DECISI
CON SENTENZA PUBBLICATA
NELL'ANN0 2004
Condominio
- revoca di amministratore – decreto della corte di appello che decide sul
reclamo contro il provvedimento del tribunale – (non)ricorribilità per
cassazione ex art. 111 Cost. (10175/00 Ric.) CONTRASTO - rel. 93/2003 - ud.
13.5.2004 - rel. Napoletano - sent. 20957/04 del 29.10.2004
Testo della massima: È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per l'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche - contemplate dall'art. 1129 cit. - di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide; tutela che, per l'amministratore eventualmente revocato, non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente (non esistendo un diritto dell'amministratore alla stabilità dell'incarico, attesa la revocabilità in ogni tempo, in base all'art. 1129, secondo comma, cod. civ.), onde la diversità dell'oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unitamente alla diversità delle rispettive "causae petendi", così come impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale nel giudizio ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale. È viceversa ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione, contenuta nel provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.
Espropriazione
– accessione invertita – determinazione dell’indennità di occupazione
legittima con riferimento a quella virtuale di esproprio – (in)applicabilità
su quest’ultima della decurtazione del 40% di cui all’art. 5 bis della
L.n. 359/1992 (18619/00 + 20610/00 + 25664/01) - CONTRASTO - ud. 22.4.2004 –
rel Graziadei - sentt. 12139 del 2.7.2004 per 18619/00 e 2061/00 Ric.e
14170 del 28.7.2004 per 25664/01 Ric
Testo massima: L'indennita' virtuale d'espropriazione, sulla cui base e'
computabile mediante misura percentuale l'indennita' per il periodo di
legittima occupazione temporanea e d'urgenza non seguita da espropriazione o
cessione, si identifica, quando si tratti di procedura espropriativa di area
edificabile soggetta alle regole dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n.
333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, nella meta'
della somma del valore venale e del valore fiscale (reddito dominicale
rivalutato), ridotta del 40 % se l'espropriando, con la determinazione dell'indennita'
espropriativa provvisoria (o con altra idonea modalita') abbia ricevuto e non
abbia accettato offerta d'importo coincidente o non apprezzabilmente
divergente rispetto alla stessa semisomma, ovvero non ridotta del 40 % se tale
offerta sia mancata o sia stata effettuata invalidamente od in misura
incongrua.
Fallimento
- azione del curatore per un credito del fallito - riconvenzionale del
convenuto per un titolo da far valere nel concorso dei creditori -
(in)sussistenza della competenza funzionale del Tribunale fallimentare su
entrambe le domande - (4359/01, 25564/01+29222/01, 29962/01+31101/01 Ric.)
CONTRASTO - rel. 10/2004 - ud. 23/9/2004 – Rel. Criscuolo sentt.
21499 e 21500 del 12.11.2004 per 25564/02 + 29222/01 e 29962/01 + 31101/01
Ric.
Testo massima : qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi dell’art. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se dopo l’esaurimento della fase sommaria di verifica , sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell’art, 274 cpc, ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione, se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della controversia per ragioni di competenza inderogabile, in quanto la translatio dovrebbe comunque aver luogo nella sede fallimentare. Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 295 cpc, fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in via ordinaria”.
Fallimento
- concordato preventivo - consorzio con previsione statutaria del diritto di
prelazione dei partecipanti in caso di vendita di azienda da parte di altro
consorziato - (non)esercitabilità del diritto di prelazione rispetto a
vendita nel corso del concordato preventivo (20674/00 Ric.) - CONTRASTO - rel.
