DECISI
CON SENTENZA PUBBLICATA
NEL 2003
Arbitrato – lodo – impugnazione per nullità
– notifica presso il difensore nel giudizio arbitrale – (in)validità
– conseguenze (2377+5495/00 + 295+2832/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 98/2002
- ud. 16.1.2003 - rel. Graziadei - sent. nn. 3075 del 3.3.2003
Testo della massima: L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale
deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che
l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta
sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che
detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione,
o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione
di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione
del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione
di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità
del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria,
in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto
od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non
anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale
o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo,
atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto
estraneo ed esterno ai compiti del mandatario -domiciliatario, stante la
diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione
del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia,
l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel
difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza,
ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile
con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale
sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione
del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione
della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente
od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod.
proc. civ..
Assistenza e beneficenza pubblica - assegno ex art.
13 l. 118/71 - requisito reddituale - prova in giudizzio - autocertificazione
- (in)efficacia probatoria (22890/00 Ric)) - CONTRASTO - rel. 131/02 - ud.
6.2.2003 - rel. Preden - sent. n. 5167 del 3.4.2003
Testo della massima: La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla
situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n.
114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R.
20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera
o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta
situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio,
neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio
civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la
parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova
a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art.
2697 cod. civ. (nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione
all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento
del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di
una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta,
ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in difetto della quale
la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro,
che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte
della medesima p.a., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del
predetto requisito).
Cassazione (ricorso per) – provvedimento di volontaria
giurisdizione del trib. minorenni ex artt. 333 e 336 c.c. privo dei requisiti
di decisorietà e definitività – app. dichiara inammissibile
reclamo – configurabilità di un diritto di natura processuale al
riesame – (non)ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. (24335/01
Ric.) - CONTRASTO - rel. 80/2002 - ud. 10.4.2003 - rel. Criscuolo - sent..
11026 del 15.7.2003
Testo della massima: Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri
della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come
nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che
limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art.
317 - bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui
figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ.,
che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole
ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento
contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184),
il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma,
Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione
di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di
azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso,
in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo,
disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può
essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura
dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto,
non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo,
se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della
problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di
dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere
riaperta la discussione sul merito.
Competenza civile – art. 1469 bis n. 19 c.c. (vessatorietà
della clausola che fissa un foro diverso da quello del consumatore)
- (in)applicabilità nei giudizi proomossi dopo la sua entrata in vigore
ma relativi a contratti conclusi prima – in caso positivo (in)utilizzabilità
di fori diversi da quello del consumatore (24686/01 Reg.) - CONTRASTO - ud.
5.6.2003 - rel. Vittoria - ord. 14669 del 1.10.2003
Testo della massima: La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo
comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale,
si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative
a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta
nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista,
ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo
in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo
vessatoria la clausola che preveda una diversa località
come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli
individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento
stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da
contratto. (Principio espresso in relazione a controversia - introdotta
dopo l'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha aggiunto
il citato articolo del codice civile - nascente dal recesso del consumatore
da un contratto preliminare di acquisto di una quota di multiproprietà
, stipulato nel 1994).
