CONTRASTI E QUESTIONI DI
PARTICOLARE IMPORTANZA DECISI
CON PROVVEDIMENTO
PUBBLICATO NEL 2005
Avvocati
- cassa previdenza - mancato esercizio dellla facoltà di procedere alla revisione
periodica degli iscritti - conseguenze - possibilità di negare l'efficacia dei
contributi per difetto del requisito della continuità nell'esercizio della
professione - (in)sussistenza (28399/01 + 311/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 89/2004
– ud. 17.2.2005 – Rel. Miani Canevari – sent. 13289 del 21.6.2005
Testo
della massima: “in relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata
dall’iscritto, la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio
della professione non può essere contestata dalla cassa per i periodi anteriori
al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata
la facoltà di revisione prevista dal vigente testo dell’art. 3 della legge
319/1975 e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui
agli artt. 17 e 23 della legge n. 576/1980”.
Comune
- incarico a professionista di progettazioone opera pubblica - delibera
conferimento incarico e convenzione prive della previsione di spesa - nullità
della deliberazione ex art. 284 r.d. n. 383 del 1934 - (in)validità dell'atto
negoziale di conferimento dell'incarico (22562/99 + 15173/00 + 18200/00 Ric.) -
CONTRASTO – rel. 79/2004 – ud. 17.2.2005 – Rel. Criscuolo – sent. 12195 del
10.6.2005 per 22562/99
Testo
della massima ”Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 RD 3
marzo 1934, n. 383, la delibera con la quale i competenti organi comunali o
provinciali affidano ad un professionista privato l’incarico per la
progettazione di un’opera pubblica è valida e vincolante nei confronti
dell’ente soltanto se contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto
al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali
prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto
di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista,
escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso”.
Concorrenza
- intese restrittive - assicurazione r.c.aa. - azione dell'assicurato per la
restituzione del maggior premio pagato per effetto dell'intesa - ammissibilità
- giudice competente (19647/02 Ric.) - PARRT. IMP. – rel. 88/2004 – ud.
20.1.2005 – Rel. Berruti – sent. 2207 del 4.2.2005
Dal
testo della sentenza, risulta che le Sezioni Unite hanno affermato la competenza
della Corte di appello anche per quanto riguarda le azioni dei consumatori
colpiti dall’intesa..
Condominio
- deliberazioni assembleari nulle od annulllabili - criteri distintivi (20764/00
Ric.) CONTRASTO - rel. 35/04 – ud. 20.1.2005 – Rel. Elefante –sent. 4806 del
7.3.2005
Testo
massima: “debbono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi
essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, le delibere con
oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea,.le delibere che incidono
sui diritti individuali sulle cose o
servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere
comunque invalide in relazione all’oggetto.. Debbono, invece, qualificarsi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione
dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta
dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in
violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al
procedimento di convocazione o di
informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono
qualificate maggioranze in relazione all’oggetto” (in applicazione di tali
principi, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto affermando che la
mancata comunicazione, a taluno dei condomini,dell’avviso di convocazione
dell’assemblea, non comporta la nullità, ma l’annullabilità della
delibera)
Contratti
in genere - potere del giudice di ridurre di ufficio la penale -
(in)sussistenza (23446/00 + 427/01 e 24868/00 Ric.) CONTRASTO – rel. 82/04 –
ud. 23.6.05 – Rel. Lo Piano
I
ricorsi NRG 23446/00 + 427/01 sono stati decisi con sentenza n. 18127 del
13.9.2005 che però non si è pronunciata sulla questione oggetto del contrasto
perché coperta da giudicato interno.
Il
ricorso NRG 24868/00 è stato deciso con sentenza 18128/ del 13.9.2005, la quale
ha stabilito che il potere di diminuire equamente la penale, attribuito
dall’art. 1384 cc al giudice, può essere esercitato anche di ufficio
Fallimento
– debiti del fallito – pagamento da parte del fideiussore mediante versamenti
di denaro proprio su conto corrente intestato al fallito – assoggettabilità o
meno ad azione revocatoria (1456/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 13/05 – ud.
28.4.2005 – Rel. Criscuolo – sent. 16874 del 12/8/2005
Testo
massima:”in tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal
terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono
revocabili ai sensi dell’art. 67, comma secondo, della legge fallimentare,
quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella
disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma -senza utilizzare una
provvista dello stesso debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del
fallimento- ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l’obbligazione di
garanzia nei confronti della banca creditrice”.
Famiglia - azione per
la dichiarazione giudiziale della paternità naturale proposta dopo la morte del
presunto genitore e dei suoi eredi diretti - legittimazione passiva degli eredi
degli eredi - (in)sussistenza (12816/01 Ric.) – CONTRASTO – rel. 41/05 – ud.
