempestiva" del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarita' della sua
notificazione non si identifica con
una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la
proposizione dell'opposizione
tempestiva, bensi' con una conoscenza acquisita o dopo la
scadenza di detto termine o, prima di essa, in un
momento nel quale l'opposizione non puo' piu' essere
predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle
difese dell'ingiunto. Tale principio (che e'
ispirato ad una logica non dissimile da
quello di cui all'art. 294, primo comma, ed
all'art. 327, secondo comma, cod.
proc. civ.) comporta che la prova della non tempestiva conoscenza -
che puo' essere fornita a
mezzo di presunzioni ed in
particolare,
trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo
costituito dal modo e dal
quando la conoscenza sia avvenuta - non si puo'
esaurire nella sola
dimostrazione della nullita' della notificazione del
decreto. All'operativita' del principio non si
sottrae il caso in cui si
tratti della notificazione nulla perche' avvenuta presso la P.A.,
anziche' presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege".
200509391
In materia di appalto di opere pubbliche, sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie
derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre per quelle che
traggono origine dall'esecuzione del contratto non v'e' alcuna deroga alla
giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, ove l'accordo delle parti preveda
l'impegno dell'impresa appaltatrice di accettare l'offerta di consegna
anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto, allorche' si
discuta dell'inadempimento di quest'ultima rispetto a detto impegno e della
risoluzione del rapporto (con conseguente incameramento della cauzione)
dichiarata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 129, settimo comma, del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, siffatta controversia - essendo estranea alla
tematica dell'aggiudicazione, ovvero del procedimento attraverso il quale la
P.A. sceglie il proprio contraente - appartiene alla cognizione del giudice
ordinario, riguardando l'esecuzione del rapporto (sia pure anticipata rispetto
alla piena efficacia della aggiudicazione stessa).
200509108
In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione
disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546), ai fini del discrimine temporale posto dalla norma
transitoria dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) per l'operatività
del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data
di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce - al pari del
provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente - un
atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di
lavoro; deve pertanto affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ove tale decisione sia anteriore al 30 giugno
1998.
200509107
b) In
base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva
con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di
uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia
contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in
giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità
della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di
conflitto del giudice adito, nella specie, italiano, e quindi, in base all'art.
57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia contrattuale, ai
sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,
resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, secondo la legge del Paese
con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, nella specie
l'Italia. Ne consegue, nel caso in cui l'attrice italiana lamenti il mancato adempimento, da parte della
società tedesca convenuta, delle prestazioni relative (a) alla mancata acquisizione
da una società statunitense, anche in favore di essa attrice, della licenza di
utilizzazione del marchio di quella, e (b) alla mancata attuazione di un accordo
che avrebbe permesso ad essa attrice di realizzare la produzione e la
distribuzione di calzature, che, alla stregua dell'art. 1182 cod. civ., norma
del nostro ordinamento che disciplina il luogo dell'adempimento, la prima
prestazione doveva essere eseguita all'estero, perché colà dovevano essere
intrattenuti i rapporti per il conseguimento della licenza e per l'estensione
della stessa alla società attrice italiana, e la seconda, non essendo il luogo
di esecuzione determinato dalla convenzione o dagli usi e non potendosi desumere
dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art. 1182, primo comma)
né in base ai criteri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1182 cod. civ.,
doveva essere adempiuta al domicilio che il debitore, cioè il convenuto, aveva
al tempo della scadenza (quarto comma), vale a dire la Germania. Va pertanto
esclusa, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, la
giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di risoluzione
dell'accordo e conseguente risarcimento del danno proposto dalla società
italiana nei confronti della convenuta tedesca.
200509107
a) La
cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai
sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema
di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato
dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, ovvero
sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni
difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l'esame e
la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della
giurisdizione, bensì in via prioritaria. (Nell'affermare tale principio di
diritto, la S.C. ha rilevato, nella specie, come i convenuti, dopo aver
diffusamente esposto, nella prima parte della comparsa di risposta, a ciò
dedicata, lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, nell'esordio
della seconda parte dell'atto, concernente la trattazione in diritto, avevano
eccepito, nell'ordine, l'inesistenza dell'atto di citazione; la nullità dello
stesso; il difetto di legittimazione passiva; il difetto di giurisdizione del
giudice italiano; l'infondatezza della domanda. L'eccezione di difetto di
giurisdizione, pertanto, in quanto formulata fin dal primo atto difensivo,
doveva ritenersi proposta in via prioritaria, come difesa principale, perché
rispetto ad essa le questioni attinenti al merito, comprensive di quelle aventi
natura processuale, dovevano considerarsi proposte, sotto il profilo
logico-giuridico, in via subordinata, indipendentemente dalla mancanza di
un'espressa indicazione di tale subordinazione).
200509106
Nella
controversia promossa dal vettore italiano nei confronti del soggetto, avente
sede in Austria, con il quale aveva stipulato un contratto di trasporto di merci
dalla Spagna alla Grecia, controversia vertente sull'ammontare del rimborso,
pattuito contestualmente alla risoluzione consensuale di detto contratto, delle
spese connesse all'invio dei camion nel luogo di caricamento, ove la merce non
era stata messa a disposizione, l'individuazione del giudice competente non va
effettuata sulla base della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, non
trovando l'obbligazione dedotta in giudizio la sua causa nel contratto di
trasporto, ma piuttosto nell'impegno al rimborso assunto dal convenuto a seguito
della risoluzione consensuale di quel contratto. Trova pertanto applicazione
l'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che consente all'attore di citare la
persona, domiciliata nel territorio di uno Stato membro, in un altro Stato
membro, e segnatamente, nella materia contrattuale (numero 1, lettera a),
davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta deve essere eseguita,
luogo da individuarsi in base al diritto internazionale privato dello Stato del
giudice avanti al quale il convenuto è stato chiamato in giudizio; essendo le
obbligazioni contrattuali regolate, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio
1995, n. 18, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la
legge 18 dicembre 1984, n. 975, che all'art. 4 dispone che, ove le parti non
abbiano scelto la legge che regola il contratto, questo è regolato dalla legge
del Paese col quale presenta il collegamento più stretto (primo comma),
presumendosi che tale Paese sia quello in cui la parte che deve fornire la
prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la
propria residenza abituale o, nel caso di persona giuridica, la propria
amministrazione centrale (secondo comma), va affermata la giurisdizione del
giudice italiano. Infatti, poiché la prestazione caratteristica è quella facente
capo al vettore italiano, essendo alla base dell'accordo raggiunto dalle parti
sul compenso per i costi sopportati la risoluzione consensuale del contratto di
trasporto, che doveva essere eseguito da detto vettore, il rapporto ha il
collegamento più stretto con l'Italia, alla cui legge va fatto riferimento per
stabilire quale è il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio - il
pagamento di una determinata somma di denaro - deve essere eseguita, cioè, a
norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., il domicilio del creditore al
tempo della scadenza.
200509105
Ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la domanda intesa alla
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel ruolo di ricercatore
universitario appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
200509104
La domanda del dipendente di ente locale, proposta per ottenere
l'indennita' premio di servizio, inclusiva, ai sensi dell'art. 14 della legge 22
giugno 1954, n. 523 (in tema di ricongiunzione dei servizi ai fini del
trattamento di quiescenza e della buonuscita), del servizio precedentemente
prestato alle dipendenze dello Stato, e' devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, perche' la ricongiunzione del servizio, ai sensi di tale norma, da'
luogo ad un'unica indennita' di fine rapporto, qualificata dallo "status" del
dipendente al momento della definitiva cessazione del servizio. Alla
giurisdizione del giudice ordinario va ricondotta non solo la pretesa avente ad
oggetto il capitale, ossia l'indennita', ma anche quella concernente il
risarcimento dei danni da ritardo.
200509103
In tema di procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o
beni pubblici (nella specie, vendita da parte del Comune di Roma, a seguito di
procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente, della quota
azionaria nella SpA Centrale del latte), l'impugnazione, da parte del
partecipante alla gara, del silenzio rigetto formatosi sull'atto di diffida e
messa in mora della P.A. ad attivarsi, in sede di autotutela, a risolvere il
contratto e ad indire una nuova gara a seguito dell'inadempimento del contraente
privato (che nella specie aveva proceduto alla vendita del pacchetto azionario
in violazione del divieto temporaneo di alienazione), e' volta a censurare
l'esercizio illegittimo, quanto al rapporto sostanziale fatto valere, dei poteri
della P.A., e, denunciando la lesione dell'interesse legittimo al corretto
svolgimento della gara per la
dismissione della (partecipazione azionaria nella) impresa pubblica, rientra, in
ragione della consistenza della situazione giuridica tutelata, nella competenza
giurisdizionale del giudice amministrativo, al quale spetta conoscere - ai sensi
dell'art. 7, lettera c), della legge 21 luglio 2000, n. 205, con cui e' stato
novellato il testo dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - anche della
domanda di reintegrazione in forma specifica dell'interesse legittimo leso
(mediante la declaratoria dell'obbligo della P.A. di risolvere il contratto
precedentemente stipulato), trattandosi di richiesta di pronuncia di
risarcimento del danno inteso quale diritto patrimoniale consequenziale.
200509101
In
materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche
amministrazioni, l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998
(oggi art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001), che ha trasferito al
giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato e
ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la
locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega
rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla
giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte
dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato
l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento
degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della
contestazione, e deve essere invece interpretato nel senso che deve aversi
riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle
circostanze - cosi' come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla
cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Ne', ai fini della
declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del
15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un limite alla
persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza
sostanziale per la proponibilita' della domanda giudiziale, con conseguente
attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto,
quale quella concernente la operativita' della "translatio iudicii" e la
conseguente eventualita' che la riassunzione, dopo la suddetta data del 15
settembre 2000, davanti al giudice amministrativo della causa gia' introdotta
davanti a quello ordinario prima della medesima data impedisca il verificarsi
della decadenza. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la giurisdizione
del giudice amministrativo in riferimento ad un provvedimento di attribuzione
delle note di qualifica emanato dal Provveditore agli studi nei confronti di un
dipendente del Ministero della pubblica istruzione il 25 maggio 1998 ed
immediatamente efficace, ritenendo non rilevante a tal fine il successivo
esperimento del ricorso gerarchico del dipendente, relativo ad una fase
successiva, contenziosa e, quindi, esterna all'ambito di formazione del
provvedimento stesso sul piano sostanziale).
200509100b
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre
pubbliche amministrazioni, al fine di determinare, con riguardo alla disciplina
transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
(già art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), la
giurisdizione in relazione a controversie concernenti un atto, provvedimentale o
negoziale, posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro, occorre aver
riguardo all'epoca della sua emanazione. Ne consegue che ove l'atto di
destituzione - che il dipendente abbia impugnato chiedendo l'accertamento del
suo diritto alla riassunzione - risalga ad epoca anteriore al 30 giugno 1998,
spetta al giudice amministrativo conoscere della relativa controversia, a nulla
rilevando che la data dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte
dell'interessato sia successiva al 30 giugno 1998.
200509100a
In tema di riparto di giurisdizione, la domanda che presupponga
l'avvenuto svolgimento di prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico
non economico (nella specie, un Comune) con continuità, con vincolo di
subordinazione e dietro retribuzione, integra la deduzione di un rapporto di
pubblico impiego, e non di un rapporto di tipo privato con l'ente, per il quale
(a parte i casi di diretta qualificazione in tal senso disposta dalla legge) si
richiede, invece, che venga prospettato l'inserimento del lavoratore in una
organizzazione separata ed autonoma rispetto alla struttura dell'ente, gestita
con criteri di imprenditorialità.
200509099
Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc.
civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del
"petitum" sostanziale, la controversia proposta da ex dipendente dell'Ente
Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto la riliquidazione del proprio
trattamento pensionistico in base a diverso e più favorevole calcolo della quota
imputabile all'indennità integrativa speciale, concerne esclusivamente la misura
della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte
dei conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia
relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma
Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n.
1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio
1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la
trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della
delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento
pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che
continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla
copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio
finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo
stesso (art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092).
200509098
b) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 395, n. 2, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3
Costituzione per diversità di trattamento rispetto alla difforme soluzione
apprestata, per l'identica situazione, dall'art. 630, lett. c), cod. proc. pen.,
secondo il quale la sopravvenienza di nuove prove successive alla condanna
costituisce senza limitazioni motivo di revisione. Infatti, le differenze
strutturali, funzionali e teleologiche del processo penale rispetto a quello
civile pienamente giustificano, salvo il rispetto dei diritti inviolabili
dell'uomo, una diversa modulazione, da parte del legislatore, nell'esercizio
della sua discrezionale potestà di valutazione delle difformi esigenze a tali
differenze necessariamente connesse, nella disciplina di istituti pur di analoga
natura. Pertanto, è del tutto ragionevole la tutela attribuita, nel processo
civile, al fondamentale interesse (generale non meno che delle parti) alla
stabilità del giudicato, pur raggiunta sulla base di una verità formale, con
misure più incisive sugli interessi dei privati, che non nel processo penale,
la' dove ai plurimi interessi, anzitutto dell'imputato ma non secondariamente
generali, e, quindi, all'accertamento della verità sostanziale, non possono non
essere riconosciute rilevanza ed incidenza prevalenti e
determinanti.
200509098
a) In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in
ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale
forense ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., il riconoscimento della falsità della
prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo
quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa è stata
utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo
autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorché interessato
alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la
sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per
revocazione, non integrando l'ipotesi del riconoscimento della falsità della
prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di
altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento
disciplinare).
200509097
c) In
tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio
nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia
professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono
regolamenti adottati da un'autorità non statuale in forza di autonomo potere in
materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art.
3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi
di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi
lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie
delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un
massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Né
incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine
individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica
individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e
della dignità professionali, poiché anche in tema di illeciti disciplinari,
stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più
volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il
quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente
affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il
giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.
200509097
b) In
tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense - che hanno
natura giurisdizionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice speciale
istituito con l'art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e
tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della
Costituzione, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà
del termine quinquennale indicatovi, è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli
artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento agli
artt. 25, 102 e 111 Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare,
rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di
disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il
metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del
secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al
suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed
alla imparzialità dei giudizi. Infatti, l'indipendenza del giudice consiste
nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette
ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l'ordine
giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi, ordinari
(art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che
l'attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua
intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze
esterne.
200509097
a) In
materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell'ordine degli avvocati
esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi
compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense a
livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti
stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata
a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi,
così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta
manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per
l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo
ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno
dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che
l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed
immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è
manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri
invocati, la questione di
legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della
Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di
separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli
degli ordini territoriali.
200509096b
In tema di esercizio della
professione forense, l' art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, dopo aver stabilito che l'esercizio della professione di avvocato e'
incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze
di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o
vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce pero' che, in
queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso
all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi
denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le
cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. A
tale riguardo, la qualificazione di un ente come societa' di capitali non e' di
per se' sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica - e, quindi,
ad impedire l'iscrizione nell'apposito albo speciale dell'avvocato operante
presso l'uffico legale istituito presso detto ente -, dovendo procedersi ad una
valutazione in concreto, caso per caso, sicche' la natura di istituzione
pubblica e' configurabile allorche' la detta societa', le cui azioni siano
possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico,
costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia
parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il
principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del
Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l'istanza di iscrizione
nell'elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro
alle dipendenze dell'Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - di Roma,
sottolineando che detta societa', interamente partecipata dal Comune, costituiva
"longa manus" dell'ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico
finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa - ora tariffa -
per la raccolta dei rifiuti).
200509096a
Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi
proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli
adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina; tale
legittimazione, nella materia della tenuta dell'albo degli avvocati, si puo'
esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel
proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l'Ordine
degli avvocati puo' farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte
alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una
situazione di incompatibilita' e quindi di impedimento all'esercizio della
difesa per la parte da lui rappresentata.
200508882h
La giurisdizione del giudice amministrativo, ancorche' esclusiva, resta
giurisdizione di legittimita' e non si estende al merito, atteso il carattere
eccezionale e tassativo (ossia ammesso nei soli casi previsti dalla legge) della
giurisdizione di merito demandata a detto giudice, per tale intendendosi quella
nella quale il sindacato del giudice amministrativo comprende anche i profili
dell'equita', dell'opportunita' e della convenienza dell'atto amministrativo. In
materia di concorrenza, l'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con
riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui ricorsi
avverso i provvedimenti emessi dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, non contiene alcuna previsione di giurisdizione anche in merito, tale
previsione non potendo essere ricavata dal rinvio - operato dall'art. 31 della
medesima legge - alla norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
200508882g
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 103 Cost., la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 10 ottobre
1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nella parte
in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
competenza giurisdizionale a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti, tra
cui quelli irrogativi di sanzioni amministrative pecuniarie,emessi
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato: e cio'in quanto, da un
lato, nell'ambito coperto dalla legge "antitrust" la P.A. agisce come autorita', ed i
provvedimenti da essa adottati, qualora non fosse stata prevista la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,rientrerebbero pur sempre
nella giurisdizione generale di legittimita', essendo emessi in una materia
(definita, qual e' quella della concorrenza) nella quale la P.A. esercita poteri
discrezionali ad essa attribuiti per la cura di interessi pubblici; e,
dall'altro, perche', nella particolare materia, sussiste l'intreccio di
situazioni qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi, il
che, se giustifica la scelta del legislatore ordinario,
esclude del pari che l'attrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall'Autorita' garante nell'area della giurisdizione esclusiva sia
ispirata alla logica, censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
204 del 2004, dei "blocchi di materie". Ne' il dubbio di legittimita'
costituzionale ha ragione d'essere in riferimento all'art. 111, ultimo comma,
Cost.: proprio questo precetto costituzionale, infatti stabilendo che contro le
decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in cassazione e' ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione, sottrae al vaglio di legittimita' della
Corte di cassazione le pronunce concernenti i diritti soggettivi nei confronti
dei quali, nel rispetto della particolarita' della materia, il legislatore
ordinario prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
200508882f
In materia "antitrust", la legge 10 ottobre 1990, n. 287, nell'affidare,
con l'art. 33, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi
avverso i provvedimenti
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tra cui quelli
applicativi di sanzioni amministrative pecuniarie, assicura al ricorrente una
tutela effettiva, dal momento che a quel giudice e' affidato il potere di
annullare (con efficacia "ex tunc") l'atto incidente sulla situazione
soggettiva, qualora esso risulti affetto da vizi di legittimita' (tra cui
l'eccesso di potere in tutte le sue forme), dovendo d'altra parte escludersi che
il controllo di legittimita' (non esteso al merito) precluda al giudice
amministrativo la verifica della verita' del fatto posto a fondamento dei
provvedimenti dell'Autorita' o gli consenta un sindacato soltanto estrinseco,
effettuato senza l'ausilio di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla
medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione. E' pertanto
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
33 della citata legge n. 287 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24, 111 e 113 Cost.
200508882e
Posto che il Consiglio di Stato e' organo di vertice nell'ordinamento
giurisdizionale cui appartiene, il mancato accoglimento, da parte di detto
Consiglio, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del
Lussemburgo, ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177) del Trattato, e' espressione
della "potestas iudicandi" devoluta a quel giudice, e dunque rientra nei limiti
interni della sua giurisdizione. Pertanto non e' ammissibile la censura del
ricorrente per cassazione diretta a sostenere la ravvisabilita' - esclusa invece
dal Consiglio di Stato - del ragionevole dubbio idoneo a giustificare la domanda
di rinvio pregiudiziale, trattandosi di motivo volto, non gia' a prospettare una
questione attinente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a
denunciare un (supposto) errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la sentenza
impugnata.
200508882d
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 1
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 la definizione dei rapporti tra ordinamento
comunitario e ordinamento interno e' data dalla dimensione comunitaria o
nazionale dell'illecito concorrenziale, nel senso che la cognizione
dell'illecito comunitario e' devoluta alla Commissione delle Comunita' europee,
mentre quella dell'illecito rilevante nel solo mercato nazionale - quandanche la
relativa condotta rientri nella previsione di un regolamento comunitario -
spetta all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 10
della medesima legge. In questa materia, tra Commissione ed Autorita' garante
opera un riparto di competenze amministrative, non giurisdizionali, perche' ne'
l'una ne' l'altra sono organi giurisdizionali, mentre la giurisdizione ha per
oggetto la sfera di potere giurisdizionale attribuita ai giudici nei rapporti
con giudici di ordini diversi oppure nei rapporti con giudici stranieri. Ne
consegue che il modo in cui l'Autorita' garante esercita, sotto il profilo della
propria competenza in rapporto alla Commissione europea, il proprio potere, e'
soggetto al controllo del giudice nazionale munito di giurisdizione - nella
specie il giudice amministrativo, al quale l'art. 33 della legge citata affida
la giurisdizione esclusiva nella materia "de qua" -, il cui eventuale errore
emerneutico in punto di accertamento del vizio di legittimita' del provvedimento
amministrativo impugnato "sub specie" di difetto di competenza dell'Autorita'
emanante, si traduce in un "error in iudicando", attinente all'esplicazione
interna del potere giurisdizionale attribuito dalla legge al giudice
amministrativo, ed e' percio' inidoneo ad integrare una questione di
giurisdizione.
200508882c
I motivi inerenti alla giurisdizione - in relazione ai quali soltanto e'
ammesso, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost. e dell'art.362 cod.proc.
civ., il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di
Stato - vanno identificati o nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di
Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l'ambito della giurisdizione in
generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al
legislatore o alla discrezionalita' amministrativa oppure, al contrario, quando
abbia negato la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non
potesse formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o
nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria
giurisdizione (ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia
giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra
giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione
nell'erroneo convincimento che essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora
quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo
sindacato della legittimita' degli atti amministrativi, abbia compiuto un
sindacato di merito). Pertanto, e' inammissibile il ricorso per cassazione con
il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della
propria giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere
giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non puo' essere
dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
200508882b
In relazione al provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato che, accertata l'intesa restrittiva della liberta' di concorrenza in
violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, inibisca
l'attuazione e la continuazione delle infrazioni accertate ed applichi alle
imprese di assicurazione interessate al procedimento distinte sanzioni
amministrative
pecuniarie, ogni impresa e' titolare di una posizione giuridica
differenziata, la quale non viene meno per il fatto che siano state postulate
intese anticoncorrenziali, perche', pur in presenza di tali intese, oggetto del
provvedimento restano le condotte delle singole compagnie assicuratrici,
ciascuna delle quali e' destinataria dell'ordine di inibizione e delle sanzioni
amministrative distintamente irrogate. Da tanto consegue che - essendosi in
presenza, non di un atto indivisibile concernente piu' soggetti unitariamente
considerati, bensi' di un atto plurimo riguardante una pluralita' di soggetti,
ciascuno dei quali titolare di una situazione giuridica autonoma - non ricorre
una situazione di inscindibilita' o dipendenza di cause, per cui, ove la
sentenza del Consiglio di Stato non sia stata impugnata nei confronti di tutte
le compagnie di assicurazione destinatarie della sanzione che avevano preso
parte al giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo, non v'e'
necessita', in sede di giudizio di cassazione, di disporre l'integrazione del
contraddittorio, versandosi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 331 cod.
proc. civ.
200508882a
E' inammissibile nel giudizio di cassazione l'intervento di terzi non
partecipanti al pregresso grado di merito.
200508693
In tema di circolazione stradale, l'opposizione avverso il provvedimento
di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi
dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi
di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la
circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto
soggettivo all'uso della patente di guida, chieda l'annullamento del relativo
procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed
incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al
"petitum" diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento
di sospensione della validità della patente di guida.
200508692
Il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale
pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise
nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonché
su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse
rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano,
pertanto, implicitamente decise. Pertanto, nella sentenza di primo grado con la
quale il giudice ordinario, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di
giurisdizione, statuisca sul fondamento della domanda, va ravvisata un'esplicita
pronuncia affermativa della giurisdizione indipendentemente dalla sua mancata
formulazione nel dispositivo, di tal che, qualora l'appello avverso detta
sentenza sia rivolto a conseguire soltanto un riesame nel merito, sia pure con
ampia richiesta di "riforma in ogni sua parte" della sentenza stessa, senza una
specifica riproposizione della questione di giurisdizione, su tale questione si
forma il giudicato, con conseguente inammissibilità del motivo del ricorso per
cassazione che sia diretto a sollevarla. (Principio espresso in controversia
relativa alla risoluzione di un contratto di compravendita, nella quale il
giudice di primo grado, pur rigettando in motivazione l'eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice italiano, nel dispositivo si era limitato ad
accogliere la domanda nel merito).
200508691
Le controversie concernenti il
rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni proposte dopo la disposta privatizzazione di detto rapporto di
lavoro - privatizzazione avvenuta a seguito della trasformazione
dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico "ex" art. 1 D.L. n. 487
del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71 del 1994, con effetto
dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati il
23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993 - sono devolute,
ai sensi dell'art. 10 di detto D.L., alla cognizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria, in considerazione della natura privatistica di detto rapporto "ex"
art. 6, secondo comma, del citato D.L., che non è esclusa dalla disposizione del
sesto comma dell'art. 6, ult. cit., la quale, prevedendo che, sino alla
stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ai dipendenti dell'ente
continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore
della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della normativa
sostanziale. Inoltre, sull'attribuzione delle controversie all'autorità
giudiziaria ordinaria derivante da dette norme, e sulla data dalla quale si è
verificata detta devoluzione, non hanno inciso né l'ulteriore trasformazione
dell'ente in società per azioni (art. 1, secondo comma, D.L. n. 487 del 1993,
modificato dall'art. 2, ventisettesimo comma, della legge n. 662 del 1996), in
quanto al tempo in cui questa è stata perfezionata il rapporto di lavoro era già
stato privatizzato, né l'art. 1 del D.L. n. 269 del 1994, il quale, in
riferimento agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in
società di diritto privato, prevede che continuano ad essere attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltesi anteriormente
alla trasformazione, poiché detta norma reca una disciplina transitoria
concernente esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla
sua entrata in vigore e, conseguentemente, non è applicabile alle controversie
aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già
trasformati.
200508214
In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve
dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle
altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo
accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali,
deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti
rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod.
proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente
stabilita. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la
relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato
rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Enunciando il principio
di cui in massima, le S.U. hanno disposto, "ex" art. 291 cod. proc. civ., la
rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non
era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte
dell'intimato).
200508213
Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif.,
nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004,
spetta al giudice ordinario conoscere della controversia originata
dall'impugnativa della determinazione del comitato di gestione della SACE -
Sezione speciale per il credito all'esportazione (all'epoca ente pubblico
economico) recante, in relazione ad una polizza per la copertura assicurativa
dei rischi derivanti dall'esecuzione di un contratto d'appalto, il rigetto della
richiesta di proroga della garanzia assicurativa, trattandosi di controversia
vertente sull'interpretazione della disciplina applicabile ad un rapporto
contrattuale instaurato tra soggetti operanti su un piano di parità e legati,
pertanto, da diritti ed obblighi reciproci.
200508212c
Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia originata
dall'impugnativa della determinazione del comitato di gestione della SACE -
Sezione speciale per il credito all'esportazione (all'epoca ente pubblico
economico) recante, in relazione ad una polizza per la copertura assicurativa
dei rischi derivanti dall'esecuzione di un contratto d'appalto, il rigetto
(nella specie, per motivi attinenti alla posteriorità del sinistro rispetto alla
scadenza del termine di durata stabilito dalla polizza medesima) della domanda
di indennizzo, avanzata dalla società assicurata, e ciò trattandosi di
controversia relativa ad un rapporto di natura patrimoniale, reso
nell'espletamento di un pubblico servizio, la cui fonte regolatrice è di natura
negoziale e non amministrativa. (Principio enunciato in relazione a controversia
promossa, dinanzi al giudice amministrativo, dopo il 30 giugno 1998 e prima del
10 luglio 2000, data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205;
enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la
giurisdizione del giudice amministrativo in base tanto al testo originario
dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come risultante a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, quanto al testo della
medesima disposizione novellato dalla citata legge n. 205 del 2000, come
risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del
2004).
200508212b
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è
preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede
di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di
fronte al TAR, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto il
provvedimento reso sull'istanza cautelare è privo di carattere decisorio ed è
inidoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia,
abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla
giurisdizione.
