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RICORSI ASSEGNATI ALLE SEZIONI UNITE CIVILI PER LA COMPOSIZIONE DI CONTRASTI O PER
LA DECISIONE DI QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

DECISI
CON SENTENZA PUBBLICATA
NEL 2003

Arbitrato – lodo – impugnazione per nullità – notifica presso il difensore nel giudizio arbitrale – (in)validità – conseguenze (2377+5495/00 + 295+2832/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 98/2002 - ud. 16.1.2003 - rel. Graziadei - sent. nn. 3075 del 3.3.2003  
Testo della massima: L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario -domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

Assistenza e beneficenza pubblica - assegno ex art. 13 l. 118/71 - requisito reddituale - prova in giudizzio - autocertificazione - (in)efficacia probatoria (22890/00 Ric)) - CONTRASTO - rel. 131/02 - ud. 6.2.2003 - rel. Preden - sent. n. 5167 del  3.4.2003
Testo della massima: La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima p.a., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito).

Cassazione (ricorso per) – provvedimento di volontaria giurisdizione del trib. minorenni ex artt. 333 e 336 c.c. privo dei requisiti di decisorietà e definitività – app. dichiara inammissibile reclamo – configurabilità di un diritto di natura processuale al riesame – (non)ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. (24335/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 80/2002 - ud. 10.4.2003 - rel. Criscuolo - sent.. 11026 del 15.7.2003
Testo della massima: Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 - bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

Competenza civile – art. 1469 bis n. 19 c.c. (vessatorietà della clausola che fissa un foro diverso da quello del  consumatore) - (in)applicabilità nei giudizi proomossi dopo la sua entrata in vigore ma relativi a contratti conclusi prima  – in caso positivo (in)utilizzabilità di fori diversi da quello del consumatore (24686/01 Reg.) - CONTRASTO - ud.  5.6.2003 - rel. Vittoria - ord. 14669 del 1.10.2003
Testo della massima:  La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma  processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima -  si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva  del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa  località  come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di  collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Principio espresso in relazione a controversia -  introdotta dopo l'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha aggiunto il citato articolo del codice civile - nascente dal recesso  del consumatore da un contratto preliminare di acquisto di una quota di multiproprietà , stipulato nel 1994).

Competenza – regolamento – procedimenti conclusi con provvedimenti non decisori e definitivi rispetto ai quali non è  ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – (in)ammissibilità del regolamento di competenza (25609/01,  27934/01 Ric.) - CONTRASTO - rel. 31/2003 - ud. 10.7.2003 - rel. Vitrrone - sent. n. 14671 del 1.10.2003 per ric.  24609/01 e sent. 16568 del 4.11.2003 per ric. 27934/01
Dalla motivazione (sent. 14671/03): (...) Tale orientamento è contrastato da altre pronunce secondo cui i provvedimenti camerali privi di decisorietà e definitività non sono impugnabili con il regolamento di competenza poiché sia la statuizione affermativa della propria competenza sia quella declinatoria emesse dal  giudice adito non hanno mai carattere decisorio trattandosi di affermazioni preliminari e strumentali rispetto alla decisione di merito a lui richiesta le quali, essendo prive di una loro natura specifica, non giustificano un diverso regime impugnatorio rispetto a quello previsto per la statuizione di merito; inoltre la pronuncia sulla competenza ha efficacia di giudicato meramente endoprocessuale e non proietta i suoi effetti in un diverso procedimento con il quale venga riproposta la medesima domanda ma può costituire oggetto di dibattito solo nella sede e nei limiti in cui possa discutersi del merito, trattandosi di provvedimento privo di autonoma valenza decisoria (Cass. 16 gennaio 2003, n. 586; 3 marzo 2003, n. 3973). Tale ultimo orientamento merita conferma poiché, valorizzando il carattere di definitività della declaratoria di incompetenza che definisce l'affare sottoposto all'esame del giudice adito - in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento - si finisce con l'attribuire tutela a un diritto di natura meramente processuale che è finalizzato alla individuazione definitiva del giudice competente nell'ambito di un procedimento che si sittrae per sua natura alla regola della decisorietà e della definitività in quanto destinato a concludersi con un provvedimento che, per sua natura, non è destinato a incidere con effetti definitivi su un conflitto di diritti soggettivi ma è sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso anche per una diversa considerazione degli stessi fatti posti a fondamento della decisione, sicché non è ravvisabile un interesse meritevole di tutela alla definitiva individuazione del giudice chiamato a emettere un provvedimento privo di definitività. (...)

