CONTRASTI E QUESTIONI DI
PARTICOLARE IMPORTANZA DECISI
CON PROVVEDIMENTO PUBBLICATO NEL 2006
Assicurazione –
veicoli – incidente stradale – constatazione amichevole del sinistro – valore
probatorio (24762/00 Ric.) PART.
IMP.- rel. 68/05 – ud. 13.10.2005 – Rel. Lo Piano – sent- 10311
del 5.5.2006. Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno confermato che
le dichiarazioni confessorie rese da uno dei litisconsorzi necessari, debbono
sono liberamente valutate dal giudice ai sensi dell’art. 2733 cc
Condominio – edificio
appartenente a due sole parti – spese fatte da una per la conservazione della
cosa comune – rimborso – (in)applicabilità della disciplina prevista dall’art.
1134 cc (5104/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 23/05 – ud. 12.1.2006 – Rel. Corona –
sent. n. 2046 del 31.1.2006. Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni
Unite hanno stabilito che “nel caso di edificio in condominio composto da due
soli condomini (il cosiddetto “condomino minimo”), il rimborso delle spese per
la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad essere
regolato dalla norma stabilita dall’art. 1134 cc , da cui il diritto al
rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti ovverosia soltanto per le
spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione
non può essere differita senza danno”.
Contratti
agrari – acquisto di u fondo con esercizio della prelazione agraria –rivendita
prima di un decennio – nullità del contratto – (in)sussistenza (5352/04 Ric.)
CONTRASTO – re. 131/05 – ud. 2.3.2006 – Rel. Finocchiaro – sent. 7033 del
28.3.2006. Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno condiviso
l’orientamento secondo il quale la vendita effettuata prima del decennio non è
nulla, ma comporta soltanto la decadenza dai benefici previsti dalla
legislazione in materia di formazione ed arrotondamento della proprietà
contadina.
Esecuzione
forzata – espropriazione – aggiudicazione d’immobile a seguito d’incanto –
dichiarazione, prima dello spirare del termine per la presentazione delle
offerte in aumento, dell’estinzione del processo per rinuncia del creditore
procedente – diritto o meno del debitore di ottenere la restituzione del bene –
(20198/03 Ric.) PART. IMP. – rel.
46/06 – ud. 12.10.2006 – Rel Di Nanni- sent. 25507 del
30.11.2006. Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno deciso nel senso
che come risulta dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2
comma 4 novies della legge n. 80/2005, l’estinzione del processo non determina
la caducazione dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione
Fallimento
– banche – abuso della concessione del credito alla società fallita – legittimazione o meno del curatore
all’esercizio dell’azione di risarcimento (3961/03 + 5430/03, 27927/02 +
32064/02, 14118/03 + 16659/03 e 23886/03 Ric.) PART. IMP. – rel. 121/05 . ud. 16.2.2005 – Rel. Berruti.
- sentt. 7029, 7030 e 7031 del 29.3.2006. Dal testo delle sentenze risulta che
le SU hanno escluso la legittimazione attiva del curatore, non potendo
qualificarsi come azione di massa quella diretta ad ottenere il risarcimento
del danno da abusiva concessione del creditori
Fallimento
– banca cooperativa – esclusione di soci già dichiarati falliti – compensazione
del credito alla liquidazione della quota con il debito da essi accumulato –
(in)ammissibilità (7915/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 21/06 – ud. 28.9.2006 – Rel
Morelli – sent. 22659 del 23.10.2006 Testo della massima:”il socio di una
società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e
del relativo credito soltanto allorchè si verifica una causa di scioglimento
del rapporto sociale e, anteriormente, vanta esclusivamente una mera
aspettativa legata all’eventualità che, all’atto del verificarsi di detta
causa, il patrimonio della società abbia una consistenza tale da permettere
l’attribuzione pro quota di valori proporzionali alla sua partecipazione;
pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio
escluso a seguito della dichiarazione di fallimento (ovvero ora, ex art. 2533,
n. 5, nuovo testo, c. c., a seguito della,delibera di esclusione che è in
facoltà della società di adottare in ragione del suo fallimento) nasce – o
comunque diviene certo – esclusivamente per effetto di quella dichiarazione (o
di quella delibera) e, conseguentemente, va esclusa la sussistenza del
presupposto (di anteriorità) necessario per ritenere detto credito
compensabile, ex art. 56 legge fallimentare, con i contrapposti crediti vantati
dalla società nei suoi confronti”.
Fallimento – vendita
d’immobile ipotecato – utilizzazione di una parte del prezzo per estinguere il
credito garantito – (ir)rilevanza ai fini dell’azione revocatoria (27192/02
Ric.) CONTRASTO – rel. 95/05 – ud. 16.2.2006 – Rel. Morelli.- sent. 7028 del
29.3.2006. Testo della massima. “Ai fini della revoca della vendita di propri
beni effettuata dall’imprenditore poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art.
67, comma secondo L.F., l’eventus danni è in re ipsa e consiste nel fatto
stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per
presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente
all’atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo
onere di provare la conoscenza della stato di insolvenza da parte
dell’acquirente..Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia
stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore
privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca
gravante sull’immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della
par condicio, né fa venire meno l’interesse all’azione da parte del curatore,
poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se
quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che
anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero, in
tesi, insinuarsi
Lavoro (rapporto di) –
demansionamento del dipendente – azione di risarcimento – necessità della prova
dell’esistenza di un danno – (in)sussistenza (20852/02 + 22555/02 Ric.)
CONTRASTO –rel. 111/05 – ud. 2.2.2006 – Rel La Terza – sent. 6572 del 24.3.2006
Testo della massima:” In tema di demansionamento e di dequalificazione, il
riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno
professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può
prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del
giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre
il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione
alla integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno
esistenziale - da intendere come ogni
pregiudizio (di natura non meramente emotiva od interiore, ma oggettivamente
accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita
diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo
esterno- va dimostrata in giudizio con tutti i mezzi consentiti
dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni,
per cui dalla complessiva valutazione di elementi dedotti (caratteristiche,
durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro
della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli
aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere
nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse
relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto)
– il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento
logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire
al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso ex art. 115 cpc
a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve
nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
Lavoro – dipendente Poste
assunta nel 1996 con contratto di formazione e lavoro per l’acquisizione della
professionalità di area operativa – assegnazione a mansioni diverse dalle
precedenti ma rientranti sempre nell’area operativa – (il)legittimità (13909/03
Ric.) PART. IMP. Rel. 55/06 – ud. 12.10.2006 – Rel. Amoroso – sent. 25033 del
24.11.2006 Testo della massima : « la contrattazione collettiva
– se da una parte deve muoversi all’interno e quindi, nel rispetto della
prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 cc, che fa divieto di
un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa
professionalità pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e,
quindi, pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica
secondo la declaratoria contrattuale – è però autorizzata a porre meccanismi
convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la
fungibilità funzionale fra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali
ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di
tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere
nella sanzione di nullità del secondo comma della medesima disposizione »
Lavoro
(rapporto di) – esercizio, da parte della contrattazione collettiva, del potere
di prevedere nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti
dalla legge n. 230/1962 – necessità o meno della precisa indicazione delle
circostanze oggettive capaci di giustificare l’apposizione del termine –
(31152/02 Ric.) CONTRASTO – re. 125/05 – ud. 16.2.2006 – Rel. Vidimi – sent.
n.4588 del 2.3.2006. Testo della massima ”le assunzioni disposte ai sensi
dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla
contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie
tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e
successive modifiche, nonché dall’art. 8 bis decreto legge 29 gennaio 1983,
n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ,marzo 1983, n. 79 – nuove
ipotesi di apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura
una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto,
senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine
comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso
al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo e anche –
alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per
ragioni di tipo meramente soggettivo, consentendo (vuoi in funzione di
promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori)
l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo
caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia
dei loro diritti”.
