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La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo (come
eccezione alla regola generale di cui al primo comma) le controversie in
materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si
riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da
una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di
ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto
delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e denominata
da una discrezionalità (non solo tecnica ma anche) amministrativa nella
valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie
nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale
la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione
tecnica. Ne consegue che la controversia (come quella instaurata nella specie)
con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai
fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura
concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che la relativa
disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione
alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto
riservato quale appartenente a categoria protetta. NOTA: in materia v., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 15342 del 2006 e ord. n. 11722 del 2005.
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In tema di risarcimento dei
danni, l'accertamento per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art.
1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza,
integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta
al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione. (Nella specie,
le Sezioni unite, sul presupposto della sussistenza della giurisdizione
ordinaria in relazione all'azione risarcitoria esperita da un soggetto invalido
per il mancato riconoscimento del titolo di riserva spettantegli in funzione
della formazione della graduatoria concorsuale, ha confermato l'impugnata
sentenza che aveva accertato, con motivazione logica ed adeguata, sulla base
delle risultanze istruttorie la colposa omissione di valutazione di tale
condizione in favore dell'originaria attrice con conseguente responsabilità
extracontrattuale del ricorrente Ministero, procedendo alla quantificazione dei
danni attraverso un corretto e congruo percorso argomentativo). NOTA: in senso conforme v. Cass. nn. 18352 e
20283 del 2004.