CONTRASTI E QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA DECISI

CON PROVVEDIMENTO PUBBLICATO NEL 2006

 

Assicurazione – veicoli – incidente stradale – constatazione amichevole del sinistro – valore probatorio (24762/00 Ric.)  PART. IMP.- rel. 68/05 – ud. 13.10.2005 – Rel. Lo Piano – sent- 10311 del 5.5.2006. Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno confermato che le dichiarazioni confessorie rese da uno dei litisconsorzi necessari, debbono sono liberamente valutate dal giudice ai sensi dell’art. 2733 cc

Condominio – edificio appartenente a due sole parti – spese fatte da una per la conservazione della cosa comune – rimborso – (in)applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1134 cc (5104/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 23/05 – ud. 12.1.2006 – Rel. Corona – sent. n. 2046 del 31.1.2006. Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno stabilito che “nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini (il cosiddetto “condomino minimo”), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall’art. 1134 cc , da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti ovverosia soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno”.

Contratti agrari – acquisto di u fondo con esercizio della prelazione agraria –rivendita prima di un decennio – nullità del contratto – (in)sussistenza (5352/04 Ric.) CONTRASTO – re. 131/05 – ud. 2.3.2006 – Rel. Finocchiaro – sent. 7033 del 28.3.2006. Dal testo della sentenza risulta che le SU hanno condiviso l’orientamento secondo il quale la vendita effettuata prima del decennio non è nulla, ma comporta soltanto la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione ed arrotondamento della proprietà contadina.

Esecuzione forzata – espropriazione – aggiudicazione d’immobile a seguito d’incanto – dichiarazione, prima dello spirare del termine per la presentazione delle offerte in aumento, dell’estinzione del processo per rinuncia del creditore procedente – diritto o meno del debitore di ottenere la restituzione del bene – (20198/03 Ric.) PART. IMP. – rel. 46/06 – ud. 12.10.2006 – Rel Di Nanni- sent. 25507 del 30.11.2006. Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno deciso nel senso che come risulta dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2 comma 4 novies della legge n. 80/2005, l’estinzione del processo non determina la caducazione dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione  

Fallimento – banche – abuso della concessione del credito alla società  fallita – legittimazione o meno del curatore all’esercizio dell’azione di risarcimento (3961/03 + 5430/03, 27927/02 + 32064/02, 14118/03 + 16659/03 e 23886/03 Ric.) PART. IMP. – rel. 121/05 . ud. 16.2.2005 – Rel. Berruti. - sentt. 7029, 7030 e 7031 del 29.3.2006. Dal testo delle sentenze risulta che le SU hanno escluso la legittimazione attiva del curatore, non potendo qualificarsi come azione di massa quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno da abusiva concessione del creditori

Fallimento – banca cooperativa – esclusione di soci già dichiarati falliti – compensazione del credito alla liquidazione della quota con il debito da essi accumulato – (in)ammissibilità (7915/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 21/06 – ud. 28.9.2006 – Rel Morelli – sent. 22659 del 23.10.2006 Testo della massima:”il socio di una società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito soltanto allorchè si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale e, anteriormente, vanta esclusivamente una mera aspettativa legata all’eventualità che, all’atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della società abbia una consistenza tale da permettere l’attribuzione pro quota di valori proporzionali alla sua partecipazione; pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio escluso a seguito della dichiarazione di fallimento (ovvero ora, ex art. 2533, n. 5, nuovo testo, c. c., a seguito della,delibera di esclusione che è in facoltà della società di adottare in ragione del suo fallimento) nasce – o comunque diviene certo – esclusivamente per effetto di quella dichiarazione (o di quella delibera) e, conseguentemente, va esclusa la sussistenza del presupposto (di anteriorità) necessario per ritenere detto credito compensabile, ex art. 56 legge fallimentare, con i contrapposti crediti vantati dalla società nei suoi confronti”.  

Fallimento – vendita d’immobile ipotecato – utilizzazione di una parte del prezzo per estinguere il credito garantito – (ir)rilevanza ai fini dell’azione revocatoria (27192/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 95/05 – ud. 16.2.2006 – Rel. Morelli.- sent. 7028 del 29.3.2006. Testo della massima. “Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67, comma secondo L.F., l’eventus danni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza della stato di insolvenza da parte dell’acquirente..Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venire meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero, in tesi, insinuarsi

Lavoro (rapporto di) – demansionamento del dipendente – azione di risarcimento – necessità della prova dell’esistenza di un danno – (in)sussistenza (20852/02 + 22555/02 Ric.)  CONTRASTO –rel. 111/05 – ud. 2.2.2006 – Rel La Terza – sent. 6572 del 24.3.2006 Testo della massima:” In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione alla integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale  - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva od interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno- va dimostrata in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso ex art. 115 cpc a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.

