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RICORSI ASSEGNATI ALLE SEZIONI UNITE CIVILI PER LA COMPOSIZIONE DI CONTRASTI O PER
LA DECISIONE DI QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

DECISI
CON SENTENZA PUBBLICATA
NELL'ANN0 2004

Avvocati – cassa previdenza – rivalutazione pensioni – computo e decorrenza  (17491/00 + 17492/00 + 17494/00 + 7666/01 + 16691/01 + 22203/01 + 26103/01 +26104/01  Ric.) - PART. IMP. - rel. 187/2003 - ud. 12.2.2004 - rel. Foglia - sentt. del 16.4.2004 nn.7280/2004 per 17491/00 Ric., 7271/2004 per 17492/00 Ric. 7270/2004 per 17494/00 Ric., 7272/2004 per 7666/01 Ric., 7283/2004 per 16691701 Ric., 7278/2004 per 22203701 Ric.., 7281/2004 per 26103/01 Ric. e 7279/2004 per 26104/01 Ric.
Testo massima sent. 7270/2004: Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, modificato dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede la decorrenza dell'aumento dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data della delibera. Tale sistema di calcolo, che resta valido anche con riferimento a situazioni successive al 1992 essendo rimasto immutato - ai sensi della cit. legge n. 141 del 19992 -il regime di adeguamento delle pensioni in questione, risponde non solo a razionalita' (in coerenza con il sistema generale vigente per situazioni affini, quale la perequazione delle pensioni a carico dell'INPS), ma anche all'esigenza di garantire effettivita' di protezione ad un credito costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.).
 
 Cittadinanza – diritto internazionale –- donna italiana sposatasi con cittadino turco prima entrata in vigore Costituzione – perdita cittadinanza italiana – nascita figli all’estero ante 1/1/1948 – effetti sent. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983 –  cittadinanza italiana dei figli - (in)sussistenza (10908/02 Ric.) PART. IMP. - rel. 86/2003 - ud. 11.12.2003 - rel. Luccioli -  sent. n. 3331 dell 13.2.2004
Testo della massima: In tema di cittadinanza, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 - con cui è stata dichiarata  l'illegittimità  costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva che la cittadina italiana  perdesse, indipendentemente dalla sua volontà , la cittadinanza italiana per il solo fatto di essersi sposata con uno straniero la cui cittadinanza le  si comunicasse in virtù del matrimonio - non retroagiscono oltre la data del primmo gennaio 1948, in tal senso dovendosi normalmente intendere il  limite temporale di efficacia delle pronunce di incostituzionalità  di leggi anteriori alla Costituzione, sicché, ove un tale matrimonio sia stato  contratto dalla donna cittadina italiana prima di tale data, è destinato a rimanere fermo l'effetto, fino ad allora legittimamente prodottosi, estintivo  (dello stato di cittadinanza), essendo questo frutto di una vicenda ormai esaurita, salva per la donna la possibilità  - concessa dall'art. 219, primo  comma, della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 - di riacquistare la cittadinanza perduta mediante un'apposita  dichiarazione, avente in tal caso effetti costitutivi, resa all'autorità  competente. Ne consegue che, in mancanza della dichiarazione di cui al citato art. 219, primo comma, non può essere considerato cittadino italiano "iure sanguinis" (a seguito della sentenza della  Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale della norma - art. 1, primo comma, numero 1, della citata legge n.  555 del 1912 - che poneva la regola dello "ius sanguinis a patre") il figlio (nato nella specie dopo il primo gennaio 1948) di donna la quale, a  seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, abbia perduto, sotto la previgente disciplina  (poi dichiarata incostituzionale), l'originario "status" di cittadina italiana e acquisito quella del marito.