200508212a
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di
impugnazione, ma solo uno strumento apprestato per dirimere in via preventiva
ogni contrasto, anche solo potenziale, circa l'esistenza del potere
giurisdizionale del giudice adito; pertanto, il ricorrente non ha l'onere di
indicare quale sia, a suo avviso, il giudice nella cui sfera giurisdizionale
rientri la controversia e neppure di enunciare i motivi che sorreggono la sua
richiesta.
200508209
Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario
dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione
limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali della
giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice
amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della
domanda - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10
agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) - con
la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per
effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del
suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al
risarcimento dei danni: detta domanda, infatti, non integra impugnazione di atti
o provvedimenti autoritativi della P.A., né fa valere posizioni di interesse
legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo secondo la
normativa anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998 (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e
legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma denuncia fatti lesivi della proprietà, nella
carenza di provvedimenti idonei a determinarne l'affievolimento o la
traslazione, e così si ricollega ad un diritto soggettivo tutelabile dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza di deroghe ai comuni canoni sul
riparto della giurisdizione.
200508208
In tema di acque pubbliche, il parere dell'Autorità di bacino
territorialmente competente, di cui all'art. 7, secondo comma, del R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sulle domande per nuove concessioni
relative sia alle grandi che alle piccole derivazioni, deve ritenersi, al pari
di tutti gli atti endoprocedimentali, sempre passibile di rimozione e di
ritrattazione fino a quando non sia concluso l'"iter" amministrativo diretto
all'adozione del provvedimento, rispetto al quale esso è prodromico. Ne consegue
che la previsione, contenuta nella citata disposizione, secondo cui il parere
dell'Autorità di bacino, se non intervenuto nel termine di quaranta giorni
accordato a tale Autorità per manifestarlo, "si intende espresso in senso
favorevole", deve essere interpretata nel senso che agli uffici competenti in
ordine all'adozione degli atti di concessione è consentito di provvedere su tali
domande prescindendo dal detto parere quando questo non venga tempestivamente
fornito, senza che tuttavia sia precluso in assoluto un, sia pure ritardato, ma
comunque utile, esercizio della funzione consultiva da parte dell'Autorità di
bacino nella persistente pendenza dell'"iter" procedimentale diretto al rilascio
delle concessioni.
200508207
In tema di interventi per la ricostruzione delle zone colpite dal
terremoto, la controversia relativa alla (mancata) acquisizione al patrimonio
del Comune, secondo la previsione di cui all'art. 6, quarto comma, della legge 5
ottobre 1962, n. 1431, dell'area, su cui insisteva l'edificio distrutto o
danneggiato, rimasta inutilizzabile per motivi tecnici, è devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario, giacché in detta controversia l'atto
amministrativo del Comune, chiamato ad accertare l'avvenuta acquisizione del
bene al patrimonio dell'ente locale, non esprime l'esercizio di alcun potere
discrezionale, essendo il passaggio dell'area al patrimonio comunale stabilito
direttamente dalla legge (di tal che la posizione giuridica soggettiva del
privato proprietario è di diritto soggettivo). Deve, pertanto, escludersi che la
cognizione di detta controversia, che pure rientra nell'ambito della materia
urbanistica ed edilizia, spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo
novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), atteso che - dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - una determinata materia può essere
oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se in
essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero se si avvale
della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere
autoritativo).
200508204
Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario
dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione
limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali alla
giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice
amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario, non implicando
l'esame di una pretesa conseguenziale ad una tutela da chiedersi al giudice
amministrativo, conoscere della domanda - introdotta in epoca successiva al 30
giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della
legge 21 luglio 2000, n. 205) - con la quale il privato chieda, in via
principale, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà
del fondo ad esso appartenente su cui sia stata eseguita un'opera pubblica senza
che sia stato emesso il decreto di esproprio, ovvero - in via subordinata, e per il
caso in cui non ricorra un'ipotesi di accessione invertita - la restituzione del
fondo medesimo.
200507800b
L'art. 33, secondo comma, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) non attrae
nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le
controversie relative all'affidamento di appalto (nella specie, di lavori di
costruzione di un parcheggio multipiano e a raso a beneficio dell'aeroporto di
Ancona-Falconara) da parte di soggetto che, pur non tenuto all'applicazione del
procedimento di evidenza pubblica, abbia scelto comunque di adottarlo, in tal
guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore,
essendo irrilevante, in mancanza di un obbligo al riguardo, che il bando di gara
faccia riferimento alla normativa comunitaria e alla legge quadro in materia di
lavori pubblici. (Fattispecie relativa alla soc. Raffaello a r.l., partecipata
in maggioranza dalla soc. Aerdorica s.p.a., titolare della concessione
governativa per l'esercizio delle attività aeroportuali presso l'aeroporto di
Ancona-Falconara; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno
escluso la sussistenza cumulativa, in capo alla soc. Raffaello, delle tre
condizioni, delineate dall'art. 1, lettera b, della direttiva 18 giugno 1992, n.
92/50/CEE, ai fini della attribuzione dello "status" di organismo di diritto
pubblico).
200507800a
Il regolamento preventivo di
giurisdizione non è ammissibile in
una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti
di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero
valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa
l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e
non alla giurisdizione; deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento
preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica
o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come
presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice
ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per
risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto
soggetto.
200507799b
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura
di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in
parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta
autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo
svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni
mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi
degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei
membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad
oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione
del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di
cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di
potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458
e 2459 cod. civ., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni,
e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la
posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né
esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto
soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia
nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (novellato dall'art.
7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
200507799a
Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo
nell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad
essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del
giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza
della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui si
riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo", con la
conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di
impugnazione, sia dedotta una mancata (inesistente o apparente) motivazione
della decisione.
200507792
La giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'"an" che il
"quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del
soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la
sua qualità, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari
rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed INVIM) e
l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni
tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso
erede con beneficio d'inventario, adducendo la propria responsabilità per il
debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ("ex"
art. 490, secondo comma, numero 2, cod. civ.), faccia valere il vizio proprio di
tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il
pagamento dell'intera imposta, e non di quanto possibile per effetto della
accettazione beneficiata. Del resto, se così non fosse, qualsiasi forma di
tutela, concernente la ridotta responsabilità dell'erede accettante con
beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al "de cuius",
sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitività dell'avviso di
liquidazione.
200507791
Nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano perché enti di
diritto internazionale, il giudice italiano è carente della potestà
giurisdizionale idonea ad interferire nell'assetto organizzativo e nelle
funzioni proprie di essi, mentre può emettere provvedimenti di contenuto
esclusivamente patrimoniale. Tra questi non può comprendersi la sentenza di
condanna ad un pagamento che debba essere logicamente preceduta da un
accertamento del danno da interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con prestazioni lavorative attinenti ai fini istituzionali
dell'ente datore di lavoro: infatti tale sentenza, una volta passata in
giudicato, farebbe stato sia sull'obbligo di pagare sia (questione pregiudiziale
logica) sull'obbligo di ricevere a tempo indeterminato le prestazioni
lavorative. (Nel caso di specie l'attore aveva chiesto, con l'atto introduttivo
del giudizio, la dichiarazione di nullità, ai sensi della legge 18 aprile 1962,
n. 230, della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro avente
ad oggetto mansioni di promozione e sviluppo, anche con progetti speciali,
dell'Opera romana pellegrinaggi - articolazione del Vicariato di Roma, ente
della Santa Sede - con compiti di direttore di agenzia, e la conseguente
condanna al pagamento di retribuzioni non corrisposte, a partire dalla
cessazione di fatto del rapporto; enunciando il principio di cui in massima, le
Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto della giurisdizione italiana, cassando
senza rinvio la sentenza impugnata).
200507555
I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati
(prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84
(successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine
di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un
crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di
rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano
gravemente sul bilancio della Comunita', in funzione di "una quantita' globale
garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione,
ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi individuali di
riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il
pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti regolatori del
mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, cosi' come ha stabilito la
Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via
pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi
dell'art. 234 (gia' art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto
vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che
l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il
pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto
alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la
giurisdizione del giudice amministrativo. Ne' detta conclusione e' infirmata
dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma cinquecentocinquantunesimo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale
dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie
sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689".
Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e diretta della
giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto
materiale implicito, perche', richiamando la legge in materia di sanzioni
amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti
ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le
situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in
questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per
assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi
della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale
disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non puo'
che disporre per l'avvenire, sicche' risulta applicabile esclusivamente ai
provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli
che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a
rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente,
come, per corollario, a quella della giurisdizione
ordinaria.
200507552
Nel giudizio di cassazione, la trattazione del ricorso in udienza
pubblica (art. 379 cod. proc. civ.) non impedisce che lo stesso, una volta
rinviato a nuovo ruolo, sia dal presidente fissato per la trattazione
nell'adunanza della camera di consiglio (art. 377, primo comma, cod. proc.
civ.), qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ.
per la pronuncia in camera di consiglio.
200507444
In materia di risorse idriche e di organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato, spettano alla giurisdizione di legittimità in unico
grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi avverso i
provvedimenti amministrativi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, atteso che da tale
delimitazione discendono i successivi provvedimenti di organizzazione e gestione
del sistema idrico integrato, i quali, essendo finalizzati a garantire la
gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità,
hanno incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro
utilizzo.
200507442
Proposta dall'utente del servizio idrico domanda di restituzione, dinanzi
al giudice ordinario, delle somme indebitamente versate a titolo di canone di
depurazione delle acque reflue, allorché il giudice abbia condannato in solido
tanto l'ente pubblico impositore, al quale il gettito andava versato, quanto
l'azienda speciale che aveva proceduto all'attività di riscossione, accogliendo
nel contempo la domanda di garanzia interposta da quest'ultima, in quanto
rivestente la posizione di mero "adiectus solutionis causa" nei confronti
dell'altro condebitore in solido, l'accoglimento dell'impugnazione - promossa ai
sensi dell'art. 360, primo comma, numero 1), cod. proc. civ. dall'ente pubblico
condebitore - per carenza di giurisdizione di detto giudice (e ciò, essendo la
controversia devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie) comporta la
caducazione, in via di estensione "ex" art. 336 cod. proc. civ., della pronuncia
di accoglimento della domanda di garanzia, essendo quest'ultima pronuncia
inscindibilmente legata al capo di condanna alla restituzione delle somme pagate
per la depurazione delle acque reflue, e quindi dipendendo dalla parte della
sentenza travolta dalla pronuncia di difetto di
giurisdizione.
200507441
Spetta al giudice ordinario, e non al Tribunale superiore delle acque
pubbliche, conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori
pubblici, relativi allo sfangamento di un lago, chieda l'annullamento per
illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto
dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente
aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità (normativa)
sopravvenuta, della convenzione, in precedenza stipulata con essa società; ciò
in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la
consistenza del diritto soggettivo, atteso che l'impossibilità sopravvenuta,
invocata dall'assessore regionale a sostegno della dichiarazione con la quale
l'amministrazione afferma di ritenersi libera dall'obbligo contrattuale, non
esprime una potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente,
a seguito dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la
situazione giuridica soggettiva della concessionaria, ma considera l'estinzione
dell'obbligazione alla stregua di un effetto prodotto direttamente dalla legge
(la quale, nel caso, aveva soppresso l'istituto della concessione come
precedentemente disciplinato). Pertanto, detta dichiarazione non ha la sostanza
del provvedimento amministrativo, cioè dell'unico possibile oggetto del ricorso
diretto al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del
testo unico approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. (Enunciando il
principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che una
manifestazione di potestà autoritativa fosse nel caso individuabile nel diniego
alla stipula di una convenzione integrativa, implicito nel decreto impugnato, e
ciò non essendo tale diniego riferibile al "momento genetico" di tale seconda
convenzione, atteso che la stipula di appositi successivi accordi, che si
fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il
finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della
convenzione iniziale).
200507440
La cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del magistrato
sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in
giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta, con la
cessazione del rapporto di servizio del magistrato, la cessazione della materia
del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di
interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con esclusione della
possibilità di qualsiasi altra pronuncia.
200507145
I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati
(prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84
(successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine
di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un
crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di
rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano
gravemente sul bilancio della Comunita', in funzione di "una quantita' globale
garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione,
ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi individuali di
riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il
pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti regolatori del
mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, cosi' come ha stabilito la
Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via
pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi
dell'art. 234 (gia' art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto
vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che
l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il
pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto
alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la
giurisdizione del giudice amministrativo. Ne' detta conclusione e' infirmata
dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma cinquecentocinquantunesimo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale
dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie
sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689".
Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e diretta della
giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto
materiale implicito, perche', richiamando la legge in materia di sanzioni
amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti
ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le
situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in
questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per
assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi
della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale
disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non puo'
che disporre per l'avvenire, sicche' risulta applicabile esclusivamente ai
provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli
che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a
rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente,
come, per corollario, a quella della giurisdizione
ordinaria.
200507000
La domanda del professore universitario rivolta ad ottenere la condanna
della P.A. al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni perdute
nonché al pregiudizio di avere ottenuto una sede lontana e disagiata, derivante
dal ritardo nell'immissione in ruolo, spetta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, senza che rilevi l'attinenza della controversia ad un
periodo successivo al 30 giugno 1998, atteso che gli artt. 3 e 63, quarto comma,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 escludono dalla cognizione del giudice
ordinario le controversie relative al rapporto di impiego dei professori
universitari, conservato al regime pubblicistico.
200506994
L'indennità premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti locali
dall'INADEL (a cui è subentrato l'INPDAP) ha carattere previdenziale, con la
conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice
ordinario, fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno
del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego
essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa
previdenziale. (Nella specie il pubblico dipendente - prima dell'ente locale e
poi dello Stato - aveva chiesto l'indennità premio di fine servizio
esclusivamente per il periodo di lavoro svolto presso l'ente locale; enunciando
il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del
giudice ordinario, escludendo qualsiasi incidenza sulla giurisdizione della
disciplina concernente la ricongiunzione "ex" legge 22 giugno 1954, n.
523).
200506993
Con riguardo alla revisione del prezzo di appalti di opere pubbliche, la
posizione dell'appaltatore - che è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo
quando attenga all'"an" della revisione, in quanto concernente l'esercizio di un
potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante, sulla base di
valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici - acquista natura e
consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo
quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola contrattuale
stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in
vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (che tale deroga ha espressamente
vietato), ovvero quando l'amministrazione abbia adottato un espresso
provvedimento attributivo o tenuto un comportamento denotante implicito
riconoscimento del diritto alla revisione. A tale riguardo è necessario che il
provvedimento o il comportamento concludente - che in ogni caso non possono
consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad
un eventuale riconoscimento della revisione - provengano dall'organo
deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico, e tale non
può considerarsi, nel sistema normativo dettato dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, l'assessore ai lavori pubblici del Comune, e neppure il sindaco, atteso che
l'art. 36 di detta legge conferisce a tale organo la rappresentanza dell'ente e
l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti, mentre l'art. 32 della stessa legge assegna al consiglio comunale,
tra le altre, la competenza (lettera m) in materia di appalti che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario
o di altri funzionari.
200506992c
Sebbene al fine della decisione su questioni di giurisdizione le Sezioni
Unite della Corte di cassazione, in sede sia di ricorso preventivo che di
ricorso ordinario, abbiano il potere di procedere, onde qualificare la posizione
soggettiva o il rapporto dedotto in giudizio, ad accertamenti in fatto ed alla lettura
diretta degli atti, tuttavia in sede di ricorso ordinario non possono esercitare
tale potere in via sostitutiva dell'attività difensiva delle parti, ma soltanto
sulla base delle allegazioni delle parti stesse, doverosamente svolte nel
ricorso in relazione non solo agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alle
statuizioni contenute nella decisione impugnata.
200506992b
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai
diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche
non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà
di rescindere il rapporto, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865,
all. F, attesa l'inidoneità dell'atto rescindente ad incidere sulle posizioni
soggettive nascenti dal contratto ed aventi, per ciò stesso, consistenza di
diritti soggettivi. Ne consegue che detto provvedimento, ancorché rivestito
delle forme dell'atto amministrativo, non cessa di operare nell'ambito delle
paritetiche posizioni contrattuali, onde le contestazioni che investono
l'esercizio di tale forma di autotutela appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario.
200506992a
In tema di appalto di opere pubbliche, l'(abrogato) art. 42 del d.P.R. 16
luglio 1962, n. 1063, nel delineare il procedimento per la definizione in via
amministrativa, a norma del regolamento approvato con il R.D. 25 maggio 1895, n.
350, di controversie insorte nella fase di esecuzione dei lavori, ha riguardo
unicamente alle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore a
seguito delle domande o delle riserve formulate dall'impresa in corso d'opera,
con iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei
lavori è tenuto ad esporre le due controdeduzioni. La determinazione assunta
all'esito del previsto procedimento si configura non già come espressione di un
accordo tra le parti, ma come autonoma emanazione dell'ente appaltante, avverso
la quale è esperibile il normale ricorso al giudice ordinario (o l'acceso agli
arbitri), che non è rivolto all'annullamento di detta determinazione, ma
all'accertamento della fondatezza delle pretese dell'appaltatore ed alle
conseguenti pronunce di condanna. (Enunciando il principio di cui in massima, le
S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie di
controversia relativa ai crediti dell'appaltatore riconosciuti dallo IACP con
l'adozione del provvedimento intervenuto in sede di risoluzione della
controversia in via amministrativa, ai sensi del citato art. 42; ed hanno del
pari escluso che l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'appaltatore, il
giorno precedente all'adozione del detto provvedimento, contenente la rinuncia
al giudizio anteriormente promosso per azionare pretese patrimoniali,
integrasse, nel caso, un momento o un profilo della determinazione assunta
dall'ente appaltante, tale da comportare la configurabilità di una delibera
contrattata, "ex" art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente
devoluzione della relativa controversia al giudice
amministrativo).
200506985
Il termine dimidiato di trenta giorni previsto dall'art. 17, ultimo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 per la proposizione del ricorso per
cassazione contro le sentenze di appello in materia di opposizione alla
dichiarazione dello stato di adottabilità non comporta alcuna apprezzabile
limitazione del diritto di difesa, quali che siano i motivi di ricorso; è
pertanto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma,
citato.
200506983
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei
termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di
interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile
d'ufficio.
200506747
E' inammissibile il ricorso per regolamento preventivo proposto
nell'ambito di un procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, di
sequestro giudiziario).
200506745
In materia edilizia ed urbanistica, l'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 80, nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
esclude una concorrenza delle giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa,
nell'area del risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi;
spetta pertanto al giudice amministrativo conoscere della domanda con cui il
privato chieda, previo accertamento del colpevole ritardo del Comune nel
rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, la condanna dell'ente locale
al risarcimento dei danni.
200506744
L'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel riservare alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a rapporti
di concessione di beni pubblici, eccettuate quelle concernenti indennità, canoni
ed altri corrispettivi, ha inteso far salva la giurisdizione del giudice
ordinario soltanto nell'ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto la
determinazione di canoni che implicano l'esercizio di una discrezionalità da
parte della P.A., ossia non coinvolga la verifica dell'azione autoritativa di
quest'ultima. (Fattispecie in tema di concessione-contratto avente ad oggetto
l'assegnazione di due lotti di terreno adibiti all'esercizio di attività
produttiva e prevedente il pagamento di una penale in favore della P.A. in caso
di cessione del bene a terzi da parte del concessionario entro un decennio
dall'inizio dell'attività produttiva; enunciando il principio di cui in massima,
le S.U. hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo a conoscere della controversia relativa alla debenza o meno della
penale in caso di cessione avvenuta anteriormente all'inizio dell'attività
produttiva, sul rilievo che la causa involgeva l'ambito del potere
autorizzatorio della P.A. e la sua discrezionalità al
riguardo).
200506743b
Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla
sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione
alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase
relativa alla esecuzione del rapporto: in questa seconda fase resta, quindi,
operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei
diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle
regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti
interessi e delle relative condotte attuative.
200506743a
Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello
amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio
della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum"
sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione
soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo
alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con
cui la società concessionaria di lavori pubblici chieda l'annullamento per
illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto
dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente
aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, della
convenzione, relativa a lavori di sfangamento di un lago, in precedenza
stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal
provvedimento impugnato ha la consistenza non già del mero interesse legittimo
(cui si correla la giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo), sibbene quella, piena (e conoscibile dal giudice ordinario),
del diritto soggettivo. Né l'esclusione della giurisdizione del giudice
ordinario può fondarsi sull'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
prevedente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
concessioni amministrative: ciò in quanto l'art. 31-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (avente portata derogatoria rispetto alla "lex generalis"
costituita dal citato art. 5) assoggetta le concessioni in materia, come nella
specie, di lavori pubblici agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale
operanti in materia di appalti di opere pubbliche. Né, in relazione al
concorrente "petitum" risarcitorio della domanda, può venire in rilievo, al fine
di incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, la disposizione di
cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205: essa infatti - nel prevedere,
con la sostituzione dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e con la
modifica dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente che
il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione
esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, e che il TAR, nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all'eventuale risarcimento del danno - è norma che non attiene alla
giurisdizione, ma alla estensione dei poteri del giudice amministrativo, nel
senso che, per un principio di concentrazione, essa configura ora come "piena"
la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice
amministrativo, autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle
domande risarcitorie, connesse alla impugnazione dell'atto, ma ove appunto
sussista, in relazione a questo, la sua giurisdizione, e non già in relazione a
qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A. (Enunciando il
principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che il
diniego implicito alla stipula di una convenzione integrativa, ravvisabile nel
decreto impugnato, fosse nel caso riferibile al "momento genetico" di tale
seconda convenzione, atteso che la stipula di appositi successivi accordi, che
si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il
finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della
convenzione iniziale, sicché, anche sotto questo profilo, il decreto impugnato
doveva ritenersi pur sempre incidente su posizioni di diritto perfetto
negozialmente acquisite dalla società concessionaria).
200506643
Qualora, nel corso del procedimento di espropriazione per pubblica
utilità (nella specie finalizzato alla costruzione di un'opera idraulica), il
titolare del fondo soggetto ad ablazione trasferisca a terzi la proprietà del
bene espropriando o di parte di esso, la comunicazione di avvio del procedimento
medesimo effettuata nei confronti dell'originario intestatario spiega i suoi
effetti anche nei confronti dell'avente causa a titolo particolare, al
quale,quindi, non è necessario l'invio di una nuova analoga
comunicazione.
200506639
In tema di sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. a
privati per la promozione di attività di formazione professionale, la
controversia insorta a seguito delle determinazioni dell'amministrazione (nella
specie, la Regione) di riduzione dell'importo del disposto finanziamento in
ragione dell'inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi
alla rendicontazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché
quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere di autotutela per
vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto,
sin dall'origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a
degradare il diritto soggettivo del beneficiario a interesse legittimo. Né la
riconducibilità di dette determinazioni al potere di autotutela può fondarsi
sulla circostanza che tali provvedimenti amministrativi di riduzione del
finanziamento siano adottati nell'esercizio dei poteri di verifica e di
controllo demandati al soggetto pubblico erogatore (e nella specie sollecitati
da organismi comunitari), giacché tale attività di verifica e di controllo
attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato
una volta ottenuto il finanziamento.
200506637b
Rispetto ad un giudicato sulla giurisdizione sono ininfluenti le norme
sopravvenute determinative di un diverso criterio di
giurisdizione.
200506637a
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che abbia
pronunciato sul merito della causa con implicito riconoscimento della
giurisdizione determina il formarsi del giudicato formale sulla giurisdizione. A
tal fine, costituisce pronuncia di merito, in ragione della soddisfazione della
pretesa del ricorrente alla eliminazione dell'atto a lui sfavorevole, e come
tale idonea all'indicato effetto, anche la decisione di annullamento del
provvedimento impugnato (nella specie, decadenza dall'assegnazione di alloggio
di edilizia residenziale pubblica) pronunciata dal giudice ordinario per vizi
formali (incompetenza dell'organo che aveva emanato l'atto di decadenza) e non
per vizi sostanziali.
200506635b
In tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie
riguardanti il personale universitario, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel
dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, primo comma), ma lascia
al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative
ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, quarto comma), tra le quali
quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori
universitari. Appartiene pertanto al giudice amministrativo la controversia
avente per oggetto lo "status" del professore universitario, asseritamente leso
dalla estensione (compiuta dalla statuto universitario) dell'elettorato attivo
per la carica di rettore a personale non docente. (Nella specie i ricorrenti,
professori universitari, avevano chiesto l'annullamento del D.M. di nomina del
rettore dell'università in quanto avvenuta attraverso una indebita estensione
del corpo elettorale, con conseguente limitazione dello "status" di elettore del
professore universitario, il cui voto singolo sarebbe stato attenuato nel suo
valore, ossia nella sua attitudine a concorrere alla costituzione della carica
di rettore).
200506635a
Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi
nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare
l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice
titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della
controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a
tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il
principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso
concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della
domanda in controversia relativa all'elezione del rettore di un'università, che
i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente
invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario -
formulato in asserita violazione dell'art. 97 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
- aveva esteso il diritto di elettorato aattivo per la detta carica agli studenti
ed al personale tecnico-amministrativo).
200506634
I rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti regionali di sviluppo
agricolo (nella specie, della Regione Siciliana) addetti stabilmente ai centri
di meccanizzazione agricola di tali enti hanno natura privatistica, secondo
quanto si ricava dall'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386, con la
conseguenza che le relative controversie (nella specie, attinenti a periodi di
lavoro anteriori al 30 giugno 1998) sono devolute alla cognizione del giudice
ordinario.
200506426
In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica
dello straniero, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo conoscere
della controversia originata dall'impugnazione del diniego di concessione del
visto di ingresso, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso
che, essendo il visto di ingresso subordinato, al pari del permesso di
soggiorno, alla valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi o di
condizioni internazionali, la P.A. dispiega, nella sua emanazione, una specifica
ed ampia discrezionalità, il che esclude la configurabilità, in capo allo
straniero, di una posizione di diritto soggettivo al relativo
ottenimento.
200506425 Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia concernente somme versate da
privati concessionari di
aree demaniali,
all'inizio del rapporto, a titolo di deposito al Genio
civile, risultate in
eccedenza e delle quali sia stata pertanto disposta la restituzione ai privati stessi,
mediante la emissione di assegni,
riscossi, nella irreperibilita' dei destinatari, da un dipendente dell'amministrazione(nella specie, con
firma per girata a nome dei beneficiari e firma per incasso da parte
del coniuge dello stesso
dipendente).
Infatti, il danno provocato da
detto comportamento e' subito dall'amministrazione, e non dai
privati cui le somme dovevano essere restituite, poiche' tali somme,
una volta acquisite dall'ente pubblico, sono di
spettanza dello stesso, e
rimangono tali fino al
momento della eventuale
restituzione agli interessati;
mentre, nel caso di irreperibilita' di costoro,
anche se siano stati emessi assegni a loro favore, dette
somme rimangono di
spettanza
dell'ente e sono da
questo incamerate come sopravvenienza attiva da iscriversi in conto entrate,
rientrando nel coacervo
delle risorse disponibili per la
effettuazione delle
attivita' di competenza dell'ente.
200506418
Il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto
provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in
collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un
tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000; soltanto dopo tale data esso
ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto
dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, nel sopprimere le
previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha fatto
venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente
disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino
all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt.
13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ne consegue che le controversie
concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3
ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a
nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta,
atteso che la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione
dell'utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge
determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, è rimasta immutata
per i canoni relativi al periodo anteriore al 3 ottobre
2000.
