CONTRASTI DECISI CON SENTENZA PUBBLICATA NEL 2007

 

Assicurazione – clausola di cd regolazione del premio – mancata comunicazione degli elementi variabili da parte dell’assicurato – (in)sufficienza ai fini della sospensione della garanzia assicurativa (24187/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 107/06 – ud. 11.1.2007 – Rel. Di Nanni – sent. 4631 del 28.2.2007 – Testo della massima: ”La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 c. c. e come tale deve essere valutata, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto, nel tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento”.

Assicurazione - impresa designata condannata al risarcimmento dei danni in supero del massimale – domanda d’insinuazione al passivo della società in l.c.a. – (in)ammissibilità dell’accertamento, in sede concorsuale, della riconducibilità di parte del risarcimento a mala gestio (24817/02 + 26334/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 124/06 – ud. 6.3.2007 – rel. Rordorf – sent. 8085 del 2.4.2007 Testo della massima: “In materia di danni prodotti dalla circolazione di veicoli per i quali vige l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il risarcimento o l’indennizzo da corrispondere al terzo danneggiato o all’assicurato superino l’ammontare del massimale per effetto d’interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese, è onere del commissario liquidatore dell’impresa di assicurazioni in liquidazione coatta, chiamato a partecipare al giudizio promosso dal terzo danneggiato o dall’assicurato nei confronti dell’impresa designata, dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si possa eventualmente ricavare che il superamento del massimale è dipeso da un comportamento imputabile all’impresa designata e, se del caso, impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto conto. In difetto di ciò, ed in ogni caso in cui la sentenza che definitivamente chiude quel giudizio condanni l’impresa designata al pagamento in favore dell’attore di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da svalutazione o spese), senza farne esclusivamente carico detta impresa, non può essere successivamente contestata l’ammissione al passivo della liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice, richiesta dall’impresa designata per l’intero importo pagato, in relazione al quale quest’ultima è surrogata nei diritti del danneggiato o dell’assicurato.”

Avvocato – liquidazione del compenso – valore della causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento – determinazione o meno sulla base dell’ammontare del passivo (10064/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 10/07 – ud. 3.10.2007 – Rel. Morelli – sent. 16300 del 24.7.2007 Testo della massima: “ Ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il valore della causa non va ragguagliato né all’attivo inventariato né all’entità del passivo accertato, ma deve considerarsi indeterminabile “.

Condominio – decreto ingiuntivo contro singolo partecipante per il pagamento del contributo alle spese comuni – opposizione – (im)possibilità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello proposto per l’annullamento della deliberazione assembleare di approvazione dello stato di ripartizione (20868/02 + 25817/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 24/06 – ud. 28.9.2006 – Rel. Settimj – sentt. nn  4421 e 4422 del 27.2.2007. Dal testo delle sentenze risulta che le SU hanno escluso la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione di quello sulla validità della delibera assembleare

Condominio – ultimo piano dell’edificio – innalzamento di 50 cm dei muri perimetrali e della copertura di un sottotetto per destinarlo ad uso abitativo – obbligo di pagamento dell’indennità di sopraelevazione di cui all’art. 1227 cc – (in)sussistenza (7525/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 8/06 – ud. 16.11.2006 – Rel. Settimj – sent. 16794 del 30.7.2007Le SU hanno statuito che la fattispecie regolata dall’art. 1227 cc va ravvisata in ogni ipotesi d’incremento della superficie e volumetria, indipendentemente dal fatto ch’esso dipenda o meno dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato o dall’ampliamento della base con la costruzione di uno sporto e la consequenziale estensione del tetto.

Contratto in genere – simulazione relativa parziale – compravendita – richiesta di prova testimoniale per dimostrare la pattuizione di un prezzo superiore a quello dichiarato nell’atto – (in)ammissibilità (22796/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 51/06 – ud. 6.3.2007 – Rel. Triola – sent. n. 7246 del 26.3.2007 – Dal testo della massima risulta che le SU hanno concluso per l’applicabilità, alla richiesta di prova testimoniale, delle limitazioni di prova stabilite dall’art. 2722 cc

Edilizia residenziale – alloggi assegnati in locazione semplice – presupposti per il riconoscimento del diritto alla cessione in proprietà, applicabilità dell’art. 2932 cc e posizione degli eredi dell’assegnatario anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 2 della L. n.- 136/2001 (4671/02 + 7507/02 Ric.)  CONTRASTO- rel. 101/06 – ud. 8.5.2007 – Rel. Vitrone – sent. n.11334 del 17.5.2007- Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno confermato l’orientamento maggioritario secondo il quale la mera domanda di cessione in proprietà non può produrre alcun effetto obbligatorio corrispondente a quello derivante dalla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita.

Espropriazione forzata – offerta di assegno circolare in pagamento della somma intimata con il precetto – rifiuto del creditore – estinzione dell’obbligazione – (in)sussistenza (553/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 34/07 – ud. 6.11.2007 – Rel. Durante – sent. n. 26617 del 18.12.2007 . Principio di diritto.” Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità dio pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non puo’ rifiutare il pagamento come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo le regole della correttezza   e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”. 

Fallimento – dichiarazione di fallimento da parte di tribunale poi dichiarato incompetente – decorrenza degli effetti del fallimento dalla data della stessa o da quella della successiva sentenza pronunciata dal giudice competente. (10206/03 Ric.) PART. IMP. – rel. 15/07 – ud. 4.12.2007 – Rel. Morelli – sent. n. 26619 del 18.12.2007. Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno confermato il “principio per cui, in ipotesi di conflitto positivo virtuale,il blocco degli interessi sui crediti chirografari previsto dall’art. 55 L. F. si verifica al momento della sentenza dichiarativa di fallimento emessa per prima, anche se da giudice incompetente”. 

Fallimento – sostituzione del curatore – istanza del sostituito per la liquidazione del compenso - decreto del tribunale – impugnazione con ricorso per cassazione – (in)ammissibilità (7622/03 Ric.)  CONTRASTO – rel. 62/07 – ud. 20.11.2007 – Rel. Rordorf – sent. 26730 del 19.12.2007 Principio di diritto: “Anche nel vigore del testo originario dell’art. 39 l.fall, al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura di fallimento può essere attribuito un acconto sul futuro compenso, ma tale compenso non può essere invece liquidato in via definitiva prima che la procedura concorsuale sia giunta a compimento”..  

Lavoro – licenziamento di dirigente apicale – (in)applicabilità degli oneri procedurali di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970 – (2228/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 115/06 – ud. 6.3.2007 – Rel. Vidimi  - sent. 7880 del 30.3.2007. Testo della massima: “Le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 devono trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente – a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell’impresa – sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o in senso lato colpevole) sia se a base del predetto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venire meno la fiducia. Dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l’applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all’inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dalla (in)sussistenza dell’illecito disciplinare o di atti in altro modo giustificativi del recesso”.

Lavoro – licenziamento illegittimo – obbligo del datore di lavoro di eseguire il pagamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato – determinazione del contenuto (8511/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 131/06 – ud. 5.6.2007 – Rel. Miani Canevari – sent. n. 15143 del 5.7.2007  Dal testo della sentenze emerge che le SU hanno risolto il contrasto nel senso che l’obbligazione contributiva resta commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute nel periodo dal licenziamento alla data della sentenza di reintegrazione, anche se non coincidente con l’importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dall’art. 18 della legge n. 300/1970 nel testo previgente alla modifica di cui all’art. 1 della legge n. 108/1990.

Locazione – immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione – alienazione di una quota di comproprietà – diritto di prelazione del conduttore – (i)sussistenza  (29133/03 + 30465/03 + 734/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 81/06 – ud. 6.2.2007 – Rel. Trifone – sent. n. 13886 del 14.6.2007 Testo della massima: “Non spettano al conduttore il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell’immobile,secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il locatore intenda alienare, ad un terzo ovvero al comproprietario dell’immobile locato, la quota del bene oggetto del rapporto di locazione”

Obbligazioni e contratti – compravendita di valori mobiliari – inosservanza, da parte della banca, degli obblighi di cui alla legge n. 1/1991 – nullità del contratto – (in)sussistenza (111/03 + 115/03 Ric.) PART.  IMP .- rel. 56/07 – ud. 23.10.2007 – Rel. Rordorf – sentt. 26724 e 26725 del 19.12.2007 – Principio di diritto: “La violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d0internmediazioen destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però comportare la nullità del contratto d’intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, comma 1, cc”  

Previdenza e assistenza – gestione pensionistica dei lavoratori autonomi – iscritto cessato dall’assicurazione senza maturare pensione autonoma – diritto di ottenere la restituzione dei contributi nel caso di conseguimento di pensione supplementare – (in)sussistenza (30280/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 54/06 – ud. 16.11.2006 – Rel. La Terza – sent. 879 del 17.1.2007  Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno stabilito che il diritto alla restituzione è escluso nel caso di soggetto pensionato in diversa gestione..

