200710374a La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. NOTA: cfr., da ultimo, Cass. n. 14846 del 2006.
200710374b conforme a Cass., SS.UU., sentenza n. 25277 del 2006.
200710374c In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, quarto comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, allorquando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pone riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a consentire l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; pertanto, alla stregua di questo presupposto, deve ritenersi che le procedure che permettono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso - tale essendo anche la prova che viene denominata "selettiva" - qualunque sia l'oggetto delle prove chee i candidati sono chiamati a sostenere; diversamente, la controversia (come nella specie) che attiene ad una selezione-concorso che comporta il passaggio (a soli fini economici) da una qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. NOTA: orientamento ormai univoco.
200710374d La possibilità di denunziare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi del lavoro pubblico, di cui all'art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2001, prevista in generale dall'art. 63, quinto comma, dell'art. 63 dello stesso d. lgs., risulta statuita espressamente dall'art. 64 del medesimo testo normativo per le controversie (come nella specie) in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi. A tal fine, pur potendo il giudice di legittimità procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti collettivi, dalla natura negoziale degli stessi deriva che tale interpretazione deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale (la cui asserita errata applicazione da parte del giudice del merito pure era stata denunciata dall'Amministrazione ricorrente nella fattispecie). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in proposito è, peraltro, necessario che in esso siano motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative. NOTA: principio consolidato.
200710374e conforme a Cass. n. 1754 del 2007.
200710374f conforme a Cass. SS.UU. n. 16602 del 2005.