ultima modifica

1.1.2006  - elenco disponibile, tramite Internet, all'indirizzo:    www.geocities.com/maxbonom

MASSIME  PROVVISORIE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI

(ordinate in senso decrescente)

 

200525031 La devoluzione alla giurisdizione tributaria delle questioni attinenti alla debenza o meno della tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si estende anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, che siano state erroneamente proposte dinanzi alle commissioni tributarie, carenti di giurisdizione all'epoca della proposizione della domanda. Il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, rende infatti irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo.

200523018 - La decisione resa dal giudice "ex" art. 426 cod. proc. civ., qualora contenga una pronuncia circa la natura del rapporto dedotto in giudizio, decidendo parzialmente la causa nel merito, preclude, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., il regolamento preventivo di giurisdizione, a prescindere dalla forma del provvedimento adottato, non potendosi ritenere decisione meramente interlocutoria avente l'unico scopo di sottoporre la causa al rito del lavoro.  (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo in presenza di una sentenza non definitiva con cui il giudice del rito ordinario aveva rimesso in istruttoria la causa per il mutamento del rito, ritenendo che la domanda di retribuzione per la frequentazione di una scuola di specializzazione da parte di un medico fosse riconducibile all'art. 409 cod. proc. civ., quale controversia avente ad oggetto l'accertamento di un credito di lavoro subordinato.)

200522904 - La cognizione delle controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che involgono anche quelle relative alla domanda di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (applicabile "ratione temporis" nella fattispecie in cui trattavasi di una domanda proposta da un privato dinanzi al giudice ordinario nel 1988).

200521593 - Con riferimento al conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15 "ter", commi secondo e terzo, d.lgs. n. 502 del 1992, si deve escludere:  la natura concorsuale della procedura (agli effetti dell'art. 63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001), atteso che non è sufficiente che ad essa siano ammessi medici dipendenti da enti diversi da quello che la indice e soggetti dipendenti da strutture private, stante l'assenza di qualunque elemento idoneo a ricondurla ad una procedura concorsuale ancorchè atipica, essendo demandato ad una commissione il compito di predisporre un elenco, sulla base dei requisiti di idoneità e senza attribuzione di punteggi e di graduatoria , da sottoporre al direttore generale, che conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale, ed avendo la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra cui il direttore opera la scelta; il carattere autoritativo del conferimento dell'incarico, stante la presenza di norme speciali (art. 3, comma primo "bis"  e "ter" del d.lgs. n. 502 cit.; art. 3, comma secondo, d.lgs. n. 517 del 1999) che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali attraverso la previsione di atti di diritto privato. Conseguentemente, la  controversia relativa al conferimento del suddetto incarico spetta alla giurisdizione dell'AGO.

200521592 – c) In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della pubblica amministrazione (nella specie, per l'annullamento di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno promosse).

200521592 – b) In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta chiaramente che le controversie concernenti (secondo il criterio del cosiddetto "petitum sostanziale" in base al quale non è sufficiente la mera impugnazione dell'atto amministrativo) gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma primo dello stesso decreto, - quali atti presupposti, rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando irrilevante la loro incidenza riflessa sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, ai fini dell'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario, nonchè l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso, atteso che le questioni della legittimazione e delle condizioni dell'azione sono estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di organizzazioni sindacali, di un regolamento della Regione Lazio, di attuazione della legge regionale n. 25 del 1996, in materia di inquadramento del personale, che aveva consentito il conferimento della qualifica dirigenziale a numerosi dipendenti).

200521592 – a) La natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza è stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale, mentre resta escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto a quest'ultimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale. Infatti, la statuizione sulla giurisdizione,  ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio.

200521470 - L'improcedibilità del ricorso "ex" art. 41 cod. proc. civ. dovuta al mancato rispetto del termine per il deposito previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. non osta all'ammissibilità della richiesta di regolamento avanzata dalla controparte con controricorso qualora questo, contenendo la richiesta di pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, si converta in un autonomo ricorso per regolamento preventivo.

200521470 - In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, la riserva alla giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, comprende non solo le procedure strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche quelle volte a permettere la selezione del personale già assunto per una fascia o area superiore, come si verifica nel caso di formazione di graduatoria per il passaggio  di dipendenti pubblici (nella specie insegnanti) dallo "status" non di ruolo a quello di ruolo.

200521291 – b) Qualora il danno erariale sia stato cagionato da un provvedimento amministrativo (nella specie da  inquadramento di dipendente pubblico in modo non conforme a legge) il giudice contabile conosce dell'illegittimità dell'atto al fine della verifica in via principale ( e non incidentale ai sensi dell'art. 5, legge n. 2248 del 1865, all. E) di uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa - restando irrilevante nel giudizio contabile l'eventuale ritenuta legittimità dell'atto in sede di controllo o da parte del giudice amministrativo - con conseguente esclusione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa

200521291 – a) Con riferimento alla pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., qualora la Corte ritenga le censure manifestamente infondate, non sussistono ragioni di incompatibilità per la trattazione della causa in camera di consiglio anche se il P.M. abbia concluso per l'inammissibilità e non per la manifesta infondatezza ai sensi del comma secondo del suddetto articolo.

200521289 - Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle federazioni sportive, nel regime anteriore al d.lgs. n. 242 del 1999, deve qualificarsi di pubblico impiego, anche se originato da contratti di diritto privato, allorchè le mansioni non abbiano carattere tecnico, ma amministrativo in senso lato, e siano svolte presso la struttura centrale della federazione con inserimento nella relativa organizzazione, atteso che la federazione ha la veste di datore di lavoro quale organo del Comitato Olimpico Nazionale (Coni) nello svolgimento delle attività di diritto pubblico (nelle quali rientra, come nella specie, la pubblicazione di una rivista relativa alla disciplina agonistica di competenza), e non di soggetto privato in relazione alle attività specifiche della federazione e estranee alle funzioni pubbliche. Consegue che la controversia concernente l'accertamento della natura subordinata del rapporto, quando attenga ad una fase anteriore al 30 giugno 1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione di cui al d.lgs. n. 80 del 1998 come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata, dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001), non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità' della domanda giudiziale. (Nella specie, relativa a lavoro giornalistico nella redazione di una rivista, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha dato rilievo all'accertata esclusione di un'organizzazione dotata di autonomia contabile, finanziaria e gestionale per la pubblicazione della rivista).

200521288 Il ricorso previsto dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza.

200521286 - Con riferimento al rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie, dalla circostanza che è regolato da un contratto di diritto privato con la Regione, qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, discende che la domanda di adeguamento del trattamento economico - identificata secondo il criterio del "petitum" sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO rispetto alla domanda di direttori generali delle ASL tendente ad ottenere, quale obbligo discendente dal contratto, l'armonizzazione del proprio trattamento economico con quello dei dirigenti medici e amministrativi apicali per il periodo precedente al momento in cui tale armonizzazione era stata effettuata (d.P.C.m. n. 319 del 2001) sulla base della legge (art. 3, d. lgs. n. 229 del 1999).

200521284 - Con riferimento alla controversia promossa, per pretese patrimoniali inerenti il rapporto di lavoro, da un dipendente nei confronti di un centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione, qualora la Regione sia chiamata in giudizio dal convenuto, al fine di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, deve essere riconosciuta  la giurisdizione del giudice ordinario anche riguardo alla pretesa di garanzia, atteso che tale convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi. (Principio enunciato in fattispecie relativa a processo pendente alla data del 30 giugno 1998).

200520997 - CONFORME S.U. a:200408431 572581  S

200520995 - L'attribuzione ad una organizzazione internazionale non statale, nella convenzione ratificata, della capacità di concludere accordi con governi statali comporta il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale, ma non è sufficiente ad equipararla ad uno stato estero, tanto da assicurarle l'immunità giurisdizionale alla stregua del principio "par in parem non habet jurisdictionem" recepito dall'art. 10 Cost., essendo invece necessario che tale immunità risulti, esplicitamente o implicitamente, dalle norme pattizie internazionali relative all'organizzazione medesima, ovvero da norme della legislazione nazionale. Con riferimento all'Istituto Universitario Europeo, dalle disposizioni della convenzione (legge n. 920 del 1972 e legge n. n. 637 del 1994), dall'allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto e dall'accordo di sede (d.P.R. n. 990 del 1976) risulta riconosciuta, oltre alla soggettività internazionale, anche l'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante relativamente al rapporto di lavoro dei dipendenti (agenti, agenti temporanei e agenti ausiliari), esclusi gli agenti locali, (nella specie dipendente agente ausiliario che chiedeva, tra l'altro, l'accertamento dell'illegittimità dell'appossizione del termine), senza che risulti sacrificato il principio costituzionale della tutela giudiziaria (art. 24 Cost.) essendo apprestati strumenti di adeguata tutela giurisdizionale e non meri rimedi interni.

200520994 Mentre l'ordinanza con cui viene irrogata ad un'emittente televisiva la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa regionale (nella specie, legge reg. della Toscana 6 aprile 2000, n. 54) per il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381, è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quella, eventualmente contestuale, con cui il sindaco dispone l'immediata riduzione delle emissioni degl'impianti entro i limiti normativi fissati, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di un provvedimento distinto ed autonomo, anche se consequenziale all'accertamento della medesima situazione di fatto, e che costituisce esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali conferiti all'autorità comunale dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 a tutela degl'interessi delle collettività che vivono nell'ambito del territorio e della salute pubblica, fine istituzionale, questo, di cui ogni ente territoriale è titolare, e che incide sui diritti soggettivi dei singoli con effetti immediati, degradandoli ad interessi legittimi.

200520476 - Atteso che - alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 641 del 1987 e sent. n. 773 del 1988) - la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa è solo tendenzialmente generale, con la conseguenza che sono possibili espresse deroghe legislative, con riferimento al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, da reato, la giurisdizione è del giudice ordinario ponendosi gli artt. 74 e ss. del cod. proc. pen. in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina della responsabilità amministrativa

200520475 - Con riferimento al rapporto d'impiego dei dipendenti della Banca d'Italia - sottratto espressamente dalla legge (art. 68, comma quarto, in riferimento all'art. 2, comma quarto, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfusi rispettivamente negli artt. 63, comma quarto e 3, comma primo, del d.lgs. n. 165 del 2001) alla disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico - nel caso di  assunzione con effetti giuridici decorrenti da data diversa dagli effetti economici, la domanda di risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo (nella specie collegato ad accertamenti medici relativi alla idoneità fisica) nella decorrenza degli effetti economici, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo trattandosi di diritti patrimoniali connessi non occasionalmente con il rapporto di impiego.

200520469 – d) CONFORME S.U. a:200401414 569712  S

200520469 – c) Nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell'ordine territoriale, gli artt. 60 e 61 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.

200520469 – b) CONFORME A CASSAZIONE ASN:200205024 RV:553585  S

200520469 – a) In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della pubblica amministrazione (nella specie, per l'annullamento di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno promosse).

200520343             Giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione. (Nella specie, il dipendente di un U.s.l. era stato tratto a giudizio in sede penale per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni ed aveva patteggiato la pena; in seguito era stato convenuto in giudizio innanzi alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale, mentre la U.s.l. lo aveva  convenuto in giudizio innanzi al giudice ordinario, per ottenere il risarcimento del danno conseguente dal reato a lui ascritto; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto nel giudizio innanzi al g.o., osservando che le domande proposte innanzi al giudice contabile ed al giudice ordinario avevano peraltro contenuto diverso, con conseguente inesistenza del rischio del ‘bis in idem’).

200520340             Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una Universita’ per il risarcimento del danno a questa causato, attribuendo trattamenti di illegittimo favore ad un dipendente, non influendo sulla giurisdizione del giudice contabile la contemporanea pendenza innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di una controversia promossa da detto dipendente, avente ad oggetto il rapporto di impiego del medesimo.

200520340             Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ne' intervenire in sede di regolamento da altri proposto -tranne che, benche’ non si sia costituito nel giudizio ‘a quo’, la lite gli sia stata contestata- dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio "a quo", ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.

200520339             In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la pretesa trovi la propria origine in un rapporto tra il concessionario e il terzo, sempre che l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo, essendo il primo un semplice presupposto del secondo (Nella fattispecie, concernente un giudizio gia’ pendente alla data del 30 giugno 1998, in applicazione del succitato principio, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversia, vertente tra il concessionario ed il subconcessionario, attinente al rilascio, per scadenza del rapporto, di un box e di posti auto ubicati  all'interno di un aeroporto ed il risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione, in quanto l'Amministrazione pubblica non aveva specificamente autorizzato la subconcessione a favore di un terzo determinato, prevedendo la concessione la facolta’ del concessionario di subconcedere a terzi i servizi, previo nulla-osta dell’Amministrazione).

200520337             Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della giustizia da un aiutante ufficiale giudiziario, allo scopo di ottenere il pagamento dei compensi maturati per lo svolgimento della sua attivita', l'amministrazione convenuta non puo' far valere, in via di compensazione, il credito per il mancato versamento all'erario delle somme eccedenti l'importo che egli puo' trattenere, ai sensi dell'art. 171del d.P.R. n. 1229 del 1959, in quanto l'accertamento di quest'ultimo credito appartiene ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria.

200520128 - Il regolamento preventivo di giurisdiziione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari, poiché, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di Cassazione. D'altra parte, alla luce della nuova disciplina dei procedimenti cautelari introdotta con la legge n. 353 del 1990, contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare, sia in caso di rigetto del ricorso (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. di cui a Corte Cost. n. 253 del 1994) è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un mezzo di impugnazione con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento "ante causam" diretto alla concessione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.).

200520126             -  L'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, restando irrilevante l'eventuale collegamento dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, atteso che il discrimine temporale è dato dal provvedimento finale cui si addebita l'efficacia di determinare la lesione. (Nella specie la S.C. - escluso che la questione investisse la procedura concorsuale venendo in discussione atti successivi alla formazione della graduatoria - ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo alla data di emanazione di un atto di nomina di vincitore di concorso con cui era stato revocato un atto precedente che stabiliva una diversa decorrenza, ritenendo irrilevanti atti anteriori).

200520123             A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti", anzichè "gli atti ed i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati -, applicabile anche ai giudizi in corso, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento della pubblica amministrazione risulta spogliato da ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico, "ex" art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei terzi. (Nella specie la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da esercenti di un'attività commerciale a causa dell'abnorme dilatazione dei tempi di costruzione di un parcheggio pubblico nella zona in cui si svolgeva la suddetta attività).

200520119             In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, non può essere configurata per effetto della semplice violazione di una norma di legge, richiedendosi, invece, che l'inosservanza della norma sia frutto di dolo o colpa grave, e cioe’ tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sulla credibilita’ del magistrato ovvero sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nell'enunciare siffatto principio, le S.U. hanno rigettato il ricorso proposto dal Ministro della giustizia avverso la sentenza della Sez.disc. del C.s.m., che aveva dichiarato non farsi luogo a dibattimento nei confronti di una magistrato che svolgeva funzioni di giudice delegato, in riferimento alla appropriazione da parte di un curatore fallimentare di somme di pertinenza di alcune procedure fallimentari mediante la predisposizione di falsi mandati di pagamento ed il mancato versamento di somme ricavate con la liquidazione dei beni, in quanto era stata esclusa l’esistenza di rapporti non trasparenti tra il curatore e l’incolpato, era stato accertato che a quest’ultimo non poteva farsi carico dell’organizzazione dei servizi della cancelleria e dello svolgimento dei compiti da parte degli ausiliari, non risultando neppure costituita una sezione fallimentare, mentre dalla stessa relazione ispettiva emergeva l’esistenza di un carico di lavoro eccedente la capacita’ operativa dell’ufficio, nonche’ lo svolgimento di plurime funzioni da parte del magistrato, il quale aveva avuto una produttivita’ molto elevata ed aveva anche segnalato al Presidente del Tribunale ed al Consiglio giudiziario la allarmante carenza strutturale dell’ufficio).

200520119             In materia di procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinari, l'art. 60 del d.P.R. n. 916 del 1958 va interpretato ritenendo che il Ministro della giustizia è direttamente legittimato a proporre ricorso avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, anche quando l'azione sia stata esercitata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e la Sezione disciplinare abbia accolto la richiesta, da questi formulata, di dichiarare in camera di consiglio di “non farsi luogo a dibattimento”, in quanto l’art. 59 di detto d.P.R., stabilendo la scissione tra titolarita’ dell’azione disciplinare ed esercizio della medesima, persegue l’esigenza di evitare che l’esercizio dell’azione sia attribuita ad un organo amministrativo, che viene meno una volta che la Sezione disciplinare abbia pronunciato sentenza, avverso la quale il Ministro della giustizia puo’ direttamente proporre ricorso, avvalendosi della rappresentanza e difesa ‘ex lege’ dell'Avvocatura dello Stato.

200520116             In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A. per l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiche' attiene alla fase della esecuzione del contratto e la giurisdizione va, inoltre, determinata in ragione dell'intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che spetta al giudice ordinario accertare, verificando in via incidentale la legittimita' dell'atto rescissorio e l'eventuale violazione da parte della committente delle clausole contrattuali, nonchè il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire il rapporto e cio' anche nel caso in cui  l'atto rescissorio sia rivestito della forma dell'atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha natura provvedimentale e non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali (Fattispecie concernente un contratto di appalto del servizio di vigilanza di aree comunali destinate a parcheggio pubblico).

200520114             In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi di assistenza a minori - anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto attribuisce al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve escludersi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la domanda di rimborso proposta dal Comune che contesta la propria competenza territoriale in relazione ad attività di assistenza a minori, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso Comune adempiuto ad un'obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. Nella specie, la disciplina legislativa (leggi della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 e 5 gennaio 2000, n. 1; legge quadro statale 6 novembre 2000, n. 328) configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che si trovino in stato di bisogno (artt. 10 e 62 della legge reg. n. 1 del 1986), senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali. Pertanto, la controversia sulla individuazione del soggetto obbligato alla prestazione assistenziale (artt. 61 della legge Regione Lombardia n. 1 del 1986 e 4 della legge Regione Lombardia n. 1 del 2000) non può considerarsi relativa a provvedimenti dell'amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

200520113             In tema di giurisdizione, la questione sull'esistenza della qualità di amministratore di fatto di una società non attiene allo stato e capacità delle persone, non riguardando la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino o nell'ambito della comunità civile o familiare. Ne consegue che in tali casi non è applicabile l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che sottrae alla giurisdizione delle commissioni tributarie le questioni sullo stato e capacità delle persone e spetta invece proprio al giudice tributario, sia pure "incidenter tantum", risolvere il problema della responsabilità dell'amministratore di fatto per le sanzioni irrogate nei confronti della società e, quindi, dell'esistenza di tale qualità. Il potere delle commissioni tributarie di decisione in via incidentale su qualunque questione attribuita alla giurisdizione di altri giudici, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, deriva infatti dai principi regolatori del processo e deve, quindi, ritenersi ammesso anche prima dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non applicabile "ratione temporis" alla controversia.

200520112             La giurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie.

200520107 - In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato l'area della giurisdizione del giudice ordinario, in tema di selezioni preordinate al conferimento di inquadramenti superiori ai lavoratori pubblici, è di carattere residuale, essendo circoscritta agli inquadramenti che non comportano variazioni di area o categoria, siccome concernenti semplici passaggi di livello nell'ambito della medesima area funzionale. Anche la cognizione della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria di precedente concorso interno, collocandosi, di norma, fuori dell'ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario riconducendosi a controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda medesima, esulante dal novero delle questioni di giurisdizione. Tuttavia, quando del suddetto diritto viene dedotta l'esistenza necessariamente conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso interno, l'interessato, in effetti, intende chiedere tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che a quest'ultimo corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.P.R. n. 165 del 2001, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario - secondo la previsione dello stesso art. 63, primo comma - siccome il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione "incidenter tantum". (Nel caso di specie, la S.C., enunciando i richiamati principi,  ha ritenuto che la domanda del dipendente, inquadrato nella quarta qualifica funzionale, diretta - sulla base del criterio del c.d. "petitum sostanziale" - all'accertamento del suo diritto al conferimento della qualifica superiore di istruttore amministrativo in virtù del c.d. "scorrimento" della graduatoria di precedente concorso interno, si sostanziava nel riconoscimento della negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso interno (al quale, peraltro, aveva pure partecipato, senza successo), così deducendo una posizione di interesse legittimo, con conseguente affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla stessa).

200520106             Il problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro instaurati dai Paesi, organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello Stato nel quale essi si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri compiti, va risolto in base alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, la quale distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata. In particolare, la prima, prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è designata con il termine "elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte contraente e non sia né apolide, nè di uno Stato non partecipante al Trattato del Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, né sia in esso abitualmente residente, sicché deve trattarsi di persone che, mentre non hanno nessun legame con lo Stato ospitante, ne hanno invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di regola, alla sua giurisdizione; la seconda categoria, risultante dall'art. 9, paragrafo 4, della citata Convenzione, è, invece, costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità locali di manodopera, ossia da dipendenti che sono assoggettati al diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana. Ai fini della individuazione dell'appartenenza o meno di un dipendente al cosiddetto "elemento civile" impiegato dalla Forza armata in funzione della valutazione sulla giurisdizione, la Convenzione di Londra deve essere interpretata nel senso che la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante opera solo  ove una parte contraente abbia espresso oggettivamente (anche mediante comportamenti concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro a "statuto locale"; in caso diverso, è la stessa applicazione della Convenzione che resta esclusa, cedendo all'operatività del principio generale dell'immunità garantita agli Stati esteri per le pretese direttamente incidenti sul loro assetto organizzativo (come è certamente per la domanda di annullamento di licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro). (Nel caso di specie, in cui trattavasi di una impugnativa di licenziamento proposta da una dipendente del Governo U.S.A. addetta allo "shop" presso una base militare ubicata sul territorio italiano assunta nel 1981 quale cittadina americana con residenza dichiarata negli U.S.A. e con lo "status" proprio del "civilian component", che aveva, però, la sua residenza effettiva in Italia fin dalla nascita ed era in possesso anche della cittadinanza italiana, alla quale non aveva inteso rinunciare, malgrado espresso invito dell'autorità americana, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, statuendo che, ai fini propri della giurisdizione, se non può accordarsi rilievo alle mere qualificazioni formali - come l'assunzione di un cittadino italiano quale "elemento civile" -, deve valere a tutti gli effetti la qualificazione giuridica conforme ai dati disponibili al momento dell'assunzione, non valendo a modificarla la non rispondenza alla realtà, ovvero l'erroneità del loro apprezzamento).

200520106 - Il problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro instaurati dai Paesi, organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello Stato nel quale essi si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri compiti va risolto in base alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, la quale distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata. In particolare, la prima, prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è designata con il termine "elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una fora armata di tale parte contraente e non sia né apolide, né di uno Stato non partecipante al Trattato del Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, né sia in esso abitualmente residente, sicché deve trattarsi di persone che, mentre non hanno nessun legame con lo Stato ospitante, ne hanno invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di regola, alla sua giurisdizione; la seconda categoria, risultante dall'art. 9 paragrafo 4, della citata Convenzione, è, invece, costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità locali di manodopera, ossia da dipendenti che sono assoggettati al diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana. Ai fini della individuazione dell'appartenenza o meno di un dipendente al cosiddetto "elemento civile" impiegato dalla Forza armata in funzione della valutazione sulla giurisdizione, occorre interpretare la Convenzione di Londra nel senso che opera la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante solo ove una parte contraente abbia espresso oggettivamente (anche mediante comportamenti concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro a "statuto locale"; in caso diverso è la stessa applicazione della Convenzione che resta esclusa, cedendo all'operatività del principio generale dell'immunità garantita agli Stati esteri per le pretese direttamente incidenti sul loro assetto organizzativo (come è certamente per la domanda di annullamento di licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro). (Nel caso di specie, in cui si trattava di una impugnativa di licenziamento proposta da una dipendente del Governo U.S.A. addetta allo "shop" presso una base militare ubicata sul territorio italiano assunta nel 1981 quale cittadina americana con residenza dichiarata negli U.S.A. e con lo "status" proprio del "civilian component", che aveva, però, la sua residenza effettiva in Italia fin dalla nascita ed era in possesso anche della cittadinanza italiana, alla quale non aveva inteso rinunciare, malgrado espresso invito dell'autorità americana, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, statuendo che, ai fini propri della giurisdizione, se non può accordarsi rilievo alle mere qualificazioni formali (come l'assunzione di un cittadino italiano come "elemento civile"), deve valere a tutti gli effetti la qualificazione giuridica conforme ai dati disponibili al momento dell'assunzione, non valendo a modificarla la non rispondenza alla realtà, ovvero l'erroneità del loro apprezzamento).

200519518             In tema di elezioni degli organi direttivi dell'ordine dei medici, le eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non impediscano l'autenticità della scelta degli elettori, dovendo distinguersi la nullità dalla mera irregolarità: occorre, perciò, per la dichiarazione di nullità delle operazioni, o che vi sia un'espressa previsione di nullità nella legge, ovvero che siano state vanificate specifiche garanzie di libertà degli elettori e di veridicità dei risultati. Da tanto deriva che, con riguardo all'attività di identificazione e controllo dell'identità del votante, dall'art. 17 del d.P.R. 4 maggio 1950, n. 221 attribuita - senza espressa comminatoria di nullità in caso di inosservanza - al presidente del seggio, non determina alcuna nullità delle operazioni elettorali il fatto che quest'ultimo sia stato coadiuvato da altri soggetti (nella specie, da personale amministrativo dipendente del consiglio dell'ordine), operanti sotto la sua sorveglianza, soprattutto nei casi di elevata partecipazione al voto degli aventi diritto.

