200716620a conforme a Cass. SS.UU. n. 2685 del 2007.
200716620b Ai fini della tempestività della promozione dell'azione disciplinare nei confronti di magistrato sottoposto a procedimento penale trova applicazione l'art. 29 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ai cui sensi l'esercizio di detta azione è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alle differenti scansioni del procedimento penale e, quindi, alla pronuncia di condanna o di proscioglimento nell'istruzione o nel giudizio. Nel caso in cui sia stato emesso decreto di archiviazione in sede penale in relazione a reati attribuiti al magistrato nei cui confronti non sia stata formulata una precisa contestazione - non potendo ritenersi che il procedimento disciplinare sia ricollegabile ad un procedimento penale - opera invece l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, secondo il quale l'azione disciplinare nei riguardi del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della Giustizia o il P.G. presso la Corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare. NOTA: sostanzialmente in termini cfr. Cass. SS.UU. n. 10384 del 2003.