13.10.2005 – Rel. Morelli – sent. n. 21287/05 del 3.11.2005.
Testo della
massima:”contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine
all’azione per dichiarazione giudiziale di paternità naturale sono, ex art. 276
cc, in caso di morte del genitore, esclusivamente i “suoi eredi”, e non anche
gli eredi degli eredi di lui od altri soggetti comunque portatori di un
interesse contrario all’accoglimento della domanda, cui è invece riconosciuta
la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi”.
Impiego (rapporto di) –
dipendenti Ministero Giustizia – (in)computabilità dell’indennità di
amministrazione ai fini del calcolo della tredicesima mensilità (20518/04
Ric.) PART.
IMP.- rel. 42/2005 – ud. 9.6.2005 – Rel. La Terza – sent. 14698/05 del 13.7.2005
Dal testo della sentenza
risulta che le Sezioni Unite hanno escluso la commutabilità dell’indennità di
amministrazione ai fini del calcolo della tredicesima mensilità
Lavoro
(rapporto di) – contratti collettivi postcorporativi – scadenza –
(in)efficacia, fino a nuova disciplina, delle clausole a contenuto retributivo
(26343/01 Ric.) – CONTRASTO - rel.
111/2004 – ud. 17.3.2005 – Rel. Miani Canevari – sent. 11325 del 30.5.2005
Testo
della massima:”i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente
entro l’ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione
dell’autonomia negoziale degli stipulanti: conseguentemente, le clausole di
contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo
successivo alla scadenza contrattuale, operando peraltro sul piano del rapporto
individuale di lavoro la tutela assicurata dall’art. 36 Cost., in relazione al
quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento
economico rispetto al livello retributivo già goduto”
Lavoro
(rapporto di) – dipendenti – pagamento delle quote associative sindacali
mediante cessione di una corrispondente parte della retribuzione – rifiuto del
datore di effettuare le trattenute sulla busta paga – comportamento
antisindacale – (in)sussistenza (12035/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 46/05 –
ud. 24.11.2005 – Rel. Picone – sent. n. 28269 del 21.12.2005
Dal
testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per il
carattere antisindacale del rifiuto opposto dal datore di lavoro ad effettuare
le trattenute per il pagamento delle quote associative.
Lavoro
- dipendenti Ferrovie retribuiti col sisteema del cottimo - diritto alla
retribuzione straordinaria per le prestazioni eccedenti la quantità prevista -
(in)sussistenza (7513/02 Ric.) CONTRASTO
rel 87/2004 – ud. 3.2.2005 – Rel.VIDIRI - sent. 4813 del 7.3.2005
Dal
testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno composto il contrasto
nel senso che il compenso per lavoro straordinario spetta solo in caso di
prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro
Notificazioni
– ricorso per cassazione notificato ex art. 140 cpc – mancata produzione
dell’avviso di ricevimento – conseguenze (6029/99 Ric.) - PART. IMP. - rel.
142/2003 - ud. 21.10.2004 - rel. Criscuolo Ord. n. 458 del
13.1.2005
Testo
della massima:”Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi
dell’art. 140 cpc, al fine del rispetto del termine d’impugnazione è
sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale
giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di
tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del
procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che,
nei casi disciplinati dall’art. 140 cpc, prevede il compimento degli
adempimenti da tale norma stabiliti(deposito della copia dell’atto nella casa
del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso del
deposito in busta chiusa e sigillata
alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario,
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di
ricevimento).
Nei
casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena
d’improcedibilità dall’art. 369, primo comma,
cpc, decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario.
Nei
casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario dell’atto si ha
per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti
(spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poiché
tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia
pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di
ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca
la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione
dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291
cpc.
Obbligazioni
e contratti – venditore – riconoscimento dei vizi della cosa venduta ed
assunzione dell’impegno di eliminarli – estinzione per novazione
dell’originaria obbligazione di garanzia – (in)sussistenza (7629/01 Ric.) -
CONTRASTO - rel. 139/04 – ud. 21.4.2005 – Rel. Elefante – sent. 13294 del
21.6.2005
Testo
della massima: “l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa
inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile
il valore economico) di per sé non dà vita a una nuova obbligazione
estintiva-sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, ma consente al
compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di
cui all’art. 1495 cc ai fini dell’esercizio delle azioni edilizie,
sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della
prescrizione.
Solo
in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia), il
cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere
l’originaria obbligazione di garanzia ed a sostituirla con una nuova per
oggetto o titolo, l’impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una
novazione oggettiva.