200519516             Il nuovo art. 117 della Costituzione prevede come materia di legislazione concorrente quella relativa al governo del territorio; in quest'ambito, non è precluso al legislatore regionale di procedere ad un riassetto delle funzioni pubblicistiche o amministrative dei consorzi di bonifica, attribuendole ad altri enti pubblici, in particolare territoriali, per cui è da escludere che sia viziato da carenza di potere il provvedimento della Giunta regionale che, dando esecuzione alla legge reg. (nella specie, alla legge della Regione Marche 25 maggio 1999, n. 13, e succ. modif.), ridefinisca in senso riduttivo gli ambiti di competenza dei consorzi medesimi. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno conseguentemente escluso che la situazione soggettiva dei consorzi avesse consistenza di diritto soggettivo e fosse tutelabile dinanzi al giudice ordinario).

200519347b           In tema di illecito disciplinare del magistrato per il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari, la laboriosità del magistrato - desumibile dal carico di lavoro e dal contemporaneo svolgimento di funzioni civili e penali - può assumere valore giustificativo,  ma soltanto nei limiti della ragionevolezza del ritardo. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la sentenza del CSM, la quale, nell'affermare la responsabilità dell'incolpato, aveva osservato come i frequenti ritardi nel deposito di sentenze e di ordinanze - tantissimi oltre l'anno ed alcuni quasi biennali - erano oltre ogni possibilità di giustificazione, soprattutto perché diffusi e riguardanti questioni non particolarmente complesse).

200519347a                           In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ove il ricorso avverso la sentenza disciplinare del CSM sia proposto dal magistrato al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 379 cod. proc. civ., là dove, in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione, prevede il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese. Difatti, nei casi in cui il P.M. - pur essendo parte del processo di merito - non è ricorrente, il terzo comma dell'art. 379 cod. proc. civ. non altera in alcun modo l'ordine naturale secondo cui verrebbe data la parola a parti private, giacché alla parte che non ha presentato il ricorso principale (persino ove abbia proposto ricorso incidentale) viene data la parola dopo il ricorrente principale.

200519324b           In tema di quote latte, l'art. 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5), dopo avere accordato ai singoli produttori lattieri la possibilità di proporre ricorso alla competente Regione o Provincia autonoma per il riesame dei quantitativi individuali di riferimento loro assegnati dall'AIMA, stabilisce, con il nono comma, che i costi degli accertamenti, in caso di esito negativo della procedura di riesame, sono a carico del produttore ricorrente, nella misura determinata da ciascuna Regione o Provincia autonoma. L'espressione "costi degli accertamenti" - cui si riferisce la predetta norma - riguarda non solo le spese di eventuali accertamenti istruttori, ma anche il costo della procedura, come tale comprensivo delle spese generali, tra le quali non possono non essere incluse anche quelle di funzionamento delle apposite commissioni.

200519324a            La censura con cui si addebiti alla sentenza impugnata di non avere disapplicato l'atto amministrativo posto a fondamento dell'ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non configura una questione di giurisdizione - la cui soluzione, in sede di legittimità, debba essere rimessa alle Sezioni Unite -, giacché le questioni inerenti alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi attengono ai limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario, senza toccare quelli esterni che riguardano i rapporti tra detto giudice e quelli che appartengono ad ordini giurisdizionali diversi.

200519172 * CONFORME S.U. a: 200001139 541221 S

200518451b                           In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è consentito sindacare  sul piano del merito le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte medesima limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato, in quanto immune dai predetti vizi, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'ammonimento ad un magistrato, presidente di sezione del tribunale, il quale, tra l'altro, aveva fatto apparire come esercitati dal collegio provvedimenti, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che invece erano stati adottati dal medesimo individualmente).

200518451a                           I rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare a carico di magistrati sono regolati in via esclusiva dall'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, secondo cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti da sentenza passata in giudicato. Tale regola non contrasta con il disposto dell'art. 653 cod. proc. pen., che disciplina l'efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, poiché il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare.

200518128             In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela  dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè in quest'ultimo caso la mancata previsione  da parte dei contraenti  di una riduzione  della penale in caso di adempimento  di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

200518128  In  tema  di  clausola  penale,il  potere  di  riduzione  ad equita', attribuito    al    giudice    dall'art.1384    cod.  civ.  a  tutela dell'interesse    generale  dell'ordinamento,puo'  essere  esercitato d'ufficio  per  ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa  appare  meritevole  di  tutela,e  cio' sia con riferimento alla penale  manifestamente  eccessiva,sia  con riferimento all'ipotesi in cui  la  riduzione avvenga perche' l'obbligazione principale e' stata in    parte    eseguita,giacche'  in  quest'ultimo  caso  la  mancata previsione  da  parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso  di  adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in  una  eccessivita'  della  penale  se  rapportata  alla sola parte rimasta inadempiuta.

200518126b Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, in cui, avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che il riconoscimento del diritto alla revisione fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda, quando ormai, ad avviso dell'amministrazione committente, si era radicata la giurisdizione del giudice amministrativo).

200518126a In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 1994, n. 109 - è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an" della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto - ovvero quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il "quantum" della stessa.

200518126             b) Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, in cui, avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che il riconoscimento del diritto alla revisione fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda, quando ormai, ad avviso dell'amministrazione committente, si era radicata la giurisdizione del giudice amministrativo).

200518126             a) In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an" della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto - ovvero quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il "quantum" della stessa.

200518126  In  tema  di  appalto  di  opere  pubbliche,  la posizione soggettiva dell'appaltatore  in  ordine  alla  facolta'  dell'amministrazione di procedere  alla  revisione dei prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11 luglio 1992,  convertito  in  legge  8 agosto 1992, n. 359, che ha soppresso tale  facolta',  sostituita  poi  dal  diverso sistema di adeguamento previsto  dalla  legge  quadro in materia di lavori pubblici 1994, n. 109  - e' tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an"  della  revisione,  in  quanto correlata all'esercizio di un potere    discrezionale    riconosciuto  dalla  norma  alla  stazione appaltante,    sulla  base  di  valutazioni  correlate  a  preminenti interessi  pubblicistici.  Essa  acquista  natura  e  consistenza  di diritto  soggettivo,  tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il  diritto  alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga  alla  regolamentazione  legale,  anteriormente all'entrata in vigore  della  legge  22  febbraio  1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere  di  accordo incidente su questo aspetto del rapporto - ovvero quando    l'amministrazione    abbia    gia'   esercitato  il  potere discrezionale    a    lei    spettante   adottando  un  provvedimento attributivo,    o  ancora  abbia  tenuto  un  comportamento  tale  da integrare  un  implicito  riconoscimento  del diritto alla revisione, cosi'  che  la  controversia  riguardi  soltanto  il  "quantum" della stessa.

200518126   Il  principio  stabilito  dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione  si  determina  con riguardo alla legge vigente ed allo stato   di  fatto  esistente  al  momento  della  proposizione  della domanda,  senza  che  abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto   a  favorire,  e  non  ad  impedire,  il  verificarsi  della "perpetuatio  iurisdictionis",  trova  applicazione  solo nel caso di sopravvenuta  carenza  di  giurisdizione  del giudice originariamente adito,  ma  non  anche  nel  caso  in cui il mutamento dello stato di diritto    o    di   fatto  comporti,  invece,  l'attribuzione  della giurisdizione    al  giudice  che  ne  era  privo  al  momento  della proposizione  della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche,  in  cui,  avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per  la  determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi,  la  S.C.  ha  ritenuto  irrilevante  la  circostanza  che il riconoscimento  del diritto alla revisione fosse intervenuto in epoca successiva  alla  proposizione della domanda, quando ormai, ad avviso dell'amministrazione  committente,  si  era radicata la giurisdizione del giudice amministrativo).

200518125c CONFORME A CASSAZIONE ASN:200417881 RV:576701  S

200518125b CONFORME S.U. a:200310163 564592  S

200518125a L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle sanzioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità del ruolo istituzionale della Corte di Cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme intepretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale.

200518122      Il personale amministrativo del "British Council", assunto con "contratto locale", è soggetto alla legislazione italiana e, in particolare, alla normativa sui licenziamenti; sussiste pertanto la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia promossa da una dipendente (con mansioni di addetta di biblioteca) di tale ente che, dolendosi dell'illegittimità del licenziamento intimatole, chieda la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dovendo escludersi che la Convenzione del 28 novembre 1951 tra l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord (ratificata con legge 25 febbraio 1953, n. 124) preveda per il "British Council" una immunità assoluta dalla giurisdizione dello Stato italiano.

200516875             In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 ,nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio  o su richiesta dell'azienda producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato , ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge - o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data - indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività ma disomogenee nella classificazione.

200516875  In    materia  di  classificazione  dei  datori  di  lavoro  ai  fini previdenziali,  l'art.  3, comma ottavo, della Legge 8 agosto 1995 n. 335  ,nella  parte  in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti  di  variazione  della  classificazione  dei  datori di lavoro  a  fini  previdenziali,  adottati  dall'INPS  di ufficio o su richiesta  dell'azienda  producono  effetti  dal  periodo  di paga in corso  alla  data  di  notifica  del  provvedimento o della richiesta dell'interessato  ,  ha valenza generale, ed e' quindi applicabile ad ogni   ipotesi  di  rettifica  di  precedenti  inquadramenti  operata dall'Istituto  previdenziale  dopo la data di entrata in vigore della predetta  legge  -  o anche prima, nel caso in cui la modifica, cosi' come  attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data  - indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioe' dei nuovi  criteri  di  inquadramento  introdotti  dai  primi  due  commi dell'art.    49  della  legge  n.  88  del  1989,  ovvero  di  quelli applicabili  secondo  la normativa previgente, in base ad una lettura sistematica  e  costituzionalmente  orientata  della  norma, volta ad uniformare  il trattamento di imprese di identica natura ed attivita' ma disomogenee nella classificazione.

200516874             In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma -senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento- ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice. Infatti, in questa ipotesi il pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia, autonoma, ancorche' accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, per evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento, mentre la modalita' del pagamento non determina, di per se', l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente -perche' essa e' soltanto contabile ed e'' priva di autonomia rispetto all'estinzione del debito da parte del terzo-, non incide sulla provenienza della somma dal terzo e sulla causa del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in difetto di una diversa imputazione) e percio' non viola la 'par condicio creditorum'.

200516780   Alla  posizione  di  interesse  legittimo  in  cui  si trovano sia il datore  di  lavoro  che  i  lavoratori, riguardo all'emanazione di un provvedimento  di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione sia ordinaria  che  straordinaria,  si sostituiscono posizioni di diritto soggettivo  tra  imprenditore,  o  lavoratori,  da  una parte, e INPS dall'altra,  aventi  origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in  particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata o  alla  diretta  corresponsione  della  medesima. Qualora la domanda giudiziale  relativa  a  queste  ultime  pretese sia stata introdotta nella  vigenza  di  un provvedimento di concessione dell'integrazione (senza  che  la  relativa impugnazione, in sede contenziosa, ne abbia comportato    la  sospensione  dell'efficacia),  l'intervento  di  un annullamento  da  parte del Comitato amministratore - successivo alla proposizione  della  stessa  domanda  giudiziale  -  non incide sulla posizione    di    diritto    soggettivo    esistente    al   momento dell'instaurazione    del    giudizio,    ne'  tantomeno  sul  regime processuale  previsto dall'art. 5 cod. proc. civ., con la conseguente affermazione  sulla  domanda medesima della giurisdizione del giudice ordinario.  (Nella  fattispecie,  la  S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione  del  giudice  ordinario  con  riguardo  ad una domanda relativa  al  riconoscimento  del  trattamento  di cassa integrazione guadagni  proposta  nei  confronti  dell'INPS  da un lavoratore sulla scorta  della delibera di concessione gia' adottata dalla commissione provinciale  dell'ente  previdenziale, annullata solo successivamente nel  corso  del  giudizio  di  primo  grado,  sul  presupposto  della configurazione  come  diritto  soggettivo  della  posizione giuridica dedotta  dal ricorrente al momento dell'introduzione del giudizio, in costanza di efficacia del provvedimento concessivo).

200516779             b) La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto in tale rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio. (Nella specie, la S.C., sul presupposto che l'obbligazione nascente dagli artt. 15 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 in tema di effetti derivanti dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, ha natura essenzialmente retributiva, strettamente collegata al rapporto di lavoro, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di operai forestali dipendenti dalla Regione - e, perciò, considerata attinente ad un rapporto di impiego pubblico - volta all'ottenimento di somme a titolo di integrazione salariale ex art. 8 della citata legge n. 457 del 1972 per sospensione dei lavori dovuta ad avverse condizioni meteorologiche).

200516779             a) A differenza delle sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione - alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici  sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state adottate, solo quando, in esse, la decisione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito.

200516779  A  differenza  delle  sentenze  delle  sezioni  unite  della corte di cassazione  -  alla  quale,  per  la funzione istituzionale di organo regolatore    della  giurisdizione,  spetta  il  potere  di  adottare decisioni    dotate    di  efficacia  esterna  (cosiddetta  efficacia panprocessuale)  -  le  sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle   dei  giudici  amministrativi,  che  statuiscano  sulla  sola giurisdizione,  non  sono  idonee  ad  acquistare  autorita'  di cosa giudicata  in senso sostanziale ed a spiegare, percio', effetti al di fuori  del  processo  nel quale siano state rese, poiche' le sentenze stesse  dei  detti  giudici sono suscettibili di acquistare autorita' di   giudicato  (esterno)  anche  in  tema  di  giurisdizione,  e  di spiegare,  conseguentemente,  i  propri effetti anche al di fuori del processo  nel  quale  siano  state adottate, solo quando, in esse, la decisione  - sia pure implicita - sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito.

200516779   La  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico    impiego,   si  estende  anche  alle  controversie  aventi contenuto  meramente  patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in  giudizio  trovi  titolo  immediato  e diretto in tale rapporto di lavoro,  nel  senso  che  questo, considerato nella sua costituzione, nel  suo  svolgimento  o  nella  sua  estinzione, funzioni da momento genetico  dei  diritti  azionati in giudizio. (Nella specie, la S.C., sul  presupposto  che  l'obbligazione  nascente  dagli artt. 15 della legge  8  agosto  1972, n. 457 e 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 in  tema  di  effetti  derivanti  dall'omessa o tardiva presentazione della    domanda    di  ammissione  al  trattamento  di  integrazione salariale,    ha   natura  essenzialmente  retributiva,  strettamente collegata  al  rapporto di lavoro, ha dichiarato la giurisdizione del giudice  amministrativo in relazione alla domanda di operai forestali dipendenti  dalla  Regione  - e, percio', considerata attinente ad un rapporto  di  impiego  pubblico  -  volta  all'ottenimento di somme a titolo  di integrazione salariale ex art. 8 della citata legge n. 457 del  1972  per  sospensione  dei  lavori dovuta ad avverse condizioni meteorologiche).

200516621             Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla legge n. 482 del 1968, va escluso l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti. (Sulla scorta di tale principio, la S.C. ha dichiarato  la giurisdizione del giudice ordinario  in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto protetto per effetto di un provvedimento di avviamento viziato, in relazione al suo diritto ad essere avviato al lavoro, specificando che la pretesa risarcitoria era risultata azionata in modo del tutto autonomo rispetto all'impugnazione del provvedimento amministrativo, essendo stato prospettato il danno come dissociato dalla possibilità di una tutela impugnatoria per la quale il privato non aveva alcun interesse).

200516621   Con  riferimento  alla  disciplina  del collocamento obbligatorio, di cui  alla  legge n. 482 del 1968, va escluso l'esercizio di poteri di discrezionalita'  amministrativa,  in  relazione  ad  un'attivita' di certazione  che  coinvolge  solo aspetti di discrezionalita' tecnica, onde  va  riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli  interessati  con  riguardo  sia alla iscrizione negli elenchi, sia  al  conseguente  diritto  alla  assunzione  obbligatoria, con la derivante  affermazione  della  sussistenza  della  giurisdizione del giudice  ordinario  in ordine alle domande che trovino il presupposto nei  suddetti  aspetti.  (Sulla  scorta di tale principio, la S.C. ha dichiarato  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario in ordine alla domanda  di  risarcimento  danni proposta da un soggetto protetto per effetto  di  un  provvedimento di avviamento viziato, in relazione al suo  diritto ad essere avviato al lavoro, specificando che la pretesa risarcitoria  era  risultata  azionata  in  modo  del  tutto autonomo rispetto  all'impugnazione  del provvedimento amministrativo, essendo stato  prospettato il danno come dissociato dalla possibilita' di una tutela   impugnatoria  per  la  quale  il  privato  non  aveva  alcun interesse).

200516616             Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che si svolge dinanzi al consiglio dell'ordine locale, e che diversamente da quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ha natura amministrativa e non giurisdizionale, l'esercizio del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ed in particolare nell'art. 48, il quale, prevedendo che la citazione dell'incolpato debba contenere l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in sua assenza, esclude, in caso di mancata comparizione, l'obbligo di dare notizia all'incolpato o al suo difensore del differimento, per qualsiasi ragione, dell'udienza. Tale disciplina, che esclude l'applicabilità di quella del codice di procedura penale, non lede il diritto di difesa dell'inquisito, il quale, essendo stato notiziato del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, ha l'onere non solo d'intervenire alla data fissata, ma anche di informarsi dei provvedimenti adottati in quell'occasione.

200516616 Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che si svolge dinanzi al consiglio dell'ordine locale, e che diversamente da quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ha natura amministrativa e non giurisdizionale, l'esercizio del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ed in particolare nell'art. 48, il quale, prevedendo che la citazione dell'incolpato debba contenere l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in sua assenza, esclude, in caso di mancata comparizione, l'obbligo di dare notizia all'incolpato o al suo difensore del differimento, per qualsiasi ragione, dell'udienza. Tale disciplina, che esclude l'applicabilità di quella del codice di procedura penale, non lede il diritto di difesa dell'inquisito, il quale, essendo stato notiziato del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, ha l'onere non solo d'intervenire alla data fissata, ma anche di informarsi dei provvedimenti adottati in quell'occasione.

200516616   Nel  procedimento  disciplinare a carico degli avvocati che si svolge dinanzi  al  consiglio  dell'ordine  locale,  e  che  diversamente da quello    dinanzi    al    Consiglio   Nazionale  Forense  ha  natura amministrativa  e  non  giurisdizionale,  l'esercizio  del diritto di difesa  trova  una compiuta disciplina nelle disposizioni del r.d. 22 gennaio  1934,  n.  37,  ed  in  particolare  nell'art. 48, il quale, prevedendo    che    la   citazione  dell'incolpato  debba  contenere l'avvertimento  che  in caso di mancata comparizione si procedera' in sua  assenza,  esclude, in caso di mancata comparizione, l'obbligo di dare  notizia  all'incolpato o al suo difensore del differimento, per qualsiasi    ragione,  dell'udienza.  Tale  disciplina,  che  esclude l'applicabilita'  di  quella del codice di procedura penale, non lede il   diritto  di  difesa  dell'inquisito,  il  quale,  essendo  stato notiziato  del  luogo,  del  giorno e dell'ora della comparizione, ha l'onere  non  solo  d'intervenire  alla  data  fissata,  ma  anche di informarsi dei provvedimenti adottati in quell'occasione.

200516615 Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.

200516615   Nei  procedimenti  disciplinari  davanti  agli  ordini forensi, cosi' come  in  quelli  civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina  la  nullita'  del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in  cui  il  componente  dell'organo  decidente  abbia  un  interesse proprio  e  diretto  nella  causa, tale da porlo nella veste di parte del   procedimento,  mentre  in  ogni  altra  ipotesi  la  violazione dell'art.  51  cod.  proc.  civ.  assume rilievo solo quale motivo di ricusazione,  rimanendo  esclusa,  in difetto della relativa istanza, qualsiasi    incidenza    sulla   regolare  costituzione  dell'organo decidente  e  sulla validita' della decisione, con la conseguenza che la  mancata  proposizione  di  detta  istanza  nei  termini  e con le modalita'  di legge preclude la possibilita' di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullita' del provvedimento.

200516605             La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se non coinvolge la validità o il contenuto della convenzione ovvero la determinazione del prezzo della prestazione. Quando, però, la domanda - attinente, nella specie, alla pretesa ddi rimborso nei confronti di un'A.S.L. per il recupero delle spese sopportate da un'assistita in ordine al pagamento degli onorari ad un professionista privato convenzionato per le prestazioni specialistiche praticate su prescrizione del medico curante - coinvolge la validità o anche il contenuto della convenzione presupposta, e in particolare la configurabilità, nel suo ambito, di un tetto massimo di spesa, la cognizione della relativa controversia rientra - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi come pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulle altre questioni dedotte in giudizio.Questo principio conserva validità anche nel vigore della nuova disciplina della giurisdizione sulle controversie riguardanti prestazioni di ogni genere, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle effettuate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (disciplina contenuta nell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000), così come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dal momento che, anche nel descritto contesto normativo, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso in cui la controversia involga, come nel caso di specie, questioni concernenti la validità della convenzione tra la Regione e la struttura privata o la determinazione del prezzo della prestazione.

200516605  La  controversia  riguardante  la domanda di pagamento di crediti per prestazioni  sanitarie,  che  gli  assistiti  dal  Servizio sanitario nazionale  abbiano  ceduto  a  soggetto  privato  esercente attivita' sanitaria  in  regime  di convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene    alla   giurisdizione  del  giudice  ordinario,  se  non coinvolge  la  validita'  o  il contenuto della convenzione ovvero la determinazione  del  prezzo  della  prestazione.  Quando,  pero',  la domanda  -  attinente,  nella  specie,  alla  pretesa di rimborso nei confronti  di  un'A.S.L.  per  il  recupero delle spese sopportate da un'assistita    in    ordine    al  pagamento  degli  onorari  ad  un professionista    privato    convenzionato    per    le   prestazioni specialistiche   praticate  su  prescrizione  del  medico  curante  - coinvolge  la  validita'  o  anche  il  contenuto  della  convenzione presupposta,  e  in  particolare la configurabilita', nel suo ambito, di    un  tetto  massimo  di  spesa,  la  cognizione  della  relativa controversia  rientra  -  ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971,    n.    1034  -  nella  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo,  ponendosi come pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulle  altre questioni dedotte in giudizio. Questo principio conserva validita'    anche    nel    vigore   della  nuova  disciplina  della giurisdizione  sulle  controversie  riguardanti  prestazioni  di ogni genere,  rese  nell'espletamento  di  pubblici  servizi, ivi comprese quelle   effettuate  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale (disciplina  contenuta  nell'art.  33  del  d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998,  nel  testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000), cosi'  come  risultante  a  seguito  della  declaratoria  di parziale illegittimita'  costituzionale  di  cui  alla  sentenza  della  Corte costituzionale  n. 204 del 2004, dal momento che, anche nel descritto contesto  normativo,  permane  la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  nel  caso  in  cui  la controversia involga, come nel caso  di  specie,  questioni afferenti la validita' della convenzione tra  la Regione e la struttura privata o la determinazione del prezzo della prestazione.

200516603             b) In materia di rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, al fine di determinare - con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (successivamente, art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001) - la giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto un atto di gestione del rapporto compiuto dall'amministrazione datrice di lavoro, deve aversi riguardo al momento in cui l'atto è stato posto in essere, con la conseguenza che ove tale atto sia anteriore al 30 giugno 1998 deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie la S.C., in una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento di sospensione cautelare adottato in data anteriore al 30 giugno 1998 a carico di un funzionario comunale in presenza di un procedimento penale, la cui efficacia lesiva aveva inciso immediatamente e direttamente sul rapporto di lavoro, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo).

200516603             a) Il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza - e, perciò, non è suscettibile di passarre in cosa giudicata, né può essere di ostacolo alla proposizione di ricorso per motivi di giurisdizione, anche in sede di regolamento preventivo - e tale configurazione non assume neanche quando, ai fini della pronuncia, abbia risolto implicitamente in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.

200516603 Il    provvedimento   reso  sull'istanza  cautelare  non  costituisce sentenza  -  e,  percio',  non  e'  suscettibile  di  passare in cosa giudicata,  ne'  puo' essere di ostacolo alla proposizione di ricorso per  motivi di giurisdizione, anche in sede di regolamento preventivo -  e  tale  configurazione  non  assume neanche quando, ai fini della pronuncia,  abbia  risolto  implicitamente  in  senso  affermativo  o negativo una questione attinente alla giurisdizione.

