200716626a Nel sistema normativo antecedente alla nuova disciplina individuata dal d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, l'azione disciplinare contro i magistrati era esercitata con la richiesta del P.G. presso la Corte di cassazione al Consiglio Superiore della Magistratura di istruzione formale ovvero con la comunicazione dello stesso P.G. al C.S.M. che egli procedeva con istruzione sommaria, con la conseguenza che la pregressa attività ispettiva ministeriale, di natura amministrativa e non giurisdizionale, si poneva al di fuori del procedimento disciplinare vero e proprio, alla quale non poteva considerarsi, del resto, unicamente preordinata. (Nella specie, le Sezioni unite, rigettando il relativo motivo del magistrato ricorrente, hanno ritenuto che con l'impugnata sentenza disciplinare fosse stata correttamente qualificata la relazione dell'ispettore come una mera notizia, sulla base della quale il P.G. aveva deciso di dar corso all'azione disciplinare nelle forme dell'istruttoria sommaria, e ne aveva tratto la conclusione che le eventuali violazioni di legge intervenute nel corso dell'inchiesta ispettiva non avrebbero potuto riflettersi sulla validità del decreto di citazione a giudizio e del conseguente processo disciplinare). NOTA: cfr., per idonei riferimenti, Cass. SS.UU. n. 13602 del 2004.
200716626b In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati (nella specie ricadente sotto il vigore della normativa antecedente alla nuova disciplina di cui al d. lgs. n. 109 del 2006), è da considerarsi validamente formato e non affetto da indeterminatezza - anche in virtù del rispetto del principio generale di conservazione degli atti, quando siano idonei a produrre gli effetti tipici ad essi ricollegabili - il capo di incolpazione che ponga riferimento alla contestazione di uno o più comportamenti disciplinarmente rilevanti, ancorché impropriamente formulati a mò di esempio, risultando tale modalità comunque idonea a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa dello stesso incolpato, con riferimento agli addebiti specificamente individuati, restando poi naturalmente affidato al giudice di merito disciplinare stabilire se quei fatti, nella loro individuale e puntuale materialità, siano o meno sufficienti ad integrare l'illecito disciplinare. All'esito del compimento di questo accertamento e della valutazione dei singoli episodi contestati il giudice disciplinare può, ovviamente, pervenire a pronunciare condanna per una parte sola dei fatti imputati che siano rimasti riscontrati, senza potersi ritenere che tale giudizio configuri un inammissibile mutamento dell'incolpazione. NOTA: per riferimenti v. la recente Cass. SS.UU. n. 1 del 2007.
200716626c Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare non è sufficiente il compimento, da parte del magistrato, di atti scorretti o contrari alla legge, essendo altresì necessario che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui deve godere il magistrato, ovvero a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario; in altri termini, la rilevanza disciplinare dei comportamenti ascritti al magistrato incolpato risiede essenzialmente nel discredito che quelle condotte, anche all'infuori di ogni illecita preordinazione, sono idonee a gettare sull'esercizio dell'attività giudiziaria e che il magistrato è comunque tenuto ad evitare. Il relativo accertamento delle suddette condizioni compete alla Sezione disciplinare del C.S.M. ed è incensurabile in sede di legittimità se la relativa decisione risulti sorretta da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso proposto dal magistrato fallimentare sanzionato con l’ammonimento, rilevando la correttezza e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione ai plurimi addebiti disciplinari ascritti all'incolpato consistiti nell'indebita pressione esercitata su un curatore con successiva proposta della sua revoca a fini ritorsivi, nell'aver colpevolmente ignorato una serie di segnalazioni di altro curatore relativi al compimento di atti, da parte di una cooperativa poi dichiarata fallita, intesi a sottrarre, nell'imminenza del fallimento, il proprio patrimonio alla soddisfazione dei creditori, e, infine, nell'aver contribuito, con la sua condotta, all'emanazione di un provvedimento collegiale di rigetto dell'istanza di riapertura del fallimento di una società sul presupposto, dimostratosi falso, dell'inesistenza di attivo). NOTA: per meri riferimenti cfr. Cass. SS.UU. n. 20119 del 2005.
200716626d Ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare a carico di magistrato che sia riferibile ad addebiti riconducibili alla sua attività provvedimentale non si valuta la correttezza in sé di un determinato provvedimento che sia stato redatto dallo stesso incolpato, bensì la condotta del magistrato medesimo, cioè il suo impegno intellettuale e morale congiuntamente alla sua dedizione alla sua funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, infatti, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. Per stabilire allora se ricorra o meno la responsabilità disciplinare è necessario accertare se il provvedimento costituisca un sintomo di negligenza o di inammissibile imperizia del giudice, come tale suscettibile di quella negativa incidenza sull’indicato prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno confermato l'impugnata sentenza disciplinare con la quale, in relazione alla reiezione di un provvedimento di riapertura di un fallimento, era stata ravvisata la responsabilità disciplinare del magistrato fallimentare incolpato, che aveva contribuito in modo determinante alla conseguente deliberazione collegiale, non già nel fatto che con detto provvedimento si fosse potuto eventualmente violare l'art. 121 legge fall., bensì nell'inescusabile negligenza che in esso si era manifestata, perché fondato su presupposti inesistenti, adottandosi in proposito una motivazione solo apparente e basata su un macroscopico travisamento dei fatti). NOTA: interessante principio sul quale non si ravvisano precedenti propriamente in termini.