aggiornamento: 10.12.2008       -  elenco disponibile, tramite Internet, all'indirizzo: http://www.geocities.com/maxbonom

 

                                                                                                                           

   RICORSI ASSEGNATI ALLE SEZIONI UNITE CIVILI PER LA COMPOSIZIONE DI CONTRASTI O PER LA DECISIONE DI QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

 FISSATI
DA DECIDERE O IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE
        

 

Assicurazione – obbligatoria – legge n. 990/1969 – estensione o meno della garanzia anche ai trasportati su automezzi adibiti al trasporto di cose (300/04 + 333/04 + 3797/04 + 3799/04 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 95/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Spirito

Contratti agrari – preliminare di compravendita di fondo rustico – condizioni per l’esercizio del diritto di prelazione e riscatto del confinante – individuazione del momento cui fare riferimento per la verifica della loro sussistenza (22570/03 Ric.) CONTRASTO   – ud. 18.11.2008 – Rel. Spirito

Espropriazione p.u. – azione di danno da occupazioni illegittime per interventi ex lege n. 219/1981 – sussistenza o meno della legittimazione passiva del concessionario e presupposti per l’applicabilità della proroga di cui all’art. 9 del D. Lvo n. 354/1999 (18884/04 + 23099/04 Ric.) PART. IMP. - rel. n. 118/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Salvago

Fallimento – sopravvenienza del fallimento del debitore dopo la proposizione dell’azione revocatoria ordinaria nei suoi confronti da parte di uno dei creditori – persistenza o meno della legittimazione di quest’ultimo a proseguire l’azione (1152/04 + 4089/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 55/2008 – ud. 11.11.2008 – Rel. Rordorf

Obbligazioni e contratti – (im)possibilità, per la parte non inadempiente che abbia agito in giudizio per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, di sostituire in appello tale domanda con quella di recesso dal contratto con ritenzione della caparra ex art. 1385 cc (23695/02 Ric.) CONTRASTO   - ud. 23.9.2008 – Rel. Travaglino

Persone – donna italiana – perdita della cittadinanza per effetto di matrimonio con uomo straniero – riacquisto o meno della stessa e sua trasmissione ai figli a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 30/1975 e 87/19837 (35067/06 Ric.) CONTRASTO. - rel. n. 92/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Forte

Previdenza – omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro – richiesta del lavoratore all’INPS di costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962 – necessità o meno della prova dell’impossibilità di ottenerla dal datore di lavoro (30784/05 Ric.) PART. IMP. . – rel. 54/2008 – ud. 18.11.2008 – Rel. Toffoli

Previdenza – riconoscimento della pensione con riferimento al periodo di effettiva contribuzione – azione per la commisurazione a 35 anni di contributi ex art. 4 D.L. 501/1995 – (in)applicabilità della decadenza di cui all’art. 6 D.L. n. 103/1991 (15952/06 + 18971/06 Ric.) CONTRASTO – rel. 57/2008 – ud. 11.11.2008 – Rel. Curcuruto

Procedimento civile – arbitrato – mancato pagamento del compenso – ricorso ex art. 814 cpc – necessità o meno della sua proposizione da parte di tutti gli arbitri (29506/03 + 1002/04, 29508/03 + 993/04, 29510/03 + 986/04 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 91/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Settimj

Procedimento civile – difensore – cancellazione volontaria dall’albo – efficacia interruttiva del processo – (in)sussistenza (7902/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 41/2008 – ud. 11.11.2008 – Rel Finocchiaro

Procedimento civile – impugnazione di ordinanza ex art. 186 quater cpc divenuta appellabile a seguito della rinuncia alla sentenza da parte dell’intimato – termine applicabile (5752/04 + 8294/04 Ric.) CONTRASTO  – rel.77/2008 – ud. 2.12.2008 – Rel. Felicetti

Procedimento civile – imputabilità o meno al ricorrente della mancata notifica dell’impugnazione per intervenuto trasferimento del destinatario dall’indirizzo precedentemente indicato e, in caso negativo, individuazione del termine entro cui rinnovare la notificazione (7494/06 Ric.) CONTRASTO rel. n. 102/08 – ud. 13.1.2009 – Rel. Oddo

