200716289 Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine al ricorso avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della tassa e della soprattassa dovute in caso di trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole o industriali senza l'autorizzazione di cui agli artt. 28 e 29 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39: le tasse automobilistiche hanno infatti natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ed integrato dall'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario, il quale è pertanto chiamato a decidere sia sull'ammontare della tassa di circolazione dovuta, sia sulle sanzioni conseguenti all'utilizzazione di un veicolo senza che sia stata versata la tassa nella misura adeguata al servizio prestato.