200701614a CONFORME S.U. a:200311526 565424 O
200701614b In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.