200506409
Ove una P.A. (a ciò autorizzata dalla legge) scelga di richiedere al
Comune la notificazione di propri atti e si avvalga, a tal fine, dei messi
comunali (personale dipendente del Comune), l'attività notificatoria esplicata
da costoro non è riconducibile alla nozione di pubblico servizio recepita
nell'art. 33, secondo comma, lett. f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dovendo
escludersi da tale nozione le prestazioni che rivestono un rilievo soltanto
strumentale alla erogazione del servizio e che restano, comunque, interne alla
struttura organizzativa del gestore del medesimo. All'opposto, i messi comunali
agiscono nell'adempimento degli obblighi di prestazione che derivano dal
rapporto di impiego pubblico che li lega all'ente territoriale, nella cui
struttura sono inseriti, e in questo stesso rapporto trova titolo e giuridico
fondamento ogni loro pretesa - comprese quelle di carattere patrimoniale -
connessa con l'esercizio dell'attività notificatoria, ancorché svolta
nell'interesse e per conto di altra Amministrazione. Ne consegue che,
considerato che il rapporto di cui trattasi rientra tra quelli cosiddetti
contrattualizzati, la questione di giurisdizione, in relazione a controversia
avente ad oggetto il pagamento di somme reclamate come corrispettivo
dell'attività di notificazione di certicati elettorali richiesto al Comune di
appartenza dal Ministero dell'interno in occasione delle elezioni del 1995, va
risolta alla stregua della disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo
comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, diciassettesimo comma, del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), il quale, nel richiamare il trasferimento alla
giurisdizione ordinaria delle controversie in tale materia (art. 63 D.Lgs. n.
165 del 2001; già art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29
del D.Lgs. n. 80 del 1998), conserva alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie che, sebbene introdotte successivamente al 30
giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore a tale data.
200506405
Ai sensi del testo novellato dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
80, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004,
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario conoscere della controversia
avente ad oggetto la quantificazione dei contributi ENPAM dovuti dalla AUSL
sulle competenze relative alle prestazioni erogate dal direttore sanitario di un
centro convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, e ciò mancando
qualunque esplicazione di poteri autoritativi da parte della Azienda
sanitaria.
200506332
Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda promossa dal
privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei danni da esso subiti
dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica.
Né la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a detta domanda
risarcitoria può trovare fondamento nel testo novellato dell'art. 7 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034: infatti detta norma - la quale prevede che quando è
chiesto al giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo,
l'annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale di
annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal
modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice
amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il secondo, dinanzi al giudice
ordinario, per il risarcimento del danno) - non opera allorché, come nella
specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda di annullamento, ed
il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei
confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la
legittimità dell'azione amministrativa.
200506330
La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per
prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale
abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di
convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario, se non coinvolge la validità della convenzione o la
determinazione del prezzo della prestazione. In relazione a detta controversia,
invero, deve escludersi che ricorra la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo
sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), perché la sentenza
n. 204 del 2004 della Corte costituzionale ha determinato la caduta della
lettera e) del citato art. 33 (che si riferiva alle controversie riguardanti le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento
di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale), ed ora la giurisdizione esclusiva in tema di pubblici servizi
ricorre soltanto nelle seguenti controversie: controversie in materia di
concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri
corrispettivi; controversie in materia di affidamento del servizio; controversie
concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e controllo nei confronti del
gestore; controversie relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo
su settori già determinati dalla citata norma, quali il servizio farmaceutico, i
trasporti, le telecomunicazioni, ecc.; controversie relative a provvedimenti
adottati dalla P.A. in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del
1990; mentre, negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è regolata
dal criterio del "petitum" sostanziale dell'azione. Sicché quando si dibatte,
come nella specie, dell'attuazione di obbligazioni che hanno fonte nel rapporto
di concessione non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, la controversia, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale
delle parti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, competente a
conoscere i diritti soggettivi derivanti dal rapporto in
contestazione.
200506213
Con riguardo ai
procedimenti
disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento in
fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la
idoneita' di un
determinato
comportamento posto in essere da un avvocato a
ledere il decoro e
la dignita' professionale della categoria, valori tutelati dall'art. 38 del R.D.L.
n. 1578 del 1933, ha carattere di
esclusivita', ed e', pertanto, incensurabile in sede di legittimita' ove sorretto da motivazione idonea e
sufficiente.( Nella specie, la
Corte Cass. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva confermato la condana inflitta ad un avvocato
incolpato, tra l'altro,di aver redatto e pubblicato un opuscolo
informativo e pubblicitario
indicando quale ragione giustificativa dello stesso nuove regole, in realta' inesistenti, imposte
dall'Unione Europea in materia
di compensi per l'ativita' professionale:la Corte
Cass. ha rilevato
al riguardo che dalla motivazione del provvedimento impugnato era desumibile che la lesione del decoro e
della dignita' professionale
della categoria era stata ravvisata dal C.N.F. nella
prospettazione al pubblico di
fallaci innovazioni normative e di una funzione forense configurata come mera gestione di
impresa di servizi, non essendosi, invece, inteso stigmatizzare la
libera comunicazione delle informazioni sull'esercizio della
professione.)
200506213 Le
funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli
locali dell'Ordine degli avvocati,
e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e
non giurisdizionale; e'
percio' manifestamente
inammissibile, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e
degli artt. 47 e seguenti del R.D. 22 gennaio 1934,
n. 37, per la mancanza in
capo al predetto organo dei requisiti di imparzialita' e terzieta' richiesti, costituendo lo
stesso organismo un'associazione
di professionisti in
concorrenza con l'incolpato, avuto
riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola
attivita' giurisdizionale.
200506213 Il Consiglio nazionale forense, allorche' pronuncia in
materia disciplinare,
e' un giudice speciale istituito con D.Lgs. lgt. 23
novembre 1944, n.
382, e tuttora
legittimamente operante giuta la previsione della VI
disp. transitoria della Costituzione. Le norme che lo
concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina
dei componenti del Consiglio
nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si
svolge, assicurano - per il metodo elettivo della prima e per la
prescrizione, quanto al
secondo, dell'osservanza delle comuni regole processuali e dell'intervento del P.M. - il corretto
esercizio della funzione
giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialita' dei giudizi e alla garanzia del diritto di
difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986). E', pertanto, manifestamente infondata,in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al
predetto C.N.F.,non
potendo incidere sulla legittimita' costituzionale di detta normativa neanche la
circostanza che al Consiglio
spettino anche funzioni amministrative,in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, non e'
la mera consistenza delle due funzioni a
menomare l'indipendenza del giudice, bensi' il fatto che le funzioni amministrative siano affidate
all'organo giurisdizionale in
una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in
tale ipotesi immanente il
rischio che il potere dell'organo superiore
indirettamente si estenda anche
alle funzioni giurisdizionali(v.,tra le
altre, Corte cost., sent. n.
73 del 1970,n. 128 del 1974, n. 284 del 1986,cit.).
200505336
In tema di concessione di pubblico servizio avente ad oggetto la
riscossione di entrate patrimoniali, rientra nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale il
concessionario chieda la condanna dell'ente concedente al risarcimento dei danni
per avere quest'ultimo affidato a terzi, mediante il rilascio di altra
concessione, l'esazione dei canoni di acqua che sarebbero dovuti rientrare nella
riscossione delle entrate patrimoniali; rientra del pari nella giurisdizione
esclusiva del medesimo giudice la cognizione della domanda di garanzia e di
manleva proposta dall'ente concedente nei confronti del terzo nuovo
concessionario.
200505335
In tema di immigrazione, il decreto con il quale il tribunale - adito
dall'interessato avverso il provvedimento del questore di revoca del permesso di
soggiorno e di diniego della conversione del permesso per motivi di famiglia a
permesso per motivi di lavoro - respinga il ricorso, all'esito di un
procedimento svoltosi con rito camerale, per difetto di giurisdizione del
giudice ordinario, è reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art.
739 cod. proc. civ., mentre ne è preclusa la diretta ricorribilità per
cassazione.
200505332
Salve le ipotesi di giurisdizione
esclusiva espressamente previste e diversamente disciplinate dall'ordinamento,
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta la P.A. introduca
una procedura esecutiva per la realizzazione di un credito da sanzione ed
accessori precedentemente determinato in sede autoritativa ed il privato vi
resista proponendo opposizioni esecutive intese a contestare, non l'esercizio
del potere ed il provvedimento sanzionatorio nel quale esso si è tradotto, ma la
persistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione
coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio. Ne consegue
che, in tema di sanzioni per ritardata corresponsione del contributo afferente a
concessione edilizia in sanatoria, ove il Sindaco emetta ordinanza-ingiunzione
nei confronti del trasgressore, l'opposizione dell'intimato rientra nella
cognizione del giudice amministrativo
allorché sia contestato il momento autoritativo del rapporto tra P.A. e
privato, richiedendosi al giudice di valutare la ricorrenza o meno dei
presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ossia la
correttezza dell'attività di accertamento della sussistenza dell'illecito ("an")
e la determinazione dell'entità delle prestazioni economiche consequenziali
("quantum"); mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove la
contestazione sollevata con l'opposizione investa la validità formale
dell'ordinanza-ingiunzione stessa o la sopravvenienza di fatti estintivi del
diritto per il quale sia stato iniziato, con la notificazione del detto
provvedimento, il procedimento di riscossione coattiva. (Nella specie,
proponendo opposizione all'ordinanza-ingiunzione per la ritardata corresponsione
del contributo relativo a concessione edilizia in sanatoria, l'intimato aveva
dedotto che il diritto di riscuotere la somma pretesa dal Comune per ritardato
versamento dell'oblazione si era estinto per prescrizione e aveva inoltre
contestato la validità dell'atto notificatogli per omessa indicazione degli
elementi necessari all'eventuale opposizione; enunciando il principio di cui in
massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a
conoscere detta controversia).
200505207c
Ove il giudice di primo grado abbia espressamente statuito sulla
questione di giurisdizione, il riesame della medesima da parte del giudice di
secondo grado postula che essa abbia formato oggetto di specifico motivo di
gravame, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione in sede di atto di
costituzione in appello.
200505207b
La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la
consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è
possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è
consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla
sanzione di inammissibilità.
200505207a
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (e del
controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista
sull'originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non
rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta
copia.
200505191
La controversia promossa dal
privato, utente di acqua pubblica, nei confronti del Comune al fine di
contestare la debenza del canone di fornitura di acqua potabile - ove le
questioni sulla validità ed operatività di atti amministrativi in materia
tariffaria siano state sollevate, non in via principale per conseguire una
pronuncia di annullamento, ma in via meramente incidentale, senza quindi
interferire sul "petitum" sostanziale in relazione al quale va determinata la
giurisdizione - è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto
attiene a posizione di dare ed avere, aventi natura di diritto soggettivo,
discendenti da un contratto di somministrazione stipulato su basi paritetiche.
(Principio espresso in relazione a controversia promossa anteriormente all'1
luglio 1998, data di decorrenza di operatività dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo
1988, n. 80, concernente il riparto di giurisdizione in materia di servizi
pubblici).
200505079
In relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in
sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l'incolpato - sul
presupposto di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato
prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua
condanna - denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la
stessa valutato unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli
addebiti, è affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal
quale non sia consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione
originario, difettando in tal caso quella "esposizione sommaria dei fatti di
causa" che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.,
deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel
contenuto del ricorso introduttivo.
200505078
La giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni da lesione di
interessi pretensivi conseguente ad atti adottati da un ente pubblico non
economico spetta al giudice amministrativo alla stregua di quanto disposto
dall'art. 35, comma primo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - a norma del quale, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice
amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto - e dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come modificato dall'art. 7 della citata legge n. 205 del 2000 - a
norma del quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua
giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno -, avendo il legislatore con tali disposizioni, coerenti
con la piena dignità di giudice riconosciuta al Consiglio di Stato dalla
Costituzione e in attuazione dell'art. 24 Cost., inteso concentrare presso il
medesimo giudice, sia nell'ambito delle materie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, sia nell'ambito della giurisdizione
generale di legittimità di tale giudice, anche la decisione sulla domanda di
risarcimento del danno che il privato proponga congiuntamente o alternativamente
a quella di annullamento dell'atto amministrativo che affermi
illegittimo.
200505077
La violazione del giudicato non può essere dedotta come motivo di ricorso
alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio
di Stato, trattandosi di doglianza che non attiene al superamento dei limiti
esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.
200505075
I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero (art. 14 della
legge 22 dicembre 1990, n. 401) non
sono assimilabili né equiparabili al personale appartenente alla carriera
diplomatica, e pertanto in relazione alle controversie di lavoro dei primi non
opera la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per il personale
della carriera diplomatica (artt. 3 e 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
(Nella specie era stata impugnata la determinazione ministeriale di non
procedere alla rinnovazione dell'incarico di direttore di Istituto italiano di
cultura ed il decreto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante;
enunciando il principio di cui in massima, le S.U. confermano la declinatoria di
giurisdizione pronunciata dal Consiglio di Stato).
200505056
In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto
(nella specie, nella Regione Calabria, ai sensi della legge reg. 24 marzo 1982,
n. 7, come modificata dalla legge reg. 11 luglio 1983, n. 22), allorché non sia
contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di
sovvenzioni di esercizio, la controversia sulla spettanza degli interessi per il
ritardato pagamento spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che
la posizione del concessionario richiedente si configura come di diritto
soggettivo, non essendo l'erogazione degli interessi subordinata all'esercizio
di poteri discrezionali dell'amministrazione, e tenuto conto che la prestazione
pecuniaria e i suoi accessori costituiscono corrispettivi nell'ambito del
rapporto concessorio di pubblico servizio, e sono quindi sottratti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 5 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
200504957
Poiché le sentenze della Corte dei conti sono impugnabili in cassazione
soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai limiti esterni
delle attribuzioni di detto giudice, è inammissibile il ricorso alle Sezioni
Unite della Suprema Corte che, con riferimento a pronuncia della Corte dei conti
in materia di responsabilità contabile, sia diretto a denunciare, come ragione
preclusiva dell'affermazione della
responsabilità, la circostanza che la P.A., costituendosi P.C. in sede
penale, abbia richiesto e ottenuto sentenza definitiva di condanna al
risarcimento dei danni per il medesimo fatto, in quanto tale deduzione evidenzia
non una questione di giurisdizione, ma una questione afferente ai limiti della
proponibilità della domanda davanti al giudice contabile, traducendosi nella
deduzione di un "error in iudicando", esorbitante dalle previsioni di cui agli
artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., spettando la realizzazione del divieto di
"ne bis in idem" unicamente al giudice del merito.
200504956
Il
sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della
Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti
esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all'accertamento di
vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del
suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei
al sindacato consentito, eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo".