 

Condominio - revoca di amministratore – decreto della corte di appello che decide sul reclamo contro il provvedimento del tribunale – (non)ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. (10175/00 Ric.) CONTRASTO - rel. 93/2003 - ud. 13.5.2004 - rel. Napoletano - sent. 20957/04 del 29.10.2004

Testo della massima: È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per l'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche - contemplate dall'art. 1129 cit. - di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide; tutela che, per l'amministratore eventualmente revocato, non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente (non esistendo un diritto dell'amministratore alla stabilità dell'incarico, attesa la revocabilità in ogni tempo, in base all'art. 1129, secondo comma, cod. civ.), onde la diversità dell'oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unitamente alla diversità delle rispettive "causae petendi", così come impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale nel giudizio ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale. È viceversa ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione, contenuta nel provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

 

Espropriazione – accessione invertita – determinazione dell’indennità di occupazione legittima con riferimento a quella virtuale di esproprio – (in)applicabilità su quest’ultima della decurtazione del 40% di cui all’art. 5 bis della L.n. 359/1992 (18619/00 + 20610/00 + 25664/01) - CONTRASTO - ud. 22.4.2004 – rel  Graziadei - sentt. 12139 del 2.7.2004 per 18619/00 e 2061/00 Ric.e 14170 del 28.7.2004 per 25664/01 Ric
Testo massima: L'indennita' virtuale d'espropriazione, sulla cui base e' computabile mediante misura percentuale l'indennita' per il periodo di legittima occupazione temporanea e d'urgenza non seguita da espropriazione o cessione, si identifica, quando si tratti di procedura espropriativa di area edificabile soggetta alle regole dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, nella meta' della somma del valore venale e del valore fiscale (reddito dominicale rivalutato), ridotta del 40 % se l'espropriando, con la determinazione dell'indennita' espropriativa provvisoria (o con altra idonea modalita') abbia ricevuto e non abbia accettato offerta d'importo coincidente o non apprezzabilmente divergente rispetto alla stessa semisomma, ovvero non ridotta del 40 % se tale offerta sia mancata o sia stata effettuata invalidamente od in misura incongrua.

 

Fallimento - azione del curatore per un credito del fallito - riconvenzionale del convenuto per un titolo da far valere nel concorso dei creditori - (in)sussistenza della competenza funzionale del Tribunale fallimentare su entrambe le domande - (4359/01, 25564/01+29222/01, 29962/01+31101/01 Ric.) CONTRASTO - rel. 10/2004 - ud.  23/9/2004 – Rel. Criscuolo  sentt. 21499 e 21500 del 12.11.2004 per 25564/02 + 29222/01 e 29962/01 + 31101/01 Ric.

Testo massima : qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi dell’art. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se dopo l’esaurimento della fase sommaria di verifica , sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell’art, 274 cpc, ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione, se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della controversia per ragioni di competenza inderogabile, in quanto la translatio dovrebbe comunque aver luogo nella sede fallimentare. Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 295 cpc, fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in via ordinaria”.   

 

Fallimento - concordato preventivo - consorzio con previsione statutaria del diritto di prelazione dei partecipanti in caso di vendita di azienda da parte di altro consorziato - (non)esercitabilità del diritto di prelazione rispetto a vendita nel corso del concordato preventivo (20674/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 30/2004 - ud. 1.7.2004 - rel. Proto - sent. n.  14083 del  27 luglio 2004

Testo della massima: In relazione alla vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto, convenzionalmente attribuito a un terzo dal debitore prima dell'ammissione della procedura, atteso che: il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli artt. 72-83 legge fall.) a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione; non è ricavabile dal sistema l'oggettiva incompatibilità della prelazione con la fase esecutiva del concordato (sia perché la forma e le modalità della liquidazione competono al debitore cedente, che può stabilire la vendita a trattativa privata e il tribunale interviene, ai sensi dell'art. 182 legge fall., solamente se il concordato non dispone diversamente, sia perché, non rispondendo l'esclusione della prelazione nella vendita forzata a ragioni di principio, è irrilevante che il trasferimento venga attuato con atti di carattere negoziale ovvero coattivo); va escluso, infine, che la prelazione incida, di per sè, negativamente sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della "denuntiatio" e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo.