Edilizia econ. e pop. - alloggi per esigenze di servizio costruiti da IACP ex lege n. 52 del 1976 - canoni di locazione  determinati in base ad art. 1 - (non) abrogazione dell'art. 1 cit. per incompatibilità con art. 24 legge 8 agosto 1977 n.  513 (15059/99 Ric.) - CONTRASTO - ud. 6.11.2003 - rel Vitrone - sent. n. 19548 del 19.12.2003
Testo della massima:    In tema di alloggi dello Stato costruiti ed assegnati in locazione per esigenze di servizio ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale  civile e militare delle forze di polizia, la disciplina del canone di locazione, sino all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 560 - la  quale ha espressamente ricompreso anche quelli in questione tra gli alloggi  di edilizia residenziale pubblica destinati all'alienazione -, resta quella  prevista dall'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 52 del 1976, di cui  va esclusa l'abrogazione tacita per contrasto con l'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (recante "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei  programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica").

Edilizia econ. e pop. – cessione in proprietà di alloggi dell’ex governo militare alleato di Trieste (art. 5, comma 2, legge  n. 74 del 1986) – decesso dell’assegnatario dopo l’entrata in vigore della legge cit. – diritto alla cessione in proprietà  degli eredi dell’assegnatario – (non)necessità dell’effettiva occupazione e residenza dal decesso all’entrata in vigore  legge cit. (676/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 91/2002 - ud. 15.5.20033 - rel. Criscuolo - sent. 15408 del 15.10.2003
Testo massima:  L'art. 5, secondo comma, della legge 15 marzo 1986, n. 74, recante norme  sulla cessione a riscatto degli alloggi dell'ex Governo militare alleato di  Trieste, nel prevedere che, in caso di decesso degli assegnatari in data  successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457,  la comunicazione di cui al precedente art. 3, così come la stipula del con-  tratto di cessione della proprietà , avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario  alla data di entrata in vigore della legge n. 74 del 1986, comprende anche  l'ipotesi in cui la morte dell'assegnatario sia avvenuta dopo l'entrata in  vigore della stessa legge n. 74 del 1986. In tal caso, mentre non è  richiesto, in quanto non più verificabile, il requisito della residenza  nell'alloggio (da parte del successore) dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della legge, il successore aspirante  alla cessione deve dimostrare l'occupazione effettiva dell'immobile, cioè  il godimento a fini abitativi, alla data del decesso dell'assegnatario.

Elezioni – comunali – eleggibilità a sindaco del componente del consiglio di amministrazione di società per azioni con  capitale maggioritario dell’ente locale – ineleggibilità ovvero incompatibilità (art. 60, comma 1, n. 10 e art. 63, comma 1,  n. 1 t.u. n. 267/2000, art. 2, comma 1, n. 10, e art 3, comma 1, n. 1 l. n. 154/1981) – (14436 + 17895/02 Ric) -  CONTRASTO - rel. 132/02 - ud. 23.10.2003 - rel. Criscuolo - sent. n. 17981 del 20.11.2003
Testo massima:    L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società  per azioni  con capitale maggioritario di un comune (o di una provincia) configura la  causa d'ineleggibilità  alla carica di sindaco del medesimo ente locale (o  di presidente della provincia), di cui all'art. 60, primo comma, numero 10,  del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che riproduce il testo già  contemplato -  per i consiglieri regionali, proviinciali, comunali e circoscrizionali - dal-  l'art. 2, primo comma, numeroo 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154), perché la nozione di "dirigente" recepita nella menzionata norma non è da in-  tendere nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una  particolare categoria di prestatori di lavoro subordinato, ma deve essere  letta nel contesto normativo in cui è inserita, cioè con specifico riguardo alla disciplina giuridica delle società  per azioni, e quindi  come riferimento alla posizione di quanti concorrono - come coloro che compongono il  consiglio di amministrazione di una società  per azioni - all'elaborazione  delle scelte gestorie e di politica economica della società  stessa.