Previdenza
e assistenza – ciechi – pensione d’invalidità - (ir)rilevanza della situazione
reddituale ai fini della concessione e del mantenimento dell’integrazione al
trattamento minimo – interpretazione dell’art. 68 della legge n. 153 del 1969
(15508/01 Ric.) – CONTRASTO – rel. 71/2004 – ud. 20.1.2005 – Rel. Roselli –
sent. 3814 del 24.1.2005
Dal
testo della sentenza risulta che le sezioni Unite hanno composto il contrasto
affermando l’esistenza del limite di reddito per il conseguimento o il
mantenimento dell’integrazione al minimo
Previdenza
e assistenza - deroga al divieto di cumulo dei redditi di lavoro con la
pensione di anzianità - disciplina transitoria - ex dipendenti delle società
del gruppo EFIM - (in)sufficienza della semplice maturazione del diritto alla
pensione anticipata indipendentemente dalla sua percezione e, in caso
affermativo, necessità o meno di una contribuzione minima di 35 anni
(24151/01 + 27745/01 Ric.) - CONTRASTO – rel. 40/05 – ud. 29.9.2005 – Rel. La
Terza – sentt. n 20335/05 per 24151/01 Ric e 20336/05 per 27745/01 Ric.
Testo
delle massime :”Le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina
del cumulo con i redditi di lavoro dipendente – alle pensioni di anzianità per
le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del 50% (art. 10, comma
6, del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, come modificato
dall’art. 11, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993); nella
disposizione transitoria – che prevedeva il diritto al cumulo integrale
esclusivamente a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari
di pensione ovvero, alla medesima data, avevano raggiunto i requisiti minimi
per la pensione di anzianità o di vecchiaia
(art. 10, comma 8, decreto legislativo 503/93, come modificato dall’art.
11, comma 8, della legge 537/93) – rientrano i beneficiari del pensionamento
anticipato di cui alla legge EFIM (27 ottobre 1994, n. 598, di conversione del
DL 29 agosto 1994, n. 516) o all’art. 10 della legge 19 luglio 1994, n. 451 (di
conversione del DL 16 maggio 1994, n. 299), il cui rapporto è estinto per legge
al 31 dicembre 1994, giacchè – attraverso la maggiorazione dell’anzianità
assicurativa e contributiva prevista dalla legge – hanno acquisito i requisiti
contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994”.
Previdenza
e assistenza – dipendenti di ente locale con funzioni di pilota di
elicottero – diritto all’iscrizione nel fondo speciale di previdenza per il
personale di volo – (in)sussistenza (10805/01 Ric.) - PART. IMP. – rel. 14/05 – ud. 19.5.2005 – Rel. Miani
Canevari – sent. 14254 del 7.7.2005 Dal testo della sentenza risulta che le
Sezioni Unite hanno escluso il diritto dei dipendenti di ente locale con funzioni
di pilota di elicottero all’iscrizione nel fondo speciale di previdenza per il
personale di volo.
Previdenza
e assistenza – INAIL – costituzione di rendita unificata per più infortuni –
revisione per variazioni dei postumi invalidanti – (non) necessità di
rispettare, oltre al limite esterno della misura della rendita complessiva
costituita da più di un decennio, anche quello interno della misura delle
singole rendite parziali consolidatesi per decorso del tempo (13595/01 Ric.) –
CONTRASTO – rel. 60/2004 – ud. 20.1.2005 – Rel. Miani Canevari – sent. 6403 del
25.3.2005
Dal
testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno riaffermato l’esistenza
del solo limite esterno, “che non esclude una nuova valutazione medico legale
con la determinazione dell’inabilità complessiva in misura inferiore a quella
derivante dai postumi già consolidati, ma assicura solo la conservazione della
misura della rendita unificata già attribuita, che non deve essere inferiore a
quella già stabilizzata”
Previdenza
e assistenza – INAIL – rendita unificata per infortunio e malattia – revisione
per miglioramenti concernenti esclusivamente i postumi dell’infortunio –
(in)applicabilità del più lungo termine stabilito per la revisione dei postumi
da malattia (25236/00 Ric.) – CONTRASTO – rel. 64/2003 – ud. 20.1.2005 – Rel.
Miani Canevari - sent. 6402 del 25.3.2005
Testo
della massima:”In caso di costituzione di rendita unica INAIL ai sensi
dell’art. 80 del DPR n. 1124/1965, derivante da più inabilità soggette a
diverso regime temporale di revisione, il termine – decorrente dalla data di
detta costituzione – entro il quale può procedersi a revisione della rendita
per variazioni dello stato di inabilità dell’assicurato (a domanda di questi o
su disposizione INAIL), deve essere
individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della
componente dell’inabilità complessiva di cui si rileva la variazione;
conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita
unificata, per il decorso del termine per la revisione, il giudice adito deve
stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a
quale componente dell’inabilità complessive sia da riferire la variazione
dell’attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulatala la
domanda dell’assicurato o è stato disposto il provvedimento
dell’Istituto”.
