200704630 In tema di disciplina della concorrenza e del mercato, soltanto quando l'applicazione delle norme sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, sull'abuso di posizione dominante o sulla concentrazione - di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - sia riservata, in via esclusiva, ad Autorità diversa da quella garante della concorrenza e del mercato (come si verifica, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge, in relazione ai comportanti posti in essere da imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria e da aziende ed istituti di credito), è configurabile un'assoluta carenza di potere di quest'ultima Autorità nel comminare sanzioni per abuso di posizione dominante, trovando altrimenti applicazione il comma 7 dello stesso art. 20, per il quale, quando i comportamenti richiamati sono tenuti da imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più Autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza: provvedimenti che, ove emessi da una piuttosto che da un'altra Autorità, sono pertanto affetti soltanto da vizio di incompetenza amministrativa, non già da quello di carenza assoluta di potere, non configurabile in assenza di un divieto, espresso o tacito, di esercizio dei poteri di queste nel settore specifico da parte dell'Autorità che ha competenze generali nella materia. Ne consegue, per un verso, che, ove il provvedimento sanzionatorio, in ordine a comportamenti violativi di regole della legge sulla concorrenza tenuti da parte di un'impresa con posizione dominante nel settore delle telecomunicazioni, sia stato adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non è predicabile né la nullità né l'inesistenza del provvedimento medesimo per carenza assoluta di potere, essendo questo emesso da una delle Autorità investite di competenza concorrente; e, per l'altro, che è inammissibile il ricorso per cassazione il quale deduca come questione attinente alla giurisdizione la denuncia di violazioni di legge contenute nella sentenza del giudice amministrativo, per avere questa negato la pretesa nullità o inesistenza del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dichiarato la competenza amministrativa concorrente di tale Autorità con quella dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atteso che il denunciato errore ermeneutico si traduce in un "error in iudicando", attinente all'esplicazione interna del potere giurisdizionale attribuito dalla legge al giudice amministrativo, ed è perciò inidoneo ad integrare una questione di giurisdizione.