aggiornamento: 10.12.2008
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RICORSI
ASSEGNATI ALLE SEZIONI UNITE CIVILI PER LA COMPOSIZIONE DI CONTRASTI O PER LA
DECISIONE DI QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
FISSATI
DA DECIDERE O IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE
Assicurazione
– obbligatoria – legge n. 990/1969 – estensione o meno della garanzia anche ai
trasportati su automezzi adibiti al trasporto di cose (300/04 + 333/04 +
3797/04 + 3799/04 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 95/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Spirito
Contratti agrari –
preliminare di compravendita di fondo rustico – condizioni per l’esercizio del
diritto di prelazione e riscatto del confinante – individuazione del momento
cui fare riferimento per la verifica della loro sussistenza (22570/03 Ric.)
CONTRASTO – ud. 18.11.2008 – Rel. Spirito
Espropriazione
p.u. – azione di danno da occupazioni illegittime per interventi ex lege n.
219/1981 – sussistenza o meno della legittimazione passiva del concessionario e
presupposti per l’applicabilità della proroga di cui all’art. 9 del D. Lvo n.
354/1999 (18884/04 + 23099/04 Ric.) PART.
IMP. - rel. n. 118/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Salvago
Fallimento
– sopravvenienza del fallimento del debitore dopo la proposizione dell’azione
revocatoria ordinaria nei suoi confronti da parte di uno dei creditori –
persistenza o meno della legittimazione di quest’ultimo a proseguire l’azione
(1152/04 + 4089/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 55/2008 – ud. 11.11.2008 – Rel.
Rordorf
Obbligazioni
e contratti – (im)possibilità, per la parte non inadempiente che abbia agito in
giudizio per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, di
sostituire in appello tale domanda con quella di recesso dal contratto con
ritenzione della caparra ex art. 1385 cc (23695/02 Ric.) CONTRASTO - ud. 23.9.2008 – Rel. Travaglino
Persone
– donna italiana – perdita della cittadinanza per effetto di matrimonio con
uomo straniero – riacquisto o meno della stessa e sua trasmissione ai figli a
seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 30/1975 e 87/19837
(35067/06 Ric.) CONTRASTO. - rel. n. 92/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Forte
Previdenza
– omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro – richiesta
del lavoratore all’INPS di costituzione della rendita vitalizia di cui all’art.
13 della legge n. 1338/1962 – necessità o meno della prova dell’impossibilità
di ottenerla dal datore di lavoro (30784/05 Ric.) PART. IMP. . – rel. 54/2008 – ud. 18.11.2008 – Rel. Toffoli
Previdenza
– riconoscimento della pensione con riferimento al periodo di effettiva
contribuzione – azione per la commisurazione a 35 anni di contributi ex art. 4
D.L. 501/1995 – (in)applicabilità della decadenza di cui all’art. 6 D.L. n.
103/1991 (15952/06 + 18971/06 Ric.) CONTRASTO – rel. 57/2008 – ud. 11.11.2008 –
Rel. Curcuruto
Procedimento
civile – arbitrato – mancato pagamento del compenso – ricorso ex art. 814 cpc –
necessità o meno della sua proposizione da parte di tutti gli arbitri (29506/03
+ 1002/04, 29508/03 + 993/04, 29510/03 + 986/04 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 91/08
– ud. 3.2.2009 – Rel. Settimj
Procedimento
civile – difensore – cancellazione volontaria dall’albo – efficacia
interruttiva del processo – (in)sussistenza (7902/04 Ric.) CONTRASTO – rel.
41/2008 – ud. 11.11.2008 – Rel Finocchiaro
Procedimento
civile – impugnazione di ordinanza ex art. 186 quater cpc divenuta appellabile
a seguito della rinuncia alla sentenza da parte dell’intimato – termine
applicabile (5752/04 + 8294/04 Ric.) CONTRASTO
– rel.77/2008 – ud. 2.12.2008 – Rel. Felicetti
Procedimento
civile – imputabilità o meno al ricorrente della mancata notifica dell’impugnazione
per intervenuto trasferimento del destinatario dall’indirizzo precedentemente
indicato e, in caso negativo, individuazione del termine entro cui rinnovare la
notificazione (7494/06 Ric.) CONTRASTO rel. n. 102/08 – ud. 13.1.2009 – Rel. Oddo
Procedimento
civile – lesione alla reputazione mediante trasmissione televisiva – azione
risarcitoria – determinazione o meno della competenza per territorio con
riferimento al domicilio del danneggiato (15039/07 Ric.) CONTRASTO - rel. n.
90/08 – ud. 13.1.2009 – Rel. Finocchiaro
Procedimento
civile – ordinanza di sospensione del processo in attesa della definizione di
altro giudizio – conclusione di quest’ultimo con sentenza di accoglimento di
una parte della domanda e declaratoria d’incompetenza sul resto – dichiarazione
di estinzione del primo processo per mancata tempestiva riassunzione nel
termine di sei mesi (10398/05 Ric.) PART. IMP. –ud. 17.2.2009 - Rel. Travaglino
Procedimento
civile – ordinanza sulla opposizione alla liquidazione del compenso del custode
nominato dal giudice penale - impugnazione con ricorso alla Corte di Cassazione
civile – (in)ammissibilità (12962/06 + 12963/06 Ric.) CONTRASTO - rel. n.