200516603  In  materia  di  rapporti  di  impiego pubblico contrattualizzato, al fine  di  determinare  -  con riferimento alla disciplina transitoria prevista  dall'art.  45,  comma  17,  del  d.  lgs.  n.  80  del 1998 (successivamente,  art.  69,  comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001) - la  giurisdizione  in relazione ad una controversia avente ad oggetto un  atto  di  gestione  del  rapporto  compiuto  dall'amministrazione datrice  di  lavoro, deve aversi riguardo al momento in cui l'atto e' stato  posto  in  essere,  con  la  conseguenza che ove tale atto sia anteriore  al  30  giugno 1998 deve essere affermata la giurisdizione del  giudice  amministrativo. (Nella fattispecie affrontata, la S.C., sul  presupposto  che  la controversia in questione avesse ad oggetto l'impugnativa  di  un provvedimento di sospensione cautelare adottato in  data  anteriore  al  30  giugno  1998  a carico di un funzionario comunale    in    presenza    di   un  procedimento  penale  e  della considerazione    che    la    sua   efficacia  lesiva  aveva  inciso immediatamente  e direttamente sul rapporto di lavoro, sicche' era in tale  momento  -  e  non gia' in quello finale del procedimento - che doveva  ritenersi  venutasi  a configurare la "questione attinente al periodo  del rapporto di lavoro", ai sensi dell'art. 45, comma 17, d. lgs.  n. 80 del 1998, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo).

200516602             b) Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata,  sia respinta,  perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato.

200516602             a) In tema di concessione di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, qualora la concreta possibilità di sfruttamento della risorsa idrica sia venuta a mancare per cause naturali straordinarie, l'obbligazione di pagamento del sovraccanone a carico del concessionario, pur non avendo natura accessoria a quella relativa al canone di concessione demaniale e non essendo ad essa collegata funzionalmente, atteso che le due obbligazioni sono autonome, avendo diversità di fonte (che per la prima è la legge e non il rapporto concessorio) e di soggetto beneficiario (che per la prima è il consorzio dei comuni del B.I.M., estraneo al rapporto concessorio), resta sospesa, al pari di quella di corresponsione del canone, per il tempo necessario al ripristino - almeno parziale, nel qual caso trova applicazione la disciplina di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, IX, della legge n. 959 del 1953 - della utilizzabilità degli impianti, dovendosi tale conclusione desumere in via di applicazione analogica dell'art. 48 del T.U. di cui al r.d. n. 1775 del 1933 e del principio desumibile dall'art. 1, IX, lett. b) della legge n. 959 del 1953 (come interpretato dall'art. 4 della legge n. 925 del 1980), il quale, stabilendo che il sovraccanone è dovuto dall'entrata in funzione degli impianti, evidenzia che esso è collegato all'effettiva possibilità di utilizzazione degli impianti (in applicazione di tale principio le SS.UU. hanno corretto la motivazione della sentenza impugnata e rigettato il ricorso).

200516602  Nel  caso  in  cui  venga  impugnata  con  ricorso per cassazione una sentenza  (o  un  capo di questa) che si fondi su piu' ragioni, tutte autonomamente  idonee a sorreggerla, e' necessario, per giungere alla cassazione  della  pronuncia,  non  solo  che  ciascuna di esse abbia formato  oggetto  di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito  positivo  nella  sua  interezza con l'accolgimento di tutte le censure,  affinche'  si  realizzi  lo  scopo proprio di tale mezzo di impugnazione,  il  quale  deve mirare alla cassazione della sentenza, "in  toto"  o  nel  suo  singolo  capo,  per  tutte  le  ragioni  che autonomamente   l'una  o  l'altro  sorreggano.  Ne  consegue  che  e' sufficiente  che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto   di  censura,  ovvero,  pur  essendo  stata  impugnata,  sia respinta,  perche'  il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo  capo  di  essa,  debba  essere respinto nella sua interezza, divenendo   inammissibili,  per  difetto  di  interesse,  le  censure avverso  le  altre  ragioni  poste  a  base della sentenza o del capo impugnato.

200516602  In   tema  di  concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua  per  la produzione  di  forza  motrice,  qualora  la concreta possibilita' di sfruttamento  della  risorsa  idrica  sia  venuta a mancare per cause naturali  straordinarie, l'obbligazione di pagamento del sovraccanone a  carico  del  concessionario,  pur  non  avendo natura accessoria a quella  relativa  al canone di concessione demaniale e non essendo ad essa  collegata  funzionalmente,  atteso che le due obbligazioni sono autonome,  avendo diversita' di fonte (che per la prima e' la legge e non  il rapporto concessorio) e di soggetto beneficiario (che per per la  prima e' il consorzio dei comuni del B.I.M., estraneo al rapporto concessorio),  resta sospesa, al pari di quella di corresponsione del canone,  per il tempo necessario al ripristino - almeno parziale, nel qual  caso  trova applicazione la disciplina di cui alle lettere b) e c)  dell'art. 1, IX, della l. n. 959 del 1953 - della utilizzabilita' degli  impianti,  dovendosi  tale  conclusione  desumersi  in  via di applicazione  analogica  dell'art. 48 del T.U. di cui al r.d. n. 1775 del  1933  e del principio desumibile dall'art. 1, IX, lett. b) della l.  n.  959  del  1953 (come interpretato dall'art. 4 della l. n. 925 del  1980),  il  quale,  stabilendo  che  il  sovraccanone  e' dovuto dall'entrata  in  funzione  degli  impianti,  evidenzia  che  esso e' collegato  all'effettiva possibilita' di utilizzazione degli impianti (in  applicazione  di  tale  principio  le  SS.UU.  hanno corretto la motivazione della sentenza impugnata e rigettato il ricorso).

200515916  La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da risparmiatori nei confronti della CONSOB per violazione degli obblighi di vigilanza sul mercato mobiliare è devoluta al giudice ordinario, non rientrando tra le controversie in materia di pubblici servizi attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - in quanto detta giurisdizione esclusiva presuppone che la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero avvalendosi della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del predetto potere. A differenza, infatti, di quanto avviene rispetto ai "soggetti abilitati" - nei cui confronti l'Autorità di vigilanza esercita una serie di "poteri" diretti ad assicurare che i loro comportamenti siano "trasparenti e corretti" e la loro gestione sia "sana e prudente" (artt. 5 e 91 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), onde le posizioni di tali soggetti nei confronti dell'Autorità si configurano, in linea di massima, come interessi legittimi - la CONSOB non esercita alcun "potere" sui risparmiatori, trattandosi dei soggetti che essa è tenuta a tutelare, con la conseguenza che la posizione di questi ultimi nei confronti dell'Autorità di vigilanza assume la consistenza del diritto soggettivo: diritto che - proprio perché non collegato ad alcuna relazione di potere con la pubblica amministrazione - deve essere tutelato, in caso di violazione, innanzi al giudice ordinario, e ciò tanto più quando (come nel caso di specie) l'azione proposta trovi il suo fondamento in un preteso "comportamento" illecito della pubblica amministrazione e sia diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti. (Fattispecie relativa ad azione risarcitoria proposta dal curatore del fallimento di un agente di cambio e da un creditore ammesso al passivo fallimentare).

200515916  Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere in ragioni di economia processuale e può ricevere, quindi, applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Ne consegue che, nel caso di controversia instaurata davanti al giudice amministrativo - sul presupposto che essa rientrasse nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - prima della dichiarazione di incostituzionalità di tale norma per eccesso di delega con sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, e prima, quindi, dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il cui art. 7 ha nuovamente previsto l'anzidetta giurisdizione esclusiva, ma con formula parzialmente differenziata - si rende necessario accertare se la controversia stessa rientri fra quelle devolute al giudice amministrativo dalla nuova norma, dovendo, in caso affermativo, essere riconosciuta la giurisdizione del giudice innanzi al quale il giudizio era stato instaurato, a nulla rilevando che la relativa data di inizio sia anteriore all'entrata in vigore della norma stessa.

200515783             Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia "ex nunc", della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. - il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando". (Nel caso di specie, relativo a giudizio introdotto anteriormente al 30 aprile 1995, la S.C. ha cassato quindi senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo, alla luce degli enunciati principi, che il processo non potesse essere proseguito nei confronti di una delle parti - divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, senza che tale evento fosse stato dichiarato o notificato dal procuratore costituito - essendo stato l'atto di appello notificato ai suoi genitori, nella qualità di esercenti la potestà, in data nella quale era ormai cessata la loro rappresentanza legale).

200515783  Qualora  uno  degli  eventi  idonei  a determinare l'interruzione del processo  (nella  specie,  il  raggiungimento  della maggiore eta' da parte  di  minore  costituitosi  in  giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti)  si  verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima  della  chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei  termini  per  il  deposito  delle comparse conclusionali e delle memorie  di  replica,  ai  sensi  del  nuovo testo dell'art. 190 cod. proc.  civ.),  e  tale evento non venga dichiarato ne' notificato dal procuratore  della  parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod.  proc.  civ.,  il  giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato  da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e cio' alla  luce  dell'art.  328  cod.  proc.  civ., dal quale si desume la volonta'  del  legislatore  di  adeguare  il processo di impugnazione alle  variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della  notifica  della  sentenza  che  dell'impugnazione,  con  piena parificazione,  a  tali  effetti,  tra  l'evento verificatosi dopo la sentenza  e  quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non  dichiarato  ne' notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti  alla  data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la   possibilita'  di  sanatoria  dell'eventuale  errore  incolpevole nell'individuazione  del  soggetto  nei  cui  confronti  il potere di impugnazione    deve  essere  esercitato,  offerta  dal  nuovo  testo dell'art.  164  cod.  proc.  civ.,  come  sostituito  dalla  legge 26 novembre  1990,  n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con  efficacia  "ex  nunc",  della citazione (e dell'impugnazione) in relazione  alle  nullita'  riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc.  civ.  -  il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del  nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza  o  alla  conoscibilita'  dell'evento,  secondo criteri di normale  diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo  tale  interpretazione  l'unica  compatibile  con la garanzia costituzionale  del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un'esigenza di tutela  della  parte  incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi  del  raggiungimento  della  maggiore  eta' nel corso del processo,  che  non  costituisce  un  evento  imprevedibile,  ma,  al contrario,  un  accadimento  inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di   incapacita'  per  minore  eta'  "naturaliter"  temporaneo  -  ed agevolmente    riscontrabile  nel  "quando".  (Nel  caso  di  specie, relativo  a  giudizio  introdotto anteriormente al 30 aprile 1995, la S.C.    ha   cassato  quindi  senza  rinvio  la  sentenza  impugnata, ritenendo,  alla  luce  degli enunciati principi, che il processo non potesse  essere  proseguito  nei  confronti  di  una  delle  parti  - divenuta  maggiorenne  nel  corso  del giudizio di primo grado, senza che  tale  evento fosse stato dichiarato o notificato dal procuratore costituito  -  essendo  stato  l'atto  di  appello notificato ai suoi genitori,  nella  qualita'  di  esercenti  la potesta', in data nella quale era ormai cessata la loro rappresentanza legale).

200515781  Le  disposizioni  dell'art.  2226  cod.  civ., in tema di decadenza e prescrizione  dell'azione  di  garanzia  per  vizi  dell'opera,  sono inapplicabili    alla    prestazione  d'opera  intellettuale,  ed  in particolare  alla  prestazione  del  professionista che abbia assunto l'obbligazione  della  redazione di un progetto di ingegneria o della direzione  dei  lavori,  ovvero  l'uno  e  l'altro compito, dovendosi escludere  che  il  criterio  risolutivo  ai fini dell'applicabilita' delle  predette  disposizioni  alle  prestazioni  in  questione possa essere  costituito  dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di    responsabilita'    del   professionista  -  fra  le  cosiddette obbligazioni  di  mezzi  e le cosiddette obbligazioni di risultato: e cio'  tenuto  conto  anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni  professionali  in  questione, delle diverse obbligazioni in  capo  al  medesimo  o  a  distinti soggetti in vista dello stesso scopo  finale,  a  fronte  della  quale  una diversita' di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.

200515781  Affinche'  possa  utilmente  dedursi in sede di legittimita' un vizio di  omessa  pronuncia,  e'  necessario, da un lato, che al giudice di merito    fossero    state    rivolte   una  domanda  o  un'eccezione autonomamente   apprezzabili,  e,  dall'altro,  che  tali  domande  o eccezioni   siano  state  riportate  puntualmente,  nei  loro  esatti termini,    nel    ricorso    per    cassazione,   per  il  principio dell'autosufficienza,    con    l'indicazione   specifica,  altresi', dell'atto  difensivo  o  del verbale di udienza nei quali le une o le altre    erano    state  proposte,  onde  consentire  al  giudice  di verificarne,  in primo luogo, la ritualita' e la tempestivita', e, in secondo  luogo,  la  decisivita'.  (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile  il  motivo di ricorso, attinente alla mancata condanna in  via  solidale  di  due parti soccombenti, rilevando come non solo non  fosse  stato  formalmente  dedotto  con  esso il vizio di omessa pronuncia  -  essendosi  censurato soltanto il vizio di motivazione - ma    neppure    si    fosse  fatto  alcun  riferimento  all'avvenuta riformulazione della relativa questione in appello).

200515661  Poiche'  nel  nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioe' quelle  rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle  per  le  quali  la  legge  espressamente riservi il potere di rilevazione  alla  parte  o  in  quelle  in  cui il fatto integratore dell'eccezione  corrisponde  all'esercizio  di un diritto potestativo azionabile  in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia  modificatriva,  impeditiva  od  estintiva di un rapporto giuridico  suppone il tramite di una manifestazione di volonta' della parte    (da    sola    o  realizzabile  attraverso  un  accertamento giudiziale),  l'eccezione  di interruzione della prescrizione integra un'eccezione  in  senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo' essere   rilevata  d'ufficio  dal  giudice  sulla  base  di  elementi probatori  ritualmente  acquisiti  agli  atti,  dovendosi  escludere, altresi',    che    la   rilevabilita'  ad  istanza  di  parte  possa giustificarsi  in  ragione  della (normale) rilevabilita' soltanto ad istanza  di  parte  dell'eccezione  di  prescrizione, giacche' non ha fondamento  di  diritto  positivo assimilare al regime di rilevazione di  una  eccezione  in  senso  stretto quello di una controeccezione, qual e' l'interruzione della prescrizione.

200515661   La    richiesta  della  prestazione  previdenziale  rivolta  all'ente assicuratore  da  un  istituto di patronato per conto dell'assicurato interrompe  la  prescrizione  anche  in  difetto di delega, stante il potere  di rappresentanza attribuito a detti istituti dall'art. 1 del d.lgs.C.P.S. n. 804 del 1947.

200515660  La  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo in materia urbanistica  ed  edilizia,  prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998,  n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n.  205  -  nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale  n.  204 del 2004 - ha, come presupposto oggettivo, il nesso  tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti  ad  esse  equiparati,  ed  uso  del  territorio  (stante la valenza  tendenzialmente  onnicomprensiva  dell'espressione  "materia urbanistica",  in  quanto  abbracciante la totalita' degli aspetti di tale  uso);  e, come presupposto soggettivo - desumibile dallo stesso art.  34,  in  riferimento  all'art. 103, primo comma, Cost. - che la controversia    venga    instaurata   nei  confronti  delle  predette amministrazioni  o  dei  predetti  soggetti. Rientra, pertanto, nella giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo la controversia avente  ad  oggetto  la  domanda  proposta  da  alcuni proprietari di immobili  nei  confronti della societa' alla quale era stata affidata -  in  relazione  all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n.  210, come modificato dall'art. 1 del d.l. 24 gennaio 1991, n. 25, convertito  in  legge 25 marzo 1991, n. 98 (che consentiva all'allora ente  Ferrovie  dello  Stato  di partecipare a societa' o enti aventi per  fini  la  progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle  infrastrutture ferroviarie per il sistema ad alta velocita') - la  concessione  per  la  progettazione esecutiva e la costruzione di una  linea  ferroviaria  ad  alta  velocita',  al fine di ottenere il risarcimento  del  danno  causato  dalla  realizzazione dell'opera, e conseguenziale  all'asserita  illegittimita'  del  relativo progetto. Ricorrono,  infatti,  nella  specie,  sia il presupposto oggettivo di detta  giurisdizione,  dato  che  la progettazione e la realizzazione della  tratta ferroviaria in questione - manifestamente incidenti sul territorio  -  risultavano  inseriti  in  un  complesso  procedimento amministrativo,   nell'ambito  del  quale  si  era  utilizzato  anche l'istituto  della  conferenza  di  servizi previsto dall'art. 7 della legge  15  dicembre  1990,  n.  385;  sia  il presupposto soggettivo, dovendosi  riconoscere  alla  societa'  convenuta  in giudizio - alla luce   dell'evoluzione  della  nozione  di  pubblica  amministrazione correlata  ai  mutamenti  del  quadro  normativo - almeno la veste di soggetto    equiparato  alle  amministrazioni  pubbliche,  in  quanto strumento  cui  si  e'  fatto  ricorso  per  la realizzazione di fini pubblici  (nella  specie,  il trasporto ferroviario, qualificato come servizio  pubblico essenziale dall'art. 1, comma secondo, lettera b), della   legge  12  giugno  1990,  n.  146)  e  con  mezzi  finanziari riferibili,    direttamente    o    indirettamente,    alla  pubblica amministrazione in senso proprio.

200515660  Devono  ritenersi sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,  prevista  dall'art.  34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,  come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, in relazione alle  controversie  in materia urbanistica ed edilizia instaurate nei confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  o  dei soggetti ad esse equiparati,  anche  le  parti  private,  allorche',  per la reciproca dipendenza    e   la  conseguente  inscindibilita'  delle  rispettive posizioni,    venga    a  realizzarsi  un'ipotesi  di  litisconsorzio processuale.  Se,  infatti, questo comporta, nell'ambito della stessa giurisdizione  ordinaria  ed  al  pari  del  litisconsorzio di natura sostanziale,  che la decisione debba essere necessariamente unitaria, le  norme  costituzionali  sul  giusto  processo  e sulla ragionevole durata  di  esso  (art.  111  Cost.) e sul diritto di difesa (art. 24 Cost.)  -  che  vanno  coordinate  con  l'art. 103 dello stesso testo costituzionale  -  escludono  una  interpretazione  dell'art.  34 del d.lgs.  n.  80  del  1998 tale da imporre o consentire di scindere il processo  in  tronconi  affidati  a  giurisdizioni  diverse,  con  il pericolo,    altresi',   di  decisioni  difformi,  ed  orientano,  al contrario,   per  la  conferma,  anche  in  tal  caso,  del  giudizio unitario.  (Nella  specie,  alcuni  proprietari  di  immobili avevano convenuto  davanti  al  giudice  ordinario,  al  fine  di ottenere il risarcimento  del  danno  causato  dalla  realizzazione  di una linea ferroviaria    ad    alta    velocita'   e  conseguente  all'asserita illegittimita'    del    relativo    progetto,  oltre  alla  societa' affidataria  della  concessione  per  la progettazione esecutiva e la costruzione  della  tratta,  anche  un consorzio di imprese, il quale aveva  ottenuto  la  chiamata  in giudizio di altra societa', cui era stata  affidata  la  realizzazione  dell'opera,  la quale aveva a sua volta    chiamato    in   giudizio  due  societa'  assicuratrici.  In applicazione  dell'enunciato  principio, la S.C. ha quindi ritenuto - stanti  le  domande  di  garanzia  "a catena" proposte da convenuti e chiamati  - che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla    controversia    proposta    nei   confronti  della  societa' concessionaria,    qualificabile    come   soggetto  equiparato  alle pubbliche  amministrazioni,  si estendesse anche agli altri soggetti, ancorche' privi di tale qualifica).

200515660  Ai  sensi dell'art. 35, comma primo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come  modificato  dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il quale  stabilisce  che, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,  il  giudice  amministrativo  dispone, anche attraverso la reintegrazione    in  forma  specifica,  il  risarcimento  del  danno ingiusto  -  e dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,  come  modificato dall'art. 7 della citata legge n. 205 del 2000  -  in  forza  del  quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito  della  sua  giurisdizione,  conosce  anche  di  tutte le questioni    relative    all'eventuale    risarcimento  del  danno  - quest'ultimo  puo'  essere  disposto  dal  giudice amministrativo non soltanto   se  investito  della  domanda  di  annullamento  dell'atto amministrativo,    quale    effetto    ulteriore   della  riscontrata illegittimita'  di  esso, ma anche - purche' ricorra la giurisdizione esclusiva  o  generale  di  legittimita'  -  nel caso in cui la parte interessata  si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria. Da un lato,  infatti, il principio di precostituzione per legge del giudice naturale,  di  cui  all'art. 25, primo comma, Cost., non consente che la  scelta  del  giudice resti rimessa alla parte; dall'altro - posto che  in tema di riparto di giurisdizione il legislatore della riforma ha    inteso    perseguire    obiettivi    di    semplificazione    e razionalizzazione,  concentrando  presso  lo  stesso giudice tutte le controversie  scaturenti  da  un medesimo fatto - deve escludersi che il    precedente    e    macchinoso   sistema  della  duplice  tutela giurisdizionale  (dinanzi  al giudice amministrativo e poi davanti al giudice  ordinario) possa essere fatto rivivere quando l'interessato, anziche'  invocare  la  pienezza  della  tutela riconosciutagli dalla legge  (annullamento  e  risarcimento),  preferisca chiedere soltanto quest'ultimo.  (Sulla  base  dell'enunciato  principio,  la  S.C.  ha ritenuto  quindi  devoluta  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,  a  norma  degli  artt.  34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998,  la  controversia  avente  ad  oggetto  la  domanda proposta da alcuni  proprietari  di  immobili  ai fini del risarcimento del danno subito  a  seguito  della  realizzazione  di una linea ferroviaria ad alta  velocita',  negando  rilievo  alla circostanza che i ricorrenti non    avessero    chiesto  anche  l'annullamento  dei  provvedimenti amministrativi  in  base  ai  quali  l'opera  era stata progettata ed eseguita).

200514986             L'assetto normativo derivante dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, che ha modificato radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati, con la soppressione dei manicomi, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso trattamento riservato ai soggetti affetti da altre patologie, comporta l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, che devolveva al Consiglio di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati lo Stato, più province o comuni o istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al mantenimento degli alienati appartenenti a province diverse, e dell'art. 29, n. 5, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che prevedeva in tale materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che attribuiva al giudice amministrativo le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un privato, proposta da una casa di cura privata nei confronti di una unità sanitaria locale, che non implichi l'interpretazione di una convenzione o di un atto o un provvedimento amministrativo.

200514986 L'assetto normativo derivante dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, che ha modificato radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati, con la soppressione dei manicomi, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso trattamento riservato alle altre patologie, comporta l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, che devolveva al Consiglio di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati lo Stato, più province o comuni o istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al mantenimento degli alienati appartenenti a province diverse, e dell'art. 29 n. 5 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che prevedeva in tale materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che attribuiva al giudice amministrativo le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un privato, proposta da una casa di cura privata nei confronti di una unità sanitaria locale, che non implichi l'interpretazione di una convenzione o di un atto o un provvedimento amministrativo.

200514986  L'assetto  normativo  derivante  dalla  legge 13 maggio 1978, n. 180, che  ha  modificato  radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati,  con  la  soppressione  dei  manicomi,  e  dalla  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  che  ha  introdotto  il Servizio Sanitario Nazionale,  attribuendo agli alienati lo stesso trattamento riservato alle  altre  patologie, comporta l'inapplicabilita' dell'art. 7 della legge  14  febbraio  1904, n. 36, che devolveva al Consiglio di Stato le  controversie  aventi  ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati  lo  Stato,  piu'  province  o  comuni  o  istituzioni di pubblica    beneficenza  obbligati  al  mantenimento  degli  alienati appartenenti  a  province  diverse,  e  dell'art. 29 n. 5 del r.d. 26 giugno  1924, n. 1054, che prevedeva in tale materia la giurisdizione esclusiva  del  giudice  amministrativo,  con  la  conseguenza che, a seguito    della    dichiarazione    d'illegittimita'  costituzionale dell'art.  33  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, cosi' come modificato dall'art.  7  della  legge  21 luglio 2000, n. 205, che attribuiva al giudice  amministrativo le controversie riguardanti le attivita' e le prestazioni  di  ogni  genere,  anche  di  natura  patrimoniale, rese nell'espletamento  di  pubblici  servizi,  ivi  comprese  quelle rese nell'ambito  del  Servizio  Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione  in  ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per  il servizio di degenza reso in favore di un privato, proposta da una  casa  di  cura  privata  nei  confronti  di una unita' sanitaria locale,  che  non  implichi l'interpretazione di una convenzione o di un atto o un provvedimento amministrativo.

200514793             I crediti a titolo di aiuti di adattamento in favore dei bieticoltori e dell'industria di trasformazione delle barbabietole non nascono direttamente né da un atto normativo - posto che l'art. 46 del regolamento CE n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 facultizza l'Italia ad accordare detti aiuti entro determinati importi massimi (a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1981/1982 e fino a quella 1985/1986), mentre l'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19) si limita ad autorizzare la Cassa Conguaglio Zucchero alla corresponsione degli aiuti medesimi, stanziando le risorse finanziarie ed affidando al CIP (poi CIPE) il compito di stabilire le regole generali al riguardo - né dal provvedimento con cui il CIP (poi CIPE) provvede (senza compiere scelte inerenti alla ripartizione delle somme disponibili) a fissare criteri, limiti e modalità di erogazione degli aiuti medesimi, ma sorgono solo dopo che sulla richiesta dell'interessato, con l'allegazione dei dati occorrenti, si sia avuto il riscontro favorevole della Cassa Conguaglio Zucchero; e ciò tenuto conto che, per regola generale, la costituzione di un rapporto obbligatorio, per atto normativo, amministrativo o negoziale, si verifica quando siano individuati od individuabili il soggetto attivo ed il soggetto passivo, la natura e l'entità della prestazione.

