200716615a conforme a Cass. SS.UU. sent. n. 2685 del 2007.
200716615b Il ricorso per cassazione proposto da un magistrato avverso una decisione della Sezione disciplinare del C.S.M. sotto la vigenza della disciplina anteriore al d. lgs. n. 109 del 2006 ed indirizzato alle Sezioni unite penali anziché a quelle civili non è da qualificare come improponibile in quanto sia i giudici penali che quelli civili appartengono alla magistratura ordinaria ed esercitano la medesima "potestas iudicandi"; ad esso, tuttavia, individuandosi appunto nelle Sezioni unite civili il giudice competente a conoscere della relativa impugnazione, si applicano, in virtù di un rinvio generalizzato, le norme che disciplinano il processo civile, donde, oltre alla verifica della prospettazione di uno o più motivi riconducibili all'art. 360 cod. proc. civ., alla S.C., in detta composizione, è devoluto il controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso secondo il codice di rito civile, con la conseguenza che, se risulta proposto (come nella specie) avverso un provvedimento pubblicato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 2006 (di riforma del processo civile di cassazione), esso deve contenere i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. , in mancanza dei quali quest'ultima stessa norma prevede la sanzione dell'inammissibilità del ricorso medesimo (come verificatosi nell'ipotesi esaminata nel caso concreto). NOTA: interessante pronuncia sul regime processuale di impugnazione dei provvedimenti disciplinari del C.S.M. anteriormente all’entrata in vigore della disciplina di cui al d. lgs. n. 109 del 2006.