100/08 – ud. 13.1.2009 – Rel. Salmè
Processo
tributario – difensore di più contribuenti vincitori in primo grado –
possibilità per l’amministrazione di notificare l’impugnazione presso di lui
ed, in caso affermativo, validità o meno della consegna di una sola copia
dell’appello anziché di tante quante sono le persone rappresentate (28679/02 Ric.) PART. IMP. – rel. 131/2007 - ud. 10.6.2008 – Rel. Cicala
Procedimento
tributario – impugnazione con unico atto di più sentenze emesse fra le stesse
parti con riferimento a più annualità della medesima imposta –
(in)ammissibilità (18897/05 + 31717/05 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 88/08 – ud.
13.1.2009 – Rel. D’Alessandro
Sanzioni
amministrative – dipendenti del concessionario della gestione dei parcheggi a
pagamento – limiti del potere di accertamento delle violazioni – individuazione
(11904/04 Ric.) CONTRASTO- rel. n. 96/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Goldoni
Società
– estinzione per fusione – (in)applicabilità della disciplina di cui all’art.
2504 bis, così come riformulato dal D. Lvo n. 6/2003, alle fusioni intervenute
prima della sua entrata in vigore (14478/07 Ric.) PART. IMP – rel. 119/08 – ud. 17.2.2009 – Rel. Salmè
Tributi
– imposta sugli utili azionari– elusione a mezzo di usufrutto o di vendita dei
titoli (cd dividend washing e dividend stripping) – nullità o meno dei
contratti (6527/00 + 6532/00 + 4716/01 e 8029/01 Ric.) PART. IMP. – rel. 84/2008 – ud. 2.12.2008 – Rel. D’Alessandro
Tributi
- imposte dirette - fondazioni bancarie – riduzione dell’IRPEG ed esonero dalla
ritenuta a titolo d'imposta sugli utili societari – spettanza – presupposti e
prova (12615/01 + 18587/01 + 10811/02 + 14682/02 + 14847/02 + 9878/03 + 14892/03 + 14893/03 + 14894/03 + 20078/03
+ 20317/03 + 20320/03 + 20383/03 + 20544/03 + 22519/03 + 24728/03 e 15497/05 +
24764/03 e 15496/05 +
20000/04 e 23192/04 + 22859/04 + 22882/04 e 26810/04 + 25539/04 +
8865/05 + 13347/05 + 29976/05
Ric.) PART. IMP. –
rel. 73/2008 – ud. 18.11.2008 – Rel. Merone
DECISI
CON SENTENZA PUBBLICATA DOPO IL 1° GENNAIO 2008
Appalti
pubblici – esecuzione dei lavori previsti da un contratto successivamente
annullato – azione dell’appaltatore contro il Comune appaltante per il
pagamento dell’indennità di cui all’art. 2041 – computabilità o meno del lucro
cessante e della revisione prezzi (11460/03 Ric.) CONTRASTO – rel 13/08 – ud.
8.7.2008 – Rel. Salvago – sent. n. 23385 dell’11.9.2008 Dal testo della
sentenza emerge che le SU hanno concluso per la non computabilità del lucro
cessante e della revisione prezzi
Bonifica
– controversia fra consorzio e consorziati per il pagamento dei contributi –
presupposti dell’obbligo e ripartizione del relativo onere probatorio (1685/07
+ 1686/07 + 1687/07 + 1689/07 Ric.) PART. IMP. – rel. 5/2008 – ud. 7.10.2008 – Rel. D’Alessandro
– sentt. 26009 - 26012 del 30.10.2008 – principio di diritto: “Allorquando la
cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia
motivata con riferimento ad un Piano di classifica approvato dalla competente
autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito,
contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo
contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio in difetto
di specifica contestazione, ferma restando la possibilità, da parte del giudice
tributario, di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d,. lgs
n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle
modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla
liquidazione del contributo”.
Condominio
– obbligazioni verso terzi – responsabilità solidale dei condomini –
(in)sussistenza (16759/03 Ric.)
CONTRASTO – rel. 66/07 – ud. 4.3.2008 – Rel. Settimj – Est. Corona –
sent. n. 9148 dell’8.4.2008 Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno
composto il contrasto nel senso della parziarietà della responsabilità dei
condomini per le obbligazioni assunte verso i terzi
Contratti
– mandato senza rappresentanza per la stipulazione di preliminare di
compravendita – mancato pagamento delle successive rate di prezzo - azione del
terzo perla risoluzione del contratto – facoltà del mandante di chiedergli la
restituzione dell’acconto ex art. 1705 cc – (in)sussistenza (15577/03
Ric.) CONTRASTO – rel. 120 e 120 bis
del 2007 – ud. 10.6.2008 – Rel. Travaglino – sent. 24772 dell’8.10.2008 Dal
testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno dato continuità
all’indirizzo prevalente secondo il quale il mandante può esercitare i soli
diritti di credito derivanti dal mandato.
