200716625a    conforme a Cass. SS.UU. n. 1821 del 2007 (rv. 593983).

200716625b   In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della violazione disciplinare commessa dall'incolpato - anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - unitamente alla determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del C.S.M., il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, relativa a fatti contestati all'incolpato nella vigenza dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso del magistrato colpito dalla sanzione dell'ammonimento, rilevando l'adeguatezza e la logicità della motivazione adottata dal giudice disciplinare nella sentenza impugnata, con la quale era stata correttamente ravvisata una violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio a carico del ricorrente nei riferimenti polemici verso altri magistrati dell'ufficio di appartenenza, inseriti in un provvedimento giurisdizionale al di fuori di ogni esigenza funzionale della parte motiva dello stesso, punita con la predetta sanzione minima in virtù del carattere non propriamente offensivo delle espressioni adoperate e dei motivi di contrasto interno sussistenti con altri colleghi).   NOTA: principio generale univoco: v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7102 de l2007.

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