200708087 a   Nella procedura per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 in relazione al d.P.R. n. 500 del 1996, degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'Amministrazione intende ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la P.A. deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale. Ne consegue che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria e, perciò, anche quella (come dedotta nella fattispecie) relativa alla domanda proposta da un medico titolare di convenzione con incarico di specialista ambulatoriale per un determinato numero di ore per il riconoscimento del suo diritto, in base alla graduatoria conseguente ad apposito bando pubblicato dall'azienda sanitaria, all'attribuzione di un aggiuntivo incarico di medico specializzato ambulatoriale in altro settore specialistico per un ulteriore numero di ore e al correlato risarcimento del danno in virtù della sopravvenuta determinazione della stessa azienda di non avvalersi della formata graduatoria e di conferire il suddetto incarico a medici dipendenti in regime ospedaliero.   NOTA: principio interessante (per precedenti v., ad es., Cass. SS.UU.  ord. n. 3231 del 2004).

200708087 b   Le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, relative al merito della domanda azionata, devono ritenersi - qualora effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale - estranee all'unica "ratio decidendi" della sentenza, e, perciò, svolte "ad abundantiam", con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha né l'onere né l'interesse ad impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili. NOTA: principio rilevante (in senso sostanzialmente conforme v. Cass. n. 9973 del 1998).

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