Fallimento
– legittimazione del curatore ad esercitare il riscatto della polizza vita
stipulata dal fallito – (in)sussistenza (9195/03 Ric.) CONTRASTO - rel.
102/2007 – ud. 18.3.2008 – Rel. Morelli – sentenza n. 8271 del 31.3.2008 Principio di diritto: “Non essendo (per la
loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al
fallito in base a contratto di
assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad
agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere (il valore di) riscatto
della correlativa polizza”
Fallimento
– opposizione allo stato passivo – (in)applicabilità del termine lungo di cui
all’art. 327 cpc (25212/03 + 30333/03 Ric.) PART. IMP. – rel. 22/2008 – ud. 7.10.2008 – Rel. Rordorf
– sent. n. 25174 del 15.10.2008 Dal testo della sentenza emerge che le Sezioni
Unite hanno concluso per l’inapplicabilità del termine lungo
Marchi
– conflitto fra marchi registrati – (in)applicabilità della disciplina di cui
all’art. 48 l.m. nel testo previgente alla sostituzione operata dall’art. 45
del D. Lgs n. 480/1992 (3482/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 125/2007 – ud. 6.5.2008
– Rel. Salvago - sent. 17927 del
1/7/2008 Dal testo della sentenza risulta che le SS.UU hanno composto il
contrasto nel senso dell’applicabilità della disciplina del predetto art. 48
anche in caso di conflitto fra marchi registrati
Matrimonio
– sentenza di annullamento del Tribunale ecclesiastico per errore essenziale di
un coniuge determinato dall’inganno dell’’altro sulla propria fedeltà
prematrimoniale – contrarietà o meno all’ordine pubblico (28679/02 Ric.) PART. IMP. – rel. 6/08 – ud. 24.6.2008 – Rel. Forte
– sent. n. 19809 del 18.7.2008
Principio i diritto : « Non ogni vizio del consenso accertato
nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di
riconoscerne la efficacia nell’ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto
canonico come incidenti sull’iter formativo del volere anche a motivi e al foro
interno non significativo in ordine al nostro ordine pubblico, per il quale
solo cause esterne ed oggettive possono incidere sulla formazione
manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare.
L’errore, se indotto da dolo, che rileva nell’ordinamento canonico ma non in
quello italiano, se accertato come causa d’invalidità in una sentenza
ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia solo se
sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà che abbia avuto ad
oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti,
qualificanti la persona dell’altro nubendo”
Obbligazioni
e contratti – credito fondiario – inadempimento del mutuatario – atto di
precetto dell’istituto mutuante per il pagamento della residua somma dovuta –
conseguente risoluzione o meno del contratto – (13351/03 Ric.) CONTRASTO – rel.
109/2007 – ud. 8.4.2008 – Rel Rordorf – sent. 12639 del 19.5.2008 Dal testo
della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che la
notifica dell’atto di precetto comporta la risoluzione del contratto
Obbligazioni
e contratti – ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie –
(in)sufficienza della deduzione della qualità d’imprenditore commerciale ai
fini della prova del maggior danno da svalutazione monetaria (15986/04 Ric.)
CONTRASTO – rel. 127/2007 – ud. 10.6.2008 – Rel. Amatucci – sent. 19499 del
16.7.2008 . Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno composto il
contrasto nel senso che il maggior danno può essere, salvo prova contraria da
parte del creditore o del debitore, presuntivamente riconosciuto in via
generale nella differenza fra il rendimento medio annuo dei titoli di Stato ed
il tasso legale dell’interesse.
Previdenza
– art. 19 L. n. 843/1978 - titolare di più pensioni a carico dell’INPS e dello
Stato – spettanza o meno per più di una volta dei trattamenti collegati al
costo della vita (18306/04 Ric.) – rel. 26/2008 – ud. 23.9.2008 – Rel. Toffoli
– sent. n. 25616 del 23.10.2008 Principio di diritto : « L’art. 19,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843,in relazione alla disciplina
di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale
obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (c. d. quote
fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui all’art. 10 della legge
3 giugno 1975, n. 160, ha escluso, a decorrere dall’ 1 gennaio 1979, che lo
stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni
obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative
dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote
aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni
altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue che
questa regola trova applicazione anche nel caso di titolarità di una pensione
dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello stato e, in
tale caso, al pensionato, come precisa il secondo comma dell’ art. 19, continua
a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione
statale e non spettano invece le quote aggiuntive sulla pensione
dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’INPS. L’esclusione
del diritto alle quote aggiuntive su quest0’ultima pensione è applicabile, con
riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione
statatele; anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta
l’illegittimità dell’attribuzione della pensione statale e tuttavia sia stata
esclusa la ripetizione delle arte già corrisposte in ragione della buona fede
dell’interessato”.
Previdenza
– contributi agli enti previdenziali – prescrizione – nuovo termine
quinquennale introdotto dall’art. 3 comma 9, della legge n. 335/1995 –
(in)applicabilità ai periodi precedenti per i quali vi sia stato il compimento
di atti interruttivi entro il 31 dicembre 1995 7838/04 Ric.) CONTRASTO – rel.