200514792    La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto al collega di studio, considerato che l'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., nell'includere, fra i possibili consegnatari, l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell'atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione.

200514698  In  tema  di  retribuzione  del  lavoratore  subordinato nel pubblico impiego  e  con  riferimento  alla  base di calcolo della tredicesima mensilita',    va    esclusa    la   spettanza  della  indennita'  di amministrazione,  sia perche' dall'art. 7 del D.Lgs. Capo provvisorio dello    Stato   25  ottobre  1946,  n.  263  -  secondo  cui  "detta gratificazione,  commisurata  al  trattamento  economico  complessivo spettante  alla  data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennita'    di    carovita,  escluse  le  quote  complementari,  va corrisposta  per intero al personale di servizio ..." - non si evince alcun    principio  di  onnicomprensivita'  della  retribuzione;  sia perche'  le  disposizioni  dei  CCNL  1998/2001,  2002/2003  e quello integrativo  stipulato il 16 febbraio 1999 (art. 25) escludono che la tredicesima  si  debba  commisurare  alla  "retribuzione  individuale mensile"  e che sia quindi comprensiva - oltre che della retribuzione base  -  anche di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo; sia  infine  perche',  secondo  l'art.  33,  terzo  comma,  del  CCNL 1998/2001,   come  modificato  dall'art.  17,  undicesimo  comma  del contratto    integrativo,  la  indennita'  di  amministrazione  viene corrisposta  per  dodici  mensilita',  ha  carattere di generalita' e natura fissa e ricorrente.

200514696b La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" in materia di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese in favore del custode, adottato ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non attiene ad un problema di riparto di giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ., non essendo configurabile una questione di giurisdizione rispetto a decisioni rimesse a collegi e sezioni civili ovvero penali di un medesimo tribunale.

200514696a Avverso il provvedimento del giudice che abbia deciso sull'opposizione proposta dal custode contro il decreto di liquidazione delle spese emesso dal magistrato che procede al giudizio nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro, deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma Cost., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 170, secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un'ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti.

200514696             b) La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" in materia di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese in favore del custode, adottato ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non attiene ad un problema di riparto di giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ., non essendo configurabile una questione di giurisdizione rispetto a decisioni rimesse a collegi e sezioni civili ovvero penali di un medesimo tribunale.

200514696             a) Avverso il provvedimento del giudice che abbia deciso sull'opposizione proposta dal custode contro il decreto di liquidazione delle spese emesso dal magistrato che procede al giudizio nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma Cost., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 170, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un'ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti.

200514695 La cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rilevando che il convenuto straniero, nel costituirsi in giudizio, aveva svolto difese di merito, contestando la proponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di un patto di deroga in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con l'istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola nuovamente soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.).

200514695  La  cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si  realizza,  ai  sensi  dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del  27  settembre  1968  in  tema  di  competenza giurisdizionale ed esecuzione  delle  decisioni  in  materia  civile e commerciale, solo quando  il  convenuto,  costituendosi  in  giudizio,  non contesti la giurisdizione  del  giudice  adito,  ovvero  sollevi,  in  proposito, contestazioni  meramente  aggiuntive  rispetto  alle  altre deduzioni difensive,  svolte  in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la  risoluzione  non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione,  ma in via prioritaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato  la  giurisdizione  del giudice italiano, rilevando che il convenuto  straniero,  nel  costituirsi  in  giudizio,  aveva  svolto difese  di  merito,  contestando  la proponibilita' della domanda per effetto  di  una  clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad un  arbitrato  estero,  e solo in subordine aveva eccepito il difetto di  giurisdizione  del  giudice  italiano,  in  virtu' di un patto di deroga  in  favore  del  giudice  straniero,  non  riproponendo  tale eccezione  neppure  con  l'istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola  nuovamente  soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.).

200514693 * CONFORME S.U. a:200301086 559947 S

200514693 * CONFORME A CASSAZIONE ASN:200311188 RV:565186 S

200514693  Non  costituisce pronuncia sulla giurisdizione l'ordinanza con cui il giudice  di  pace,  riservatosi  sulle  richieste  contrapposte delle parti  di  declinatoria  della  giurisdizione sulla controversia e di decisione  nel merito su di essa, abbia invitato le parti a precisare le  conclusioni  ritenendo  la propria giurisdizione e competenza, in quanto,  trovando  anche  nel  procedimento avanti al giudice di pace applicazione  l'art. 187, terzo comma, cod. proc. civ.(secondo cui il giudice    che   intenda  pronunciare  sulla  giurisdizione  o  sulla competenza  deve  invitare  le parti a precisare le conclusioni anche di  merito), alla dichiarazione della sussistenza della giurisdizione in  essa  contenuta  non  puo'  essere  attribuita  alcuna  efficacia preclusiva,  avendo  il  provvedimento natura meramente ordinatoria e restando  quindi  la  questione  di giurisdizione da decidersi con la sentenza    da   emettersi  a  conclusione  del  giudizio  (principio affermato  dalle  SS.UU.  in  sede  di  esame di un ricorso contro la sentenza   definitiva,  per  disattendere  l'eccezione  di  giudicato interno  sulla giurisdizione formulata dal resistente nel presupposto che  l'ordinanza  costituisse  una  pronuncia sulla giurisdizione non impugnata ne' fatta oggetto di riserva di impugnazione).

200514546 Il giudicato sulla giurisdizione puo' formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinente alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito; pertanto, qualora sia stato emesso decreto ingiuntivo non opposto, deve ritenersi formato il giudicato quanto al rapporto creditorio, poiche' in tal caso il decreto reca l'affermazione, almeno implicita, della giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto, con conseguente inammissibilita' del motivo di ricorso diretto a denunciare il difetto di giurisdizione di detto giudice.

200514545  Nel  giudizio  di  impugnazione  per  nullita'  del  lodo,  in cui si contesti  l'affermazione  degli  arbitri di non poter pronunziare sui diritti  soggettivi  in  discussione  per  la  loro  devoluzione alla giurisdizione    esclusiva    del    giudice    amministrativo,    la sopravvenienza  dell'art.  6,  comma 2, della legge n. 205 del 2000 - per    il  quale  "le  controversie  concernenti  diritti  soggettivi devolute   alla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo  possono essere  risolte mediante arbitrato rituale di diritto" - determina la compromettibilita'  della  lite  (pur  non  sussistente  in base alla legge  del  tempo  della  stipulazione  del  compromesso  o  clausola compromissoria)  per  il  mero  fatto  della  sua inerenza soltanto a diritti    soggettivi    (ancorche'    sussista  detta  giurisdizione esclusiva)  e  comporta  l'accoglimento  dell'impugnazione  medesima, investendo,  altresi',  la  corte d'appello della decisione di merito sulla  domanda, se ricorrano le condizioni all'uopo fissate dall'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.

200514542 La controversia, proposta dopo l'1 luglio 1998, ma prima del  10 agosto 2000, avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute a titolo di mancato adeguamento delle tariffe in materia di compensi per le prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione stipulata tra un'azienda (unità) sanitaria locale ed una societa' di capitali, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 1978, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poichè l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto indennita', canoni ed altri corrispettivi, ha fatto salva la giurisdizione del giudice ordinario per quelle concernenti la determinazione di canoni che non implicano l'esercizio di un potere discrezionale da parte della P.A., come accade nel caso di controversia concernente il mancato aggiornamento delle tariffe sulla base del tasso di inflazione programmato, che riguarda la quantificazione del corrispettivo in una misura da accertare senza margini di discrezionalità, sulla base di criteri prefissati. In relazione a dette controversie non trova infatti applicazione ne' la disciplina sulla giurisdizione dettata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, dichiarata illegittima, "in parte qua", dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, ne' la disciplina, sostitutiva di quella dichiara illegittima, e priva di efficacia retroattiva, di cui all'art. 7 legge n. 205 del 2000, perché - entrata in vigore solo a partire dal 10 agosto 2000 - vi osta il principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ.

200514336  Il  motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione ad agire  (nella  specie,  a  proporre opposizione a decreto ingiuntivo) deve  essere  esaminato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con  priorita'  rispetto  a quello attinente alla giurisdizione e, in caso    di   riconoscimento  del  difetto  di  legittimazione,  resta assorbito il motivo attinente alla giurisdizione.

200514336  E'  inammissibile  l'opposizione  a  decreto  ingiuntivo,  emesso nei confronti  della  regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria  locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente  unita'  sanitaria  locale, atteso che la legittimazione all'opposizione  spetta  al soggetto destinatario dell'ingiunzione, e le  gestioni  liquidatorie  (gia'  gestioni  stralcio)  delle  unita' sanitarie  locali  sono  - in quanto usufruiscono della soggettivita' dell'ente  soppresso  -  soggetti giuridici diversi dalla regione (la S.C.  ha  affermato  tale  principio  con  riferimento  ad  USL della Regione   Campania,  affermando  che  la  disciplina  in  materia  di gestione  liquidatoria  delle  USL  stabilita  da  detta Regione, con l'art.  1 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella  nazionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724  e all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549).

200514335             Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il nuovo regime dell'accreditamento, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e succ. modif., ha bensì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria (con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è im presenza di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico, di tal che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali), mantenendosi inoltre fermo sia il potere di programmazione delle Regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni sanitarie di carattere privato. Ne consegue che la controversia riguardante il diniego della domanda di struttura sanitaria privata di operare in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario nazionale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000).

200514330 b          La domanda concernente la pretesa di un soggetto, risultato idoneo ad un concorso, di essere assunto dall'Ente delle ferrovie dello Stato dopo la rinuncia dei vincitori che lo precedevano in graduatoria, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell'art. 2, della legge n. 2248 del 1865, All. E), trattandosi di ente pubblico economico e di diritto soggettivo perfetto sorto con l'accettazione del bando di concorso seguita dal verificarsi della condizione sospensiva della vincita da parte dell'accettante, mentre il provvedimento del blocco delle assunzioni del direttore generale e' conosciuto dallo stesso giudice in via incidentale.

200514330 a              S.U.  n. 14330/05     sez. 4854/05   Le decisioni sulla giurisdizione (o sulla competenza) sono definitive solo se negative, ossia ostative alla prosecuzione del processo; conseguentemente la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., sia affermata la giurisdizione e siano date disposizioni per la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice competente, rientra tra le sentenze non definitive di cui all'art. 279, n. 1 e 4 del codice di rito ed è assoggetabile alla riserva facoltativa di cui al successivo art. 340, riserva (poi sciolta con l'appello avverso la sentenza definitiva) che, non richiedendo particolari forme, puo' rinvenirsi  nell'eccezione proposta nell'atto di costituzione in sede di riassunzione. (In applicazione di tale principio la Corte Cass. ha ritenuto non formata la regiudicata sulla giurisdizione). 

200514258             S.U. n. 14258/05     sez 5054/05    L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento d'instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui alla base della richiesta giudiziaria vi sia un atto di gestione, provvedimentale o negoziale, non deve farsi riferimento al momento della determinazione volitiva o al momento in cui lo stesso venga esternalizzato nell'ambito dell'"iter" procedurale, ma al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalita' idonee ad attestarne la definitivita' e l'operativita', oltre che la conoscibilita'. (Nella specie, relativa alla distribuzione di un fondo incentivante previsto dalla contrattazione collettiva, la Corte Cass. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo, ai fine del discrimine temporale, all'atto con cui si era provveduto all'erogazione delle somme relative al suddetto fondo all'esito di una procedura in cui, in epoca anteriore al 30 giugno 1998, erano intervenuti altri atti preparatori di cui il ricorrente era venuto a conoscenza in quanto rappresentante sindacale).

200514208 –Massima 2 [non si trasmette la 1, in quanto è massimata-conforme] In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in pendenza del giudizio d'opposizione avverso decreto ingiuntivo, deve escludersi la possibilita' di dedurre l'irritualita' della instaurazione di detto giudizio e l'esecutività del decreto opposto, trattandosi di questioni estranee alla giurisdizione e riservate al giudice cui spetta di conoscere del fondamento della domanda.

200514208 – Massima 3 Nella controversia relativa ad un contratto avente ad oggetto la distribuzione in Italia di cose mobili stipulato tra una societa' italiana (distributrice) ed una societa' straniera (nella specie, olandese), va affermata la giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che consente di citare il convenuto straniero davanti al giudice italiano, qualora la societa' straniera si sia obbligata a consegnare i prodotti in Italia, non rilevando in contrario l'eventuale pattuizione della clausola CIF, che comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del costo del trasporto e degli oneri connessi ma non implica di per se' lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, se questo sia stato espressamente indicato come ubicato in Italia.

200514205 – Massima 4 La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze di questo giudice sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali -proponibile in quanto, benche' l'art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo-, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneita' di detta statuizione. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza -che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione- se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poiche' nel procedimento del regolamento di competenza non e' consentito il ricorso incidentale, cio' deve fare proponendo un'impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino alla pronunzia della Corte di cassazione sul regolamento di competenza.

200514205 – Massima 3 Il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla Corte di Cassazione anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, ne' potendo cio' fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari -ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione- in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicche' la rimessione alla Cassazione della questione di competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente,  la Corte di Cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimita', ai sensi dell'art. 91, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fase  svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest'ultimo, all'esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

200514205 – Massima 2 In tema di riparto della competenza tra autorità giudiziaria in sede ordinaria e tribunali regionali delle acque pubbliche, in virtu' dell'art. 140 lett. c), del R.D. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce a questi ultimi le controversie concernenti qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica, sussiste la competenza del giudice specializzato a conoscere della controversia instaurata da un Comune nei confronti di una societa' concessionaria di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica, allo scopo di ottenere il ripristino della fornitura gratuita di energia elettrica -competenza che si estende a tutte le domande accessorie proposte con l'atto introduttivo del giudizio (art. 31 cod. proc. civ.)- in forza di una convenzione che richiama l'obbligo della convenuta di provvedere, ex art. 53 R.D. n. 1775 del 1933, a detta fornitura in favore dei Comuni rivieraschi, dato che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, cod. proc. civ., concernente la competenza per valore, ma espressione di un principio generale, valevole anche per quella per  materia, la competenza va determinata avendo riguardo al tipo di rapporto posto dall'attore a base della domanda, attenendo quindi al merito della causa  l'interpretazione della convenzione, al fine di stabilire se la promessa di assicurare la fornitura gratuita di energia elettrica sia stata determinata da uno spirito di liberalita'.

200514205 – Massima 1 In tema di impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello, stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice, ovvero sia deferibile agli arbitri, costituisce una questione di merito, non di competenza, in quanto riguarda la validita' o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria; pertanto, la sentenza della Corte d'appello che dichiara la nullita' del lodo a cagione della nullita' della clausola compromissoria avente ad oggetto una controversia appartenente alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, costituisce una pronunzia di merito, non gia' una sentenza sulla competenza, alla quale non e' applicabile l'art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo configurabile l'estinzione del giudizio conseguente dalla sua mancata riassunzione, il lodo arbitrale resta definitivamente travolto dal passaggio in giudicato della sentenza che lo ha dichiarato nullo.

200514198 S.U. n. 14198/05     sez1526/05 Stante la parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, pronunciata da Corte. cost. n. 204 del 2005, (rilevante nella specie per la naturale retroattivita' delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale), per effetto della quale  le controversie relative a concessioni di pubblici servizi (come l'esercizio del servizio sanitario nazionale da parte di soggetti privati) sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, escluse le indennita', canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione gia' presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33, la controversia tra una struttura di cura privata ed un'azienda sanitaria locale concernente il pagamento di  prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione,  poiche' non attiene alla validita' o alla determinazione del contenuto della convenzione intercorsa tra il soggetto privato e l'A.S.L., ma solo al corrispettivo preteso dal privato concessionario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

200514196b                           Potendo il soggetto straniero, anche persona giuridica, assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società italiana, esso soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione della società italiana, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano. Sotto tale profilo, la giurisdizione italiana è una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art. 147 della legge fallimentare, restando perciò inapplicabile - ove il socio straniero sia una persona giuridica - la normativa di conflitto dettata, per le società e gli altri enti, dall'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, alla stregua del quale è disciplinata dalla legge regolatrice dell'ente, tra l'altro, la responsabilità per le obbligazioni dell'ente stesso.

200514196a                           Nel procedimento di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, è ammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il procedimento medesimo comporta l'esercizio di potestà giurisdizionale e l'esperibilità del regolamento non trova ostacolo nella precedente dichiarazione di fallimento, alla quale il detto socio è rimasto estraneo.

200513831                             Ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 6, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento.

200513714                             Quando all'occupazione legittima segua l'esecuzione dell'opera pubblica, consistente nella posa in opera di tubazioni interrate nell'area occupata, senza alcun tempestivo decreto di espropriazione e senza la costituzione di una servitù di acquedotto nelle forme di legge, si verifica un illecito permanente, rappresentato dalla compressione delle facoltà di godimento del proprietario a causa della presenza delle tubazioni interrate nel proprio fondo. Verificatasi una tale situazione, spettano al titolare del fondo l'indennità per l'occupazione legittima, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dei lavori di posa in opera della tubazioni, nonché il risarcimento del pregiudizio derivante dalle diminuite utilità ricavabili dal fondo, dopo il suo abbandono al termine dei lavori, per la presenza di tubazioni interrate. In particolare - dovendosi distinguere il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'area interessata dai lavori da quello derivante dalla diminuzione di valore del fondo asservito, restituito nella piena disponibilità del proprietario al termine dei lavori - deve escludersi che il protrarsi nel tempo dell'arbitraria presenza di tubazioni interrate, oltre a produrre l'indebita compressione delle facoltà di godimento del proprietario del fondo asservito in via di mero fatto, si risolva anche in una occupazione permanente, e ciò non essendo ravvisabile una occupazione illegittima del fondo nella mera presenza di tubazioni interrate. (Sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno cassato con rinvio la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche la quale, al risarcimento del danno consistente nell'indebita compressione delle facoltà di godimento del proprietario del fondo asservito in via di mero fatto, aveva aggiunto - con un'errata duplicazione dei titoli risarcitori - il risarcimento per l'occupazione illegittima consistente nella mera presenza delle tubazioni interrate).

200513712                             La controversia con la quale l'attore, assumendo di essere assegnatario di un lotto di terreno in qualità di socio di una cooperativa alla quale il Comune mediante convenzione abbia ceduto in proprietà le aree comprendenti tale lotto facente parte del piano per gli insediamenti produttivi (PIP), chieda nei confronti dell'amministrazione comunale l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, contestando il provvedimento dell'amministrazione che, in base a detta convenzione, abbia dichiarato la decadenza del diritto di proprietà e della concessione edilizia (nella specie: per inosservanza del termine finale di ultimazione della costruzione), appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché tale controversia riguarda una questione strettamente correlata a provvedimenti amministrativi (cessione di beni pubblici, convenzione tra Comune e concessionario o acquirente, concessione edilizia), che rientrano appunto in tale giurisdizione.

200513707             L'atto soprassessorio con il quale la P.A. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell'"an" e nel "quando" il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, come tale determinante un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato, lesivo della posizione giuridica del richiedente. Ne consegue che, ancorché non definitivo, tale atto - paralizzando la situazione giuridica del soggetto destinatario dello stesso, rendendola di fatto inutilizzabile per un periodo di tempo non definito - deve essere considerato immediatamente impugnabile, onde consentire il controllo di legittimità da parte del giudice competente.

200513548             Benché, in generale, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del Servizio sanitario nazionale sia le proprie disponibilità finanziarie, sì che il titolare risulta titolare di un mero interesse legittimo, tuttavia la discrezionalità della P.A. viene meno quando il richiedente deduca una situazione di urgenza, superabile soltanto con cure tempestive e non ottenibili dal servizio pubblico, trattandosi in tal caso del fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., rispetto al quale la P.A. è priva del potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale. Ne consegue che deve essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la pretesa del privato diretta ad ottenere dall'Amministrazione sanitaria il rimborso di quanto speso per la cura della propria malattia tumorale (nella specie, adenocarcinoma con metastasi) secondo il "protocollo Di Bella". Né siffatta controversia può ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, giacché - dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato in parte illegittima detta norma - sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore.

200513547             Ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da una casa di cura accreditata nei confronti dell'Amministrazione sanitaria concedente diretta al conseguimento dell'integrale compenso per prestazioni ospedaliere rese agli utenti del Servizio sanitario nazionale. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998 ma anteriormente al 10 agosto 2000; le S.U. hanno escluso l'applicabilità tanto del testo originario dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", dalla sentenza n. 292 del 2000; quanto del testo del citato art. 33 novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo entrato in vigore il 10 agosto 2000 senza forza retroattiva).

200513459    In tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., e quindi non solo quelle di opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ma anche tutte quelle dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca una posizione di diritto soggettivo relativa a detto rapporto. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia, attinente esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, con la quale si contesti la decadenza dall'assegnazione in conseguenza ad asserita cessione a terzi dell'alloggio, non autorizzata dalla P.A.(Principio di diritto affermato in relazione a controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998, e quindi prima dei nuovi criteri di riparto di giurisdizione introdotti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80).

200513446             Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Autorità garante delle comunicazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Difatti l'art. 1, ventiseiesimo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo espressamente che i ricorsi avverso i provvedimenti di detta Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone come norma speciale, oltre che derogatoria rispetto alla più generale opzione legislativa - sottesa alla riforma del pubblico impiego - a favore della giurisdizione ordinaria; e l'estensione di una tale giurisdizione esclusiva anche alle controversie in materia di impiego alle dipendenze di detta Autorità è connaturale alla "ratio" posta alla base delle deroghe espresse dall'art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2001, n. 165, giustificate dalla accentuata autonomia - rispetto al potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale.

200512868c                           Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere  una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.

200512868b                           La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio "iura novit curia", discendente dall'art. 113 cod. proc. civ. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti.

200512868a                           Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

200512792             Ove - pendente tra le stesse parti, dinanzi ad un giudice straniero,  una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi al giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - il giudizio dinanzi al giudice stranierro si sia nel frattempo concluso con sentenza passata in giudicato, la valutazione dell'efficacia di tale sentenza si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla giurisdizione del giudice italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione siano investite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, gli effetti di detta sentenza potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in parte) dell'ulteriore corso del giudizio e, in quanto tali, ostativi alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione. Peraltro, allorché la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è subordinato il riconoscimento "automatico" dell'efficacia delle sentenze straniere, non sia pacifica tra le parti, essa non può essere accertata dalle Sezioni Unite (tale indagine involgendo l'esame di questioni diverse da quelle specificamente contemplate dall'art. 41 cod. proc. civ. e richiedendo il ricorso a mezzi istruttori incompatibili con la struttura e le caratteristiche del giudizio di cassazione, di cui le parti possono invece avvalersi con pienezza di poteri nelle fasi di merito), con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.

200512727                             Il contributo in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità, di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31), costituisce un diritto soggettivo dell'interessato, giacché la misura della sua erogazione è predeterminata per legge, essendo escluso, al riguardo, ogni potere discrezionale in capo alla P.A.. Da tanto consegue che la domanda proposta dal titolare di un tale diritto per la condanna della Regione (nella specie, della Regione Puglia) al pagamento della somma pari al contributo indicato appartiene alla giurisdizione del giudice ordonario.

200512257                             L'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), tenuto conto che l'art. 202, primo comma, del testo unico sulle acque pubbliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, rinvia, per la proposizione di tale ricorso, alle norme del codice di procedura civile. Ne consegue che il termine annuale previsto dalla citata disposizione del codice di rito decorre dalla pubblicazione della sentenza del TSAP, indipendentemente dalla notificazione, onde è inidonea a segnare un diverso "dies a quo" la successiva notifica della sentenza  che sia avvenuta a cura del cancelliere del Tribunale superiore a norma dell'art. 183 del testo unico n. 1775 del 1933.

200512195                             Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

200512176             Appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie,  alle quali, nel vigore dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono assegnati i giudizi "concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale", la controversia in grado di appello nella quale l'amministrazione finanziaria, insorgendo avverso l'annullamento della rendita catastale attribuita ad un immobile, deduca che il classamento determinato dall'ufficio finanziario "è consono alla normativa vigente", evidenziando come le commissioni tributarie hanno giurisdizione su "specifici atti impositivi del fisco", laddove, secondo quanto si lamenta in sede di legittimità, nella specie non si era in presenza di uno specifico atto suscettibile di impugnazione. Il giudice del merito, adito con una siffatta domanda, ha infatti l'obbligo di accertare quali atti in concreto siano stati posti in essere, per verificare se essi siano impugnabili alla stregua degli artt. 16 e 1, terzo comma, del detto decreto, atteso che, se le controversie concernenti gli atti amministrativi generali appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, nondimeno gli atti specifici adottati dall'UTE appartengono, nei limiti dell'impugnabilità consentita dalle norme in vigore al tempo, alla giurisdizione del giudice tributario, che ha anche il potere di disapplicare gli atti generali utilizzati negli atti specifici, allorché ne riscontri l'illegittimità (nel caso di specie, la S.C. ha affermato il principio che precede dopo aver accolto il motivo del ricorso che censurava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dichiarata dal giudice di secondo grado; ed in proposito ha precisato che, in base all'art. 22 del d.P.R. n. 636 del 1972 - recante una disciplina più snella e meno complessa di quella successivamente dettata sul punto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché concepita per un processo che non imponeva la difesa tecnica per nessun tipo di controversia - era sufficiente che l'impugnazione contenesse "i motivi", e non "i motivi specifici").

