200707390 (a) In tema di contabilità pubblica, la regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta negli artt. 73 - 75 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli artt. 20 e ss. del relativo regolamento (regio decreto 28 maggio 1924, n. 827), nonché nell'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), trova fondamento in un'indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie. Essa, pertanto, non può subire limitazioni per effetto dell'art. 1, comma primo, lettera a), del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, che non menziona le partecipazioni societarie tra i beni mobili il cui maneggio dà luogo all'obbligo di rendiconto, trattandosi di una norma a carattere regolamentare che, in quanto priva di specifica delega legislativa, non può operare una restrizione dell'area giurisdizionale assegnata in tale materia alla Corte dei conti: tale giurisdizione, infatti, ha carattere necessario ed indefettibile, trovando copertura nell'art. 103, secondo comma, Cost., il quale, contiene una clausola generale non limitabile o comprimibile, e quindi non necessitante (a differenza delle altre ipotesi di giurisdizione affidate alla Corte dei Conti) dell'"interpositio legislatoris", che legittima la disapplicazione della citata disposizione regolamentare, anche nei giudizi a carattere non impugnatorio.

 

200707390 (b) In tema di contabilità pubblica, la mancata adozione di misure organizzative idonee ad assicurare un corretto adempimento dell'obbligo della resa dei conti, pur ostacolando il puntuale esercizio della giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti preposti alla custodia ed alla gestione dei beni pubblici, può costituire fonte soltanto di responsabilità amministrativa, ove ne siano derivati danni per l'Amministrazione, ma non giustifica l'utilizzazione del giudizio di conto con finalità meramente esplorativa, non potendo esso costituire una sorta di strumento istruttorio diretto ad individuare i soggetti in questione. Sebbene, infatti, l'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 estenda la responsabilità contabile ai c.d. contabili di fatto, il sistema distingue nettamente l'attività di amministrazione, spettante agli organi titolari del potere di spesa, o più in generale dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni, e la gestione contabile, che costituisce il momento finale o esecutivo della gestione finanziaria, e spetta a coloro cui è affidato il maneggio dei beni: l'onere di individuare tali soggetti incombe pertanto al P.G., il quale deve adempierlo su base normativa, trattandosi di figure organiche tipiche, preposte all'esercizio di una pubblica funzione, e non essendo configurabile un esercizio della giurisdizione di conto nei confronti di qualsiasi amministratore o dipendente dell'ente pubblico, soltanto a causa della difficoltà d'individuare l'agente consegnatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine al giudizio di conto promosso nei confronti del Presidente della Regione Calabria relativamente alla gestione delle partecipazioni societarie in possesso dell'ente, rilevando che ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge reg. 26 agosto 1992, n. 15, l'amministrazione di tali beni spetta all'assessore al bilancio, mentre la custodia spetta al tesoriere della Regione).

 

200707390 (c) In tema di contabilità pubblica, qualora il giudizio di conto abbia ad oggetto la gestione o la custodia di partecipazioni societarie in possesso dell'ente pubblico, il sindacato della Corte dei conti non è limitato alla custodia ed alla gestione dei titoli originari nella loro materialità, ma si estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai dividendi distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827; peraltro, poiché il sistema distingue nettamente tra l'attività di amministrazione, spettante agli organi titolari dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni, e la gestione contabile, spettante a coloro che hanno il maneggio e la custodia dei beni, l'esercizio di quest'ultima funzione non può dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico, con la conseguenza che in sede di giudizio di conto l'agente contabile non può essere chiamato a rispondere di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione), la cui valutazione è demandata al giudizio di responsabilità.

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