Procedimento civile – lesione alla reputazione mediante trasmissione televisiva – azione risarcitoria – determinazione o meno della competenza per territorio con riferimento al domicilio del danneggiato (15039/07 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 90/08 – ud. 13.1.2009 – Rel. Finocchiaro

Procedimento civile – ordinanza di sospensione del processo in attesa della definizione di altro giudizio – conclusione di quest’ultimo con sentenza di accoglimento di una parte della domanda e declaratoria d’incompetenza sul resto – dichiarazione di estinzione del primo processo per mancata tempestiva riassunzione nel termine di sei mesi  (10398/05 Ric.) PART. IMP. –ud. 17.2.2009 - Rel. Travaglino

Procedimento civile – ordinanza sulla opposizione alla liquidazione del compenso del custode nominato dal giudice penale - impugnazione con ricorso alla Corte di Cassazione civile – (in)ammissibilità (12962/06 + 12963/06 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 100/08 – ud. 13.1.2009 – Rel. Salmè

Processo tributario – difensore di più contribuenti vincitori in primo grado – possibilità per l’amministrazione di notificare l’impugnazione presso di lui ed, in caso affermativo, validità o meno della consegna di una sola copia dell’appello anziché di tante quante sono le persone rappresentate  (28679/02 Ric.) PART. IMP. – rel. 131/2007 - ud. 10.6.2008 – Rel. Cicala

Procedimento tributario – impugnazione con unico atto di più sentenze emesse fra le stesse parti con riferimento a più annualità della medesima imposta – (in)ammissibilità (18897/05 + 31717/05 Ric.) CONTRASTO - rel. n. 88/08 – ud. 13.1.2009 – Rel. D’Alessandro

Sanzioni amministrative – dipendenti del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento – limiti del potere di accertamento delle violazioni – individuazione (11904/04 Ric.) CONTRASTO- rel. n. 96/08 – ud. 3.2.2009 – Rel. Goldoni

Società – estinzione per fusione – (in)applicabilità della disciplina di cui all’art. 2504 bis, così come riformulato dal D. Lvo n. 6/2003, alle fusioni intervenute prima della sua entrata in vigore (14478/07 Ric.) PART. IMP – rel. 119/08 – ud. 17.2.2009 – Rel. Salmè

Tributi – imposta sugli utili azionari– elusione a mezzo di usufrutto o di vendita dei titoli (cd dividend washing e dividend stripping) – nullità o meno dei contratti (6527/00 + 6532/00 + 4716/01 e 8029/01 Ric.) PART. IMP. – rel. 84/2008 – ud. 2.12.2008 – Rel. D’Alessandro

Tributi - imposte dirette - fondazioni bancarie – riduzione dell’IRPEG ed esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili societari – spettanza – presupposti e prova (12615/01 + 18587/01 + 10811/02 + 14682/02 + 14847/02 + 9878/03 +     14892/03 + 14893/03 + 14894/03 + 20078/03 + 20317/03 + 20320/03 + 20383/03 + 20544/03 + 22519/03 + 24728/03 e 15497/05 + 24764/03 e 15496/05 +               20000/04 e 23192/04 + 22859/04 + 22882/04 e 26810/04 + 25539/04 + 8865/05 +       13347/05 + 29976/05 Ric.) PART. IMP. – rel. 73/2008 – ud. 18.11.2008 – Rel. Merone

 

DECISI CON SENTENZA PUBBLICATA DOPO IL 1° GENNAIO 2008

 

Appalti pubblici – esecuzione dei lavori previsti da un contratto successivamente annullato – azione dell’appaltatore contro il Comune appaltante per il pagamento dell’indennità di cui all’art. 2041 – computabilità o meno del lucro cessante e della revisione prezzi (11460/03 Ric.) CONTRASTO – rel 13/08 – ud. 8.7.2008 – Rel. Salvago – sent. n. 23385 dell’11.9.2008 Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per la non computabilità del lucro cessante e della revisione prezzi

Bonifica – controversia fra consorzio e consorziati per il pagamento dei contributi – presupposti dell’obbligo e ripartizione del relativo onere probatorio (1685/07 + 1686/07 + 1687/07 + 1689/07 Ric.) PART. IMP. – rel. 5/2008 – ud. 7.10.2008 – Rel. D’Alessandro – sentt. 26009 - 26012 del 30.10.2008 – principio di diritto: “Allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità, da parte del giudice tributario, di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d,. lgs n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”. 

Condominio – obbligazioni verso terzi – responsabilità solidale dei condomini – (in)sussistenza (16759/03 Ric.)  CONTRASTO – rel. 66/07 – ud. 4.3.2008 – Rel. Settimj – Est. Corona – sent. n. 9148 dell’8.4.2008 Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno composto il contrasto nel senso della parziarietà della responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte verso i terzi

 

Contratti – mandato senza rappresentanza per la stipulazione di preliminare di compravendita – mancato pagamento delle successive rate di prezzo - azione del terzo perla risoluzione del contratto – facoltà del mandante di chiedergli la restituzione dell’acconto ex art. 1705 cc – (in)sussistenza (15577/03 Ric.)  CONTRASTO – rel. 120 e 120 bis del 2007 – ud. 10.6.2008 – Rel. Travaglino – sent. 24772 dell’8.10.2008 Dal testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno dato continuità all’indirizzo prevalente secondo il quale il mandante può esercitare i soli diritti di credito derivanti dal mandato.

Fallimento – legittimazione del curatore ad esercitare il riscatto della polizza vita stipulata dal fallito – (in)sussistenza (9195/03 Ric.) CONTRASTO - rel. 102/2007 – ud. 18.3.2008 – Rel. Morelli – sentenza n. 8271 del 31.3.2008   Principio di diritto: “Non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base  a contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere (il valore di) riscatto della correlativa polizza”

Fallimento – opposizione allo stato passivo – (in)applicabilità del termine lungo di cui all’art. 327 cpc (25212/03 + 30333/03 Ric.) PART. IMP. – rel. 22/2008 – ud. 7.10.2008 – Rel. Rordorf – sent. n. 25174 del 15.10.2008 Dal testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno concluso per l’inapplicabilità del termine lungo

Marchi – conflitto fra marchi registrati – (in)applicabilità della disciplina di cui all’art. 48 l.m. nel testo previgente alla sostituzione operata dall’art. 45 del D. Lgs n. 480/1992 (3482/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 125/2007 – ud. 6.5.2008 – Rel. Salvago  - sent. 17927 del 1/7/2008 Dal testo della sentenza risulta che le SS.UU hanno composto il contrasto nel senso dell’applicabilità della disciplina del predetto art. 48 anche in caso di conflitto fra marchi registrati

Matrimonio – sentenza di annullamento del Tribunale ecclesiastico per errore essenziale di un coniuge determinato dall’inganno dell’’altro sulla propria fedeltà prematrimoniale – contrarietà o meno all’ordine pubblico (28679/02 Ric.) PART. IMP. – rel. 6/08 – ud. 24.6.2008 – Rel. Forte – sent. n. 19809 del 18.7.2008  Principio i diritto : « Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia nell’ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull’iter formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in ordine al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne ed oggettive possono incidere sulla formazione manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. L’errore, se indotto da dolo, che rileva nell’ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa d’invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell’altro nubendo”    

Obbligazioni e contratti – credito fondiario – inadempimento del mutuatario – atto di precetto dell’istituto mutuante per il pagamento della residua somma dovuta – conseguente risoluzione o meno del contratto – (13351/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 109/2007 – ud. 8.4.2008 – Rel Rordorf – sent. 12639 del 19.5.2008 Dal testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che la notifica dell’atto di precetto comporta la risoluzione del contratto

Obbligazioni e contratti – ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie – (in)sufficienza della deduzione della qualità d’imprenditore commerciale ai fini della prova del maggior danno da svalutazione monetaria (15986/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 127/2007 – ud. 10.6.2008 – Rel. Amatucci – sent. 19499 del 16.7.2008 . Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno composto il contrasto nel senso che il maggior danno può essere, salvo prova contraria da parte del creditore o del debitore, presuntivamente riconosciuto in via generale nella differenza fra il rendimento medio annuo dei titoli di Stato ed il  tasso legale dell’interesse.