Lavoro – intermediazione di
mano d’opera – obblighi nascenti dal rapporto di lavoro – concorrente
responsabilità dell’interposto – (in)sussistenza (25102/03 Ric.) CONTRASTO –
rel. 34/06 – ud. 12.10.2006 – Rel. Vidimi – sent. 22910 del 26.10.2006. Testo
della massima: “nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre
commi dell’art 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della
mano d’opera negli appalti di opere e di servizi), la nullità del contratto fra
committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma
dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato
effettivamente le prestazioni – comportano che solo sull’appaltante (o
interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e
normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonchè gli obblighi in materia di
assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente)
responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del
diritto o dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la
specificità del suddetto rapporto e la
rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi”.,
Lavoro (rapporto di) –
licenziamento individuale – tutela reale – presupposti – requisito
occupazionale – onere probatorio del lavoratore – (in)sussistenza (18285/02
Ric.) CONTRASTO – rel. 98/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Roselli –sent. 141 del
10.1.2006- Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno
affermato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza del
requisito occupazionale
Obbligazioni e
contratti – preliminare di vendita di cosa altrui – obbligo del promittente di
procurare la proprietà del bene al promissario ignaro della sua altruità –
modalità di adempimento – rilascio di mandato a vendere da parte del terzo
proprietario – (in)sufficienza (11961/01 + 15036/01 Ric.) – CONTRASTO – rel.
64/2005 – ud. 16.3.2006 – Rel. Settimj – sent. 11624 del 18.5.2006. Testo
massima:”il promettente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel
caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la propria obbligazione
procurando l’acquisto del promissorio acquirente direttamente dall’effettivo
proprietario
Previdenza e assistenza –
diritto alle prestazioni – decadenza sostanziale prevista dall’art. 6 dei DD.
LL. 22/11/1990, n.338, 28/1/1991, n. 28 e 29/3/1991, n. 103, conv. nella legge
1/6/1991, n. 166 – (in)applicabilità ai processi già pendenti al momento
dell’entrata in vigore del DL n. 103/1991 ma iniziati dopo l’emanazione del DL
n. 338/1990 (6094/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 38/06 – ud. 12.10.2006 – Rel. La
Terza – sent. n. 27236 dell’8.11.2006. Testo della massima: ”In materia di
proposizione dell’azione per far valere il diritto a prestazioni previdenziali,
la decadenza cosiddetta sostanziale – prevista con norma interpretativa
dall’art. 6, comma primo, del DL n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166
del 1991, in riferimento all’art. 47 del DPR n. 639 del 1970,- ha efficacia
retroattiva ma non si applica ai
processi in corso alla data di entrata in vigore del DL, secondo quanto
disposto dal successivo comma 2 dello stesso articolo, che disciplina anche
l’ipotesi in cui il processo sia stato proposto durante la precaria vigenza dei
decreti legge non convertiti (n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991), senza che in
senso contrario rilevi l’art, 1, comma secondo, della legge di conversione n.
166 suddetta (a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti e
sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti legge non convertiti). Conseguentemente, qualora la decadenza,
verificatasi a norma dell’art. 547 suddetto, riguardi una domanda giudiziale
proposta durante la vigenza dei decreti legge non convertiti, la stessa ha
carattere procedimentale e viene meno la rilevanza ai fini del giudizio della
originaria domanda amministrativa, determinandosi l’improponibilità della
domanda giudiziale”.
Previdenza e assistenza -
divorzio – decesso di uno degli ex coniugi – domanda del superstite di
attribuzione della pensione di reversibilità – necessità o meno, per il suo accoglimento,
della concreta titolarità dell’assegno divorziale (5529/03 + 28912/03 +
18923/04 Ric.) CONTRASTO Restituito alla Sezione per intervenuta risoluzione
legislativa del contrasto. Con l’art. 5 della legge 28/12/2005, n. 263, il
Legislatore ha infatti stabilito che “le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 9 della legge 1/12/1970, n.898 e succ. mod. , si interpretano nel
senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi
l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parete del Tribunale ai
sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898/1970”
Previdenza
e assistenza – lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi – obbligo
del datore di pagare il premio supplementare all’INAIL anche sulle retribuzioni
afferenti alle ferie, congedi e malattie – (in)sussistenza (7647/03 + 7649/03
Ric.) CONTRASTO – rel. 135/05 – ud. 27.4.2006 – Rel. Miani Canevari – sentt.
13025 e 13026 del 1.6.2006 – Testo della massima: “Il premio supplementare di
cui all’art. 153 del TU n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al
rischio ambientale della silicosi e dell’asbestosi va calcolato sull’intera
retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi
e malattie”.
Previdenza
e assistenza - mobilità c.d. lunga - presupposti - contribuzione minima di 28
anni - automaticità o meno del cumulo dei versamenti effettuati presso diverse
gestioni e in caso negativo (im)proponibilità della domanda di ricongiunzione
dopo il licenziamento o la cessazione della mobilità ordinaria ( 17924/01 Ric.)
- CONTRASTO – rel 152/2005 – ud. 8.6.2006 – Rel. Miani Canevari – sent.16749
del 21.7.2006 Testo della massima: “ai fini della concessione del beneficio di
cui all’art. 7, comma settimo della legge n. 223 del 1991, il requisito dei 28
anni di contribuzione può essere conseguito al momento di cessazione
dell’attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse
gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, sia mediante il
cumulo (automatico) dei contributi versati nella gestione generale dei
lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione dei lavoratori autonomi
– che consentirà poi di ottenere la pensione di anzianità in quest’ultima
gestione – sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi
nella gestione dei lavoratori dipendenti, ex lege n. 29/1979, al fine di
ottenere l’erogazione della pensione in questa stessa gestione; restando peraltro esclusi, quando non si
faccia ricorso alla suddetta ricongiunzione, la possibilità di cumulare
nell’assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella
gestione dei lavoratori dipendenti”.
Previdenza e
assistenza – pensione supplementare – liquidazione – criteri di rivalutazione
dei redditi anteriori al 1968 – (in)applicabilità dell’indice ISTAT dell’anno
di percezione (23962/02 + 23964/02 Ric.) CONTRASTO – rel 86/05 – ud. 15.12.2005
– Rel. Miani Canevari – sentt. nn. 2041, 2042 e 2043 del 31.1.2006. Testo della
massima: “La tabella C allegata al DPR n. 468/1988 (integrata dalla tabella E
che l’ha sostituita ai sensi del DL 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la
legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968
della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle
marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente,
nell’applicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni
precedenti al 1968 deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a
quello dell’anno di percezione della retribuzione”.
Procedimento
civile – competenza per territorio – azione dell’amministratore per il
pagamento dei contributi dovuti dal singolo condomino per l’utilizzazione delle
cose comuni – (in)applicabilità della disciplina di cui all’art. 23 cpc
(10058/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 12/2006 – ud. 22.6.2006 – Rel. Settimj – sent.
n. 20076 del 18.9.2006 – Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite
hanno ritenuto l’applicabilità dell’art. 23 cpc anche alle cause sulle
obbligazioni che nascono pro quota dalla partecipazione al condominio.
Procedimento
civile – continenza di cause – potere di entrambi i giudici dinanzi ai quali
pendono le cause di verificare sia la propria che l’altrui competenza –
(in)sussistenza (23462/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 15/2006 – ud. 22.6.2006 – Rel.
Segreto – sent. 15905 del 13.7.2006. Testo della massima. “il giudice che
ravvisa la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente
istaurata dinanzi ad un giudice diverso, deve verificare se sussista la
competenza di quest’ultimo (per materia, territorio inderogabile e derogabile,
e valore) non solo in relazione alla
causa da rimettergli, ma anche se detto primo giudice è competente per la causa
su cui è stato preventivamente adito”.
Procedimento civile –
decreto ingiuntivo per sorte ed interessi con decorrenza posteriore a quella
richiesta – mancata opposizione – successivo giudizio ordinario per gli
interessi non riconosciuti dal decreto (in)ammissibilità (3558/01 Ric.)