 

Fallimento – preliminare di permuta – promessa di cessione di  proprietà di area fabbricabile contro promessa di cessione in proprietà di fabbricato – adempimento cessione area mediante compravendita – fallimento del costruttore – (non)soggezione del permutante adempiente al recesso della curatela ex art. 72 legge fall. (20847/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 125/2003 - ud. 4.3.2004 - rel. Marziale – sent. 12505 del 7.7.2004 
Testo massima: In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, diversamente da quanto avviene nella vendita, in caso di permuta - dove il reciproco trasferimento delle coose (o dei diritti) oggetto del contratto comporta che ciascuno dei contraenti assuma, al tempo stesso, la posizione di alienante e di acquirente - l'incidenza del fallimento non e' suscettibile di una disciplina differenziata a seconda che a fallire sia l'una o l'altra parte, e gli effetti della dichiarazione di fallimento sono regolati in modo uniforme secondo il criterio delineato nei primi tre commi dell'art. 72 della legge fallimentare, che assume, rispetto all'altro previsto  dal quarto comma della stessa disposizione, carattere di minore  specificita'. Pertanto, ai contratti di permuta stipulati prima della dichiarazione di fallimento e' inapplicabile il principio posto dall'art. 72, quarto comma, l. fall; e, quale che sia il contraente fallito, il curatore puo' sciogliersi dal contratto solo se quest'ultimo e' ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti. (Principio espresso in fattispecie di contratto preliminare di permuta tra area edificabile e immobile da costruire, nella quale il fallimento del costruttore era intervenuto successivamente all'avvenuto trasferimento della proprieta' dell'area e dopo che la costruzione era stata eretta). 

 

Fallimento – revocatoria fallimentare – pagamento debiti liquidi ed esigibili per somministrazioni ab impresa in regime di  monopolio legale (ENEL) – (in)applicabilità revocatoria (22133/00 Ric.) - PART. IMP. - rel. 56/2003 - ud. 20.11.2003 -  rel. Graziadei - sent. n. 1232 del 23.1.2004
Testo massima:    In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà  di sospendere l'esecuzione della  prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali  dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art.  2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità  di trattamento. L'applicabilità  di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni  dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità  nella fase di esecuzione  dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la  dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui  all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e  difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 cod.  civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'ENEL, prima del fallimento, per consumi di energia elettrica).

 

Impiego (rapporto di) – ex dip. Ferrovie – corresponsione indennità buonuscita – termine di 90 gg previsto dall’ art. 7 L. n .75/1980 – (in)applicabilità (5078/01 + 5205/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 130/2003 - ud. 22.4.2004 - rel Foglia – sentt. 12496 del 7.7.2004 per 5078/01 Ric. e 12497 del 7.7.2004 per 5205/01 Ric. 

 

Invalidi civili – indennità di accompagnamento – perfezionamento del requisito sanitario in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa – decorrenza dell’indennità dalla data del superamento della soglia invalidante ovvero dal primo giorno del mese successivo (20346/01 Ric.)  - CONTRASTO - rel. 116/2003 -ud. 29.4.2004 - rel. Roselli – sent. 12207 del 5/7/2004
Testo massima: In  materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, che decorrono - se tutti i requisiti richiesti per la  loro attribuzione siano gia' presenti all'atto della domanda amministrativa - dal  primo giorno del mese successivo alla domanda stessa,  decorrono  invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel  corso  del procedimento giurisdizionale, dalla  data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non puo' pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale.

 

Lavoro (rapporto di) - dipendenti di giornali periodici e imprese radiotelevisive private in crisi - diritto all'indennità di mobilità - (in)sussistenza (3078/02 Ric.) CONTRASTO - rel. 62/2004 – ud. 11.11.2004 – Rel. Roselli  sent. 23078 del 10.12.2004

Dal testo della sentenza risulta che il contrasto è stato risolto nel senso che ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private non spetta l’indennità di mobilità di cui agli artt. 7 e 16 della legge 23/7/1991, n.223

Obbligazioni e contratti – anatocismo - conto corrente bancario – capitalizzazione trimestrale degli interessi – (in)esistenza di un uso normativo in tal senso (10161/01 + 2476/02 Ric) PART. IMP. - rel. 39/2004 – ud. 7/10/2004 – Rel. Morelli – sent. 21095 del 4.11.2004