30/2004 - ud. 1.7.2004 - rel. Proto - sent. n. 14083 del 27 luglio
2004
Testo della massima: In relazione alla vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto, convenzionalmente attribuito a un terzo dal debitore prima dell'ammissione della procedura, atteso che: il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli artt. 72-83 legge fall.) a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione; non è ricavabile dal sistema l'oggettiva incompatibilità della prelazione con la fase esecutiva del concordato (sia perché la forma e le modalità della liquidazione competono al debitore cedente, che può stabilire la vendita a trattativa privata e il tribunale interviene, ai sensi dell'art. 182 legge fall., solamente se il concordato non dispone diversamente, sia perché, non rispondendo l'esclusione della prelazione nella vendita forzata a ragioni di principio, è irrilevante che il trasferimento venga attuato con atti di carattere negoziale ovvero coattivo); va escluso, infine, che la prelazione incida, di per sè, negativamente sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della "denuntiatio" e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo.
Fallimento
– preliminare di permuta – promessa di cessione di proprietà di
area fabbricabile contro promessa di cessione in proprietà di fabbricato –
adempimento cessione area mediante compravendita – fallimento del
costruttore – (non)soggezione del permutante adempiente al recesso della
curatela ex art. 72 legge fall. (20847/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 125/2003 -
ud. 4.3.2004 - rel. Marziale – sent. 12505 del 7.7.2004
Testo massima: In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti, diversamente da quanto avviene nella vendita, in caso di permuta
- dove il reciproco trasferimento delle coose (o dei diritti) oggetto del
contratto comporta che ciascuno dei contraenti assuma, al tempo stesso, la
posizione di alienante e di acquirente - l'incidenza del fallimento non e'
suscettibile di una disciplina differenziata a seconda che a fallire sia l'una
o l'altra parte, e gli effetti della dichiarazione di fallimento sono regolati
in modo uniforme secondo il criterio delineato nei primi tre commi dell'art.
72 della legge fallimentare, che assume, rispetto all'altro previsto dal
quarto comma della stessa disposizione, carattere di minore specificita'.
Pertanto, ai contratti di permuta stipulati prima della dichiarazione di
fallimento e' inapplicabile il principio posto dall'art. 72, quarto comma, l.
fall; e, quale che sia il contraente fallito, il curatore puo' sciogliersi dal
contratto solo se quest'ultimo e' ancora ineseguito, o non compiutamente
eseguito, da entrambe le parti. (Principio espresso in fattispecie di
contratto preliminare di permuta tra area edificabile e immobile da costruire,
nella quale il fallimento del costruttore era intervenuto successivamente
all'avvenuto trasferimento della proprieta' dell'area e dopo che la
costruzione era stata eretta).
Fallimento –
revocatoria fallimentare – pagamento debiti liquidi ed esigibili per
somministrazioni ab impresa in regime di monopolio legale (ENEL) –
(in)applicabilità revocatoria (22133/00 Ric.) - PART. IMP. - rel. 56/2003 - ud.
20.11.2003 - rel. Graziadei - sent. n. 1232 del 23.1.2004
Testo
massima: In favore dell'imprenditore che somministri beni o
presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza
di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di
inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere
l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo
di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali
dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo,
posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità
di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle
altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità
nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive,
comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal
monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del
somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza,
resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della
legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione
differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i
presupposti per cogliere nell'art. 2597 cod. civ. una implicita previsione
di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti
effettuati in favore dell'ENEL, prima del fallimento, per consumi di energia
elettrica).
Impiego (rapporto di) – ex dip. Ferrovie – corresponsione indennità buonuscita – termine di 90 gg previsto dall’ art. 7 L. n .75/1980 – (in)applicabilità (5078/01 + 5205/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 130/2003 - ud. 22.4.2004 - rel Foglia – sentt. 12496 del 7.7.2004 per 5078/01 Ric. e 12497 del 7.7.2004 per 5205/01 Ric.
Invalidi
civili – indennità di accompagnamento – perfezionamento del requisito
sanitario in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa
– decorrenza dell’indennità dalla data del superamento della soglia
invalidante ovvero dal primo giorno del mese successivo (20346/01 Ric.)
