200714572a   Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. (Nella specie, le Sezioni unite, correggendone la motivazione sulla scorta del riferimento all'onere probatorio gravante sull'opposto, hanno confermato la sentenza impugnata con la quale era stata ravvisata l'ammissibilità di un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo irregolarmente notificato nei confronti di un'amministrazione statale, in relazione all'art. 144 cod. proc. civ., presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso quella distrettuale legittimata quale destinataria dell'atto, in virtù dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, senza che l'opposto, che aveva contestato l'irregolarità della notificazione, fosse riuscito a provare che la stessa notificazione era stata effettuata anteriormente in modo valido, in modo da rendere l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. inammissibile).NOTA: cfr., per riferimenti, Cass. n. 11066 del 2003 e Cass. SS.UU. n. 9938 del 2005.

200714572b    Il privato destinatario di finanziamenti pubblici nel campo della formazione professionale può essere titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti della P.A. concedente. In particolare, nella fase successiva all'emanazione del provvedimento di finanziamento, detto privato è normalmente titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte con tale finanziamento, con conseguente attribuzione della relativa giurisdizione al giudice ordinario per le controversie relative al pagamento degli importi dovuti ovvero riconducibili ai provvedimenti di decadenza o di risoluzione con i quali la P.A. abbia ritirato la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a fondamento del rapporto di finanziamento; tuttavia, allorquando nella stessa fase la P.A. si determini nel senso di non erogare il finanziamento già accordato provvedendo, in sede di autotutela, ad annullare il predetto provvedimento per vizi di legittimità ovvero a revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico, il privato beneficiario non può vantare che l'interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri, con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie introdotte dallo stesso beneficiario per il riconoscimento di dette sovvenzioni pur in presenza dell'esercizio del menzionato potere di autotutela della P.A. . Pertanto, alla stregua di tale principio, appartiene alla giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda (proposta, invece, nella specie dinanzi al giudice ordinario, legittimamente, perciò, dichiaratosi difettante di giurisdizione) tesa all'ottenimento, da parte di un'associazione privata, del pagamento dei contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un programma di formazione professionale avanzato, qualora, dopo la fase di concessione del finanziamento e di stipula della convenzione-contratto tra le parti, il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento della formazione professionale dei lavoratori, istituito presso il citato competente Ministero, abbia disposto la sospensione dei finanziamenti stessi, così esercitando un atto di autotutela nell'interesse pubblico della P.A. (la cui valutazione ineriva, nel caso concreto, l'affidabilità del soggetto destinatario del finanziamento per fatti penali, ancorché emersi successivamente  all'adozione del provvedimento di riconoscimento della pubblica sovvenzione).  NOTA: pronuncia importante che si conforme, peraltro, ai principi generali dettati in materia di sovvenzioni pubbliche finalizzate alla realizzazione dei citati progetti di formazione professionale.  

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