200716618a     conforme a Cass. SS.UU. n. 27172 del 2006 (rv 593733);

200716618b   In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, l'art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 prevede due distinti termini, entrambi annuali, di cui uno per l'inizio dell'azione disciplinare e l'altro per l'instaurazione del conseguente procedimento. Il primo termine decorre da giorno in cui i titolari della suddetta azione (P.G. presso la Corte di cassazione e Ministro della Giustizia) hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare con l'indicazione di tutti i suoi elementi costitutivi, diversamente procrastinandosi tale decorrenza fino al momento in cui, mediante le opportune indagini amministrative, detti elementi vengano acquisiti; il termine per l'inizio del procedimento disciplinare decorre dalla data in cui è stata esercitata l'azione disciplinare con la richiesta di istruzione formale rivolta dal P.G. presso la Corte di cassazione al C.S.M. ovvero con la comunicazione di procedere ad istruzione sommaria del predetto P.G. allo stesso Consiglio ed è solo con l'inizio del procedimento che deve essere data comunicazione all'incolpato al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, la cui omissione comporta la nullità degli atti istruttori, da eccepire, peraltro, secondo le modalità e nei termini previsti dal nono comma dello stesso art. 59, conseguendone, in difetto, la sanatoria. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua di quanto enunciato, hanno respinto il motivo dedotto dal magistrato ricorrente con il quale si invocava la nullità della sentenza disciplinare impugnata sul presupposto erroneo che entro l'anno dalla notizia dell'illecito disciplinare non gli era stata data comunicazione dell'addebito, nel mentre tale obbligo, negli evidenziati termini, presupponeva che fosse già iniziato il procedimento disciplinare al quale si riferiva, non correlandosi, invece, all'esercizio dell'azione disciplinare che si perfeziona anteriormente nei modi anzidetti).  NOTA: per riferimenti cfr. Cass. SS.UU. n. 14100 del 2006.

200716618c   A causa dell'atipicità dell'illecito disciplinare del magistrato di cui all'art. 18 del R.D. Lgs. n. 511 del 1946 il giudice competente alla sua cognizione è tenuto ad un'attività ermeneutica consistente nello stabilire se la condotta oggetto dell'incolpazione rientri o meno nel richiamato paradigma normativo, dovendo valutare, in proposito, che non basta a concretare il suddetto illecito la circostanza che il magistrato abbia compiuto atti scorretti o contrari alla legge, risultando necessario che detti atti siano muniti dell’idoneità ad incidere negativamente sulla fiducia di cui deve godere o a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. L'accertamento della materialità dei fatti contestati e della loro idoneità alla configurazione del menzionato illecito compete alla Sezione disciplinare del C.S.M. ed è incensurabile in sede di legittimità se risulta sorretto da un'adeguata motivazione e privo di vizi logico-giuridici. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato l'impugnata sentenza disciplinare, ritenendola corretta e congruamente motivata, con la quale l’apposita Sezione del C.S.M. aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento a carico di un sostituto procuratore della Repubblica assegnato alla D.D.A. con riferimento al predetto illecito, ritenendone la sua configurazione in relazione alla condotta osservata dall'incolpato consistita nell'aver rilasciato, nel corso di un procedimento dinanzi alla sezione del riesame, una dichiarazione al difensore dell'imputato sottoposto a custodia cautelare dal G.I.P.  su richiesta della stessa D.D.A., nella quale aveva attestato il buon livello di collaborazione del detenuto, senza però informare della sua iniziativa i colleghi dell'ufficio, il coordinatore della D.D.A. ed il Procuratore distrettuale). NOTA:  v., in termini generali, tra i vari precedenti, Cass. SS.UU. n. 23235 del 2005; n. 6214 del 2005 e n. 10313 del 2006.

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