- CONTRASTO - rel. 116/2003 -ud. 29.4.2004 - rel. Roselli – sent. 12207 del
5/7/2004
Testo massima: In materia di prestazioni assistenziali, i benefici
spettanti agli invalidi civili, che decorrono - se tutti i requisiti richiesti
per la loro attribuzione siano gia' presenti all'atto della domanda
amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda
stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si
concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla
data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del
mese successivo a tale accertamento, atteso che secondo il principio della
perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo
non puo' pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con
riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di
analoga garanzia costituzionale.
Lavoro
(rapporto di) - dipendenti di giornali periodici e imprese radiotelevisive
private in crisi - diritto all'indennità di mobilità - (in)sussistenza
(3078/02 Ric.) CONTRASTO - rel. 62/2004 – ud. 11.11.2004 – Rel. Roselli
sent. 23078 del 10.12.2004
Dal testo della sentenza risulta che il contrasto è stato risolto nel senso che ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private non spetta l’indennità di mobilità di cui agli artt. 7 e 16 della legge 23/7/1991, n.223
Obbligazioni
e contratti – anatocismo - conto corrente bancario – capitalizzazione
trimestrale degli interessi – (in)esistenza di un uso normativo in tal senso
(10161/01 + 2476/02 Ric) PART. IMP. - rel. 39/2004 – ud. 7/10/2004 – Rel.
Morelli – sent. 21095 del 4.11.2004
Testo della massima: In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.
Previdenza
e assistenza - contratto di lavoro a tempo parziale - nullità per difetto di
forma scritta - (in)applicabilità della disciplina di cui all'art. 5 D.L. n.
726 /1984, conv. in l. n. 863/1984, ai fini della determinazione del
trattamento di pensione (23262/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 9/2004 - ud.
20.5.2004 - rel. Foglia – sent. 12269 del 5.7.2004
Testo massima: Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto
esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non puo' applicarsi la
disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto
comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ma deve
invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i
minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e cosi'
anche la disciplina di cui all'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in
legge n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo
regolato dal predetto art. 5, comma quinto, D.L. n. 726 del 1984 e'
applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti
i presupposti
previsti dai precedenti commi ed e' condizionato, in
particolare,dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e
considerato,dall'altro, che risulterebbe privo di razionalita' un sistema che
imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge
l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri
contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in
concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli
quanti, nello stipulare il contratto di lavoro "part time",
mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale
contratto particolare per il perseguimento di finalita' non istituzionali,
agevolando cosi' di fatto forme di lavoro irregolare.
Previdenza
e assistenza – dipendenti FF.SS – domanda di equo indennizzo per patologie
derivanti da causa di servizio – onere per il richiedente di specificare non
solo le mansioni cui è addetto, ma anche le relative modalità di svolgimento
- (in)sussistenza (18572/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 5/2004 - ud. 13.5.2004 -
rel. Vidiri – sent. 11353 del 17.6.2004
Testo della massima: in tema di domanda proposta per ottenere l'equo
indennizzo grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti
costitutivi del diritto dimostrando la riconducibilita' dell'infermita' alle
modalita' di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica
rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di sevizio,
all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle
qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono
variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, anche della sua
localizzazione geografica, dei turni di servizio, ad eziologia c.d.
multifattoriale, il nesso di causalita' fra attivita' lavorativa e l'evento in
assenza di un rischio specifico non puo' essere oggetto di presunzioni di
carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in
termini di probabilita', ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto,
con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata
ed alla intensita' dell'esposizione a rischio. dell'ambiente in generale ed e'
assolutamente irrilevante la mancata constestazione con la comparsa di
costituzione in primo grado delle modalita' della prestazione lavorativa
allorquando dette modalita' non siano state precisate. Inoltre, nelle
patologie aventi carattere comune
Previdenza e assistenza –
INAIL – rendita – termine per richiedere ultima revisione – decorrenza – da
maturazione diritto ovvero da costituzione rendita (7821/00 Ric.) -
CONTRASTO - rel. 49/2003 - ud. 16.10.2003 - rel. Miani Canevari - sent. n.