Competenza – regolamento – procedimenti conclusi con
provvedimenti non decisori e definitivi rispetto ai quali non è
ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – (in)ammissibilità
del regolamento di competenza (25609/01, 27934/01 Ric.) - CONTRASTO
- rel. 31/2003 - ud. 10.7.2003 - rel. Vitrrone - sent. n. 14671 del 1.10.2003
per ric. 24609/01 e sent. 16568 del 4.11.2003 per ric. 27934/01
Dalla motivazione (sent. 14671/03): (...) Tale orientamento è contrastato
da altre pronunce secondo cui i provvedimenti camerali privi di decisorietà
e definitività non sono impugnabili con il regolamento di competenza
poiché sia la statuizione affermativa della propria competenza sia
quella declinatoria emesse dal giudice adito non hanno mai carattere
decisorio trattandosi di affermazioni preliminari e strumentali rispetto
alla decisione di merito a lui richiesta le quali, essendo prive di una loro
natura specifica, non giustificano un diverso regime impugnatorio rispetto
a quello previsto per la statuizione di merito; inoltre la pronuncia sulla
competenza ha efficacia di giudicato meramente endoprocessuale e non proietta
i suoi effetti in un diverso procedimento con il quale venga riproposta la
medesima domanda ma può costituire oggetto di dibattito solo nella
sede e nei limiti in cui possa discutersi del merito, trattandosi di provvedimento
privo di autonoma valenza decisoria (Cass. 16 gennaio 2003, n. 586; 3 marzo
2003, n. 3973). Tale ultimo orientamento merita conferma poiché, valorizzando
il carattere di definitività della declaratoria di incompetenza che
definisce l'affare sottoposto all'esame del giudice adito - in applicazione
del principio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento
- si finisce con l'attribuire tutela a un diritto di natura meramente processuale
che è finalizzato alla individuazione definitiva del giudice competente
nell'ambito di un procedimento che si sittrae per sua natura alla regola
della decisorietà e della definitività in quanto destinato
a concludersi con un provvedimento che, per sua natura, non è destinato
a incidere con effetti definitivi su un conflitto di diritti soggettivi ma
è sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che lo ha
emesso anche per una diversa considerazione degli stessi fatti posti a fondamento
della decisione, sicché non è ravvisabile un interesse meritevole
di tutela alla definitiva individuazione del giudice chiamato a emettere
un provvedimento privo di definitività. (...)
Edilizia econ. e pop. - alloggi per esigenze di servizio
costruiti da IACP ex lege n. 52 del 1976 - canoni di locazione determinati
in base ad art. 1 - (non) abrogazione dell'art. 1 cit. per incompatibilità
con art. 24 legge 8 agosto 1977 n. 513 (15059/99 Ric.) - CONTRASTO -
ud. 6.11.2003 - rel Vitrone - sent. n. 19548 del 19.12.2003
Testo della massima: In tema di alloggi dello Stato costruiti
ed assegnati in locazione per esigenze di servizio ai sensi della legge 6
marzo 1976, n. 52 al personale civile e militare delle forze di polizia,
la disciplina del canone di locazione, sino all'entrata in vigore della legge
24 dicembre 1993, n. 560 - la quale ha espressamente ricompreso anche
quelli in questione tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinati all'alienazione -, resta quella prevista dall'art. 1, terzo
comma, della citata legge n. 52 del 1976, di cui va esclusa l'abrogazione
tacita per contrasto con l'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (recante
"Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia
residenziale pubblica").
Edilizia econ. e pop. – cessione in proprietà
di alloggi dell’ex governo militare alleato di Trieste (art. 5, comma 2,
legge n. 74 del 1986) – decesso dell’assegnatario dopo l’entrata in
vigore della legge cit. – diritto alla cessione in proprietà
degli eredi dell’assegnatario – (non)necessità dell’effettiva occupazione
e residenza dal decesso all’entrata in vigore legge cit. (676/00 Ric.)
- CONTRASTO - rel. 91/2002 - ud. 15.5.20033 - rel. Criscuolo - sent. 15408
del 15.10.2003
Testo massima: L'art. 5, secondo comma, della legge 15 marzo 1986,
n. 74, recante norme sulla cessione a riscatto degli alloggi dell'ex
Governo militare alleato di Trieste, nel prevedere che, in caso di
decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in
vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al
precedente art. 3, così come la stipula del con- tratto di cessione
della proprietà , avvengono a favore dei successori per causa di morte
degli assegnatari, purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio
e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data
di entrata in vigore della legge n. 74 del 1986, comprende anche l'ipotesi
in cui la morte dell'assegnatario sia avvenuta dopo l'entrata in vigore
della stessa legge n. 74 del 1986. In tal caso, mentre non è
richiesto, in quanto non più verificabile, il requisito della residenza
nell'alloggio (da parte del successore) dalla data del decesso dell'assegnatario
alla data di entrata in vigore della legge, il successore aspirante
alla cessione deve dimostrare l'occupazione effettiva dell'immobile, cioè
il godimento a fini abitativi, alla data del decesso dell'assegnatario.