(Nella specie, le Sezioni Unite della Corte Cass. hanno dichiarato inammissibile
il ricorso con il quale veniva dedotto che la Corte dei conti, nel verificare la
compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente
pubblico, una volta accertata detta compatibilità, aveva esteso il proprio
sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa dei pubblici
amministratori, rilevando che l'addebito mosso a questi ultimi, concernente la
predisposizione e la conduzione di una gara per la concessione del servizio di
fornitura di gas metano, investiva la fase prodromica all'esercizio del potere
discrezionale, e ritenendo conseguentemente che il relativo giudizio atteneva ai
limiti interni della giurisdizione contabile).
200504953
In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle
decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale, la deduzione con la
quale la sentenza emessa dal giudice contabile viene censurata, sotto il profilo
della mancata assicurazione del giusto processo, per inosservanza del
contraddittorio e del dovere di motivazione, non investe i limiti esterni delle
attribuzioni giurisdizionali di quel giudice, e, di conseguenza, non può essere
fatta valere con il ricorso per cassazione "ex" art. 362 cod. proc.
civ.
200504820
Il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce
che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato
di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che
abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad
impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione
solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice
originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di
diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al
giudice che ne era privo al momento della proposizione della
domanda.
200504814
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta
in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società
esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il
nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla
certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto,
ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una
specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il
tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In
assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna
funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale
rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre
con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico
alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto
iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore
della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta
integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto
cui accede.
200504810
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta
in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società
esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il
nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla
certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto,
ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una
specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il
tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In
assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna
funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale
rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre
con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico
alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto
iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore
della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta
integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto
cui accede.
200504809
In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla
normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al
primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo
in parte, prima della entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la
nuova disciplina dettata da quest'ultima legge con l'art. 38, settimo e ottavo
comma (ai cui sensi "nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al primo
gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti
medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro", e, ove tale soglia sia
superata, "non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso"), non si applica quando il titolare del trattamento
pensionistico godeva di un reddito, per l'anno 1995, inferiore ai sedici milioni
di lire, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul
recupero dell'indebito previdenziale (non solo INPS) dettata, per il periodo,
appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dall'art. 1, duecentossessantesimo e
duecentossessantunesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovendo
escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di
quest'ultima disciplina determinato dal sopraggiungere del citato art. 38 della
legge n. 448 del 2001, atteso che, secondo la regola generale operante nel caso
di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio concernente l'indebito
deve considerarsi estinto - con conseguente insensibilità allo "ius
superveniens" - quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi
della disciplina dell'indebito vigente all'atto della sua formazione, lo rendeva
irripetibile. Viceversa, e sempre
con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si
accerti che l'indebito era recuperabile, a norma della legge n. 662 del 1996,
perché il titolare godeva nell'anno 1995 di un reddito superiore a sedici
milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della
legge n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di
titolarità, nell'anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da
quest'ultima legge. L'operatività di entrambe le discipline ricorre anche
quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in
corso il recupero rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996): in tal caso
l'Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione (alla data di
inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di
pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del
2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal
recuperare ulteriormente allorché tale reddito sia inferiore alla soglia di
legge.
200504808
In
tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e
assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la
dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la
fattispecie della evasione - e non gia' della semplice omissione - contributiva,
ricadente nella previsione della lettera b) dell'art.1, comma secondo17, della
legge n.662 del 1996, che commina
una sanzione "una tantum" il cui pagamento (alla stregua della modifica
apportata al predetto comma secondo17 dall'art.59 della legge n.449 del 1997)
puo' essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria
spontaneamente (prima, cioe', di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e
comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi,
purche' il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che, "in subiecta materia", spieghi
influenza l'entrata in vigore dell'art.116, commi 8 ss. della legge n.388 del
2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi
e piu' favorevoli al datore di
lavoro), attesane la indiscutibile inapplicabilita' alle vicende precedenti alla
sua entrata in vigore.
200504807c
Nel vigente sistema di diritto
internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è
inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto
residente in Italia. (Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata
in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro
soggetti italiani residenti in Italia; enunciando il principio di cui in
massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse
abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione).
200504807b
Nel vigente sistema di diritto
internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a
seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo
straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del
giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento
della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo
del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più
farsi distinzione tra convenuto italiano o
straniero.
200504807a
Il regolamento preventivo di
giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla
sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti
stranieri, senza che vi osti la circostanza che l'art. 37 cod. proc. civ. - così
come modificato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del
diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a.
o dei giudici speciali, giacché il rinvio recettizio operato dall'art. 41 cod.
proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di
applicazione del regolamento di giurisdizione deve interendersi ora riferito
anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina, appunto,
la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice
italiano.
200504806c
In tema di delibere assembleari condominiali, la delibera, assunta
nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, numeri 2)
e 3), cod. civ., relativa alla ripartizione in concreto tra i condomini delle
spese relative a lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni (posti
auto e vano ascensore) e alla tassa di occupazione di suolo pubblico, ove
adottata in violazione dei criteri già stabiliti, deve considerarsi annullabile,
non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 cod.
civ., e la relativa impugnazione va pertanto proposta nel termine di decadenza
(trenta giorni) previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod.
civ.
200504806b
In tema di delibere di assemblee
condominiali, è annullabile "ex" art. 1137 cod. civ. la delibera il cui verbale
contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini
assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive
quote.
200504806a
In tema di condominio negli edifici,
debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli
elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario
all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che
non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui
diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di
ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto;
debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore
a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette
da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione
dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di
convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in
relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei
condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non
la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non
impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma,
cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i
condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei
confronti di tutti i partecipanti al condominio.
200504805b
Spetta al giudice ordinario conoscere della domanda con cui il privato,
acquirente di un terreno sul quale era stata rilasciata una concessione edilizia
e successore nella titolarità del permesso di costruire, chieda la condanna del
Comune al risarcimento dei danni da esso subiti in seguito al rilascio, in
favore del proprio dante causa, di una concessione edilizia ritenuta illecita
dal giudice penale (in un procedimento penale per il reato, tra l'altro, di cui
all'art. 20, lettera c, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) ed illegittima in
sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dal proprietario
confinante, ma sulla cui piena regolarità egli abbia fatto invece affidamento
per l'esecuzione del programma di costruzione dell'edificio. Detta domanda,
infatti, non rientra nel campo applicativo dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo
1988, n. 80, né sollecita la tutela di un situazione configurabile come diritto
patrimoniale consequenziale, giacché non postula alcun accertamento
sull'esercizio del potere amministrativo (autoritativo) in materia urbanistica
ed edilizia, che ha portato al rilascio della concessione edilizia, ma, sul
presupposto che questa resti caducata, ascrive al comportamento del Comune
convenuto la responsabilità per la sopravvenuta impossibilità di realizzare il
programma costruttivo.
200504805a
Sebbene in linea di principio la
preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai
sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in
primo grado, si verifichi non dal momento della pubblicazione mediante deposito
di tale decisione, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta
per la sentenza (momento che - segnando l'"iter" dei poteri decisori del giudice
- osta a che il regolamento medesimo posssa assolvere la funzione di una
sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone "per saltum"
la Suprema Corte), tale preclusione non opera allorché il giudice di merito, davanti a cui pende la causa,
dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini per il
deposito delle memorie, abbia sospeso il processo ai sensi dell'art. 367 cod.
proc. civ.; in tal caso, infatti, per effetto di detto provvedimento di
sospensione del processo, che implicitamente comporta la riapertura della fase
istruttoria, la pronuncia sul regolamento recupera l'indicata funzione di
consentire una sollecita definizione della questione di
giurisdizione.
200504804
E' devoluto alla giurisdizione del
giudice ordinario il giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale per
la riscossione di sanzione
amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti comunitari al settore
agricolo. Da un lato, infatti, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898,
stabilisce in modo espresso che all'accertamento delle violazioni amministrative
previste in materia di aiuti comunitari al settore agricolo si applica il capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, così ribadendo l'attribuzione, in materia,
della competenza giurisdizionale al giudice ordinario, "ex" artt. 22 e ss. di
quest'ultima legge; dall'altro va escluso che l'art. 27 della medesima legge n.
689 del 1981 attribuisca, in fase di riscossione, una generale valenza
tributaria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni
amministrative, giacché detta disposizione, con il rinvio alle norme previste
per l'esazione delle inposte dirette, individua soltanto le modalità per la
riscossione medesima, senza incidere sulla natura della sanzione, che resta
definita da quella della norma che ne stabilisce
l'applicazione.
200503822
L'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ha attribuito al giudice
amministrativo la cognizione delle pretese risarcitorie per lesione, di
posizioni soggettive del privato, conseguente all'adozione di provvedimenti
amministrativi di cui quel giudice sia chiamato a conoscere in sede di
giurisdizione sia esclusiva (primo comma) sia generale di legittimità (terzo
comma), in tal modo quindi configurandosi, ora, la giurisdizione speciale
amministrativa (in entrambi tali sue forme) come giurisdizione piena, per il
profilo, appunto, della sua estensione alla cognizione (espressamente in
precedenza, invece, esclusa) anche delle controversie concernenti diritti
patrimoniali consequenziali. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U.
hanno dichiarato, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione del
giudice amministrativo in ordine alla domanda, introdotta in epoca successiva al
10 agosto 2000, con cui il privato
aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti alla
adozione di un illegittimo provvedimento, annullato dal TAR, di autorizzazione
commerciale alla rivendita di giornali).
200503820
Qualora la Corte di cassazione abbia
ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis cod.
proc. civ., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il
termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per
provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilità, rilevabile
d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo
deposito dell'atto integrativo.
200503816
Al fine di stabilire se un
provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre aver riguardo,
non già alla forma adottata, ma al suo contenuto (cosiddetto principio di
prevalenza della sostanza sulla forma). Pertanto, siccome il provvedimento -
impropriamente qualificato ordinanza - con cui il giudice monocratico affermi
(decidendo la relativa questione senza definire il giudizio) la propria
giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279,
secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., deve ritenersi preclusa, in mancanza
di riserva di impugnazione (la cui omissione determina il passaggio in giudicato
della relativa decisione), la riproposizione della questione di giurisdizione
attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva, non rilevando che, con
quest'ultima, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.
(Nella specie il giudice di pace, in un giudizio secondo equità, dopo essersi
riservato di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di
giurisdizione, sciolse la riserva decidendo, con provvedimento definito
ordinanza, su tale questione, e rinviò quindi il procedimento ad un'udienza
successiva per la precisazione delle conclusioni).
200503815
Nell'udienza di discussione dinanzi
alla Corte di cassazione, le brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni
del P.M., che gli avvocati delle parti possono presentare nella stessa udienza
ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., non possono assumere il contenuto di
vere e proprie memorie; queste, se prodotte, quantunque qualificate dalle parti
interessate "note di replica", debbono essere considerate inammissibili, perché
non tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc.
civ.
200503814
Il requisito reddituale al quale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, è subordinato il diritto alla integrazione al minimo delle
pensioni erogate dall'INPS in regime obbligatorio, trova aplicazione anche con
riferimento alle prestazioni erogate in favore dei ciechi totali o parziali, non
costituendo deroga alla detta
previsione di carattere generale la disposizione di cui all'art. 8, comma
primo-bis, del medesimo D.L. n. 463 del 1983, per effetto della quale,
attraverso il richiamo all'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il
riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro, anche
elevato, da parte del cieco non comporta la perdita della pensione, giacché
mentre l'integrazione al minimo serve ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze
di vita del lavoratore e della sua famiglia quando a tale scopo non sia
sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata, la previsione, in favore
dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la
carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito
reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non
distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività
lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato
letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio
di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di
invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della
integrazione al minimo della pensione.
200503508
Alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale, spetta al giudice
ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla
domanda con cui il lavoratore socialmente utile (il quale, svolgendo la sua
attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto
ad emolumenti aventi natura, non retributiva, ma previdenziale) rivendichi il
trattamento economico riconosciutogli dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
e, più specificamente, la sua quantificazione al lordo e non al netto delle
ritenute previdenziali (con interessi e rivalutazione monetaria), atteso che
detta pretesa si configura come un diritto soggettivo, per la mancanza nell'ente
pubblico di qualsiasi discrezionalità sull' "an" e sul "quantum" dell'ammontare
di detto trattamento.
200503310b
L'attivita' di omologazione di un impianto di ascensore e di controllo
sul suo funzionamento costituisce prestazione di servizio pubblico resa in
confronto di un soggetto determinato, in rapporto al quale e' configurabile un
rapporto di utenza; detta attivita', inoltre, impegna, non un potere
discrezionale dell'amministrazione, ma solo la sua discrezionalita' tecnica,
sicche', in relazione ad essa, sorgono nel privato posizioni di diritto
soggettivo. Ne consegue che spetta
al giudice ordinario conoscere della domanda di risarcimento del danno proposta
dal privato contro la P.A. (ISPELS - Ministero della Sanita'; Azienda USL;
Comune) a seguito del comportamento asseritamene "contra ius" da questa posto in
essere nel procedere all'omologazione di un impianto di ascensore installato a
servizio di immobile condominiale, nell'eseguirne le verifiche periodiche ed,
infine, nell'inibirne il funzionamento.
200503310a
La domanda del privato contro il Comune volta all'accertamento della
illegittimita' di concessione edilizia a sanatoria di modificazioni di
destinazione d'uso, con le consequenziali richieste di pronunce di restituzione
nel pristino stato della situazione edilizia secondo gli atti concessori
originari e di risarcimento del danno, avendo ad oggetto provvedimenti di una
P.A. in materia edilizia, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (quale configurata gia' dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, ed ora dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo
sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
200503310
L'attivita' di omologazione di
un impianto di
ascensore e di controllo sul suo funzionamento costituisce
prestazione di servizio pubblico
resa in confronto di un soggetto determinato, in
rapporto al quale e'
configurabile un rapporto di
utenza; detta attivita', inoltre,
impegna, non un potere
discrezionale dell'amministrazione, ma
solo la sua discrezionalita' tecnica, sicche', in
relazione ad essa, sorgono nel privato posizioni di
diritto soggettivo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere
della domanda di risarcimento del
danno proposta dal privato contro la P.A. (ISPELS - Ministero della Sanita'; Azienda USL; Comune) a
seguito del
comportamento asseritamene "contra ius" da questa posto in essere nel procedere all'omologazione di
un impianto di
ascensore installato a servizio di
immobile condominiale, nell'eseguirne le verifiche periodiche ed, infine,
nell'inibirne il funzionamento.