Previdenza – art. 19 L. n. 843/1978 - titolare di più pensioni a carico dell’INPS e dello Stato – spettanza o meno per più di una volta dei trattamenti collegati al costo della vita (18306/04 Ric.) – rel. 26/2008 – ud. 23.9.2008 – Rel. Toffoli – sent. n. 25616 del 23.10.2008 Principio di diritto : « L’art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843,in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (c. d. quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui all’art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ha escluso, a decorrere dall’ 1 gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue che questa regola trova applicazione anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello stato e, in tale caso, al pensionato, come precisa il secondo comma dell’ art. 19, continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano invece le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’INPS. L’esclusione del diritto alle quote aggiuntive su quest0’ultima pensione è applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione statatele; anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione della pensione statale e tuttavia sia stata esclusa la ripetizione delle arte già corrisposte in ragione della buona fede dell’interessato”.

Previdenza – contributi agli enti previdenziali – prescrizione – nuovo termine quinquennale introdotto dall’art. 3 comma 9, della legge n. 335/1995 – (in)applicabilità ai periodi precedenti per i quali vi sia stato il compimento di atti interruttivi entro il 31 dicembre 1995 7838/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 78/07 – ud. 15.1.2008 – Rel. Miani Canevari – sent. n. 5784 del 4/3/2008  Principio di diritto:”Ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la suddetta data e il 31 dicembre 1995, che valgono anche a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente all’atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuove termine decennale di prescrizione”. (“con l’entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime, per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” sent. 6173 del 7/3/2008) 

Procedimento civile – appello avverso sentenza del giudice di pace – trattazione da parte del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica – (in)applicabilità delle sanatorie previste dall’art. 157 cpc (25984/07 Ric.) CONTRASTO – rel. 40/2008 – ud. 23.9.2008 – Rel. Goldoni – sent. n. 28040 del 25.11.2008 e 28651 del 3.12.2008 – Principio di diritto: “la violazione delle norme concernenti la ripartizione degli affari tra il giudice monocratico ed il giudice collegiale del tribunale comporta nullità della sentenza impugnata, che può essere fatta valere ai sensi dell’art. 161 cpc, ma tale nullità non produce l’effetto di rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione è anche giudice del merito e non comporta la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla”

Procedimento civile – azione in Corte di appello quale giudice in unico grado per l’accertamento della conclusione di una intesa restrittiva della concorrenza – istruzione della causa da parte di un consigliere anziché del collegio – nullità della sentenza – (in)sussistenza (28242/03 Ric.) CONTRASTO - rinuncia accettata – ud. 4.3.2008 – Rel. Salmè  SU dichiarano l’estinzione del processo

Procedimento civile – cassazione con rinvio ad altra sezione dell’ufficio giudiziario – celebrazione del giudizio davanti alla medesima sezione che aveva pronunciato la sentenza annullata – conseguenze (22241/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 83/2007 – ud. 5.2.2008 – Rel. Segreto - sent. n.5087 del 27.2.2008 Principio di diritto:”la sentenza che dispone il rinvio, a norma dell’art. 383, c.1 (cd rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la sentenza impugnata o un ufficio territoriale diverso , ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata (al quale fine sono equipollenti le locuzioni “altra sezione” o “in diversa composizione” o “in persona di altro magistrato”). Conseguentemente, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza cassatoria, indipendentemente dalla sezione o dalle persone dei magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio d’incompetenza funzionale, poiché lo stesso non può riguardare le competenze interne fra sezioni o le persone fisiche dei magistrati. Se, così rispettata la statuizione sulla competenza, è violata la statuizione sull’alterità del giudice (espressa indifferentemente con una delle formule suddette equipollenti), per essersi svolto il giudizio rescissorio davanti a collegio in cui almeno uno dei componenti aveva partecipato alla pronuncia della sentenza cassata, ovvero in caso di giudizio monocratico vi sia stata identità della persona fisica del magistrato nei due giudizi, sussiste la nullità attinente alla costituzione del giudice ex art. 158 cpc, non essendo necessario che la parte faccia valere tale incompatibilità ex art. 52 cpc, in quanto sul punto dell’alterità (e quindi dell’incompatibilità) si è già pronunciata la sentenza cassatoria” 

Procedimento civile – compensazione delle spese nel regime anteriore all’art. 2, comma 1, lett. a) L. n. 263/2005 – necessità o meno di una specifica motivazione (16231/03 + 16480/03 Ric.)  CONTRASTO - rel. 1/08  – ud. 24.6.2008 – Rel. Malpica - sent. n. 20598 del 30.7.2008  Dal testo della sentenza emerge che le SS UU hanno composto il contrasto affermando “la necessità che il provvedimento di compensazione totale o parziale per goduti motivi trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito”. 

Procedimento civile – controversie davanti al tribunale in composizione monocratica – (in)applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 25 cpc e 6 RD n. 1611/1933 (1388/05 Ric.) - rel. 88/07 Contrasto – rel. 88/2007 – ud. 20.5.2008 – Rel. Rordorf – sent. n. 18036 del 2.7.2008  Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per l’applicabilità delle anzidette disposizioni salva deroga per effetto di specifiche disposizioni quali, ad esempio, quelle in tema di controversie previdenziali, opposizioni a sanzioni amministrative, convalida di sfratto e immigrazione

Procedimento civile – criterio d’individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine all’affidamento familiare (28683/07 Ric.) PART. IMP.  ud. 18.11.2008 - Rel. Forte – ord. N. 28875 del 9.12.2008 – Principio di diritto: “Nel caso di affidamento familiare di un minore, sia esso disposto con atto amministrativo, reso esecutivo dal giudice tutelare, o con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore alla data del ricorso introduttivo se deciso su domanda, o a quella della decisione, se trattasi di provvedimento di ufficio, il successivo legittimo mutamento di dimora dell’affidato comporta che, su ogni intervento urgente nell’interesse di lui sono competenti rispettivamente, per l’esecutività di quanto deciso dal servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere, il giudice tutelare ed il tribunale per i minorenni del luogo ove l’affidato di fatto risiede. Decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di affidamento, spetta sempre al tribunale per i minorenni del luogo di legittima residenza attuale del minore l’adozione, in rapporto all’interesse preminente dello stesso, dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell’affidamento”.

Procedimento civile – decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti adottati dal giudice delegato dopo l’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni – ricorribilità o meno per cassazione ex art. 111 Cost. (29944/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 139/07 – ud. 24.6.2008 – Rel. Rordorf – sent. n. 19506 del 18.7.2008  Principio di diritto “Deve quindi convenirsi, in conclusione, che i provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare, rientrano anch’essi nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva; e che la medesima corrispondenza sussiste anche con riferimento ai successivi decreti emessi dal tribunale  a seguito di reclamo, ai quali pure occorre perciò estendere il regime della ricorribilità in cassazione applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 cpc, per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non altrimenti impugnabili”.

Procedimento civile – decreto ingiuntivo del lavoratore per il pagamento del TFR – mancata notificazione, da parte del datore di lavoro, del ricorso in opposizione tempestivamente depositato – possibilità o meno di concedere un nuovo termine ai sensi dell’art. 291 cpc (15861/04 Ric.) CONTRASTO – rel 9/08 – ud. 8.7.2008 – Rel Vidimi – sent. n. 20604 del 30.7.2008 Principio di diritto: “Nel rito del lavoro l’appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cpc all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 cpc. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo – per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo d’impugnazione – sicchè anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto”. 

Procedimento civile – eccezione d’incompetenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati nell’art. 28 cpc – formulazione in comparsa di risposta depositata alla prima udienza di trattazione – decadenza – (in)sussistenza (8547/05 Ric.) CONTRASTO – rel. 80/07 –.ud. 22.4.2008 - Rel Segreto – sent. 11657 del 12.5.2008   Principio di diritto: ”In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma cod. proc. civ., nel testo vigente di tale ultimo comma a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all’entrata in vigore (1 marzo 2006) delle modifiche introdotte al medesimo comma con il decreto legge n. 35 del 14.3.2005, l’eccezione d’incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione , anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto “fino alla prima udienza”. Successivamente alla entrata in vigore del decreto legge n. 35/2005, l’eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata “almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione “.

Procedimento civile – giudice di pace – ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc – impugnazione con regolamento di competenza – (in)ammissibilità (5145/05 Reg.) PART. IMP. - rel. 47/2007 – ud. 6.5.2008 – Rel. Salmè – sent. n. 21931 del 29.8.2008  Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno concluso per l’ammissibilità del ricorso.