Procedimento civile – azione per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire la proprietà di un immobile – necessità o meno d’integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge del convenuto in regime di comunione dei beni (32845/02 + 2673/03 Ric.)  CONTRASTO - rel. 96/06 – ud. 11.1.2007 – Rel. Settimj – sent. 17952 del 24.8.2007 – Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso nel senso della necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge del convenuto

Procedimento civile – continenza di cause – domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e contrapposta richiesta di accertamento negativo presentata con citazione – criterio della prevenzione – riferimento o meno alla data di deposito del ricorso (20116/04 + 28530/04 + 11502/05 + 2125/06 Ric.)  CONTRASTO – rel. 97/06 – ud. 3.4.2007 – Rel. Salmè - sentt. nn. 20596, 20597, 20598, 20599 e 20600 del 1.10. 2007 Principio di diritto “Il terzo comma dell’art. 643 cpc deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso”.

Procedimento civile – decreto ingiuntivo nei confronti di più obbligati solidali – proposizione di separate opposizioni e successiva riunione delle stesse – (in)ammissibilità della dichiarazione d’interruzione dell’intero processo per fallimento di uno solo degli opponenti (7662/03 + 8716/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 97/06 – ud. 3.4.2007 – Rel. Forte – sent. n. 15142 del 5.7.2007  Testo della massima «Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse o scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo fra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più delle cause connesse, l’interruzione opera di regola solo con riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento.Nel caso, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea; salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103, comma 2, cpc, per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell’art. 305 cpc, ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo, per il quale se sarà necessario potranno rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale”.

Procedimento civile – giudicato formatosi fra le stesse parti in un processo diverso da quello nel quale è invocato – interpretazione – poteri del giudice di legittimità (28776/02 Ric.)  CONTRASTO – rel. 9/07 – ud. 23.10.2007 – Rel. Morelli sent. n. 24664 del 28.11.2007 Principio di diritto: ”il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito”. 

Procedimento civile – giudizio di cassazione – proposizione di ricorso incidentale da parte di uno degli intimati nei confronti di soggetto diverso dal ricorrente principale – termine applicabile (31005/02 + 31673/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 63/07 – ud. 20.11.2007 – Rel. Vitrone – sent. n. 24627 del 27.11.2007 Le SU hanno stabilito che “l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall’impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale”.

Procedimento civile – giudizio di primo grado – sentenza d’incompetenza per materia rilevata di ufficio dopo l’inizio dell’assunzione delle prove – impugnazione con regolamento di competenza - (in)ammissibilità di motivo attinente alla violazione della preclusione di cui all’art. 38, comma 1, cpc (3543/05 + 2138/05 Reg.) CONTRASTO – rel. 125/06 – ud. 25.9,2007 – Rel. Di Nanni.- il ricorso NRG 3543/05 è stato deciso con sentenza n. 21858 del 19.10.2007, quello NRG 2138/05 con sentenza n. 22639 del 29.10.2007 - Principio di diritto enunciato dalle SU: “il ricorso per regolamento necessario di competenza è proponibile quando esiste una questione sulla ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo di questa”,

Procedimento civile – impugnazioni – rito del lavoro – notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve – (ir)rilevanza dell’indicazione di residenza o dell’elezione di domicilio fatta dalla parte (3189/04 Ric.) CONTRASTO - rel 27/07 – ud. 25.9.2007 – Rel. Vidimi – sent. N. 20845 del 5.10.2007 Principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997 n. 27 ed applicabile anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio  - all’atto di costituirsi in giudizio .- nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi in mancanza di ciò che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione nonchè per la notifica dell’atto d’impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche la elezione di domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti”.

Procedimento civile – notificazione dell’impugnazione – momento perfezionativo per il notificante – prova certa del giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – esistenza sull’originale dell’atto di timbro con l’indicazione della data e del numero del registro cronologico ricorsi – (in)sufficienza (9998/05 + 10015/05 Ric.)  CONTRASTO – rel. 2/07 – ud. 5.6.2007 – Rel. Triola – sentt. 14294 e 14295 del 20.6.2007. Dal testo delle sentenze risulta che le SU hanno concluso nel senso che la prova della tempestività della consegna può essere ricavata dal timbro apposto sull’originale con l’indicazione della data e del numero cronologico, salva contestazione della controparte, nel qual caso l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario  

Procedimento civile – possibilità o meno per il creditore di una determinata somma dovuta in base ad un unico rapporto obbligatorio di chiederne l’adempimento frazionato (13142/05 + 13143/05 + 13144/05 + 13145/05 Ric.) PART. IMP. ud. 23.10.2007 – Rel. Morelli – sent. 23726 del 15.11.2007 Principio di diritto: “è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.” 

Procedimento civile – sentenza di appello che dopo aver dichiarato l’inammissibilità del gravame ne affermi, comunque, anche l’ infondatezza – (in)configurabilità come autonoma ratio decidendi  (13192/02 Ric.)  CONTRASTO – rel. 32/06 – ud. 11.1.2007 – Rel. Morelli – sent. 3840 del 20.2.2007 Dal testo della sentenza risulta che le SU riaffermato il principio secondo il quale la parte non ha l’onere né l’interesse ad impugnare relativamente alle argomentazioni sul merito, virtuali ed ipotetiche, che il giudice abbia inserito in sentenza subordinatamente ad una statuizione d’inammissibilità (o ad una declinatoria di giurisdizione o competenza)

Procedimento civile – spese giudiziali – modalità di liquidazione in caso di accoglimento parziale della domanda in primo grado e di prosecuzione del giudizio in appello e in cassazione ai soli fini della misura dei diritti e degli onorari (3787/03 Ric.) CONTRASTO.- rel. 8/07 – ud. 3.7.2007 – Rel. Amoroso – sent. 19014 dell’11.9.2007 - Principio di diritto:   “a) il valore della controversia ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in armonia con il principio generale  di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica dell’art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con DM 5 ottobre 1994 n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio),  tenendo però conto che,in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera domanda. b) Analogamente nel caso in cui una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado d’impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione. c)i Ove il giudizio prosegua in un grado d’impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale fra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto d’impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado.”

Processo tributario – giudizio di appello – partecipazione dell’ufficio locale senza il patrocinio erariale – inesistenza o nullità del ricorso per cassazione notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato (5132/04 Ric.) PART. IMP.ud. 9.10.2007 – Rel. Botta sent. n.  22641 del 29.10.2007 Principio di diritto: “La notificazione del ricorso per cassazione avverso una sentenza di una commissione Tributaria che sia eseguita all’Agenzia delle Entrate (o ad un ufficio periferico della stessa) presso l’Avvocatura generale dello Stato, qualora nella fase di merito l’Agenzia non sia stata rappresentata dall’Avvocatura, è affetta da nullità e non da inesistenza e la nullità può essere sanata o con la costituzione in giudizio dell’Agenzia o, in difetto, con l’ordine di rinnovazione della notificazione all’Agenzia nella sua sede da disporsi ai sensi dell’art. 291 cpc”.

Processo tributario – divisione d’immobile acquistato congiuntamente da più soggetti – emissione di un unico avviso di accertamento per la rettifica del valore delle quote attribuite ai condividenti – impugnazione separata di ognuno di essi – trattazione separata – (in)ammissibilità (2549/00 + 5086/00 + 5089/00 + 5091/00 + 5456/00 e 8812 + 5458/00 e 8811/00 + 5638/00 + 5641/00 Ric.) PART. IMP. – rel. 78/06 – ud. 16.11.2006 – Rel. Botta – sentt. da 1052 a 1064 del 18.1.2007  Testo della massima: “Ogni volta che per effetto della norma tributaria  o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria (oggi l’Agenzia delle Entrate) l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente  ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell’art. 14, comma 1, D. Lgs n. 5646/ del 1992”  i

Sanzioni amministrative – attività d’intermediazione finanziaria  - individuazione del dies a quo per il calcolo dei novanta giorni entro i quali la CONSOB deve provvedere alla contestazione dell’infrazione (19218/02 + 23708/02, 2560/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 122/06 – ud. 6.2.2007 – Rel. Bucciante – sentt. nn. 5395 e 5396 del 9.3.2007. Testo della massima: “La distinzione fra gli organi della Consob deputati rispettivamente, alla constatazione ed alla valutazione dei fatti costituenti violazioni amministrative delle norme in materia di intermediazione finanziaria, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti:: decorrenza che deve essere individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria eventualmente necessaria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni dello svolgimento dei compiti ai suddetti organi assegnati”.

Sanzioni amministrative – incidente stradale con lesioni personali - provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 C.d.S. – (in)esistenza di un termine per la sua emissione (23193/02 Ric.) CONTRASTO - rel. 59/06 – ud. 3.4.2007 - Rel. Triola – sent. n. 13226 del 6/7/2007. Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno deciso nel senso che il provvedimento non può essere adottato a distanza di tempo tale da non consentire la realizzazione delle esigenze cautelari per le quali è previsto.

Successioni – azione di uno dei coeredi per l’accertamento e il pagamento del credito del de cuius – necessità della partecipazione al giudizio degli altri coeredi – (in)sussistenza (15175/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 19/07 – ud. 9.10.2007 – Rel. Miani Canevari - sent. n. 24657/07 del 28.11.2007 Principio di diritto: “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.

Titoli di credito – assegni non trasferibili – azione della banca emittente contro quella girataria per l’incasso che li aveva acccreditati a persona diversa dal beneficiario – (in)applicabilità del termine ordinario di prescrizione (26923/03 + 452/04 + 498/04 Ric.) CONTRASTO – rel.112/96 – ud. 8/5/2007 – Rel. Rordorf – sent. n. 14712 del 26.6.2007 Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per la natura contrattuale della responsabilità della banca e per la conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione

Titoli di credito – sottoscrizione di buoni postali fruttiferi mediante utilizzazione del modello della serie precedente che prevedeva la triplicazione del capitale dopo otto anni– possibilità per l’amministrazione di applicare la diversa scadenza di nove anni valevole per la serie in corso ma non indicata sul documento (18446/03 Ric.)  PART. IMP. – rel. 112/06 – ud. 8.5.2007 – Rel. Rordorf – sent. n. 13979 del 15.6.2007 Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno concluso per l’applicabilità della scadenza indicata nel titolo

Tributi – avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale – nullità – (in)sussistenza (3541/05 Ric.) CONTRASTO – rel. 42/07 – ud. 3.7.2007 – Rel. Botta – sent. n. 16412 del 25.7.2007 Principio di diritto: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi,  un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare,per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitatile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione o la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito  - la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione. L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”.

Tributi – condono – idoneità o meno dell’istanza ex art. 38 della legge n. 413/1991 alla definizione delle controversie insorte in dipendenza di un accertamento parziale (1734/00 Ric.) CONTRASTO  - rel. 52/06 – ud. 7.12.2006 – Rel. Botta – sent. 1064 del 18/1/2007 Principio di diritto: “Nel sistema delle norme previste dalla legge n. 413 del 1991 per la definizione agevolata dei periodi d’imposta e delle controversie tributarie, la notifica di un accertamento parziale ex art. 41 bis del DPR 600 del 1973 preclude al contribuente la possibilità di definire mediante la procedura del cd “condono tombale” prevista dall’art. 38 della legge n. 413 del 1991 il periodo d’imposta inciso da detto accertamento, con la conseguente inidoneità allo scopo della eventuale domanda di definizione agevolata che fosse presentata ai sensi del suddetto art. 38 e l’obbligo del contribuente di avvalersi in ogni caso della dichiarazione integrativa semplice ex art. 36 della medesima legge, adeguando per intero tale dichiarazione al reddito accertato al fine di conseguire l’estinzione della controversia per il periodo considerato”.   

Tributi - imposte dirette - diritto al rimborso riichiesto nella dichiarazione dei redditi - decorrenza della prescrizione decennale dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella del consolidamento del diritto per effetto di riconoscimento esplicito ovvero dell'inutile decorso del termine per la rettifica della dichiarazione (23335/02 Ric.)  - CONTRASTO – rel. 21/05 – ud. 7.12.2006 – Rel. Cicala – sent. 2687 del 7.2.2007. Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno escluso che il termine possa decorrere dalla scadenza del termine concesso alla P.A. per la rettifica della dichiarazione.

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