200702685 (a)             Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessaria correlazione tra accusa contestata e affermazione di colpevolezza, imposta dall'art. 34 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, all'art. 477 del previgente cod. proc. pen., è rivolta allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza dell'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e di consentirgli così un'adeguata difesa; pertanto, in relazione a tale "ratio", per fatto contestato va inteso non solo quello indicato specificamente nel capo d'incolpazione, ma anche il complesso degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli è stato posto nelle condizioni di difendersi.

 

200702685 (b)            Agli illeciti disciplinari dei magistrati non si applica il principio di retroattività della  "lex mitior", di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. Né tale principio può ritenersi codificato dall'art. 32-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. q, della legge 24 ottobre 2006, n. 269), giacché tale disposizione transitoria, nel prevedere (al primo comma) l'applicabilità della nuova normativa solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ha (al secondo comma) il significato di rendere applicabile - ma limitatamente ai procedimenti disciiplinari promossi successivamente, ed aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore - la normativa precedente, contenuta negli artt. da 17 a 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, solo se più favorevole. Ne deriva che i procedimenti disciplinari promossi in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 restano sottratti alla disciplina di cui al citato art. 32-bis.

 

200702685 (c)            In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non può essere rivolto ad un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della Sezione stessa, dovendo le Sezioni Unite della Corte di cassazione limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione che sorregge la decisione impugnata. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare, di irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento ad un magistrato che, assieme al coniuge e al fratello, aveva costituito una società in accomandita semplice, rivestendo in essa la posizione di socio accomandante, la quale aveva proceduto all'acquisito di beni immobili partecipando ad aste giudiziarie bandite presso il tribunale nel quale detto magistrato svolgeva le funzioni di pubblico ministero).

Hosted by www.Geocities.ws

1