200716293 (a) In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.

 

200716293 (b) Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine al ricorso con cui il contribuente, nell'impugnare un avviso di liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, faccia valere vizi degli atti amministrativi concernenti la determinazione in via generale dei criteri di applicazione del tributo, nonchè di quelli attinenti alla formazione del ruolo: rientra infatti nella competenza del giudice tributario, così come delineata dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, valutare l'illegittimità degli atti amministrativi generali, al limitato fine di decidere la controversia relativa ad uno specifico rapporto tributario, senza poter procedere all'annullamento dell'atto generale.

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