200706074 (a) In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di detterminazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di accertamento negativo proposta dal titolare di un impianto termico individuale per sentir dichiarare non dovuto il contributo previsto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 per l'attività di controllo di detti impianti, affidata all'Amministrazione Provinciale, sul presupposto della mancata esecuzione della verifica prevista dalla legge, alla quale, secondo l'attore, sarebbe subordinato l'obbligo di pagamento).
200706074 (b) La sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., che abbia negato il potere dell'Amministrazione Provinciale di imporre ai titolari degli impianti termici individuali un contributo per l'esercizio dell'attività di controllo di detti impianti, ad essa affidata, è impugnabile con il ricorso per cassazione: essa, infatti, coinvolge la violazione di principi costituzionali, ed in particolare dell'art. 9 Cost., in quanto il controllo sugli impianti termici è funzionale alla tutela dell'ambiente, e la sua correlazione con l'imposizione del contributo attiene ai principi informatori della materia, nonché dell'art. 97 Cost., poiché l'imposizione di detto onere a carico di tutti i titolari degli impianti è funzionale ad assicurare all'ente locale le risorse necessarie per coprire i costi dei controlli, in ossequio al principio di buon andamento della P.A.; il diritto dell'ente alla percezione del contributo si configura d'altronde come indisponibile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ., in tale materia non è ammissibile una pronuncia secondo equità..
200706074 (c) Il contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici individuali, previsto dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha carattere "paratributario", costituendo un onere imposto agli utenti di detti impianti in ragione del rischio ambientale che una cattiva gestione degli stessi comporta, e dei conseguenti costi che ne possono derivare per la collettività: esso, infatti, non è correlato (nell'ambito di un rapporto di corrispettività) all'effettiva esecuzione delle verifiche da parte degli incaricati dell'ente territoriale, né all'esecuzione di dette verifiche secondo specifiche ed inderogabili modalità, in quanto la determinazione di tali modalità è riservata all'autonomia ed alla discrezionalità tecnica dell'ente locale, e gli oneri economici connessi alle relative operazioni non sono posti a carico dei soli responsabili degli impianti effettivamente verificati, ma a carico della generalità degli utenti, con la conseguenza che il potere dell'ente territoriale d'imporre tale contributo sussiste indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato o meno fatto oggetto di effettiva e concreta esecuzione del controllo.