78/07 – ud. 15.1.2008 – Rel. Miani Canevari – sent. n. 5784 del 4/3/2008 Principio di diritto:”Ai sensi dell’art. 3,
commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine di prescrizione dei
contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della
legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti
dall’INPS nel periodo tra la suddetta data e il 31 dicembre 1995, che valgono
anche a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente
all’atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuove termine
decennale di prescrizione”. (“con l’entrata in vigore della legge che ha
introdotto il nuovo regime, per la prescrizione dei contributi relativi a
periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente
termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia
peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; detto termine non può
essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il
residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” sent.
6173 del 7/3/2008)
Procedimento
civile – appello avverso sentenza del giudice di pace – trattazione da parte
del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica –
(in)applicabilità delle sanatorie previste dall’art. 157 cpc (25984/07 Ric.)
CONTRASTO – rel. 40/2008 – ud. 23.9.2008 – Rel. Goldoni – sent. n. 28040 del
25.11.2008 e 28651 del 3.12.2008 – Principio di diritto: “la violazione delle
norme concernenti la ripartizione degli affari tra il giudice monocratico ed il
giudice collegiale del tribunale comporta nullità della sentenza impugnata, che
può essere fatta valere ai sensi dell’art. 161 cpc, ma tale nullità non produce
l’effetto di rimessione degli atti al primo giudice se il giudice
dell’impugnazione è anche giudice del merito e non comporta la nullità degli
atti che hanno preceduto la sentenza nulla”
Procedimento
civile – azione in Corte di appello quale giudice in unico grado per
l’accertamento della conclusione di una intesa restrittiva della concorrenza –
istruzione della causa da parte di un consigliere anziché del collegio –
nullità della sentenza – (in)sussistenza (28242/03 Ric.) CONTRASTO - rinuncia
accettata – ud. 4.3.2008 – Rel. Salmè
SU dichiarano l’estinzione del processo
Procedimento
civile – cassazione con rinvio ad altra sezione dell’ufficio giudiziario –
celebrazione del giudizio davanti alla medesima sezione che aveva pronunciato
la sentenza annullata – conseguenze (22241/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 83/2007 –
ud. 5.2.2008 – Rel. Segreto - sent. n.5087 del 27.2.2008 Principio di
diritto:”la sentenza che dispone il rinvio, a norma dell’art. 383, c.1 (cd
rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza
funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale
dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha
emesso la sentenza impugnata o un ufficio territoriale diverso , ma sempre di
pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati
persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata (al quale fine sono
equipollenti le locuzioni “altra sezione” o “in diversa composizione” o “in
persona di altro magistrato”). Conseguentemente, se il giudizio viene riassunto
davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza cassatoria,
indipendentemente dalla sezione o dalle persone dei magistrati che lo trattano,
non sussiste un vizio d’incompetenza funzionale, poiché lo stesso non può
riguardare le competenze interne fra sezioni o le persone fisiche dei
magistrati. Se, così rispettata la statuizione sulla competenza, è violata la
statuizione sull’alterità del giudice (espressa indifferentemente con una delle
formule suddette equipollenti), per essersi svolto il giudizio rescissorio
davanti a collegio in cui almeno uno dei componenti aveva partecipato alla
pronuncia della sentenza cassata, ovvero in caso di giudizio monocratico vi sia
stata identità della persona fisica del magistrato nei due giudizi, sussiste la
nullità attinente alla costituzione del giudice ex art. 158 cpc, non essendo
necessario che la parte faccia valere tale incompatibilità ex art. 52 cpc, in
quanto sul punto dell’alterità (e quindi dell’incompatibilità) si è già
pronunciata la sentenza cassatoria”
Procedimento
civile – compensazione delle spese nel regime anteriore all’art. 2, comma 1,
lett. a) L. n. 263/2005 – necessità o meno di una specifica motivazione
(16231/03 + 16480/03 Ric.) CONTRASTO -
rel. 1/08 – ud. 24.6.2008 – Rel.
Malpica - sent. n. 20598 del 30.7.2008
Dal testo della sentenza emerge che le SS UU hanno composto il contrasto
affermando “la necessità che il provvedimento di compensazione totale o
parziale per goduti motivi trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale,
anche se a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente
riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici di
esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della
motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito”.
Procedimento
civile – controversie davanti al tribunale in composizione monocratica –
(in)applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 25 cpc e 6 RD n.
1611/1933 (1388/05 Ric.) - rel. 88/07 Contrasto – rel. 88/2007 – ud. 20.5.2008
– Rel. Rordorf – sent. n. 18036 del 2.7.2008
Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per
l’applicabilità delle anzidette disposizioni salva deroga per effetto di
specifiche disposizioni quali, ad esempio, quelle in tema di controversie
previdenziali, opposizioni a sanzioni amministrative, convalida di sfratto e
immigrazione
Procedimento
civile – criterio d’individuazione del tribunale per i minorenni
territorialmente competente in ordine all’affidamento familiare (28683/07 Ric.)
PART.
IMP. ud. 18.11.2008 - Rel. Forte – ord.
