200711667 Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa alla domanda del privato rivolta ad ordinare all'amministrazione l'acquisizione un immobile di sua proprietà ubicato nella fascia di rispetto di un tratto di ferrovia in costruzione, quale circostanza condizionante la prestazione dell'assenso all'attraversamento del proprio territorio da parte del Comune in sede di conferenza di servizi, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi nella quale possa ravvisarsi un diritto soggettivo, non essendo intervenuto, in particolare, alcun atto ablatorio per il quale possa predicarsi la carenza di potere, e non potendosi neppure ravvisarsi gli elementi dell'istituto dell'esproprio di frazioni residue non utilizzabili (che comunque è legato ad apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione), né dell'obbligo legale a contrarre, in assenza di precipua volontà dell'ente pubblico di assoggettarsi alle regole di diritto comune, e neppure del contratto a favore di terzo, vertendosi comunque nell'ambito di atti inquadrabili nell'esercizio dell'attività pubblicistica, confluenti in una conferenza di servizi, dalla quale, siccome preordinata a promuovere l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni per la realizzazione di un programma comune, possono scaturire unicamente posizioni di interesse legittimo, oltre al fatto che, trattandosi di modulo convenzionale riconducibile all'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per esso si configura la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 11 da tale norma richiamato.