200703718   La controversia di lavoro (nella specie trattavasi di impugnativa di licenziamento) introdotta da un dipendente nei confronti dell'Ente internazionale per le risorse fitogenetiche (I.P.G.R.I.) relativamente a questioni antecedenti all'adesione di detto organismo internazionale all'O.I.L., avvenuta a decorrere dal gennaio 2001, ricadente sotto la disciplina contenuta nella legge n. 67 del 1994 (concernente la ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'I.P.G.R.I.), in cui era stata prevista l'immunità giurisdizionale del suddetto Istituto internazionale, è da ritenersi, in virtù di un’interpretazione adeguatrice che salvaguardi la garanzia del diritto alla tutela giudiziaria sancito dall'art. 24 Cost., attribuita alla giurisdizione del giudice italiano, poiché la mancata attuazione dell'art. XVII dell'accordo ratificato con la predetta legge n. 67 del 1994, prevedente l'obbligo di individuare procedure idonee per la soluzione delle controversie tra lo stesso Istituto e il suo personale (che, se soddisfatto, avrebbe precluso, nel periodo precedente all’adesione all’O.I.L., il ricorso a qualsiasi forma di tutela giurisdizionale di situazioni soggettive dei dipendenti dell'Istituto medesimo), ha comportato l'inoperatività della previsione della suddetta immunità giurisdizionale.  NOTA: nulla sulla specifica problematica affrontata (per meri riferimenti v. Cass. sez. un. n. 1237 del 2004).

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