N. 28875 del 9.12.2008 – Principio
di diritto: “Nel caso di affidamento familiare di un minore, sia esso disposto
con atto amministrativo, reso esecutivo dal giudice tutelare, o con decreto del
tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore alla data
del ricorso introduttivo se deciso su domanda, o a quella della decisione, se
trattasi di provvedimento di ufficio, il successivo legittimo mutamento di
dimora dell’affidato comporta che, su ogni intervento urgente nell’interesse di
lui sono competenti rispettivamente, per l’esecutività di quanto deciso dal
servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere, il giudice
tutelare ed il tribunale per i minorenni del luogo ove l’affidato di fatto
risiede. Decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di
affidamento, spetta sempre al tribunale per i minorenni del luogo di legittima
residenza attuale del minore l’adozione, in rapporto all’interesse preminente dello
stesso, dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell’affidamento”.
Procedimento
civile – decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti
adottati dal giudice delegato dopo l’omologazione del concordato preventivo con
cessione dei beni – ricorribilità o meno per cassazione ex art. 111 Cost.
(29944/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 139/07 – ud. 24.6.2008 – Rel. Rordorf – sent.
n. 19506 del 18.7.2008 Principio di
diritto “Deve quindi convenirsi, in conclusione, che i provvedimenti emessi dal
giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto)
di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del
debitore ceduti ai creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione
corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito
della liquidazione fallimentare, rientrano anch’essi nel novero degli atti di
giurisdizione esecutiva; e che la medesima corrispondenza sussiste anche con
riferimento ai successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di reclamo, ai quali pure occorre
perciò estendere il regime della ricorribilità in cassazione applicabile, a
norma degli artt. 617 e 618 cpc, per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione
non altrimenti impugnabili”.
Procedimento
civile – decreto ingiuntivo del lavoratore per il pagamento del TFR – mancata
notificazione, da parte del datore di lavoro, del ricorso in opposizione
tempestivamente depositato – possibilità o meno di concedere un nuovo termine
ai sensi dell’art. 291 cpc (15861/04 Ric.) CONTRASTO – rel 9/08 – ud. 8.7.2008
– Rel Vidimi – sent. n. 20604 del 30.7.2008 Principio di diritto: “Nel rito del
lavoro l’appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge,
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di
fissazione dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua
di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)
– al giudice di assegnare ex art. 421 cpc all’appellante, previa fissazione di
un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una
nuova notifica ex art. 291 cpc. Principio questo che deve ritenersi applicabile
al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo – per identità di ratio rispetto
alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba
considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo
d’impugnazione – sicchè anche in tale procedimento la mancata notifica del
ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina
l’improcedibilità dell’opposizione e con essa la esecutività del decreto
ingiuntivo opposto”.
Procedimento
civile – eccezione d’incompetenza per territorio nei casi diversi da quelli
indicati nell’art. 28 cpc – formulazione in comparsa di risposta depositata
alla prima udienza di trattazione – decadenza – (in)sussistenza (8547/05 Ric.)
CONTRASTO – rel. 80/07 –.ud. 22.4.2008 - Rel Segreto – sent. 11657 del
12.5.2008 Principio di diritto: ”In
applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167,
secondo comma cod. proc. civ., nel testo vigente di tale ultimo comma a
decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all’entrata in vigore (1 marzo 2006) delle
modifiche introdotte al medesimo comma con il decreto legge n. 35 del
14.3.2005, l’eccezione d’incompetenza per territorio derogabile è formulata
tempestivamente nella comparsa di costituzione , anche se essa è depositata con
la costituzione del convenuto “fino alla prima udienza”. Successivamente alla entrata
in vigore del decreto legge n. 35/2005, l’eccezione è tempestivamente proposta
soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata “almeno venti
giorni prima dell’udienza di comparizione “.
Procedimento
civile – giudice di pace – ordinanza di sospensione del processo ex art. 295
cpc – impugnazione con regolamento di competenza – (in)ammissibilità (5145/05
Reg.) PART. IMP. - rel.
47/2007 – ud. 6.5.2008 – Rel. Salmè – sent. n. 21931
del 29.8.2008 Dal testo della sentenza
risulta che le SU hanno concluso per l’ammissibilità del ricorso.
Procedimento
civile – giudizio di cassazione - notificazione del ricorso a mezzo posta –
mancata produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata
all’intimato non costituito – conseguenze (18015/01 + 22246/01 Ric.) PART.. IMP. – rel. 53/07 – ud. 4.12.2007 – Rel. Amatucci
– sent. n. 627 del 14.1.2008 Principi di diritto “La produzione dell’avviso di
ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per
cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi
dell’art. 149 cpc o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui
all’art. 140 cpc è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e , dunque,
dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. L’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza
di discussione di cui all’art. 379 cpc, ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione ovvero fino all’adunanza
della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cpc, anche se non
notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo
comma, cpc. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza
di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è
inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il
deposito e non ricorrendo i presupposti
per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
cpc. Il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte
in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai
sensi dell’art. 184 bis cpc per il
deposito dell’avviso che afferma di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890” .
Procedimento
civile – impugnazioni – improcedibilità del ricorso principale – conseguente
inefficacia di quello incidentale tardivo – (in)sussistenza (32798/02 + 17148/06
Ric.) CONTRASTO – rel. 110/2007 – ud. 18.3.2008 – Rel. Triola - sent.9741 del
14/4/2008. Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno composto il
contrasto nel senso dell’inefficacia del ricorso incidentale anche nel caso
d’improcedibilità di quello principale
Procedimento
civile – percezione di aiuti comunitari non dovuti – ingiunzione di
restituzione e applicazione di sanzione per la loro indebita richiesta –
separate opposizioni – efficacia da riconoscere nel processo sulla sanzione al
giudicato formatosi nel processo sulla restituzione (86/04 Ric.) PART. IMP. – rel. 82/07 – ud. 15.1.2008 – Rel. Malpica
– sent. 6523 del 12.3.2008 Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno
escluso l’efficacia riflessa del giudicato perché non sussiste fra i due
giudizi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica..
Procedimento
civile – ricorso per cassazione contro la parte rimasta contumace in appello –
inesistenza o meno della notificazione effettuata presso il difensore
domiciliatario nel giudizio di primo grado (5185/03 Ric.) CONTRASTO – rel.
95/2007 - ud. 5.2.2008 – rel. Malpica – sent. n. 10817 del 29.4.2008 Dal testo
della sentenza emerge che le SU hanno concluso per la nullità e non per la
inesistenza della notificazione
Procedimento
civile – sentenze della Corte di Cassazione – revocazione per contrasto con
precedente giudicato – (in)ammissibilità (4373/06 Ric.) CONTRASTO – rel. 45/07
– ud. 6.11.2007 - Rel. Salmè - sent.
10867 del 30.4.2008 Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno
escluso l’ammissibilità di tale tipo di revocazione avverso le sentenze di pura
legittimità
Procedimento
civile – termine per la riassunzione del processo interrotto per causa
concernente la parte costituita a mezzo di procuratore – decorrenza dalla data
della dichiarazione dell’evento in udienza ovvero dalla data di emissione o
comunicazione del provvedimento del giudice (28230/04 Ric.) CONTRASTO – rel.
97/07 – ud. 4.3.2008 - Rel Vitrone –
sent. 7443 del 20/3/2008 Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno
composto il contrasto nel senso che il termine decorre dalla data della
dichiarazione dell’evento in udienza.
Processo
tributario – litisconsorzio necessario – società di persone – rettfica della
dichiarazione presentata dal socio in conseguenza del maggior reddito accertato
nei confronti della società – impugnazione – necessità della partecipazione
della società al giudizio – (in)sussistenza (11472/2001, 16312/2001 e 26248/02
Ric.) PART. IMP. – rel.
108/2007 - ud. 19.2.2008 – Rel. Merone – sent. 14185 e
14186 del 4.6.2008 – Principio di diritto:” La unitarietà dell’accertamento che
è (o deve essere)alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 DPR 600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente
dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci
o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda
inscindibilmente la società e i soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parti nello stesso processo e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art. 14, comma 1, D. Lgs 546/1992), perché non ha ad oggetto la singola
posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente
comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione (Cassa. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie
di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che: - il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetto interessato, destinatario dell’atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice
adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno
che non si possa disporre la riunione dei processi proposti separatamente ai
sensi dell’art. 29 D. Lgs 546/1992); - il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del
principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cpc e 111, secondo comma,
Cost., e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e
grado del procedimento, anche di ufficio”.
Procedimento
civile – ordinanza di liquidazione del compenso al consulente tecnico –
interpretazione – criteri applicabili (18517/06 Ric.) CONTRASTO – ud. 22.4.2008
– Rel. Morelli – sent. n. 11501 del 9/5/2008. Dal testo della sentenza emerge
che le SU hanno composto il contrasto nel senso che l’interpretazione va
effettuata applicando in via analogica i canoni ermeneutica previsti dall’art.
12 e ss disp. prel. c. c.in ragione dell’assimilabilità dei provvedimenti
giurisdizionali agli atti normativi
Processo
tributario – pronuncia di due separate sentenze su ricorsi concernenti
questioni legate da vincolo di consequenzialità – ammissibilità o meno della
motivazione di una mediante rinvio all’altra (18605/02 + 22988/02 Ric.)
CONTRASTO – rel. 108/2007 - ud. 19.2.2008 – Rel. Merone - sent. 14814 del
4.6.2008 - Principio di diritto “La motivazione di una sentenza può essere
redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè la motivazione stessa
non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che
vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi divengano oggetto di
autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa)
causa sub iudice. In maniera da consentire poi anche la verifica della
compatibilità logica-giuridica dell’innesto”.
Responsabilità
civile – danno esistenziale – configurabilità - condizioni per il risarcimento
(734/06 + 10517/04 + 14781/04 +
11097/04 + 8313/04 + 11749/04 + 1688/04 Ric.) PART. IMP – ud. 24.6.2008 – Rel. Preden – sent. Nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11/11/2008
Responsabilità
civile – HIV – infezione da somministrazione di emoderivati – azione per danni
contro AUSL e Ministero Salute –
responsabilità della P.A. (13638/03 + 14577/03 + 228/04 + 13573/04 +
22441/04 + 3424/05 + 5624/05 + 12342/05 + 18550/05 +24714/05 Ric.) PART. IMP. – rel. 35/07 – ud. 20.11.2007 – Rel. Segreto
– sentt. 576-585 dell’11.1.2008 SU dichiarano inammissibile ricorso contro USL,
accolgono come in motivazione primo e secondo motivo contro Ministero Salute,
cassando con rinvio ed enunciando i seguenti principi: A) Premesso che sul
Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di
impiego si sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di
emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento
in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e
proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, il
giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con
riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai
più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso
sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus
HIV o HBV o HCV in soggetto emostrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata
causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa
del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione
dell’evento; B) In tema di responsabilità
aquiliana , il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di
chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o
colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c. 1, c.c., non
dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno
altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal
momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto
conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria
oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche.) + sent 577.08 SU
accolgono il ricorso come in motivazione, cassano e rinviano a CdA enunciando i
seguenti principi: A) In tema di
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere
probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il
contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza
di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
eziologicamente rilevante; B) I
verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n.
210/1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta
essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre
le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di
opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al
libero apprezzamento dei giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini
della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio
accertamento. + sent 578.08 SU
accolgono, cassano e decidono nel merito enunciando il seguente principio: In
materia di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dalla legge n. 210 del 1992, e dalla
successiva legge n. 238 del 1997, la previsione di un indennizzo aggiuntivo,
per il periodo antecedente la entrata in vigore della citata legge n. 210 del
1992, sotto forma di assegno “una tantum”, previsione contenuta nell’art. 2,
comma secondo, della stessa legge n. 210 del 1992, non è applicabile ai
soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV, in
quanto il predetto comma secondo dell’art. 2 espressamente limita il beneficio
di cui si tratta ai soli soggetti di cui all’art. 1, comma primo, della legge
n. 210 del 1992, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla
salute da vaccinazione obbligatoria, senza che sia per questo configurabile una
illegittimità costituzionale, come già ritenuto anche dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 226 e 423 del 2000, e con la ord. n. 522 del
2000. + sent. 579-580.08 SU rigettano + sent 581.08 SU dichiarano
inammissibile ricorso contro Allorio, accolgono contro altri, come in
motivazione, cassano e rinviano a CdA enunciando, tra gli altri, il seguente
principio: Anche allorché sia proposta domanda di condanna generica al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, il convenuto, che
assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto, ha l’onere di
sollevare la relativa eccezione in tale giudizi nei termini di legge a pena di
decadenza e non nel successivo giudizio di liquidazione del danno; il giudice
di primo grado ha l’obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una
preliminare di merito, per cui l’eventuale sussistenza della prescrizione fa
venir meno ogni interesse della parte all’accertamento dell’esistenza del
diritto azionato. + sent 582.08
SU accolgono come in motivazione, cassano e rinviano a CdA enunciando il
seguente principio: In tema di responsabilità extracontrattuale per danno
causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova del nesso causale,
che grava sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio
da virus HCV (causalità individuale o specifica), ove risulti provata la
idoneità di tale condotta a provocarla (causalità generale), può essere fornita
anche con il ricorso a presunzioni (ex art. 2719 c.c.), allorché la prova non
possa essere data per non aver la struttura sanitaria predisposto, o in ogni
caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue
trasfuso al singolo paziente e cioè per un comportamento ascrivibile alla
stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere
invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della
prova ed al rilievo che assume a tal fine la “vicinanza alla prova”, e cioè la
effettiva possibilità per l’una o l’altra parte di offrirla. + sent 583.08 SU rigettano primo
motivo ed, in accoglimento, come in motivazione, del secondo, cassano con
rinvio a CdA + sent 584.08 SU
accongono parte dei motivi, cassano e rinviano a CdA enunciando i seguenti
principi: A) Nell’accertamento del nesso causale con riferimento a danni alla
persona pur dovendosi distinguere la c.d. causalità generale (l’idoneità, la
capacità in generale di una sostanza a provocare malattie, il rischio che
incombe su popolazioni indagate, cioè su gruppi e non su singoli individui)
dalla c.d. causalità individuale o del singolo caso (relativa alla probabilità
ragionevole della concretizzazione nel singolo caso della legge causale
generale) va rilevato che questa causalità specifica, in presenza di una
causalità generale ed in assenza di fattori alternativi, può essere fondata
anche sulla base della prova presuntiva, che presenti i requisiti della
gravità, precisione e concordanza; B)
Ai fini della ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità
civile, diversamente da quella penale dove vige la regola della prova “oltre il
ragionevole dubbio”, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del
più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo
penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo
civile tra le due parti contendenti;
C) Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova
per presunzioni si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, occorre
che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per
scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli
che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della
gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di
efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione
complessiva di tutti gli elementi
presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro
combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari
non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o
alcuni indizi. E’ pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede
di legittimità – a tale sindacato sottraendosi l’apprezzamento circa
l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta
rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti
viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici – la decisione in cui il
giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in
giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza
indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi,
nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un
rapporto di vicendevole completamento.
Responsabilità
civile – lesioni personali da incidente stradale – azione di risarcimento del
danno – termine biennale di prescrizione .- (in)applicabilità nel caso di
mancata presentazione della querela
(29870/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 27/08 - ud. 21.10.2008 – Rel. Segreto
sent. 27337 del 18/11/2008 – Principio di diritto: “Nel caso in cui l’illecito
civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia
stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale,
più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di
risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti incidenter tantum, e
con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la
sussistenza di una fattispecie che integri glie stremi di un fatto-reato in
tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione
stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art.
2947, c. 3, cc, a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge
come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale
maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del
reato”.
Società
– per azioni – amministratori – inserimento nel bilancio di una posta
contenente l’indicazione del loro compenso – (in)idoneità della delibera di
approvazione del bilancio a valere come ratifica di tale compenso (8864/04 +
11078/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 8/2008 – ud. 20.5.2008 – Rel. Salmè – sent. n.
21933 del 29.8.2008. Principio di
diritto. “l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi
degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di
determinazione del compenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria,
dall’art. 2389, comma 1, cc.Può tuttavia ammettersi che accanto (e oltre)
all’approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria di accertamento
della regolarità della rappresentazione contabile, l’assemblea possa anche adottare
la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, se sussista la
prova che l’assemblea convocata soltanto per l’esame e l’approvazione del
bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato
una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”.
Tributi
– ICI – immobili nella disponibilità dello IACP – (in)applicabilità
dell’esenzione dall’imposta prevista dall’ art. 7, comma 1, del D. Lgs n.
504/1992 (26094/06 Ric.) PART.
IMP.- rel. 67/2008 – ud.11.11.2008 – Rel. Botta – sent.
n. 28160 del 26/11/2009 – Principio di diritto: “Agli immobili dell’IACP non
spetta l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) D. Lgs n. 504 del
1992 – la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale
categoria d’immobili, dell’utilizzazione diretta dell’immobile da parte
dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari
che non siano produttive di reddito – ma spetta esclusivamente la riduzione
d’imposta prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Detti immobili,
a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli
immobili per effetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 93
del 2008, convertito con modificazioni con L.n. 126 del 2008”.
Tributi
– legittimità o meno della emissione di cartella esattoriale non preceduta
dalla rituale notifica dell’avviso di accertamento (27802/01 Ric.) PART. IMP.- rel. 94/2007 - ud. 12.2.2008 – Rel. Botta
– sent. n. 5791 del 4/3/2008 Dal testo della sentenza emerge che le Sezioni
Unite hanno risolto la questione nel senso che la mancata previa notifica
dell’avviso di accertamento comporta la nullità della cartella e che il
contribuente può scegliere se limitarsi a far valere tale vizio dell’atto o
estendere la contestazione al merito della pretesa, sostenendo l’inesistenza
della pretesa fatta valere dall’Amministrazione
Tributi
– società di persone – deduzione ex art. 120 del DPR n. 120/1987 – requisito
della prevalenza – commutabilità o meno della sola attività prestata dal socio
in quanto tale (25378/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 91/07 - ud.15.1.2008 – Rel.
Merone – sent. 5786 del 4/3/2008
Principio di diritto:”In tema di ILOR, ai fini del riconoscimento della
deduzione prevista dall’art. 120, comma quarto, del DPR 22 dicembre 1986, n.
917 in favore delle società di persone con riferimento alle quote di reddito
spettanti ai soci che prestino la loro opera nell’impresa come occupazione
prevalente, il concetto di prevalenza dev’essere riferito al solo reddito del
socio in quanto tale e non anche al costo eventualmente affrontato dalla
società per compensare il lavoro prestato dal socio in qualità di
amministratore o in base ad un rapporto di dipendenza, con la conseguenza che
la deduzione non trova applicazione nel caso in cui l’attività svolta come
amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio.
Tale prevalenza deve essere intesa in senso sia qualitativo che quantitativo, e
quindi rapportata all’impegno di tempo ed energie fisiche e mentali che
l’attività richiede in concreto per essere espletata, rispetto al quale il
corrispettivo economico rappresenta soltanto uno degli elementi di valutazione;
pertanto, pur potendosi presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che ad
una maggiore remunerazione corrisponda un maggior impegno lavorativo, deve
ritenersi sempre ammessa da parte del contribuente la prova contraria che alla
prevalenza del corrispettivo riconosciutogli per l’attività di amministratore non
corrisponde una sostanziale prevalenza di impegno, in quanto ai fini della
spettanza della deduzione assume rilievo decisivo l’effettiva prevalenza
dell’attività di socio e non già la valutazione economica che ad essa viene
attribuita”.
Usucapione
– preliminare di compravendita immobiliare – immissione del promissario
acquirente nella disponibilità del bene – qualificabilità della stessa come
detenzione o possesso (10084/03 + 13911/03 e 10431/03 + 13686/03 Ric.)
CONTRASTO – rel. 132/06 – ud. 8.5.2007 – Rel. Settimj – sent. 7930 del
27.3.2008 Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per la
qualificazione della disponibilità come detenzione