Lavoro – dipendente Poste assunta nel 1996 con contratto di formazione e lavoro per l’acquisizione della professionalità di area operativa – assegnazione a mansioni diverse dalle precedenti ma rientranti sempre nell’area operativa – (il)legittimità (13909/03 Ric.) PART. IMP. Rel. 55/06 – ud. 12.10.2006 – Rel. Amoroso – sent. 25033 del 24.11.2006 Testo della massima : « la contrattazione collettiva – se da una parte deve muoversi all’interno e quindi, nel rispetto della prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 cc, che fa divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e, quindi, pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale – è però autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale fra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del secondo comma della medesima disposizione  »

Lavoro (rapporto di) – esercizio, da parte della contrattazione collettiva, del potere di prevedere nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230/1962 – necessità o meno della precisa indicazione delle circostanze oggettive capaci di giustificare l’apposizione del termine – (31152/02 Ric.) CONTRASTO – re. 125/05 – ud. 16.2.2006 – Rel. Vidimi – sent. n.4588 del 2.3.2006. Testo della massima ”le assunzioni disposte ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche, nonché dall’art. 8 bis decreto legge 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ,marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo e anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente soggettivo, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti”.

Lavoro – intermediazione di mano d’opera – obblighi nascenti dal rapporto di lavoro – concorrente responsabilità dell’interposto – (in)sussistenza (25102/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 34/06 – ud. 12.10.2006 – Rel. Vidimi – sent. 22910 del 26.10.2006. Testo della massima: “nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell’art 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della mano d’opera negli appalti di opere e di servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni – comportano che solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonchè gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto o dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto  e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi”.,

Lavoro (rapporto di) – licenziamento individuale – tutela reale – presupposti – requisito occupazionale – onere probatorio del lavoratore – (in)sussistenza (18285/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 98/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Roselli –sent. 141 del 10.1.2006- Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno affermato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza del requisito occupazionale

Obbligazioni e contratti – preliminare di vendita di cosa altrui – obbligo del promittente di procurare la proprietà del bene al promissario ignaro della sua altruità – modalità di adempimento – rilascio di mandato a vendere da parte del terzo proprietario – (in)sufficienza (11961/01 + 15036/01 Ric.) – CONTRASTO – rel. 64/2005 – ud. 16.3.2006 – Rel. Settimj – sent. 11624 del 18.5.2006. Testo massima:”il promettente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissorio acquirente direttamente dall’effettivo proprietario 

Previdenza e assistenza – diritto alle prestazioni – decadenza sostanziale prevista dall’art. 6 dei DD. LL. 22/11/1990, n.338, 28/1/1991, n. 28 e 29/3/1991, n. 103, conv. nella legge 1/6/1991, n. 166 – (in)applicabilità ai processi già pendenti al momento dell’entrata in vigore del DL n. 103/1991 ma iniziati dopo l’emanazione del DL n. 338/1990 (6094/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 38/06 – ud. 12.10.2006 – Rel. La Terza – sent. n. 27236 dell’8.11.2006. Testo della massima: ”In materia di proposizione dell’azione per far valere il diritto a prestazioni previdenziali, la decadenza cosiddetta sostanziale – prevista con norma interpretativa dall’art. 6, comma primo, del DL n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 del 1991, in riferimento all’art. 47 del DPR n. 639 del 1970,- ha efficacia retroattiva  ma non si applica ai processi in corso alla data di entrata in vigore del DL, secondo quanto disposto dal successivo comma 2 dello stesso articolo, che disciplina anche l’ipotesi in cui il processo sia stato proposto durante la precaria vigenza dei decreti legge non convertiti (n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991), senza che in senso contrario rilevi l’art, 1, comma secondo, della legge di conversione n. 166 suddetta (a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti). Conseguentemente, qualora la decadenza, verificatasi a norma dell’art. 547 suddetto, riguardi una domanda giudiziale proposta durante la vigenza dei decreti legge non convertiti, la stessa ha carattere procedimentale e viene meno la rilevanza ai fini del giudizio della originaria domanda amministrativa, determinandosi l’improponibilità della domanda giudiziale”.

