200703724a    Nel caso di regolamento di competenza, che sia stato assegnato alle Sezioni unite, per essere stata prospettata una questione di giurisdizione, la relativa decisione va pronunciata in camera di consiglio, atteso che anche l'esame di tale questione resta assoggettato al rito camerale che è proprio del giudizio in cui essa è sorta, fermo restando che il provvedimento conclusivo assume la forma di sentenza, atteso che l’art. 279 c.p.c., nel disciplinare la forma dei provvedimenti, indica chiaramente che la decisione di questioni pregiudiziali, di giurisdizione e di competenza (se risolutiva) definisce il processo.

 

200703724b   Va ascritta al giudice amministrativo la giurisdizione nelle controversie avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove vi sia stato l’annullamento di atti amministrativi, perché, pur essendo venuto meno, con essi, il fondamento all’esercizio del potere, ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all’annullamento, pur se la vicenda giurisdizionale amministrativa si sia già conclusa, subentrando in tal caso esigenze di razionalità e coerenza nell’ordinamento (nella fattispecie trattasi di azione risarcitoria del danno per un’occupazione posta in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice amministrativo).

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