200716623 La disposizione di cui all'art. 15, commi secondo e settimo, del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - modificato dall'art. 3, lett. g), punto 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 - relativa alla nuova disciplina dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati si applica ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dal 19 giugno 2006 (ovvero dalla data di entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 109 del 2006, ai sensi dei relativi artt. 32 e 32 bis), mentre per i procedimenti disciplinari promossi prima dell'indicata data si applica l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1. NOTA: v., in senso sostanzialmente conforme, da ultimo Cass. SS.UU. n. 2685 de l2007.