CONTRASTO – rel. 67/2005 –ud. 2.2.2006 – Rel. Finocchiaro – sent. 4510 del
1.3.2006. Testo della massima: “il decreto ingiuntivo non opposto acquista
autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato
e non con riguardo alla domanda o ai capi di domanda non accolti. La regola
contenuta nell’art. 640, ultimo comma, cpc (secondo cui il rigetto della
domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in
sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale
della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di
accoglimento solo in parte della richiesta)”
Procedimento
civile – domande nuove – proposizione, nel corso del giudizio di divisione del
patrimonio ereditario, di domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullità o l’accertamento della simulazione o la riduzione di un atto di
alienazione del de cuius – (in)ammissibilità (15550/01 Ric.) CONTRASTO –
rel.1/2006 – ud. 25.5.2006 – Rel. Triola—sent. 14109 del 20.6.2006. Dal testo
della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per
l’”applicabilità, anche nel giudizio di divisione, dei principi desumibili
dall’art. 36 e 167 cpc in relazione a domande di accertamento di nullità o di
simulazione di atti di disposizione posti in essere dal de cuius”.
Procedimento civile –
giudice di pace – cause di valore inferiore a 1,100 euro - sentenza non definitiva sulla competenza –
ricorso immediato per cassazione – (in)ammissibilità (13554/02 Ric.) CONTRASTO
– rel. 122/05 – ud. 27.4.2006 – Rel. Segreto – sent. 13027 del 1.6.2006 Testo
della massima: “La sentenza non definitiva, con cui il giudice di pace affermi
la propria competenza in una controversia da decidersi secondo equità, non
essendo impugnabile con il regolamento di competenza, non è neppure soggetta
all’immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l’impugnazione nei
confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all’impugnazione della
sentenza definitiva”.
Procedimento civile –
giudizio di cassazione – decesso del difensore – (ir)rilevanza (17139/01 +
1771/04 Ric.) PART. IMP. – ud. 10.11.2005 – Rel. Marziale – sent. 477 del
13.1.2006 – Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno
affermato “che, in caso di morte dell’unico difensore, attestata dalla relata
di notifica dell’avviso di udienza, la causa deve essere rinviata a nuovo
ruolo, dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di
provvedere alla nomina di un nuovo difensore”
Procedimento civile –
(im)possibilità della condanna dell’avvocato alle spese nel caso
d’inammissibilità dell’appello proposto senza valida procura (6205/02 +
19999/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 154/05 – ud. 6.4.2006 – Rel. Morelli –
sentt..nn. 10706 e 10591 del
9.5.2006 Testo della massima:” in
materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o
impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura
da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella
fase di giudizio di che trattasi (sulla base, dunque, di una procura
inesistente o, ad esempio, falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello
dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da
quella in cui l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun
effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume
esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua
condanna a pagare le spese del giudizio; invece, nel caso di invalidità o
sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la
condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività
processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o
invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto
processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale
destinataria delle situazioni derivanti dal processo”.
Procedimento civile –
impugnazioni – integrazione del contraddittorio dopo il decorso di un anno
dalla pubblicazione della sentenza impugnata – notificazione presso il
procuratore domiciliatario nel giudizio a quo – (in)validità (23701/00 Ric.) -
CONTRASTO – rel. 49/05 – ud. 29.9.2005 – Rel. Preden – sent. 2197 del
1.2.2006. Testo della massima:” Nei giudizi d’impugnazione, la notificazione
dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi
dell’art. 331 cpc, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di
pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente”
Procedimento
civile – opposizione a decreto ingiuntivo – tempestiva consegna all’ufficiale
giudiziario per la notifica – mancata effettuazione della stessa per inesatte
informazioni di terzi sull’avvenuto trasferimento del destinatario –
(in)ammissibilità dell’opposizione tardiva (3738/01 Ric.) PART. IMP.- rel. 130/05 – ud. 16.3.2006 – Rel. Morelli
– sent. 10216 del 4.5.2006
Testo della massima:”nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la
tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica
per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza dal rimedio
oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della
procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la
conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la
notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui
all’art. 650 cpc”.