Testo della massima: In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

 

Previdenza e assistenza - contratto di lavoro a tempo parziale - nullità per difetto di forma scritta - (in)applicabilità della disciplina di cui all'art. 5 D.L. n. 726 /1984, conv. in l. n. 863/1984, ai fini della determinazione del trattamento di pensione (23262/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 9/2004 - ud. 20.5.2004 - rel. Foglia – sent. 12269 del 5.7.2004 
Testo massima: Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non puo' applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e cosi' anche la disciplina di cui all'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5, comma quinto, D.L. n. 726 del 1984 e' applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti
previsti dai precedenti commi ed e' condizionato, in particolare,dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato,dall'altro, che risulterebbe privo di razionalita' un sistema che
imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro "part time", mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalita' non istituzionali, agevolando cosi' di fatto forme di lavoro irregolare.

 

Previdenza e assistenza – dipendenti FF.SS – domanda di equo indennizzo per patologie derivanti da causa di servizio – onere per il richiedente di specificare non solo le mansioni cui è addetto, ma anche le relative modalità di svolgimento - (in)sussistenza (18572/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 5/2004 - ud. 13.5.2004 - rel. Vidiri – sent. 11353 del 17.6.2004
Testo della massima: in tema di domanda proposta per ottenere l'equo indennizzo grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto dimostrando la riconducibilita' dell'infermita' alle modalita' di svolgimento delle mansioni  inerenti alla qualifica  rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di sevizio, all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, anche della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio,  ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalita' fra attivita' lavorativa e l'evento in assenza di un rischio specifico non puo' essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilita', ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensita' dell'esposizione a rischio. dell'ambiente in generale ed e' assolutamente irrilevante la mancata constestazione con la comparsa di costituzione in primo grado delle modalita' della prestazione lavorativa allorquando dette modalita' non siano state precisate. Inoltre, nelle patologie aventi carattere comune 

 

Previdenza e assistenza – INAIL – rendita – termine per richiedere ultima revisione – decorrenza – da maturazione diritto  ovvero da costituzione rendita (7821/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 49/2003 - ud. 16.10.2003 - rel. Miani Canevari - sent.  n. 1238 del 23.1.2004
Testo massima:    Il termine di complessivi quindici anni per la revisione della rendita  per malattia professionale, previsto dall'art. 137 del D.P.R. n.1124 del  1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'Inail per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio, limite temporale entro il qua-  le si realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo  consolidamento dei postumi.

Previdenza e assistenza - mancato versamento dei contributi previdenziali - diritto del lavoratore di ottenere la condanna del datore alla costituzione di una rendita sostitutiva della pensione - (in)prescrittibilità del diritto (30029/01 Ric.) - CONTRASTO  - rel. 51/2004 – ud.25.11.2004 – Rel. Miani Canevari – sent. 840 del 18.1.2005 (che non ha esaminato la questione oggetto del contrasto perché preclusa dall’accoglimento di un altro motivo d’impugnazione riguardante i presupposti del diritto azionato).

 

Previdenza e assistenza – pensione d’invalidità – (in)ammissibilità della domanda di trasformazione in pensione di anzianità o vecchiaia (679/01 + 4523/01 + 11511/01 + 11512/01 + 20288/01  Ric.) - CONTRASTO - rel. 104/2003 - ud. 12.2.2004 - rel. Miani Canevari - sentt. del 16.4.2004 nn. 7266/2004 per 4523/01 Ric. e 7268/2004 per 11511/01 Ric.; sentt. del 4.5.2004 nn. 8435/2004 per 11512/01 Ric.,  8433/2004 per 20288/01 Ric.e 9492 del 15.5.2004 per 679/01 Ric.
Testo della massima: Nel vigente ordinamento previdenziale non e' configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia, della quale siano stati maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, sia in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, sia per la natura del rischio protetto che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. Per contro non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost.; né rileva a questo fine il disposto dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce la equiparazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia per il solo momento in cui si perviene al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Previdenza e assistenza - sgravi contributivi - imprese del Mezzogiorno - rimborsi dovuti dall'INPS a seguito della dichiarazione d'illegittimità dell'art. 18 DL n. 918/1968, conv. in L.n. 1089/1968 - rateizzazione ex art. 1 DL n. 7171993, conv. in L.n. 151/1993 - (in)computabilità degli interessi e del maggior danno fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - rel. 110/2003 - ud. 18/3/2004 - rel Roselli - sent. 8432/2004 del 4/5/2004
Testo della massima: La disposizione dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1993 n. 151, la quale in relazione al rimborso delle somma dovute dall'INPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria) prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che ai contributi da rimborsare non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2033 cod. civ., non può ritenersi in mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute dal privato in base ad una legge vigente, alla cui osservanza il medesimo ente sia stato obbligato sino alla pronuncia di incostituzionalità; ne consegue che l'esclusione di interessi e rivalutazione non riguarda solo la dilazione decennale della restituzione delle somme dovute alla data della pronuncia di incostituzionalità, ma si riferisce a qualsiasi tempo, compreso il periodo anteriore a tale data. Né tale interpretazione può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24 e 113 Cost., poiché la disciplina, da parte del legislatore ordinario, degli effetti retroattivi delle dichiarazioni di incostituzionalità è espressione di discrezionalità e trova ragionevoli limiti nelle esigenze della finanza pubblica (v. sent. Corte cost. n. 320 del 1995).

Previdenza e assistenza – società cooperative – obbligo di versare i contributi per i soci lavoratori indipendentemente dal loro impiego in lavori assunti per conto terzi – (in)sussistenza (20099/00 Ric.) - CONTRASTO - rel.. 27/2004 - ud. 17.6.2004 - rel. Roselli – 13967 del 26.7.2004
Testo della massima:Anche  con  riferimento  al  regime anteriore all'entrata in vigore della legge  n.  142 del 2001 le societa' cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo  contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione  propria  del  tipo  di  lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato,  senza  possibilita' di distinguere tra lavori assunti dalla societa'  per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924 (disciplinante la materia "ratione temporis"),  e'  disposizione  che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale,  deve  ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi  mutamenti del sistema in cui e' inserita, con particolare riguardo, tra  l'altro,  al  sopravvenire  degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, dalle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003. 

 

Procedimento civile – enti locali – sindaco – necessità o meno dell’autorizzazione per agire in giudizio ed in caso affermativo (in)sussistenza del dovere del giudice di procurarsi d’ufficio la conoscenza dello statuto comunale al fine di verificare la validità di un’autorizzazione rilasciata da organo diverso dalla Giunta (20140/01 Ric.) – CONTRASTO - (trasmesso al P.G. l'8.3.2004 a seguito di rinuncia al ricorso) - c.c. 10.6.2004 - rel. Evangelista -  ord. (estinzione) n. 12893 del 12 luglio 2004

 

Procedimento civile - rappresentanza e difesa in giudizio – Regione Calabria – (im)possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e in caso positivo (in)sussistenza dell’obbligo di conferire apposita procura (15968/00 +17740/00 + 17999/00 Ric.) PART. IMP.- rel. 111/2003 - ud. 4.3.2004 - rel. Vidiri - sentt. 8211/2004 del 29.4.2004 per 15968/00 + 11740/00 Ric. e 10138 del 26.5.2004 per 17999/00 Ric.
Testo della massima: Nelle Regioni a statuto ordinario, la costituzione con legge regionale di un servizio legale interno, cui venga istituzionalmente demandato il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione(nella specie: art 3 della legge della Regione Calabria 17 aprile 1984, n. 24), non comporta, nel silenzio della legge, la rinunzia della Regione stessa ad avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato né configura una abrogazione tacita dell'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Anche nel caso in cui la Regione scelga di avvalersi, per la difesa in giudizio, (non del proprio servizio legale ma) dell'Avvocatura dello Stato, deve trovare integrale applicazione la normativa statale sul suddetto patrocinio facoltativo: si applicano, quindi, l'art. 1, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato dal successivo art. 45, in base al quale non è richiesto, per lo "ius postulandi" dell'Avvocato dello Stato, il rilascio del mandato, nonché l'art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, a tenore del quale l'Avvocato dello Stato non è onerato della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.

Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - azione revocatoria - pendenza di giudizio per l'accertamento del credito posto a base della revocatoria - sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sulla revocatoria - (in)sussistenza (22837/00 Ric.) - CONTRAASTO - rel. 94/2003 - ud. 4.12.2003 - rel. Preden - sent. n. 9440 del 18.5.2004
Testo della Massima: Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, e' idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l' atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non e' soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione e' stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima - in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per "mala gestio" fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società - le S.U. hanno annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).

Procedimento civile – sospensione del processo – necessaria - contemporanea pendenza  del giudizio sull’an e di quello sul quantum - pregiudizialità – sospensione del secondo giudizio – (non)necessità (21369/00 Ric) – rel. 37/2002 - ud. 18.3.2004 - rel Preden – sent. 14060 del 26.7.2004
Testo della massima: Poiche'  l'art. 295 cod. proc. civ., la cui ragione fondante e' quella di evitare  il  rischio  di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi  in  cui  fra  due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due  giudici  diversi  esista un nesso di pregiudizialita' in senso tecnico -
giuridico  e  non  gia'  in senso meramente logico, la sospensione necessaria del  processo non puo' essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul"quantum",  fra  i  quali esiste un rapporto di pregiudizialita' solamente in senso  logico,  essendo  in  tal  caso applicabile l'art. 337, secondo comma, cod.  proc.  civ.,  il  quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorita'  sia  stata  invocata  in un separato processo, prevede soltanto la possibilita'  della  sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresi'  del  fatto  che,  a  norma dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.,  la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an debeatur" determina l'automatica  caducazione  della sentenza sul "quantum" anche se su quest'ultima  si  sia  formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati.

 

Procedimento civile – terzo chiamato in garanzia – (im)possibilità di contestare la competenza per territorio del giudice qualora il convenuto chiamante non abbia sollevato eccezioni (23180/00 Ric.) - PART. IMP. - rel. 8/2004 - ud. 20.5.2004 - rel- Lupo – sent. 13968 del 26.7.2004

Testo massima: In  tema  di  competenza  per  territorio,  il terzo chiamato in causa ad  istanza  del  convenuto  il  quale,  ai  sensi dell'art. 106 cod. proc. civ.  chiede  di  essere  garantito,  ma che non abbia proposto alcuna eccezione di  incompetenza  nei  termini  e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non puo eccepire  l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale e' stato  chiamato,  sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il “simultaneus processus” con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd.  propria,  ossia  della  garanzia  del  godimento  di diritti che si sono trasferiti  (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella  permuta,  nel  trasferimento  dei  crediti) o costituiti (locazione) o di quella  che  derivi  da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano  tutte  per  una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa  principale)  e  la  posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente  intensa.  Piu' in particolare, comportando la chiamata del terzo in garanzia una limitazione dell’esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost,), lo spostamento di competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando  la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti fra le parti processuali e, cioè, si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria.

 

Processo – termine ragionevole – mancato rispetto – azione ex lege 89/2001 – danno non patrimoniale - riconoscimento  – condizioni (22603/01 + 27271/01, 14869/02, 14870/02, 14871/02 Ric.) - PART. IMP. - rel. 105/2003 - ud. 27.11.2003 -  rel. Lupo - sent.. nn. 1338, 1339, 1340, 1341 del 26.1.2004
Testo massima sent. 1338/04:  In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo  2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non  automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salva-  guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà  fondamentali: sicché, pur  dovendo escludersi la configurabilità  di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e  necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata  l'entità  della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente  il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto,  circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno  sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della norma di legge in-  terna - oltre che ricavabile dalla "ratio" giustificativa collegata alla sua  introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la finalità  di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio al-  le conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela offerta nel  quadro della istanza internazionale) - è imposta dall'esigenza di adottare  un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di  Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente  alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata  detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato  alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i dubbi di contrasto con  la Costituzione italiana, la quale, con la specifica enunciazione contenuta  nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come di-  ritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale.

Riforma fondiaria - assegnazione terreno - subingresso all'assegnatario morto prima del riscatto - requisiti del subentrante – (non)necessità sussistenza (oltre che al momento della decisione) anche all’apertura successione ( 10976/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 38/2004 – ud. 21/10/2004 – Rel. Elefante – sent. 21632 del 16.11.2004  

Dal testo della sentenza risulta che “i requisiti richiesti dalla legge in capo all’erede che richiede di subentrare al genitore deceduto nell’assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell’apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione. Con la precisazione, sul piano probatorio, che dimostrata dall’erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell’apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell’Ente o dei controinteressati.  


Separazione personale - casa coniugale assegnata alla moglie affidataria dei figli minori - immobile dato in comodato dal padre del marito - (im)possibilità del comodante di ottenere la restituzione prima del raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole (7365/00 Ric.) - PART. IMP. - rel. 3/2004 - ud. 10.6.2004 - rel. Luccioli – sent. 13603 del 21.7.2004
Testo delle massime:  Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso  in comodato un bene immobile di sua proprieta' perche' sia destinato a casa  familiare,  il  successivo  provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione  o  di  divorzio  -  di assegnazione in favore del coniuge (nella specie:  la  nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con  figlio  maggiorenni  non  autosufficienti senza loro colpa, non modifica ne'  la natura ne' il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, atteso che  l'ordinamento  non  stabilisce una <funzionalizzazione assoluta> del diritto  di proprieta' del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarieta'  coniugale  o  postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione  giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale  di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla  utilizzazione  in  atto e a <concentrare> il godimento del bene in favore della  persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato  negli  stessi  limiti che segnavano il godimento da parte della comunita'domestica  nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove  il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato(diversamente  da  quello  nel  quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito  un  termine finale), il comodante e' tenuto a consentire la continuazione  del  godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza  di  un  urgente  ed  impreveduto  bisogno, ai sensi dell'art.1809, secondo comma, cod. civ.
   Ove  il  comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata  in  favore  di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei  coniugi)  gia' formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato  a  tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilita' del momento  in  cui  la  destinazione del bene verra' a cessare. Infatti, in tal caso,  per  effetto  della concorde volonta' delle parti, si e' impresso allo stesso  un  vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e percio'  non  solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire  all'uso  - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della  durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilita'   di  far  dipendere  la  cessazione  del  vincolo  esclusivamente  dalla volonta',  <ad  nutum>,  del  comodante. Salva la facolta' di quest'ultimo dichiedere  la  restituzione  nell'ipotesi  di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi  dell'art. 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
   In  caso  di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la  determinazione  di  un  termine  finale,  l'individuazione del vincolo di destinazione  in  favore  delle  esigenze abitative familiari non puo' essere desunta  sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento  dal  comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice  del  merito,  che postula una specifica verifica della comune intenzione  delle  parti,  compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto  nel quale il contratto si e' perfezionato, della natura dei rapporti  tra  le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa  far  luce  sulla  effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.-

 

Successioni – azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva – termine di prescrizione – decorrenza – dalla data di apertura della successione ovvero da quella di pubblicazione del testamento (13545/00+17581/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 6/2004 - ud. 1.7.2004 - rel. Triola – sent. 20644/04 del 25.10.2004

Testo massima: il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredita' da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima.