1238 del 23.1.2004
Testo massima: Il termine di
complessivi quindici anni per la revisione della rendita per malattia
professionale, previsto dall'art. 137 del D.P.R. n.1124 del 1965 (T.U.
delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'Inail per
miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla
costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia
verificato entro detto quindicennio, limite temporale entro il qua- le si
realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo
consolidamento dei postumi.
Previdenza
e assistenza - mancato versamento dei contributi previdenziali - diritto del
lavoratore di ottenere la condanna del datore alla costituzione di una rendita
sostitutiva della pensione - (in)prescrittibilità del diritto (30029/01 Ric.)
- CONTRASTO - rel. 51/2004 – ud.25.11.2004 – Rel. Miani Canevari
– sent. 840 del 18.1.2005 (che non ha esaminato la questione oggetto del
contrasto perché preclusa dall’accoglimento di un altro motivo
d’impugnazione riguardante i presupposti del diritto azionato).
Previdenza e assistenza – pensione
d’invalidità – (in)ammissibilità della domanda di trasformazione in pensione di
anzianità o vecchiaia (679/01 + 4523/01 + 11511/01 + 11512/01 + 20288/01
Ric.) - CONTRASTO - rel. 104/2003 - ud. 12.2.2004 - rel. Miani Canevari - sentt.
del 16.4.2004 nn. 7266/2004 per 4523/01 Ric. e 7268/2004 per 11511/01 Ric.;
sentt. del 4.5.2004 nn. 8435/2004 per 11512/01 Ric., 8433/2004 per
20288/01 Ric.e 9492 del 15.5.2004 per 679/01 Ric.
Testo della massima: Nel
vigente ordinamento previdenziale non e' configurabile né un principio generale
di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata
ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il
carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in
relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi
consentita la conversione della pensione di invalidità, in pensione di
vecchiaia, della quale siano stati maturati tutti i requisiti anagrafici e
contributivi, sia in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984,
che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in
pensione di vecchiaia, sia per la natura del rischio protetto che accomuna le
due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 Cost. garantiscono il
diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di
invalidità e vecchiaia. Per contro non è possibile la conversione del
trattamento di invalidità in pensione di anzianità sulla base della anzianità
contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività
lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di
supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo
beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al
servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area
di tutela dell'art. 38 Cost.; né rileva a questo fine il disposto dell'art. 22
della legge n. 153 del 1969, che stabilisce la equiparazione tra pensione di
anzianità e pensione di vecchiaia per il solo momento in cui si perviene al
compimento dell'età stabilita per il pensionamento di
vecchiaia.
Previdenza e assistenza - sgravi contributivi - imprese del
Mezzogiorno - rimborsi dovuti dall'INPS a seguito della dichiarazione
d'illegittimità dell'art. 18 DL n. 918/1968, conv. in L.n. 1089/1968 -
rateizzazione ex art. 1 DL n. 7171993, conv. in L.n. 151/1993 -
(in)computabilità degli interessi e del maggior danno fino alla pubblicazione
della sentenza della Corte costituzionale - rel. 110/2003 - ud. 18/3/2004 - rel
Roselli - sent. 8432/2004 del 4/5/2004
Testo della massima: La disposizione
dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni
in legge 20 maggio 1993 n. 151, la quale in relazione al rimborso delle somma
dovute dall'INPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261
del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma
secondo, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del
1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso
di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione
involontaria) prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data
di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci
rate annuali di pari importo senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi,
va interpretata nel senso che ai contributi da rimborsare non vanno aggiunti,
secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria, atteso che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2033 cod.
civ., non può ritenersi in mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute
dal privato in base ad una legge vigente, alla cui osservanza il medesimo ente
sia stato obbligato sino alla pronuncia di incostituzionalità; ne consegue che
l'esclusione di interessi e rivalutazione non riguarda solo la dilazione
decennale della restituzione delle somme dovute alla data della pronuncia di
incostituzionalità, ma si riferisce a qualsiasi tempo, compreso il periodo
anteriore a tale data. Né tale interpretazione può suscitare dubbi di
illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24 e 113 Cost., poiché
la disciplina, da parte del legislatore ordinario, degli effetti retroattivi
delle dichiarazioni di incostituzionalità è espressione di discrezionalità e
trova ragionevoli limiti nelle esigenze della finanza pubblica (v. sent. Corte
cost. n. 320 del 1995).
