200717916a   conforme a Cass. SS.UU. n. 17 del 2007 (rv. 594876)

200717916b   E' punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario e viola l'art. 18 del r.d. lgs. n. 511 del 1946 il comportamento del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per quantità dei casi ed entità ei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno respinto il ricorso del magistrato sanzionato con l'ammonimento per la violazione dei suoi doveri di diligenza ed operosità, con conseguente compromissione del suo prestigio e di quello dell'ordine giudiziario, consistita nell'aver ritardato il deposito delle motivazioni di 148 sentenze civili e di 119 ordinanze istruttorie riservate nel periodo di attività oggetto dell'ispezione ministeriale, rilevandosi, in particolare, ai fini della valutazione del superamento dell'individuata soglia di ragionevolezza e di giustificabilità, la gravità della violazione sia per il numero dei ritardi di deposito che dell'entità delle condotte addebitategli, evidenziandosi, soprattutto, come 14 sentenze erano risultate depositate tra i 700 e gli 800 giorni, 28 tra gli 800 e i 900, altre 28 tra i 900 e i 1000 giorni e 47 oltre i 1000 giorni, con 21 oltre i tre anni e 5 oltre i 4 anni).  NOTA: importante pronuncia che precisa i presupposti relativi alla configurabilità dell’illecito disciplinare riconducibile al tardivo deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

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