Procedimento civile – ricorso
in cassazione – mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato
dal giudice – cause determinanti l’inosservanza dell’ordine – (ir)rilevanza
(19795/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 74/05
– ud. 24.11.2005 – Rel. Lo Piano – sent. 9590 del 27.4.2006. Dal testo della
sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per la rilevanza delle
cause non conosciute dal notificante.
Procedimento civile –
sanzioni amministrative – violazione del codice della strada – cartella
esattoriale conseguente a verbale di contestazione redatto dalla polizia
stradale – opposizione –notificazione al prefetto anziché al Ministro
dell’Interno – (in)sanabilità dell’errore (33297/02 Ric.) CONTRASTO –
rel. 94/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Altieri – sent. 3117 del 14.2.2006. Dal
testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno stabilito che “l’erronea
individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del
rapporto processuale, ma mera irregolarità, sanabile mediante la rinnovazione
dell’atto nei confronti di quello indicato dal giudice, la mancata eccezione
dell’amministrazione o la mancata deduzione di specifico motivo di
cassazione”
Procedimento civile –
sentenze del giudice di pace – individuazione del mezzo d’impugnazione
esperibile – criterio applicabile – (5494/04 Ric.) CONTRASTO - rel. 4/2006 – ud. 25.5.2006 – Rel. Segreto
– sent. 13917 del 16.6.2006. Testo della massima: “l’individuazione del mezzo
d’impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in
funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e
segg. cpc) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (“contratto di massa”
o meno) e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale
adottato (equitativo o di diritto), operando invece il principio dell’apparenza
nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente
pronunciato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata s di
un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cc”.
Procedimento
civile – Università degli Studi – rappresentanza e difesa in giudizio –
spettanza o meno ope legis all’Avvocatura dello Stato (5584/04 Ric.) PART. IMP.- rel. 81/05 – ud. 12.1.2006 – Rel. Preden
– sent. n. 10700 del 10.5.2006 Testo della massima:”Alle Università, dopo la
riforma introdotta dalla legge 9.5.1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, né
quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della
rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il
patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del r.d. 30.10.1933,
n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato
disciplinato dall’art. 11 della legge 3.4.1979, n.103, e 45 r.d. citato, con i
limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della
necessità del ,mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi
dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera.”.
Processo
tributario – ammissibilità o meno della produzione in cassazione di documenti
nuovi comprovanti l’esistenza di un giudicato esterno e, in caso affermativo,
idoneità o meno dello stesso a fare stato in periodi d’imposta diversi da
quello per il quale si è formato (10797/01 + 13405/01 Ric.) CONTRASTO – rel.
3/2006 – ud. 4.5.2006 – Rel. Botta – sent. n. 13916 del 16.6.2006 Dal testo della sentenza risulta che le
Sezioni Unite si sono pronunciate a favore della deducibilità e rilevabilità
del giudicato esterno formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito,
della possibilità della sua produzione fino all’udienza di discussione e
dell’estensione del giudicato tributario a diversi periodi d’imposta nel caso
in cui riguardi qualificazioni giuridiche od altri aspetti destinati a durare
nel tempo.
.Processo
tributario – proposizione del ricorso per cassazione contro l’ufficio locale
dell’Agenzia – conseguenze – (31359/02 Ric.) PART. IMP.
– rel. 94/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Altieri – sent. 3118
del 14.2.2006
Processo
tributario – sentenza di appello – notificazione all’Agenzia Centrale delle
Entrate anziché all’ufficio periferico che era stato in giudizio – (in)idoneità
a far decorrere il termine breve d’impugnazione (6820/04 Ric.) PART. IMP –
rel. 94/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Altieri – sent. 3116
del 14.2.2006. Dal testo delle sentenze risulta che le Sezioni Unite hanno
stabilito che “la notifica della decisione, ai fini della decorrenza del
termine breve per la proposizione del ricorso, può essere indifferentemente
effettuata all’Agenzia presso la sua sede centrale ovvero presso il suo ufficio
periferico; inoltre, che il ricorso per cassazione può essere proposto anche
nei confronti dell’ufficio periferico, e ad esso notificato”.
