200701821a PRIMA MASSIMA:In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la disciplina transitoria della nuova normativa degli illeciti disciplinari contenuta nel d. lgs. n. 109 del 32 febbraio 2006 (efficace dal 19 giugno 2006) dettata dall'art. 32 bis dello stesso d. lgs. come introdotto per effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q) della successiva legge n. 269 del 2006, impone una lettura coordinata del secondo comma dello stesso art. 32 bis con il primo, il quale stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore", così circoscrivendo l'ambito di operatività della regolamentazione transitoria, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare, da cui deriva la conseguenza in virtù della quale soltanto se detto procedimento è stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, l'applicabilità delle disposizioni del r.d. lgs. n. 511 del 1946 è subordinata alla condizione dell'essere "più favorevoli" all'incolpato. Il secondo comma del citato art. 32 bis apporta, infatti, una deroga alla regola generale prevista dal primo, sicché la sua sfera di applicabilità non può essere più ampia e non include, quindi, le ipotesi in cui (come nella specie in cui il magistrato era stato sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione di cui all'art. 18 del r.d. lgs. n. 511 del 1946 per fatti antecedenti dalla data di efficacia del d. lgs. n. 109 del 2006) non solo la commissione del fatto, ma anche l'inizio dell'azione disciplinare, risalgono ad epoca anteriore al 19 giugno 2006, coincidente - come detto - con la data nella quale le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 109 del 2006, a norma del suo art. 32, sono divenute "efficaci". Tale opzione ermeneutica trova conferma anche nel rilievo che il richiamato secondo comma del menzionato art. 32 bis, prevedendo l'applicabilità, ove più favorevoli, anche di disposizioni relative al procedimento, non può che riferirsi ad atti ed attività procedimentali ancora da compiere.  NOTA: principio importante con riferimento alla disciplina transitoria in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 109 del 2006. Non risultano ancora precedenti massimati, ma lo stesso principio risulta rinvenibile nelle sentenze delle SS.UU. n. 27172 del 2006 (già segnalata in servizio novità) e n. 17 del 2007.

200701821b SECONDA MASSIMA: Nei comportamenti riconducibili all'illecito disciplinare previsto dall'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 (successivamente abrogato per effetto del d. lgs. n. 109 del 2006) rientravano tutti quei comportamenti che implicavano una immeritevolezza della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato alla quale conseguiva una compromissione del prestigio e della credibilità del singolo appartenente all'Ordine giudiziario nonché dello stesso intero Ordine, che si concretizzavano con il venir meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, oltre che degli analoghi precetti dettati in materia dal Codice etico della magistratura, approvato dal C.D.C. dell'A.N.M. in data 7 maggio 1994. Pertanto, in relazione a tali parametri, si prospetta legittima l'irrogazione della sanzione disciplinare, da parte della competente sezione del Consiglio Superiore della magistratura (con decisione che sia stata adeguatamente motivata e priva di vizi logici, come ritenuto nella specie), nei confronti di un magistrato dell'ufficio del P.M. che, dopo aver concluso un accordo transattivo con un istituto di credito in conseguenza di un'azione civile dallo stesso magistrato promossa per il risarcimento dei danni riconducibili all'illecita divulgazione di notizie relative alla sua posizione economica in corso presso la banca, abbia omesso, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 cod. proc. pen. implicante la formalizzazione della dichiarazione astensione al Capo dell'Ufficio, di rendere nota a quest'ultimo l'esistenza del suddetto rapporto di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a giustificare per l'appunto la sua astensione - in concreto invece non esercitata - dalla trattazione di una serie di indagini penali a carico di soggetti rappresentanti la banca con la quale era intercorsa la pregressa relazione giuridica privata.   NOTA: pronuncia relativa ad una fattispecie specifica rilevante, nel pregresso sistema disciplinare, ai sensi dell’art. 18 r.d. lgs. n. 511 del 1946.

200701821c TERZA MASSIMA: conforme a Cass. SS.UU. n. 20133 del 2004.

 

 

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