200716412 (a) In tema di condono fiscale, il giudizio relativo all'applicabilità della sospensione dei termini d'impugnazione prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ad una determinata controversia richiede una valutazione "ex ante" in ordine all'ammissibilità della definizione agevolata, la quale, non potendo sovrapporsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria, destinataria della domanda di condono, quando ne sia in corso l'istruttoria o quando la domanda stessa sia stata respinta con provvedimento impugnato dinanzi al giudice competente, si risolve necessariamente in un'indagine su fatti astrattamente preclusivi della definibilità della lite, ferma restando la valutazione, riservata al giudice competente, dell'ammissibilità in concreto della definizione agevolata.
200716412 (b) Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.