200714288a Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima. NOTA: per riferimenti v. Cass. n. 3126 del 2003.
200714288b Il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata. NOTA: v., sul punto, Cass. SS.UU. nn. 2303 del 1992 e 14275 del 2002.
200714288c Attesa l'ampia portata della normativa (art. 63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001) che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale, e, quindi, anche per le controversie aventi ad oggetto, come nella specie, l'anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità, ai sensi dell'art. 19, comma primo, del d.P.R. n. 465 del 1997, presso la suddetta Agenzia per la gestione dell'albo. NOTA: in senso conforme cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 16876 del 2005.