Espropriazione per p.u. - accessione invertita - risarcimento del danno - prescrizione - quinquennale o decennale - sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 maggio 2000 (21979/99+112/00+16057/99 + 18204/01 Ric.) - PART. IMP. - rel. 97/2002 - ud. 6.2.2003 - rel Criscuolo - sent. n. 5902 del 14.4.2003 per 18204/01; sent. n. 6853 del 6.5.2003 per 16057/99; sent. n. 7504 del 15.5.2003 per 21979/99 e 112/00; sent. n. 6853 del 6.5.2003 per 16057/99.
Testo della massima (sent. 5902/03): L'istituto dell'occupazione appropriativa - da non confondere con la generica ed inddeterminata apprensione "sine titulo" da parte di un ente pubblico, per qualsivoglia ragione e fine, di un bene immobile del privato - si colloca, oramai, in un contesto di regole sufficientemente chiare, precise e prevedibili, ancorate a norme di legge, le quali hanno recepito, confermandola, l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, costituente diritto vivente, ed hanno positivamente superato il vaglio di costituzionalità (cfr. sent. n. 188 del 1995, n. 369 del 1996, n. 148 del 1999). La riconosciuta necessità che l'occupazione appropriativa sia comunque presidiata da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, realizzata dalla P.A. per fini d'interesse generale (e, quindi, l'esclusione, dal suo ambito, delle vicende di occupazione usurpativa, non collegate ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini); la previsione che al privato va riconosciuto un risarcimento ragionevole, il cui importo è in ogni caso superiore a quello dell'indennità spettante in sede di espropriazione; l'esistenza, infine, di norme idonee ad assicurare una tutela effettiva in sede giudiziaria per l'esercizio dell'azione risarcitoria, anche sotto il profilo del termine di prescrizione, consentono di ravvisare un giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprietà, prevista dalla normativa costituzionale interna e dall'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (come interpretato dalla Corte di Strasburgo), e gli interessi generali della collettività.

Fallimento – dichiarazione di – effetti su arbitrato rituale – regime procedura arbitrale (12886/00 Ric.) PART. IMP. -  Rel. 96/2002 - ud. 10.4.2003 - rel. Proto - sent. n. 9070 del 6.6.2003
Testo delle massime: In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo.
La contestazione sulla deferibilità di una controversia al giudizio degli arbitri, basata sull'assunto della sua devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo, non può essere sollevata, in sede di legittimità, in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, in quanto detta contestazione non dà luogo ad una questione di giurisdizione, ma determina l'insorgere di una questione di merito, inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di rinuncia alla giurisdizione in essi consacrato.

Impugnazioni civili – società – decreto di omologa di delibera assembleare modificativa dello statuto di una s.p.a. – reclamo - app. rigetta per mancanza di legittimazzione del socio dissenziente – (in)ammissibilità del ricorso per cassazione avente per oggetto la sussistenza del diritto processuale al riesame (8404/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 90/2002 - ud. 16.1.2003 - rel. Proto - sent. n. 3073 del 3.3.20033.
Testo della massima: Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti resi in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di società, secondo le previsioni degli artt. 2411 e 2436 cod. civ., nella disciplina anteriore all'entrata in vigore delle norme di semplificazione dettate dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340), il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito. (Nella specie, era stato impugnato il decreto con il quale la corte d'appello - adita dal socio dissenziente avverso il decreto del tribunale di omologazione di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo di una società per azioni con riguardo alla durata della società - aveva rigettato il reclamo per carenza ddi legittimazione attiva del socio dissenziente, ritenuto non abilitato a partecipare al procedimento di omologazione della delibera modificatrice dell'atto costitutivo, ne' ad impugnare il correlato decreto di omologazione; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno dichiarato inammissibile il proposto ricorso straordinario per cassazione).