200511701                             Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione.

200511348                             Alla stregua degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 (Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), il conferimento dell'incarico di direttore da parte del Consiglio di amministrazione degli Istituti regionali di ricerca educativa è caratterizzato da aspetti fiduciari ed è attuato a seguito di selezione in relazione alla quale - stante l'assenza di qualsiasi previsionne normativa in ordine sia ad una valutazione comparativa fra gli aspiranti sia alla formulazione di una graduatoria dei medesimi - non è configurabile una procedura concorsuale nel senso di cui all'art. 63, quarto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

200511334             In ragione della consistenza di diritto soggettivo della posizione coinvolta, spetta al giudice ordinario conoscere della controversia avente ad oggetto la legittimità o meno del diniego, da parte della Regione, del diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute, senza previa autorizzazione amministrativa,  per un intervento chirurgico effettuato all'estero ed avente carattere d'urgenza in ragione della infermità riscontrata: in siffatta evenienza, infatti, viene in considerazione una posizione soggettiva dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, difettando un potere della P.A., espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento della posizione facente capo all'assicurato medesimo, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di supremazia della P.A., è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto primario e fondamentale come quello alla salute. Resta escluso che la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004.

200511333             In ragione della consistenza di diritto soggettivo della posizione coinvolta, spetta al giudice ordinario conoscere della controversia avente ad oggetto la legittimità o meno del diniego, da parte della Regione, del diritto dell'assistito di poter usufruire delle prestazioni sanitarie all'estero in regime di assistenza diretta, ove si disconosca, in materia, alla P.A. un potere, espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento della posizione facente capo all'assistito medesimo, e si attribuisca allo stessa, invece, soltanto una discrezionalità tecnica di accertamento delle condizioni oggettive richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto alla assistenza all'estero; dovendo escludersi che la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004. (Nella specie, la domanda dell'interessato si basava, oltre che sull'art. 32 Cost., sull'art. 29 della legge della Regione Sardegna 23 luglio 1991, n. 26, prevedente la "continuità terapeutica" per le prestazioni richiedenti trattamenti sanitari ripetuti già autorizzati ai sensi della legge reg. 22 gennaio 1986, n. 14).

200511328             La proposizione dell'istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di quest'ultimo - nella specie, a seguito della dichiarata estinzione - travolge necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

200511225             Mentre hanno natura innegabilmente privatistica gli atti di emissione e di collocamento sul mercato internazionale dei titoli obbligazionari (denomati "global bonds") della Repubblica Argentina, non analoga natura paritetica hanno i successivi provvedimenti di moratoria, adottati dal Governo di quello Stato, giacché tali provvedimenti - incidenti sul momento funzionale del rapporto obbligatorio tra le parti, con un effetto non limitato ai soli interessi, ma esteso alla sorte capitale - sono espressione della potestà sovrana dello Stato, e ciò sia per la loro natura di leggi di bilancio, sia, soprattutto, per le finalità, eminentemente pubblicistiche, perseguite, di governo della finanza pubblica in funzione della tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica in un contesto storico di grave emergenza nazionale dello Stato emittente. Ne deriva - in applicazione del principio per cui l'immunità dello Stato estero ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale rivolte nei suoi confronti, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato medesimo - che il giudice italiano difetta di giurisdizione a conoscere della controversia promossa dal cittadino italiano, acquirente dei predetti titoli obbligazionari argentini, per la condanna della Repubblica Argentina alla restituzione anticipata, in applicazione del principio della decadenza del beneficio del termine, del valore nominale delle obbligazioni da esso detenute.

200510973                             Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (tra i quali vanno ricompresi i consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), essendo irrilevante il quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno erariale.

200510961                             Al commissario "ad acta" di nomina amministrativa - inviato dall'organo di vigilanza o di controllo presso le amministrazioni, i cui competenti organi ordinari omettano o ritardino il compimento di atti obbligatori - deve riconoscersi la qualifica di funzionario onorario (sempre che non risulti oggettivamente ipotizzabile, in considerazione delle modalità di affidamento dell'incarico o di svolgimento dell'attività, un rapporto di pubblico impiego o di collaborazione professionale), e tale qualifica deve essere riconosciuta anche al collaboratore chiamato a cooperare nell'assolvimento di un "munus publicum" con il commissario "ad acta", non potendosi tra l'altro dubitare - stante l'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) - della legittimità della nomina di uno o più esperti che, per la loro specifica competenza, siano capaci di fornire il loro contributo nello svolgimento di compiti sostitutori di particolare complessità. Ne consegue che la domanda di detto funzionario onorario rivolta a contestare la congruità del compenso riconosciutogli dall'amministrazione, introduce una controversia che, investendo una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

200510959                             Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale, sicché una violazione delle norme relative alla ripartizione degli affari civili e penali non pone un problema di difetto di giurisdizione. (Nella specie il ricorrente si doleva che la ricusazione di un giudice penale con funzioni di giudice per le indagini preliminari fosse stata decisa da una sezione civile della corte d'appello, anziché da una sezione penale dello stesso organo; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si lamentava il difetto di giurisdizione).

200510703b                           I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle somme versate  a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.

200510703a                           Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta - ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ. - la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione.

200510606                             Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria; peraltro, non contenendo detto regolamento la definizione di centro degli interessi principali, è compito del giudice nazionale da un lato stabilire quale sia in concreto, alla stregua del proprio ordinamento, la sede effettiva della società, e se il centro dei suoi interessi coincida realmente con la sede statutaria; dall'altro determinare, secondo la legge del luogo di costituzione della società (ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218), gli effetti del trasferimento all'estero della sede statutaria. In questo contesto, ove al trasferimento all'estero (nella specie, in Gran Bretagna) della sede legale di una società non abbiano fatto seguito né l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale (pur nei limiti di un'impresa in liquidazione) nella nuova sede, né il trasferimento, presso di essa, del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa della società, deve ritenersi che la presunzione in ordine alla coincidenza della sede effettiva con la sede legale debba continuare ad operare con riferimento alla sede anteriore; pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento di società che in Italia abbia avuto, prima del detto (meramente formale) trasferimento, la sede legale.

200510605                             In base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale (v. sentenza n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, vi è residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino il passaggio (nella specie, a soli fini economici) da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria).

200510604             In materia di procedimento disciplinare dei magistrati, vige, come naturale  corollario  del  principio  del contraddittorio  e  della  garanzia del diritto di difesa, il divieto di  emettere  decisioni a sorpresa, sicche' non e' consentito porre a base della  decisione  con  cui  si  dichiari  la  responsabilita' disciplinare del magistrato un'ipotesi  di  illecito  disciplinare diversa  da  quella  contestata nell'atto introduttivo del giudizio, contenente la definizione della fattispecie di illecito, formulato in via generale dall'art.18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non già per ipotesi tipizzate, ma mediante una clausola generale, né è consentito adottare soluzioni giuridiche, senza che, in relazione a detta diversa ipotesi o a detta soluzione, vi  sia  stata,  per l'incolpato,  la possibilita' di svolgere alcuna attivita' difensiva.

200510603                             In materia di agevolazioni concesse per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44), la revoca dei benefici, prevista per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni erano state concesse (art. 1,  tredicesimo comma, del citato decreto-legge), rientra nella sfera dei poteri autoritativi di controllo riservati alla P.A., di fronte ai quali la posizione del privato assume la consistenza dell'interesse legittimo. Ne consegue che la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

200510437             In tema di quote latte, l'esame di ogni questione relativa all'eventuale esistenza delle condizioni - previste dall'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119), nel testo risultante a seguito delle innovazioni apportate dall'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77) - per la declaratoria officiosa di estinzione dei giudizi pendenti in materia di diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, dovuti da aziende produttrici di latte per consegne eccedenti le quote loro assegnate, implicando accertamenti di fatto circa l'esistenza dell'istanza di rateizzazione delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento ed il positivo esito della relativa procedura, necessariamente comporta l'esercizio di poteri di governo del processo, presupponenti, a loro volta, la sussistenza della giurisdizione del giudice adito; ne deriva che la carenza di questa assume pregiudiziale rilevanza, essendo incompatibile con la pronuncia di provvedimenti che, sebbene di contenuto meramente formale, determinano, comunque, l'esito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle parti, le quali non possono essere sottratte al loro giudice naturale.

200509941                             In tema di amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione, né l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 nel suo testo originario né le modifiche ad esso apportate dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 annoverano tra i presupposti che determinano lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari dell'impresa la gravità della situazione patrimoniale, ossia le gravi perdite di patrimonio: detti presupposti devono infatti rinvenirsi, per espressa previsione legislativa, nelle gravi irregolarità nell'amministrazione, nelle gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure nella grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, laddove la situazione patrimoniale dell'impresa rappresenta soltanto un elemento da valutare nell'ambito dell'istruttoria che precede la decisione di commissariamento, concorrendo a delineare il quadro complessivo della situazione societaria ed offrendo, pertanto, un parametro per apprezzare i diversi profili della situazione di irregolarità gestionale. Da tanto consegue che, non costituendo la grave situazione patrimoniale dell'impresa presupposto indefettibile del commissariamento, il provvedimento di scioglimento degli organi sociali di un'impresa di assicurazione, quandanche adottato dagli organi competenti (Ministero dell'industria, ora Ministero delle attività produttive) senza la preventiva valutazione di detta situazione patrimoniale dell'impresa, deve ritenersi assunto dalla P.A. nella pienezza dei poteri e nell'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa cui essa è preposta, sicché, in tale evenienza, non essendo ravvisabile carenza di potere in capo all'Amministrazione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo conoscere della controversia relativa alla legittimità della misura sanzionatoria del commissariamento emessa dal Ministro.

200509940b                           In relazione alla disciplina dei lavori pubblici, ai fini della configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 pone, con riferimento al requisito della dominanza pubblica, due ipotesi alternative, richiedendo che gli enti pubblici ivi indicati (Stato, Regioni, enti locali, altri enti pubblici o altri organismi di diritto pubblico) abbiano il controllo della gestione dell'organismo, ovvero che i detti enti pubblici designino in misura non inferiore alla metà i componenti degli organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'organismo medesimo. In particolare, allorché l'organismo di diritto pubblico abbia la veste di società per azioni, la nozione di controllo deve essere ricavata dall'art. 2359 cod. civ.

200509940a                           In relazione alla disciplina dei lavori pubblici, gli interporti - costituendo nel loro insieme una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti - soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; ne consegue che gli enti chiamati a gestire questo servizio pubblico, ricorrendo gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (possesso della personalità giuridica e dominanza pubblica, riscontrabile in relazione alla presenza di diversi indici), rientrano tra gli organismi di diritto pubblico di cui alla citata disposizione legislativa. (Principio espresso con riferimento all'Interporto Padova SpA).

200509938  La  determinazione  dell'area  di  applicabilita'  del rimedio di cui all'art.  644  cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice  deve  avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, la' dove prevede  che  l'ingiunto e' legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo  anche  dopo  scaduto  il termine in esso fissato, cioe' a proporre  l'opposizione  tardiva,  "se  prova  di  non  averne  avuto tempestiva    conoscenza   per  irregolarita'  della  notificazione", comprende  nell'ipotesi della irregolarita' della notificazione tutti i  vizi  che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullita', da  qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullita' della  notificazione  del  decreto  ingiuntivo e' applicabile, sempre che  ricorrano  le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc. civ.,  il  rimedio  di  cui a tale norma, restando invece applicabile quello  di  cui  all'art.  644  soltanto  nei  casi  di mancanza o di inesistenza  della  notificazione.  Inoltre,  sempre in ragione della ricomprensione  dell'ipotesi della nullita' della notificazione nella nozione  di  irregolarita'  di  cui all'art. 650, deve escludersi che nel    caso    di    nullita'   della  notificazione  sia  esperibile l'opposizione  di  cui  all'art.  645 cod. proc. civ., con decorrenza del    relativo   termine  dalla  effettiva  conoscenza  del  decreto (principi   affermati  dalle  SS.UU.  in  relazione  ad  un  caso  di notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).

200509938  In  tema  di presupposti di ammissibilita' dell'opposizione tardiva a decreto   ingiuntivo  la  conoscenza  "non  tempestiva"  del  decreto ingiuntivo  per  effetto  della irregolarita' della sua notificazione non  si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello    della    decorrenza    del   termine  per  la  proposizione dell'opposizione  tempestiva,  bensi'  con una conoscenza acquisita o dopo  la  scadenza  di  detto termine o, prima di essa, in un momento nel  quale  l'opposizione non puo' piu' essere predisposta e proposta in  modo  adeguato  per  lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto.  Tale  principio  (che  e'  ispirato ad una logica non dissimile  da  quello  di  cui all'art. 294, primo comma, ed all'art. 327,  secondo comma, cod. proc. civ.) comporta che la prova della non tempestiva    conoscenza  -  che  puo'  essere  fornita  a  mezzo  di presunzioni   ed  in  particolare,  trattandosi  di  fatto  negativo, attraverso  la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal  quando  la  conoscenza sia avvenuta - non si puo' esaurire nella sola  dimostrazione  della  nullita' della notificazione del decreto. All'operativita'  del  principio  non  si  sottrae  il caso in cui si tratti  della  notificazione  nulla  perche' avvenuta presso la P.A., anziche' presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege".

200509391             In materia di appalto di opere pubbliche, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto non v'e' alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, ove l'accordo delle parti preveda l'impegno dell'impresa appaltatrice di accettare l'offerta di consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto, allorche' si discuta dell'inadempimento di quest'ultima rispetto a detto impegno e della risoluzione del rapporto (con conseguente incameramento della cauzione) dichiarata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 129, settimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, siffatta controversia - essendo estranea alla tematica dell'aggiudicazione, ovvero del procedimento attraverso il quale la P.A. sceglie il proprio contraente - appartiene alla cognizione del giudice ordinario, riguardando l'esecuzione del rapporto (sia pure anticipata rispetto alla piena efficacia della aggiudicazione stessa).                       

200509108                             In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546), ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) per l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce - al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente - un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro; deve pertanto affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove tale decisione sia anteriore al 30 giugno 1998.

200509107             b) In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie, italiano, e quindi, in base all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, secondo la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, nella specie l'Italia. Ne consegue, nel caso in cui l'attrice italiana lamenti  il mancato adempimento, da parte della società tedesca convenuta, delle prestazioni  relative (a) alla mancata acquisizione da una società statunitense, anche in favore di essa attrice, della licenza di utilizzazione del marchio di quella, e (b) alla mancata attuazione di un accordo che avrebbe permesso ad essa attrice di realizzare la produzione e la distribuzione di calzature, che, alla stregua dell'art. 1182 cod. civ., norma del nostro ordinamento che disciplina il luogo dell'adempimento, la prima prestazione doveva essere eseguita all'estero, perché colà dovevano essere intrattenuti i rapporti per il conseguimento della licenza e per l'estensione della stessa alla società attrice italiana, e la seconda, non essendo il luogo di esecuzione determinato dalla convenzione o dagli usi e non potendosi desumere dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art. 1182, primo comma) né in base ai criteri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., doveva essere adempiuta al domicilio che il debitore, cioè il convenuto, aveva al tempo della scadenza (quarto comma), vale a dire la Germania. Va pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di risoluzione dell'accordo e conseguente risarcimento del danno proposto dalla società italiana nei confronti della convenuta tedesca.

200509107             a) La cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, ovvero sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, bensì in via prioritaria. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha rilevato, nella specie, come i convenuti, dopo aver diffusamente esposto, nella prima parte della comparsa di risposta, a ciò dedicata, lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, nell'esordio della seconda parte dell'atto, concernente la trattazione in diritto, avevano eccepito, nell'ordine, l'inesistenza dell'atto di citazione; la nullità dello stesso; il difetto di legittimazione passiva; il difetto di giurisdizione del giudice italiano; l'infondatezza della domanda. L'eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, in quanto formulata fin dal primo atto difensivo, doveva ritenersi proposta in via prioritaria, come difesa principale, perché rispetto ad essa le questioni attinenti al merito, comprensive di quelle aventi natura processuale, dovevano considerarsi proposte, sotto il profilo logico-giuridico, in via subordinata, indipendentemente dalla mancanza di un'espressa indicazione di tale subordinazione).

200509106             Nella controversia promossa dal vettore italiano nei confronti del soggetto, avente sede in Austria, con il quale aveva stipulato un contratto di trasporto di merci dalla Spagna alla Grecia, controversia vertente sull'ammontare del rimborso, pattuito contestualmente alla risoluzione consensuale di detto contratto, delle spese connesse all'invio dei camion nel luogo di caricamento, ove la merce non era stata messa a disposizione, l'individuazione del giudice competente non va effettuata sulla base della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, non trovando l'obbligazione dedotta in giudizio la sua causa nel contratto di trasporto, ma piuttosto nell'impegno al rimborso assunto dal convenuto a seguito della risoluzione consensuale di quel contratto. Trova pertanto applicazione l'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che consente all'attore di citare la persona, domiciliata nel territorio di uno Stato membro, in un altro Stato membro, e segnatamente, nella materia contrattuale (numero 1, lettera a), davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta deve essere eseguita, luogo da individuarsi in base al diritto internazionale privato dello Stato del giudice avanti al quale il convenuto è stato chiamato in giudizio; essendo le obbligazioni contrattuali regolate, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 18, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, che all'art. 4 dispone che, ove le parti non abbiano scelto la legge che regola il contratto, questo è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto (primo comma), presumendosi che tale Paese sia quello in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, nel caso di persona giuridica, la propria amministrazione centrale (secondo comma), va affermata la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, poiché la prestazione caratteristica è quella facente capo al vettore italiano, essendo alla base dell'accordo raggiunto dalle parti sul compenso per i costi sopportati la risoluzione consensuale del contratto di trasporto, che doveva essere eseguito da detto vettore, il rapporto ha il collegamento più stretto con l'Italia, alla cui legge va fatto riferimento per stabilire quale è il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio - il pagamento di una determinata somma di denaro - deve essere eseguita, cioè, a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., il domicilio del creditore al tempo della scadenza.

200509105             Ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la domanda intesa alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel ruolo di ricercatore universitario appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.       

200509104                             La domanda del dipendente di ente locale, proposta per ottenere l'indennita' premio di servizio, inclusiva, ai sensi dell'art. 14 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (in tema di ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita), del servizio precedentemente prestato alle dipendenze dello Stato, e' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perche' la ricongiunzione del servizio, ai sensi di tale norma, da' luogo ad un'unica indennita' di fine rapporto, qualificata dallo "status" del dipendente al momento della definitiva cessazione del servizio. Alla giurisdizione del giudice ordinario va ricondotta non solo la pretesa avente ad oggetto il capitale, ossia l'indennita', ma anche quella concernente il risarcimento dei danni da ritardo.

200509103             In tema di procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici (nella specie, vendita da parte del Comune di Roma, a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente, della quota azionaria nella SpA Centrale del latte),   l'impugnazione, da parte del partecipante alla gara, del silenzio rigetto formatosi sull'atto di diffida e messa in mora della P.A. ad attivarsi, in sede di autotutela, a risolvere il contratto e ad indire una nuova gara a seguito dell'inadempimento del contraente privato (che nella specie aveva proceduto alla vendita del pacchetto azionario in violazione del divieto temporaneo di alienazione), e' volta a censurare l'esercizio illegittimo, quanto al rapporto sostanziale fatto valere, dei poteri della P.A., e, denunciando la lesione dell'interesse legittimo al corretto svolgimento della gara  per la dismissione della (partecipazione azionaria nella) impresa pubblica, rientra, in ragione della consistenza della situazione giuridica tutelata, nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, al quale spetta conoscere - ai sensi dell'art. 7, lettera c), della legge 21 luglio 2000, n. 205, con cui e' stato novellato il testo dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - anche della domanda di reintegrazione in forma specifica dell'interesse legittimo leso (mediante la declaratoria dell'obbligo della P.A. di risolvere il contratto precedentemente stipulato), trattandosi di richiesta di pronuncia di risarcimento del danno inteso quale diritto patrimoniale consequenziale.          

200509101             In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001), che ha trasferito al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato e ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, e deve essere invece interpretato nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - cosi' come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Ne', ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilita' della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, quale quella concernente la operativita' della "translatio iudicii" e la conseguente eventualita' che la riassunzione, dopo la suddetta data del 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo della causa gia' introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data impedisca il verificarsi della decadenza. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento ad un provvedimento di attribuzione delle note di qualifica emanato dal Provveditore agli studi nei confronti di un dipendente del Ministero della pubblica istruzione il 25 maggio 1998 ed immediatamente efficace, ritenendo non rilevante a tal fine il successivo esperimento del ricorso gerarchico del dipendente, relativo ad una fase successiva, contenziosa e, quindi, esterna all'ambito di formazione del provvedimento stesso sul piano sostanziale).

200509100b                           In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, al fine di determinare, con riguardo alla disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), la giurisdizione in relazione a controversie concernenti un atto, provvedimentale o negoziale, posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro, occorre aver riguardo all'epoca della sua emanazione. Ne consegue che ove l'atto di destituzione - che il dipendente abbia impugnato chiedendo l'accertamento del suo diritto alla riassunzione - risalga ad epoca anteriore al 30 giugno 1998, spetta al giudice amministrativo conoscere della relativa controversia, a nulla rilevando che la data dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato sia successiva al 30 giugno 1998.

200509100a                           In tema di riparto di giurisdizione, la domanda che presupponga l'avvenuto svolgimento di prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico non economico (nella specie, un Comune) con continuità, con vincolo di subordinazione e dietro retribuzione, integra la deduzione di un rapporto di pubblico impiego, e non di un rapporto di tipo privato con l'ente, per il quale (a parte i casi di diretta qualificazione in tal senso disposta dalla legge) si richiede, invece, che venga prospettato l'inserimento del lavoratore in una organizzazione separata ed autonoma rispetto alla struttura dell'ente, gestita con criteri di imprenditorialità.

200509099                             Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, la controversia proposta da ex dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in base a diverso e più favorevole calcolo della quota imputabile all'indennità integrativa speciale, concerne esclusivamente la misura della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso (art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

200509098             b) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, n. 2, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Costituzione per diversità di trattamento rispetto alla difforme soluzione apprestata, per l'identica situazione, dall'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., secondo il quale la sopravvenienza di nuove prove successive alla condanna costituisce senza limitazioni motivo di revisione. Infatti, le differenze strutturali, funzionali e teleologiche del processo penale rispetto a quello civile pienamente giustificano, salvo il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, una diversa modulazione, da parte del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionale potestà di valutazione delle difformi esigenze a tali differenze necessariamente connesse, nella disciplina di istituti pur di analoga natura. Pertanto, è del tutto ragionevole la tutela attribuita, nel processo civile, al fondamentale interesse (generale non meno che delle parti) alla stabilità del giudicato, pur raggiunta sulla base di una verità formale, con misure più incisive sugli interessi dei privati, che non nel processo penale, la' dove ai plurimi interessi, anzitutto dell'imputato ma non secondariamente generali, e, quindi, all'accertamento della verità sostanziale, non possono non essere riconosciute rilevanza ed incidenza prevalenti e determinanti.

200509098             a) In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., il riconoscimento della falsità della prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa è stata utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorché interessato alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, non integrando l'ipotesi del riconoscimento della falsità della prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento disciplinare).

200509097             c) In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale  (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Né incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.

200509097             b) In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense - che hanno natura giurisdizionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice speciale istituito con l'art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento agli artt. 25, 102 e 111 Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Infatti, l'indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l'attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.

200509097             a) In materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell'ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense a livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati,  la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli degli ordini territoriali.

200509096b            In tema di esercizio della professione forense, l' art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver stabilito che l'esercizio della professione di avvocato e' incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce pero' che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. A tale riguardo, la qualificazione di un ente come societa' di capitali non e' di per se' sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica - e, quindi, ad impedire l'iscrizione nell'apposito albo speciale dell'avvocato operante presso l'uffico legale istituito presso detto ente -, dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicche' la natura di istituzione pubblica e' configurabile allorche' la detta societa', le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l'istanza di iscrizione nell'elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - di Roma, sottolineando che detta societa', interamente partecipata dal Comune, costituiva "longa manus" dell'ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa - ora tariffa - per la raccolta dei rifiuti).       

200509096a            Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della tenuta dell'albo degli avvocati, si puo' esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l'Ordine degli avvocati puo' farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilita' e quindi di impedimento all'esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.    