Previdenza e assistenza - divorzio – decesso di uno degli ex coniugi – domanda del superstite di attribuzione della pensione di reversibilità – necessità o meno, per il suo accoglimento, della concreta titolarità dell’assegno divorziale (5529/03 + 28912/03 + 18923/04 Ric.) CONTRASTO Restituito alla Sezione per intervenuta risoluzione legislativa del contrasto. Con l’art. 5 della legge 28/12/2005, n. 263, il Legislatore ha infatti stabilito che “le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1/12/1970, n.898 e succ. mod. , si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parete del Tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898/1970”

Previdenza e assistenza – lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi – obbligo del datore di pagare il premio supplementare all’INAIL anche sulle retribuzioni afferenti alle ferie, congedi e malattie – (in)sussistenza (7647/03 + 7649/03 Ric.) CONTRASTO – rel. 135/05 – ud. 27.4.2006 – Rel. Miani Canevari – sentt. 13025 e 13026 del 1.6.2006 – Testo della massima: “Il premio supplementare di cui all’art. 153 del TU n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell’asbestosi va calcolato sull’intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie”.

Previdenza e assistenza - mobilità c.d. lunga - presupposti - contribuzione minima di 28 anni - automaticità o meno del cumulo dei versamenti effettuati presso diverse gestioni e in caso negativo (im)proponibilità della domanda di ricongiunzione dopo il licenziamento o la cessazione della mobilità ordinaria ( 17924/01 Ric.) - CONTRASTO – rel 152/2005 – ud. 8.6.2006 – Rel. Miani Canevari – sent.16749 del 21.7.2006 Testo della massima: “ai fini della concessione del beneficio di cui all’art. 7, comma settimo della legge n. 223 del 1991, il requisito dei 28 anni di contribuzione può essere conseguito al momento di cessazione dell’attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo (automatico) dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione dei lavoratori autonomi – che consentirà poi di ottenere la pensione di anzianità in quest’ultima gestione – sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, ex lege n. 29/1979, al fine di ottenere l’erogazione della pensione in questa stessa gestione;   restando peraltro esclusi, quando non si faccia ricorso alla suddetta ricongiunzione, la possibilità di cumulare nell’assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti”. 

Previdenza e assistenza – pensione supplementare – liquidazione – criteri di rivalutazione dei redditi anteriori al 1968 – (in)applicabilità dell’indice ISTAT dell’anno di percezione (23962/02 + 23964/02 Ric.) CONTRASTO – rel 86/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Miani Canevari – sentt. nn. 2041, 2042 e 2043 del 31.1.2006. Testo della massima: “La tabella C allegata al DPR n. 468/1988 (integrata dalla tabella E che l’ha sostituita ai sensi del DL 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell’applicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione”.

Procedimento civile – competenza per territorio – azione dell’amministratore per il pagamento dei contributi dovuti dal singolo condomino per l’utilizzazione delle cose comuni – (in)applicabilità della disciplina di cui all’art. 23 cpc (10058/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 12/2006 – ud. 22.6.2006 – Rel. Settimj – sent. n. 20076 del 18.9.2006 – Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno ritenuto l’applicabilità dell’art. 23 cpc anche alle cause sulle obbligazioni che nascono pro quota dalla partecipazione al condominio.

Procedimento civile – continenza di cause – potere di entrambi i giudici dinanzi ai quali pendono le cause di verificare sia la propria che l’altrui competenza – (in)sussistenza (23462/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 15/2006 – ud. 22.6.2006 – Rel. Segreto – sent. 15905 del 13.7.2006. Testo della massima. “il giudice che ravvisa la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente istaurata dinanzi ad un giudice diverso, deve verificare se sussista la competenza di quest’ultimo (per materia, territorio inderogabile e derogabile, e valore) non solo in  relazione alla causa da rimettergli, ma anche se detto primo giudice è competente per la causa su cui è stato preventivamente adito”. 

Procedimento civile – decreto ingiuntivo per sorte ed interessi con decorrenza posteriore a quella richiesta – mancata opposizione – successivo giudizio ordinario per gli interessi non riconosciuti dal decreto (in)ammissibilità (3558/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 67/2005 –ud. 2.2.2006 – Rel. Finocchiaro – sent. 4510 del 1.3.2006. Testo della massima: “il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alla domanda o ai capi di domanda non accolti. La regola contenuta nell’art. 640, ultimo comma, cpc (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta)”

Procedimento civile – domande nuove – proposizione, nel corso del giudizio di divisione del patrimonio ereditario, di domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità o l’accertamento della simulazione o la riduzione di un atto di alienazione del de cuius – (in)ammissibilità (15550/01 Ric.) CONTRASTO – rel.1/2006 – ud. 25.5.2006 – Rel. Triola—sent. 14109 del 20.6.2006. Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per l’”applicabilità, anche nel giudizio di divisione, dei principi desumibili dall’art. 36 e 167 cpc in relazione a domande di accertamento di nullità o di simulazione di atti di disposizione posti in essere dal de cuius”.

Procedimento civile – giudice di pace – cause di valore inferiore a 1,100 euro  - sentenza non definitiva sulla competenza – ricorso immediato per cassazione – (in)ammissibilità (13554/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 122/05 – ud. 27.4.2006 – Rel. Segreto – sent. 13027 del 1.6.2006 Testo della massima: “La sentenza non definitiva, con cui il giudice di pace affermi la propria competenza in una controversia da decidersi secondo equità, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, non è neppure soggetta all’immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l’impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all’impugnazione della sentenza definitiva”.

Procedimento civile – giudizio di cassazione – decesso del difensore – (ir)rilevanza (17139/01 + 1771/04 Ric.) PART. IMP. – ud. 10.11.2005 – Rel. Marziale – sent. 477 del 13.1.2006 – Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno affermato “che, in caso di morte dell’unico difensore, attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore”

Procedimento civile – (im)possibilità della condanna dell’avvocato alle spese nel caso d’inammissibilità dell’appello proposto senza valida procura (6205/02 + 19999/02 Ric.) CONTRASTO – rel. 154/05 – ud. 6.4.2006 – Rel. Morelli – sentt..nn.  10706 e 10591 del 9.5.2006  Testo della massima:” in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base, dunque, di una procura inesistente o, ad esempio, falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quella in cui l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”.

Procedimento civile – impugnazioni – integrazione del contraddittorio dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata – notificazione presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo – (in)validità (23701/00 Ric.) - CONTRASTO – rel. 49/05 – ud. 29.9.2005 – Rel. Preden – sent. 2197 del 1.2.2006. Testo della massima:” Nei giudizi d’impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cpc, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente”

Procedimento civile – opposizione a decreto ingiuntivo – tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica – mancata effettuazione della stessa per inesatte informazioni di terzi sull’avvenuto trasferimento del destinatario – (in)ammissibilità dell’opposizione tardiva (3738/01 Ric.) PART. IMP.- rel. 130/05 – ud. 16.3.2006 – Rel. Morelli – sent. 10216 del 4.5.2006
Testo della massima:”nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’art. 650 cpc”.

Procedimento civile – ricorso in cassazione – mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice – cause determinanti l’inosservanza dell’ordine – (ir)rilevanza (19795/01 Ric.)  CONTRASTO – rel. 74/05 – ud. 24.11.2005 – Rel. Lo Piano – sent. 9590 del 27.4.2006. Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per la rilevanza delle cause non conosciute dal notificante.

Procedimento civile – sanzioni amministrative – violazione del codice della strada – cartella esattoriale conseguente a verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale – opposizione –notificazione al prefetto anziché al Ministro dell’Interno – (in)sanabilità dell’errore (33297/02 Ric.)  CONTRASTO – rel. 94/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Altieri – sent. 3117 del 14.2.2006. Dal testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno stabilito che “l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma mera irregolarità, sanabile mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti di quello indicato dal giudice, la mancata eccezione dell’amministrazione o la mancata deduzione di specifico motivo di cassazione” 

Procedimento civile – sentenze del giudice di pace – individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile – criterio applicabile – (5494/04 Ric.) CONTRASTO  - rel. 4/2006 – ud. 25.5.2006 – Rel. Segreto – sent. 13917 del 16.6.2006. Testo della massima: “l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cpc) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (“contratto di massa” o meno) e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando invece il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata s di un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cc”.

Procedimento civile – Università degli Studi – rappresentanza e difesa in giudizio – spettanza o meno ope legis all’Avvocatura dello Stato (5584/04 Ric.) PART. IMP.- rel. 81/05 – ud. 12.1.2006 – Rel. Preden – sent. n. 10700 del 10.5.2006 Testo della massima:”Alle Università, dopo la riforma introdotta dalla legge 9.5.1989, n. 168, non  può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, né quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del r.d. 30.10.1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dall’art. 11 della legge 3.4.1979, n.103, e 45 r.d. citato, con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del ,mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera.”.

Processo tributario – ammissibilità o meno della produzione in cassazione di documenti nuovi comprovanti l’esistenza di un giudicato esterno e, in caso affermativo, idoneità o meno dello stesso a fare stato in periodi d’imposta diversi da quello per il quale si è formato (10797/01 + 13405/01 Ric.) CONTRASTO – rel. 3/2006 – ud. 4.5.2006 – Rel. Botta – sent. n. 13916 del 16.6.2006  Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite si sono pronunciate a favore della deducibilità e rilevabilità del giudicato esterno formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, della possibilità della sua produzione fino all’udienza di discussione e dell’estensione del giudicato tributario a diversi periodi d’imposta nel caso in cui riguardi qualificazioni giuridiche od altri aspetti destinati a durare nel tempo.

.Processo tributario – proposizione del ricorso per cassazione contro l’ufficio locale dell’Agenzia – conseguenze – (31359/02 Ric.)  PART. IMP. – rel. 94/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Altieri – sent. 3118 del 14.2.2006

Processo tributario – sentenza di appello – notificazione all’Agenzia Centrale delle Entrate anziché all’ufficio periferico che era stato in giudizio – (in)idoneità a far decorrere il termine breve d’impugnazione (6820/04 Ric.) PART. IMP – rel. 94/05 – ud. 15.12.2005 – Rel. Altieri – sent. 3116 del 14.2.2006. Dal testo delle sentenze risulta che le Sezioni Unite hanno stabilito che “la notifica della decisione, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso, può essere indifferentemente effettuata all’Agenzia presso la sua sede centrale ovvero presso il suo ufficio periferico; inoltre, che il ricorso per cassazione può essere proposto anche nei confronti dell’ufficio periferico, e ad esso notificato”.

Professioni intellettualii – medici – procedimento disciplinare – decisione del Consiglio dell’Ordine – sottoscrizione di tutti i componenti – necessità – (in)sussistenza (25581/04 Ric.) CONTRASTO – rel. 5/2006 – ud-. 25.5.2006 – Rel. Di Nanni – sent. 14850 del 28.6.2006. Dal testo della sentenza, risulta che le Sezioni Unite hanno stabilito che “l’art. 47 del d.p.r. n. 251 del 1950, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della validità della decisione disciplinare, è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente edell’estensore”.

Sanità - convenzioni del Ministero della Difesa con medici civili ex art. 1 legge n. 304/1986 - previsione di durata determinata superiore a 3 mesi - (in)validità della convenzione (art. 9, comma 7, DPR n. 316/1990) e (non) convertibilità in rapporto a tempo in determinato (6166/02, 5700/02, 9562/02 Ric.) – CONTRASTO – rel.. 44/05 – ud. 12.1.2006 – Rel. Vidimi – sentt. 2044 e 2045 del 31.1.2006 Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto nel senso di “negare che-in tema di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1, comma secondo, della legge 21 giugno 1986, n. 304 con i medici civili, generici o specialistici (ove le esigenze della sanità non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali o degli enti od istituti di cui al comma primo)- sia configurabile la trasformazione del rapporto del medico convenzionato da rapporto a termine a rapporto a  tempo indeterminato (o possa configurarsi un diritto alla continuazione in ogni caso del rapporto lavorativo dopo il recesso dell’amministrazione) in attuazione del dettato dell’art. 9, n.7, del d.p.r. 28 settembre 1990, n. 316”

Sanzioni amministrative – emissione – (in)applicabilità del termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 (21961/02, 23008/02 e 23294/02 + 26271/02 Ric.)  CONTRASTO – rel. 97/05 – ud. 16.3.2006 – Rel. Bucciante – sent. nn. 9591, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598 e 9599 del 27.4.2006  Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il termine stabilito dall’art. 2, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 non è applicabile nei procedimenti d’irrogazione di sanzioni amministrative”.