Previdenza
e assistenza – indennità di mobilità – proroga di dodici mesi per i dipendenti di
aziende operanti nel Mezzogiorno – svolgimento dell’attività lavorativa in
territorio disagiato- (in)applicabilità della proroga nel caso in cui
l’azienda abbia la propria sede altrove (22348/02 + 25711/02 Ric.)
CONTRASTO - rel. 112/2004 – ud. 17.3.2005
– Rel Coletti – sentt. 11326 del 30.5.2005 per 22348/02 e 11327 del 30.5.2005
per 25711/02
Dal
testo delle sentenze, risulta che le Sezioni Unite hanno composto il contrasto
nel senso che quello che rileva ai fini della fruizione del beneficio, è il luogo
di svolgimento della prestazione lavorativa
Previdenza
e assistenza - INPS – provvedimenti di variazione della classificazione dei
datori di lavoro – disciplina di cui all’art. 3, comma 8, della legge 8/8/1995,
n. 335 – (in)applicabilità agli atti adottati in precedenza (17355/02 +
21040/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 31/05 – ud. 23.6.05 – Rel. Coletti – sent.
16875 del 12/8/2005
Dal
testo della sentenza risulta che le SU hanno affermato il principio secondo il
quale “ l’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui
(primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, adottati dall’INPS
di ufficio (o su richiesta dell’azienda) producono effetti dal periodo di paga
in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (ovvero dal
periodo di paga in corso alla data della richiesta aziendale), ha valenza
generale ed è, quindi, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti
inquadramenti operata dall’istituto previdenziale dopo la data di entrata in
vigore della predetta legge – o anche prima, nel caso in cui la modifica, così
come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella data
–indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri
d’inquadramento introdotti dai primi due commi dell’articolo 49 della legge n.
88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa
previdente”.
Previdenza
e assistenza - INPS - richiesta di restituzione di quote pensionistiche
indebitamente pagate prima dell'1/1/1996 - (in)applicabilità dello ius
superveniens di cui all'art. 38, commi 7 e ss, della legge n. 448/2001
(31158/02 Ric.) – CONTRASTO – rel 84/2004 – ud. 27.1.2005 – Rel. La Terza –
sent. 4809 del 7.3.2005
Testo
massima: “per verificare la ripetibilità degli indebiti formatisi anteriormente
al primo gennaio 1996, va preliminarmente fatta applicazione della legge
662/1996, per cui il recupero resta definitivamente precluso in caso di
titolarità di redditi inferiori alla soglia determinata da detta legge.
Viceversa, in caso di titolarità di redditi superiori, il recupero +è
consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di redditi superiori
alla soglia di cui alla legge 448/2001”
Previdenza
e assistenza – legge n. 335/1995 – trattamento di anzianità - decorrenza
diversificata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi –versamenti
effettuati presso entrambe le gestioni – individuazione della disciplina
applicabile con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione ovvero a
quella d’iscrizione al momento della domanda (10317/01 + 14832/01 Ric.) –
CONTRASTO – rel. 38/05 – ud. 10.11.2005 – Rel. Miani Canevari sentt. nn. 28261
del 21.12.2005 per 10317/01 Ric. e 28262 del 21.12.2005 per 14832/01 Ric.
Testo
della massima:”per individuare, in relazione alle disposizioni dell’art. 1,
commi 25 e seguenti, legge n. 335/1995, le regole che disciplinano la
maturazione del diritto e la decorrenza della pensione di anzianità, deve farsi
riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la
prestazione; le regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati
in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della
pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della
liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è
necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento
all’iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa
versati”.
Previdenza
e assistenza - mancato versamento dei contributi previdenziali - diritto del
lavoratore di ottenere la condanna del datore alla costituzione di una rendita
sostitutiva della pensione - (in)prescrittibilità del diritto (30029/01 Ric.) -
CONTRASTO - rel. 51/2004 – ud.25.11.2004 – Rel. Miani Canevari
– sent. 840 del 18.1.2005, che non ha esaminato la questione oggetto del
contrasto perché preclusa dall’accoglimento di un altro motivo d’impugnazione
riguardante i presupposti del diritto azionato
Previdenza
e assistenza – trattamento pensionistico corrisposto dall’ex Fondo integrativo
INAM - compenso incentivante ex art. 4 legge n. 79 del 1984 esteso a dirigenti
del parastato dall’art. 2 legge n. 72 del 1985 – (in)computabilità dell’assegno
nella base di calcolo della pensione (15375/00 + 20587/01 + 25266/01 + 26925/01
Ric.) CONTRASTO - rel.39/2005 – ud. 29.9.2005 – Rel. Coletti sentt. del
13.12.2005 nn 27394 per 15375/00 Ric., 27395 per 20587/01 Ric, 27396 per
25266/01 Ric e 27397 per 26925/01 Ric.
Dal
testo delle sentenze risulta che le Sezioni Unite hanno escluso la
computabilità del compenso incentivante perché “una volta soppressi gli organi
che potevano stabilire la “utilità” di determinati compensi ai fini delle
prestazioni pensionistiche del Fondo integrativo del disciolto INAM, potranno
essere computati nella “retribuzione pensionabile”; rilevante ai sensi
dell’art. 30 del regolamento istitutivo, soltanto i miglioramenti stipendiali,
gli assegni personali pensionabili e le competenze, di carattere fisso e
continuativo, corrisposte ai dipendenti in servizio, che siano espressamente
qualificate come pensionabili da provvedimenti normativi riferibili al
personale degli enti “parastatali
Previdenza
e assistenza - trattamento pensionistico - spettanza - limiti reddituali -
superamento - somme ricevute a titolo di arretrati per gli anni precedenti -
(in)computabilità (8329/02 + 8330/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 130/04 – ud.
21.4.2005 – Rel. Foglia – sent. 17296/05 del 15.6.2005
Testo
della massima: “in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o
assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di
tale limite devono essere considerati anche gli arretrati – purchè non esclusi
del tutta da specifiche norme di legge (ad es. l’art. 3 c. 6, della legge
8.8.1995, n. 335, relativa all’assegno sociale) – non nel loro importo
complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Previdenza
e assistenza - violazione dell'obbligo di presentazione delle denunce mensili e
di pagamento dei contributi per lavoratori regolarmente iscritti nei libri
aziendali - configurabilità dell'omissione di cui alla lett. a) o dell'evasione
di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 217, della L.n. 662/1996 (23127/01
Ric.) – CONTRASTO - rel. 101/2004 – ud. 27.1.2005 – Rel. Foglia – sent. 4808
del 7.3.2005
Testo
massima:”la fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata
all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore dio lavoro, in
presenza di tutte le denunce e registrazioni necessarie, mentre la mancanza di
uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali
al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell’Ente previdenziale, ed
alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori
assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi dell’evasione”
Procedimento
civile – Comune – giudizio di cassazione – proposizione del ricorso e
conferimento della procura da parte del direttore generale autorizzato a
rappresentare l’ente dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi (19999/01 + 9546/02 e 17119/03 Ric.) – PART. IMP. - rel. 90/2004 – ud.
5.5.2005 – Rel. Luccioli – sentt. del 16.6.2005 nn 12871/05 per 19999/01 Ric.,
12872/05. per 9546/02 Ric. e 12869/05 per 17119/03 Ric.
Procedimento civile – enti locali – sindaco –
necessità o meno dell’autorizzazione per agire in giudizio ed in caso
affermativo (in)sussistenza del dovere del giudice di procurarsi di ufficio la
conoscenza dello statuto comunale al fine di verificare la validità di
un’autorizzazione rilasciatala organo diverso dalla Giunta (31303/01 e 17117/03
+22426/03 Ric.) - CONTRASTO – rel. 142704 – ud. 5.5.2005 – Rel. Luccioli –
sentt. del 16.5.2005 nn. 12868/05 per 31303/01 Ric. e 12870/05 per 17117/03 e
22426/03 Ric.
Dal
testo delle sentenze risulta che le Sezioni Unite hanno stabilito che salvo
diversa disposizione dello statuto, la conoscenza del quale appartiene alla
scienza ufficiale del giudice, tenuto a disporne l’acquisizione anche di ufficio,
l’autorizzazione della Giunta non costituisce più atto necessario per proporre
un giudizio o resistere in esso.Lo statuto, poi, può legittimamente affidare la
rappresentanza processuale ai dirigenti, che possono di conseguenza conferire
la procura al difensore. Ove tale previsione non sussiste, il Sindaco resta
l’unico titolare del potere di rappresentanza processuale. Il regolamento può
riconoscere tale potere a soggetti diversi dal Sindaco solo in caso di espresso
rinvio dello statuto alla normativa regolamentare
Procedimento
civile – decreto ingiuntivo – termine per proporre opposizione – riduzione da
parte del giudice – obbligo di motivazione – (in)sussistenza (16476/04 +
16458/04 Ric.) CONTRASTO – ud. 13.10.2005 – Rel. La Terza – sentt. n. 23022/05
del 15.11.2005 per 16476/04 Ric. e 23023/05
del 15.11.2005 per 16458/04 Ric.