Professioni
intellettualii – medici – procedimento disciplinare – decisione del Consiglio
dell’Ordine – sottoscrizione di tutti i componenti – necessità –
(in)sussistenza (25581/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 5/2006 – ud-. 25.5.2006 – Rel.
Di Nanni – sent. 14850 del 28.6.2006. Dal testo della sentenza, risulta che le
Sezioni Unite hanno stabilito che “l’art. 47 del d.p.r. n. 251 del 1950, deve
essere interpretato nel senso che, ai fini della validità della decisione
disciplinare, è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente
edell’estensore”.
Sanità - convenzioni
del Ministero della Difesa con medici civili ex art. 1 legge n. 304/1986 -
previsione di durata determinata superiore a 3 mesi - (in)validità della
convenzione (art. 9, comma 7, DPR n. 316/1990) e (non) convertibilità in
rapporto a tempo in determinato (6166/02, 5700/02, 9562/02 Ric.) – CONTRASTO –
rel.. 44/05 – ud. 12.1.2006 – Rel. Vidimi – sentt. 2044 e 2045 del 31.1.2006
Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno risolto il
contrasto nel senso di “negare che-in tema di convenzioni stipulate ai sensi
dell’art. 1, comma secondo, della legge 21 giugno 1986, n. 304 con i medici
civili, generici o specialistici (ove le esigenze della sanità non possano
essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità
sanitarie locali o degli enti od istituti di cui al comma primo)- sia
configurabile la trasformazione del rapporto del medico convenzionato da
rapporto a termine a rapporto a tempo
indeterminato (o possa configurarsi un diritto alla continuazione in ogni caso
del rapporto lavorativo dopo il recesso dell’amministrazione) in attuazione del
dettato dell’art. 9, n.7, del d.p.r. 28 settembre 1990, n. 316”
Sanzioni amministrative – emissione –
(in)applicabilità del termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n.
241/1990 (21961/02, 23008/02 e 23294/02 + 26271/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 97/05 – ud. 16.3.2006 –
Rel. Bucciante – sent. nn. 9591, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598 e 9599 del
27.4.2006 Dal testo della sentenza
risulta che le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“il termine stabilito dall’art. 2, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 non
è applicabile nei procedimenti d’irrogazione di sanzioni amministrative”.
Sanzioni amministrative – opposizione a verbale di
accertamento di violazione del codice della strada – Autorità legittimata a
contraddire – individuazione ad opera del ricorrente – necessità –
(in)sussistenza (13554/01 Ric.) CONTRASTO – ud. 27.4.2006 - Rel. Altieri –
sent. 21624 del 6.10.2006. dal testo della sentenza risulta che le SU hanno
condiviso la tesi secondo la quale grava sull’ufficio giudiziario dinanzi al
quale è proposta l’opposizione l’onere d’individuare il soggetto passivamente
legittimato, con la conseguenza che ogni eventuale errore al riguardo può
comportare soltanto un vizio della sentenza ma non l’inammissibilità del
ricorso introduttivo.
Straniero – decreto della
corte di appello in sede di reclamo avverso l’autorizzazione all’ingresso o
alla permanenza in Italia di un familiare del minore già dimorante in
territorio nazionale – ricorso straordinario per cassazione – (in)ammissibilità
(17398/04 Ric.) CONTRASTO - rel. 44/06 – ud. 28.9.2006 – Rel Vitrone – sent.