Procedimento civile – giudizio di cassazione - notificazione del ricorso a mezzo posta – mancata produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata all’intimato non costituito – conseguenze (18015/01 + 22246/01 Ric.)    PART.. IMP. – rel. 53/07 – ud. 4.12.2007 – Rel. Amatucci – sent. n. 627 del 14.1.2008 Principi di diritto “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cpc o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cpc è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e , dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. L’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cpc, ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cpc, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cpc. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti  per la  rinnovazione  della notificazione ai sensi dell’art. 291 cpc. Il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cpc per il  deposito dell’avviso che afferma di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890” .

Procedimento civile – impugnazioni – improcedibilità del ricorso principale – conseguente inefficacia di quello incidentale tardivo – (in)sussistenza (32798/02 + 17148/06 Ric.) CONTRASTO – rel. 110/2007 – ud. 18.3.2008 – Rel. Triola - sent.9741 del 14/4/2008. Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno composto il contrasto nel senso dell’inefficacia del ricorso incidentale anche nel caso d’improcedibilità di quello principale

Procedimento civile – percezione di aiuti comunitari non dovuti – ingiunzione di restituzione e applicazione di sanzione per la loro indebita richiesta – separate opposizioni – efficacia da riconoscere nel processo sulla sanzione al giudicato formatosi nel processo sulla restituzione (86/04 Ric.) PART. IMP. – rel. 82/07 – ud. 15.1.2008 – Rel. Malpica – sent. 6523 del 12.3.2008 Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno escluso l’efficacia riflessa del giudicato perché non sussiste fra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica..

Procedimento civile – ricorso per cassazione contro la parte rimasta contumace in appello – inesistenza o meno della notificazione effettuata presso il difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado (5185/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 95/2007 - ud. 5.2.2008 – rel. Malpica – sent. n. 10817 del 29.4.2008 Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per la nullità e non per la inesistenza della notificazione

Procedimento civile – sentenze della Corte di Cassazione – revocazione per contrasto con precedente giudicato – (in)ammissibilità (4373/06 Ric.) CONTRASTO – rel. 45/07 – ud. 6.11.2007 -  Rel. Salmè - sent. 10867 del 30.4.2008 Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno escluso l’ammissibilità di tale tipo di revocazione avverso le sentenze di pura legittimità

Procedimento civile – termine per la riassunzione del processo interrotto per causa concernente la parte costituita a mezzo di procuratore – decorrenza dalla data della dichiarazione dell’evento in udienza ovvero dalla data di emissione o comunicazione del provvedimento del giudice (28230/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 97/07 – ud. 4.3.2008 -  Rel Vitrone – sent. 7443 del 20/3/2008 Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno composto il contrasto nel senso che il termine decorre dalla data della dichiarazione dell’evento in udienza.

Processo tributario – litisconsorzio necessario – società di persone – rettfica della dichiarazione presentata dal socio in conseguenza del maggior reddito accertato nei confronti della società – impugnazione – necessità della partecipazione della società al giudizio – (in)sussistenza (11472/2001, 16312/2001 e 26248/02 Ric.) PART. IMP. – rel. 108/2007 - ud. 19.2.2008 – Rel. Merone – sent. 14185 e 14186 del 4.6.2008 – Principio di diritto:” La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere)alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 TUIR  e dei soci delle stesse (art. 40 DPR 600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parti nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art. 14, comma 1, D. Lgs 546/1992), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cassa. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che: - il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetto interessato, destinatario dell’atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei processi proposti separatamente ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 546/1992); - il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cpc e 111, secondo comma, Cost., e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. 

Procedimento civile – ordinanza di liquidazione del compenso al consulente tecnico – interpretazione – criteri applicabili (18517/06 Ric.) CONTRASTO – ud. 22.4.2008 – Rel. Morelli – sent. n. 11501 del 9/5/2008. Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno composto il contrasto nel senso che l’interpretazione va effettuata applicando in via analogica i canoni ermeneutica previsti dall’art. 12 e ss disp. prel. c. c.in ragione dell’assimilabilità dei provvedimenti giurisdizionali agli atti normativi 

Processo tributario – pronuncia di due separate sentenze su ricorsi concernenti questioni legate da vincolo di consequenzialità – ammissibilità o meno della motivazione di una mediante rinvio all’altra (18605/02 + 22988/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 108/2007 - ud. 19.2.2008 – Rel. Merone - sent. 14814 del 4.6.2008 - Principio di diritto “La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi divengano oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice. In maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logica-giuridica dell’innesto”. 