Elezioni – comunali – eleggibilità a sindaco
del componente del consiglio di amministrazione di società per azioni
con capitale maggioritario dell’ente locale – ineleggibilità
ovvero incompatibilità (art. 60, comma 1, n. 10 e art. 63, comma 1,
n. 1 t.u. n. 267/2000, art. 2, comma 1, n. 10, e art 3, comma 1, n. 1 l. n.
154/1981) – (14436 + 17895/02 Ric) - CONTRASTO - rel. 132/02 - ud.
23.10.2003 - rel. Criscuolo - sent. n. 17981 del 20.11.2003
Testo massima: L'appartenenza al consiglio di amministrazione
di una società per azioni con capitale maggioritario di
un comune (o di una provincia) configura la causa d'ineleggibilità
alla carica di sindaco del medesimo ente locale (o di presidente della
provincia), di cui all'art. 60, primo comma, numero 10, del D Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (che riproduce il testo già contemplato
- per i consiglieri regionali, proviinciali, comunali e circoscrizionali
- dal- l'art. 2, primo comma, numeroo 10, della legge 23 aprile 1981,
n. 154), perché la nozione di "dirigente" recepita nella menzionata
norma non è da in- tendere nel senso proprio dell'art. 2095
cod. civ., come indicativa di una particolare categoria di prestatori
di lavoro subordinato, ma deve essere letta nel contesto normativo
in cui è inserita, cioè con specifico riguardo alla disciplina
giuridica delle società per azioni, e quindi come riferimento
alla posizione di quanti concorrono - come coloro che compongono il
consiglio di amministrazione di una società per azioni - all'elaborazione
delle scelte gestorie e di politica economica della società
stessa.
Espropriazione per p.u. - accessione invertita - risarcimento
del danno - prescrizione - quinquennale o decennale - sentenza Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo del 30 maggio 2000 (21979/99+112/00+16057/99 + 18204/01
Ric.) - PART. IMP. - rel. 97/2002 - ud. 6.2.2003 - rel Criscuolo - sent.
n. 5902 del 14.4.2003 per 18204/01; sent. n. 6853 del 6.5.2003 per 16057/99;
sent. n. 7504 del 15.5.2003 per 21979/99 e 112/00; sent. n. 6853 del 6.5.2003
per 16057/99.
Testo della massima (sent. 5902/03): L'istituto dell'occupazione appropriativa
- da non confondere con la generica ed inddeterminata apprensione "sine titulo"
da parte di un ente pubblico, per qualsivoglia ragione e fine, di un bene
immobile del privato - si colloca, oramai, in un contesto di regole sufficientemente
chiare, precise e prevedibili, ancorate a norme di legge, le quali hanno
recepito, confermandola, l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di
cassazione, costituente diritto vivente, ed hanno positivamente superato
il vaglio di costituzionalità (cfr. sent. n. 188 del 1995, n. 369
del 1996, n. 148 del 1999). La riconosciuta necessità che l'occupazione
appropriativa sia comunque presidiata da una valida dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera, realizzata dalla P.A. per fini d'interesse generale
(e, quindi, l'esclusione, dal suo ambito, delle vicende di occupazione usurpativa,
non collegate ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata, o
per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o
perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto
in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini); la previsione
che al privato va riconosciuto un risarcimento ragionevole, il cui importo
è in ogni caso superiore a quello dell'indennità spettante
in sede di espropriazione; l'esistenza, infine, di norme idonee ad assicurare
una tutela effettiva in sede giudiziaria per l'esercizio dell'azione risarcitoria,
anche sotto il profilo del termine di prescrizione, consentono di ravvisare
un giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprietà, prevista
dalla normativa costituzionale interna e dall'art. 1 del protocollo n. 1
addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (come interpretato dalla Corte di Strasburgo),
e gli interessi generali della collettività.
Fallimento – dichiarazione di – effetti su arbitrato
rituale – regime procedura arbitrale (12886/00 Ric.) PART. IMP. -
Rel. 96/2002 - ud. 10.4.2003 - rel. Proto - sent. n. 9070 del 6.6.2003
Testo delle massime: In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni
di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione
straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli
arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è
in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale)
paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura
della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi,
aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta
alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento
di verificazione dello stato passivo.
La contestazione sulla deferibilità di una controversia al giudizio
degli arbitri, basata sull'assunto della sua devoluzione alla cognizione
del giudice amministrativo, non può essere sollevata, in sede di legittimità,
in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, in
quanto detta contestazione non dà luogo ad una questione di giurisdizione,
ma determina l'insorgere di una questione di merito, inerente alla validità
del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di rinuncia alla
giurisdizione in essi consacrato.
Impugnazioni civili – società – decreto di omologa
di delibera assembleare modificativa dello statuto di una s.p.a. – reclamo
- app. rigetta per mancanza di legittimazzione del socio dissenziente – (in)ammissibilità
del ricorso per cassazione avente per oggetto la sussistenza del diritto
processuale al riesame (8404/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 90/2002 - ud. 16.1.2003
- rel. Proto - sent. n. 3073 del 3.3.20033.
Testo della massima: Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri
della decisorietà in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti
resi in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni
assembleari di società, secondo le previsioni degli artt. 2411 e 2436
cod. civ., nella disciplina anteriore all'entrata in vigore delle norme di
semplificazione dettate dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340),
il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione
non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni
aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in
particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, atteso
che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando
i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere
portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto
giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto
avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto
atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale
e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella
sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione
nel merito. (Nella specie, era stato impugnato il decreto con il quale la
corte d'appello - adita dal socio dissenziente avverso il decreto del tribunale
di omologazione di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo di
una società per azioni con riguardo alla durata della società
- aveva rigettato il reclamo per carenza ddi legittimazione attiva del socio
dissenziente, ritenuto non abilitato a partecipare al procedimento di omologazione
della delibera modificatrice dell'atto costitutivo, ne' ad impugnare il correlato
decreto di omologazione; le S.U., enunciando il principio di cui in massima,
hanno dichiarato inammissibile il proposto ricorso straordinario per cassazione).
Lavoro (rapporto di) - contratto collettivo - inquadramento
addetti a trasporti pubblici - accordo in contrasto con legge in vigore
(n. 30 del 1978) - disciplina collettiva con decorrenza futura nella prospettiva
dell'abrogazione della legge - intervenuta abrogazione e rimessione della
materia alla contrattazione collettiva - (in)validità dell'accordo
(6483/99 + 9953/99 + 9954/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 128/2002 - ud. 20.3.2003
- rel. Prestipino - sent. nn. 9552, 9555 e 9560 del 16.6.2003.
Testo della massima (sent. 9560/03): Devono ritenersi validi gli accordi
collettivi che contengono la definizione delle qualifiche per gli autoferrotranvieri
prevedendo il differimento dell'efficacia dei nuovi inquadramenti al momento
dell'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30, alla quale era riservata
la materia dell'inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270
(che, abrogando la precedente normativa, ha rimesso la materia alla contrattazione
collettiva); il predetto differimento dell'operatività della regolamentazione,
infatti, impedisce che la volontà negoziale si ponga in contrasto
con la norma imperativa vigente al momento della conclusione degli stessi
accordi, l'autonomia delle parti essendosi specificamente realizzata con
il sottoporre al comando della legge sopravvenuta gli effetti futuri di un
negozio posto in essere prima del suo avvento.
Lavoro (rapporto di) – licenziamento – termine di cinque
giorni dalla contestazione disciplinare (art. 7 l. 300/70) – decorso completo
del termine anche dopo la presentazione delle giustificazioni per poter
irrogare la sanzione – (non)necessità (19811/01 Ric) -
CONTRASTO - rel. 120/02 - ud. 27.3.2003 - rel. Miani Canevari - sent. n.
6900 del 7.5.2003.
Testo della massima: Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito,
prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto
comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione
della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di
tutela dell'incolpato, mentre deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato
testuale, che la previsione di tale spazio temporale sia stata ispirata anche
dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione
in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento; ne consegue
che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato
anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore
abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire
al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna
esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.
