200710371a  La regola dettata dall'art. 16 lett. f) del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti generali "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere", non è applicabile alle Regioni, ma solo alle Amministrazioni statali (in virtù dell'art. 8 del d. lgs. n. 80 del 1998) né, con riferimento alla Regione Calabria, può scaturire tale estensione dalla legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, che conferisce ai dirigenti la rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere, ma non il potere di promuovere e resistere alle liti. Conseguentemente, la suddetta Regione, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell'art. 123 Cost., come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), è legittimata a promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall'art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo. (Nella specie, tuttavia, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso, ha rilevato la validità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dell'atto di appello sottoscritti dal presidente della Giunta regionale sulla base di delibera del dirigente dell'avvocatura regionale che trovava il suo fondamento in altra apposita delibera preventiva della stessa Giunta, alla quale si sarebbe dovuto attribuire non già il valore di ratifica bensì quello di legittimo atto di conferimento dei poteri al predetto dirigente, come tale riconducibile al disposto del citato art. 27 lett. f) della legge n. 519 del 1971, dovendosi ricomprendere nella relativa formula, attributiva del potere alla Giunta di deliberare in materia di liti attive e passive, anche la facoltà della stessa Giunta di conferire ad altri il potere in tal senso). NOTA: sul punto v., quali precedenti, Cass. n. 11071 del 2003 e 23321 del 2004.

200710371b   In tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell'attuale art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d. lgs., n. 165 del 2001, sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998) delle questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Pertanto, in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza di pretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle relative spettanze economiche (nella specie risalente al 1981, con conseguente affermazione dell’appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa), atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio. Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come riconosciuta ricorrente nella fattispecie), per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, non è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, poiché questa data deve considerarsi posta, anche nell'assetto normativo risultante dal citato d. lgs. n. 165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.  NOTA:  pronuncia complessiva conformatasi a tutti i principi ormai consolidatisi in materia.

 

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