200703046a La domanda proposta, in data successiva all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, da un laboratorio di analisi cliniche nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni di radiologia erogate in regime di accreditamento, introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l'accertamento non già dell'esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile come concessione di pubblico servizio, ma soltanto dell'effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi: essa, pertanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

200703046b Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità: esse, infatti, a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, la quale non si risolve nella mera constatazione di un evento già verificatosi, ma implica lo svolgimento di un'attività valutativa sul contenuto della norma dichiarata incostituzionale e sulla sua pertinenza al caso di specie. Tale efficacia retroattiva, che si arresta esclusivamente di fronte al giudicato o al decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti, non contrasta con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, in quanto l'opportunità di evitare lo spreco di attività conseguente alla rinnovazione del processo non può prevalere sull'esigenza di evitare, a tutela del diritto di difesa del convenuto, l'esercizio di un potere giurisdizionale che, in relazione ad una determinata controversia, sia stato ritenuto contrario alla Costituzione. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento all'applicabilità, ai fini del riparto di giurisdizione in una controversia relativa al pagamento di prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale).

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