200508882h           La giurisdizione del giudice amministrativo, ancorche' esclusiva, resta giurisdizione di legittimita' e non si estende al merito, atteso il carattere eccezionale e tassativo (ossia ammesso nei soli casi previsti dalla legge) della giurisdizione di merito demandata a detto giudice, per tale intendendosi quella nella quale il sindacato del giudice amministrativo comprende anche i profili dell'equita', dell'opportunita' e della convenienza dell'atto amministrativo. In materia di concorrenza, l'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, non contiene alcuna previsione di giurisdizione anche in merito, tale previsione non potendo essere ricavata dal rinvio - operato dall'art. 31 della medesima legge - alla norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

200508882g            E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 103 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza giurisdizionale a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti, tra cui quelli irrogativi di sanzioni amministrative pecuniarie,emessi dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato: e cio'in quanto, da un lato, nell'ambito coperto dalla legge "antitrust" la  P.A. agisce come autorita', ed i provvedimenti da essa adottati, qualora non fosse stata prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,rientrerebbero pur sempre nella giurisdizione generale di legittimita', essendo emessi in una materia (definita, qual e' quella della concorrenza) nella quale la P.A. esercita poteri discrezionali ad essa attribuiti per la cura di interessi pubblici; e, dall'altro, perche', nella particolare materia, sussiste l'intreccio di situazioni qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi, il che, se giustifica la scelta del legislatore      ordinario, esclude del pari che l'attrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' garante nell'area della giurisdizione esclusiva sia ispirata alla logica, censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, dei "blocchi di materie". Ne' il dubbio di legittimita' costituzionale ha ragione d'essere in riferimento all'art. 111, ultimo comma, Cost.: proprio questo precetto costituzionale, infatti stabilendo che contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, sottrae al vaglio di legittimita' della Corte di cassazione le pronunce concernenti i diritti soggettivi nei confronti dei quali, nel rispetto della particolarita' della materia, il legislatore ordinario prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.                           

200508882f            In materia "antitrust", la legge 10 ottobre 1990, n. 287, nell'affidare, con l'art. 33, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso i provvedimenti  dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tra cui quelli applicativi di sanzioni amministrative pecuniarie, assicura al ricorrente una tutela effettiva, dal momento che a quel giudice e' affidato il potere di annullare (con efficacia "ex tunc") l'atto incidente sulla situazione soggettiva, qualora esso risulti affetto da vizi di legittimita' (tra cui l'eccesso di potere in tutte le sue forme), dovendo d'altra parte escludersi che il controllo di legittimita' (non esteso al merito) precluda al giudice amministrativo la verifica della verita' del fatto posto a fondamento dei provvedimenti dell'Autorita' o gli consenta un sindacato soltanto estrinseco, effettuato senza l'ausilio di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della citata legge n. 287 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.                             

200508882e            Posto che il Consiglio di Stato e' organo di vertice nell'ordinamento giurisdizionale cui appartiene, il mancato accoglimento, da parte di detto Consiglio, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del Lussemburgo, ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177) del Trattato, e' espressione della "potestas iudicandi" devoluta a quel giudice, e dunque rientra nei limiti interni della sua giurisdizione. Pertanto non e' ammissibile la censura del ricorrente per cassazione diretta a sostenere la ravvisabilita' - esclusa invece dal Consiglio di Stato - del ragionevole dubbio idoneo a giustificare la domanda di rinvio pregiudiziale, trattandosi di motivo volto, non gia' a prospettare una questione attinente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a denunciare un (supposto) errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.       

200508882d           In tema di tutela della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 la definizione dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno e' data dalla dimensione comunitaria o nazionale dell'illecito concorrenziale, nel senso che la cognizione dell'illecito comunitario e' devoluta alla Commissione delle Comunita' europee, mentre quella dell'illecito rilevante nel solo mercato nazionale - quandanche la relativa condotta rientri nella previsione di un regolamento comunitario - spetta all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 10 della medesima legge. In questa materia, tra Commissione ed Autorita' garante opera un riparto di competenze amministrative, non giurisdizionali, perche' ne' l'una ne' l'altra sono organi giurisdizionali, mentre la giurisdizione ha per oggetto la sfera di potere giurisdizionale attribuita ai giudici nei rapporti con giudici di ordini diversi oppure nei rapporti con giudici stranieri. Ne consegue che il modo in cui l'Autorita' garante esercita, sotto il profilo della propria competenza in rapporto alla Commissione europea, il proprio potere, e' soggetto al controllo del giudice nazionale munito di giurisdizione - nella specie il giudice amministrativo, al quale l'art. 33 della legge citata affida la giurisdizione esclusiva nella materia "de qua" -, il cui eventuale errore emerneutico in punto di accertamento del vizio di legittimita' del provvedimento amministrativo impugnato "sub specie" di difetto di competenza dell'Autorita' emanante, si traduce in un "error in iudicando", attinente all'esplicazione interna del potere giurisdizionale attribuito dalla legge al giudice amministrativo, ed e' percio' inidoneo ad integrare una questione di giurisdizione.  

200508882c            I motivi inerenti alla giurisdizione - in relazione ai quali soltanto e' ammesso, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost. e dell'art.362 cod.proc. civ., il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato - vanno identificati o nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l'ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalita' amministrativa oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non potesse formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione (ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimita' degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito). Pertanto, e' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non puo' essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte.    

200508882b           In relazione al provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che, accertata l'intesa restrittiva della liberta' di concorrenza in violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, inibisca l'attuazione e la continuazione delle infrazioni accertate ed applichi alle imprese di assicurazione interessate al procedimento distinte sanzioni amministrative     pecuniarie, ogni impresa e' titolare di una posizione giuridica differenziata, la quale non viene meno per il fatto che siano state postulate intese anticoncorrenziali, perche', pur in presenza di tali intese, oggetto del provvedimento restano le condotte delle singole compagnie assicuratrici, ciascuna delle quali e' destinataria dell'ordine di inibizione e delle sanzioni amministrative distintamente irrogate. Da tanto consegue che - essendosi in presenza, non di un atto indivisibile concernente piu' soggetti unitariamente considerati, bensi' di un atto plurimo riguardante una pluralita' di soggetti, ciascuno dei quali titolare di una situazione giuridica autonoma - non ricorre una situazione di inscindibilita' o dipendenza di cause, per cui, ove la sentenza del Consiglio di Stato non sia stata impugnata nei confronti di tutte le compagnie di assicurazione destinatarie della sanzione che avevano preso parte al giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo, non v'e' necessita', in sede di giudizio di cassazione, di disporre l'integrazione del contraddittorio, versandosi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 331 cod. proc. civ.         

200508882a            E' inammissibile nel giudizio di cassazione l'intervento di terzi non partecipanti al pregresso grado di merito.

200508693                             In tema di circolazione stradale, l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente di guida, chieda l'annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al "petitum" diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.

200508692                             Il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise. Pertanto, nella sentenza di primo grado con la quale il giudice ordinario, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, statuisca sul fondamento della domanda, va ravvisata un'esplicita pronuncia affermativa della giurisdizione indipendentemente dalla sua mancata formulazione nel dispositivo, di tal che, qualora l'appello avverso detta sentenza sia rivolto a conseguire soltanto un riesame nel merito, sia pure con ampia richiesta di "riforma in ogni sua parte" della sentenza stessa, senza una specifica riproposizione della questione di giurisdizione, su tale questione si forma il giudicato, con conseguente inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione che sia diretto a sollevarla. (Principio espresso in controversia relativa alla risoluzione di un contratto di compravendita, nella quale il giudice di primo grado, pur rigettando in motivazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, nel dispositivo si era limitato ad accogliere la domanda nel merito).

200508691                             Le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proposte dopo la disposta privatizzazione di detto rapporto di lavoro - privatizzazione avvenuta a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico "ex" art. 1 D.L. n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71 del 1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993 - sono devolute, ai sensi dell'art. 10 di detto D.L., alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in considerazione della natura privatistica di detto rapporto "ex" art. 6, secondo comma, del citato D.L., che non è esclusa dalla disposizione del sesto comma dell'art. 6, ult. cit., la quale, prevedendo che, sino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della normativa sostanziale. Inoltre, sull'attribuzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria derivante da dette norme, e sulla data dalla quale si è verificata detta devoluzione, non hanno inciso né l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (art. 1, secondo comma, D.L. n. 487 del 1993, modificato dall'art. 2, ventisettesimo comma, della legge n. 662 del 1996), in quanto al tempo in cui questa è stata perfezionata il rapporto di lavoro era già stato privatizzato, né l'art. 1 del D.L. n. 269 del 1994, il quale, in riferimento agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, prevede che continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltesi anteriormente alla trasformazione, poiché detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla sua entrata in vigore e, conseguentemente, non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati.

200508214                             In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno disposto, "ex" art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato).

200508213                             Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, spetta al giudice ordinario conoscere della controversia originata dall'impugnativa della determinazione del comitato di gestione della SACE - Sezione speciale per il credito all'esportazione (all'epoca ente pubblico economico) recante, in relazione ad una polizza per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'esecuzione di un contratto d'appalto, il rigetto della richiesta di proroga della garanzia assicurativa, trattandosi di controversia vertente sull'interpretazione della disciplina applicabile ad un rapporto contrattuale instaurato tra soggetti operanti su un piano di parità e legati, pertanto, da diritti ed obblighi reciproci.

200508212c                           Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia originata dall'impugnativa della determinazione del comitato di gestione della SACE - Sezione speciale per il credito all'esportazione (all'epoca ente pubblico economico) recante, in relazione ad una polizza per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'esecuzione di un contratto d'appalto, il rigetto (nella specie, per motivi attinenti alla posteriorità del sinistro rispetto alla scadenza del termine di durata stabilito dalla polizza medesima) della domanda di indennizzo, avanzata dalla società assicurata, e ciò trattandosi di controversia relativa ad un rapporto di natura patrimoniale, reso nell'espletamento di un pubblico servizio, la cui fonte regolatrice è di natura negoziale e non amministrativa. (Principio enunciato in relazione a controversia promossa, dinanzi al giudice amministrativo, dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10 luglio 2000, data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in base tanto al testo originario dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, quanto al testo della medesima disposizione novellato dalla citata legge n. 205 del 2000, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004).

200508212b                           La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di fronte al TAR, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare è privo di carattere decisorio ed è inidoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla giurisdizione.

200508212a                           L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma solo uno strumento apprestato per dirimere in via preventiva ogni contrasto, anche solo potenziale, circa l'esistenza del potere giurisdizionale del giudice adito; pertanto, il ricorrente non ha l'onere di indicare quale sia, a suo avviso, il giudice nella cui sfera giurisdizionale rientri la controversia e neppure di enunciare i motivi che sorreggono la sua richiesta.

200508209                             Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della domanda - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) - con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni: detta domanda, infatti, non integra impugnazione di atti o provvedimenti autoritativi della P.A., né fa valere posizioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998 (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma denuncia fatti lesivi della proprietà, nella carenza di provvedimenti idonei a determinarne l'affievolimento o la traslazione, e così si ricollega ad un diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione.

200508208                             In tema di acque pubbliche, il parere dell'Autorità di bacino territorialmente competente, di cui all'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni,  sulle domande per nuove concessioni relative sia alle grandi che alle piccole derivazioni, deve ritenersi, al pari di tutti gli atti endoprocedimentali, sempre passibile di rimozione e di ritrattazione fino a quando non sia concluso l'"iter" amministrativo diretto all'adozione del provvedimento, rispetto al quale esso è prodromico. Ne consegue che la previsione, contenuta nella citata disposizione, secondo cui il parere dell'Autorità di bacino, se non intervenuto nel termine di quaranta giorni accordato a tale Autorità per manifestarlo, "si intende espresso in senso favorevole", deve essere interpretata nel senso che agli uffici competenti in ordine all'adozione degli atti di concessione è consentito di provvedere su tali domande prescindendo dal detto parere quando questo non venga tempestivamente fornito, senza che tuttavia sia precluso in assoluto un, sia pure ritardato, ma comunque utile, esercizio della funzione consultiva da parte dell'Autorità di bacino nella persistente pendenza dell'"iter" procedimentale diretto al rilascio delle concessioni.

200508207                             In tema di interventi per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, la controversia relativa alla (mancata) acquisizione al patrimonio del Comune, secondo la previsione di cui all'art. 6, quarto comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dell'area, su cui insisteva l'edificio distrutto o danneggiato, rimasta inutilizzabile per motivi tecnici, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché in detta controversia l'atto amministrativo del Comune, chiamato ad accertare l'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio dell'ente locale, non esprime l'esercizio di alcun potere discrezionale, essendo il passaggio dell'area al patrimonio comunale stabilito direttamente dalla legge (di tal che la posizione giuridica soggettiva del privato proprietario è di diritto soggettivo). Deve, pertanto, escludersi che la cognizione di detta controversia, che pure rientra nell'ambito della materia urbanistica ed edilizia, spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), atteso che - dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 -  una determinata materia può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero se si avvale della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo).

200508204                             Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali alla giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario, non implicando l'esame di una pretesa conseguenziale ad una tutela da chiedersi al giudice amministrativo, conoscere della domanda - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) - con la quale il privato chieda, in via principale, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà del fondo ad esso appartenente su cui sia stata eseguita un'opera pubblica senza che sia stato emesso il decreto di esproprio,  ovvero - in via subordinata, e per il caso in cui non ricorra un'ipotesi di accessione invertita - la restituzione del fondo medesimo.

200507800b                           L'art. 33, secondo comma, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) non attrae nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative all'affidamento di appalto (nella specie, di lavori di costruzione di un parcheggio multipiano e a raso a beneficio dell'aeroporto di Ancona-Falconara) da parte di soggetto che, pur non tenuto all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbia scelto comunque di adottarlo, in tal guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore, essendo irrilevante, in mancanza di un obbligo al riguardo, che il bando di gara faccia riferimento alla normativa comunitaria e alla legge quadro in materia di lavori pubblici. (Fattispecie relativa alla soc. Raffaello a r.l., partecipata in maggioranza dalla soc. Aerdorica s.p.a., titolare della concessione governativa per l'esercizio delle attività aeroportuali presso l'aeroporto di Ancona-Falconara; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la sussistenza cumulativa, in capo alla soc. Raffaello, delle tre condizioni, delineate dall'art. 1, lettera b, della direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, ai fini della attribuzione dello "status" di organismo di diritto pubblico).

200507800a                           Il regolamento preventivo  di giurisdizione non è ammissibile  in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione; deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto soggetto.

200507799b                           La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 cod. civ., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

200507799a                           Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo", con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotta una mancata (inesistente o apparente) motivazione della decisione.

200507792                             La giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'"an" che il "quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed INVIM) e l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d'inventario, adducendo la propria responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ("ex" art. 490, secondo comma, numero 2, cod. civ.), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell'intera imposta, e non di quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se così non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilità dell'erede accettante con beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al "de cuius", sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitività dell'avviso di liquidazione.

200507791                             Nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano perché enti di diritto internazionale, il giudice italiano è carente della potestà giurisdizionale idonea ad interferire nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie di essi, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale. Tra questi non può comprendersi la sentenza di condanna ad un pagamento che debba essere logicamente preceduta da un accertamento del danno da interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con prestazioni lavorative attinenti ai fini istituzionali dell'ente datore di lavoro: infatti tale sentenza, una volta passata in giudicato, farebbe stato sia sull'obbligo di pagare sia (questione pregiudiziale logica) sull'obbligo di ricevere a tempo indeterminato le prestazioni lavorative. (Nel caso di specie l'attore aveva chiesto, con l'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione di nullità, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di promozione e sviluppo, anche con progetti speciali, dell'Opera romana pellegrinaggi - articolazione del Vicariato di Roma, ente della Santa Sede - con compiti di direttore di agenzia, e la conseguente condanna al pagamento di retribuzioni non corrisposte, a partire dalla cessazione di fatto del rapporto; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto della giurisdizione italiana, cassando senza rinvio la sentenza impugnata).

200507555                             I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunita', in funzione di "una quantita' globale garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi individuali di riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, cosi' come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (gia' art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne' detta conclusione e' infirmata dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma cinquecentocinquantunesimo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto materiale implicito, perche', richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della  consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non puo' che disporre per l'avvenire, sicche' risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.

200507552                             Nel giudizio di cassazione, la trattazione del ricorso in udienza pubblica (art. 379 cod. proc. civ.) non impedisce che lo stesso, una volta rinviato a nuovo ruolo, sia dal presidente fissato per la trattazione nell'adunanza della camera di consiglio (art. 377, primo comma, cod. proc. civ.), qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ. per la pronuncia in camera di consiglio.

200507444             In materia di risorse idriche e di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, spettano alla giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, atteso che da tale delimitazione discendono i successivi provvedimenti di organizzazione e gestione del sistema idrico integrato, i quali, essendo finalizzati a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, hanno incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo.

200507442                             Proposta dall'utente del servizio idrico domanda di restituzione, dinanzi al giudice ordinario, delle somme indebitamente versate a titolo di canone di depurazione delle acque reflue, allorché il giudice abbia condannato in solido tanto l'ente pubblico impositore, al quale il gettito andava versato, quanto l'azienda speciale che aveva proceduto all'attività di riscossione, accogliendo nel contempo la domanda di garanzia interposta da quest'ultima, in quanto rivestente la posizione di mero "adiectus solutionis causa" nei confronti dell'altro condebitore in solido, l'accoglimento dell'impugnazione - promossa ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 1), cod. proc. civ. dall'ente pubblico condebitore - per carenza di giurisdizione di detto giudice (e ciò, essendo la controversia devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie) comporta la caducazione, in via di estensione "ex" art. 336 cod. proc. civ., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, essendo quest'ultima pronuncia inscindibilmente legata al capo di condanna alla restituzione delle somme pagate per la depurazione delle acque reflue, e quindi dipendendo dalla parte della sentenza travolta dalla pronuncia di difetto di giurisdizione.

200507441                             Spetta al giudice ordinario, e non al Tribunale superiore delle acque pubbliche, conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici, relativi allo sfangamento di un lago, chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità (normativa) sopravvenuta, della convenzione, in precedenza stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la consistenza del diritto soggettivo, atteso che l'impossibilità sopravvenuta, invocata dall'assessore regionale a sostegno della dichiarazione con la quale l'amministrazione afferma di ritenersi libera dall'obbligo contrattuale, non esprime una potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione giuridica soggettiva della concessionaria, ma considera l'estinzione dell'obbligazione alla stregua di un effetto prodotto direttamente dalla legge (la quale, nel caso, aveva soppresso l'istituto della concessione come precedentemente disciplinato). Pertanto, detta dichiarazione non ha la sostanza del provvedimento amministrativo, cioè dell'unico possibile oggetto del ricorso diretto al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del testo unico approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che una manifestazione di potestà autoritativa fosse nel caso individuabile nel diniego alla stipula di una convenzione integrativa, implicito nel decreto impugnato, e ciò non essendo tale diniego riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso che la stipula di appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale).

200507440                             La cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta, con la cessazione del rapporto di servizio del magistrato, la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con esclusione della possibilità di qualsiasi altra pronuncia.

200507145                             I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunita', in funzione di "una quantita' globale garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi individuali di riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, cosi' come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (gia' art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne' detta conclusione e' infirmata dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma cinquecentocinquantunesimo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto materiale implicito, perche', richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della  consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non puo' che disporre per l'avvenire, sicche' risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.

200507000                             La domanda del professore universitario rivolta ad ottenere la condanna della P.A. al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni perdute nonché al pregiudizio di avere ottenuto una sede lontana e disagiata, derivante dal ritardo nell'immissione in ruolo, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'attinenza della controversia ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, atteso che gli artt. 3 e 63, quarto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 escludono dalla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di impiego dei professori universitari, conservato al regime pubblicistico.

200506994                             L'indennità premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti locali dall'INADEL (a cui è subentrato l'INPDAP) ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario, fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale. (Nella specie il pubblico dipendente - prima dell'ente locale e poi dello Stato - aveva chiesto l'indennità premio di fine servizio esclusivamente per il periodo di lavoro svolto presso l'ente locale; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo qualsiasi incidenza sulla giurisdizione della disciplina concernente la ricongiunzione "ex" legge 22 giugno 1954, n. 523).

200506993                             Con riguardo alla revisione del prezzo di appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an" della revisione, in quanto concernente l'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola contrattuale stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (che tale deroga ha espressamente vietato), ovvero quando l'amministrazione abbia adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento denotante implicito riconoscimento del diritto alla revisione. A tale riguardo è necessario che il provvedimento o il comportamento concludente - che in ogni caso non possono consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione - provengano dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico, e tale non può considerarsi, nel sistema normativo dettato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, l'assessore ai lavori pubblici del Comune, e neppure il sindaco, atteso che l'art. 36 di detta legge conferisce a tale organo la rappresentanza dell'ente e l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, mentre l'art. 32 della stessa legge assegna al consiglio comunale, tra le altre, la competenza (lettera m) in materia di appalti che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.

200506992c                           Sebbene al fine della decisione su questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede sia di ricorso preventivo che di ricorso ordinario, abbiano il potere di procedere, onde qualificare la posizione soggettiva o il rapporto dedotto in giudizio,  ad accertamenti in fatto ed alla lettura diretta degli atti, tuttavia in sede di ricorso ordinario non possono esercitare tale potere in via sostitutiva dell'attività difensiva delle parti, ma soltanto sulla base delle allegazioni delle parti stesse, doverosamente svolte nel ricorso in relazione non solo agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alle statuizioni contenute nella decisione impugnata.

200506992b                           La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F, attesa l'inidoneità dell'atto rescindente ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, per ciò stesso, consistenza di diritti soggettivi. Ne consegue che detto provvedimento, ancorché rivestito delle forme dell'atto amministrativo, non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali, onde le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di autotutela appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

200506992a                           In tema di appalto di opere pubbliche, l'(abrogato) art. 42 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel delineare il procedimento per la definizione in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, di controversie insorte nella fase di esecuzione dei lavori, ha riguardo unicamente alle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore a seguito delle domande o delle riserve formulate dall'impresa in corso d'opera, con iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori è tenuto ad esporre le due controdeduzioni. La determinazione assunta all'esito del previsto procedimento si configura non già come espressione di un accordo tra le parti, ma come autonoma emanazione dell'ente appaltante, avverso la quale è esperibile il normale ricorso al giudice ordinario (o l'acceso agli arbitri), che non è rivolto all'annullamento di detta determinazione, ma all'accertamento della fondatezza delle pretese dell'appaltatore ed alle conseguenti pronunce di condanna. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie di controversia relativa ai crediti dell'appaltatore riconosciuti dallo IACP con l'adozione del provvedimento intervenuto in sede di risoluzione della controversia in via amministrativa, ai sensi del citato art. 42; ed hanno del pari escluso che l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'appaltatore, il giorno precedente all'adozione del detto provvedimento, contenente la rinuncia al giudizio anteriormente promosso per azionare pretese patrimoniali, integrasse, nel caso, un momento o un profilo della determinazione assunta dall'ente appaltante, tale da comportare la configurabilità di una delibera contrattata, "ex" art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo).

200506985                             Il termine dimidiato di trenta giorni previsto dall'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 per la proposizione del ricorso per cassazione contro le sentenze di appello in materia di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità non comporta alcuna apprezzabile limitazione del diritto di difesa, quali che siano i motivi di ricorso; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, citato.

200506983                             L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio.

200506747                             E' inammissibile il ricorso per regolamento preventivo proposto nell'ambito di un procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, di sequestro giudiziario).

200506745                             In materia edilizia ed urbanistica, l'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, esclude una concorrenza delle giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, nell'area del risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi; spetta pertanto al giudice amministrativo conoscere della domanda con cui il privato chieda, previo accertamento del colpevole ritardo del Comune nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni.

200506744                             L'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, eccettuate quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ha inteso far salva la giurisdizione del giudice ordinario soltanto nell'ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto la determinazione di canoni che implicano l'esercizio di una discrezionalità da parte della P.A., ossia non coinvolga la verifica dell'azione autoritativa di quest'ultima. (Fattispecie in tema di concessione-contratto avente ad oggetto l'assegnazione di due lotti di terreno adibiti all'esercizio di attività produttiva e prevedente il pagamento di una penale in favore della P.A. in caso di cessione del bene a terzi da parte del concessionario entro un decennio dall'inizio dell'attività produttiva; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia relativa alla debenza o meno della penale in caso di cessione avvenuta anteriormente all'inizio dell'attività produttiva, sul rilievo che la causa involgeva l'ambito del potere autorizzatorio della P.A. e la sua discrezionalità al riguardo).

200506743b           Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa alla esecuzione del rapporto: in questa seconda fase resta, quindi, operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative.

200506743a                           Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, della convenzione, relativa a lavori di sfangamento di un lago, in precedenza stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la consistenza non già del mero interesse legittimo (cui si correla la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo), sibbene quella, piena (e conoscibile dal giudice ordinario), del diritto soggettivo. Né l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario può fondarsi sull'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prevedente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative: ciò in quanto l'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (avente portata derogatoria rispetto alla "lex generalis" costituita dal citato art. 5) assoggetta le concessioni in materia, come nella specie, di lavori pubblici agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale operanti in materia di appalti di opere pubbliche. Né, in relazione al concorrente "petitum" risarcitorio della domanda, può venire in rilievo, al fine di incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, la disposizione di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205: essa infatti - nel prevedere, con la sostituzione dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e con la modifica dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, e che il TAR, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - è norma che non attiene alla giurisdizione, ma alla estensione dei poteri del giudice amministrativo, nel senso che, per un principio di concentrazione, essa configura ora come "piena" la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice amministrativo, autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse alla impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua giurisdizione, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che il diniego implicito alla stipula di una convenzione integrativa, ravvisabile nel decreto impugnato, fosse nel caso riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso che la stipula di appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale, sicché, anche sotto questo profilo, il decreto impugnato doveva ritenersi pur sempre incidente su posizioni di diritto perfetto negozialmente acquisite dalla società concessionaria).

