200712348a   La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo (come eccezione alla regola generale di cui al primo comma) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e denominata da una discrezionalità (non solo tecnica ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia (come quella instaurata nella specie) con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta. NOTA: in materia v., da ultimo, Cass., SS.UU.,  sent. n. 15342 del 2006 e ord. n. 11722 del 2005.

200712348a    In tema di risarcimento  dei danni, l'accertamento per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione. (Nella specie, le Sezioni unite, sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione all'azione risarcitoria esperita da un soggetto invalido per il mancato riconoscimento del titolo di riserva spettantegli in funzione della formazione della graduatoria concorsuale, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva accertato, con motivazione logica ed adeguata, sulla base delle risultanze istruttorie la colposa omissione di valutazione di tale condizione in favore dell'originaria attrice con conseguente responsabilità extracontrattuale del ricorrente Ministero, procedendo alla quantificazione dei danni attraverso un corretto e congruo percorso argomentativo). NOTA: in senso conforme v. Cass. nn. 18352 e 20283 del 2004.

 

 

 

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