22216 del 16.10.2006.. Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite
hanno concluso per l’ammissibilità del ricorso straordinario
Straniero –
decreto di espulsione a seguito di revoca della legalizzazione e rigetto
dell’istanza di regolarizzazione – impugnazione – facoltà del GO di sindacare
in via incidentale la legittimità degli atti presupposti (32279/05 + 31544/05
Ric.) PART. IMP.- rel. 45/06 – ud. 28.9.2006 – Rel Vitrone – sentt. 22217 e
22221 del 16.10.2006. Dal testo delle sentenze, risulta che le Sezioni Unite
hanno concluso per l’inammissibilità di un sindacato incidentale sugli atti
amministrativi presupposti.
Successioni –
pretermissione di tutti i legittimari – esperimento dell’azione di riduzione da
parte di uno solo di essi – determinazione della quota di riserva ed
applicabilità o meno dell’accrescimento (14836/01 Ric.) PART. IMP.- rel. 117/05 – ud. 27.4.2006 – Rel. Triola
- sent. n. 13429 del 9.6.2006 - Testo dellla massima: “ai fini della
individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di
legittimari e ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria occorre
fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della
successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato
esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimati”.
Trascrizione
– atti relativi a beni immobili – domande dirette al rispetto delle distanze
legali tra gli edifici – onere della trascrizione – (in)sussistenza (13706/01
Ric.) CONTRASTO – re. 63/05 – ud. 10.11.2005 – Rel. Settimj – sent. 13523
del 12.6.2006 Testo della massima: “le domande intese a far valere la
violazione ai limiti legali della proprietà non solo sono suscettibili di
trascrizione ex art. 2653 n.1 cc, ma, anzi, devono essere trascritte perché
l’attore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti
del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso con atto
trascritto successivamente alla trascrizione della domanda”.
Tributi
– ICI – terreni agricoli divenuti edificabili in base a PRG adottato dal Comune
ma non ancora approvato dalla Regione – obbligo del proprietario di denunciarne
la variazione della destinazione urbanistica – (in)sussistenza (13532/04 Ric.)
- CONTRASTO –rel. 145/05 – ud. 28.9.2006 –– Rel. Merone– sent. 25506 del
30.11.2006 . Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno dato atto
dell’intervenuta composizione del contrasto con legge di interpretazione
autentica (art. 36, comma 2, del DL 4/7/2006, n.223, convertito in legge
4/8/2006, n. 248), la quale ha stabilito che un’area deve considerarsi
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione
della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi .
Tributi
– imposta di registro – incorporazione di società – titolarità, da partite
dell’incorporante, dell’intero capitale sociale dell’incorporata – deducibilità
per la prima volta in cassazione – (in)ammissibilità (31814/02 Ric.) CONTRASTO
- rel. 33/06 – ud. 6.7.2006 – Rel. Altierii – sent. 26948 del 18.12.2006 – dal
testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno concluso per la
inesistenza di limiti alla deducibilità di questioni concernenti l’applicazione
del diritto comunitario.
Tributi - imposte
dirette - fondazioni bancarie - ritenuta a titolo d'imposta sugli utili
societari - (in)applicabilità dell'esonero previsto dall'art. 10 bis della
legge n. 1745/1962 e succ. mod. (17442/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 126/03 - ud.
27.4.2006 - Rel. Altieri – sent. 27619 del 30.12.2006 Dal testo della sentenza
emerge che salvo prova contraria da esse dovuta, le fondazioni bancarie si
presumono imprese e che il giudice nazionale, ove ritenga che l’ agevolazione
costituisca un aiuto di Stato, deve disapplicare le norme nazionali e
dichiarare la non spettanza del beneficio.
Tributi – INVIM – alienazione
di terreno avente destinazione edificatoria in base a strumento urbanistico
adottato ma non ancora approvato – (ir)rilevanza ai fini della determinazione
del valore (4060/2000 Ric.) CONTRASTO - rel. 145/05 – ud. 28.9.2006 – Rel. Merone – sent.
25505 del 30.11.2006 . Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno dato
atto dell’intervenuta composizione del contrasto con legge di interpretazione
autentica (art. 36, comma 2, del DL 4/7/2006, n.223, convertito in legge
4/8/2006, n. 248), la quale ha stabilito che un’area deve considerarsi
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione
della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi .