200716627a In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso per cassazione previsto avverso le sentenze della Sezione disciplinare del C.S.M., in relazione ai modi ed ai termini della sua proposizione, occorre aver riguardo alla disciplina legale vigente non già al tempo della formulata impugnazione, bensì nel momento in cui si è completato il procedimento di emissione della sentenza impugnata ed è, perciò, sorto e divenuto attuale il diritto della parte interessata ad impugnarla, non potendo la nuova legge processuale travolgere gli effetti dell'atto che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso. Pertanto, il ricorso proposto avverso una sentenza depositata successivamente al 19 giugno 2006 - data di entrata in vigore del nuovo d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, alla cui disciplina deve, perciò ritenersi sottoposto - nei termini e nelle forme previsti dal codice di procedura penale (così come previsto dall'art. 24, comma primo, dello stesso d. lgs. n. 109 del 2006) deve essere considerato ammissibile, senza alcuna incidenza al riguardo della circostanza che lo stesso sia stato indirizzato (come nella specie), ancor prima delle modifiche intervenute con la legge n. 269 del 2006, alle Sezioni unite civili (alla cui competenza, peraltro, con la previsione di cui al terzo comma del nuovo art. 32 bis del d. lgs. n. 109 del 2006, come introdotto per effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q) della menzionata legge n. 269 del 2006, i ricorsi sono stati trasferiti, proprio al fine di superare le difficoltà e le incertezze determinate dalla mancanza di qualsiasi originaria normativa transitoria e dall'emanazione della più recente normativa in seguito ad un periodo di vigenza delle nuove disposizioni procedurali di cui al d. lgs. n. 109 del 2006). NOTA: v., per l’individuazione essenziale del medesimo principio, Cass. SS.UU. n. 27172 del 2006 (rv. 593733).
200716627b Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo anche stabilire se esso sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, le quali però devono essere adeguatamente dimostrate dall'incolpato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso del magistrato sanzionato con la censura, peraltro già incorso in due condanne disciplinari precedenti per analoghi addebiti, sul presupposto dell'adeguatezza e della logicità della sentenza impugnata, con la quale la numerosità e la gravità degli episodi era stata congruamente valutata quale indice sintomatico di negligenza e disordine nell'espletamento delle funzioni giudiziarie di magistrato di sorveglianza e, come tale, causa di serio discredito all'amministrazione della giustizia nel suo insieme, oltre che di possibile condanna dello Stato italiano ad opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). NOTA: in senso conforme sul principio generale v. Cass. SS.UU. n. 195 del 2001 e n.12875 del 2004.