200703717 a PRIMA MASSIMA:La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni - ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado - , ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. NOTA: v., negli stessi termini, già Cass. SS.UU. n. 9197 del 1990.
200703717 b SECONDA MASSIMA: conforme a Cass. SS.UU. n. 17461 del 2006.
200703717 c TERZA MASSIMA:Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alla cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, su quelle concernenti i concorsi misti, nonché sulle controversie relative a soli interni che comportino passaggio da un'area ad altra, risultando invece residuale la giurisdizione del giudice ordinario per essere limitata alle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che implichino passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area. Pertanto, posto che il riferimento alle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma quarto, del d. lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi esteso anche alle prove selettive idonee a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia (come dedotta nella specie) diretta al riconoscimento del diritto al passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore in funzione dell'attribuzione conseguente del diritto all'inserimento in una fascia superiore corrispondente ad una diversa e più elevata area anche ai fini dell'erogazione del nuovo e migliore trattamento economico correlato. NOTA: giurisprudenza ormai consolidata, dopo le prime incertezze relative alla iniziale applicazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001.