Lavoro (rapporto di) - contratto collettivo - inquadramento addetti a trasporti pubblici - accordo in contrasto con legge in vigore (n. 30 del 1978) - disciplina collettiva con decorrenza futura nella prospettiva dell'abrogazione della legge - intervenuta abrogazione e rimessione della materia alla contrattazione collettiva - (in)validità dell'accordo (6483/99 + 9953/99 + 9954/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 128/2002 - ud. 20.3.2003 - rel. Prestipino - sent. nn. 9552, 9555 e 9560 del 16.6.2003.
Testo della massima (sent. 9560/03):  Devono ritenersi validi gli accordi collettivi che contengono la definizione delle qualifiche per gli autoferrotranvieri prevedendo il differimento dell'efficacia dei nuovi inquadramenti al momento dell'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30, alla quale era riservata la materia dell'inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270 (che, abrogando la precedente normativa, ha rimesso la materia alla contrattazione collettiva); il predetto differimento dell'operatività della regolamentazione, infatti, impedisce che la volontà negoziale si ponga in contrasto con la norma imperativa vigente al momento della conclusione degli stessi accordi, l'autonomia delle parti essendosi specificamente realizzata con il sottoporre al comando della legge sopravvenuta gli effetti futuri di un negozio posto in essere prima del suo avvento.

Lavoro (rapporto di) – licenziamento – termine di cinque giorni dalla contestazione disciplinare (art. 7 l. 300/70) – decorso completo del termine anche dopo la presentazione delle giustificazioni per poter irrogare la sanzione – (non)necessità  (19811/01 Ric) -  CONTRASTO - rel. 120/02 - ud. 27.3.2003 - rel. Miani Canevari - sent. n. 6900 del 7.5.2003.
Testo della massima: Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, mentre deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione di tale spazio temporale sia stata ispirata anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento; ne consegue che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.

Lavoro (rapporto di) – pluralità di rapporti a termine – prescrizione – decorrenza durante lo svolgimento dei singoli rapporti – (in)ammissibilità (1523/98 Ric.) CONTRASTO - rel. 52/2001 - ud. 21.11.02 - rel. Vidiri - sent. n. 5575 del 16.1.2003
Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.

Previdenza e assistenza - assicurazione contro la disoccupazione – indennità di disoccupazione – lavoratori a tempo parziale verticale occupati per più di sei mesi in un  anno – (non) spettanza (8360/99Ric.) - CONTRASTO - rel. 64/2001 - ud. 6.2.03 -- rel. Roselli - sent. 1732 del 6.2.2003
Testo della massima: Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione.

Previdenza e assistenza - contributi - sgravi contributivi - imprese con dipendenti nel mezzogiorno - sgravio totale annuale ex art. 1 d.l. n. 71/93 conv. in l. n. 151/93 - (non) sostituisce sgravio totale decennale ex art. 59 D.P.R. n. 218/78 (11753/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 110/2002 - ud. 10.4.2003 - rel. Prestipino - sent. 11252 del 18.7.2003
Testo della massima: Il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto con l'art. 1, secondo comma, del decreto legge n. 71 del 1993, convertito nella legge n. 151 dello stesso anno, ha sostituito quello regolato dall'art. 59, nono comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 218 del 1978, essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione è quindi intervenuta per manifesta incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, e dovendosi escludere, in base al generale criterio ermeneutico di cui all'art. 12 delle stesse preleggi, che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare un sistema di "doppio binario", che consentirebbe che l'imprenditore, a suo piacimento, possa scegliere la disciplina a lui più favorevole; pertanto, la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993, non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al citato nono comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978.

Previdenza e assistenza - datore di lavoro obbligato per contratto aziendale al pagamento dell'intera retribuzione netta di fatto ai dipendenti in caso di malattia non professionale e non derivante da infortunio - (in)sussistenza dell'obbligo di versaree all'INPS i contributi per l'indennità di malattia (848/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 30/2002 - ud. 3.4.2003 - rel. Roselli - sent. n. 10232 del 27.6.2003
Testo della massima: L'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro, non vale ad esonerare quest'ultimo dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale a favore dell'INPS, atteso che, da una parte, in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, e che, d'altronde, la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili alle obbligazioni tributarie, sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi, nell'attuale ordinamento, i contratti collettivi.

Previdenza ed assistenza - procedura di mobilità - contributo c.d. d'ingresso (art. 5, c. 4, l. n. 22 del 1991) - spettanza esonero (art. 3, c. 3, l. cit.) - (non)necessità messa in mobilità da parte del liquidatore dopo omologazione concordato preventivo con cessione dei beni - (in)sufficienza messa in mobilità da parte del commissario giudiziale dopo ammissione al concordato (8841/99; 10466+12875/99; 8499/99; 18585/00 Ric.) - CONTRASTO - rel. 14/02 - ud. 21.11.02 - rel. Prestipino - sent. n. 3597 del 12.3.2003 per 10466+122875/99; sent. n. 6071 del 5.5.2003 per 8841/99
Testo della massima (sent. 3597/03): In tema di cassa integrazione guadagni concessa in ipotesi di non disposta o cessata continuazione dell'attività di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, spetta anche nei casi in cui la procedura di mobilità sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, così come si evince dall'esplicito riferimento al <> contenuto nella citata disposizione (ed a prescindere, quindi, dalla intervenuta estensione allo stesso commissario del potere di richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, per effetto del disposto di cui all'art. 7 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, che ha modificato in tal senso il primo comma del citato art. 3 della legge n. 223 del 1991).


Previdenza ed assistenza - rendita di inabilità da malattia professionale - sottoposizione dell'assicurato da parte dell'INAIL a visita di revisione dopo 15 anni dalla costituzione della rendita (art. 137 r.d. n. 1124 del 1965) - (il)legittimità  (4781/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 1/2002 - ud. 22.5.2003 - rel. Miani Canevari - ssent. 10839 del 10.7.2003
Testo della massima: Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio. È preclusa la possibilità per l'INAIL di disporre la revisione per miglioramento (e si verifica quindi il consolidamento del trattamento in atto) ove l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, non comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento.

Previdenza e assistenza - ricostituzione trattamento pensionistico corrisposto dall'ex Fondo integrativo INAM - assegno  temporale dirigenti generali Stato ex art. 4 legge n. 79 del 1984 esteso a dirigenti parastato dall'art. 2 legge n. 72 del  1985 - (non) inclusione dell'assegno nella base di calcolo della pensione - (13783/99 + 14637/99 Ric.) - CONTRASTO -  rel. 40/2003 - ud. 25.9.2003 - rel. Ravagnani - sent. n. 17634 del 20.11.2003
Testo massima:  Ai fini della riliquidazione delle pensioni del personale dirigente già   dipendente dall'INAM in relazione alle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio (art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1979), deve  escludersi la computabilità  dell'assegno temporaneo ex art. 4 della legge  n. 79 del 1984, trattandosi di un emolumento riconosciuto ai dirigenti sta-  tali sino al 31 dicembre 1984 ed escluso, pertanto, dalla estensione del trattamento economico di tali dirigenti ai dirigenti del  parastato, la qua-  le, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985, ha effetto solo a de-  correre al 1. luglio 1985.

Procedimento civile – ricusazione – ordinanza sulla – (in)ammissibilità ricorso per cassazione (24029/02 + 24030/02 +  24031/02 + 25080/02 + 25081/02 + 25083/02 Ric.) – PART. IMP. - rel. 38/2003 - ud. 25.9.2003 - rel. Lupo - sent. nn.&nbbsp; 17636, 17969, 17970, 17971, 17972, 17973 del 20.11.2003 e sent. n. 18953 dell'11.12.2003
Testo massima sent. n. 17636/03:   L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con  il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria - atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente  l'imparzialità  del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse  generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto,  un diritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,  sia del nuovo  testo dell'art. 111 Cost.), - manca tuttavia del necessario carattere della  definitività , in quanto la non impugnabilità  "ex se" dell'ordinanza non  esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel cor-  so dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o  col concorso del) "iudex suspectus", l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità  del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità   dell'attività  spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Né, a sostegno della ammissibilità  del ricorso  straordinario (che al più consentirebbe, peraltro, esclusivamente un controllo formale di legalità  della detta ordinanza), può farsi questione  circa la presunta inidoneità  del diverso mezzo di riesame posticipato a tutelare il diritto ad un giudice imparziale (sul rilievo che tale diritto  verrebbe a realizzarsi soltanto nel secondo grado di giudizio, non ricorrendo - ove il giudice di appello ravvisi la cauusa di ricusazione esclusa nel  giudizio di primo grado - alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.): e ciò sia  perché la ritenuta inidoneità  del mezzo giuridico previsto per il riesame  del provvedimento decisorio non equivale ad una assenza di rimedi tale da  rendere quel provvedimento anche definitivo (agli effetti di consentirne  l'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione); sia perché  l'ipotizzata non adeguatezza del rimedio sarebbe in concreto rilevante, e  quindi apprezzabile, solo nel momento in cui, essendosi in presenza di una sentenza nulla perché emessa da una giudice  trovantesi in una delle situazioni previste dall'art. 51 cod. proc. civ., si ponga il problema della perdita di un grado di giurisdizione di merito.