Responsabilità civile – danno esistenziale – configurabilità - condizioni per il risarcimento (734/06  + 10517/04 + 14781/04 + 11097/04 + 8313/04 + 11749/04 + 1688/04 Ric.) PART. IMP – ud. 24.6.2008 – Rel. Preden – sent. Nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11/11/2008

Responsabilità civile – HIV – infezione da somministrazione di emoderivati – azione per danni contro AUSL e Ministero Salute –  responsabilità della P.A. (13638/03 + 14577/03 + 228/04 + 13573/04 + 22441/04 + 3424/05 + 5624/05 + 12342/05 + 18550/05 +24714/05 Ric.)  PART. IMP. – rel. 35/07 – ud. 20.11.2007 – Rel. Segreto – sentt. 576-585 dell’11.1.2008 SU dichiarano inammissibile ricorso contro USL, accolgono come in motivazione primo e secondo motivo contro Ministero Salute, cassando con rinvio ed enunciando i seguenti principi: A) Premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego si sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, il giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emostrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento;   B) In tema di responsabilità aquiliana , il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c. 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.) + sent 577.08  SU accolgono il ricorso come in motivazione, cassano e rinviano a CdA enunciando i seguenti principi:  A) In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;   B) I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210/1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento dei giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento. + sent 578.08  SU accolgono, cassano e decidono nel merito enunciando il seguente principio: In materia di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dalla legge n. 210 del 1992, e dalla successiva legge n. 238 del 1997, la previsione di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo antecedente la entrata in vigore della citata legge n. 210 del 1992, sotto forma di assegno “una tantum”, previsione contenuta nell’art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 210 del 1992, non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV, in quanto il predetto comma secondo dell’art. 2 espressamente limita il beneficio di cui si tratta ai soli soggetti di cui all’art. 1, comma primo, della legge n. 210 del 1992, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria, senza che sia per questo configurabile una illegittimità costituzionale, come già ritenuto anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 226 e 423 del 2000, e con la ord. n. 522 del 2000. + sent. 579-580.08 SU rigettano + sent 581.08 SU dichiarano inammissibile ricorso contro Allorio, accolgono contro altri, come in motivazione, cassano e rinviano a CdA enunciando, tra gli altri, il seguente principio: Anche allorché sia proposta domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, il convenuto, che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto, ha l’onere di sollevare la relativa eccezione in tale giudizi nei termini di legge a pena di decadenza e non nel successivo giudizio di liquidazione del danno; il giudice di primo grado ha l’obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui l’eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte all’accertamento dell’esistenza del diritto azionato.  + sent 582.08 SU accolgono come in motivazione, cassano e rinviano a CdA enunciando il seguente principio: In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV (causalità individuale o specifica), ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla (causalità generale), può essere fornita anche con il ricorso a presunzioni (ex art. 2719 c.c.), allorché la prova non possa essere data per non aver la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la “vicinanza alla prova”, e cioè la effettiva possibilità per l’una o l’altra parte di offrirla.  + sent 583.08 SU rigettano primo motivo ed, in accoglimento, come in motivazione, del secondo, cassano con rinvio a CdA  + sent 584.08 SU accongono parte dei motivi, cassano e rinviano a CdA enunciando i seguenti principi: A) Nell’accertamento del nesso causale con riferimento a danni alla persona pur dovendosi distinguere la c.d. causalità generale (l’idoneità, la capacità in generale di una sostanza a provocare malattie, il rischio che incombe su popolazioni indagate, cioè su gruppi e non su singoli individui) dalla c.d. causalità individuale o del singolo caso (relativa alla probabilità ragionevole della concretizzazione nel singolo caso della legge causale generale) va rilevato che questa causalità specifica, in presenza di una causalità generale ed in assenza di fattori alternativi, può essere fondata anche sulla base della prova presuntiva, che presenti i requisiti della gravità, precisione e concordanza;   B) Ai fini della ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile, diversamente da quella penale dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti;   C) Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti  gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. E’ pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità – a tale sindacato sottraendosi l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici – la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

Responsabilità civile – lesioni personali da incidente stradale – azione di risarcimento del danno – termine biennale di prescrizione .- (in)applicabilità nel caso di mancata presentazione della querela  (29870/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 27/08 - ud. 21.10.2008 – Rel. Segreto sent. 27337 del 18/11/2008 – Principio di diritto: “Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri glie stremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, cc, a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato”.   