Sanzioni amministrative – opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada – Autorità legittimata a contraddire – individuazione ad opera del ricorrente – necessità – (in)sussistenza (13554/01 Ric.) CONTRASTO – ud. 27.4.2006 - Rel. Altieri – sent. 21624 del 6.10.2006. dal testo della sentenza risulta che le SU hanno condiviso la tesi secondo la quale grava sull’ufficio giudiziario dinanzi al quale è proposta l’opposizione l’onere d’individuare il soggetto passivamente legittimato, con la conseguenza che ogni eventuale errore al riguardo può comportare soltanto un vizio della sentenza ma non l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Straniero – decreto della corte di appello in sede di reclamo avverso l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore già dimorante in territorio nazionale – ricorso straordinario per cassazione – (in)ammissibilità (17398/04 Ric.) CONTRASTO - rel. 44/06 – ud. 28.9.2006 – Rel Vitrone – sent. 22216 del 16.10.2006.. Dal testo della sentenza risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per l’ammissibilità del ricorso straordinario

Straniero – decreto di espulsione a seguito di revoca della legalizzazione e rigetto dell’istanza di regolarizzazione – impugnazione – facoltà del GO di sindacare in via incidentale la legittimità degli atti presupposti (32279/05 + 31544/05 Ric.) PART. IMP.- rel. 45/06 – ud. 28.9.2006 – Rel Vitrone – sentt. 22217 e 22221 del 16.10.2006. Dal testo delle sentenze, risulta che le Sezioni Unite hanno concluso per l’inammissibilità di un sindacato incidentale sugli atti amministrativi presupposti.  

Successioni – pretermissione di tutti i legittimari – esperimento dell’azione di riduzione da parte di uno solo di essi – determinazione della quota di riserva ed applicabilità o meno dell’accrescimento (14836/01 Ric.) PART. IMP.- rel. 117/05 – ud. 27.4.2006 – Rel. Triola - sent. n. 13429 del 9.6.2006 - Testo dellla massima: “ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell’azione di riduzione  da parte di qualcuno dei legittimati”.

Trascrizione – atti relativi a beni immobili – domande dirette al rispetto delle distanze legali tra gli edifici – onere della trascrizione – (in)sussistenza (13706/01 Ric.)  CONTRASTO – re. 63/05 – ud. 10.11.2005 – Rel. Settimj – sent. 13523 del 12.6.2006 Testo della massima: “le domande intese a far valere la violazione ai limiti legali della proprietà non solo sono suscettibili di trascrizione ex art. 2653 n.1 cc, ma, anzi, devono essere trascritte perché l’attore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda”.

Tributi – ICI – terreni agricoli divenuti edificabili in base a PRG adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione – obbligo del proprietario di denunciarne la variazione della destinazione urbanistica – (in)sussistenza (13532/04 Ric.) - CONTRASTO –rel. 145/05 – ud. 28.9.2006 –– Rel. Merone– sent. 25506 del 30.11.2006 . Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno dato atto dell’intervenuta composizione del contrasto con legge di interpretazione autentica (art. 36, comma 2, del DL 4/7/2006, n.223, convertito in legge 4/8/2006, n. 248), la quale ha stabilito che un’area deve considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi .

Tributi – imposta di registro – incorporazione di società – titolarità, da partite dell’incorporante, dell’intero capitale sociale dell’incorporata – deducibilità per la prima volta in cassazione – (in)ammissibilità (31814/02 Ric.) CONTRASTO - rel. 33/06 – ud. 6.7.2006 – Rel. Altierii – sent. 26948 del 18.12.2006 – dal testo della sentenza emerge che le Sezioni Unite hanno concluso per la inesistenza di limiti alla deducibilità di questioni concernenti l’applicazione del diritto comunitario.

Tributi - imposte dirette - fondazioni bancarie - ritenuta a titolo d'imposta sugli utili societari - (in)applicabilità dell'esonero previsto dall'art. 10 bis della legge n. 1745/1962 e succ. mod. (17442/99 Ric.) - CONTRASTO - rel. 126/03 - ud. 27.4.2006 - Rel. Altieri – sent. 27619 del 30.12.2006 Dal testo della sentenza emerge che salvo prova contraria da esse dovuta, le fondazioni bancarie si presumono imprese e che il giudice nazionale, ove ritenga che l’ agevolazione costituisca un aiuto di Stato, deve disapplicare le norme nazionali e dichiarare la non spettanza del beneficio.

Tributi – INVIM – alienazione di terreno avente destinazione edificatoria in base a strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato – (ir)rilevanza ai fini della determinazione del valore (4060/2000 Ric.) CONTRASTO - rel. 145/05 – ud. 28.9.2006 – Rel. Merone – sent. 25505 del 30.11.2006 . Dal testo della sentenza emerge che le SU hanno dato atto dell’intervenuta composizione del contrasto con legge di interpretazione autentica (art. 36, comma 2, del DL 4/7/2006, n.223, convertito in legge 4/8/2006, n. 248), la quale ha stabilito che un’area deve considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi .

Hosted by www.Geocities.ws

1