200704109 a PRIMA MASSIMA: Qualora il tribunale amministrativo regionale abbia espressamente e positivamente statuito sulla propria giurisdizione, provvedendo poi sul ricorso, la mancata riproposizione, in sede di appello davanti al Consiglio di Stato, della relativa questione determina la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione. L'inosservanza di tale preclusione da parte del Consiglio di Stato, che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo pur in assenza di impugnazione sulla statuizione del T.A.R. affermativa della giurisdizione, comporta che, vertendosi in tema di violazione attinente ai limiti esterni della "potestas decidendi" rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e ritenuto che sulla giurisdizione del giudice amministrativo sussiste il giudicato interno, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame al Consiglio di Stato, rilevandosi, anche in tal caso, l'applicabilità del principio della "translatio iudicii" che, ancorché espressamente previsto dalla disciplina in tema di competenza nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non si prospetta incompatibile, non emergendo peraltro un divieto esplicito in proposito, con riguardo ai rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali, valorizzandosi anche i principi generali del giusto processo e di economia processuale, senza trascurare che, qualora non si adottasse in tale ipotesi la pronuncia di rinvio davanti al giudice munito di giurisdizione, si verificherebbe l'inaccettabile conseguenza di un processo che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza che lo stesso possa decidere sull'esistenza o meno della pretesa azionata.
200704109 b SECONDA MASSIMA : Sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c. - previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi dell'art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata - sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la “translatio iudicii”, così consentendosi al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare - così come è iniziato - davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. Il principio della "translatio iudicii" è estensibile anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito senza che si configuri una violazione dei parametri normativi generali previsti negli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'attuale impeditiva disciplina processuale, dal momento che, in virtù di una idonea interpretazione adeguatrice del sistema processuale, ancorché la pronuncia del giudice di merito - sia esso ordinario che amministrativo, tributario o contabile - che dichiari il suo difetto di giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non imponga, al giudice del quale è stata affermata la giurisdizione, di conformarvisi, onde il giudice "ad quem", innanzi al quale la causa fosse riassunta, potrebbe a sua volta dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, occorre considerare che, in tal caso, alle parti è dato, per la soluzione del conflitto negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., sicché il previsto meccanismo correttivo della denunciata situazione di stallo, nel rispetto del principio che ogni giudice è giudice della propria giurisdizione, consente, nella soluzione del conflitto, di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la "translatio iudicii". NOTA: Con la sentenza n. 4109 del 2007, assolutamente innovativa, le Sezioni unite, ribaltando un contrario indirizzo giurisprudenziale a cui aderiva anche la prevalente dottrina, hanno affermato che, nel nostro sistema giuridico, anche alla luce dei principi generali del giusto processo e dell’economia processuale, sussistono le condizioni per poter ritenere l’applicabilità del principio della “translatio iudicii” (ordinariamente attuato in tema di incompetenza nell’ambito della giurisdizione ordinaria) dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, anche in caso di pronuncia sulla giurisdizione.