Società – per azioni – amministratori – inserimento nel bilancio di una posta contenente l’indicazione del loro compenso – (in)idoneità della delibera di approvazione del bilancio a valere come ratifica di tale compenso (8864/04 + 11078/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 8/2008 – ud. 20.5.2008 – Rel. Salmè – sent. n. 21933 del 29.8.2008.   Principio di diritto. “l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall’art. 2389, comma 1, cc.Può tuttavia ammettersi che accanto (e oltre) all’approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, l’assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, se sussista la prova che l’assemblea convocata soltanto per l’esame e l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”.

Tributi – ICI – immobili nella disponibilità dello IACP – (in)applicabilità dell’esenzione dall’imposta prevista dall’ art. 7, comma 1, del D. Lgs n. 504/1992 (26094/06 Ric.) PART. IMP.- rel. 67/2008 – ud.11.11.2008 – Rel. Botta – sent. n. 28160 del 26/11/2009 – Principio di diritto: “Agli immobili dell’IACP non spetta l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) D. Lgs n. 504 del 1992 – la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria d’immobili, dell’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito – ma spetta esclusivamente la riduzione d’imposta prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili per effetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni con L.n. 126 del 2008”.   

Tributi – legittimità o meno della emissione di cartella esattoriale non preceduta dalla rituale notifica dell’avviso di accertamento (27802/01 Ric.) PART. IMP.- rel. 94/2007 - ud. 12.2.2008 – Rel. Botta – sent. n. 5791 del 4/3/2008 Dal testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno risolto la questione nel senso che la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento comporta la nullità della cartella e che il contribuente può scegliere se limitarsi a far valere tale vizio dell’atto o estendere la contestazione al merito della pretesa, sostenendo l’inesistenza della pretesa fatta valere dall’Amministrazione 

Tributi – società di persone – deduzione ex art. 120 del DPR n. 120/1987 – requisito della prevalenza – commutabilità o meno della sola attività prestata dal socio in quanto tale (25378/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 91/07 - ud.15.1.2008 – Rel. Merone – sent. 5786 del 4/3/2008  Principio di diritto:”In tema di ILOR, ai fini del riconoscimento della deduzione prevista dall’art. 120, comma quarto, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in favore delle società di persone con riferimento alle quote di reddito spettanti ai soci che prestino la loro opera nell’impresa come occupazione prevalente, il concetto di prevalenza dev’essere riferito al solo reddito del socio in quanto tale e non anche al costo eventualmente affrontato dalla società per compensare il lavoro prestato dal socio in qualità di amministratore o in base ad un rapporto di dipendenza, con la conseguenza che la deduzione non trova applicazione nel caso in cui l’attività svolta come amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio. Tale prevalenza deve essere intesa in senso sia qualitativo che quantitativo, e quindi rapportata all’impegno di tempo ed energie fisiche e mentali che l’attività richiede in concreto per essere espletata, rispetto al quale il corrispettivo economico rappresenta soltanto uno degli elementi di valutazione; pertanto, pur potendosi presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che ad una maggiore remunerazione corrisponda un maggior impegno lavorativo, deve ritenersi sempre ammessa da parte del contribuente la prova contraria che alla prevalenza del corrispettivo riconosciutogli per l’attività di amministratore non corrisponde una sostanziale prevalenza di impegno, in quanto ai fini della spettanza della deduzione assume rilievo decisivo l’effettiva prevalenza dell’attività di socio e non già la valutazione economica che ad essa viene attribuita”.

Usucapione – preliminare di compravendita immobiliare – immissione del promissario acquirente nella disponibilità del bene – qualificabilità della stessa come detenzione o possesso (10084/03 + 13911/03 e 10431/03 + 13686/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 132/06 – ud. 8.5.2007 – Rel. Settimj – sent. 7930 del 27.3.2008 Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per la qualificazione della disponibilità come detenzione

 

 

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