200703725 La concentrazione della tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione davanti al giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità, riguarda le domande proposte anche successivamente all'annullamento dell'atto amministrativo, purché dopo le modifiche apportate dall’art. 7 l. 21.7.2000 n. 205, all’art. 35, comma 4, d.lgs. 31.2.1998 n. 80, giacché per quelle proposte in precedenza, l’originaria formulazione della norma si limitava a configurare una giurisdizione piena per le controversie relative a materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, e fra queste non può dirsi compresa la controversia in materia di occupazione usurpativa.