Lavoro (rapporto di) – pluralità di rapporti
a termine – prescrizione – decorrenza durante lo svolgimento dei singoli
rapporti – (in)ammissibilità (1523/98 Ric.) CONTRASTO - rel. 52/2001
- ud. 21.11.02 - rel. Vidiri - sent. n. 5575 del 16.1.2003
Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti
di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine
prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4,
2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti
che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza
e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da
tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti
scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente
da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva
della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo
e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle
cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente
impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie
da quest'ultime norme espressamente previste.
Previdenza e assistenza - assicurazione contro la disoccupazione
– indennità di disoccupazione – lavoratori a tempo parziale verticale
occupati per più di sei mesi in un anno – (non) spettanza (8360/99Ric.)
- CONTRASTO - rel. 64/2001 - ud. 6.2.03 -- rel. Roselli - sent. 1732 del
6.2.2003
Testo della massima: Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il
tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione
per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo
di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente,
non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con
la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via
analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione
involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è
invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione.
Previdenza e assistenza - contributi - sgravi contributivi
- imprese con dipendenti nel mezzogiorno - sgravio totale annuale ex art.
1 d.l. n. 71/93 conv. in l. n. 151/93 - (non) sostituisce sgravio totale
decennale ex art. 59 D.P.R. n. 218/78 (11753/99 Ric.) - CONTRASTO - rel.
110/2002 - ud. 10.4.2003 - rel. Prestipino - sent. 11252 del 18.7.2003
Testo della massima: Il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto
con l'art. 1, secondo comma, del decreto legge n. 71 del 1993, convertito
nella legge n. 151 dello stesso anno, ha sostituito quello regolato dall'art.
59, nono comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 218 del 1978,
essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una
materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione è
quindi intervenuta per manifesta incompatibilità, ai sensi dell'art.
15 delle preleggi, e dovendosi escludere, in base al generale criterio ermeneutico
di cui all'art. 12 delle stesse preleggi, che il legislatore, nel momento
in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione
ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla
norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare un
sistema di "doppio binario", che consentirebbe che l'imprenditore, a suo
piacimento, possa scegliere la disciplina a lui più favorevole; pertanto,
la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993,
prevista dal primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993, non riguarda
lo sgravio totale decennale di cui al citato nono comma dell'art. 59 del
d.P.R. n. 218 del 1978.
Previdenza e assistenza - datore di lavoro obbligato
per contratto aziendale al pagamento dell'intera retribuzione netta di fatto
ai dipendenti in caso di malattia non professionale e non derivante da infortunio
- (in)sussistenza dell'obbligo di versaree all'INPS i contributi per l'indennità
di malattia (848/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 30/2002 - ud. 3.4.2003 - rel.
Roselli - sent. n. 10232 del 27.6.2003
Testo della massima: L'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943,
che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità di malattia quando
il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto
collettivo dal datore di lavoro, non vale ad esonerare quest'ultimo dall'obbligo
di versare la contribuzione previdenziale a favore dell'INPS, atteso che,
da una parte, in virtù del generale principio di solidarietà
che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni
e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché
ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore
di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente
previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, e che, d'altronde, la predetta
obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche,
equiparabili alle obbligazioni tributarie, sottratte alla disponibilità
di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi, nell'attuale
ordinamento, i contratti collettivi.
Previdenza ed assistenza - procedura di mobilità
- contributo c.d. d'ingresso (art. 5, c. 4, l. n. 22 del 1991) - spettanza
esonero (art. 3, c. 3, l. cit.) - (non)necessità messa in mobilità
da parte del liquidatore dopo omologazione concordato preventivo con cessione
dei beni - (in)sufficienza messa in mobilità da parte del commissario
giudiziale dopo ammissione al concordato (8841/99; 10466+12875/99; 8499/99;
18585/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 14/02 - ud. 21.11.02 - rel. Prestipino
- sent. n. 3597 del 12.3.2003 per 10466+122875/99; sent. n. 6071 del 5.5.2003
per 8841/99
Testo della massima (sent. 3597/03): In tema di cassa integrazione guadagni
concessa in ipotesi di non disposta o cessata continuazione dell'attività
di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il beneficio dell'esonero
dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, terzo
comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, spetta anche nei casi in cui la
procedura di mobilità sia stata disposta dal commissario giudiziale
prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
così come si evince dall'esplicito riferimento al <> contenuto
nella citata disposizione (ed a prescindere, quindi, dalla intervenuta estensione
allo stesso commissario del potere di richiedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale, per effetto del disposto di cui all'art. 7 del
decreto legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, che ha
modificato in tal senso il primo comma del citato art. 3 della legge n. 223
del 1991).
Previdenza ed assistenza - rendita di inabilità da malattia professionale
- sottoposizione dell'assicurato da parte dell'INAIL a visita di revisione
dopo 15 anni dalla costituzione della rendita (art. 137 r.d. n. 1124 del
1965) - (il)legittimità (4781/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 1/2002
- ud. 22.5.2003 - rel. Miani Canevari - ssent. 10839 del 10.7.2003
Testo della massima: Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione
della rendita per inabilità professionale, previsto dall'art. 137
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
non preclude la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramenti delle condizioni
dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre
che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio.
È preclusa la possibilità per l'INAIL di disporre la revisione
per miglioramento (e si verifica quindi il consolidamento del trattamento
in atto) ove l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del quindicennio
dalla costituzione della rendita, non comunichi all'interessato l'inizio
del relativo procedimento.
Previdenza e assistenza - ricostituzione trattamento
pensionistico corrisposto dall'ex Fondo integrativo INAM - assegno
temporale dirigenti generali Stato ex art. 4 legge n. 79 del 1984 esteso
a dirigenti parastato dall'art. 2 legge n. 72 del 1985 - (non) inclusione
dell'assegno nella base di calcolo della pensione - (13783/99 + 14637/99
Ric.) - CONTRASTO - rel. 40/2003 - ud. 25.9.2003 - rel. Ravagnani -
sent. n. 17634 del 20.11.2003
Testo massima: Ai fini della riliquidazione delle pensioni del personale
dirigente già dipendente dall'INAM in relazione alle variazioni
della retribuzione pensionabile del personale in servizio (art. 75 del d.P.R.
n. 761 del 1979), deve escludersi la computabilità dell'assegno
temporaneo ex art. 4 della legge n. 79 del 1984, trattandosi di un
emolumento riconosciuto ai dirigenti sta- tali sino al 31 dicembre 1984
ed escluso, pertanto, dalla estensione del trattamento economico di tali
dirigenti ai dirigenti del parastato, la qua- le, ai sensi dell'art.
2 della legge n. 72 del 1985, ha effetto solo a de- correre al 1. luglio
1985.
Procedimento civile – ricusazione – ordinanza sulla
– (in)ammissibilità ricorso per cassazione (24029/02 + 24030/02 +
24031/02 + 25080/02 + 25081/02 + 25083/02 Ric.) – PART. IMP. - rel. 38/2003
- ud. 25.9.2003 - rel. Lupo - sent. nn.&nbbsp; 17636, 17969, 17970, 17971,
17972, 17973 del 20.11.2003 e sent. n. 18953 dell'11.12.2003
Testo massima sent. n. 17636/03: L'ordinanza di rigetto dell'istanza
di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario
per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria - atteso che decide
su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità
del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale
dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto,
un diritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell'art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
sia del nuovo testo dell'art. 111 Cost.), - manca tuttavia del necessario
carattere della definitività , in quanto la non impugnabilità
"ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile
di essere riesaminato nel cor- so dello stesso processo attraverso
il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus",
l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice
invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività
spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.
Né, a sostegno della ammissibilità del ricorso straordinario
(che al più consentirebbe, peraltro, esclusivamente un controllo formale
di legalità della detta ordinanza), può farsi questione
circa la presunta inidoneità del diverso mezzo di riesame posticipato
a tutelare il diritto ad un giudice imparziale (sul rilievo che tale diritto
verrebbe a realizzarsi soltanto nel secondo grado di giudizio, non ricorrendo
- ove il giudice di appello ravvisi la cauusa di ricusazione esclusa nel
giudizio di primo grado - alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa
al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.): e ciò
sia perché la ritenuta inidoneità del mezzo giuridico
previsto per il riesame del provvedimento decisorio non equivale ad
una assenza di rimedi tale da rendere quel provvedimento anche definitivo
(agli effetti di consentirne l'impugnazione con il ricorso straordinario
per cassazione); sia perché l'ipotizzata non adeguatezza del
rimedio sarebbe in concreto rilevante, e quindi apprezzabile, solo nel
momento in cui, essendosi in presenza di una sentenza nulla perché
emessa da una giudice trovantesi in una delle situazioni previste dall'art.