200503310
La domanda del privato contro il
Comune volta all'accertamento della illegittimita' di
concessione edilizia a sanatoria di modificazioni di destinazione d'uso, con le consequenziali richieste di
pronunce di restituzione nel
pristino stato della situazione edilizia secondo gli atti concessori originari e di
risarcimento del danno, avendo ad oggetto
provvedimenti di una P.A. in materia edilizia, appartiene
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (quale configurata gia' dall'art. 16 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, ed ora dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
200503129
Ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione di detta volontà abdicativa segue sempre la declaratoria di
estinzione, anche qualora sussista una causa di inammissibilità
dell’impugnazione.
200502983b
Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale,
nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento non è necessario
determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di
conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla
Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili 11 aprile 1980 (resa
esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 765), che, dettando la disciplina
sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere
dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti (cfr.
art. 1 e art. 7, secondo comma, della Convenzione), le quali sono, pertanto,
irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni
contrattuali dedotte in giudizio.
200502983a In tema di commercio internazionale, con
riguardo al nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968, come modificato dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre
1978, grava su chi eccepisce la deroga alla giurisdizione italiana l'onere di
provare l'esistenza dell'uso internazionale in tema di forma per la conclusione
della relativa clausola. A tal fine, occorre dimostrare la vigenza, nel settore
del commercio internazionale in cui
operano le parti, di un uso corrispondente ad un comportamento generalmente e
regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula
di contratti appartenenti al tipo di quelli per cui è causa.
200502981
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'art. 56,
primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che
la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria
soltanto nei confronti dell'incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla
effettuazione della notificazione all'incolpato medesimo deve aversi riguardo al
fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per
il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; ciò in
quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il
quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della
decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di
sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense,
ancorché non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 33 del citato R.D.L.
200502560
Il regolamento preventivo di giurisdizione è previsto dall'art. 41 cod.
proc. civ. con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui
all'art. 37 dello stesso codice, ossia alle questioni attinenti alla
giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici
speciali, ovvero alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti di quello
straniero, sicché detto strumento non può essere utilizzato in relazione a
controversie tra privati, attinenti a diritti soggettivi, nelle quali non sia
coinvolta la pubblica amministrazione, ancorché il giudice adito debba vagliare
situazioni che presentino profili di pubblico interesse o anche scrutinare la
legittimità di provvedimenti amministrativi, atteso che le questioni che
insorgono in controversie siffatte circa i poteri del giudice ordinario
attengono, stante l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al
merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni
posti nell'ordinamento alle attribuzioni di detto giudice. (Nella specie, le
S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del regolamento preventivo di
giurisdizione proposto in controversia promossa da alcuni genitori nei confronti
di un'associazione di diritto privato che aveva attivato un centro di
informazione e consultazione per i giovani, anche minorenni, nella quale era
stato richiesto al giudice di far
cessare comportamenti ed iniziative asseritamente lesivi del fondamentale
diritto-dovere dei genitori di provvedere all'educazione ed alla crescita dei
figli minori secondo i loro principi e i loro valori di riferimento,
nell'assunto che tale diritto-dovere, connotato da caratteri di assolutezza ed
esclusività, non tollerasse ingerenze da parte di terzi).
200502207
La legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme di tutela della
libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma
anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse,
processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al
punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o
alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto
conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di
concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato,
vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in
concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo
sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli
effetti. Pertanto, siccome la
violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico
integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il
consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette
alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria
disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli
imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità
dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287
del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla
competenza esclusiva della corte d’appello in unico grado di merito. (Nella
specie, dopo l'irrogazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato a numerose compagnie di assicurazione di una sanzione per la
partecipazione a un'intesa restrittiva della concorrenza, il consumatore finale
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la propria compagnia di
assicurazioni, chiedendo il rimborso di una parte - il 20% - del premio
corrisposto per una polizza di Rc-auto, assumendo che l'ammontare del premio era stato abusivamente
influenzato dalla partecipazione dell'impresa assicuratrice all'intesa
vietata).
200502206
In ordine alla domanda di risarcimento del danno "ex" art. 2043 cod. civ.
da comportamento della P.A. (consistente, nella specie, nella mancata esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria relative ad alloggi costruiti dal privato
in virtù della concessione edilizia rilasciatagli), proposta prima delle
modificazioni del sistema di riparto della giurisdizione introdotte con il
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario, al quale spetta, in linea di principio, la competenza
giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale essendo la
natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica
soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura
di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni,
correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse comunque rilevante
per l'ordinamento). (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno
precisato che la configurabilità, nella fattispecie, della responsabilità della
P.A. ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è soltanto questione di
merito).
200502205
La competenza giurisdizionale a pronunciare sull'opposizione - promossa
dall'ENEL S.p.A., pubblico gestore
del servizio elettrico, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689 - ad ordinanza-ingiunzione per il pagameento di sanzione amministrativa
pecuniaria conseguente a violazione
delle norme sul deposito a discarica delle ceneri derivanti dalla
combustione ai fini della produzione di energia elettrica ("ex" art. 3,
trentaduesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), appartiene al
giudice ordinario, tenuto conto sia della circostanza che si verte in tema di
sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione alla quale il riferimento
(contenuto nel citato art. 3, comma trentaduesimo, della legge n. 549 del 1995)
al tributo dovuto individua soltanto il criterio per determinare il "quantum"
della sanzione stessa, e tale determinazione avviene sulla base di un calcolo
stabilito dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità per la P.A.; sia
del fatto che, promuovendo l'opposizione,
l'opponente fa valere il diritto a non essere sottoposto ad una
prestazione patrimoniale ritenuta non conforme a legge, ossia una situazione
avente consistenza di diritto soggettivo. (Enunciando il principio di cui in
massima, le S.U. hanno altresì escluso la rilevanza, ai fini dell'attribuzione
della controversia "de qua" al giudice amministrativo, degli artt. 33 e 34 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che dette norme, nel loro testo originario,
sono state dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte costituzionale
con le sentenze n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004, nella parte in cui
istituivano una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
pubblici servizi e di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in
tali materie la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali).
200502204(b)
Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia promossa dal
privato per ottenere dalla P.A. il pagamento dell'indennizzo - ai sensi
dell'art. 15-sexies, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come
modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, di conversione del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180 - per la perdita del fabbricato di sua proprietà in
seguito all'attività lecita della medesima P.A. consistente nella demolizione, a
tutela della pubblica e privata incolumità, di detto bene, danneggiato dal
bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, e ciò in quanto la detta
norma non si limita a prevedere una sovvenzione nella quale siano apprezzabili
margini di discrezionalità della P.A., ma attribuisce al privato, che si trovi
nelle condizioni di legge, una situazione di vantaggio qualificabile come di
diritto soggettivo.
200502204(a)
Il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul "quantum
debeatur", essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza
non definitiva sull' "an", non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già
proposta contro quest'ultima sentenza.
200502203
La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un
corso di specializzazione (nella specie, a partire dal 1990), chieda la condanna
della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa
di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo
dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel
termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della
direttiva 82/76/CEE) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico
specializzando, ovvero
sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione
(D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257) -, spetta alla giurisdizione del giudice
ordinario, atteso che - come riconosciuto dalla Corte di giustizia di
Lussemburgo - le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente
precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono,
in favore degli specializzandi, ad una adeguata remunerazione non può che avere
natura e consistenza di diritto soggettivo, laddove una qualificazione in
termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta
discrezionale della P.A., non sarebbe idonea ad assicurare una soddisfazione
incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario. Né la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potrebbe fondarsi sull'art. 7
della legge 21 luglio 2000, n. 205, di novellazione dell'art. 33 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80, atteso che detta norma è stata dichiarata in parte
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte
costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi
pubblici.
200502202
In tema di riparto di giurisdizione, nel nuovo quadro conseguente alla
declaratoria di illegittimità costituzionale del testo novellato dell'art. 33
del. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Corte cost., sentenza n. 204 del 2004), la
controversia sulla risoluzione di un contratto di appalto di somministrazione di
pasti ad un Comune da parte di un
privato spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché in tale
controversia non sono in contestazione atti autoritativi della P.A., né
posizioni giuridiche inerenti ad un rapporto di concessione di pubblico
servizio, per cui fa difetto sia la giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo, sia quella esclusiva stabilita dall'art. 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
200502201
In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto
(nella specie, nella Regione Calabria, ai sensi della legge reg. 24 marzo 1982,
n. 7, come modificata dalla legge reg. 11 luglio 1983, n. 22), allorché non sia
contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di
sovvenzioni di esercizio, la controversia sulla spettanza degli interessi per il
ritardato pagamento spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che
la posizione del concessionario richiedente si configura come di diritto
soggettivo, non essendo l'erogazione degli interessi subordinata all'esercizio
di poteri discrezionali dell'amministrazione, e tenuto conto che la prestazione
pecuniaria e i suoi accessori costituiscono corrispettivi nell'ambito del
rapporto concessorio di pubblico servizio, e sono quindi sottratti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 5 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
200502199
In tema di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, i vizi relativi al
procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo depositato in
cancelleria e alla composizione del collegio che, previa fissazione di nuova
udienza, ha disposto la correzione, non attengono all'attribuzione del potere
giurisdizionale e non si traducono, pertanto, in un superamento dei limiti
esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in quanto il vizio
di costituzione del giudice si
traduce in difetto di giurisdizione solo quando si abbia la mancata, regolare
investitura dell'esercizio della giurisdizione, il che non si verifica in tutti
i casi di errori "in iudicando" o
"in procedendo", siano essi pure di portata radicale come quello sulla
immutabilità del collegio, tenuto conto che soltanto le alterazioni della
struttura qualitativa e quantitativa dell'organo giudicante implicano violazione
dei limiti esterni della giurisdizione.
200502198
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - anche a prescindere
dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
204 del 2004 - in ordine alla domanda, di risarcimento del danno o, in
subordine, di indebito arricchimento, proposta dal privato nei confronti del
Comune in relazione ad un condotta di questo consistente in occupazione
usurpativa, essendo detta condotta manifestamente insuscettibile di ricollegarsi
all'esercizio di un potere amministrativo.
200502197
Anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, e pure nella
fase amministrativa che si svolge dinanzi al Consiglio locale dell'Ordine, vige,
come naturale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del
diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicché non è
consentito porre a base della decisione con cui si dichiari la responsabilità disciplinare
dell'avvocato un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella
originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al Consiglio
dell'Ordine, e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia
stata, per l'incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva.
(Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la
decisione del CNF, di conferma della decisione del Consiglio locale dell'Ordine,
la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell'incolpato in relazione alla
mera stipulazione di una convenzione con una società di recupero crediti,
laddove il capo di incolpazione faceva esclusivo riferimento alla violazione del
divieto di deroga ai minimi tariffari in conseguenza all'applicazione di detta
convenzione).
200501864
L'autotutela della P.A. è espressione della sua supremazia, e
conseguentemente può essere esercitata solo nei confronti di soggetti privati,
non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della P.A., e che,
in quanto tali, sono nella medesima condizione giuridica. Pertanto, un Comune
non può esercitare i propri poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale,
secondo la previsione dell'art. 823, secondo comma, cod. civ., nei confronti di
una Regione. (Principio espresso in controversia possessoria promossa dalla
Regione nei confronti di un Comune; enunciando il principio di cui in massima,
le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
200501735
La norma dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ. (testo originario,
anteriormente all'abrogazione di cui all D.Lgs. n. 231 del 2002), la quale
dispone che non può essere emesso decreto ingiuntivo qualora questo debba essere
notificato all'estero, non crea un difetto di competenza giurisdizionale,
suscettibile di essere deciso con il regolamento preventivo, ma concerne una
causa di inammissibilità del procedimento speciale.
200501734
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n.
1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, sono competenti ad aprire la
procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è
situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le
società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a
prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Pertanto, in
applicazione di detta presunzione, il giudice italiano è privo di giurisdizione
a dichiarare il fallimento di una società con sede statutaria nel Granducato di
Lussemburgo, non bastando a vincere la presunzione posta dalla citata
disposizione del regolamento l'esistenza, in Italia, di un immobile di proprietà
della società insolvente, trattandosi di elemento atto a giustificare - tutt'al
più, sussistendo le altre condizioni previste dal regolamento - l'apertura di
una procedura secondaria, a norma del paragrafo 2 del medesimo art. 3.
(Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che a fondare
la giurisdizione del giudice italiano fosse sufficiente, nella specie, la
qualità, in capo alla società con sede in Lussemburgo, di unico socio
illimitatamente responsabile di società soggetta alla giurisdizione italiana, e
ciò mancando il presupposto, la dichiarazione di fallimento della società
italiana, da cui muove l'orientamento il quale ammette che lo straniero socio
illimitatamente responsabile di una società italiana soggiace a tutte le
implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di
estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale
fallimentare italiano).
200501731
In tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole
correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta
distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio
di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e
corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella
successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario
assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della
regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono da attribuire
alla giurisdizionee del giudice amministrativo le controversie attinenti a
pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre
vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui
siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto
locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., e quindi non
solo quelle di opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione
dell'alloggio, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035, ma anche tutte quelle dirette a contrapporre a
provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca una posizione di diritto
soggettivo relativa a detto rapporto. Spetta pertanto alla giurisdizione del
giudice ordinario la cognizione della controversia, attinente esclusivamente
alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di
assegnazione, con la quale si tenda a far valere, attraverso la contestazione
del fatto posto a fondamento del provvedimento di decadenza, la titolarità del
diritto soggettivo dell'assegnatario ricorrente, o del suo avente causa, alla
conservazione del godimento dell'immobile. (Principio di diritto affermato in
relazione a controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998).
200501727
Il praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un'attività di
tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed
è titolare, quindi, di uno "status" abilitativo provvisorio, limitato e
temporaneo, che gli consente di compiere le attività proprie della
professione ma soltanto sotto il
controllo di un avvocato. E' pertanto immune da vizi, deducibili con il ricorso
per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, la
statuizione di detto organo che affermi la responsabilità disciplinare di un
praticante per avere questi assunto la direzione di uno studio legale con
posizione di sostanziale supremazia nei confronti di avvocati facenti parte
dello stesso studio, e con gestione esclusiva sia del rapporto con i clienti,
per il conferimento e la revoca degli incarichi, sia delle condizioni economiche
delle collaborazioni prestate da avvocati iscritti all'albo.