Dal testo delle sentenze risulta che dopo aver ricordato che il
contrasto di giurisprudenza si era incentrato sul problema se il provvedimento
di abbreviazione del termine per proporre opposizione dovesse o meno essere
preceduto da un’apposita istanza dell’ingiungente, le Sezioni Unite hanno dato
atto che nei casi di cui si discuteva, vi era stata l’istanza di anticipazione,
ne erano stati esplicitati i motivi ed il giudice del monitorio aveva
provveduto richiamandosi ad essi, adottando così una motivazione per relationem
sulla cui ritualità non sussisteva contrasto
Procedimento
civile - eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio - esistenza
di atti interruttivi della prescrizione - (im)possibilità per il giudice di
rilevarli di ufficio (29154/01) CONTRASTO – rel. 23/05 – ud. 9.6.2005 –Rel.
Roselli – sent. 15661 del 27.7.2005 Testo della massima:” l’eccezione di
interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere
rilevata di ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla
base di prove ritualmente acquisite agli atti”.
Procedimento
civile – esecuzione forzata per crediti di lavoro – opposizione a precetto –
rinvio ex art. 618 bis c.p.c. - competenza per territorio - (in)applicabilità
dei criteri previsti dall’art. 413 c.p.c. (13205/02 Ric.) – CONTRASTO - rel.
40/2004 – ud. 25/11/2004 – Rel. Foglia –ord. 841 del 18.1.2005
Dal
testo della sentenza risulta che il contrasto è stato composto nel senso che
“proposta l’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, competente
territorialmente è il giudice del lavoro individuato a norma dell’art. 413 cpc
e non quello individuato ex art. 27 cpc né quello individuato ai sensi
dell’art. 480, c. 3 cpc, in mancanza di dichiarazione di residenza o di
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per
l’esecuzione “.
Procedimento
civile – mandato alle liti – mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia
della firma del conferente . nullità della procura – (in)sussistenza (27642/01
Ric.) CONTRASTO - rel.
75/05 – ud. 10.11.2005 – Rel. Graziadei – sent. n. 25032 del 28.11.2005 Testo
massima:”L’art. 83 terzo comma cod. proc. civ. , che richiede, per la procura
speciale alla lite conferita in calce od a margine di determinati atti, la
certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione del
conferente, è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo
detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o
“vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo
del documento nel quale il mandato si inserisce”. ,
Procedimento
civile – minore costituito per mezzo del genitore – raggiungimento della
maggiore età prima dell’inizio del giudizio d’impugnazione – (in)validità della
notificazione dell’impugnazione al genitore anziché al minore stesso (1713/02 +
1718/02 + 6446/02 Ric.) - CONTRASTO - rel. 28/2004 – ud. 23,6.05 – Rel.
Luccioli – sent. 15783 del 28.7.2005
Dal
testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per
l’invalidità della notificazione dell’impugnazione ai genitori anziché al
minore divenuto nel frattempo maggiorenne
Procedimento
civile – onere della prova – revocatoria fallimentare – accoglimento - appello
basato sulla mancanza della scientia decoctionis e l’inidoneità
probatoria dei protesti e dei pignoramenti in proposito prodotti dalla curatela
in primo grado – omesso rideposito dei documenti da parte dell’appellata –
conseguenze per l’appellante (3627/01 Ric.) - PART. IMP. – rel. 37/05 – ud.
29.9.2005 – Rel. Carbone – sent 28498 del 23.12.2005
Dal
testo della sentenza risulta che secondo le Sezioni Unite è l’appellante che,
qualunque sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase
processuale, deve fornire la prova della dedotta erroneità della sentenza
impugnata
Procedimento
civile - opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificato direttamente
all'Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - deduzione del vizio
della notifica come prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto -
(in)sufficienza (8751/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 97/2004 – ud. 3.3.2005 – Rel.
Lupo – sent. 9938 del 12.5.2005
Dal
testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno ribadito che
l’ammissibilità dell’opposizione tardiva è subordinata alla prova, a carico
dell’opponente, dei presupposti ivi previsti e, quindi, del fatto che la mancata tempestiva conoscenza del
decreto è dipesa proprio dalla nullità della sua notificazione.
Procedimento
civile – presupposti e modalità per la produzione di nuovi documenti in appello
nel rito del lavoro – (non) necessità che si tratti di documenti successivi o
effettivamente nuovi e che gli stessi vengano specificamente indicati nel
ricorso o nella memoria difensiva e depositati assieme ad essi (1288/02 + 4893/02 Ric.) - CONTRASTO - rel. 94/2004 –
ud. 3.3.2005 – Rel. Vidiri sentt. nn.