200506643             Qualora, nel corso del procedimento di espropriazione per pubblica utilità (nella specie finalizzato alla costruzione di un'opera idraulica), il titolare del fondo soggetto ad ablazione trasferisca a terzi la proprietà del bene espropriando o di parte di esso, la comunicazione di avvio del procedimento medesimo effettuata nei confronti dell'originario intestatario spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'avente causa a titolo particolare, al quale,quindi, non è necessario l'invio di una nuova analoga comunicazione.

200506639                             In tema di sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. a privati per la promozione di attività di formazione professionale, la controversia insorta a seguito delle determinazioni dell'amministrazione (nella specie, la Regione) di riduzione dell'importo del disposto finanziamento in ragione dell'inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla rendicontazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a degradare il diritto soggettivo del beneficiario a interesse legittimo. Né la riconducibilità di dette determinazioni al potere di autotutela può fondarsi sulla circostanza che tali provvedimenti amministrativi di riduzione del finanziamento siano adottati nell'esercizio dei poteri di verifica e di controllo demandati al soggetto pubblico erogatore (e nella specie sollecitati da organismi comunitari), giacché tale attività di verifica e di controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento.

200506637b                           Rispetto ad un giudicato sulla giurisdizione sono ininfluenti le norme sopravvenute determinative di un diverso criterio di giurisdizione.

200506637a                           Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che abbia pronunciato sul merito della causa con implicito riconoscimento della giurisdizione determina il formarsi del giudicato formale sulla giurisdizione. A tal fine, costituisce pronuncia di merito, in ragione della soddisfazione della pretesa del ricorrente alla eliminazione dell'atto a lui sfavorevole, e come tale idonea all'indicato effetto, anche la decisione di annullamento del provvedimento impugnato (nella specie, decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica) pronunciata dal giudice ordinario per vizi formali (incompetenza dell'organo che aveva emanato l'atto di decadenza) e non per vizi sostanziali.

200506635b                           In tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie riguardanti il personale universitario, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, primo comma), ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, quarto comma), tra le quali quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari. Appartiene pertanto al giudice amministrativo la controversia avente per oggetto lo "status" del professore universitario, asseritamente leso dalla estensione (compiuta dalla statuto universitario) dell'elettorato attivo per la carica di rettore a personale non docente. (Nella specie i ricorrenti, professori universitari, avevano chiesto l'annullamento del D.M. di nomina del rettore dell'università in quanto avvenuta attraverso una indebita estensione del corpo elettorale, con conseguente limitazione dello "status" di elettore del professore universitario, il cui voto singolo sarebbe stato attenuato nel suo valore, ossia nella sua attitudine a concorrere alla costituzione della carica di rettore).

200506635a                           Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all'elezione del rettore di un'università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario - formulato in asserita violazione dell'art. 97 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - aveva esteso il diritto di elettorato aattivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico-amministrativo).

200506634                             I rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti regionali di sviluppo agricolo (nella specie, della Regione Siciliana) addetti stabilmente ai centri di meccanizzazione agricola di tali enti hanno natura privatistica, secondo quanto si ricava dall'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386, con la conseguenza che le relative controversie (nella specie, attinenti a periodi di lavoro anteriori al 30 giugno 1998) sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.

200506426                             In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo conoscere della controversia originata dall'impugnazione del diniego di concessione del visto di ingresso, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che, essendo il visto di ingresso subordinato, al pari del permesso di soggiorno, alla valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi o di condizioni internazionali, la P.A. dispiega, nella sua emanazione, una specifica ed ampia discrezionalità, il che esclude la configurabilità, in capo allo straniero, di una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento.

200506425  Spetta  alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti la controversia concernente    somme    versate  da  privati  concessionari  di  aree demaniali,  all'inizio  del  rapporto,  a titolo di deposito al Genio civile,  risultate  in  eccedenza  e  delle  quali sia stata pertanto disposta  la restituzione ai privati stessi, mediante la emissione di assegni,  riscossi,  nella  irreperibilita'  dei  destinatari,  da un dipendente  dell'amministrazione(nella specie, con firma per girata a nome  dei  beneficiari e firma per incasso da parte del coniuge dello stesso    dipendente).    Infatti,    il  danno  provocato  da  detto comportamento  e'  subito dall'amministrazione, e non dai privati cui le  somme  dovevano  essere restituite, poiche' tali somme, una volta acquisite  dall'ente  pubblico,  sono  di  spettanza  dello stesso, e rimangono  tali  fino  al  momento  della eventuale restituzione agli interessati;  mentre,  nel  caso di irreperibilita' di costoro, anche se  siano  stati  emessi assegni a loro favore, dette somme rimangono di    spettanza    dell'ente    e  sono  da  questo  incamerate  come sopravvenienza  attiva da iscriversi in conto entrate, rientrando nel coacervo   delle  risorse  disponibili  per  la  effettuazione  delle attivita' di competenza dell'ente.

200506418                             Il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000; soltanto dopo tale data esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta, atteso che la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione dell'utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, è rimasta immutata per i canoni relativi al periodo anteriore al 3 ottobre 2000.

200506409                             Ove una P.A. (a ciò autorizzata dalla legge) scelga di richiedere al Comune la notificazione di propri atti e si avvalga, a tal fine, dei messi comunali (personale dipendente del Comune), l'attività notificatoria esplicata da costoro non è riconducibile alla nozione di pubblico servizio recepita nell'art. 33, secondo comma, lett. f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dovendo escludersi da tale nozione le prestazioni che rivestono un rilievo soltanto strumentale alla erogazione del servizio e che restano, comunque, interne alla struttura organizzativa del gestore del medesimo. All'opposto, i messi comunali agiscono nell'adempimento degli obblighi di prestazione che derivano dal rapporto di impiego pubblico che li lega all'ente territoriale, nella cui struttura sono inseriti, e in questo stesso rapporto trova titolo e giuridico fondamento ogni loro pretesa - comprese quelle di carattere patrimoniale - connessa con l'esercizio dell'attività notificatoria, ancorché svolta nell'interesse e per conto di altra Amministrazione. Ne consegue che, considerato che il rapporto di cui trattasi rientra tra quelli cosiddetti contrattualizzati, la questione di giurisdizione, in relazione a controversia avente ad oggetto il pagamento di somme reclamate come corrispettivo dell'attività di notificazione di certicati elettorali richiesto al Comune di appartenza dal Ministero dell'interno in occasione delle elezioni del 1995, va risolta alla stregua della disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), il quale, nel richiamare il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in tale materia (art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001; già art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998), conserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che, sebbene introdotte successivamente al 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data.

200506405                             Ai sensi del testo novellato dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario conoscere della controversia avente ad oggetto la quantificazione dei contributi ENPAM dovuti dalla AUSL sulle competenze relative alle prestazioni erogate dal direttore sanitario di un centro convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, e ciò mancando qualunque esplicazione di poteri autoritativi da parte della Azienda sanitaria.

200506332                             Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei danni da esso subiti dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica. Né la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria può trovare fondamento nel testo novellato dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: infatti detta norma - la quale prevede che quando è chiesto al giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale di annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del danno) - non opera allorché, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo,  manchi una domanda di annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione amministrativa.

200506330                             La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se non coinvolge la validità della convenzione o la determinazione del prezzo della prestazione. In relazione a detta controversia, invero, deve escludersi che ricorra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), perché la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale ha determinato la caduta della lettera e) del citato art. 33 (che si riferiva alle controversie riguardanti le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale), ed ora la giurisdizione esclusiva in tema di pubblici servizi ricorre soltanto nelle seguenti controversie: controversie in materia di concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi; controversie in materia di affidamento del servizio; controversie concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e controllo nei confronti del gestore; controversie relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo su settori già determinati dalla citata norma, quali il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni, ecc.; controversie relative a provvedimenti adottati dalla P.A. in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del 1990; mentre, negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è regolata dal criterio del "petitum" sostanziale dell'azione. Sicché quando si dibatte, come nella specie, dell'attuazione di obbligazioni che hanno fonte nel rapporto di concessione non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere i diritti soggettivi derivanti dal rapporto in contestazione.

200506213 Con  riguardo  ai  procedimenti  disciplinari  a  carico di avvocati, l'apprezzamento  in  fatto  del  Consiglio Nazionale Forense circa la idoneita'  di  un  determinato  comportamento  posto  in essere da un avvocato  a  ledere  il  decoro  e  la  dignita'  professionale della categoria,  valori tutelati dall'art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933, ha  carattere di esclusivita', ed e', pertanto, incensurabile in sede di  legittimita'  ove  sorretto da motivazione idonea e sufficiente.( Nella  specie,  la  Corte Cass. ha confermato la decisione del C.N.F. che  aveva  confermato  la condana inflitta ad un avvocato incolpato, tra  l'altro,di  aver  redatto e pubblicato un opuscolo informativo e pubblicitario  indicando  quale  ragione  giustificativa dello stesso nuove  regole, in realta' inesistenti, imposte dall'Unione Europea in materia  di  compensi  per l'ativita' professionale:la Corte Cass. ha rilevato    al  riguardo  che  dalla  motivazione  del  provvedimento impugnato  era  desumibile che la lesione del decoro e della dignita' professionale  della  categoria  era stata ravvisata dal C.N.F. nella prospettazione  al pubblico di fallaci innovazioni normative e di una funzione  forense  configurata  come  mera  gestione  di  impresa  di servizi,  non  essendosi,  invece,  inteso  stigmatizzare  la  libera comunicazione delle informazioni sull'esercizio della professione.)

200506213  Le  funzioni  esercitate  in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine  degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa  e  non  giurisdizionale;  e'  percio'  manifestamente inammissibile,  in  riferimento  agli  artt.  24,  97 e 111 Cost., la questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 38 del R.D.L. 27 novembre  1933,  n.  1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36),  e  degli  artt.  47 e seguenti del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, per  la  mancanza  in  capo  al  predetto  organo  dei  requisiti  di imparzialita'  e terzieta' richiesti, costituendo lo stesso organismo un'associazione  di  professionisti  in  concorrenza con l'incolpato, avuto  riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola attivita' giurisdizionale.

200506213   Il  Consiglio  nazionale  forense,  allorche'  pronuncia  in  materia disciplinare,  e'  un  giudice  speciale istituito con D.Lgs. lgt. 23 novembre  1944,  n.  382,  e tuttora legittimamente operante giuta la previsione  della  VI  disp. transitoria della Costituzione. Le norme che  lo  concernono,  nel  disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti  del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo  si  svolge, assicurano - per il metodo elettivo della prima e  per  la  prescrizione,  quanto  al  secondo, dell'osservanza delle comuni  regole  processuali  e dell'intervento del P.M. - il corretto esercizio  della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in    tale   materia,  con  riguardo  all'indipendenza  del  giudice, all'imparzialita'  dei  giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v.    Corte    cost.,    sent.  n.  284  del  1986).  E',  pertanto, manifestamente  infondata,in  riferimento  agli  artt.  24,  97 e 111 Cost.,    la    questione    di   legittimita'  costituzionale  delle disposizioni   sul  procedimento  disciplinare  innanzi  al  predetto C.N.F.,non  potendo  incidere  sulla  legittimita'  costituzionale di detta  normativa  neanche  la  circostanza  che al Consiglio spettino anche  funzioni  amministrative,in  quanto,  come  evidenziato  anche dalla  Corte  costituzionale,  non  e'  la mera consistenza delle due funzioni  a  menomare l'indipendenza del giudice, bensi' il fatto che le  funzioni amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in  una  posizione  gerarchicamente  sottordinata,  essendo  in  tale ipotesi  immanente  il  rischio  che  il potere dell'organo superiore indirettamente  si estenda anche alle funzioni giurisdizionali(v.,tra le  altre,  Corte cost., sent. n. 73 del 1970,n. 128 del 1974, n. 284 del 1986,cit.).

 200505336                            In tema di concessione di pubblico servizio avente ad oggetto la riscossione di entrate patrimoniali, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale il concessionario chieda la condanna dell'ente concedente al risarcimento dei danni per avere quest'ultimo affidato a terzi, mediante il rilascio di altra concessione, l'esazione dei canoni di acqua che sarebbero dovuti rientrare nella riscossione delle entrate patrimoniali; rientra del pari nella giurisdizione esclusiva del medesimo giudice la cognizione della domanda di garanzia e di manleva proposta dall'ente concedente nei confronti del terzo nuovo concessionario.

200505335                             In tema di immigrazione, il decreto con il quale il tribunale - adito dall'interessato avverso il provvedimento del questore di revoca del permesso di soggiorno e di diniego della conversione del permesso per motivi di famiglia a permesso per motivi di lavoro - respinga il ricorso, all'esito di un procedimento svoltosi con rito camerale, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., mentre ne è preclusa la diretta ricorribilità per cassazione.

200505332                             Salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva espressamente previste e diversamente disciplinate dall'ordinamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta la P.A. introduca una procedura esecutiva per la realizzazione di un credito da sanzione ed accessori precedentemente determinato in sede autoritativa ed il privato vi resista proponendo opposizioni esecutive intese a contestare, non l'esercizio del potere ed il provvedimento sanzionatorio nel quale esso si è tradotto, ma la persistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio. Ne consegue che, in tema di sanzioni per ritardata corresponsione del contributo afferente a concessione edilizia in sanatoria, ove il Sindaco emetta ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasgressore, l'opposizione dell'intimato rientra nella cognizione del giudice amministrativo  allorché sia contestato il momento autoritativo del rapporto tra P.A. e privato, richiedendosi al giudice di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ossia la correttezza dell'attività di accertamento della sussistenza dell'illecito ("an") e la determinazione dell'entità delle prestazioni economiche consequenziali ("quantum"); mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove la contestazione sollevata con l'opposizione investa la validità formale dell'ordinanza-ingiunzione stessa o la sopravvenienza di fatti estintivi del diritto per il quale sia stato iniziato, con la notificazione del detto provvedimento, il procedimento di riscossione coattiva. (Nella specie, proponendo opposizione all'ordinanza-ingiunzione per la ritardata corresponsione del contributo relativo a concessione edilizia in sanatoria, l'intimato aveva dedotto che il diritto di riscuotere la somma pretesa dal Comune per ritardato versamento dell'oblazione si era estinto per prescrizione e aveva inoltre contestato la validità dell'atto notificatogli per omessa indicazione degli elementi necessari all'eventuale opposizione; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere detta controversia).

200505207c            Ove il giudice di primo grado abbia espressamente statuito sulla questione di giurisdizione, il riesame della medesima da parte del giudice di secondo grado postula che essa abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione in sede di atto di costituzione in appello.

200505207b           La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità.

200505207a                           Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta copia.

200505191             La controversia promossa dal privato, utente di acqua pubblica, nei confronti del Comune al fine di contestare la debenza del canone di fornitura di acqua potabile - ove le questioni sulla validità ed operatività di atti amministrativi in materia tariffaria siano state sollevate, non in via principale per conseguire una pronuncia di annullamento, ma in via meramente incidentale, senza quindi interferire sul "petitum" sostanziale in relazione al quale va determinata la giurisdizione - è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a posizione di dare ed avere, aventi natura di diritto soggettivo, discendenti da un contratto di somministrazione stipulato su basi paritetiche. (Principio espresso in relazione a controversia promossa anteriormente all'1 luglio 1998, data di decorrenza di operatività dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, concernente il riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici).

200505079                             In relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l'incolpato - sul presupposto di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna - denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la stessa valutato unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli addebiti, è affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal quale non sia consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione originario, difettando in tal caso quella "esposizione sommaria dei fatti di causa" che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel contenuto del ricorso introduttivo.

200505078             La giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni da lesione di interessi pretensivi conseguente ad atti adottati da un ente pubblico non economico spetta al giudice amministrativo alla stregua di quanto disposto dall'art. 35, comma primo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - a norma del quale, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto - e dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 7 della citata legge n. 205 del 2000 - a norma del quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno -, avendo il legislatore con tali disposizioni, coerenti con la piena dignità di giudice riconosciuta al Consiglio di Stato dalla Costituzione e in attuazione dell'art. 24 Cost., inteso concentrare presso il medesimo giudice, sia nell'ambito delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità di tale giudice, anche la decisione sulla domanda di risarcimento del danno che il privato proponga congiuntamente o alternativamente a quella di annullamento dell'atto amministrativo che affermi illegittimo.

200505077                             La violazione del giudicato non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, trattandosi di doglianza che non attiene al superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.

200505075                             I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero (art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401)  non sono assimilabili né equiparabili al personale appartenente alla carriera diplomatica, e pertanto in relazione alle controversie di lavoro dei primi non opera la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per il personale della carriera diplomatica (artt. 3 e 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). (Nella specie era stata impugnata la determinazione ministeriale di non procedere alla rinnovazione dell'incarico di direttore di Istituto italiano di cultura ed il decreto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. confermano la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Consiglio di Stato).

200505056                             In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto (nella specie, nella Regione Calabria, ai sensi della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7, come modificata dalla legge reg. 11 luglio 1983, n. 22), allorché non sia contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di sovvenzioni di esercizio, la controversia sulla spettanza degli interessi per il ritardato pagamento spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la posizione del concessionario richiedente si configura come di diritto soggettivo, non essendo l'erogazione degli interessi subordinata all'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione, e tenuto conto che la prestazione pecuniaria e i suoi accessori costituiscono corrispettivi nell'ambito del rapporto concessorio di pubblico servizio, e sono quindi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

200504957             Poiché le sentenze della Corte dei conti sono impugnabili in cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice, è inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con riferimento a pronuncia della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sia diretto a denunciare, come ragione preclusiva dell'affermazione della  responsabilità, la circostanza che la P.A., costituendosi P.C. in sede penale, abbia richiesto e ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto, in quanto tale deduzione evidenzia non una questione di giurisdizione, ma una questione afferente ai limiti della proponibilità della domanda davanti al giudice contabile, traducendosi nella deduzione di un "error in iudicando", esorbitante dalle previsioni di cui agli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., spettando la realizzazione del divieto di "ne bis in idem" unicamente al giudice del merito.

200504956             Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo". (Nella specie, le Sezioni Unite della Corte Cass. hanno dichiarato inammissibile il ricorso con il quale veniva dedotto che la Corte dei conti, nel verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, una volta accertata detta compatibilità, aveva esteso il proprio sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa dei pubblici amministratori, rilevando che l'addebito mosso a questi ultimi, concernente la predisposizione e la conduzione di una gara per la concessione del servizio di fornitura di gas metano, investiva la fase prodromica all'esercizio del potere discrezionale, e ritenendo conseguentemente che il relativo giudizio atteneva ai limiti interni della giurisdizione contabile).

200504953                             In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale, la deduzione con la quale la sentenza emessa dal giudice contabile viene censurata, sotto il profilo della mancata assicurazione del giusto processo, per inosservanza del contraddittorio e del dovere di motivazione, non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice, e, di conseguenza, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione "ex" art. 362 cod. proc. civ.

200504820                             Il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.

200504814                             L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

200504810                             L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

200504809                             In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest'ultima legge con l'art. 38, settimo e ottavo comma (ai cui sensi "nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al primo gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro", e, ove tale soglia sia superata, "non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso"), non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l'anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell'indebito previdenziale (non solo INPS) dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dall'art. 1, duecentossessantesimo e duecentossessantunesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovendo escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di quest'ultima disciplina determinato dal sopraggiungere del citato art. 38 della legge n. 448 del 2001, atteso che, secondo la regola generale operante nel caso di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio concernente l'indebito deve considerarsi estinto - con conseguente insensibilità allo "ius superveniens" - quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della disciplina dell'indebito vigente all'atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile.  Viceversa, e sempre con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si accerti che l'indebito era recuperabile, a norma della legge n. 662 del 1996, perché il titolare godeva nell'anno 1995 di un reddito superiore a sedici milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della legge n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell'anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da quest'ultima legge. L'operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996): in tal caso l'Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorché tale reddito sia inferiore alla soglia di legge.

200504808             In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non gia' della semplice omissione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art.1, comma secondo17, della legge n.662  del 1996, che commina una sanzione "una tantum" il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma secondo17 dall'art.59 della legge n.449 del 1997) puo' essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioe', di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purche' il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che, "in subiecta materia", spieghi influenza l'entrata in vigore dell'art.116, commi 8 ss. della legge n.388 del 2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e piu'  favorevoli al datore di lavoro), attesane la indiscutibile inapplicabilita' alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore. 

 200504807c           Nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia. (Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro soggetti italiani residenti in Italia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione).

200504807b           Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero.

200504807a            Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, senza che vi osti la circostanza che l'art. 37 cod. proc. civ. - così come modificato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacché il rinvio recettizio operato dall'art. 41 cod. proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve interendersi ora riferito anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

200504806c            In tema di delibere assembleari condominiali, la delibera, assunta nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ., relativa alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative a lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni (posti auto e vano ascensore) e alla tassa di occupazione di suolo pubblico, ove adottata in violazione dei criteri già stabiliti, deve considerarsi annullabile, non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 cod. civ., e la relativa impugnazione va pertanto proposta nel termine di decadenza (trenta giorni) previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod. civ.

200504806b           In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile "ex" art. 1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote.

200504806a            In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

200504805b           Spetta al giudice ordinario conoscere della domanda con cui il privato, acquirente di un terreno sul quale era stata rilasciata una concessione edilizia e successore nella titolarità del permesso di costruire, chieda la condanna del Comune al risarcimento dei danni da esso subiti in seguito al rilascio, in favore del proprio dante causa, di una concessione edilizia ritenuta illecita dal giudice penale (in un procedimento penale per il reato, tra l'altro, di cui all'art. 20, lettera c, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) ed illegittima in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dal proprietario confinante, ma sulla cui piena regolarità egli abbia fatto invece affidamento per l'esecuzione del programma di costruzione dell'edificio. Detta domanda, infatti, non rientra nel campo applicativo dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, né sollecita la tutela di un situazione configurabile come diritto patrimoniale consequenziale, giacché non postula alcun accertamento sull'esercizio del potere amministrativo (autoritativo) in materia urbanistica ed edilizia, che ha portato al rilascio della concessione edilizia, ma, sul presupposto che questa resti caducata, ascrive al comportamento del Comune convenuto la responsabilità per la sopravvenuta impossibilità di realizzare il programma costruttivo.

200504805a            Sebbene in linea di principio la preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifichi non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta per la sentenza (momento che - segnando l'"iter" dei poteri decisori del giudice - osta a che il regolamento medesimo posssa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone "per saltum" la Suprema Corte), tale preclusione non opera allorché il giudice  di merito, davanti a cui pende la causa, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie, abbia sospeso il processo ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ.; in tal caso, infatti, per effetto di detto provvedimento di sospensione del processo, che implicitamente comporta la riapertura della fase istruttoria, la pronuncia sul regolamento recupera l'indicata funzione di consentire una sollecita definizione della questione di giurisdizione.

 200504804            E' devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale per la riscossione di  sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo. Da un lato, infatti, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, stabilisce in modo espresso che all'accertamento delle violazioni amministrative previste in materia di aiuti comunitari al settore agricolo si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, così ribadendo l'attribuzione, in materia, della competenza giurisdizionale al giudice ordinario, "ex" artt. 22 e ss. di quest'ultima legge; dall'altro va escluso che l'art. 27 della medesima legge n. 689 del 1981 attribuisca, in fase di riscossione, una generale valenza tributaria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministrative, giacché detta disposizione, con il rinvio alle norme previste per l'esazione delle inposte dirette, individua soltanto le modalità per la riscossione medesima, senza incidere sulla natura della sanzione, che resta definita da quella della norma che ne stabilisce l'applicazione.

200503822             L'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle pretese risarcitorie per lesione, di posizioni soggettive del privato, conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi di cui quel giudice sia chiamato a conoscere in sede di giurisdizione sia esclusiva (primo comma) sia generale di legittimità (terzo comma), in tal modo quindi configurandosi, ora, la giurisdizione speciale amministrativa (in entrambi tali sue forme) come giurisdizione piena, per il profilo, appunto, della sua estensione alla cognizione (espressamente in precedenza, invece, esclusa) anche delle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda, introdotta in epoca successiva al 10 agosto 2000,  con cui il privato aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti alla adozione di un illegittimo provvedimento, annullato dal TAR, di autorizzazione commerciale alla rivendita di giornali).