Previdenza
e assistenza – società cooperative – obbligo di versare i contributi per
i soci lavoratori indipendentemente dal loro impiego in lavori assunti per
conto terzi – (in)sussistenza (20099/00 Ric.) - CONTRASTO - rel.. 27/2004 -
ud. 17.6.2004 - rel. Roselli – 13967 del 26.7.2004
Testo della massima:Anche con riferimento al regime
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le
societa' cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo
contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione
propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo)
effettivamente prestato, senza possibilita' di distinguere tra
lavori assunti dalla societa' per conto terzi e lavori rientranti nello
scopo mutualistico, atteso che l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924
(disciplinante la materia "ratione temporis"), e'
disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale,
deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei
profondi mutamenti del sistema in cui e' inserita, con particolare
riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e
45 Cost. e, da ultimo, dalle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003.
Procedimento
civile – enti locali – sindaco – necessità o meno dell’autorizzazione
per agire in giudizio ed in caso affermativo (in)sussistenza del dovere del
giudice di procurarsi d’ufficio la conoscenza dello statuto comunale al fine
di verificare la validità di un’autorizzazione rilasciata da organo diverso
dalla Giunta (20140/01 Ric.) – CONTRASTO - (trasmesso al P.G. l'8.3.2004 a
seguito di rinuncia al ricorso) - c.c. 10.6.2004 - rel. Evangelista - ord.
(estinzione) n. 12893 del 12 luglio 2004
Procedimento civile - rappresentanza e difesa in
giudizio – Regione Calabria – (im)possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello
Stato e in caso positivo (in)sussistenza dell’obbligo di conferire apposita
procura (15968/00 +17740/00 + 17999/00 Ric.) PART. IMP.- rel. 111/2003 - ud.
4.3.2004 - rel. Vidiri - sentt. 8211/2004 del 29.4.2004 per 15968/00 + 11740/00
Ric. e 10138 del 26.5.2004 per 17999/00 Ric.
Testo della massima: Nelle
Regioni a statuto ordinario, la costituzione con legge regionale di un servizio
legale interno, cui venga istituzionalmente demandato il patrocinio e
l'assistenza in giudizio della Regione(nella specie: art 3 della legge della
Regione Calabria 17 aprile 1984, n. 24), non comporta, nel silenzio della legge,
la rinunzia della Regione stessa ad avvalersi del patrocinio facoltativo
dell'Avvocatura dello Stato né configura una abrogazione tacita dell'art. 107
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Anche nel caso in cui la Regione scelga di
avvalersi, per la difesa in giudizio, (non del proprio servizio legale ma)
dell'Avvocatura dello Stato, deve trovare integrale applicazione la normativa
statale sul suddetto patrocinio facoltativo: si applicano, quindi, l'art. 1,
secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato dal
successivo art. 45, in base al quale non è richiesto, per lo "ius postulandi"
dell'Avvocato dello Stato, il rilascio del mandato, nonché l'art. 12 della legge
3 aprile 1979, n. 103, a tenore del quale l'Avvocato dello Stato non è onerato
della produzione del provvedimento del competente organo regionale di
autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in
giudizio.
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria -
azione revocatoria - pendenza di giudizio per l'accertamento del credito posto a
base della revocatoria - sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sulla
revocatoria - (in)sussistenza (22837/00 Ric.) - CONTRAASTO - rel. 94/2003 - ud.
