200703841 (a) La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione può essere postulata solo nel caso in cui la denunciata mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro eventuali vertenze. Non è pertanto sufficiente a determinare la nullità di detta clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda un'attività interpretativa ad opera del lettore e che al riguardo si sia profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa attività ermeneutica (dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma non certo porre la clausola nel nulla); né rileva la circostanza che la stessa associazione internazionale, cui si deve la formulazione dell'accordo quadro (nella specie denominato "ISDA Master Agreement"), abbia avvertito in epoca successiva il bisogno di modificare il tenore della clausola per renderne più chiaro il significato. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite, nell'escludere la denunciata nullità, hanno altresì rilevato come nessun dubbio sulla interpretazione della clausola di proroga della giurisdizione abbia manifestato in altra occasione l'autorità giudiziaria britannica, ed hanno richiamato, al riguardo, la decisione assunta in altra causa il 23 gennaio 1996 dalla "Queen's Bench Division - Commercial Court").
200703841 (b) In tema di diritto internazionale privato, l'eventuale
presenza, in una determinata fattispecie, di norme di applicazione
necessaria (nell'accezione datane
dall'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218) - ossia di norme della
"lex fori" operanti come limite all'applicazione del diritto
straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto - non incide sul
diverso problema dell'individuazione dei criteri dai quali dipende la
competenza giurisdizionale, giacché la determinazione della giurisdizione
precede sul piano logico quella della legge applicabile, non potendosi del
resto presumere che la futura pronuncia del giudice straniero si porrà in
concreto contrasto con la norma
italiana di ordine pubblico, tanto più quando la proroga della giurisdizione è
destinata ad operare in favore del giudice di altro Paese collocato in un'area
di diritto armonizzato quale è quella comunitaria.
200703841 (c) L'art. 23 del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre
2000 - applicabile, in virtù dell'art. 4, primo comma, anche se il convenuto
non sia domiciliato nell'ambito dell'Unione europea - espressamente definisce
la competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno
Stato membro come esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. (Enunciando il
principio di cui in massima, le Sezioni Unite - in una controversia intesa a
fare accertare la nullità o l'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto
operazioni su strumenti finanziari derivati - ha interpretato l'art. 13
dell'accordo quadro denominato "ISDA Master Agreement", conforme ad
un modulo standard elaborato
dall'"International Swaps and Derivatives Association", nel
senso che esso esclude ogni possibilità di più fori dotati contemporaneamente
di giurisdizione, se collocati in altri Stati aderenti alla Convenzione di
Bruxelles 27 settembre 1968, ed oggi vincolati dal regolamento CE n. 44/2001,
quando ricorra la competenza giurisdizionale delle Corti inglesi per essere
applicabile il diritto di quel Paese).
200703841 (d) Nella controversia promossa contro un convenuto non
residente in Italia con una domanda principale e con un'altra domanda proposta
in via subordinata al mancato accoglimento della prima, ove sussista, in
relazione alla domanda principale, una valida proroga della competenza giurisdizionale
in favore del giudice di altro Stato membro ai sensi dell'art. 23 del
regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, sussiste il difetto di competenza
giurisdizionale del giudice italiano anche in relazione alla domanda
subordinata. (Nella specie la domanda principale riguardava l'accertamento
della nullità o dell'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto
operazioni su strumenti finanziari derivati, laddove la domanda subordinata
concerneva la richiesta di risarcimento del danno per scorretta esecuzione
dell'incarico di consulenza finanziaria conferito alla stessa società in ordine
ai medesimi contratti di investimento).
200703841 (e) In applicazione analogica dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., la corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice italiano quando questo sia destinato a non più proseguire a causa del rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a questi limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio.