200701820a PRIMA MASSIMA: conforme a Cass. sez. un. n. 17461 del 2006.

200701820b  SECONDA MASSIMA:In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero identificantesi con un cittadino austriaco, dal contesto generale delle disposizioni contenute nell'art. 4 della Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria in data 30 giugno 1975 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 342 del 1977), aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 4 del 1957), si evince che la traduzione dell'atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica modalità della sola sua notificazione diretta a realizzarne l'effettiva conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con l'effetto che il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga (come nella specie) la costituzione in giudizio dello stesso convenuto.  NOTA: nulla negli specifici termini riguardanti la Convenzione conclusa con lo Stato austriaco.

200701820c TERZA MASSIMA:La disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come l'accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione). NOTA: importante pronuncia che ha il punto sulla complessiva disciplina giuridica dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. . In proposito, tra i precedenti più recenti, cfr. Cass. sez. III, n. 13252 del 2006.

200701820d  QUARTA MASSIMA:Nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa al primo giudice, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta nullità, ma, dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività dalla stessa impedite, deve decidere nel merito, considerate la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e l'eccezionalità del potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di prima istanza, potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 del codice di rito.NOTA: cfr. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 18571 del 2004.

200701820e  QUINTA MASSIMA: L'interpretazione degli atti unilaterali - ai quali si applica, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., la disciplina dettata in tema di contratti - consiste nell'accertamento dell'intento proprio del soggetto che ha posto in essere l'atto unilaterale e si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati.NOTA: giurisprudenza pacifica come in tema di contratti.

200701820f  SESTA MASSIMA:In caso di avvenuta produzione di scrittura privata in giudizio nei confronti di parte rimasta contumace, l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma (con riferimento sia all'ipotesi in cui il documento sia stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto successivamente, senza che - in conformità del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. civ., alla stregua della sua lettura derivante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 1989 - dell'avvenuta produzione risulti notificato il relativo verbale al contumace) comporta che il documento, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ., resta a buon diritto acquisito al processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno respinto il motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale era stato prospettato che, una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione sul valore di ricognizione di debito della missiva prodotta anteriormente in giudizio, poiché il documento stesso era stato acquisito in difetto di contraddittorio per la nullità della notificazione dell'atto di citazione originario).  NOTA: per riferimenti cfr. Cass. n. 13384 del 2005.

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