Procedimento civile – sospensione del processo – facoltativa -regolamento di competenza – (in)ammmissibilità della  sospensione facoltativa (17342/01 Ric.) - CONTRASTO - ud. 19.6.2003 - rel. Morelli - ord. 14670 del 1.10.2003
Testo massima:  Nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi è più spazio per una  discrezionale, e non sindacabile, facoltà  di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione lega le: ove ammessa, infatti, una tale facoltà  - oltre che  inconciliabile con  il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del  citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia  con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge  deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111  Cost. Dalla esclusione della configurabilità  di una sospensione facoltativa  "ope iudicis" del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario,  la impugnabilità , ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., di ogni sospensio-  ne del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve es-  sere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione  "ex lege".

Professionisti: ingegneri e architetti – compenso – liquidazione – onorario a percentuale – lavoro professionale interessante più categorie di opere – criteri applicabili (8233/00 Ric.) – PART. IMP. - rel. 85/2002 - ud. 16.1.2003 rel. Triola - sent.  n. 5078 del 2.4.2003
Testo della massima: In tema di determinazione degli onorari a percentuale, l'art. 14 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143) - nel prevedere che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente - considera separatamente gli edifici di maggiore importanza (parte I, lett. c) dalle strutture complesse in cemento armato (parte I, lett. f), ma non consente di riconsiderare queste ultime come autonomi edifici agli effetti dei compensi previsti dal successivo art. 19 della tariffa.

Revocazione (giudizio di) – avverso sentenza di cassazione - omessa esposizione dei fatti di causa e dei motivi del ricorso  originario – (in)ammissibilità ex art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. (3601/02 Ric.) – PART. IMP. - ud. 3.7.2003 - rel. Preden - sent.  17631 del 20.11.2003
Testo massima:    La domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per  errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell'art. 391 bis cod.  proc. civ., con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti, deve conte-  nere, a pena di inammissibilità , l'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma secondo, cod. proc. civ. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, cod. proc.  civ. e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per  Cassazione.

Straniero – permesso di soggiorno – richiesta di rinnovo oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza – espulsione (art. 13 comma 1 lett. b d. lgs. n. 286 del 1998) – (non)automaticità (2634/00 Ric.)  PART. IMP. - ud. 3.4.2003 - rel. Vitrone - sent. n. 7892 del 20.5.2003
Testo della massima: Ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato.

Tributi – ILOR – (in)assoggettabilità a tassazione delle royalties pagate da società italiane a società USA prive di stabile  organizzazione in Italia (11314/99 + 11625/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. n. 35/2003 - ud. 2.10.2003 - rel. PPaolini - sent.  n. 17632 del 20.11.2003 e n. 18957 dell'11.12.2003
Testo massima sent. 17632/03:   Le "royalties" percepite in Italia da una società  con sede negli USA,  nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la legge 6 aprile  1977, n. 233 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata  e resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all'IRPEF e all'IRPEG, ma non all'ILOR, la quale, pertanto, è dovuta,  dato  che l'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, escludendone la debenza  per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli  che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; ed atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel pre-  venire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da  un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità .



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