4.12.2003 - rel. Preden - sent. n. 9440 del 18.5.2004
Testo della Massima:
Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, e' idoneo a
determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di
contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito
risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che
abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod.
civ., avverso l' atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio
promosso con l'indicata azione non e' soggetto a sospensione necessaria a norma
dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad
oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione e' stata proposta la
domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del
credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della
pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere
l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela
dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la
sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in
massima - in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto
costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito
risarcitorio per "mala gestio" fatto valere in giudizio nei confronti di
amministratori di società - le S.U. hanno annullato l'ordinanza con cui il
tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di
inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo
relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto
a fondamento della domanda revocatoria).
Procedimento
civile – sospensione del processo – necessaria - contemporanea pendenza
del giudizio sull’an e di quello sul quantum - pregiudizialità –
sospensione del secondo giudizio – (non)necessità (21369/00 Ric) – rel.
37/2002 - ud. 18.3.2004 - rel Preden – sent. 14060 del 26.7.2004
Testo della massima: Poiche' l'art. 295 cod. proc. civ., la cui ragione
fondante e' quella di evitare il rischio di un conflitto tra
giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra
due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici
diversi esista un nesso di pregiudizialita' in senso tecnico -
giuridico e non gia' in senso meramente logico, la
sospensione necessaria del processo non puo' essere disposta
nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del
giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul"quantum",
fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialita' solamente in
senso logico, essendo in tal caso applicabile
l'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale,
in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorita' sia stata
invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilita'
della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresi'
del fatto che, a norma dell'art. 336, secondo comma,
cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an
debeatur" determina l'automatica caducazione della sentenza
sul "quantum" anche se su quest'ultima si sia
formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di
giudicati.
Procedimento
civile – terzo chiamato in garanzia – (im)possibilità di contestare la
competenza per territorio del giudice qualora il convenuto chiamante non abbia
sollevato eccezioni (23180/00 Ric.) - PART. IMP. - rel. 8/2004 - ud. 20.5.2004
- rel- Lupo – sent. 13968 del 26.7.2004
Testo massima: In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. chiede di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non puo eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale e' stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il “simultaneus processus” con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Piu' in particolare, comportando la chiamata del terzo in garanzia una limitazione dell’esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost,), lo spostamento di competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti fra le parti processuali e, cioè, si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria.
Processo – termine ragionevole –
mancato rispetto – azione ex lege 89/2001 – danno non patrimoniale -
riconoscimento – condizioni (22603/01 + 27271/01, 14869/02, 14870/02,
14871/02 Ric.) - PART. IMP. - rel. 105/2003 - ud. 27.11.2003 - rel. Lupo -
sent.. nn. 1338, 1339, 1340, 1341 del 26.1.2004
Testo massima sent.
1338/04: In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per
la salva- guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di
un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente
e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice,
una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa
alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89
del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale
ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari
che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal
ricorrente. Siffatta lettura della norma di legge in- terna - oltre che
ricavabile dalla "ratio" giustificativa collegata alla sua introduzione,
particolarmente emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la
finalità di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio
giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio al- le
conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela offerta nel
quadro della istanza internazionale) - è imposta dall'esigenza di adottare
un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di
Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente
alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata
dimostrata detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene
normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la
sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i
dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con la
specifica enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della
ragionevole durata del processo come di- ritto della persona, sulla scia
di quanto previsto dalla norma convenzionale.
Riforma
fondiaria - assegnazione terreno - subingresso all'assegnatario morto prima
del riscatto - requisiti del subentrante – (non)necessità sussistenza
(oltre che al momento della decisione) anche all’apertura successione (
10976/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 38/2004 – ud. 21/10/2004 – Rel. Elefante
– sent. 21632 del 16.11.2004
Dal testo della sentenza risulta che “i requisiti richiesti dalla legge in capo all’erede che richiede di subentrare al genitore deceduto nell’assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell’apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione. Con la precisazione, sul piano probatorio, che dimostrata dall’erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell’apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell’Ente o dei controinteressati.
Separazione
personale - casa coniugale assegnata alla moglie affidataria dei figli minori
- immobile dato in comodato dal padre del marito - (im)possibilità del
comodante di ottenere la restituzione prima del raggiungimento
dell'autosufficienza economica della prole (7365/00 Ric.) - PART. IMP. - rel.
3/2004 - ud. 10.6.2004 - rel. Luccioli – sent. 13603 del 21.7.2004
Testo delle massime: Quando un
terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in
comodato un bene immobile di sua proprieta' perche' sia destinato a casa
familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel
giudizio di separazione o di divorzio - di
assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del
comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio
maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica ne'
la natura ne' il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, atteso che
l'ordinamento non stabilisce una <funzionalizzazione
assoluta> del diritto di proprieta' del terzo a tutela di diritti che
hanno radice nella solidarieta' coniugale o postconiugale,
con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge
assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della
casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in
atto e a <concentrare> il godimento del bene in favore della
persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato
negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della
comunita'domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di
conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a
termine indeterminato(diversamente da quello nel quale
sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine
finale), il comodante e' tenuto a consentire la continuazione del
godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza
di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi
dell'art.1809, secondo comma, cod. civ.
Ove il comodato di un bene immobile sia stato
stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo
familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) gia'
formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a
tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilita' del momento
in cui la destinazione del bene verra' a cessare. Infatti,
in tal caso, per effetto della concorde volonta' delle
parti, si e' impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle
esigenze abitative familiari (e percio' non solo e non tanto a
titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui
la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del
rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilita' di
far dipendere la cessazione del vincolo
esclusivamente dalla volonta', <ad nutum>, del
comodante. Salva la facolta' di quest'ultimo dichiedere la
restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai
sensi dell'art. 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della
urgenza e della non previsione.
In caso di comodato avente ad oggetto un bene
immobile, stipulato senza la determinazione di un
termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione
in favore delle esigenze abitative familiari non puo' essere
desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in
godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di
competenza del giudice del merito, che postula una specifica
verifica della comune intenzione delle parti, compiuta
attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il
contratto si e' perfezionato, della natura dei rapporti tra le
medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa
far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il
bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.-
Successioni
– azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di
riserva – termine di prescrizione – decorrenza – dalla data di apertura
della successione ovvero da quella di pubblicazione del testamento
(13545/00+17581/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 6/2004 - ud. 1.7.2004 - rel.
Triola – sent. 20644/04 del 25.10.2004
Testo
massima: il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre
dalla data di accettazione dell'eredita' da parte del chiamato in base
a disposizioni testamentarie lesive della legittima.
Tributi
– imposta successione – dichiarazione valore immobile - nuova
dichiarazione dopo scadenza termine semestrale con aumento valore immobile in
base a c.d. valutazione automatica – (non) rettificabilità da parte
dell’ufficio del primo valore dichiarato (15171/99 Ric.) - CONTRASTO - rel.
29/2004 - ud. 17.6.2004 - rel. Papa -. sent. n. 14088 del 27 luglio 2004
Testo
massima: La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può
essere ritrattata e modificata anche dopo la scadenza del termine fissato
nell’aret. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni)la cui
mancata osservanza potra'
comportare solo l'applicazione delle sanzioni
di cui
agli artt. 50 e seguenti -, purche' prima della notificazione
dell'avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta. In tale arco temporale
e', fra l'altro,
consentito al contribuente correggere la dichiarazione
stessa, per adeguarla ai
criteri legali di valutazione c.d. automatica
(art. 34, commi quinto e
seguenti, del citato D.Lgs.), e l'Ufficio non potra'
ignorare la correzione,
apportata uniformandosi ai parametri legali, perche'
cosi' finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri contributvi
diversi e piu' gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo
caric
Tributi – imposte dirette – liquidazione in base alla dichiarazione – termine previsto dall’art. 36 bis DPR n. 600/1973 – natura ordinatoria o perentoria – norma interpretativa (art. 28 legge 449/97) – inosservanza del termine – decadenza dell’amministrazione – (in)sussistenza (12970/99 + 12971/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 100/2003 – ud. 23/9/2004 - Rel. Papa – sent. 21498 del 12.11.2004 per 12970/99 e 23838 del 23.12.2004 per 27251702 + 32035/02 Ric.