8202 e 8203 del 20.4.2005 per 1288/02 e 4893/02 Ric.
Con
la sentenza n. 8202/04 le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio
di diritto; “ l’omessa indicazione,nell’atto introduttivo del giudizio di primo
grado, dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale
atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti
stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro
formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al
ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di
riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo) ”.
Con
la sentenza n. 2803/04, le Sezioni Unite hanno invece affermato che l’art. 345 cpc deve essere letto nel
senso che “tale disposizione fissa sul piano generale il principio
dell’inammissibilità dei nuovi mezzi di prova (cioè di quei mezzi di prova la
cui ammissione non è stata in precedenza richiesta), e quindi anche delle
produzioni documentali…e che il giudice , oltre a quelle prove che le parti
dimostrino di non aver potuto produrre prima per cause ad esse non imputabili,
è abilitato ad ammettere , nonostante le già verificatesi preclusioni, solo
quelle prove che ritenga indispensabili perché suscettibili di una influenza
causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti,
hanno sulla decisione finale della controversia”,
Procedimento
civile - sentenza di primo grado sulla sola competenza e sulle spese - istanza
di regolamento di competenza - (im)possibilità, in caso di accoglimento, di
statuire anche sulle spese del procedimento di merito. (8437/01 Ric.) -
CONTRASTO - rel. 37/2004 – ud. 21.4.2005 – Rel Lupo –sent. 14205 del
6.7.2005
Testo
della massima:”il regolamento di competenza, ogni qualvolta venga proposto,
comporta la devoluzione anche del capo della sentenza impugnata concernente le
spese processuali, mentre la pronuncia sulle spese è impugnabile in via
autonoma (con l’impugnazione ordinaria) solo quando l’impugnante non censuri in
alcun modo la pronuncia sulla competenza, perché non vi ha interesse (essendo
vincitore sulla questione di competenza) o perché presta acquiescenza alla
dichiarazione d’incompetenza”
Procedimento
civile – società – procura - illeggibilità della firma e mancata indicazione del
nome del conferente nell’intestazione dell’atto e nel corpo del mandato –
(in)validità della procura (11309/01 , 12118/01, 6216/02 Ric.) -
CONTRASTO – rel 85/2004 - ud. 3.2.2005 – Rel. Graziadei – sent. 4810, 4811e
4812 del 7.3.2005 per 11309/01, 12118/01 e 6216/02
Procedimento
civile – società – procura - illeggibilità della firma e mancata indicazione
del nome del conferente nell’intestazione dell’atto e nel corpo del mandato –
(in)validità della procura (10751/01,
6459/02, 6500/02, 6502/02, 13225/02, 28298/02 Ric.) - CONTRASTO –
rel 85/2004 - ud. 3.2.2005 – Rel. Foglia –sentt. Del 7.3.2005 nn 4814 per
10751/01, 4815 per 6459/02, 4816 per 6500/02, 4817 per 6502/02, 4818 per
13225/02 e 4819 per 28298/02
Testo
massima:” l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite,
apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una
società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante non solo
quando il nome del sottoscrittore risulti dal
testo della procura stessa o dalla certificazione dell’autografia resa
dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia
con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica,
che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o
delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed
inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica,
allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina
nullità relativa che la parte può opporre con la prima difesa, a norma
dell’art. 157 cpc, facendo così carico alla parte istante di’integrare con la
prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più
rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove
difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica
invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui accede.”
Procedimento civile –
violazione del termine ragionevole di durata – domanda di equo indennizzo –
rimborsabilità o meno delle spese sostenute per adire la CEDU prima
dell’entrata in vigore della c.d. legge Pinto (24592/02 + 29626/02, 25190/02,
25200/02, 25360/02 + 29728/02, 25677/02 + 28362/02, 25679/02 + 28364/02,
26747/02 e 28858/02 Ric.) PART.
IMP. – rel. 12/05 - ud. 15.12.2005 – Rel. Vitrone – sentt 28508,
28511, 28512, 28513 e 28515 del 23.12.2005
Dal testo delle
sentenze risulta che le Sezioni Unite hanno confermato la non rimborsabilità
delle spese sostenute per adire la CEDU prima dell’entrata in vigore del
rimedio interno
Processo – termine
ragionevole di durata – giudizio davanti al TAR – pregiudizio patito da
soggetto deceduto prima dell’entrata in vigore della L.n. 89/2001 – ammissibilità
o meno della richiesta di equo indennizzo da parte dell’erede e, in caso
affermativo, decorrenza o meno del termine dalla presentazione dell’istanza di
prelievo (25514/02 Ric.) – CONTRASTO – rel. 91/05 – ud. 15.12.2005 – Rel.