200503820             Qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo.

200503816             Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre aver riguardo, non già alla forma adottata, ma al suo contenuto (cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma). Pertanto, siccome il provvedimento - impropriamente qualificato ordinanza - con cui il giudice monocratico affermi (decidendo la relativa questione senza definire il giudizio) la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione (la cui omissione determina il passaggio in giudicato della relativa decisione), la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva, non rilevando che, con quest'ultima, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione. (Nella specie il giudice di pace, in un giudizio secondo equità, dopo essersi riservato di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di giurisdizione, sciolse la riserva decidendo, con provvedimento definito ordinanza, su tale questione, e rinviò quindi il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni).

200503815             Nell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di cassazione, le brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M., che gli avvocati delle parti possono presentare nella stessa udienza ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., non possono assumere il contenuto di vere e proprie memorie; queste, se prodotte, quantunque qualificate dalle parti interessate "note di replica", debbono essere considerate inammissibili, perché non tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

200503814             Il requisito reddituale al quale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è subordinato il diritto alla integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS in regime obbligatorio, trova aplicazione anche con riferimento alle prestazioni erogate in favore dei ciechi totali o parziali, non costituendo deroga alla detta  previsione di carattere generale la disposizione di cui all'art. 8, comma primo-bis, del medesimo D.L. n. 463 del 1983, per effetto della quale, attraverso il richiamo all'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro, anche elevato, da parte del cieco non comporta la perdita della pensione, giacché mentre l'integrazione al minimo serve ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia quando a tale scopo non sia sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata, la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione.

200503508             Alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla domanda con cui il lavoratore socialmente utile (il quale, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti aventi natura, non retributiva, ma previdenziale) rivendichi il trattamento economico riconosciutogli dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e, più specificamente, la sua quantificazione al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (con interessi e rivalutazione monetaria), atteso che detta pretesa si configura come un diritto soggettivo, per la mancanza nell'ente pubblico di qualsiasi discrezionalità sull' "an" e sul "quantum" dell'ammontare di detto trattamento.

200503310b           L'attivita' di omologazione di un impianto di ascensore e di controllo sul suo funzionamento costituisce prestazione di servizio pubblico resa in confronto di un soggetto determinato, in rapporto al quale e' configurabile un rapporto di utenza; detta attivita', inoltre, impegna, non un potere discrezionale dell'amministrazione, ma solo la sua discrezionalita' tecnica, sicche', in relazione ad essa, sorgono nel privato posizioni di diritto soggettivo. Ne  consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della domanda di risarcimento del danno proposta dal privato contro la P.A. (ISPELS - Ministero della Sanita'; Azienda USL; Comune) a seguito del comportamento asseritamene "contra ius" da questa posto in essere nel procedere all'omologazione di un impianto di ascensore installato a servizio di immobile condominiale, nell'eseguirne le verifiche periodiche ed, infine, nell'inibirne il funzionamento.       

200503310a            La domanda del privato contro il Comune volta all'accertamento della illegittimita' di concessione edilizia a sanatoria di modificazioni di destinazione d'uso, con le consequenziali richieste di pronunce di restituzione nel pristino stato della situazione edilizia secondo gli atti concessori originari e di risarcimento del danno, avendo ad oggetto provvedimenti di una P.A. in materia edilizia, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (quale configurata gia' dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed ora dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).  

200503310 L'attivita'  di  omologazione  di  un  impianto  di  ascensore  e  di controllo  sul  suo funzionamento costituisce prestazione di servizio pubblico  resa  in  confronto di un soggetto determinato, in rapporto al  quale  e'  configurabile  un rapporto di utenza; detta attivita', inoltre,  impegna,  non un potere discrezionale dell'amministrazione, ma  solo  la  sua  discrezionalita' tecnica, sicche', in relazione ad essa,  sorgono  nel  privato  posizioni  di  diritto  soggettivo.  Ne consegue  che  spetta al giudice ordinario conoscere della domanda di risarcimento  del danno proposta dal privato contro la P.A. (ISPELS - Ministero    della  Sanita';  Azienda  USL;  Comune)  a  seguito  del comportamento  asseritamene  "contra  ius"  da questa posto in essere nel    procedere    all'omologazione  di  un  impianto  di  ascensore installato  a  servizio  di  immobile condominiale, nell'eseguirne le verifiche periodiche ed, infine, nell'inibirne il funzionamento.

200503310 La  domanda del privato contro il Comune volta all'accertamento della illegittimita'  di  concessione edilizia a sanatoria di modificazioni di  destinazione  d'uso,  con le consequenziali richieste di pronunce di  restituzione nel pristino stato della situazione edilizia secondo gli  atti concessori originari e di risarcimento del danno, avendo ad oggetto  provvedimenti  di  una  P.A. in materia edilizia, appartiene alla   giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  (quale configurata  gia' dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed ora  dagli  artt.  34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

200503129             Ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di detta volontà abdicativa segue sempre la declaratoria di estinzione, anche qualora sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione.

200502983b Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 765), che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti (cfr. art. 1 e art. 7, secondo comma, della Convenzione), le quali sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio.

200502983a  In tema di commercio internazionale, con riguardo al nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, grava su chi eccepisce la deroga alla giurisdizione italiana l'onere di provare l'esistenza dell'uso internazionale in tema di forma per la conclusione della relativa clausola. A tal fine, occorre dimostrare la vigenza, nel settore del commercio internazionale  in cui operano le parti, di un uso corrispondente ad un comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula di contratti appartenenti al tipo di quelli per cui è causa.

200502981             In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell'incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all'incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorché non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 33 del citato R.D.L.

200502560             Il regolamento preventivo di giurisdizione è previsto dall'art. 41 cod. proc. civ. con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 dello stesso codice, ossia alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali, ovvero alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti di quello straniero, sicché detto strumento non può essere utilizzato in relazione a controversie tra privati, attinenti a diritti soggettivi, nelle quali non sia coinvolta la pubblica amministrazione, ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni che presentino profili di pubblico interesse o anche scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, atteso che le questioni che insorgono in controversie siffatte circa i poteri del giudice ordinario attengono, stante l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti nell'ordinamento alle attribuzioni di detto giudice. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in controversia promossa da alcuni genitori nei confronti di un'associazione di diritto privato che aveva attivato un centro di informazione e consultazione per i giovani, anche minorenni, nella quale era stato richiesto al giudice  di far cessare comportamenti ed iniziative asseritamente lesivi del fondamentale diritto-dovere dei genitori di provvedere all'educazione ed alla crescita dei figli minori secondo i loro principi e i loro valori di riferimento, nell'assunto che tale diritto-dovere, connotato da caratteri di assolutezza ed esclusività, non tollerasse ingerenze da parte di terzi).

200502207             La legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme di tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.  Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva della corte d’appello in unico grado di merito. (Nella specie, dopo l'irrogazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a numerose compagnie di assicurazione di una sanzione per la partecipazione a un'intesa restrittiva della concorrenza, il consumatore finale aveva convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la propria compagnia di assicurazioni, chiedendo il rimborso di una parte - il 20% - del premio corrisposto per una polizza di Rc-auto, assumendo che l'ammontare del  premio era stato abusivamente influenzato dalla partecipazione dell'impresa assicuratrice all'intesa vietata).

200502206             In ordine alla domanda di risarcimento del danno "ex" art. 2043 cod. civ. da comportamento della P.A. (consistente, nella specie, nella mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ad alloggi costruiti dal privato in virtù della concessione edilizia rilasciatagli), proposta prima delle modificazioni del sistema di riparto della giurisdizione introdotte con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale essendo la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento). (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno precisato che la configurabilità, nella fattispecie, della responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è soltanto questione di merito).

200502205             La competenza giurisdizionale a pronunciare sull'opposizione - promossa dall'ENEL  S.p.A., pubblico gestore del servizio elettrico, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - ad ordinanza-ingiunzione per il pagameento di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione  delle norme sul deposito a discarica delle ceneri derivanti dalla combustione ai fini della produzione di energia elettrica ("ex" art. 3, trentaduesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), appartiene al giudice ordinario, tenuto conto sia della circostanza che si verte in tema di sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione alla quale il riferimento (contenuto nel citato art. 3, comma trentaduesimo, della legge n. 549 del 1995) al tributo dovuto individua soltanto il criterio per determinare il "quantum" della sanzione stessa, e tale determinazione avviene sulla base di un calcolo stabilito dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità per la P.A.; sia del fatto che, promuovendo l'opposizione,  l'opponente fa valere il diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale ritenuta non conforme a legge, ossia una situazione avente consistenza di diritto soggettivo. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno altresì escluso la rilevanza, ai fini dell'attribuzione della controversia "de qua" al giudice amministrativo, degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che dette norme, nel loro testo originario, sono state dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004, nella parte in cui istituivano una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi e di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tali materie la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali).

200502204(b)         Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia promossa dal privato per ottenere dalla P.A. il pagamento dell'indennizzo - ai sensi dell'art. 15-sexies, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 - per la perdita del fabbricato di sua proprietà in seguito all'attività lecita della medesima P.A. consistente nella demolizione, a tutela della pubblica e privata incolumità,  di detto bene, danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, e ciò in quanto la detta norma non si limita a prevedere una sovvenzione nella quale siano apprezzabili margini di discrezionalità della P.A., ma attribuisce al privato, che si trovi nelle condizioni di legge, una situazione di vantaggio qualificabile come di diritto soggettivo.

200502204(a)         Il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull' "an", non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già proposta contro quest'ultima sentenza.

200502203             La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione (nella specie, a partire dal 1990), chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso -  fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva 82/76/CEE) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero  sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257) -, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che - come riconosciuto dalla Corte di giustizia di Lussemburgo - le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad una adeguata remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo, laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta discrezionale della P.A., non sarebbe idonea ad assicurare una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario. Né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potrebbe fondarsi sull'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, di novellazione dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici.

200502202             In tema di riparto di giurisdizione, nel nuovo quadro conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale del testo novellato dell'art. 33 del. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Corte cost., sentenza n. 204 del 2004), la controversia sulla risoluzione di un contratto di appalto di somministrazione di pasti  ad un Comune da parte di un privato spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché in tale controversia non sono in contestazione atti autoritativi della P.A., né posizioni giuridiche inerenti ad un rapporto di concessione di pubblico servizio, per cui fa difetto sia la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, sia quella esclusiva stabilita dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

200502201             In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto (nella specie, nella Regione Calabria, ai sensi della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7, come modificata dalla legge reg. 11 luglio 1983, n. 22), allorché non sia contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di sovvenzioni di esercizio, la controversia sulla spettanza degli interessi per il ritardato pagamento spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la posizione del concessionario richiedente si configura come di diritto soggettivo, non essendo l'erogazione degli interessi subordinata all'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione, e tenuto conto che la prestazione pecuniaria e i suoi accessori costituiscono corrispettivi nell'ambito del rapporto concessorio di pubblico servizio, e sono quindi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

200502199             In tema di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, i vizi relativi al procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo depositato in cancelleria e alla composizione del collegio che, previa fissazione di nuova udienza, ha disposto la correzione, non attengono all'attribuzione del potere giurisdizionale e non si traducono, pertanto, in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in quanto il vizio di costituzione del giudice  si traduce in difetto di giurisdizione solo quando si abbia la mancata, regolare investitura dell'esercizio della giurisdizione, il che non si verifica in tutti i casi di errori  "in iudicando" o "in procedendo", siano essi pure di portata radicale come quello sulla immutabilità del collegio, tenuto conto che soltanto le alterazioni della struttura qualitativa e quantitativa dell'organo giudicante implicano violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

200502198             Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - anche a prescindere dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - in ordine alla domanda, di risarcimento del danno o, in subordine, di indebito arricchimento, proposta dal privato nei confronti del Comune in relazione ad un condotta di questo consistente in occupazione usurpativa, essendo detta condotta manifestamente insuscettibile di ricollegarsi all'esercizio di un potere amministrativo.

200502197             Anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, e pure nella fase amministrativa che si svolge dinanzi al Consiglio locale dell'Ordine, vige, come naturale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicché non è consentito porre a base della decisione con cui si  dichiari la responsabilità disciplinare dell'avvocato un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine, e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l'incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la decisione del CNF, di conferma della decisione del Consiglio locale dell'Ordine, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell'incolpato in relazione alla mera stipulazione di una convenzione con una società di recupero crediti, laddove il capo di incolpazione faceva esclusivo riferimento alla violazione del divieto di deroga ai minimi tariffari in conseguenza all'applicazione di detta convenzione).

200501864             L'autotutela della P.A. è espressione della sua supremazia, e conseguentemente può essere esercitata solo nei confronti di soggetti privati, non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della P.A., e che, in quanto tali, sono nella medesima condizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i propri poteri di autotutela  a difesa della proprietà demaniale, secondo la previsione dell'art. 823, secondo comma, cod. civ., nei confronti di una Regione. (Principio espresso in controversia possessoria promossa dalla Regione nei confronti di un Comune; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

200501735             La norma dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ. (testo originario, anteriormente all'abrogazione di cui all D.Lgs. n. 231 del 2002), la quale dispone che non può essere emesso decreto ingiuntivo qualora questo debba essere notificato all'estero, non crea un difetto di competenza giurisdizionale, suscettibile di essere deciso con il regolamento preventivo, ma concerne una causa di inammissibilità del procedimento speciale.

200501734             Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Pertanto, in applicazione di detta presunzione, il giudice italiano è privo di giurisdizione a dichiarare il fallimento di una società con sede statutaria nel Granducato di Lussemburgo, non bastando a vincere la presunzione posta dalla citata disposizione del regolamento l'esistenza, in Italia, di un immobile di proprietà della società insolvente, trattandosi di elemento atto a giustificare - tutt'al più, sussistendo le altre condizioni previste dal regolamento - l'apertura di una procedura secondaria, a norma del paragrafo 2 del medesimo art. 3. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che a fondare la giurisdizione del giudice italiano fosse sufficiente, nella specie, la qualità, in capo alla società con sede in Lussemburgo, di unico socio illimitatamente responsabile di società soggetta alla giurisdizione italiana, e ciò mancando il presupposto, la dichiarazione di fallimento della società italiana, da cui muove l'orientamento il quale ammette che lo straniero socio illimitatamente responsabile di una società italiana soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano).

200501731             In tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono da attribuire alla giurisdizionee del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., e quindi non solo quelle di opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ma anche tutte quelle dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca una posizione di diritto soggettivo relativa a detto rapporto. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia, attinente esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, con la quale si tenda a far valere, attraverso la contestazione del fatto posto a fondamento del provvedimento di decadenza, la titolarità del diritto soggettivo dell'assegnatario ricorrente, o del suo avente causa, alla conservazione del godimento dell'immobile. (Principio di diritto affermato in relazione a controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998).

200501727             Il praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un'attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare, quindi, di uno "status" abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, che gli consente di compiere le attività proprie della professione  ma soltanto sotto il controllo di un avvocato. E' pertanto immune da vizi, deducibili con il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, la statuizione di detto organo che affermi la responsabilità disciplinare di un praticante per avere questi assunto la direzione di uno studio legale con posizione di sostanziale supremazia nei confronti di avvocati facenti parte dello stesso studio, e con gestione esclusiva sia del rapporto con i clienti, per il conferimento e la revoca degli incarichi, sia delle condizioni economiche delle collaborazioni prestate da avvocati iscritti all'albo.

200501624     In materia di impiego pubblico privatizzato, tenuto conto del discrimine temporale fissato, con riferimento alla data del 30 giugno 1998, per il passaggio delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice ordinario (art. 45, diciassettesimo comma, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; ora art. 69, settimo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), spetta al giudice ordinario conoscere della controversia con la quale il medico di un'azienda sanitaria locale rivendichi il pagamento di maggiori retribuzioni per il periodo successivo al 30 giugno 1998 in relazione allo svolgimento di mansioni superiori (nella specie, di primario) effettivamente esercitate in detto periodo, a nulla rilevando che l'atto di inquadramento indicato come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro risalga ad epoca anteriore e che il detto medico abbia azionato una domanda dinanzi al TAR chiedendo a quel giudice le differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo anteriore al 30 giugno 1998, atteso che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali, tenuto conto della circostanza che il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione  deve individuarsi nello svolgimento della prestazione lavorativa durante l'unità di tempo assunta a base di tale periodicità, con il conseguente rifluire di ogni questione attinente all'entità di tale compenso in una questione attinente alla fase del rapporto di lavoro in cui si colloca la cadenza periodica di riferimento.

200501623     In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, l'inosservanza del termine di trenta giorni prescritto, per il caso di avvenuta notificazione della pronuncia contestata, dall'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), comporta, in considerazione del carattere perentorio di detto termine, l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che comporti dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che si tratti di un termine inferiore a quello previsto dal codice di rito.

200501622 (b)     In tema di pubblico impiego privatizzato, al fine del riparto di giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (nella specie consistente nella denunciato mancato superiore inquadramento professionale, spettante al lavoratore sulla base delle mansioni da lui effettivamente svolte), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998.

200501622 (a)     In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto del proprio diritto ad un superiore inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) come discrimine temporale per il passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario della giurisdizione sulle controversie in tema di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni -, la competenza giurisdizionale va ripaartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione, rispettivamente, alla due dette fasi temporali. (Principio espresso in fattispecie di prestazioni lavorative effettuate con continuità e vincolo di subordinazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI).

200501621 (b)     Le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno (anche) in punto di giurisdizione, determinandone l'incontestabilità (cosiddetta efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato. (Nella specie le S.U. hanno affermato l'incontestabilità, nei giudizi successivamente introdotti dall'interessato ed  aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla qualifica di dirigente superiore nel rapporto di lavoro intercorso con l'Amministrazione regionale, della giurisdizione del giudice amministrativo implicitamente ritenuta in una precedente sentenza del TAR, passata in giudicato, che aveva rigettato l'identica domanda; di conseguenza, hanno ritenuto preclusa la possibilità di risolvere il denunciato conflitto di giurisdizione, promosso a seguito di due successive pronunce, del TAR e del giudice ordinario, le quali, pronunciando su questione identica a quella già esaminata e decisa con efficacia di giudicato, avevano declinato la giurisdizione).

200501621 (a)     In tema di conflitto di giurisdizione, la norma dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ. presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano affermato (o declinato) la propria giurisdizione con decisioni emesse entrambe in funzione conclusiva del giudizio, mentre, consentendo la denuncia del conflitto (positivo o negativo) "in ogni tempo", dimostra di considerarne possibile la proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato delle pronunce in contrasto.

200501521     E' ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo "ex" art. 749 cod. proc. civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato "ex" art. 500 cod. civ. all’erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell’erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.

200501362     Anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il cui art. 7 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale) - le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per la violazione delle norme relative alla disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

200501314 Sezionale             In relazione al principio desumibile dall'art. 143, primo comma, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche. Ne consegue che spetta alla giurisdizione del TSAP conoscere della controversia, promossa dalla Regione Campania, avente ad oggetto l'annullamento (in ragione della mancata partecipazione di essa Regione al procedimento e del mancato indennizzo per l'espropriazione delle acque) del decreto del Ministero del tesoro di trasferimento alle Regioni Puglia e Basilicata della partecipazione da esso Ministero detenuta nella società Acquedotto Pugliese S.P.A., nonché delle deliberazioni delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata che hanno dato attuazione a tale decreto, e ciò denunciandosi l'illegittimità di provvedimenti incidenti, in maniera immediata e diretta, sul regime giuridico di acque pubbliche per effetto dell'acquisizione del capitale della predetta società da parte delle Regioni Puglia e Basilicata.

200501238             Qualora in sede di notificazione del ricorso per cassazione in attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario (o di uno dei destinatari), e la parte, che debba procedere alla detta integrazione, pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, veda non conseguito il perfezionamento della notificazione, nel termine all'uopo fissato per detta integrazione, nei confronti del destinatario dell'atto (o di alcuni di essi), a causa, appunto, di un evento - il decesso del medesimo (o dei medesimi) - che essa non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, deve esser assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, essendo da escludere, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di soluzione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., sia perché essa condurrebbe ad equiparare situazioni processuali del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perché essa si risolverebbe in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto.

200500600b            Nelle fattispecie di cosiddetta occupazione usurpativa - originata dalla mancanza iniziale dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori, come tale viziante in radice la dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l'originaria invalidità; ovvero dall'inutile decorso del termine triennale per l'inizio dei lavori di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, determinante, con la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, una situazione di carenza di potere che esclude l'utile prosecuzione della procedura ablatoria -, la domanda di risarcimento del danno promossa dal privato verte su diritti soggettivi del proprietario dell'immobile, ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000, alla quale era applicabile il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, inciso dalla sentenza - di illegittimità costituzionale ";in parte qua" - n. 281 del 2004 della Corte costituzionale).

200500600a            La domanda con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato e di risarcimento del danno, attiene ad un diritto soggettivo ed è, pertanto, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che si riveli idonea a fondare la giurisdizione amministrativa l'intervenuta adozione del decreto di espropriazione, ove questo intervenga dopo che la perdita del diritto di proprietà si sia già verificata per effetto dell'irreversibile trasformazione dell'immobile. Tale regola, costituente diritto vivente prima dell'emanazione dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto anche i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia), continua ad essere operante anche a seguito dell'entrata in vigore di detto art. 34, giacché l'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, da tale norma operato, è venuto meno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 281 del 2004), del predetto art. 34, nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

200500599            A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività, soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere".

200500598            A seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), avutasi con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, applicabile ai giudizi in corso, l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi si estende, non più a tutte le controversie, ma a classi di controversie, ed alla classe delle controversie, devolute al giiudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, riguardanti concessioni di pubblici servizi, non appartiene più quella riguardante le controversie relative ai rapporti individuali di utenza ed alle domande meramente risarcitorie, che era stata impiegata dal legislatore per delimitare l'ambito delle controversie, invece devoluta, che concernevano le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi. Appartiene pertanto alla cognizione del giudice ordinario la domanda con la quale il privato - che deduca di essersi utilmente classificato nella graduatotria di pubblico concorso per l'assegnazione di un posto vacante nel gruppo ormeggiatori - chieda la condanna della P.A. (nella specie, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Capitaneria di porto) al risarcimento dei danni subiti per la mancata nomina ad ormeggiatore portuale.

200500466b            Il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione ha come contraddittori necessari soltanto i soggetti aventi qualità di parte nel giudizio di merito; pertanto - proposta istanza di regolamento in ordine ad una controversia, pendente dinanzi al TAR tra il privato ed il Comune, avente ad oggetto l'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici (ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219) - l'accampata necessità che, ai fini della eventuale disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dei provvedimenti amministrativi, impugnati dinanzi al TAR, prevedenti fasce di priorità nell'erogazione dei predetti finanziamenti, partecipino tutti gli interessati, titolari di omologa situazione giuridica e ricompresi nella graduatoria formata dalla P.A., non riguarda la soluzione, dinanzi alle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione ad esse rimessa con l'istanza di regolamento, ma attiene esclusivamente al procedimento di merito.

200500466a            La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi, senza che rilevi in senso contrario la censura mossa alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all'erogazione dei finanziamenti. Né la devoluzione di siffatta controversia al giudice amministrativo può essere fondata sull'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), giacché - a  prescindere dalla non riconducibilità dell'erogazione dei contributi per il terremoto, la quale fuoriesce dalle attività di protezione civile, alla materia dei pubblici servizi - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, dichiarando l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", di detta norma, ha fatto cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei  servizi pubblici.

200500463b            Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo, novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, dichiarativa della illegittimità costituzionale "in parte qua"), la domanda di restituzione del bene requisito in uso (nella specie, per essere adibito dal Comune ad alloggi per i terremotati), basata sulla cessazione delle esigenze che avevano determinato la requisizione stessa, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che essa ha per oggetto un provvedimento della P.A., espressione di un potere autoritativo, riguardante l'uso del territorio; come pure è devoluta al giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da ingiustificata detenzione di detto bene, giacché, in base al primo comma dell'art. 35 del D.Lgs. citato, tale giudice, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto. Appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di condanna della P.A. al pagamento dell'indennità di requisizione, e ciò ai sensi del terzo comma, lettera b), del citato art. 34 - secondo cui nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa -,  rientrandoo la requisizione tra gli atti di tale natura.

200500463a            Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando ad esso estranee questioni di legittimazione delle parti medesime, rilevanti esclusivamente nella fase di merito e non anche in quella di individuazione del giudice fornito di giurisdizione.

200500460 Le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), appartengono alla cognizione del giudice ordinario, stante l'implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operativita' della disposizione originaria dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,  della persistente giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58.

200500458     Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

200500319            Poiché l'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, fissato nella data del 30 gtiugno 1998, con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia - con la conseguenza che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione -, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il dipendente di una ASL chieda la reintegrazione nel posto di lavoro lamentando l'illegittimità del recesso dell'Azienda intervenuto in epoca successiva al 30 giugno 1998, e ciò tenendo conto, appunto, del tempo a cui risale il provvedimento della ASL posto a fondamento della pretesa del dipendente, a nulla rilevando, ai fini della determinazione del giudice avente giurisdizione nella controversia, che il provvedimento di recesso risulti adottato in attuazione di giudicato del giudice amministrativo (che nella specie aveva annullato, su ricorso di un controinteressato, la deliberazione di nomina con la quale il dipendente era stato assunto), e che la controversia in relazione alla quale intervenne il giudicato risalga ad epoca anteriore a detta data.

200500317            Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, e di retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, appartiene - nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1