200703200   Ai sensi dell'art. 4, comma primo, del d.l. n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, è stata prevista, con decorrenza dal primo gennaio 1994, la facoltà per le Università di provvedere all'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, con la conseguente attribuzione della giurisdizione per le controversie attinenti a tali contratti conclusi successivamente a detta data al giudice ordinario, mentre, con riferimento alla disciplina antecedente riguardante il suddetto personale, restano devolute alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti i contratti stipulati tra le parti anteriormente alla individuata data, poiché, in assenza di una disposizione di legge derogativa, la natura pubblica del datore di lavoro determinava automaticamente il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua della riportata ricostruzione, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni relative ai contratti a termine stipulati tra l'Università per gli stranieri di Perugia e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 e la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti i contratti conclusi successivamente a tale data).  NOTA: v., per la disciplina anteriore alla riforma del 1995, Cass. SS.UU. n. 5199 del 1984.

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