200501624
In materia di impiego pubblico privatizzato, tenuto conto del
discrimine temporale fissato, con riferimento alla data del 30 giugno 1998, per
il passaggio delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice
ordinario (art. 45, diciassettesimo comma, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; ora art.
69, settimo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), spetta al giudice ordinario
conoscere della controversia con la quale il medico di un'azienda sanitaria
locale rivendichi il pagamento di maggiori retribuzioni per il periodo
successivo al 30 giugno 1998 in relazione allo svolgimento di mansioni superiori
(nella specie, di primario) effettivamente esercitate in detto periodo, a nulla
rilevando che l'atto di inquadramento indicato come motivo dell'inadempimento
dell'amministrazione datrice di lavoro risalga ad epoca anteriore e che il detto
medico abbia azionato una domanda dinanzi al TAR chiedendo a quel giudice le
differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo anteriore al
30 giugno 1998, atteso che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un
periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo
che l'esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende
entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice
amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione
rispettivamente alle due dette fasi temporali, tenuto conto della circostanza
che il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in
distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui rileva
lo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché il fatto costitutivo del
diritto alla retribuzione deve individuarsi nello svolgimento della
prestazione lavorativa durante l'unità di tempo assunta a base di tale
periodicità, con il conseguente rifluire di ogni questione attinente all'entità
di tale compenso in una questione attinente alla fase del rapporto di lavoro in
cui si colloca la cadenza periodica di riferimento.
200501623
In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio
nazionale forense, l'inosservanza del termine di trenta giorni prescritto, per
il caso di avvenuta notificazione della pronuncia contestata, dall'art. 56,
terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22
gennaio 1934, n. 36), comporta, in considerazione del carattere perentorio di
detto termine, l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che comporti dubbi di
legittimità costituzionale la circostanza che si tratti di un termine inferiore
a quello previsto dal codice di rito.
200501622
(b) In tema di pubblico impiego privatizzato, al fine del
riparto di giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dall'art.
45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo
comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), qualora la lesione del diritto del
lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di
lavoro (nella specie consistente nella denunciato mancato superiore
inquadramento professionale, spettante al lavoratore sulla base delle mansioni
da lui effettivamente svolte), si deve fare riferimento al momento di
realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della
permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998.
200501622
(a) In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, nel
caso in cui il lavoratore, sul presupposto del proprio diritto ad un superiore
inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte
anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata
dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art.
69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) come discrimine temporale
per il passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario della
giurisdizione sulle controversie in tema di rapporti di lavoro con le pubbliche
amministrazioni -, la competenza giurisdizionale va ripaartita tra il giudice
amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione,
rispettivamente, alla due dette fasi temporali. (Principio espresso in
fattispecie di prestazioni lavorative effettuate con continuità e vincolo di
subordinazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI).
200501621
(b) Le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle
dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su
profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente, sulla
giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno
(anche) in punto di giurisdizione, determinandone l'incontestabilità (cosiddetta
efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad
oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal
giudicato. (Nella specie le S.U. hanno affermato l'incontestabilità, nei giudizi
successivamente introdotti dall'interessato ed aventi ad oggetto
l'accertamento del diritto alla qualifica di dirigente superiore nel rapporto di
lavoro intercorso con l'Amministrazione regionale, della giurisdizione del
giudice amministrativo implicitamente ritenuta in una precedente sentenza del
TAR, passata in giudicato, che aveva rigettato l'identica domanda; di
conseguenza, hanno ritenuto preclusa la possibilità di risolvere il denunciato
conflitto di giurisdizione, promosso a seguito di due successive pronunce, del
TAR e del giudice ordinario, le quali, pronunciando su questione identica a
quella già esaminata e decisa con efficacia di giudicato, avevano declinato la
giurisdizione).
200501621
(a) In tema di conflitto di giurisdizione, la norma dell'art.
362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ. presuppone, per la sua
applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano
affermato (o declinato) la propria giurisdizione con decisioni emesse entrambe
in funzione conclusiva del giudizio, mentre, consentendo la denuncia del
conflitto (positivo o negativo) "in ogni tempo", dimostra di considerarne
possibile la proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato delle
pronunce in contrasto.
200501521
E' ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai
sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale,
pronunciando in sede di reclamo "ex" art. 749 cod. proc. civ., disponga la
revoca della proroga del termine assegnato "ex" art. 500 cod. civ. all’erede
accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e
formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere
su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell’erede medesimo (per la
previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario
conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate
operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.
200501362
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n.
205 - il cui art. 7 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 33 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80 (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la
sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale) - le controversie relative
all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 195
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per la violazione delle norme relative alla
disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, continuano ad essere
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
200501314
Sezionale
In relazione al principio desumibile dall'art. 143, primo comma, lettera
a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - che attribuisce alla cognizione diretta
del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza,
eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi
dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti
alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i
provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non
propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque
l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata
sul regime delle acque pubbliche. Ne consegue che spetta alla giurisdizione del
TSAP conoscere della controversia, promossa dalla Regione Campania, avente ad
oggetto l'annullamento (in ragione della mancata partecipazione di essa Regione
al procedimento e del mancato indennizzo per l'espropriazione delle acque) del
decreto del Ministero del tesoro di trasferimento alle Regioni Puglia e
Basilicata della partecipazione da esso Ministero detenuta nella società
Acquedotto Pugliese S.P.A., nonché delle deliberazioni delle Giunte regionali
della Puglia e della Basilicata che hanno dato attuazione a tale decreto, e ciò
denunciandosi l'illegittimità di provvedimenti incidenti, in maniera immediata e
diretta, sul regime giuridico di acque pubbliche per effetto dell'acquisizione
del capitale della predetta società da parte delle Regioni Puglia e
Basilicata.
200501238
Qualora in sede di notificazione del ricorso per cassazione in attuazione
di ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del
destinatario (o di uno dei destinatari), e la parte, che debba procedere alla
detta integrazione, pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a
suo carico ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario, veda non conseguito il perfezionamento della
notificazione, nel termine all'uopo fissato per detta integrazione, nei
confronti del destinatario dell'atto (o di alcuni di essi), a causa, appunto, di
un evento - il decesso del medesimo (o dei medesimi) - che essa non era tenuta a
conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica,
deve esser assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per
procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della
parte defunta, essendo da escludere, nel quadro di una interpretazione
costituzionalmente vincolata, una immediata declaratoria di inammissibilità del
ricorso, trattandosi di soluzione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., sia
perché essa condurrebbe ad equiparare situazioni processuali del tutto
diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di
integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause
indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale
prevedibilità), sia perché essa si risolverebbe in una non ragionevole
compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe
addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per
un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa
non conosciuto.
200500600b
Nelle fattispecie di cosiddetta occupazione usurpativa - originata dalla
mancanza iniziale dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni
e dei lavori, come tale viziante in radice la dichiarazione di pubblica utilità,
comportandone l'originaria invalidità; ovvero dall'inutile decorso del termine
triennale per l'inizio dei lavori di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1, determinante, con la cessazione degli effetti della dichiarazione di
pubblica utilità, una situazione di carenza di potere che esclude l'utile
prosecuzione della procedura ablatoria -, la domanda di risarcimento del danno
promossa dal privato verte su diritti soggettivi del proprietario dell'immobile,
ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Principio espresso in
relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10
agosto 2000, alla quale era applicabile il testo originario dell'art. 34 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, inciso dalla sentenza - di illegittimità
costituzionale ";in parte qua" - n. 281 del 2004 della Corte costituzionale).
200500600a
La domanda con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del
suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile
incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere
la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato e di risarcimento
del danno, attiene ad un diritto soggettivo ed è, pertanto, soggetta alla
giurisdizione del giudice ordinario, senza che si riveli idonea a fondare la
giurisdizione amministrativa l'intervenuta adozione del decreto di
espropriazione, ove questo intervenga dopo che la perdita del diritto di
proprietà si sia già verificata per effetto dell'irreversibile trasformazione
dell'immobile. Tale regola, costituente diritto vivente prima dell'emanazione
dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (che ha devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto anche i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed
edilizia), continua ad essere operante anche a seguito dell'entrata in vigore di
detto art. 34, giacché l'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, da tale norma operato, è venuto meno per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 281 del
2004), del predetto art. 34, nella parte in cui, eccedendo dai limiti della
delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è limitato ad
estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla
disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità
che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
200500599
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile
anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata la parziale
illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel
testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in
cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non
già un atto o un provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di
questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella
sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei
comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti
al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere",
sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno
patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti
autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività, soggetta al rispetto del
principio del "neminem laedere".
200500598
A seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio
2000, n. 205), avutasi con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte
costituzionale, applicabile ai giudizi in corso, l'ambito della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi si estende,
non più a tutte le controversie, ma a classi di controversie, ed alla classe
delle controversie, devolute al giiudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva, riguardanti concessioni di pubblici servizi, non appartiene più
quella riguardante le controversie relative ai rapporti individuali di utenza ed
alle domande meramente risarcitorie, che era stata impiegata dal legislatore per
delimitare l'ambito delle controversie, invece devoluta, che concernevano le
attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi. Appartiene pertanto alla cognizione del
giudice ordinario la domanda con la quale il privato - che deduca di essersi
utilmente classificato nella graduatotria di pubblico concorso per
l'assegnazione di un posto vacante nel gruppo ormeggiatori - chieda la condanna
della P.A. (nella specie, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Capitaneria di porto) al risarcimento dei danni subiti per la mancata nomina ad
ormeggiatore portuale.
200500466b
Il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione ha come contraddittori
necessari soltanto i soggetti aventi qualità di parte nel giudizio di merito;
pertanto - proposta istanza di regolamento in ordine ad una controversia,
pendente dinanzi al TAR tra il privato ed il Comune, avente ad oggetto
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati da
eventi sismici (ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219) - l'accampata
necessità che, ai fini della eventuale disapplicazione, da parte del giudice
ordinario, dei provvedimenti amministrativi, impugnati dinanzi al TAR,
prevedenti fasce di priorità nell'erogazione dei predetti finanziamenti,
partecipino tutti gli interessati, titolari di omologa situazione giuridica e
ricompresi nella graduatoria formata dalla P.A., non riguarda la soluzione,
dinanzi alle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione ad esse rimessa con
l'istanza di regolamento, ma attiene esclusivamente al procedimento di merito.
200500466a
La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione
dei contributi contemplati dal decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito
dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della
ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario,
vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è
rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei
soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi, senza
che rilevi in senso contrario la censura mossa alla regolarità del procedimento
amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all'erogazione dei
finanziamenti. Né la devoluzione di siffatta controversia al giudice
amministrativo può essere fondata sull'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), giacché -
a prescindere dalla non riconducibilità dell'erogazione dei contributi per
il terremoto, la quale fuoriesce dalle attività di protezione civile, alla
materia dei pubblici servizi - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204
del 2004, dichiarando l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", di detta
norma, ha fatto cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici.
200500463b
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo, novellato
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, inciso dalla sentenza della
Corte cost. n. 204 del 2004, dichiarativa della illegittimità costituzionale "in
parte qua"), la domanda di restituzione del bene requisito in uso (nella specie,
per essere adibito dal Comune ad alloggi per i terremotati), basata sulla
cessazione delle esigenze che avevano determinato la requisizione stessa,
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che
essa ha per oggetto un provvedimento della P.A., espressione di un potere
autoritativo, riguardante l'uso del territorio; come pure è devoluta al giudice
amministrativo la domanda di risarcimento del danno da ingiustificata detenzione
di detto bene, giacché, in base al primo comma dell'art. 35 del D.Lgs. citato,
tale giudice, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone il risarcimento del danno ingiusto. Appartiene invece alla giurisdizione
del giudice ordinario la domanda di condanna della P.A. al pagamento
dell'indennità di requisizione, e ciò ai sensi del terzo comma, lettera b), del
citato art. 34 - secondo cui nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa -, rientrandoo la requisizione tra gli atti di
tale natura.
200500463a
Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari
tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando
ad esso estranee questioni di legittimazione delle parti medesime, rilevanti
esclusivamente nella fase di merito e non anche in quella di individuazione del
giudice fornito di giurisdizione.
200500460
Le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio
pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo
dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), appartengono alla
cognizione del giudice ordinario, stante l'implicita abrogazione per
incompatibilità, sin dall'operativita' della disposizione originaria dell'art.
68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, della persistente giurisdizione del
giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58.
200500458
Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai
sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine di
impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato
all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il
consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal
perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario,
procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede
il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia
dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione
dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione
o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al
destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui
sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di
improcedibilità dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal
perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la
notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il
compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della
raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento
persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera
di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato
all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione,
che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della
notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
200500319
Poiché l'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma
17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), nel trasferire al giudice ordinario le
controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine
temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella
ordinaria, fissato nella data del 30 gtiugno 1998, con riferimento al dato
storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così
come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica
rilevanza sia insorta controversia - con la conseguenza che, se la lesione del
diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve
farsi riferimento all'epoca della sua emanazione -, appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il dipendente di una
ASL chieda la reintegrazione nel posto di lavoro lamentando l'illegittimità del
recesso dell'Azienda intervenuto in epoca successiva al 30 giugno 1998, e ciò
tenendo conto, appunto, del tempo a cui risale il provvedimento della ASL posto
a fondamento della pretesa del dipendente, a nulla rilevando, ai fini della
determinazione del giudice avente giurisdizione nella controversia, che il
provvedimento di recesso risulti adottato in attuazione di giudicato del giudice
amministrativo (che nella specie aveva annullato, su ricorso di un
controinteressato, la deliberazione di nomina con la quale il dipendente era
stato assunto), e che la controversia in relazione alla quale intervenne il
giudicato risalga ad epoca anteriore a detta data.
200500317
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso
in giudizio, e di retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli
economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A. avente ad oggetto
la richiesta di risarcimento del danno, appartiene - nel regime di riparto
anteriore a quello stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi"
si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta
già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in
relazione al quale si lamenta la perdita economica.