200703041a L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria, sicché ove l'intervento del giudice (per di più, della Corte d'appello, competente per materia) sia palesemente invocato per l'accertamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione per pubblica utilità di un bene, attesa l'inadeguatezza della stima compiuta in via amministrativa, si configura la giurisdizione del giudice ordinario - confermata, nel contesto delle modifiche ai criteri di riparto delle giurisdizioni, dall'art. 34, comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 -, non rilevando che strumentalmente a tale tutela sia richiesta la dichiarazione di inesistenza o improduttività degli effetti della determinazione amministrativa, con annullamento o revoca degli atti che l'hanno espressa, dato che il predetto giudice è chiamato a liquidare autonomamente l'indennità medesima, una volta che, per effetto dell'opposizione alla stima, viene meno la determinazione amministrativa, non essendone richiesta la rimozione.
200703041b Il motivo di censura in ordine alla determinazione dell'indennità di esproprio effettuata dal giudice di merito, nonostante che per l'intervenuta scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità sia venuto meno il decreto di esproprio, deve soddisfare al requisito di autosufficienza, e tenendo conto che non è consentito al giudice di legittimità un autonomo accertamento delle circostanze di fatto, deve indicare, valendo il principio generale per cui, vertendosi in tema di realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, la dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dei piani di zona, ha la durata di diciotto anni (il termine originario di dieci anni di cui all'art. 9 l. 18.4.1962 n. 167 è stato aumentato a quindici anni dall'art. 1 d.l. 2.5.1974 n. 115, conv. in l. 27.6.1974 n. 274, e un'ulteriore proroga di tre anni è stata assicurata dall'art. 51 l. 5.8.1978 n. 457), quale sia la decorrenza del termine, e se il procedimento abbia previsto un eventuale diverso sviluppo rispetto al cursus ordinario della procedura.