 

Tributi – imposta successione – dichiarazione valore immobile - nuova dichiarazione dopo scadenza termine semestrale con aumento valore immobile in base a c.d. valutazione automatica – (non) rettificabilità da parte dell’ufficio del primo valore dichiarato (15171/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 29/2004 - ud. 17.6.2004 - rel. Papa -. sent. n. 14088 del 27 luglio 2004

Testo massima: La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata anche dopo la scadenza del termine fissato nell’aret. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)la  cui  mancata  osservanza potra' comportare solo l'applicazione delle sanzioni  di  cui  agli artt. 50 e seguenti -, purche' prima della notificazione dell'avviso  di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. In tale arco temporale  e',  fra l'altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione  stessa,  per adeguarla ai criteri legali di valutazione c.d. automatica  (art.  34, commi quinto e seguenti, del citato D.Lgs.), e l'Ufficio non potra'  ignorare  la correzione, apportata uniformandosi ai parametri legali, perche'  cosi' finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri contributvi  diversi e piu' gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo caric

 

Tributi – imposte dirette – liquidazione in base alla dichiarazione – termine previsto dall’art. 36 bis DPR n. 600/1973 – natura ordinatoria o perentoria – norma interpretativa (art. 28 legge 449/97) – inosservanza del termine – decadenza dell’amministrazione – (in)sussistenza  (12970/99 + 12971/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 100/2003 – ud. 23/9/2004  - Rel. Papa – sent. 21498 del 12.11.2004 per 12970/99 e 23838 del 23.12.2004 per 27251702 + 32035/02 Ric.

Testo della massima: In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la disposizione, espressamente definita di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indipendentemente da tale qualificazione espressa dalla legge, in presenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla sua natura, ha efficacia retroattiva, e il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dall'art. 36 - <bis> del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura perentoria, il che comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, nei limiti imposti dai principi costituzionali e di civiltà giuridica. Infatti, in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto. Tuttavia, non essendo concepibile che il cittadino resti soggetto <sine die> al potere dell'Amministrazione, il termine di decadenza entro cui va circoscritta l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria va ricollegato, nelle ipotesi di <<controllo cd. formale>> (o, più rettamente, cartolare), a cui segua una mera attività di liquidazione, a quello per l'iscrizione a ruolo, fissato nell'art. 17, comma primo, d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente <ratione temporis>), mentre nelle ipotesi di <<rettifica cartolare>> (o formale), il relativo potere deve, a pena di decadenza, essere esercitato mediante la notifica dell'atto impugnabile (la cartella di pagamento) entro il termine stabilito, in via generale, dal comma primo dell'art. 43 d.P.R. n. 660 del 1973 (nel testo applicabile <ratione temporis>).

 

Tributi – nullità della notificazione dell’atto impositivo – tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente – (in)applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 156 e ss in tema di sanatoria della nullità della notificazione degli atti processuali (12664/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 99/2003 - ud. 3.6.2004 - rel. Altieri sent. 19854 del 5/10/2004
Testo della massima: La natura sostanziale e non processuale (ne' assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtu' dell'art. 60 del dPR 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessita', l'applicazione del regime delle nullita' e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullita' della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.
Tuttavia, tale sanatoria puo' operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento.

 

Tributi - processo tributario – controversie di valore superiore a lire 5.000.000 – contribuente privo di assistenza tecnica e dei requisiti per stare in giudizio di persona – (im)possibilità per la Commissione Tributaria di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza previo ordine alla parte di nominarsi un difensore (7963/99 Ric.) – CONTRASTO - rel. 95/2003 - ud. 8.7.2004 - rel. Altieri – sent. 22601 del 2.12.2004

Dal testo della sentenza risulta che il contrasto è stato deciso nel senso che il giudice deve ordinare alla parte di munirsi di un difensore, potendo dichiarare l’inammissibilità del ricorso soltanto in caso d’inottemperanza al predetto ordine.

 

Tributi – registro – valutazione automatica – inapplicabilità a terreni con destinazione edificatoria in base a strumento urbanistico –– (in)sufficienza strumento adottato ab comune ma non ancora approvato da regione (336/99 + 1745/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 36/2004 – ud. 28/10/2004 – Rel. Evangelista – ord. 21634 del 16.11.2004, che ha dichiarato l’estinzione del giudizio per condono

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