51 cod. proc. civ., si ponga il problema della perdita di un grado di giurisdizione
di merito.
Procedimento civile – sospensione del processo – facoltativa
-regolamento di competenza – (in)ammmissibilità della sospensione
facoltativa (17342/01 Ric.) - CONTRASTO - ud. 19.6.2003 - rel. Morelli -
ord. 14670 del 1.10.2003
Testo massima: Nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod.
proc. civ. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi
è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile,
facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice
al di fuori dei casi tassativi di sospensione lega le: ove ammessa, infatti,
una tale facoltà - oltre che inconciliabile con il
disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del
citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia
con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale
(art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge
deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111
Cost. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione
facoltativa "ope iudicis" del giudizio, deriva sistematicamente, come
logico corollario, la impugnabilità , ai sensi dell'art. 42
cod. proc. civ., di ogni sospensio- ne del processo, quale che ne sia
la motivazione, e che il ricorso deve es- sere accolto ogni qualvolta
non si sia in presenza di un caso di sospensione "ex lege".
Professionisti: ingegneri e architetti – compenso –
liquidazione – onorario a percentuale – lavoro professionale interessante
più categorie di opere – criteri applicabili (8233/00 Ric.) – PART.
IMP. - rel. 85/2002 - ud. 16.1.2003 rel. Triola - sent. n. 5078 del
2.4.2003
Testo della massima: In tema di determinazione degli onorari a percentuale,
l'art. 14 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (approvata
con la legge 2 marzo 1949, n. 143) - nel prevedere che, se un lavoro professionale
interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista
vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria
e non globalmente - considera separatamente gli edifici di maggiore importanza
(parte I, lett. c) dalle strutture complesse in cemento armato (parte I,
lett. f), ma non consente di riconsiderare queste ultime come autonomi edifici
agli effetti dei compensi previsti dal successivo art. 19 della tariffa.
Revocazione (giudizio di) – avverso sentenza di cassazione
- omessa esposizione dei fatti di causa e dei motivi del ricorso originario
– (in)ammissibilità ex art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. (3601/02 Ric.) –
PART. IMP. - ud. 3.7.2003 - rel. Preden - sent. 17631 del 20.11.2003
Testo massima: La domanda di revocazione della sentenza
della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in base
al disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., con ricorso ai sensi
degli articoli 365 e seguenti, deve conte- nere, a pena di inammissibilità
, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma
secondo, cod. proc. civ. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta
dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. e non anche la riproposizione dei
motivi dell'originario ricorso per Cassazione.
Straniero – permesso di soggiorno – richiesta di rinnovo
oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza – espulsione (art. 13
comma 1 lett. b d. lgs. n. 286 del 1998) – (non)automaticità (2634/00
Ric.) PART. IMP. - ud. 3.4.2003 - rel. Vitrone - sent. n. 7892 del
20.5.2003
Testo della massima: Ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione
automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la
domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei
requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio
nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo
indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione
in cui versa l'interessato.
Tributi – ILOR – (in)assoggettabilità a tassazione
delle royalties pagate da società italiane a società USA prive
di stabile organizzazione in Italia (11314/99 + 11625/99 Ric.) - CONTRASTO
- rel. n. 35/2003 - ud. 2.10.2003 - rel. PPaolini - sent. n. 17632 del
20.11.2003 e n. 18957 dell'11.12.2003
Testo massima sent. 17632/03: Le "royalties" percepite in Italia
da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina
transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13
dicembre 1974 ed approvato con la legge 6 aprile 1977, n. 233 (prima
della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva
con la legge 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all'IRPEF e all'IRPEG,
ma non all'ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che
l'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, escludendone la debenza
per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, si riferisce
ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli
che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione;
ed atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel pre-
venire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e,
da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio
comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità .