200708363 a   In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d. lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivo dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti il periodo anteriore a tale data. Al riguardo, la predetta norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma settimo, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi nel senso che il riferito discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa vada riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, benś al dato storico dell'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. (Nella specie, le Sezioni unite hanno individuato tale discrimine temporale ponendo riguardo, in relazione all'esperimento di un'azione di risarcimento proposta da alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per l'assunta perdita di "chances" conseguente all'assunta omissione dell'adozione di atti di progressione in carriera nei loro confronti, al momento dell'asserita inadempienza del suddetto istituto inerente l'obbligo di equiparare il personale dipendente, quanto all'inquadramento, al personale del comparto sanità, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risalendo siffatta condotta omissiva al 1994).  

200708363 b Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 20 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, le Sezioni unite hanno dichiarato  - in relazione ad un'azione risarcitoria di alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per assunti danni riconducibili a comportamenti lesivi incidenti sulla loro progressione in carriera - la giurisdizione del giudice amministrativo anche in riferimento ad un atto di detto Istituto successivo al 30 giugno 1998 comportante l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di organizzazione rientrante nella fattispecie del citato primo comma dell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione del giudice ordinario). NOTA: in senso conforme v. Cass. SS.UU. ord. n. 15904 del 2006. 

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