Vitrone – sent. 28507 del 23.12.2005
Dal testo della sentenza
risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per l’ammissibilità della richiesta
da parte dell’erede e per l’ininfluenza della presentazione o meno dell’istanza
di prelievo ai fini della decorrenza del termine ragionevole di durata
Professioni
intellettuali – ingegnere – convenzione con un Comune per la progettazione di
un’opera pubblica – (in)validità della clausola volta a subordinare il
pagamento del compenso al finanziamento dell’opera pubblica (25128/01 Ric.) –
CONTRASTO – rel. 20/05 – ud. 19.5.2005 – Rel. Criscuolo – sent. 18450 del
19.9.2005
Testo
della massima:”la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico
territoriale e un ingegnere, al quale il primo abbia affidato la progettazione
di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è
condizionata alla concessione di finanziamento per la realizzazione dell’opera,
è valida in quanto non sui pone in contrasto con il principio d’inderogabilità
dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n.340, come
interpretata autenticamente dall’art. 6, comma 1, della legge 1 luglio 1977, n.
404, normativa cui ha fatto seguito l’art. 12 bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 65,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
Né
tale clausola, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, viene a
snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale”.
Professioni
intellettuali - ingegnere progettista e direttore dei lavori - responsabilità
per difformità o vizi dell'opera - (in)applicabilità della disciplina di cui
all'art. 2226 c.c. (20341/00 + 24003/00 e 28666/01 + 1887/02 Ric.) – CONTRASTO
– rel. 36/05 – ud. 23.6.05 – Rel. Elefante – sentt. nn. 15781 del 28.7.2005 per
NRG 20341/00 + 24003/00 e 15782 del 28.7.2005 per NRG 28666/01 + 1887/02
Dal
testo delle sentenze risulta che le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto
affermando che “le disposizioni di cui all’art. 2226 cc in tema di decadenza e
prescrizione dell’azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla
prestazione d’opera intellettuale, in particolare alla prestazione del
professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto
d’ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell’ uno e dell’altro compito,
cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei
lavori”.
Successioni
– accettazione con beneficio d’inventario – termine liquidazione attività (art.
500 c.c.) – richiesta proroga al tribunale ex art. 749 c.p.c. – accoglimento –
reclamo – revoca proroga (decadenza ex art. 505 c.c.) – ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost. – (in)ammissibilità (3068/00 Ric.) - CONTRASTO – rel. 59/2004
– rel. 59/2004 – ud. 16.12.2004 – Rel. Preden – sent. 1521
del 26.1.2005
Dal
testo della massima risulta che le Sezioni Unite hanno deciso nel senso
dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in
sede di reclamo.
Tributi
– proposta concordato ex artt. 2 bis e 3 DL 564/1994 – accettazione
contribuente e pagamento dovuto – perfezionamento accertamento per adesione –
(ir)revocabilità per esistenza di cause ostative e in caso positivo
(ir)retroattività della loro abolizione ex Dlgs n. 218/1997 (1213/00 Ric.) –
CONTRASTO – rel. 5/05 – UD. 9.6.2005 – Rel. Papa – sent. 14697 del 13.7.2005
Dal
testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno riconosciuto
l’ammissibilità della revoca, aggiungendo però che “l’art. 2, comma 6, del D.
Lgs 19 giugno 1997, n.218 (in vigore dal 1à agosto 1997), comporta
l’applicabilità della nuova disciplina anche alle dichiarazioni presentate
entro il 30 settembre 1994; di conseguenza, non sono più operative le cause di
esclusione o di inammissibilità che l’art. 3 del d.l. 564/1994 - come convertito dalla legge 656/1994 –
richiamava attraverso l’art. 2 bis abrogato”.
Urbanistica
– fabbricati urbani – destinazione a parcheggio di superficie superiore a
quella vincolata – (in)sussistenza sull’ eccedenza di un diritto d’uso degli acquirenti
delle singole unità immobiliari (12755/00 Ric.) - CONTRASTO – rel. 86/2004 –
ud. 17.2.2005 – Rel. Elefante – sent. 12793/05 del 15.6.2005
Testo della massima: “ il contrasto
giurisprudenziale va risolto affermandosi che i parcheggi realizzati in
eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (art. 18 legge
6.8.1967, n.765), non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle
unità immobiliari del fabbricato; conseguentemente l’originario proprietario
costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la
proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente
dall’atto d’obbligo”.