Testo
della massima: In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni
tributarie, la disposizione, espressamente definita di interpretazione
autentica, contenuta nell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
indipendentemente da tale qualificazione espressa dalla legge, in presenza di
un obiettivo dubbio ermeneutico sulla sua natura, ha efficacia retroattiva, e
il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dall'art. 36 -
<bis> del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura perentoria, il che
comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza
dell'Amministrazione Finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della
dichiarazione dei redditi, nei limiti imposti dai principi costituzionali e di
civiltà giuridica. Infatti, in materia tributaria, ogni decadenza deve essere
espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il
termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia
meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può
essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso
dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto. Tuttavia, non essendo
concepibile che il cittadino resti soggetto <sine die> al potere
dell'Amministrazione, il termine di decadenza entro cui va circoscritta
l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria va ricollegato, nelle
ipotesi di <<controllo cd. formale>> (o, più rettamente,
cartolare), a cui segua una mera attività di liquidazione, a quello per
l'iscrizione a ruolo, fissato nell'art. 17, comma primo, d.P.R. n. 602 del
1973 (nel testo vigente <ratione temporis>), mentre nelle ipotesi di
<<rettifica cartolare>> (o formale), il relativo potere deve, a
pena di decadenza, essere esercitato mediante la notifica dell'atto
impugnabile (la cartella di pagamento) entro il termine stabilito, in via
generale, dal comma primo dell'art. 43 d.P.R. n. 660 del 1973 (nel testo
applicabile <ratione temporis>).
Tributi
– nullità della notificazione dell’atto impositivo – tempestiva
proposizione del ricorso da parte del contribuente – (in)applicabilità
della disciplina dettata dagli artt. 156 e ss in tema di sanatoria della
nullità della notificazione degli atti processuali (12664/99 Ric.) -
CONTRASTO - rel. 99/2003 - ud. 3.6.2004 - rel. Altieri sent. 19854 del
5/10/2004
Testo della massima: La natura sostanziale e non processuale (ne' assimilabile
a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce
un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione
enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all'applicazione di
istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un
espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto,
l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtu' dell'art. 60 del dPR
29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile
comporta, quale logica necessita', l'applicazione del regime delle nullita' e
delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del
ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullita' della
notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo
dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.
Tuttavia, tale sanatoria puo' operare soltanto se il conseguimento dello scopo
avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole
leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento.
Tributi
- processo tributario – controversie di valore superiore a lire 5.000.000
– contribuente privo di assistenza tecnica e dei requisiti per stare in
giudizio di persona – (im)possibilità per la Commissione Tributaria di
dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza previo ordine alla parte di
nominarsi un difensore (7963/99 Ric.) – CONTRASTO - rel. 95/2003 - ud.
8.7.2004 - rel. Altieri – sent. 22601 del 2.12.2004
Dal
testo della sentenza risulta che il contrasto è stato deciso nel senso che il
giudice deve ordinare alla parte di munirsi di un difensore, potendo
dichiarare l’inammissibilità del ricorso soltanto in caso
d’inottemperanza al predetto ordine.
Tributi
– registro – valutazione automatica – inapplicabilità a terreni con
destinazione edificatoria in base a strumento urbanistico ––
(in)sufficienza strumento adottato ab comune ma non ancora approvato da
regione (336/99 + 1745/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 36/2004 – ud. 28/10/2004
– Rel. Evangelista – ord. 21634
del 16.11.2004, che ha dichiarato l’estinzione del giudizio per condono
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